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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 39138/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 13.11.2024 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria Savoia Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Cesare Galloni Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
Controparte_3
APPELLATE contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4202/2023 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Roma la ha Controparte_1
convenuto in giudizio l' , la e la Controparte_4 Controparte_2 CP_5
esponendo di aver ricevuto a mezzo pec in data 4.7.2022 la notifica della cartella di pagamento
[...]
n. 097 2021 0113423015 000, aggiungendo che tale notifica doveva ritenersi inesistente in quanto proveniente dall'indirizzo pec t, non inserito in alcun Email_1
pubblico elenco. Ha aggiunto che la cartella era relativa a ruoli emessi dalle Prefetture di e CP_2
di ma i vav in essi portati non gli erano stati mai notificati, con conseguente di estinzione CP_3 dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada. Ha contestato l'applicazione delle
1 maggiorazioni previste dall'articolo 27 della legge n. 689/1981, eccepito la prescrizione e chiesto di dichiarare nullo o inefficace l'atto impugnato.
1.2 L' ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace Parte_1
di Roma, in favore Giudici di Pace di e e ciò in quanto, avendo la controparte contestato CP_2 CP_3
la mancata notifica dei verbali, competenti a conoscere dell'opposizione erano i giudici del luogo ove erano state commesse le infrazioni. Ha comunque eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex articolo 7 del decreto n. legislativo 150 del 2011 per intervenuta decadenza, avendo la controparte iscritto la causa a ruolo in data 31.8.2022 e quindi già trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella (4.7.2022), oltre che la tardività dell'opposizione con riferimento alle doglianze da inquadrarsi nell'ambito di cui all'articolo 617 cpc. Ha infine dedotto l'infondatezza della eccezione di nullità della notifica eseguita a mezzo pec e contestato le ulteriori argomentazioni della controparte.
1.3 Costituitesi le Prefetture di Terni e Perugia, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 4202/2023, ritenuta la nullità della notifica della cartella di pagamento, ne ha disposto l'annullamento, condannando l' al rimborso delle spese di lite. CP_6
1.4 L ha proposto appello per seguenti motivi: Controparte_4
a) incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Roma in favore dei Giudice di Pace di con CP_2
riferimento al ruolo n.2021/005498 (emesso dalla Prefettura di ) e del Giudice di Pace di CP_2
con riferimento al ruolo n.2021/005503 (emesso dalla , con conseguente CP_3 Controparte_5 nullità della sentenza per l'omessa statuizione sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del giudice di Pace di Roma e comunque perché emessa da giudice incompetente territorialmente;
b) omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di decadenza per violazione dell'art.7 comma 3 d.lgs.
n.150/2011 e sull'eccezione preliminare di decadenza per violazione dell'art. 617 c.p.c.;
c) erroneità della statuizione riguardo alla illegittimità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento;
d) erroneità della sentenza in ordine alla condanna alle spese (in ragione della circostanza che l'opposizione avrebbe dovuto essere respinta).
Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello ed in totale riforma della Sentenza impugnata n.4202/2023, statuire come di seguito:
• Accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art.112 c.p.c. ed agli artt.24 e 111 della
Costituzione, per aver il Giudice di primo grado omesso di statuire sulla eccezione preliminare di incompetenza territoriale, sollevata dalla difesa di nella comparsa di costituzione, dichiarare CP_6
la nullità della sentenza;
2 in subordine accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Roma, in favore del Giudice di Pace di e del Giudice di Pace di , ciascuno per il ruolo di CP_3 CP_2
competenza come evidenziato nella narrativa, dichiarare nulla la Sentenza perché emessa dal
Giudice di Pace incompetente per territorio;
• Accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art.112 c.p.c. ed agli artt.24 e 111 della
Costituzione, per aver il Giudice di primo grado omesso di statuire sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di nella comparsa di costituzione, dichiarare la nullità della sentenza;
CP_6
in subordine, accertata e dichiarata che l'azione veniva promossa in primo grado oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione promossa dalla Società
Contribuente per intervenuta decadenza ex art.7 D.Lgs. n.150/2011, per i motivi esplicitati nella narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione in primo grado per violazione del termine di cui all'art.617 c.p.c. per i motivi esplicitati nella narrativa;
• Accertata e dichiarata la validità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento impugnata, dichiarare la validità e legittimità della cartella di pagamento n.09720210112413015000, per le ragioni esplicitate nella narrativa;
• Riformare la Sentenza anche in ordine alle spese, con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
1.5 Rimaste contumaci le Prefetture, si è costituita la eccependo in Controparte_1 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. Ha poi eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata ai fini dell'appello, vuoi in quanto conferita da soggetto non legittimato (“tale Per_1
, sedicente responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio”), sia in quanto “conferita su di
[...] un foglio del tutto svicolato dall'atto notificato e senza specifica indicazione degli estremi del giudizio cui essa dovrebbe riferirsi, potendo perciò invero valere per qualsiasi giudizio, di qualsiasi natura, tra le medesime parti”. Ha poi sostenuto la correttezza della sentenza impugnata e, in mero subordine, ove non fosse stata ritenuta assorbente la corretta indicazione del giudice competente e l'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, ha richiamo i motivi di opposizione già proposti in primo grado (mancata ricezione degli atti prodromici;
intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo del tributo e, comunque, intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 L.689/81).
2. Sulle questioni preliminari
3 Premesso che l'appello non può dirsi inammissibile ex art. 342 cpc, essendo chiare le censure proposte, ugualmente infondata è l'eccezione relativa alla pretesa nullità della procura alle liti, in quanto:
a) la procura alle liti è stata rilasciata dal dott. , quale procuratore speciale e Persona_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, in forza di procura speciale (allegata all'atto di appello), autenticata per atto del Notaio da Roma, Repertorio n.180134 Raccolta Persona_2
n.12348 del 22.06.2023;
b) quanto alla argomentazione dell'essere stata la procura alle liti “conferita su di un foglio del tutto svicolato dall'atto notificato e senza specifica indicazione degli estremi del giudizio cui essa dovrebbe riferirsi, potendo perciò invero valere per qualsiasi giudizio, di qualsiasi natura, tra le medesime parti”, la stessa è priva di pregio, e ciò in quanto la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia (ciò che è avvenuto, stante l'inserimento della procura nella busta telematica del PCT, assieme all'atto di riferimento, con conseguente “congiunzione”, ancorché “virtuale” e non materiale all'atto). Inoltre, ai sensi dell'art. 83 c.p.c, tale congiunzione fa presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede (salvo diverso tenore del suo testo, circostanza esulante dal caso di specie).
3. Sulla ricostruzione degli istituti in indagine
Prima di esaminare i singoli motivi di appello, sono opportune alcune precisazioni preliminari in ordine agli istituti oggetto di esame.
Al riguardo, quanto all'interpretazione della domanda proposta in primo grado, deve rilevarsi che, ricevuta la notifica della cartella di pagamento n. 097 2021 0113423015 000 (recante ruolo n.2021/005498, emesso dalla Prefettura , e ruolo n.2021/005503,emesso dalla CP_2 CP_5
per crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazione del codice della strada, vav
[...]
elevati, rispettivamente, dalla Polstrada di e dalla Polstrada di ), la CP_3 CP_2 Controparte_1
ha proposto opposizione per i seguenti motivi:
[...]
a) inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo pec;
b) omessa notifica degli atti presupposti;
c) intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
d) illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi dell'art.27 L.689/81.
E' noto che, avverso la cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono esperibili:
4 a) l'opposizione “recuperatoria” avverso il verbale di accertamento, ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011, ove la parte deduca che la cartella di pagamento abbia costituito il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (cfr. Cass. n. 22080/2017);
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi propri della cartella.
Premesso che nulla osta alla proposizione con unico atto dei diversi rimedi sopra descritti, comunque, nei casi della specie, ognuna delle azioni, pur esperite cumulativamente, continuerà a seguire le regole sue proprie, vuoi in riferimento ai termini di decadenza previsti per la proposizione (30 gg quanto all'azione ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011 e 20 gg quanto alle azioni ex art. 617 cpc;
l'azione ex art. 615 cpc è invece proponibile senza limiti di tempo), vuoi con in riferimento all'individuazione del giudice competente.
Nel caso di specie, l'opposizione proposta in primo grado, si fondava sui seguenti motivi:
- omessa notifica degli atti presupposti, con domanda che, per tale verso, deve inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n. 150/2011;
- intervenuta prescrizione quinquennale del credito ed illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi dell'art.27 L.689/81: motivi entrambi da inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 615 cpc, venendo in rilievo, da un lato, la legittimità dell'iscrizione a ruolo quanto alle pretese maggiorazioni, e dall'altro, l'esistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, estintivi dell'obbligo;
- inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo pec. Con riferimento a tale ultima contestazione, deve essere precisato che la deduzione in ordine alla irregolare notifica della cartella di pagamento (la quale, come noto, ha la stessa funzione della notifica del precetto nelle ipotesi di esecuzione ordinaria) può inquadrarsi nelle azioni di cui all'art. 617 cpc - ove la parte voglia far valere un vizio della procedura esecutiva, cui consegue la nullità dei successivi atti esecutivi alla cartella non regolarmente notificata - vuoi nelle azioni di cui all'art. 615 cpc, ove la deduzione sia funzionale a sorreggere l'argomentazione della prescrizione del credito, così contestandosi in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito (rilevando in tal caso la deduzione di irregolare notifica della cartella ai fini dell'esclusione del suo valore quale atto interruttivo della prescrizione, e non quale presupposto necessario dell'atto successivo della procedura). Nel caso di specie, la doglianza, ove letta unitamente all'eccezione di prescrizione, è inquadrabile in parte qua nel disposto di cui all'art. 615 cpc.
5 Tanto premesso, e venendo alle norme che regolano la distribuzione della competenza sulle azioni ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011 ed ex art. 615 cpc, deve aggiungersi che:
a) con riferimento alle azioni ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011, sussiste la competenza inderogabile del
Giudice di Pace del luogo ove l'infrazione è stata commessa, con conseguente competenza per territorio del Giudice di Pace, rispettivamente, di e;
CP_3 CP_2
b) quanto all'opposizione ex art. 615 cpc, essa, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, si propone davanti al Giudice competente per materia e valore (e quindi davanti al Giudice di Pace, competente per materia ai sensi dell'art. 7 cit). Quanto alla competenza per territorio, l'art. 27 cpc precisa che è competente il Giudice del luogo dell'esecuzione (cfr. art. 27 cpc), salva l'ipotesi di cui all'art. 480, comma 3, cpc, norma a mente della quale, ove il precetto non contenga l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato. Con la conseguenza che, in riferimento all'art. 615 cpc, risulta competente per territorio il Giudice di Pace di Roma (ove è stata notificata la cartella di pagamento, da equipararsi all'atto di precetto).
Deve aggiungersi che, vuoi la competenza per territorio di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 150/2011, vuoi la competenza per territorio di cui all'art. 27 cpc, è inderogabile, sicché essa, da un lato, non soggiace alla regola di cui all'art. 33 cpc, e dall'altro, non può subire spostamenti per ragione di connessione
(cfr. in ipotesi simile, pur con riferimento a diverse ipotesi di competenza inderogabile, Cass. sent. n.
30183/2018: “La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il "simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore”).
La coesistenza di domande attribuite alla competenza di giudici diversi, in base a criteri inderogabili, non può che portare, quindi, che alla separazione delle medesime, dovendo il giudice decidere la causa sulla quale è competente e declinare la propria competenza sulle altre domande, individuando il giudice presso il quale riassumere il giudizio separato (per completezza, si evidenzia che sulle domande ex art. 617 cpc sussiste la competenza del Tribunale, ma tale profilo di incompetenza non è stato tempestivamente eccepito in primo grado).
Tanto permesso, nel caso di specie il giudice di primo grado ha qualificato la domanda in base all'art. 615 cpc (ciò bastando a rendere ammissibile l'appello anche in relazione ad eventuali profili
6 riconducibili alle opposizioni agli atti esecutivi, e ciò in quanto l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice che ha emesso il provvedimento, sia essa corretta o meno, a prescindere dalla qualificazione data dalle parti, cfr. ex multis Cass. sent. n. 3484/2024).
Senza affrontare l'eccezione di incompetenza sollevata, il predetto giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo l'irritualità della notifica, siccome eseguita a mezzo PEC, così (implicitamente) considerando assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
A fronte dell'appello dell' , la - pur sostenendo la correttezza CP_6 Controparte_1
della sentenza impugnata - in mero subordine, ove non fosse stata ritenuta assorbente la corretta indicazione del giudice competente e l'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, ha richiamo i motivi di opposizione già proposti in primo grado (mancata ricezione degli atti prodromici;
intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo del tributo e, comunque, intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi dell'art.27
L.689/81).
Tali questioni, quindi, sono devolute alla cognizione del giudice di appello, non avendo la parte totalmente vittoriosa in primo grado l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande non esaminate o ritenute assorbite, essendo sufficiente la loro riproposizione.
4. Sui motivi di appello
4.1 Con il primo motivo di appello, l' si duole dell'omessa statuizione in ordine all'eccezione CP_6
preliminare di incompetenza territoriale, chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza gravata in quanto emessa da Giudice incompetente.
Orbene, come già precisato, il Giudice di primo grado, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione, ha accolto la domanda proposta primo grado, e dichiarato la nullità della cartella di pagamento oggetto di causa in quanto notificata telematicamente, ma da un indirizzo PEC del mittente t) non presente nei pubblici elenchi. Email_1
In relazione a tale motivo di opposizione, è da considerarsi infondata l'eccezione di incompetenza per territorio a favore del Giudice di Pace del luogo ove l'infrazione è stata commessa, non trattandosi di domanda ascrivibile nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n. 150/2011, bensì di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, che, quanto ai criteri territoriali, segue i principi di cui agli artt.
27 e 480, comma 3, cpc (la competenza per materia del Tribunale ex art. 617 cpc non è stata invece oggetto di eccezione di parte o di rilevo d'ufficio nel giudizio di primo grado. Peraltro, il motivo di appello di riferisce esclusivamente alla questione della competenza per territorio).
7 La questione della competenza per territorio in relazione alle domande da inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 150/2011 verrà affrontata in seguito, nell'esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, ritenuti assorbiti in primo grado, ma richiamati dalla parte appellata nel costituirsi in sede di impugnazione.
4.2 Con ulteriore motivo di appello, l' si duole del mancato riconoscimento dell'eccezione CP_6 preliminare di decadenza per violazione dell'art. 617 c.p.c., e deduce comunque l'erroneità della statuizione riguardo alla illegittimità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento.
Orbene, deve rilevarsi che, ove la deduzione di nullità della notifica della cartella dovesse leggersi come volta a far valere un vizio della procedura esecutiva, cui consegue la nullità dei successivi atti esecutivi alla cartella non regolarmente notificata, la stessa, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 617 cpc, sarebbe da ritenersi tardiva, essendo stata la domanda proposta già trascorso il termine decadenziale di 20 gg (ed infatti in primo grado la causa è stata introdotta con citazione notificata in data19.8.2022, a fronte della notifica della cartella perfezionatasi in data 4.7.2022).
Ove la deduzione della nullità della notifica della cartella dovesse intendersi come volta a sorreggere l'argomentazione della prescrizione del credito, ai fini dell'esclusione del suo valore di atto interruttivo, si rientra nelle ipotesi di cui all'art. 615 cpc, che non prevede termini di decadenza.
In tale ultimo caso, tuttavia, il motivo di appello è fondato, non potendosi ritenere la nullità della notifica in parola.
Al riguardo, deve infatti rilevarsi che:
- l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";
- la norma, che pure prevede che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dal registro INI-PEC ovvero che tale indirizzo sia indicato dal destinatario stesso, nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
- né il d.P.R. n. 68/2005 - le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 60 del d.P.R. 600/73 e che indica le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC - detta specifiche prescrizioni in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente;
8 - deve concludersi che, stante il chiaro disposto dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, quanto alle cartelle esattoriali, è possibile la notificazione telematica a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale del mittente, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle sole notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati, norma che non è applicabile al caso di specie, stante la diversa disciplina positiva individuata dal legislatore;
- sotto tale profilo, deve aggiungersi che l'estraneità dell'indirizzo del mittente rispetto ai pubblici registri non inficia, di per sé, la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente che ne evidenzia ictu oculi la provenienza, né la parte opponente ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei registri;
- le considerazioni sopra richiamate trovano peraltro conforto nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. SSUU sent. n. 15979/2022, e, con specifico riferimento alla notifica di cartelle di pagamento, Cass. ordinanze nn. 6015/2023 e 18684/2023).
Da ultimo si richiama l'Ordinanza della Suprema Corte, sez. Tributaria, n. 19677/24 in cui testualmente si legge che “… in tema di notificazione a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (in termini: Sez. 5'',
3 luglio 2023, n. 18684; Cass. Sez. 5'', 9 gennaio 2024, n. 884); per cui, il contribuente non può limitarsi a tale censura, occorrendo la deduzione di uno specifico vulnus all'esercizio del diritto di difesa, che nella specie non è stato allegato”.
In accoglimento del motivo di appello, quindi, deve ritenersi la ritualità della menzionata notifica.
5. Sui motivi di opposizione assorbiti, e richiamati in sede di appello.
Occorre ora esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, assorbiti in primo grado e riproposti in sede di appello.
5.1 La parte lamenta l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e, comunque,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito medesimo.
Al riguardo, deve rilevarsi che la cartella di pagamento oggetto di causa reca i seguenti crediti:
- euro 913,70, in ragione del ruolo n. 2021/005498, emesso dalla di , a fronte del CP_5 CP_2
verbale elevato dalla polizia stradale di n. 70/16293517 in data 15.10.2019, CP_2
9 - euro 227,57, in ragione del ruolo n.2021/005503, emesso dalla Prefettura di a fronte del CP_3
verbale elevato dalla polizia stradale di n. 70/16293806 del 13.12.2019. CP_3
E' quindi del tutto infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine quinquennale tale la data delle infrazioni (2019) e la data di notifica della cartella di pagamento (2022).
Del pari infondata è l'argomentazione in ordine alla decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito, considerato che (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, n.28529) “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981”. Il principio trova identica applicazione nei casi di esecuzione intrapresa a fronte di v.a.v. emessi per infrazioni al codice della strada (cfr. anche Cass. sent. n. 16569 del 05/08/2005: “In tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, con la disciplina della formazione e trasmissione dei ruoli dettata dall'art. 206, commi 2 e 3, cod. strada sono individuate le autorità che predispongono i ruoli, dei quali è pure prevista la trasmissione, dopo la loro formazione, all'intendente di finanza competente - cui, a sua volta, è assegnato il compito di darli in carico all'esattore -, ma non è stato individuato alcun termine per la relativa iscrizione, di tal che tale normativa, essendo speciale rispetto a quella generale del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, sulla riscossione delle imposte dirette - richiamata dall'art. 27 della legge
24 novembre 1981, n. 689, cui lo stesso art. 206, cod. strada rinvia al comma 1 -, deve prevalere su di essa, con la conseguenza che il decorso del termine resta disciplinato dall'art. 28 della legge n.
689 del 1981 che regola la prescrizione, rimanendo quindi esclusa l'applicabilità della decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973”).
5.2 Quanto alla asserita indebita applicazione delle maggiorazioni semestrali ai sensi dell'art.27
L.689/81, eccezione fondata sul disposto di cui all'art. 203, comma 3, CdS (a mente del quale
“Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”), la medesima è pure priva di fondamento.
Al riguardo, sebbene inizialmente la Corte di Cassazione di Cassazione (cfr. Cass. civ. II sez., n. 3701 del 16.02.2007) avesse ritenuto che il disposto di cui all'art. 203, comma 3, del CdS derogasse all'art. 27, comma 6, L.n. 689/1981 (a mente del quale “Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
10 decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”), tale orientamento è stato ampiamente superato dalla univoca giurisprudenza successiva.
Ed, infatti, deve rilevarsi che:
- la maggiorazione del 10% semestrale ha natura di sanzione aggiuntiva (cfr. Corte Cost. sent. n.
Corte Cost 14.7.1999 n. 308);
- a mente dell'art. 206, comma 1, CdS "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204, salvo quanto disposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, u.c., la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dalla stessa L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27";
- il richiamo all'art. 27 deve intendersi riferito all'intero articolo e non solo alle modalità di riscossione mediante ruoli (conclusione alla quale si giunge in quanto: a) il rinvio è relativo all'art. 27 nella sua interezza e non a singoli commi del medesimo;
b) l'art. 203, comma 3, CdS, mentre contiene una deroga espressa alla L. n. 689 del 1981, art. 17, non altrettanto prevede rispetto all'art. 27, comma 6; c) la funzione della maggiorazione del 10% semestrale di cui all'art. 27, comma 6, L.
n. 689/1981 è anche quella di assorbire gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti, visto che gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 C.d.S. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27; cfr. Cass. Civ. sent.
n. 21259/2016, parte motiva);
- la maggiorazione del 10% deve quindi ritenersi dovuta (cfr. in tal senso, la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, Cassazione civile sez. VI, 01/02/2016, n.1884: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché
è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n.21259: “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; Cassazione civile sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8116 del 23/03/2021: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del
11 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione
a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”).
5.3 Infine, la parte lamenta la mancata ricezione degli atti prodromici, affermando che i vav non gli erano stati mai notificati, con conseguente estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada.
La domanda è qualificabile quale opposizione, recuperatoria, ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011, in relazione alla quale sussiste la competenza territoriale inderogabile del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (e, quindi, Giudice di Pace di con riferimento vav n. CP_2
70/16293517 del 15.10.2019 portato nel ruolo n.2021/005498 e Giudice di Pace di con CP_3
riferimento al vav. 70/16293806 del 13.12.2019 portato ruolo n.2021/005503).
Ciò posto, deve darsi atto del più recente orientamento della Corte di legittimità (cfr. ord. n.
13439/2020) che, in sede di regolamento, ha così statuito “Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (in senso simile, cfr. Cass. n.
22810/2018 e Cass. n. 10566/2003, quest'ultima così massimata: “Qualora sia il giudice di primo grado che quello d'appello decidano la causa nel merito, omettendo erroneamente di dichiarare
l'incompetenza per territorio, la Corte di cassazione, investita della questione, deve cassare la sentenza d'appello indicando il giudice competente di primo grado, avanti al quale le parti potranno riassumere la causa (non può essere invece accolta la tesi secondo cui il giudice di appello che accerti l'incompetenza del giudice di primo grado dovrebbe comunque decidere la causa nel merito
e, di conseguenza, la Corte di cassazione, cui sia devoluta la sola questione di competenza, dovrebbe semplicemente correggere la motivazione della sentenza d'appello, lasciandone fermo il dispositivo di merito)”.
12 Essendo quindi da ritenersi preclusa la decisione nel merito, previa separazione delle domande, deve dichiararsi l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Roma, in favore dei Giudici di Pace di e di , ai quali sarà rimessa ogni valutazione anche in punto di tempestività delle CP_3 CP_2 domande proposte ai sensi dell'art. 7 D. Lgs n. 150/2011.
6. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in sede di appello.
Spese irripetibili nei rapporti con le Prefetture, rimasta contumaci in grado di appello, e costituite a mezzo di funzionario delegato in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma. n. 4202/2023, così provvede:
1) dispone la separazione dal presente procedimento delle opposizioni ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011, dichiarando, in relazione ad esse, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Roma, e concedendo termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al Giudice competente (rispettivamente,
Giudice di Pace di , con riferimento vav n. 70/16293517 del 15.10.2019, e Giudice di Pace di CP_2
con riferimento al vav. 70/16293806 del 13.12.2019); CP_3
2) respinge le domande proposte in primo grado con riferimento agli altri motivi di opposizione;
3) condanna la al rimborso delle spese di lite, a favore della Controparte_1 [...]
, che liquida, per il primo grado, in 750,00 euro per compensi, oltre spese Parte_1
generali, Iva e Cassa, e per, il grado di appello, in 32,25 euro per esborsi e 1.500,00 euro per compensi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme tutte da distarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti con la e la Controparte_2 Controparte_5
Roma, 30.12.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 39138/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 13.11.2024 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria Savoia Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Cesare Galloni Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
Controparte_3
APPELLATE contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4202/2023 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note ex art. 352 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 In primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Roma la ha Controparte_1
convenuto in giudizio l' , la e la Controparte_4 Controparte_2 CP_5
esponendo di aver ricevuto a mezzo pec in data 4.7.2022 la notifica della cartella di pagamento
[...]
n. 097 2021 0113423015 000, aggiungendo che tale notifica doveva ritenersi inesistente in quanto proveniente dall'indirizzo pec t, non inserito in alcun Email_1
pubblico elenco. Ha aggiunto che la cartella era relativa a ruoli emessi dalle Prefetture di e CP_2
di ma i vav in essi portati non gli erano stati mai notificati, con conseguente di estinzione CP_3 dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada. Ha contestato l'applicazione delle
1 maggiorazioni previste dall'articolo 27 della legge n. 689/1981, eccepito la prescrizione e chiesto di dichiarare nullo o inefficace l'atto impugnato.
1.2 L' ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace Parte_1
di Roma, in favore Giudici di Pace di e e ciò in quanto, avendo la controparte contestato CP_2 CP_3
la mancata notifica dei verbali, competenti a conoscere dell'opposizione erano i giudici del luogo ove erano state commesse le infrazioni. Ha comunque eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex articolo 7 del decreto n. legislativo 150 del 2011 per intervenuta decadenza, avendo la controparte iscritto la causa a ruolo in data 31.8.2022 e quindi già trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella (4.7.2022), oltre che la tardività dell'opposizione con riferimento alle doglianze da inquadrarsi nell'ambito di cui all'articolo 617 cpc. Ha infine dedotto l'infondatezza della eccezione di nullità della notifica eseguita a mezzo pec e contestato le ulteriori argomentazioni della controparte.
1.3 Costituitesi le Prefetture di Terni e Perugia, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 4202/2023, ritenuta la nullità della notifica della cartella di pagamento, ne ha disposto l'annullamento, condannando l' al rimborso delle spese di lite. CP_6
1.4 L ha proposto appello per seguenti motivi: Controparte_4
a) incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Roma in favore dei Giudice di Pace di con CP_2
riferimento al ruolo n.2021/005498 (emesso dalla Prefettura di ) e del Giudice di Pace di CP_2
con riferimento al ruolo n.2021/005503 (emesso dalla , con conseguente CP_3 Controparte_5 nullità della sentenza per l'omessa statuizione sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del giudice di Pace di Roma e comunque perché emessa da giudice incompetente territorialmente;
b) omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di decadenza per violazione dell'art.7 comma 3 d.lgs.
n.150/2011 e sull'eccezione preliminare di decadenza per violazione dell'art. 617 c.p.c.;
c) erroneità della statuizione riguardo alla illegittimità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento;
d) erroneità della sentenza in ordine alla condanna alle spese (in ragione della circostanza che l'opposizione avrebbe dovuto essere respinta).
Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello ed in totale riforma della Sentenza impugnata n.4202/2023, statuire come di seguito:
• Accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art.112 c.p.c. ed agli artt.24 e 111 della
Costituzione, per aver il Giudice di primo grado omesso di statuire sulla eccezione preliminare di incompetenza territoriale, sollevata dalla difesa di nella comparsa di costituzione, dichiarare CP_6
la nullità della sentenza;
2 in subordine accertata e dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Roma, in favore del Giudice di Pace di e del Giudice di Pace di , ciascuno per il ruolo di CP_3 CP_2
competenza come evidenziato nella narrativa, dichiarare nulla la Sentenza perché emessa dal
Giudice di Pace incompetente per territorio;
• Accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'art.112 c.p.c. ed agli artt.24 e 111 della
Costituzione, per aver il Giudice di primo grado omesso di statuire sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di nella comparsa di costituzione, dichiarare la nullità della sentenza;
CP_6
in subordine, accertata e dichiarata che l'azione veniva promossa in primo grado oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione promossa dalla Società
Contribuente per intervenuta decadenza ex art.7 D.Lgs. n.150/2011, per i motivi esplicitati nella narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione in primo grado per violazione del termine di cui all'art.617 c.p.c. per i motivi esplicitati nella narrativa;
• Accertata e dichiarata la validità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento impugnata, dichiarare la validità e legittimità della cartella di pagamento n.09720210112413015000, per le ragioni esplicitate nella narrativa;
• Riformare la Sentenza anche in ordine alle spese, con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
1.5 Rimaste contumaci le Prefetture, si è costituita la eccependo in Controparte_1 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc. Ha poi eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata ai fini dell'appello, vuoi in quanto conferita da soggetto non legittimato (“tale Per_1
, sedicente responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio”), sia in quanto “conferita su di
[...] un foglio del tutto svicolato dall'atto notificato e senza specifica indicazione degli estremi del giudizio cui essa dovrebbe riferirsi, potendo perciò invero valere per qualsiasi giudizio, di qualsiasi natura, tra le medesime parti”. Ha poi sostenuto la correttezza della sentenza impugnata e, in mero subordine, ove non fosse stata ritenuta assorbente la corretta indicazione del giudice competente e l'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, ha richiamo i motivi di opposizione già proposti in primo grado (mancata ricezione degli atti prodromici;
intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo del tributo e, comunque, intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 L.689/81).
2. Sulle questioni preliminari
3 Premesso che l'appello non può dirsi inammissibile ex art. 342 cpc, essendo chiare le censure proposte, ugualmente infondata è l'eccezione relativa alla pretesa nullità della procura alle liti, in quanto:
a) la procura alle liti è stata rilasciata dal dott. , quale procuratore speciale e Persona_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, in forza di procura speciale (allegata all'atto di appello), autenticata per atto del Notaio da Roma, Repertorio n.180134 Raccolta Persona_2
n.12348 del 22.06.2023;
b) quanto alla argomentazione dell'essere stata la procura alle liti “conferita su di un foglio del tutto svicolato dall'atto notificato e senza specifica indicazione degli estremi del giudizio cui essa dovrebbe riferirsi, potendo perciò invero valere per qualsiasi giudizio, di qualsiasi natura, tra le medesime parti”, la stessa è priva di pregio, e ciò in quanto la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia (ciò che è avvenuto, stante l'inserimento della procura nella busta telematica del PCT, assieme all'atto di riferimento, con conseguente “congiunzione”, ancorché “virtuale” e non materiale all'atto). Inoltre, ai sensi dell'art. 83 c.p.c, tale congiunzione fa presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede (salvo diverso tenore del suo testo, circostanza esulante dal caso di specie).
3. Sulla ricostruzione degli istituti in indagine
Prima di esaminare i singoli motivi di appello, sono opportune alcune precisazioni preliminari in ordine agli istituti oggetto di esame.
Al riguardo, quanto all'interpretazione della domanda proposta in primo grado, deve rilevarsi che, ricevuta la notifica della cartella di pagamento n. 097 2021 0113423015 000 (recante ruolo n.2021/005498, emesso dalla Prefettura , e ruolo n.2021/005503,emesso dalla CP_2 CP_5
per crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazione del codice della strada, vav
[...]
elevati, rispettivamente, dalla Polstrada di e dalla Polstrada di ), la CP_3 CP_2 Controparte_1
ha proposto opposizione per i seguenti motivi:
[...]
a) inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo pec;
b) omessa notifica degli atti presupposti;
c) intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
d) illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi dell'art.27 L.689/81.
E' noto che, avverso la cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sono esperibili:
4 a) l'opposizione “recuperatoria” avverso il verbale di accertamento, ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011, ove la parte deduca che la cartella di pagamento abbia costituito il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (cfr. Cass. n. 22080/2017);
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante o per il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi propri della cartella.
Premesso che nulla osta alla proposizione con unico atto dei diversi rimedi sopra descritti, comunque, nei casi della specie, ognuna delle azioni, pur esperite cumulativamente, continuerà a seguire le regole sue proprie, vuoi in riferimento ai termini di decadenza previsti per la proposizione (30 gg quanto all'azione ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011 e 20 gg quanto alle azioni ex art. 617 cpc;
l'azione ex art. 615 cpc è invece proponibile senza limiti di tempo), vuoi con in riferimento all'individuazione del giudice competente.
Nel caso di specie, l'opposizione proposta in primo grado, si fondava sui seguenti motivi:
- omessa notifica degli atti presupposti, con domanda che, per tale verso, deve inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n. 150/2011;
- intervenuta prescrizione quinquennale del credito ed illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi dell'art.27 L.689/81: motivi entrambi da inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 615 cpc, venendo in rilievo, da un lato, la legittimità dell'iscrizione a ruolo quanto alle pretese maggiorazioni, e dall'altro, l'esistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, estintivi dell'obbligo;
- inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo pec. Con riferimento a tale ultima contestazione, deve essere precisato che la deduzione in ordine alla irregolare notifica della cartella di pagamento (la quale, come noto, ha la stessa funzione della notifica del precetto nelle ipotesi di esecuzione ordinaria) può inquadrarsi nelle azioni di cui all'art. 617 cpc - ove la parte voglia far valere un vizio della procedura esecutiva, cui consegue la nullità dei successivi atti esecutivi alla cartella non regolarmente notificata - vuoi nelle azioni di cui all'art. 615 cpc, ove la deduzione sia funzionale a sorreggere l'argomentazione della prescrizione del credito, così contestandosi in radice il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata, per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito (rilevando in tal caso la deduzione di irregolare notifica della cartella ai fini dell'esclusione del suo valore quale atto interruttivo della prescrizione, e non quale presupposto necessario dell'atto successivo della procedura). Nel caso di specie, la doglianza, ove letta unitamente all'eccezione di prescrizione, è inquadrabile in parte qua nel disposto di cui all'art. 615 cpc.
5 Tanto premesso, e venendo alle norme che regolano la distribuzione della competenza sulle azioni ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011 ed ex art. 615 cpc, deve aggiungersi che:
a) con riferimento alle azioni ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011, sussiste la competenza inderogabile del
Giudice di Pace del luogo ove l'infrazione è stata commessa, con conseguente competenza per territorio del Giudice di Pace, rispettivamente, di e;
CP_3 CP_2
b) quanto all'opposizione ex art. 615 cpc, essa, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, si propone davanti al Giudice competente per materia e valore (e quindi davanti al Giudice di Pace, competente per materia ai sensi dell'art. 7 cit). Quanto alla competenza per territorio, l'art. 27 cpc precisa che è competente il Giudice del luogo dell'esecuzione (cfr. art. 27 cpc), salva l'ipotesi di cui all'art. 480, comma 3, cpc, norma a mente della quale, ove il precetto non contenga l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato. Con la conseguenza che, in riferimento all'art. 615 cpc, risulta competente per territorio il Giudice di Pace di Roma (ove è stata notificata la cartella di pagamento, da equipararsi all'atto di precetto).
Deve aggiungersi che, vuoi la competenza per territorio di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 150/2011, vuoi la competenza per territorio di cui all'art. 27 cpc, è inderogabile, sicché essa, da un lato, non soggiace alla regola di cui all'art. 33 cpc, e dall'altro, non può subire spostamenti per ragione di connessione
(cfr. in ipotesi simile, pur con riferimento a diverse ipotesi di competenza inderogabile, Cass. sent. n.
30183/2018: “La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il "simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore”).
La coesistenza di domande attribuite alla competenza di giudici diversi, in base a criteri inderogabili, non può che portare, quindi, che alla separazione delle medesime, dovendo il giudice decidere la causa sulla quale è competente e declinare la propria competenza sulle altre domande, individuando il giudice presso il quale riassumere il giudizio separato (per completezza, si evidenzia che sulle domande ex art. 617 cpc sussiste la competenza del Tribunale, ma tale profilo di incompetenza non è stato tempestivamente eccepito in primo grado).
Tanto permesso, nel caso di specie il giudice di primo grado ha qualificato la domanda in base all'art. 615 cpc (ciò bastando a rendere ammissibile l'appello anche in relazione ad eventuali profili
6 riconducibili alle opposizioni agli atti esecutivi, e ciò in quanto l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice che ha emesso il provvedimento, sia essa corretta o meno, a prescindere dalla qualificazione data dalle parti, cfr. ex multis Cass. sent. n. 3484/2024).
Senza affrontare l'eccezione di incompetenza sollevata, il predetto giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo l'irritualità della notifica, siccome eseguita a mezzo PEC, così (implicitamente) considerando assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
A fronte dell'appello dell' , la - pur sostenendo la correttezza CP_6 Controparte_1
della sentenza impugnata - in mero subordine, ove non fosse stata ritenuta assorbente la corretta indicazione del giudice competente e l'eccepita inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, ha richiamo i motivi di opposizione già proposti in primo grado (mancata ricezione degli atti prodromici;
intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo del tributo e, comunque, intervenuta prescrizione quinquennale del credito;
illegittimità della maggiorazione applicata ai sensi dell'art.27
L.689/81).
Tali questioni, quindi, sono devolute alla cognizione del giudice di appello, non avendo la parte totalmente vittoriosa in primo grado l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande non esaminate o ritenute assorbite, essendo sufficiente la loro riproposizione.
4. Sui motivi di appello
4.1 Con il primo motivo di appello, l' si duole dell'omessa statuizione in ordine all'eccezione CP_6
preliminare di incompetenza territoriale, chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza gravata in quanto emessa da Giudice incompetente.
Orbene, come già precisato, il Giudice di primo grado, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione, ha accolto la domanda proposta primo grado, e dichiarato la nullità della cartella di pagamento oggetto di causa in quanto notificata telematicamente, ma da un indirizzo PEC del mittente t) non presente nei pubblici elenchi. Email_1
In relazione a tale motivo di opposizione, è da considerarsi infondata l'eccezione di incompetenza per territorio a favore del Giudice di Pace del luogo ove l'infrazione è stata commessa, non trattandosi di domanda ascrivibile nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs n. 150/2011, bensì di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, che, quanto ai criteri territoriali, segue i principi di cui agli artt.
27 e 480, comma 3, cpc (la competenza per materia del Tribunale ex art. 617 cpc non è stata invece oggetto di eccezione di parte o di rilevo d'ufficio nel giudizio di primo grado. Peraltro, il motivo di appello di riferisce esclusivamente alla questione della competenza per territorio).
7 La questione della competenza per territorio in relazione alle domande da inquadrarsi nel disposto di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 150/2011 verrà affrontata in seguito, nell'esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, ritenuti assorbiti in primo grado, ma richiamati dalla parte appellata nel costituirsi in sede di impugnazione.
4.2 Con ulteriore motivo di appello, l' si duole del mancato riconoscimento dell'eccezione CP_6 preliminare di decadenza per violazione dell'art. 617 c.p.c., e deduce comunque l'erroneità della statuizione riguardo alla illegittimità della notifica a mezzo pec della cartella di pagamento.
Orbene, deve rilevarsi che, ove la deduzione di nullità della notifica della cartella dovesse leggersi come volta a far valere un vizio della procedura esecutiva, cui consegue la nullità dei successivi atti esecutivi alla cartella non regolarmente notificata, la stessa, inquadrabile nel disposto di cui all'art. 617 cpc, sarebbe da ritenersi tardiva, essendo stata la domanda proposta già trascorso il termine decadenziale di 20 gg (ed infatti in primo grado la causa è stata introdotta con citazione notificata in data19.8.2022, a fronte della notifica della cartella perfezionatasi in data 4.7.2022).
Ove la deduzione della nullità della notifica della cartella dovesse intendersi come volta a sorreggere l'argomentazione della prescrizione del credito, ai fini dell'esclusione del suo valore di atto interruttivo, si rientra nelle ipotesi di cui all'art. 615 cpc, che non prevede termini di decadenza.
In tale ultimo caso, tuttavia, il motivo di appello è fondato, non potendosi ritenere la nullità della notifica in parola.
Al riguardo, deve infatti rilevarsi che:
- l'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";
- la norma, che pure prevede che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dal registro INI-PEC ovvero che tale indirizzo sia indicato dal destinatario stesso, nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
- né il d.P.R. n. 68/2005 - le cui disposizioni sono richiamate dall'art. 60 del d.P.R. 600/73 e che indica le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC - detta specifiche prescrizioni in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente;
8 - deve concludersi che, stante il chiaro disposto dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, quanto alle cartelle esattoriali, è possibile la notificazione telematica a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale del mittente, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, 1. n. 53/94 con riguardo alle sole notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati, norma che non è applicabile al caso di specie, stante la diversa disciplina positiva individuata dal legislatore;
- sotto tale profilo, deve aggiungersi che l'estraneità dell'indirizzo del mittente rispetto ai pubblici registri non inficia, di per sé, la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente che ne evidenzia ictu oculi la provenienza, né la parte opponente ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei registri;
- le considerazioni sopra richiamate trovano peraltro conforto nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. SSUU sent. n. 15979/2022, e, con specifico riferimento alla notifica di cartelle di pagamento, Cass. ordinanze nn. 6015/2023 e 18684/2023).
Da ultimo si richiama l'Ordinanza della Suprema Corte, sez. Tributaria, n. 19677/24 in cui testualmente si legge che “… in tema di notificazione a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (in termini: Sez. 5'',
3 luglio 2023, n. 18684; Cass. Sez. 5'', 9 gennaio 2024, n. 884); per cui, il contribuente non può limitarsi a tale censura, occorrendo la deduzione di uno specifico vulnus all'esercizio del diritto di difesa, che nella specie non è stato allegato”.
In accoglimento del motivo di appello, quindi, deve ritenersi la ritualità della menzionata notifica.
5. Sui motivi di opposizione assorbiti, e richiamati in sede di appello.
Occorre ora esaminare gli ulteriori motivi di opposizione, assorbiti in primo grado e riproposti in sede di appello.
5.1 La parte lamenta l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e, comunque,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito medesimo.
Al riguardo, deve rilevarsi che la cartella di pagamento oggetto di causa reca i seguenti crediti:
- euro 913,70, in ragione del ruolo n. 2021/005498, emesso dalla di , a fronte del CP_5 CP_2
verbale elevato dalla polizia stradale di n. 70/16293517 in data 15.10.2019, CP_2
9 - euro 227,57, in ragione del ruolo n.2021/005503, emesso dalla Prefettura di a fronte del CP_3
verbale elevato dalla polizia stradale di n. 70/16293806 del 13.12.2019. CP_3
E' quindi del tutto infondata l'eccezione di prescrizione, non essendo decorso il termine quinquennale tale la data delle infrazioni (2019) e la data di notifica della cartella di pagamento (2022).
Del pari infondata è l'argomentazione in ordine alla decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito, considerato che (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, n.28529) “L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d. P. R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981”. Il principio trova identica applicazione nei casi di esecuzione intrapresa a fronte di v.a.v. emessi per infrazioni al codice della strada (cfr. anche Cass. sent. n. 16569 del 05/08/2005: “In tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, con la disciplina della formazione e trasmissione dei ruoli dettata dall'art. 206, commi 2 e 3, cod. strada sono individuate le autorità che predispongono i ruoli, dei quali è pure prevista la trasmissione, dopo la loro formazione, all'intendente di finanza competente - cui, a sua volta, è assegnato il compito di darli in carico all'esattore -, ma non è stato individuato alcun termine per la relativa iscrizione, di tal che tale normativa, essendo speciale rispetto a quella generale del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, sulla riscossione delle imposte dirette - richiamata dall'art. 27 della legge
24 novembre 1981, n. 689, cui lo stesso art. 206, cod. strada rinvia al comma 1 -, deve prevalere su di essa, con la conseguenza che il decorso del termine resta disciplinato dall'art. 28 della legge n.
689 del 1981 che regola la prescrizione, rimanendo quindi esclusa l'applicabilità della decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973”).
5.2 Quanto alla asserita indebita applicazione delle maggiorazioni semestrali ai sensi dell'art.27
L.689/81, eccezione fondata sul disposto di cui all'art. 203, comma 3, CdS (a mente del quale
“Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”), la medesima è pure priva di fondamento.
Al riguardo, sebbene inizialmente la Corte di Cassazione di Cassazione (cfr. Cass. civ. II sez., n. 3701 del 16.02.2007) avesse ritenuto che il disposto di cui all'art. 203, comma 3, del CdS derogasse all'art. 27, comma 6, L.n. 689/1981 (a mente del quale “Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
10 decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”), tale orientamento è stato ampiamente superato dalla univoca giurisprudenza successiva.
Ed, infatti, deve rilevarsi che:
- la maggiorazione del 10% semestrale ha natura di sanzione aggiuntiva (cfr. Corte Cost. sent. n.
Corte Cost 14.7.1999 n. 308);
- a mente dell'art. 206, comma 1, CdS "se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204, salvo quanto disposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, u.c., la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dalla stessa L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27";
- il richiamo all'art. 27 deve intendersi riferito all'intero articolo e non solo alle modalità di riscossione mediante ruoli (conclusione alla quale si giunge in quanto: a) il rinvio è relativo all'art. 27 nella sua interezza e non a singoli commi del medesimo;
b) l'art. 203, comma 3, CdS, mentre contiene una deroga espressa alla L. n. 689 del 1981, art. 17, non altrettanto prevede rispetto all'art. 27, comma 6; c) la funzione della maggiorazione del 10% semestrale di cui all'art. 27, comma 6, L.
n. 689/1981 è anche quella di assorbire gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti, visto che gli interessi sono esclusi dalla previsione dell'art. 203 C.d.S. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27; cfr. Cass. Civ. sent.
n. 21259/2016, parte motiva);
- la maggiorazione del 10% deve quindi ritenersi dovuta (cfr. in tal senso, la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, Cassazione civile sez. VI, 01/02/2016, n.1884: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché
è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n.21259: “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”; Cassazione civile sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8116 del 23/03/2021: “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del
11 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione
a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”).
5.3 Infine, la parte lamenta la mancata ricezione degli atti prodromici, affermando che i vav non gli erano stati mai notificati, con conseguente estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 201 del codice della strada.
La domanda è qualificabile quale opposizione, recuperatoria, ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011, in relazione alla quale sussiste la competenza territoriale inderogabile del giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (e, quindi, Giudice di Pace di con riferimento vav n. CP_2
70/16293517 del 15.10.2019 portato nel ruolo n.2021/005498 e Giudice di Pace di con CP_3
riferimento al vav. 70/16293806 del 13.12.2019 portato ruolo n.2021/005503).
Ciò posto, deve darsi atto del più recente orientamento della Corte di legittimità (cfr. ord. n.
13439/2020) che, in sede di regolamento, ha così statuito “Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (in senso simile, cfr. Cass. n.
22810/2018 e Cass. n. 10566/2003, quest'ultima così massimata: “Qualora sia il giudice di primo grado che quello d'appello decidano la causa nel merito, omettendo erroneamente di dichiarare
l'incompetenza per territorio, la Corte di cassazione, investita della questione, deve cassare la sentenza d'appello indicando il giudice competente di primo grado, avanti al quale le parti potranno riassumere la causa (non può essere invece accolta la tesi secondo cui il giudice di appello che accerti l'incompetenza del giudice di primo grado dovrebbe comunque decidere la causa nel merito
e, di conseguenza, la Corte di cassazione, cui sia devoluta la sola questione di competenza, dovrebbe semplicemente correggere la motivazione della sentenza d'appello, lasciandone fermo il dispositivo di merito)”.
12 Essendo quindi da ritenersi preclusa la decisione nel merito, previa separazione delle domande, deve dichiararsi l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Roma, in favore dei Giudici di Pace di e di , ai quali sarà rimessa ogni valutazione anche in punto di tempestività delle CP_3 CP_2 domande proposte ai sensi dell'art. 7 D. Lgs n. 150/2011.
6. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in sede di appello.
Spese irripetibili nei rapporti con le Prefetture, rimasta contumaci in grado di appello, e costituite a mezzo di funzionario delegato in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma. n. 4202/2023, così provvede:
1) dispone la separazione dal presente procedimento delle opposizioni ex art. 7 D. Lgs n. 150/2011, dichiarando, in relazione ad esse, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Roma, e concedendo termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al Giudice competente (rispettivamente,
Giudice di Pace di , con riferimento vav n. 70/16293517 del 15.10.2019, e Giudice di Pace di CP_2
con riferimento al vav. 70/16293806 del 13.12.2019); CP_3
2) respinge le domande proposte in primo grado con riferimento agli altri motivi di opposizione;
3) condanna la al rimborso delle spese di lite, a favore della Controparte_1 [...]
, che liquida, per il primo grado, in 750,00 euro per compensi, oltre spese Parte_1
generali, Iva e Cassa, e per, il grado di appello, in 32,25 euro per esborsi e 1.500,00 euro per compensi, oltre spese generali, Iva e Cassa, somme tutte da distarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) dichiara irripetibili le spese di lite nei rapporti con la e la Controparte_2 Controparte_5
Roma, 30.12.2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
13