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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/08/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1263/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Emanuela Luciani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022
TRA Parte
”) (P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Lombardi ed Antonio Maria Sabato ed elettivamente domiciliata, oltre che presso il domicilio digitale dei suddetti procuratori, presso lo studio del secondo sito in Campobasso, Viale G. Ferro, c/o Palazzo di vetro attrice
E
(C.F. ), in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia ope legis alla Via Insorti d'Ungheria n. 74 convenuta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 27.07.2022, Parte_3 premesso di essere affidataria per la dei servizi di trasporto CP_1 pubblico locale (“TPL”) di competenza regionale, in virtù di un contratto di servizio sottoscritto con la predetta Amministrazione in data 21.05.2015, ha chiesto la condanna della al pagamento degli interessi moratori dal 17 CP_1 giugno 2020 al 31 maggio 2022, per la somma di € 129.458,51, oltre interessi, atteso che sui pagamenti mensili delle somme a lei dovute l'Ente avrebbe accumulato notevoli ritardi, rispetto alle tempistiche pattuite contrattualmente.
In data 16.11.2022 è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto CP_1 della domanda avversaria.
1 Ha chiesto disporsi il mutamento del rito ed ha nel merito eccepito:
- l'applicabilità dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 10.5.2019, che avrebbe parzialmente modificato quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 dei vigenti contratti di servizio per l'esercizio del Trasporto Pubblico locale, fissando in giorni 30 il termine per il pagamento delle fatture mensili;
- che il contratto di servizio non prevede in maniera esplicita il riconoscimento degli interessi sui mancati pagamenti;
- che le fatture emesse dalla controparte si riferiscono a periodi immediatamente successivi all'epoca emergenziale pandemica, in cui sono stati adottati anche provvedimenti di blocco delle attività sociali e dei relativi movimenti sul territorio;
- la possibile incidenza sui lamentati ritardi dell'art. 92, commi 4bis e 4quater, d.l. 18/2020, che ha previsto l'integrazione dei corrispettivi in materia di T.P.L.;
- l'inapplicabilità alla concreta fattispecie in esame del d.lgs. 231/2002, atteso che: nel caso di specie la “transazione commerciale” si instaura tra impresa di trasporti e utente, e non tra la stessa e la P.A.; non è ravvisabile un contratto di appalto pubblico di servizi (rientranti per interpretazione autentica legale nelle
“transazioni commerciali”), non scaturendo l'affidamento del servizio da una procedura di gara disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici;
viene invece in evidenza un rapporto inquadrabile nella “concessione di servizi” avente ad oggetto la prestazione di un servizio pubblico essenziale, per il quale la Regione ha la potestà di stabilire le modalità di erogazione e di incidere sull'oggetto del rapporto concessorio, mentre l'operatore privato assume il rischio legato alla gestione dei servizi in questione, sebbene diminuito dal vigente meccanismo di compensazione economica;
- la carenza di allegazione e prova, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora;
- che la spettanza degli interessi moratori non sarebbe automatica, poiché ai fini del relativo riconoscimento il giudice deve verificare che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
Con comparsa di risposta integrativa del 17.11.2022 la ha CP_1 sostenuto che per il periodo 1° gennaio 2022-31 maggio 2022 vi è stato un ritardo di pagamento di 5 giorni, solo per 8 fatture emesse nel mese di gennaio, che ha generato interessi solo per € 73,34, a fronte di € 25.485,93 richiesti da Parte_3
Ha contestato altresì la richiesta degli interessi maturati nell'anno 2021, evidenziando l'intervenuta liquidazione nel termine di 30 giorni.
Ha proposto una domanda riconvenzionale per la restituzione dell'indebito, corrispondente alla somma di € 607.722,45, liquidata, a seguito di ordinanza di assegnazione n. 141/2022 del Tribunale di Campobasso, in favore di Parte_3 per gli stessi crediti certificati e liquidati a banca IFIS, atteso che Parte_3 avrebbe indebitamente percepito somme già incassate, con estinzione del relativo credito e del presupposto titolo.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha riconosciuto di Parte_3 avere erroneamente calcolato interessi non imputabili all'Ente per la complessiva
2 somma di € 1.575,56, su fatture emesse il 21 marzo 2022 e liquidate dall'Ente in data 8 aprile e 14 aprile 2022, ed ha quindi precisato la domanda riducendo l'importo richiesto ad € 127.882,93.
In via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta applicabilità dell'art. 12 della Legge regionale n. 4/19 (a suo dire inapplicabile, in quanto il maggior termine di 30 giorni costituisce una modifica in peius per il creditore, vincolante solo ove recepita contrattualmente, il che non è avvenuto nel caso di specie), ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della minor somma di € 95.547,62.
Ha eccepito l'estinzione del credito della pari ad € 607.722,45, oggetto CP_1 della domanda riconvenzionale di ripetizione, ex art. 1241 c.c., a far data quantomeno dalla intervenuta esigibilità del suo maggior credito di cui alla sentenza n. 317/22 del Tribunale di Campobasso, come confermato dall'allegata Determinazione Dirigenziale n. 6823/22 del 16.11.2022.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la ha eccepito la CP_1 litispendenza con altro giudizio (R.G. 1295/2020 Trib. CB) nel quale la controparte avrebbe proposto “autonome domande sul profilo inerente alla spettanza di interessi ex d.lgs. 231/2002”, senza fornire in questa sede “prova della diversità delle obbligazioni accessorie rivendicate nei due giudizi”.
Ha altresì formulato una eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenendo che dal punto di vista sostanziale la domanda attorea fosse riconducibile ad una richiesta di revisione del prezzo del contratto, con conseguente radicamento della giurisdizione esclusiva del G.A., ex art. 133 c.p.a.
Ha altresì eccepito che non risulterebbe comprovato che la Società ha provveduto ad effettuare regolarmente tutti i servizi e tutte le forniture, che il diritto affermato da parte attrice sarebbe condizionato al positivo esito della prescritta procedura contabile di riscontro sull'attività di esercizio nell'annualità di riferimento, e che fino a quel momento dovrebbe reputarsi non azionabile.
Ha altresì sostenuto che il credito certificato sulla piattaforma dei Crediti Commerciali non si stabilizza nel senso della sua incontestabilità dal punto di vista sostanziale, e che l'accettazione delle fatture da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate è automatica decorsi i 15 giorni dal recapito alla P.A., ragion per cui l'accettazione avrebbe un significato non sostanziale, ma solo tecnico-fiscale.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24.02.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.), le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di causa;
con ordinanza del 27.02.2025 la causa è stata dunque trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. L'eccezione di litispendenza
La ha sollevato una eccezione di litispendenza del presente CP_1 giudizio con il giudizio R.G. n. 1295/2020, nel quale avrebbe proposto Parte_3
“autonome domande sul profilo inerente alla spettanza di interessi ex d.lgs. 231/2002”.
3 In disparte la circostanza per cui l'eccezione è stata formulata in maniera completamente generica, si rileva che parte attrice ha sul punto prontamente specificato, nel primo atto successivo a quello nell'ambito del quale è stata proposta l'eccezione, che l'odierna domanda attiene agli interessi maturati a far data dal 17 giugno 2020, data alla quale si fermava il conteggio oggetto del precedente giudizio R.G. n. 1295/2020: su tale deduzione la non CP_1 ha preso alcuna posizione, il che autorizza lo scrivente giudice a ritenere incontestato quanto affermato da Parte_3
E' in ogni caso in atti l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 1295/2020, e dalla stessa si evince chiaramente che in quel giudizio aveva domandato la condanna della al Parte_3 CP_1 pagamento degli interessi moratori relativi al periodo da gennaio 2016 a giugno 2020.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione, atteso che il petitum delle due cause è evidentemente diverso, in quanto diversi sono i periodi per i quali è stata proposta la domanda.
II. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla è infondata e CP_1 deve pertanto essere rigettata.
Sul punto occorre premettere che, come noto, la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il suo petitum sostanziale, il quale deve essere identificato soprattutto in funzione della causa pretendi, che deve essere individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione (cfr. Consiglio di Stato Sez. 04 n. 08211 del 27/12/2004; Cassazione Civile Sez. U, Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018).
Ebbene, ha agito invocando, quale fonte del suo diritto di credito, un Parte_3 contratto di servizio sottoscritto con la questo giudice è dunque CP_1 chiamato a verificare l'esistenza di un diritto soggettivo di credito, in relazione al quale non vi è dubbio circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
In via generale si osserva infatti che, con riferimento all'attività negoziale della P.A., devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, senza che l'asse della giurisdizione sia spostata dall'adozione, nel corso del rapporto contrattuale, di determinazioni della parte pubblica in attuazione di sopravvenienze normative, che comunque si collocano nell'alveo di un rapporto ormai paritetico (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 2144 del 29/01/2018).
4 Contrariamente a quanto dedotto dalla non si ravvisa poi nel caso di CP_1 specie alcuna istanza di revisione del prezzo, in quanto nel presente giudizio le parti controvertono unicamente in merito alla spettanza degli interessi di mora.
III. La domanda di Parte_3
Nel merito la domanda di è fondata e merita accoglimento. Parte_3
Lo scrivente giudice condivide pienamente quanto affermato dalla Corte d'Appello di Campobasso nell'allegata sentenza n. 153/24, che ha confermato, con ampia e articolata motivazione, l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dall'intestato Tribunale in data 12.05.2021 (a conclusione del già citato giudizio R.G. n. 1295/2020), con cui è stata riconosciuta la fondatezza della domanda di
[...]
con condanna della alla corresponsione in suo favore degli Pt_3 CP_1 interessi moratori relativamente al periodo immediatamente antecedente a quello oggetto della presente lite.
Si è peraltro di recente concluso anche il giudizio di impugnazione avverso la citata sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, e la Suprema Corte, con sentenza della sez. I, 10/06/2025, (ud. 30/05/2025, dep. 10/06/2025), n. 15440, ha rigettato il ricorso proposto dalla . CP_1
Ebbene, anche nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 (attuativo della direttiva CE 2000/35 in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali) che all'art. 2, comma 1, lett. a), definisce "transazioni commerciali", cui sono applicabili le previsioni relative ai cd. interessi commerciali, “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Il contratto di servizio vigente tra le parti, che costituisce la fonte del diritto di credito vantato da parte attrice, deve infatti essere ritenuto rientrante nel novero delle "transazioni commerciali" indicate dalla norma citata, in quanto (contrariamente a quanto sostenuto dalla , esso deve essere CP_1 qualificato in termini di appalto di servizi, e non di concessione di servizi.
In linea generale si osserva sul punto che:
- nell'appalto di pubblico servizio il corrispettivo è pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, mentre nella concessione di servizi la remunerazione viene tratta dai proventi ricavati dagli utenti (cfr. Cassazione civile, sez. un., 27/08/2024, n. 23155);
- la concessione di servizi si distingue dall'appalto pubblico per l'attribuzione al concessionario del diritto, eventualmente accompagnato da un prezzo, di gestire i servizi oggetto della concessione, e il concessionario dispone, nell'ambito del contratto concluso, di una certa libertà economica per determinare le condizioni di gestione dei servizi concessigli, ed è esposto, parallelamente, al rischio legato alla gestione di detti servizi (cfr. Corte giustizia UE sez. VIII, 10/11/2022, n. 486);
- la previsione di un corrispettivo, posto integralmente a carico dell'amministrazione aggiudicatrice e determinato su base oraria, esclude il
5 trasferimento del rischio operativo in capo al prestatore del servizio, ritenuto elemento discriminante per la sussistenza di una concessione di servizio di trasporto pubblico di passeggeri, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, recepito anche dall' art. 3, comma 1, lett. vv), D.lgs. n. 50/2016 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI , 04/05/2020, n. 2810, che ha qualificato come appalto pubblico di servizi il rapporto tra l' e l'impresa affidataria di un servizio di trasporto mediante bus- Parte_4 navetta).
Ciò posto, dalla lettura del contratto di servizio in atti si evincono chiaramente gli elementi costitutivi dell'appalto di servizi.
All'art. 2 si legge, infatti, che alla Regione spetta il controllo circa il “rispetto delle condizioni di esercizio del servizio erogato”, ed all'art. 12 si precisa che “l'impresa è assoggettata al potere di vigilanza e controllo sul servizio che viene esercitato dalla Regione” e si indicano anche le sanzioni che la Regione può applicare all'Impresa in caso di violazioni.
All'art. 7 si dice che il contratto ha ad oggetto il rapporto tra la e CP_1
l'impresa in ordine all'esercizio, da parte di quest'ultima, del servizio di trasporto pubblico “da svolgere secondo le linee, i programmi e gli orari di cui al programma di esercizio allegato”, e che la “ha la facoltà di procedere unilateralmente CP_1 alla revisione e/o trasformazi programma di esercizio e degli orari con semplice comunicazione alla Società e/o Ditta, che è tenuta all'immediato recepimento”.
Circa i proventi tariffari, all'art. 8 di legge che sono di competenza della stessa impresa affidataria i ricavi della vendita dei titoli di viaggio, rilasciati dall'impresa secondo le tariffe in vigore;
all'art. 9, dopo aver specificato che l'ammontare complessivo dei servizi affidati all'Impresa è pari a 4.284.672,10 Km. annui, si descrive la compensazione economica del servizio a carico della basata CP_1 su un conteggio del totale chilometrico su base mensile, pagato a seguito delle certificazioni esibite dall'impresa, e si prevede l'impegno della a CP_1 corrispondere il corrispettivo chilometrico di € 1,84 oltre Iva, comunque da rideterminare in misura maggiore o minore in funzione del costo effettivo di esercizio elaborato dalla che si impegna a corrispondere la differenza fra CP_1 la compensazione riconosciuta con il contratto e il costo definitivamente riconosciuto, e la società affidataria a restituire il maggiore compenso eventualmente ricevuto rispetto al costo definito;
viene riconosciuta la spettanza del tasso di inflazione Istat e si prevede il pagamento a cadenza mensile, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della fattura.
E' chiaro, dunque, che se da un lato non dispone della libertà di Parte_3 determinare le condizioni di gestione del servizio - in quanto, come visto, esse sono decise dalla che vigila sul loro rispetto - dall'altro non sopporta il CP_1 rischio legato alla gestione del servizio, in quanto la si è impegnata a CP_1 corrisponderle la differenza fra la compensazione riconosciuta con il contratto ed il costo definitivamente riconosciuto: si realizza dunque una totale copertura dei costi mediante compensazione pubblica.
Ciò posto in linea generale, si rileva l'infondatezza anche delle ulteriori censure avanzate dalla CP_1
6 La ha dedotto l'applicabilità al contratto di servizio di cui trattasi della CP_1 norma, sopravvenuta rispetto alla data della stipula (22.05.2015) di cui all'art. 12 della l.r. Molise n. 4/2019, per cui “1. A parziale modifica di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 dei vigenti contratti di servizio per l'esercizio del Trasporto Pubblico locale ed in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. n. 192/2012 che ha recepito la direttiva comunitaria 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE, il termine per il pagamento delle fatture mensili, rimesse dalle ditte concessionarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma, è fissato in giorni 30”.
L'art. 9 comma 5 del contratto di servizio prevede infatti un termine più breve per il pagamento delle fatture mensili, pari a 10 giorni dal ricevimento della fattura.
Ebbene si richiama sul punto, in quanto condiviso, quanto affermato nella citata sentenza n. 153/24 della Corte d'Appello di Campobasso, che ha richiamato il co. 4 dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 (che recita: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”), al fine di escludere “qualsiasi automatica sostituzione o soppressione di clausole contrattuali, tenuto conto peraltro che per i contratti con la P.A. è richiesta a pena di nullità la forma scritta non soltanto per la conclusione, ma anche per le eventuali modificazioni successive (cfr. fra le altre Cass. ord. 2019/n. 8244): ne deriva la correttezza, anche al riguardo, della decisione del primo giudice, secondo cui la deroga al termine pattuito contrattualmente avrebbe richiesto una successiva convenzione sottoscritta dalle parti”.
L'art. 12 della l.r. Molise n. 4/2019 non è dunque applicabile al caso di specie, in mancanza di espressa pattuizione scritta tra le parti in merito alla previsione del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture;
ne deriva l'applicabilità del termine contrattualmente previsto e sopra richiamato, pari a 10 giorni.
Né rileva, come vorrebbe la la circostanza per cui il contratto di servizio CP_1 non prevede in maniera esplicita il riconoscimento degli interessi sui mancati pagamenti, in quanto l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui essi accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale.
Non meglio specificate, in merito alle conseguenze che la vorrebbe trarne CP_1 nel caso di specie (e dunque parimenti non meritevoli di considerazione) sono poi le ulteriori censure relative alla circostanza per cui le fatture emesse da
[...]
“si riferiscono a periodi immediatamente successivi all'epoca emergenziale Pt_3 mica, in cui sono stati adottati anche provvedimenti di blocco delle attività sociali e dei relativi movimenti sul territorio” o alla “possibile incidenza sui lamentati ritardi dell'art. 92, commi 4bis e 4quater, d.l. 18/2020, che ha previsto l'integrazione dei corrispettivi in materia di T.P.L.”.
Non è chiaro, infatti, in che modo l'emergenza pandemica e le disposizioni emergenziali adottate dal Governo in quel periodo possano avere a che fare con la
7 tematica relativa alla spettanza degli interessi moratori, a causa dei ritardi nei pagamenti da parte della stessa. CP_1
Quanto poi all'asserita carenza di allegazione e prova, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, basti osservare che con il decreto legislativo n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema previsto dal codice civile.
Gli interessi di mora ex decreto legislativo n. 231 del 2002 decorrono infatti automaticamente, senza necessità di costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento, e non è necessaria alcuna allegazione o prova del “maggior danno”.
Nemmeno è meritevole di considerazione l'ulteriore censura della per cui CP_1 la spettanza degli interessi moratori non sarebbe automatica, in quanto ai fini del relativo riconoscimento il giudice dovrebbe verificare che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
Si osserva infatti che anche l'eccezione di cui trattasi è stata formulata in maniera estremamente generica, in quanto la non si è premurata non solo di CP_1 provare, ma nemmeno di allegare, le ragioni di tale asserita “impossibilità” non imputabile della prestazione.
Pure generiche e non meglio supportate sono le censure contenute nella
“comparsa di risposta integrativa” del 17.11.2022 circa la spettanza “per il periodo 1° gennaio 2022-31 maggio 2022” di “interessi solo per € 73,34, a fronte di € 25.485,93 richiesti da , in quanto vi sarebbe stato “un ritardo di Parte_3 pagamento di 5 giorni, solo per 8 fatture emesse nel mese di gennaio”, o circa la non debenza degli interessi maturati nell'anno 2021, attesa “l'intervenuta liquidazione nel termine di 30 giorni”.
Ancora, non meritevole di considerazione è la censura della contenuta CP_1 nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., relativa alla circostanza per cui
“non risulta comprovato che la Società ha provveduto ad effettuare regolarmente tutti i servizi e tutte le forniture così come previsti in ossequio alle disposizioni normative e contrattuali”.
La censura è inconferente rispetto al thema decidendum del presente giudizio, che è relativo soltanto alla debenza degli interessi moratori: per le prestazioni di cui alle fatture in atti la ha infatti già pagato (sebbene in ritardo) ad CP_1 [...] il corrispettivo previsto, e ciò conferma il puntuale adempimento da parte di Pt_3 quest'ultima delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Né rileva il richiamo da parte della sempre nella prima memoria ex art. CP_1
183 comma 6 c.p.c., alla disciplina relativa al Sistema di Interscambio (SDI), con la relativa precisazione per cui l'accettazione della fattura ha un significato non sostanziale ma essenzialmente tecnico-fiscale, atteso che la non si è CP_1 limitata ad “accettare” le fatture, ma ha effettuato il pagamento, senza contestazioni di sorta sull'esecuzione dei servizi.
8 Per tutte le ragioni sinora esposte, la deve essere condannata a CP_1 pagare, in favore di a titolo di interessi moratori per il periodo dal 17 Parte_3 giugno 2020 al 31 maggio 2022, la somma di € 127.882,93 (così come precisata dalla stessa nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), oltre Parte_3 interessi legali dalla domanda al saldo.
IV. La domanda riconvenzionale della CP_1
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di € 607.722,45, proposta dalla in accoglimento dell'eccezione di CP_1 compensazione spiegata da Parte_3 ha infatti depositato la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6823
[...]
DEL 16-11-2022, avente il seguente oggetto: “SENTENZE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ATM. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 8819/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO”, dalla quale emerge che la società, in data 19/07/2022, con provvisorio di uscita n. 8819, a seguito del D.I. n. 427/2020, ha incassato la somma di euro 607.722,45, giusta ordinanza di assegnazione n. 141/2022 emessa dal Tribunale di Campobasso, e che le fatture di cui al D.I. n. 427/2020 e alla conseguente ordinanza di assegnazione n. 141/2022 risultavano essere già certificate a , e di conseguenza già incamerate dalla Società CP_2 Parte_3
Nella determina la afferma di dover procedere, in ottemperanza ad una CP_1 serie di sentenze di condanna, che l'hanno vista soccombente, “alla liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 1.289.773,00, di cui € 986.943,00, sul capitolo n. 70059 “Oneri da contenzioso derivanti da sentenze”, per € 13.399,00 sul capitolo n. 70071 “Spese legali derivanti da contenziosi” e per € 289.431,00, sul capitolo n. 70070 “Interessi su contenziosi”, in favore di e di dover Parte_3 liquidare e pagare la somma € 607.722,45, a regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 8819 del tesoriere regionale, a valere sulla sorte capitale di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Campobasso n. 371/2022.
E' chiaro, dunque, che il debito restitutorio di nei confronti della Parte_3
pari alla somma € 607.722,45, si è estinto per compensazione, CP_1 considerato che la prima vantava un credito di importo di gran lunga maggiore nei confronti della (€ 1.289.773,00), come da quest'ultima espressamente CP_1 riconosciuto nella citata delibera.
V. Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria (attesa la natura documentale della causa), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto CONDANNA Parte_3 la al pagamento in suo favore della somma di € 127.882,93, CP_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• RIGETTA la domanda riconvenzionale della;
CP_1
• CONDANNA la alla rifusione, in favore di delle CP_1 Parte_3 spese del presente giudizio, che liquida in € 22.426,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, nonché € 406,50 per esborsi documentati, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Campobasso, in data 2 agosto 2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Emanuela Luciani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022
TRA Parte
”) (P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo Lombardi ed Antonio Maria Sabato ed elettivamente domiciliata, oltre che presso il domicilio digitale dei suddetti procuratori, presso lo studio del secondo sito in Campobasso, Viale G. Ferro, c/o Palazzo di vetro attrice
E
(C.F. ), in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nei cui uffici domicilia ope legis alla Via Insorti d'Ungheria n. 74 convenuta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 27.07.2022, Parte_3 premesso di essere affidataria per la dei servizi di trasporto CP_1 pubblico locale (“TPL”) di competenza regionale, in virtù di un contratto di servizio sottoscritto con la predetta Amministrazione in data 21.05.2015, ha chiesto la condanna della al pagamento degli interessi moratori dal 17 CP_1 giugno 2020 al 31 maggio 2022, per la somma di € 129.458,51, oltre interessi, atteso che sui pagamenti mensili delle somme a lei dovute l'Ente avrebbe accumulato notevoli ritardi, rispetto alle tempistiche pattuite contrattualmente.
In data 16.11.2022 è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto CP_1 della domanda avversaria.
1 Ha chiesto disporsi il mutamento del rito ed ha nel merito eccepito:
- l'applicabilità dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 10.5.2019, che avrebbe parzialmente modificato quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 dei vigenti contratti di servizio per l'esercizio del Trasporto Pubblico locale, fissando in giorni 30 il termine per il pagamento delle fatture mensili;
- che il contratto di servizio non prevede in maniera esplicita il riconoscimento degli interessi sui mancati pagamenti;
- che le fatture emesse dalla controparte si riferiscono a periodi immediatamente successivi all'epoca emergenziale pandemica, in cui sono stati adottati anche provvedimenti di blocco delle attività sociali e dei relativi movimenti sul territorio;
- la possibile incidenza sui lamentati ritardi dell'art. 92, commi 4bis e 4quater, d.l. 18/2020, che ha previsto l'integrazione dei corrispettivi in materia di T.P.L.;
- l'inapplicabilità alla concreta fattispecie in esame del d.lgs. 231/2002, atteso che: nel caso di specie la “transazione commerciale” si instaura tra impresa di trasporti e utente, e non tra la stessa e la P.A.; non è ravvisabile un contratto di appalto pubblico di servizi (rientranti per interpretazione autentica legale nelle
“transazioni commerciali”), non scaturendo l'affidamento del servizio da una procedura di gara disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici;
viene invece in evidenza un rapporto inquadrabile nella “concessione di servizi” avente ad oggetto la prestazione di un servizio pubblico essenziale, per il quale la Regione ha la potestà di stabilire le modalità di erogazione e di incidere sull'oggetto del rapporto concessorio, mentre l'operatore privato assume il rischio legato alla gestione dei servizi in questione, sebbene diminuito dal vigente meccanismo di compensazione economica;
- la carenza di allegazione e prova, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora;
- che la spettanza degli interessi moratori non sarebbe automatica, poiché ai fini del relativo riconoscimento il giudice deve verificare che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
Con comparsa di risposta integrativa del 17.11.2022 la ha CP_1 sostenuto che per il periodo 1° gennaio 2022-31 maggio 2022 vi è stato un ritardo di pagamento di 5 giorni, solo per 8 fatture emesse nel mese di gennaio, che ha generato interessi solo per € 73,34, a fronte di € 25.485,93 richiesti da Parte_3
Ha contestato altresì la richiesta degli interessi maturati nell'anno 2021, evidenziando l'intervenuta liquidazione nel termine di 30 giorni.
Ha proposto una domanda riconvenzionale per la restituzione dell'indebito, corrispondente alla somma di € 607.722,45, liquidata, a seguito di ordinanza di assegnazione n. 141/2022 del Tribunale di Campobasso, in favore di Parte_3 per gli stessi crediti certificati e liquidati a banca IFIS, atteso che Parte_3 avrebbe indebitamente percepito somme già incassate, con estinzione del relativo credito e del presupposto titolo.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha riconosciuto di Parte_3 avere erroneamente calcolato interessi non imputabili all'Ente per la complessiva
2 somma di € 1.575,56, su fatture emesse il 21 marzo 2022 e liquidate dall'Ente in data 8 aprile e 14 aprile 2022, ed ha quindi precisato la domanda riducendo l'importo richiesto ad € 127.882,93.
In via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta applicabilità dell'art. 12 della Legge regionale n. 4/19 (a suo dire inapplicabile, in quanto il maggior termine di 30 giorni costituisce una modifica in peius per il creditore, vincolante solo ove recepita contrattualmente, il che non è avvenuto nel caso di specie), ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della minor somma di € 95.547,62.
Ha eccepito l'estinzione del credito della pari ad € 607.722,45, oggetto CP_1 della domanda riconvenzionale di ripetizione, ex art. 1241 c.c., a far data quantomeno dalla intervenuta esigibilità del suo maggior credito di cui alla sentenza n. 317/22 del Tribunale di Campobasso, come confermato dall'allegata Determinazione Dirigenziale n. 6823/22 del 16.11.2022.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la ha eccepito la CP_1 litispendenza con altro giudizio (R.G. 1295/2020 Trib. CB) nel quale la controparte avrebbe proposto “autonome domande sul profilo inerente alla spettanza di interessi ex d.lgs. 231/2002”, senza fornire in questa sede “prova della diversità delle obbligazioni accessorie rivendicate nei due giudizi”.
Ha altresì formulato una eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, ritenendo che dal punto di vista sostanziale la domanda attorea fosse riconducibile ad una richiesta di revisione del prezzo del contratto, con conseguente radicamento della giurisdizione esclusiva del G.A., ex art. 133 c.p.a.
Ha altresì eccepito che non risulterebbe comprovato che la Società ha provveduto ad effettuare regolarmente tutti i servizi e tutte le forniture, che il diritto affermato da parte attrice sarebbe condizionato al positivo esito della prescritta procedura contabile di riscontro sull'attività di esercizio nell'annualità di riferimento, e che fino a quel momento dovrebbe reputarsi non azionabile.
Ha altresì sostenuto che il credito certificato sulla piattaforma dei Crediti Commerciali non si stabilizza nel senso della sua incontestabilità dal punto di vista sostanziale, e che l'accettazione delle fatture da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate è automatica decorsi i 15 giorni dal recapito alla P.A., ragion per cui l'accettazione avrebbe un significato non sostanziale, ma solo tecnico-fiscale.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24.02.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.), le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti di causa;
con ordinanza del 27.02.2025 la causa è stata dunque trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. L'eccezione di litispendenza
La ha sollevato una eccezione di litispendenza del presente CP_1 giudizio con il giudizio R.G. n. 1295/2020, nel quale avrebbe proposto Parte_3
“autonome domande sul profilo inerente alla spettanza di interessi ex d.lgs. 231/2002”.
3 In disparte la circostanza per cui l'eccezione è stata formulata in maniera completamente generica, si rileva che parte attrice ha sul punto prontamente specificato, nel primo atto successivo a quello nell'ambito del quale è stata proposta l'eccezione, che l'odierna domanda attiene agli interessi maturati a far data dal 17 giugno 2020, data alla quale si fermava il conteggio oggetto del precedente giudizio R.G. n. 1295/2020: su tale deduzione la non CP_1 ha preso alcuna posizione, il che autorizza lo scrivente giudice a ritenere incontestato quanto affermato da Parte_3
E' in ogni caso in atti l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata all'esito del giudizio R.G. n. 1295/2020, e dalla stessa si evince chiaramente che in quel giudizio aveva domandato la condanna della al Parte_3 CP_1 pagamento degli interessi moratori relativi al periodo da gennaio 2016 a giugno 2020.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione, atteso che il petitum delle due cause è evidentemente diverso, in quanto diversi sono i periodi per i quali è stata proposta la domanda.
II. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla è infondata e CP_1 deve pertanto essere rigettata.
Sul punto occorre premettere che, come noto, la giurisdizione si determina sulla base della domanda, e che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il suo petitum sostanziale, il quale deve essere identificato soprattutto in funzione della causa pretendi, che deve essere individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione (cfr. Consiglio di Stato Sez. 04 n. 08211 del 27/12/2004; Cassazione Civile Sez. U, Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018).
Ebbene, ha agito invocando, quale fonte del suo diritto di credito, un Parte_3 contratto di servizio sottoscritto con la questo giudice è dunque CP_1 chiamato a verificare l'esistenza di un diritto soggettivo di credito, in relazione al quale non vi è dubbio circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
In via generale si osserva infatti che, con riferimento all'attività negoziale della P.A., devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre appartengono alla giurisdizione ordinaria quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, senza che l'asse della giurisdizione sia spostata dall'adozione, nel corso del rapporto contrattuale, di determinazioni della parte pubblica in attuazione di sopravvenienze normative, che comunque si collocano nell'alveo di un rapporto ormai paritetico (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 2144 del 29/01/2018).
4 Contrariamente a quanto dedotto dalla non si ravvisa poi nel caso di CP_1 specie alcuna istanza di revisione del prezzo, in quanto nel presente giudizio le parti controvertono unicamente in merito alla spettanza degli interessi di mora.
III. La domanda di Parte_3
Nel merito la domanda di è fondata e merita accoglimento. Parte_3
Lo scrivente giudice condivide pienamente quanto affermato dalla Corte d'Appello di Campobasso nell'allegata sentenza n. 153/24, che ha confermato, con ampia e articolata motivazione, l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dall'intestato Tribunale in data 12.05.2021 (a conclusione del già citato giudizio R.G. n. 1295/2020), con cui è stata riconosciuta la fondatezza della domanda di
[...]
con condanna della alla corresponsione in suo favore degli Pt_3 CP_1 interessi moratori relativamente al periodo immediatamente antecedente a quello oggetto della presente lite.
Si è peraltro di recente concluso anche il giudizio di impugnazione avverso la citata sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, e la Suprema Corte, con sentenza della sez. I, 10/06/2025, (ud. 30/05/2025, dep. 10/06/2025), n. 15440, ha rigettato il ricorso proposto dalla . CP_1
Ebbene, anche nel caso di specie deve trovare applicazione la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 (attuativo della direttiva CE 2000/35 in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali) che all'art. 2, comma 1, lett. a), definisce "transazioni commerciali", cui sono applicabili le previsioni relative ai cd. interessi commerciali, “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Il contratto di servizio vigente tra le parti, che costituisce la fonte del diritto di credito vantato da parte attrice, deve infatti essere ritenuto rientrante nel novero delle "transazioni commerciali" indicate dalla norma citata, in quanto (contrariamente a quanto sostenuto dalla , esso deve essere CP_1 qualificato in termini di appalto di servizi, e non di concessione di servizi.
In linea generale si osserva sul punto che:
- nell'appalto di pubblico servizio il corrispettivo è pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, mentre nella concessione di servizi la remunerazione viene tratta dai proventi ricavati dagli utenti (cfr. Cassazione civile, sez. un., 27/08/2024, n. 23155);
- la concessione di servizi si distingue dall'appalto pubblico per l'attribuzione al concessionario del diritto, eventualmente accompagnato da un prezzo, di gestire i servizi oggetto della concessione, e il concessionario dispone, nell'ambito del contratto concluso, di una certa libertà economica per determinare le condizioni di gestione dei servizi concessigli, ed è esposto, parallelamente, al rischio legato alla gestione di detti servizi (cfr. Corte giustizia UE sez. VIII, 10/11/2022, n. 486);
- la previsione di un corrispettivo, posto integralmente a carico dell'amministrazione aggiudicatrice e determinato su base oraria, esclude il
5 trasferimento del rischio operativo in capo al prestatore del servizio, ritenuto elemento discriminante per la sussistenza di una concessione di servizio di trasporto pubblico di passeggeri, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, recepito anche dall' art. 3, comma 1, lett. vv), D.lgs. n. 50/2016 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI , 04/05/2020, n. 2810, che ha qualificato come appalto pubblico di servizi il rapporto tra l' e l'impresa affidataria di un servizio di trasporto mediante bus- Parte_4 navetta).
Ciò posto, dalla lettura del contratto di servizio in atti si evincono chiaramente gli elementi costitutivi dell'appalto di servizi.
All'art. 2 si legge, infatti, che alla Regione spetta il controllo circa il “rispetto delle condizioni di esercizio del servizio erogato”, ed all'art. 12 si precisa che “l'impresa è assoggettata al potere di vigilanza e controllo sul servizio che viene esercitato dalla Regione” e si indicano anche le sanzioni che la Regione può applicare all'Impresa in caso di violazioni.
All'art. 7 si dice che il contratto ha ad oggetto il rapporto tra la e CP_1
l'impresa in ordine all'esercizio, da parte di quest'ultima, del servizio di trasporto pubblico “da svolgere secondo le linee, i programmi e gli orari di cui al programma di esercizio allegato”, e che la “ha la facoltà di procedere unilateralmente CP_1 alla revisione e/o trasformazi programma di esercizio e degli orari con semplice comunicazione alla Società e/o Ditta, che è tenuta all'immediato recepimento”.
Circa i proventi tariffari, all'art. 8 di legge che sono di competenza della stessa impresa affidataria i ricavi della vendita dei titoli di viaggio, rilasciati dall'impresa secondo le tariffe in vigore;
all'art. 9, dopo aver specificato che l'ammontare complessivo dei servizi affidati all'Impresa è pari a 4.284.672,10 Km. annui, si descrive la compensazione economica del servizio a carico della basata CP_1 su un conteggio del totale chilometrico su base mensile, pagato a seguito delle certificazioni esibite dall'impresa, e si prevede l'impegno della a CP_1 corrispondere il corrispettivo chilometrico di € 1,84 oltre Iva, comunque da rideterminare in misura maggiore o minore in funzione del costo effettivo di esercizio elaborato dalla che si impegna a corrispondere la differenza fra CP_1 la compensazione riconosciuta con il contratto e il costo definitivamente riconosciuto, e la società affidataria a restituire il maggiore compenso eventualmente ricevuto rispetto al costo definito;
viene riconosciuta la spettanza del tasso di inflazione Istat e si prevede il pagamento a cadenza mensile, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della fattura.
E' chiaro, dunque, che se da un lato non dispone della libertà di Parte_3 determinare le condizioni di gestione del servizio - in quanto, come visto, esse sono decise dalla che vigila sul loro rispetto - dall'altro non sopporta il CP_1 rischio legato alla gestione del servizio, in quanto la si è impegnata a CP_1 corrisponderle la differenza fra la compensazione riconosciuta con il contratto ed il costo definitivamente riconosciuto: si realizza dunque una totale copertura dei costi mediante compensazione pubblica.
Ciò posto in linea generale, si rileva l'infondatezza anche delle ulteriori censure avanzate dalla CP_1
6 La ha dedotto l'applicabilità al contratto di servizio di cui trattasi della CP_1 norma, sopravvenuta rispetto alla data della stipula (22.05.2015) di cui all'art. 12 della l.r. Molise n. 4/2019, per cui “1. A parziale modifica di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 dei vigenti contratti di servizio per l'esercizio del Trasporto Pubblico locale ed in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. n. 192/2012 che ha recepito la direttiva comunitaria 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE, il termine per il pagamento delle fatture mensili, rimesse dalle ditte concessionarie del servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma, è fissato in giorni 30”.
L'art. 9 comma 5 del contratto di servizio prevede infatti un termine più breve per il pagamento delle fatture mensili, pari a 10 giorni dal ricevimento della fattura.
Ebbene si richiama sul punto, in quanto condiviso, quanto affermato nella citata sentenza n. 153/24 della Corte d'Appello di Campobasso, che ha richiamato il co. 4 dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 (che recita: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”), al fine di escludere “qualsiasi automatica sostituzione o soppressione di clausole contrattuali, tenuto conto peraltro che per i contratti con la P.A. è richiesta a pena di nullità la forma scritta non soltanto per la conclusione, ma anche per le eventuali modificazioni successive (cfr. fra le altre Cass. ord. 2019/n. 8244): ne deriva la correttezza, anche al riguardo, della decisione del primo giudice, secondo cui la deroga al termine pattuito contrattualmente avrebbe richiesto una successiva convenzione sottoscritta dalle parti”.
L'art. 12 della l.r. Molise n. 4/2019 non è dunque applicabile al caso di specie, in mancanza di espressa pattuizione scritta tra le parti in merito alla previsione del termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture;
ne deriva l'applicabilità del termine contrattualmente previsto e sopra richiamato, pari a 10 giorni.
Né rileva, come vorrebbe la la circostanza per cui il contratto di servizio CP_1 non prevede in maniera esplicita il riconoscimento degli interessi sui mancati pagamenti, in quanto l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui essi accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale.
Non meglio specificate, in merito alle conseguenze che la vorrebbe trarne CP_1 nel caso di specie (e dunque parimenti non meritevoli di considerazione) sono poi le ulteriori censure relative alla circostanza per cui le fatture emesse da
[...]
“si riferiscono a periodi immediatamente successivi all'epoca emergenziale Pt_3 mica, in cui sono stati adottati anche provvedimenti di blocco delle attività sociali e dei relativi movimenti sul territorio” o alla “possibile incidenza sui lamentati ritardi dell'art. 92, commi 4bis e 4quater, d.l. 18/2020, che ha previsto l'integrazione dei corrispettivi in materia di T.P.L.”.
Non è chiaro, infatti, in che modo l'emergenza pandemica e le disposizioni emergenziali adottate dal Governo in quel periodo possano avere a che fare con la
7 tematica relativa alla spettanza degli interessi moratori, a causa dei ritardi nei pagamenti da parte della stessa. CP_1
Quanto poi all'asserita carenza di allegazione e prova, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, basti osservare che con il decreto legislativo n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema previsto dal codice civile.
Gli interessi di mora ex decreto legislativo n. 231 del 2002 decorrono infatti automaticamente, senza necessità di costituzione in mora del debitore, dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento, e non è necessaria alcuna allegazione o prova del “maggior danno”.
Nemmeno è meritevole di considerazione l'ulteriore censura della per cui CP_1 la spettanza degli interessi moratori non sarebbe automatica, in quanto ai fini del relativo riconoscimento il giudice dovrebbe verificare che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
Si osserva infatti che anche l'eccezione di cui trattasi è stata formulata in maniera estremamente generica, in quanto la non si è premurata non solo di CP_1 provare, ma nemmeno di allegare, le ragioni di tale asserita “impossibilità” non imputabile della prestazione.
Pure generiche e non meglio supportate sono le censure contenute nella
“comparsa di risposta integrativa” del 17.11.2022 circa la spettanza “per il periodo 1° gennaio 2022-31 maggio 2022” di “interessi solo per € 73,34, a fronte di € 25.485,93 richiesti da , in quanto vi sarebbe stato “un ritardo di Parte_3 pagamento di 5 giorni, solo per 8 fatture emesse nel mese di gennaio”, o circa la non debenza degli interessi maturati nell'anno 2021, attesa “l'intervenuta liquidazione nel termine di 30 giorni”.
Ancora, non meritevole di considerazione è la censura della contenuta CP_1 nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., relativa alla circostanza per cui
“non risulta comprovato che la Società ha provveduto ad effettuare regolarmente tutti i servizi e tutte le forniture così come previsti in ossequio alle disposizioni normative e contrattuali”.
La censura è inconferente rispetto al thema decidendum del presente giudizio, che è relativo soltanto alla debenza degli interessi moratori: per le prestazioni di cui alle fatture in atti la ha infatti già pagato (sebbene in ritardo) ad CP_1 [...] il corrispettivo previsto, e ciò conferma il puntuale adempimento da parte di Pt_3 quest'ultima delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Né rileva il richiamo da parte della sempre nella prima memoria ex art. CP_1
183 comma 6 c.p.c., alla disciplina relativa al Sistema di Interscambio (SDI), con la relativa precisazione per cui l'accettazione della fattura ha un significato non sostanziale ma essenzialmente tecnico-fiscale, atteso che la non si è CP_1 limitata ad “accettare” le fatture, ma ha effettuato il pagamento, senza contestazioni di sorta sull'esecuzione dei servizi.
8 Per tutte le ragioni sinora esposte, la deve essere condannata a CP_1 pagare, in favore di a titolo di interessi moratori per il periodo dal 17 Parte_3 giugno 2020 al 31 maggio 2022, la somma di € 127.882,93 (così come precisata dalla stessa nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), oltre Parte_3 interessi legali dalla domanda al saldo.
IV. La domanda riconvenzionale della CP_1
Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di € 607.722,45, proposta dalla in accoglimento dell'eccezione di CP_1 compensazione spiegata da Parte_3 ha infatti depositato la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6823
[...]
DEL 16-11-2022, avente il seguente oggetto: “SENTENZE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ATM. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO D'USCITA N. 8819/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO”, dalla quale emerge che la società, in data 19/07/2022, con provvisorio di uscita n. 8819, a seguito del D.I. n. 427/2020, ha incassato la somma di euro 607.722,45, giusta ordinanza di assegnazione n. 141/2022 emessa dal Tribunale di Campobasso, e che le fatture di cui al D.I. n. 427/2020 e alla conseguente ordinanza di assegnazione n. 141/2022 risultavano essere già certificate a , e di conseguenza già incamerate dalla Società CP_2 Parte_3
Nella determina la afferma di dover procedere, in ottemperanza ad una CP_1 serie di sentenze di condanna, che l'hanno vista soccombente, “alla liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 1.289.773,00, di cui € 986.943,00, sul capitolo n. 70059 “Oneri da contenzioso derivanti da sentenze”, per € 13.399,00 sul capitolo n. 70071 “Spese legali derivanti da contenziosi” e per € 289.431,00, sul capitolo n. 70070 “Interessi su contenziosi”, in favore di e di dover Parte_3 liquidare e pagare la somma € 607.722,45, a regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 8819 del tesoriere regionale, a valere sulla sorte capitale di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Campobasso n. 371/2022.
E' chiaro, dunque, che il debito restitutorio di nei confronti della Parte_3
pari alla somma € 607.722,45, si è estinto per compensazione, CP_1 considerato che la prima vantava un credito di importo di gran lunga maggiore nei confronti della (€ 1.289.773,00), come da quest'ultima espressamente CP_1 riconosciuto nella citata delibera.
V. Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria (attesa la natura documentale della causa), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE la domanda proposta da e per l'effetto CONDANNA Parte_3 la al pagamento in suo favore della somma di € 127.882,93, CP_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• RIGETTA la domanda riconvenzionale della;
CP_1
• CONDANNA la alla rifusione, in favore di delle CP_1 Parte_3 spese del presente giudizio, che liquida in € 22.426,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, nonché € 406,50 per esborsi documentati, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Campobasso, in data 2 agosto 2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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