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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/02/2024, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2304/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2304/2020 promossa da:
corrente in Ladispoli al Viale Italia n. 87 ( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. PIERETTI ANGELA giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/10/2023 la parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il corrente in Ladispoli Viale Italia Parte_1
n. 87, premesso che e avevano Controparte_1 Controparte_2
acquistato in data 15.06.2017 il posto auto individuato dal n. 1 al piano S1 dello stabile condominiale, deducevano che nel marzo 2019 i medesimi apponevano una saracinesca all'ingresso del loro posto auto impedendo così l'accesso anche pagina 1 di 4 all'adiacente locale caldaia di proprietà comune in violazione dell'art. 1122
c.c., chiedevano pertanto condannarsi i convenuti alla rimozione della saracinesca in metallo, e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi o in subordine alla consegna all'amministratore del condominio copia delle chiavi della . Parte_2
Non si costituivano e seppur ritualmente Controparte_1 Controparte_2
evocati per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove orali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, all'udienza del
31.10.2023 la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata per le seguenti ragioni.
L'art. 1122 c.c. dispone che “Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero
nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in
proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un
pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce
all'assemblea”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 1122, comma 1 c.c., vieta
a ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, l'esecuzione di
opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o
riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da
parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito
dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Spetta al giudice del merito, sulla
pagina 2 di 4 base di apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di
cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., verificare se l'opera realizzata su parte di
proprietà individuale, nella specie la chiusura eseguita in corrispondenza
dell'appartamento di una condomina, pregiudichi in modo apprezzabile la
fruibilità del ballatoio comune da parte degli altri condomini, avendo riguardo
alla destinazione funzionale dello stesso ed alle utilità che possano trarne le
restanti unità di proprietà esclusiva (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-2,
ordinanza n. 30307 del 14 ottobre 2022).
Il condominio attore ha dimostrato mediante produzione fotografica e prove orali (cfr. testimonianza del teste escusso all'udienza del Testimone_1
22.03.2022) che i convenuti nel marzo 2019 hanno apposto una saracinesca dinanzi al loro posto auto individuato dalla planimetria in atti al numero 1
confinante con il posto auto n. 2 e con il locale caldaia. L'apposizione di detta saracinesca ha determinato l'interclusione del locale caldaia e l'impossibilità
per gli altri condomini di accedervi. Il locale caldaia è pacificamente parte comune del (cfr. art. 3 regolamento condominiale in atti), né la Parte_1
circostanza per cui il abbia installato impianti di riscaldamento Parte_1
autonomo, legittima i convenuti ad appropriarsi del locale comune impedendo l'accesso agli altri condomini.
Applicando pertanto quanto disposto dall'art. 1122 c.c. al caso di specie, appare evidente che i convenuti hanno pregiudicato in via definitiva la fruibilità del locale caldaia da parte degli altri condomini e devono quindi essere condannati alla rimozione della saracinesca apposta dinanzi al loro posto auto e al ripristino dello status quo ante.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna i convenuti all'immediata rimozione della saracinesca apposta dinanzi al posto auto di loro proprietà sito al piano S1 del condominio attore e a ripristinare a propria cura e spese lo stato dei luoghi rimuovendo ogni ostacolo all'accesso del locale caldaia da parte degli altri condomini;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2540 per onorari, 264 per spese vive, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 2 febbraio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2304/2020 promossa da:
corrente in Ladispoli al Viale Italia n. 87 ( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. PIERETTI ANGELA giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/10/2023 la parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il corrente in Ladispoli Viale Italia Parte_1
n. 87, premesso che e avevano Controparte_1 Controparte_2
acquistato in data 15.06.2017 il posto auto individuato dal n. 1 al piano S1 dello stabile condominiale, deducevano che nel marzo 2019 i medesimi apponevano una saracinesca all'ingresso del loro posto auto impedendo così l'accesso anche pagina 1 di 4 all'adiacente locale caldaia di proprietà comune in violazione dell'art. 1122
c.c., chiedevano pertanto condannarsi i convenuti alla rimozione della saracinesca in metallo, e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi o in subordine alla consegna all'amministratore del condominio copia delle chiavi della . Parte_2
Non si costituivano e seppur ritualmente Controparte_1 Controparte_2
evocati per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove orali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, all'udienza del
31.10.2023 la causa era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata per le seguenti ragioni.
L'art. 1122 c.c. dispone che “Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero
nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in
proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un
pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce
all'assemblea”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 1122, comma 1 c.c., vieta
a ciascun condomino, nell'unità immobiliare di sua proprietà, l'esecuzione di
opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o
riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da
parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell'ambito
dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Spetta al giudice del merito, sulla
pagina 2 di 4 base di apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di
cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., verificare se l'opera realizzata su parte di
proprietà individuale, nella specie la chiusura eseguita in corrispondenza
dell'appartamento di una condomina, pregiudichi in modo apprezzabile la
fruibilità del ballatoio comune da parte degli altri condomini, avendo riguardo
alla destinazione funzionale dello stesso ed alle utilità che possano trarne le
restanti unità di proprietà esclusiva (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-2,
ordinanza n. 30307 del 14 ottobre 2022).
Il condominio attore ha dimostrato mediante produzione fotografica e prove orali (cfr. testimonianza del teste escusso all'udienza del Testimone_1
22.03.2022) che i convenuti nel marzo 2019 hanno apposto una saracinesca dinanzi al loro posto auto individuato dalla planimetria in atti al numero 1
confinante con il posto auto n. 2 e con il locale caldaia. L'apposizione di detta saracinesca ha determinato l'interclusione del locale caldaia e l'impossibilità
per gli altri condomini di accedervi. Il locale caldaia è pacificamente parte comune del (cfr. art. 3 regolamento condominiale in atti), né la Parte_1
circostanza per cui il abbia installato impianti di riscaldamento Parte_1
autonomo, legittima i convenuti ad appropriarsi del locale comune impedendo l'accesso agli altri condomini.
Applicando pertanto quanto disposto dall'art. 1122 c.c. al caso di specie, appare evidente che i convenuti hanno pregiudicato in via definitiva la fruibilità del locale caldaia da parte degli altri condomini e devono quindi essere condannati alla rimozione della saracinesca apposta dinanzi al loro posto auto e al ripristino dello status quo ante.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna i convenuti all'immediata rimozione della saracinesca apposta dinanzi al posto auto di loro proprietà sito al piano S1 del condominio attore e a ripristinare a propria cura e spese lo stato dei luoghi rimuovendo ogni ostacolo all'accesso del locale caldaia da parte degli altri condomini;
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2540 per onorari, 264 per spese vive, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 2 febbraio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 4 di 4