CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6433 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1246/2020 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8748/2019 pubblicata il 4.10.2019 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata Parte_1 C.F._1 all'atto di appello, dall'avv. Pasquale Pennino (c.f. ), poi sostituito dall'avv.to C.F._2
MA CA (c.f. ), elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (Napoli), C.F._3 al Corso Durante n. 217
Appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla Controparte_1 P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. Sergio UR (c.f. ) e Sabrina C.F._4
UR (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Napoli, alla C.F._5 via G. Sanfelice n. 24
Appellata
NONCHE'
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla CP_2 C.F._6 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Cristina Maiorano, nata a [...] l'[...], presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Adolfo Omodeo n. 45
Appellato
NONCHE'
1 (p. iva ), e (p. iva ), Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 rappresentate e difese, in virtù di procure rispettivamente in calce all'atto di chiamata in garanzia e a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ciro Falanga (c.f.
), unitamente al quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Calata San C.F._7
MA n. 13, presso lo studio dell'avv.to Mario Nigro
Appellate
NONCHE'
(p. iva ), già Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
CE EN (c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._8
Lecce, alla via E. Personè n. 11
Appellata
NONCHE'
(c.f. ), già Controparte_7 P.IVA_5 CP_8
Appellata contumace
e
(c.f. ), già CP_9 P.IVA_5 Controparte_10
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante : “1) ACCOGLIERE IL PRESENTE APPELLO, e Parte_1 respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della impugnata sentenza, confermandola per il resto: - DICHIARARE il dott. e la CP_2 Controparte_11
o chi di ragione tra gli stessi, responsabili di tutti i danni subìti dalla Sig.ra a Parte_1 seguito dei fatti per cui è causa;
- RIDETERMINARE pertanto per i motivi esposti il danno subito dall'appellante nella complessiva misura di Euro 211.565,00 e quindi, ritenute le somme già liquidate in primo grado, condannare i convenuti o chi di ragione al pagamento a titolo di invalidità permanente della ulteriore somma di Euro 159.253,00, ovvero delle maggiori o minori somme che
l'adita Corte d'Appello riterrà riconoscere a seguito della personalizzazione del danno, anche con proprio potere discrezionale e/o equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.”
Conclusioni dell'appellata “in via preliminare per il rigetto del Controparte_1 gravame;
in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dello stesso, perché la Corte condanni
nonché la , la , la e la CP_2 Controparte_3 Controparte_12 Controparte_13
, ciascuno per quanto di ragione, a pagare, in via diretta, la indennità risarcitoria Controparte_14
2 ovvero e in ogni caso a rivalere la per qualsivoglia somma la stessa fosse Controparte_1 tenuta al pagamento a titolo di sorta, interessi, rivalutazione e spese di lite, tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso forfait 15%, CPA ed IVA.”.
Conclusioni dell'appellato “Allo stato il dott. così come CP_2 CP_2 rappresentato, difeso e domiciliato, salvo aggiungere, integrare, modificare ed articolare ogni consentito mezzo istruttorio, conclude per il rigetto della nuova domanda e per come articolata, disconoscendola in diritto, oltre ad essere improponibile ed improcedibile e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da riconoscere a carico dell'assicuratore per entrambe le fasi, con attribuzione ai dichiaranti procuratori per anticipo fattone”.
Conclusioni delle appellate e “rigettare l'appello Controparte_3 Controparte_4 proposto, per quanto di ragione tenuto conto di quanto con la presente memoria illustrato e precisato;
- solo in subordine, come sopra evidenziato, nella denegata ipotesi in cui gli appellati dovessero - con appello incidentale – richiedere la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha accolto la spiegata autonoma domanda di rivalsa nei confronti del dr. CP_2 chiedono che la Corte di Appello adita confermi la fondatezza della spiegata autonoma domanda di rivalsa nei confronti del dr. con ogni declaratoria conseguente;
Sempre con vittoria di spese CP_2 diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata “1) rigettare l'appello proposto dalla Controparte_5 sig.ra , in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, n. 8748/2019 emessa in data
04.10.2019 nell'ambito del giudizio R.G. 1073/2013; 3) in subordine, nella non creduta ipotesi di ravvisata fondatezza, pur minima, del gravame avverso, rigettare ogni pretesa avanzata nei confronti della deducente Compagnia Assicurativa;
4) in estremo subordine, ridurre il quantum del ristoro cui
è tenuta la deducente Compagnia Assicurativa in ragione del grado di responsabilità attribuibile al medico assicurato ed al grado di diligenza da questi in concreto esigibile.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. , con atto di citazione del gennaio 2013, convenne in giudizio Pt_1 Parte_1 CP_1
e e dedusse che: a) era stata operata il 17.11.2009 dal dott. presso la
[...] CP_2 CP_2
- “unità sanitaria locale di proprietà della ' - di CP_11 CP_15 Controparte_1 colecistectomia per via laparoscopica;
b) per complicanze era stata sottoposta ad una seconda operazione, il 21.11.2009, per la rimozione di alcune clips chirurgiche, sempre con la tecnica laparoscopica;
c) a seguito dei suddetti interventi, aveva riportato “la lesione delle vie biliari con
3 conseguente pleuro-peritonite da spandimento di bile in addome”; d) per il peggioramento del quadro clinico, il 25.11.2009 era stata trasferita all'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove veniva sottoposta ad un intervento chirurgico d'urgenza di laparotomia esplorativa;
e) aveva subito ulteriori tre interventi per stenosi della via biliare principale (VBP) presso il medesimo Ospedale Cardarelli, resisi necessari per rimediare alle conseguenze dell'intervento chirurgico eseguito il 17.11.2009 presso la
[...]
. CP_16
Tanto premesso l'attrice rappresentò che, a seguito della malpractice sanitaria, aveva riportato, oltre ad un'evidente cicatrice, “danni permanenti derivanti da sindrome post-aderenziale e una colonpatia funzionale, oltre al danno epatico”.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c., dedusse che il danno si era ulteriormente aggravato e che, in data 8.09.2013, le veniva diagnosticata una “occlusione intestinale da briglia aderenziale, microperforazione intestinale” e, pertanto, fu sottoposta, presso l'Ospedale
Cardarelli, ad intervento chirurgico per l'asportazione di una porzione di intestino.
A sostegno della prova del danno patito a causa dell'operato dei sanitari della , Controparte_16 allegò che il medico legale, dott. , le aveva riscontrato un'invalidità permanente pari Persona_1 al 30%, nonché una I.T.T. di giorni 30 e una I.T.P. di giorni 90 al 25%.
Concluse chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma complessiva di euro
187.500,00, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.
§ 1.2. Si costituì il dott. deducendo che nessuna negligenza poteva essergli imputata CP_2 ed espose: a) dopo alcuni giorni dall'esecuzione dell'intervento del 17.11.2009 e, precisamente, la notte del 21.11.2009, a fronte di una sintomatologia dolorosa, “anche se la paziente non presentava nausee, vomito e le manovre di rimbalzo erano negative con alvo sempre aperto”, fu praticata una
TAC all'addome con mezzo di contrasto che “mostrava modica dilatazione delle vie biliari intraepatiche ma la DBP (Diversione biliopancreatica) era di calibro normale e non vi erano liquidi liberi o saccati in cavità peritoneale”; b) “tuttavia la paziente lamentava un ulteriore intensificarsi della sintomatologia dolorosa, pur in assenza di veri sintomi di peritonite per cui sulla scorta di tutti gli esami praticati ed, in particolare, della colangio RM si decideva di praticare un intervento chirurgico esplorativo che la sig. ed i familiari accettarono;
la ripresa ed il decorso post Parte_1 operatorio del 22/11/2009 furono regolari così come gli esami ematochimici di controllo. La canalizzazione era ripresa in assenza di sintomatologia dolorosa e nulla dal drenaggio”; c) la perforazione della via biliare si era verificata tardivamente, sette giorni dopo il primo intervento, e rappresentava un evento imprevisto e imprevedibile, in quanto si era verificata “in un punto non raggiungibile direttamente ed, inoltre, completamente fuori dal campo operatorio dell'intervento di
4 colicistectomia”; d) non sussisteva il nesso di causalità tra il danno lamentato e l'evento; e) gli operatori sanitari del Cardarelli, al termine del loro intervento chirurgico del 25.11.2009, “riferirono evidenziando anche della possibilità che tale circostanza fosse stata determinata dal decubito di una clip metallica e/o dalla caduta di un'escora emostatica”.
Il concluse chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice e chiamò in causa la CP_2 [...] per essere manlevato da un'eventuale condanna al risarcimento dei danni. Controparte_6
§ 1.3. Si costituì la contestando la responsabilità del dott. e Controparte_6 CP_2 rappresentando che la polizza assicurativa operava a secondo rischio e con un massimale di euro
517.000,00; chiedeva, quindi, il rigetto di ogni domanda, diretta e indiretta.
§ 1.4. costituendosi, eccepì il regime di libero professionista in cui aveva Controparte_1 agito il medico, e, dunque, l'assenza di qualunque legame con il nosocomio;
la struttura medica rappresentava, quindi, l'esclusiva responsabilità del dott. CP_2
Concluse chiedendo la condanna di quest'ultimo a rivalerla proporzionalmente al grado di colpa.
In subordine, chiese di essere manlevata da in Controparte_1 Controparte_3 coassicurazione con (già , con Controparte_17 Controparte_10 [...]
e con (già . Controparte_18 Controparte_7 CP_8
§ 1.5. rimase contumace. Controparte_17
§ 1.6. poi si costituì e chiese il rigetto della domanda attorea. CP_6 Controparte_5
§ 1.7. e si costituirono con un'unica Controparte_3 Controparte_18 comparsa di risposta e chiesero il rigetto della domanda della . Parte_1
Eccepirono, inoltre, l'intervenuta prescrizione della domanda di garanzia, indicando i limiti di importo della stessa e le quote di ripartizione del rischio. Infine, chiesero la condanna del dott. CP_2
a rivalere le compagnie assicurative, stante la non operatività delle polizze rispetto ai medici non dipendenti dalla struttura medica assicurata.
§ 1.8. Si costituì (poi e domandò anch'essa il rigetto della domanda CP_8 Controparte_7 dell'attrice; eccepì l'inoperatività della polizza per aver comunicato in precedenza il recesso dal contratto di assicurazione. Chiese di accertare la responsabilità esclusiva del dott. e, in ogni CP_2 caso, indicò le quote di rischio tra le assicurazioni.
§ 1.9 Il giudice di primo grado dispose una prima consulenza tecnica, affidando l'incarico al dott.
e, successivamente, dispose una seconda consulenza tecnica d'ufficio, affidata Persona_2 al dott. . Persona_3
All'esito dell'espletamento della seconda consulenza tecnica, il Tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, così statuì: “- accoglie la domanda proposta da e condanna Parte_1 [...]
e in solido al pagamento in suo favore della somma di € 63.165,50, CP_2 Controparte_1
5 oltre interessi come in motivazione; - dichiara nei rapporti interni tra i condebitori la responsabilità esclusiva di e lo condanna a rivalere di quanto questa CP_2 Controparte_1 eventualmente corrisponderà a in esecuzione della presente sentenza, oltre che Parte_1 al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 3.400,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA se dovute come per legge;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di e condanna quest'ultima a manlevarlo di quanto CP_2 Controparte_19 questi corrisponderà a , anche per spese di lite, in esecuzione della presente Parte_1 sentenza, nei limiti indicati in motivazione;
compensa le spese di lite tra le predette parti;
- accoglie la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Controparte_20 CP_21
e e li condanna a manlevarla della somma che questa Controparte_22 CP_23 corrisponderà a , anche per spese di lite, in esecuzione della presente sentenza, Parte_1 nei limiti indicati in motivazione, con le seguenti percentuali: I) 40% a carico di II) 40% CP_24
a carico di (già ) III) 10% a carico di IV) 10% a carico di CP_8 CP_25 CP_21 CP_26
Cont
- condanna , e al pagamento in solido delle spese del giudizio CP_21 CP_8 CP_4 in favore di liquidate in € 3.400,00 per compensi professionali, oltre 15% Controparte_1 per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA se dovute come per legge;
-compensa le spese di lite tra
e - condanna a tenere indenne e/o Controparte_1 CP_21 CP_2 Controparte_20 di di quanto queste pagheranno in esecuzione della presente sentenza, alle Controparte_4 condizioni indicate in motivazione, e compensa le spese di lite tra le predette parti;
- condanna
[...]
e al pagamento in solido delle spese del giudizio in favore di CP_2 Controparte_1 [...]
e, per essa, ex art. 133 DPR n.115/02, in favore dello Stato, liquidate in € 6.715,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA se dovute come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di . CP_2
§ 1.10. Il primo giudice, per quel che ancora rileva nella presente sede di gravame, ha posto a fondamento della decisione le seguenti ragioni sorrette dalle argomentazioni medico-legali del secondo consulente tecnico d'ufficio.
1) In sede di primo intervento in data 17.11.2009, il dott. nell'eseguire la colicistectomia, ha CP_2 effettuato una imperita pinzatura in uno o più punti della via biliare principale al momento dell'applicazione delle molteplici clips metalliche per la chiusura del dotto e dei vasi cistici. Tra le condotte censurabili - che conducono all'affermazione della responsabilità del dott. e di CP_2 [...]
, sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata dal primo e l'organizzazione CP_1 aziendale della seconda - non può ricomprendersi anche l'incongruo posizionamento del drenaggio sottoepatico al termine del secondo intervento del 21.11.2009. Tanto perché, alla luce degli esami strumentali agli atti, vi sono altre cause all'origine del mancato drenaggio di materiale biliare, non
6 imputabili ad un'imperita condotta del sanitario. In particolare, le cause vanno individuate nello spostamento accidentale del drenaggio e/o nella chiusura da tappo di fibrino, cause che, in ogni caso, escludono che vi sia stato un inadeguato posizionamento del drenaggio da parte del dott. CP_2
Significative al riguardo sono le seguenti circostanze: a) il decorso clinico fu soddisfacente dal 21 al
24 novembre 2009; b) il referto TAC del 24 novembre riporta “presenza di drenaggio in sede sottoepatica” (sicchè è da escludere un errato posizionamento del drenaggio); c) Il dott. CP_2 controllò il decorso post-operatorio (prescrivendo la TAC il 24 novembre e disponendo il giorno dopo il trasferimento presso altra struttura specialistica); d) il diario clinico del 22 novembre riporta
“drenaggio non significativo” (da intendersi come drenaggio attivo ma con scarsa quantità di liquido raccolto) e non “drenaggio muto” (cosa che, se fosse stata vera, avrebbe potuto accreditare la tesi di un posizionamento imperito del drenaggio). Ne consegue che non può essere ascritta a responsabilità del dott. l'occlusione intestinale verificatasi nel settembre 2013 (che rese necessaria CP_2
l'asportazione chirurgica di circa 30 cm di intestino) a seguito di ostruzione da briglia aderenziale, la quale, a dire del CTU, fu causata proprio dall'enorme quantità di materiale biliare fuoriuscito in addome nel novembre 2009. Pertanto, se pure la briglia aderenziale fu causata dal travaso biliare in addome, il dott. non è responsabile della successiva occlusione intestinale, perché il travaso CP_2 biliare non è riconducibile ad una sua condotta imperita.
2) Con riguardo alla quantificazione del danno, nei limiti dei soli postumi invalidanti riconducibili all'imperizia del dott. il CTU ha indicato la percentuale di invalidità del 10% per la sindrome CP_2 post-colecistectomia, “avendo presente sia i disturbi digestivi lamentati dalla paziente che la portata della modificazione anatomica derivata dalla anastomosi bilio-digestiva”, e del 7% per l'epatopatia cronica, con segni clinici lievi. Quanto al 5% per l'occlusione intestinale verificatasi nel settembre
2013 a seguito di ostruzione da briglia aderenziale, riconducibile a complicanza del coleperitoneo - che ha reso necessaria l'asportazione chirurgica di circa 30 cm di intestino - e al il 10% per l'esito cicatriziale, si tratta di postumi invalidanti non ascrivibili alla responsabilità del dott. in CP_2 quanto riconducibili al travaso biliare (per mancato drenaggio non imputabile al dott. , che CP_2 causò nel tempo la briglia aderenziale, la quale, a sua volta, determinò l'occlusione intestinale che, nel settembre del 2013, comportò l'asportazione di parte dell'intestino e gli esiti cicatriziali.
3) Vanno, quindi, espunti dai postumi permanenti riconducibili all'errato trattamento sanitario, quelli relativi alla resezione di un tratto intestinale e quelli riguardanti l'esito cicatriziale (5% + 10%).
Residuano, quindi, i soli postumi invalidanti nella misura percentuale del 17%, esclusivamente per le menomazioni riguardanti la sindrome post-colecistectomia e l'epatopatia cronica.
7 § 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui hanno resistito, Parte_1 costituendosi, CP_2 Controparte_1 Controparte_5 [...]
e Controparte_3 Controparte_27
e non si sono costituite e ne va dichiarata la contumacia.
[...] Controparte_7
Le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., con provvedimento depositato il 23.06.2025 ha riservato la causa in decisione, assegnando il termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con l'atto di appello, non articolato in separati motivi di impugnazione, Parte_1 censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità del dott.
anche per quei postumi permanenti comportanti l'invalidità nella ulteriore misura del CP_28
15%, sempre riconducibili all'intervento chirurgico cui è stata sottoposta il 17.11.2009, e, in particolare, al mancato drenaggio del materiale biliare, che ha provocato la briglia aderenziale, la quale, a sua volta, ha determinato l'occlusione intestinale causa dell'intervento chirurgico del settembre 2013 di asportazione di circa 30 cm di intestino e di esiti cicatriziali.
L'appellante sostiene che la misura percentuale di invalidità, conseguente alla malpractice sanitaria, debba essere aumentata del 15% (5% per la resezione intestinale e 10% per il complesso cicatriziale residuato) e non possa essere limitata alla minore entità del 17%, indicata dal primo giudice.
A sostegno del gravame deduce: a) “Non è infatti vero che il decorso clinico [della paziente] fu soddisfacente dal 21 al 24 novembre 2009, dal momento che il giorno dopo (25.11.2009) la Sig.ra
è stata trasportata d'urgenza al Caldarelli dove è giunta in condizioni pressocchè Parte_1 disperate al punto che, sempre d'urgenza, è stata immediatamente sottoposta ad intervento che le ha salvato la vita”; b) neppure è condivisibile l'esclusione della responsabilità del dott. per CP_2
l'errato posizionamento del drenaggio, in quanto i sanitari del Caldarelli, nel corso dell'intervento del
25.11.2009, hanno aspirato oltre tre litri di bile mista a materiale corpuscolato purulento, come da contaminazione batterica, ed hanno accertato una pleuro-peritonite da spandimento di bile e sangue in addome ed uno squilibrio grave;
c) erroneamente il Tribunale ha prestato incondizionata fede all'operato del dott. per avere questi “controllato il decorso operatorio” (“ma non v'è alcuna CP_2 indicazione che lo abbia realmente fatto, e soprattutto che lo abbia fatto secondo scienza ed anzi gli esami strumentali e gli accertamenti successivamente svolti lo escludono categoricamente”); d) erronea è anche l'ulteriore affermazione del Tribunale secondo cui “se pure la briglia aderenziale fu causata dal travaso biliare in addome, il dott. non è responsabile della successiva occlusione CP_2 intestinale, perché il travaso biliare non è riconducibile ad una sua condotta imperita” in quanto,
8 come ha rilevato il CTU (cfr. punti 1 e 2 pag. 36-37), detto “travaso” è stato provocato dall'errato
“clippaggio” effettuato dal convenuto nel corso dell'intervento del 17.11.2009.
Lamenta, infine, la mancanza di una adeguata “personalizzazione” nella quantificazione del danno.
§ 2.2. Le censure mosse dall'appellante non colgono nel segno.
Quanto al decorso clinico successivo all'intervento del 17.11.2009 e al fatto che il primo giudice abbia usato l'espressione che esso “fu soddisfacente, dal 21 al 24 novembre 2009”, si osserva come inequivoco è il riferimento al contenuto della cartella clinica n. 5717 della , che Controparte_16 evidenzia, nell'arco temporale compreso tra il 21.11.2009 e il 24.11.2009, una condizione stabile della . E invero, alla data del 21.11.2009 si legge nella cartella clinica: “paziente sofferente, Parte_1 addome dolente in toto e prevalentemente in epigastrio, non nausea né vomito, alvo aperto ai gas, diuresi regolare. Si richiede TAC addome con mezzo di contrasto. Ore 9.00 drenaggio non significativo, condizioni stabili, peristalsi presente, pratica esami di laboratorio di controllo per
l'effettuazione di colangio RM. Ore 10,00 praticata TAC: “modesta reazione pleurica alla base del polmone a destra. Esiti di recente colecistectomia, non si apprezza versamento libero in addome né immagini da riferire a raccolte”. In data 22.11.2009 nella cartella clinica viene riportato: “drenaggio non significativo, condizioni stabili”. In data 23.11.2009 si legge: “drenaggio non significativo, condizioni stabili”; infine, il 24.11.2009 risulta: “Le vie biliari appaiono detese rispetto al precedente esame TAC, presenza di drenaggio in sede sottoepatica”.
Priva di pregio è la doglianza dell'appellante in merito al fatto che il Tribunale abbia prestato
“incondizionata fede” all'operato del dott. con riguardo al controllo del decorso operatorio. CP_2
E invero non può dubitarsi, in mancanza di querela di falso, che il dott. abbia effettuato i CP_2 controlli del decorso operatorio riportati nella cartella clinica;
né l'appellante indica quali siano gli esami clinici o strumentali omessi.
Risultano infondati i rilievi critici attinenti alla questione del mancato drenaggio del materiale biliare, che ha provocato la briglia aderenziale, la quale, a sua volta, ha determinato l'occlusione intestinale, causa dell'intervento chirurgico del settembre 2013 di asportazione di circa 30 cm di intestino e di esiti cicatriziali.
Condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto che il mancato drenaggio non fosse imputabile ad imperizia del dott. alla luce del fatto che il consulente tecnico d'ufficio, a seguito delle CP_2 osservazioni del consulente tecnico di parte del ha pienamente aderito al rilievo che il travaso CP_2 biliare non fosse imputabile al sanitario, ma ad un successivo spostamento accidentale del drenaggio e/o alla sua chiusura da tappo di fibrino (evento frequente), con secondario scorretto funzionamento.
Questo dato non risulta scalfito da validi elementi di natura tecnico-scientifica offerti dall'appellante, specie a fronte della circostanze, sottolineate dal primo giudice, che il referto TAC del 24 novembre
9 2009 riporta “presenza di drenaggio in sede sottoepatica”, sicchè è da escludere un errato posizionamento del drenaggio, ed a fronte del rilievo del primo giudice “che il diario clinico del 22 novembre 2009 riporta “drenaggio non significativo” (da intendersi come drenaggio attivo ma con scarsa quantità di liquido raccolto)”.
Esclusa l'imputabilità del mancato drenaggio alla condotta del inconferente, ai fini della CP_2 configurabilità di una responsabilità in capo a quest'ultimo sotto tale profilo, è la circostanza che i sanitari del Caldarelli, nel corso dell'intervento del 25.11.2009, avessero aspirato oltre tre litri di bile mista a materiale corpuscolato purulento ed accertato una pleuro-peritonite da spandimento di bile.
Infondata è poi la censura del percorso argomentativo del primo giudice nella parte in cui esclude che il travaso biliare in addome fosse riconducibile ad un errato “clippaggio” in sede di intervento del
17.11.2009.
E invero, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, con particolare riferimento ai punti 1 e 2 delle pagg. 36-37 richiamati dall'appellante, non si evince che il travaso biliare sia stato causato da un clippaggio inadeguato. Difatti dalla consulenza emerge come l'imperita pinzatura risulta essere causa dell'ostruzione delle vie biliari e degli esiti invalidanti riconducibili alla percentuale di invalidità del 17%, già riconosciuta dal primo giudice (di cui il 10% per sindrome post- colecistectomia e il 7% per epatopatia cronica 17%) e non dello spandimento di bile, dovuto al mancato drenaggio, causa della briglia aderenziale che ha comportato l'occlusione intestinale, e, quindi, l'asportazione di un tratto dell'intestino e gli esiti cicatriziali.
L'appellante neanche fornisce elementi tecnico- scientifici idonei a suffragare che “il ritardo di ben quattro giorni nel trasferimento della paziente al Caldarelli” avrebbe impedito l'occlusione intestinale che si è verificata quattro anni dopo l'esecuzione degli interventi chirurgici del dott.
CP_2
Per quanto esposto l'appello va rigettato, e resta ferma la statuizione del primo giudice che ha liquidato il danno non patrimoniale sulla base di una invalidità permanente del 17% per sindrome post-colecistectomia ed epatopatia cronica.
Non va esaminata la doglianza relativa alla personalizzazione nella quantificazione del danno, in quanto l'appellante, nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 17.06.2025, ha formulato espressa rinuncia.
In mancanza di impugnazioni incidentali restano ferme anche tutte le altre statuizioni del primo giudice.
§ 3. Quanto al regime delle spese processuali, la complessità della ricostruzione della vicenda in termini di responsabilità del dott. con riguardo a tutti i postumi invalidanti riconducibili agli CP_2 interventi chirurgici dallo stesso eseguiti o a parte degli stessi, unitamente alla circostanza che
10 l'appellante, in corso di causa, ha rinunciato ad ogni questione sulla “personalizzazione” nella quantificazione del danno effettuata dal primo giudice, giustificano la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio tra tutte le parti costituite.
Nulla va disposto sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra l'appellante e le parti contumaci.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e di CP_9 Controparte_7
b) rigetta l'appello;
c) compensa le spese di lite tra l'appellante e gli appellati costituiti;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.
GI RA.
11