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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1970/2021
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Susanna Zavaglia Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BELLITTI VINCENZO con domicilio eletto in VIALE
CAVOUR, 50/B 44121 FERRARA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. MICAI PATRIZIA con domicilio eletto in PEC:
Email_1
appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.11.2017 presso il Tribunale di Ferrara, chiedeva la separazione personale da sposata CP_1 Parte_1
in data 06.05.2007, unione dalla quale sono nati i figli (11.10.2008) e Per_1
(17.9.2011), insistendo per l'affido esclusivo dei minori e un Per_2
contributo di mantenimento a carico della moglie di € 300,00 mensili. Il ricorrente esponeva che la definitiva ceSSzione dell'unione morale e materiale tra i coniugi e la conseguente intollerabilità della convivenza erano conseguenza delle divergenze sorte in merito alla gestione e all'educazione dei figli, fonte di litigi che coinvolgevano anche i minori, spesso minacciati di abbandono da parte della madre, nonché del contegno della moglie, verbalmente aggressivo nei suoi confronti e prevaricatore rispetto al proprio diritto di vedere i figli. Precisava che gli episodi di ira della lo avevano indotto a chiedere l'intervento del Pronto Soccorso e Pt_1
dei Carabinieri, con successiva segnalazione al Tribunale per i Minorenni e intervento del Servizio Sociale.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni, Pt_1
deducendo che il aveva sempre assunto un atteggiamento CP_1
distaccato nei suoi confronti, anche in occasione delle gravidanze, delegandole interamente il compito di accudimento dei minori e pretendendo che non svolgesse alcuna attività lavorativa per dedicarsi alla pag. 2/15 cura della famiglia. Chiedeva dunque l'affidamento esclusivo (o, in subordine, condiviso) della prole e l'assegnazione dell'abitazione coniugale;
la statuizione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 500,00 mensili e di un contributo al mantenimento dei minori di €
1.000,00 mensili.
Il Presidente disponeva una C.t.u. genitoriale e piscologica (dep. il
29.11.2018 - dott.SS , che metteva in luce, in entrambi i coniugi, Per_3
una forte carenza delle capacità genitoriali (capacità di assumersi le responsabilità, anticipare i bisogni dei figli, prevenire comportamenti problematici e porre in essere riferimenti affettivi ed emotivi pregnanti), rilevando che la coppia genitoriale non aveva saputo garantire un contesto familiare realmente tutelante, comportando per i minori delle gravi ripercussioni psicologiche. Riteneva, pertanto, neceSSrio l'affido di e Per_1
ai Servizi Sociali, con prosecuzione del percorso di sostegno Per_2
psicologico già intrapreso con la dott.SS dell'UONPIA di Per_4
Ferrara, suggerendo la nomina di un curatore speciale.
Il Presidente, all'esito dell'indagine peritale, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo l'affido dei minori al Servizio Sociale di Ferrara, con collocazione presso la madre cui assegnava la casa familiare;
regolamentava il diritto di visita del padre statuendo un contributo al mantenimento dei minori di € 1.000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno in favore della moglie di € 600,00 mensili.
La causa era istruita documentalmente e mediante un aggiornamento di
C.t.u.
pag. 3/15 Il Consulente, che dapprima aveva riscontrato in entrambi i coniugi forti lacune genitoriali, nel prosieguo dell'indagine rilevava un netto miglioramento da parte del osservando che, mentre nella madre CP_1
permanevano notevoli carenze, il padre era apparso molto più consapevole delle difficoltà dei figli, aveva saputo ammettere i propri errori paSSti e appariva adeguato anche sotto il profilo normativo, pur dovendo ancora correggere alcuni comportamenti connessi soprattutto al conflitto di coppia da cui i figli dovevano essere preservati. Riteneva tuttavia che un affido esclusivo al che aveva dimostrato adeguate capacità genitoriali e CP_1
un cambiamento sostanziale nelle capacità critiche e nella lettura della realtà, era pregiudicato dalla neceSSria conclusione del suo personale percorso di crescita, nonché da possibili reazioni della che mai Pt_1
avrebbe accettato una tale ipotesi, con il rischio che l'intensificazione dei vissuti persecutori e dell'angoscia materna avrebbero riacutizzato il gioco di alleanze tra lei e i figli, compromettendo il riavvicinamento di questi al padre.
Pronunciata la separazione personale delle parti con sentenza parziale n.
315/19, il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, con successiva sentenza n. del 597/2021 del 21.09.2021, affidava i minori al
Servizio Sociale di Ferrara, con collocazione presso il padre e conseguente revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale alla madre.
Quanto alle modalità di frequentazione, il Collegio recepiva il calendario suggerito dalla C.t.u. (settimana 1: dal lunedì al mercoledì con il padre, dal giovedì dopo scuola alla domenica con la madre;
settimana 2: lunedì- martedì con la madre, dal mercoledì alla domenica con il padre;
nelle vacanze estive con la madre per 15 giorni anche non consecutivi;
nelle pag. 4/15 vacanze natalizie, per sette giorni comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno; nelle vacanze pasquali, tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo).
Tenuto inoltre conto delle tempistiche della frequentazione sostanzialmente simili tra i due genitori e dello stato di disoccupazione della madre, il
Tribunale poneva a carico del un contributo al mantenimento dei CP_1
minori di € 400,00 mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie.
Statuiva altresì in favore della moglie un assegno di mantenimento di €
1.000,00 mensili.
Compensava infine le spese di lite, con spese di C.t.u. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
2.- ha impugnato detta sentenza chiedendo, in via principale, Parte_1
l'affido esclusivo dei minori, con collocazione nella casa familiare da assegnarsi in suo favore e regolamento del diritto di visita paterno;
in subordine, l'affido condiviso, con collocazione presso sé e regolamento del diritto di visita paterno;
in ulteriore subordine, in caso di affido ai Servizi
Sociali, con collocazione stabile presso sé nell'abitazione coniugale da assegnarsi in suo favore;
in ogni caso, la conferma dell'ordinanza presidenziale del 9.1.2019 e il riconoscimento del suo diritto a recarsi in
Marocco con i minori per trenta giorni nel periodo estivo. In via di ulteriore subordine, in caso di collocazione presso il padre, chiedeva comunque l'assegnazione della casa familiare, fiSSndo un termine di almeno due anni per il rilascio dell'abitazione, con un assegno in suo favore di € 600,00 fino al rilascio della casa e di € 1.500,00 successivamente, oltre l'assegno di €
1.000,00 per il mantenimento dei minori nonché il monitoraggio dei Servizi
pag. 5/15 Sociali con garanzia del diritto di visita materno secondo il calendario indicato dalla C.t.u.
Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione di affido di e Per_1
al Servizio Sociale e la loro collocazione presso il padre, lamentando Per_2
l'omesso ascolto dei minori (di 10 e 13 anni) e l'aver trascurato che in questo modo i bambini sarebbero inseriti in un contesto familiare – il nuovo nucleo ricostituito dal composto dalla sua nuova compagna CP_1
e da un altro figlio – a loro quasi sconosciuto.
Con il secondo motivo rileva che, a fronte di una C.t.u. penalizzante per la figura materna, il Tribunale avrebbe dovuto disporre ulteriori approfondimenti, nonché rinvenire sistemi alternativi alla modifica delle condizioni di collocazione come la nomina di un coordinatore genitoriale o comunque affidarsi all'operato dei Servizi che avrebbero potuto garantire l'effettività del diritto di visita paterno.
Con il terzo motivo l'appellante rileva una serie di criticità rispetto all'espletata C.t.u. per incompletezza, mancanza di chiarimenti rispetto ad alcune indagini effettuate, assenza di approfondimenti richiesti dal
Consulente di parte resistente.
Con il quarto motivo impugna l'omeSS pronuncia in ordine al diritto di espatrio dei minori insieme con la madre in Marocco per le vacanze estive a fronte dell'illegittimo diniego opposto dal CP_1
Con il quinto motivo censura le statuizioni relative alle condizioni economiche, insistendo per il riconoscimento dell'assegno perequativo spettante al genitore non collocatario in posizione economica più debole per garantire ai minori, per il tempo di permanenza, un tenore di vita analogo a quello con l'altro genitore.
pag. 6/15 3.- Si è costituito in causa chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale, la previsione di affido esclusivo dei minori al padre;
in subordine, l'affido condiviso, con stabile residenza presso il padre e il rilascio da parte della della casa coniugale (di proprietà del fratello Pt_1
), disponendo incontri protetti madre/figli, con incarico ai Persona_5
Servizi Sociali di collocare i minori in ambiente neutro (casa-famiglia) al fine di poterli gradualmente rieducare, atteso il rapporto altamente conflittuale con il padre e sofferente con la madre;
un aggiornamento di C.t.u. a cura della steSS Consulente (dott.SS
alla luce delle nuove vicende;
Per_3
la previsione del mantenimento diretto da parte del padre dei figli, con un contributo materno di € 300,00 mensili e spese straordinarie al 50% ciascuno;
la previsione di un contributo al mantenimento della moglie di € 200,00 fino al reperimento di un'occupazione lavorativa.
A tal fine deduceva che la si era sempre descritta come vittima, Pt_1
instaurando più volte processi penali nei propri confronti, adducendo presunte violenze e insinuando nei figli la paura del padre, così attuando un processo di alienazione della figura paterna.
Deduceva altresì che i Servizi Sociali non riuscivano ad arginare la condotta della né ad attuare il collocamento dei minori presso il Pt_1
padre, con la conseguenza che i minori versavano in una condizione di pregiudizio, non potendo vivere la loro infanzia e adolescenza con un genitore adeguato e accogliente.
pag. 7/15 4.- In data 18.09.2023 si costituiva il curatore dei minori avv. Per_6
(nominata il 28.03.2023), chiedendo la conferma dell'affidamento
[...]
dei minori ai Servizi Sociali di Ferrara, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnare la casa coniugale (o in subordine con fiSSzione di un termine congruo per il rilascio); previsione di un calendario di viste per il padre almeno un giorno alla settimana con pernottamento, due weekend al mese dal venerdì alle 20 fino alla domenica alle 20; 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 durante quelle pasquali e 15 anche non consecutivi durante quelle estive, senza costrizioni per pur attivando idonei Per_2
supporti psicologici;
stabilire che i minori potranno trascorrere 20 giorni in estate in Marocco dai parenti materni, periodo da definire entro il mese di aprile di ogni anno;
specificare i compiti dei Servizi Sociali affidatari.
5.- In corso di causa la Corte d'Appello con provvedimento del 08.04.2022 accoglieva l'istanza di inibitoria, disponendo la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca dell'assegnazione alla dell'abitazione coniugale. Pt_1
Nella relazione del 25.10.2022, i Servizi Sociali ASP di Ferrara rilevavano che non vi era stato alcun miglioramento del rapporto tra i genitori, ancora connotato dalle reciproche recriminazioni e assenza di collaborazione;
che i minori erano schierati principalmente dalla parte della madre e in particolar modo rifiutava fermamente di vedere il padre, a nulla essendo valsi i Per_2
tentativi di avviare la ragazzina ad un percorso di recupero del rapporto con il genitore. Rilevavano che non era agevole comprendere la reale motivazione di questo rifiuto, riconducibile a periodi difficili della sua infanzia, alla separazione dei genitori, alla famiglia allargata del padre. In sostanza, il Servizio riteneva la situazione molto compleSS, dando atto di pag. 8/15 come gli interventi attivati non fossero riusciti a portare ad alcun miglioramento. Precisava, infine, che la sentenza del Tribunale di Ferrara non era stata oggetto di adempimento in punto di collocazione e frequentazione dei minori e rilevavano il forte malessere manifestato rispetto alla situazione familiare e alla massiccia presenza dei Servizi
Sociali.
La Corte disponeva nuova C.t.u. nominando la dott.SS . Persona_7
Con ordinanza del 18.06.2024 la Corte disponeva la rinnovazione dell'indagine peritale, nominando la dott.SS . Persona_8
Disponeva altresì indagini di polizia tributaria relative alla situazione reddituale e patrimoniale di dall'anno 2011 all'attualità (poi CP_1
corretto dalla Corte dal 2021 all'attualità).
La dott.SS in data 08.07.2024 comunicava la sua rinuncia Per_8
all'incarico. Era dunque nominato il dott. in sostituzione della Persona_9
dott.SS . Per_8
In corso di causa venivano attivati sub-procedimenti dalla madre per recarsi in Marocco in vacanza con i figli, stante il rifiuto del padre di accordare il consenso. Le istanza venivano accolte.
All'esito del deposito delle indagini disposte, la causa giunge oggi in decisione.
5. Preliminarmente, la Corte ammette i documenti di formazione successiva depositati prima dell'ultima udienza.
Sulla base della CTU espletata dal dott. con un'indagine molto Per_9
approfondita e scientificamente corretta, con compiuta risposta alle osservazioni di parte, questa Corte ritiene di confermare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, con individuazione dei compiti di pertinenza che pag. 9/15 si ritiene di individuare nelle decisioni concernenti la scuola e la salute dei minori.
L'audizione dei minori è stata condotta dal consulente appositamente delegato anche in considerazione della situazione psicologica dei figli fortemente critica.
Il C.t.u. nell'elaborato depositato in data 30.4.2025 rileva in entrambi i genitori assenza di co-genitalità, segnalando quanto alla madre una qualità di relazione con i figli parzialmente positiva, seppur connotata da alcune criticità, in particolare con legate al ruolo di regolatore nel conflitto Per_1
con il padre e con in merito alla compleSS gestione del suo rapporto Per_2
con la scuola, con i Servizi Sociali e con il padre;
quanto al padre riscontra criticità in merito all'empatia e alla riflessività, poiché il è CP_1
convinto che un allontanamento dei figli dal nucleo materno sia l'unica soluzione per salvarli da problematiche future, così evidenziando grandi difficoltà a voler sviluppare altre ipotesi oltre questa. Ne consegue che la qualità della relazione e la riflessività non trovano sempre uno sviluppo positivo.
Il C.t.u. ritiene inoltre di poter confermare quanto già diffusamente evidenziato dai precedenti consulenti dott.SS e dott.SS Per_3
con riguardo alla carenza per entrambe le parti della capacità Per_7
empatica di considerare le conseguenze sull'altro genitore o sui figli del proprio agire e della riflessione critica dei propri comportamenti. Anche la
CTU aveva concluso per l'impraticabilità dell'affidamento Per_7
condiviso.
Il consulente pone in luce anche le qualità dei genitori che, nel contesto conflittuale, rischiano di venire adombrate: per il la tenacia, il CP_1
pag. 10/15 forte investimento nei figli e il desiderio di essere attivo e presente nella loro vita;
per la la dedizione con cui si dedica ai ragazzi e l'energia Pt_1
meSS a disposizione per stare loro vicina e soddisfare alcuni loro bisogni.
Rileva quindi che una vera svolta per la salute dei minori sarebbe determinata dalla comune scelta dei genitori di allinearsi su un progetto condiviso ed evidenzia che nessun progetto proposto e analizzato in corso di CTU può ritenersi risolutivo se non accompagnato dalla risposta collaborativa dei genitori nella gestione delle difficoltà che il nucleo si trova ad affrontare.
Quanto al secondo quesito, il C.t.u. ritiene neceSSrio per entrambi i genitori un supporto genitoriale e per i minori un percorso psicologico che veda anche il coinvolgimento dei genitori in alcune fasi del lavoro o aggiungendo uno specifico professionista sistemico-relazionale.
Ritiene conclusivamente neceSSrio confermare l'affido ai Servizi Sociali, facendo propria la proposta della dott.SS , suggerendo di Per_7
assegnare al Servizio un'articolata descrizione degli ambiti di pertinenza dei due genitori, affinché ciascuno di essi poSS mantenere e sviluppare ambiti di relazione e di gestione di vita dei figli, migliorando la loro relazione.
Ritiene altresì fondamentale l'attivazione, nel contempo, di interventi specialistici per poter raggiunger quanto stabilito dalla dott.SS Per_7
con la gradualità utile al benessere dei minori.
L'attuale situazione di alta conflittualità dei minori con il padre impone l'assegnazione della casa coniugale alla madre che vi abiterà unitamente ai figli, sulla base dei risultati peritali in considerazione del rapporto che allo pag. 11/15 stato lega i figli alla madre, con un un conflitto molto forte con la figura paterna che i figli allo stato si rifiutano di frequentare abitualmente.
Attesa l'alta conflittualità allo stato in essere con la figura paterna e considerata l'età dei figli e le loro evidenti fragilità questa Corte ritiene inoltre opportuno disporre visite libere con il padre, previo accordo con lo stesso, demandando ai Servizi Sociali il compito di supportare il riavvicinamento, intraprendendo ogni più utile iniziativa per un rapporto effettivo con il genitore non collocatario.
Lo stesso consulente auspica che i tempi di visita già indicati dalla precedente CTU Vacandio, a pag. 12-13 del suo elaborato, poSSno essere il risultato finale del percorso di riavvicinamento al padre e di riequilibrio dei rapporti dei minori con entrambi i genitori.
Si ritiene inoltre di poter fin da ora autorizzare la madre a portare i figli in
Marocco presso i nonni materni anche senza il consenso dell'altro genitore alla luce del corretto adempimento delle prescrizioni sul punto già date nel corso del procedimento in ordine a simili istanze della madre.
PaSSndo poi agli aspetti economici, dall'ultima relazione della Guardia di
Finanza risulta che socio accomandatario di una società CP_1
informatica con quote nel tempo mutate, ha dichiarato nel 2021 reddito imponibile di € 48.505,00, nel 2022 di € 20.345,00, nel 2023 di €
17.628,00. Non risulta intestatario di beni immobili.
All'ultima udienza il difensore della ha prodotto documentazione per Pt_1
dimostrare che nel frattempo il ha alienato gran parte dei suoi CP_1
beni.
pag. 12/15 Il difensore della ha inoltre confermato che la propria assistita è Pt_1
attualmente ancora disoccupata, pur essendo iscritta alle liste di collocamento.
La forte disparità reddituale tra le parti e la collocazione pressochè esclusiva presso la madre induce questa Corte ad aumentare l'assegno di mantenimento a carico del padre già disposto dal Tribunale in € 300,00 per ciascun figlio oltre il 100% delle spese straordinarie.
In ordine invece al mantenimento della moglie questa Corte, considerata l'idoneità della steSS al reperimento di adeguata attività lavorativa, in considerazione della giovane età, della sua buona salute, del lungo lasso di tempo ormai trascorso dalla separazione e dell'età raggiunta dai figli, ritiene di ridurre l'assegno di mantenimento in suo favore in € 600,00 mensili.
Spese compensate per entrambi i gradi per l'accoglimento parziale delle reciproche domande.
Spese di CTu definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, con Parte_1 CP_1
l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di
Ferrara n. 597/2021, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: conferma l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali demandando agli stessi le decisioni relative alla scuola e alla salute dei minori;
pag. 13/15 conferma la delega ai Servizi per il supporto genitoriale e per l'attivazione di ogni iniziativa anche specialistica ritenuta utile per il benessere dei minori al fine di riequilibrare il rapporto con entrambi i genitori;
assegna la casa coniugale alla madre che vi abiterà unitamente ai figli;
dispone che i figli poSSno vedere il padre liberamente, previo accordo con lo stesso, e demanda ai SS il compito di supportare il riavvicinamento, intraprendendo ogni utile iniziativa per un rapporto effettivo con il genitore non collocatario;
autorizza la a recarsi in Marocco nel periodo estivo con i figli per un Pt_1
periodo continuato, sempre nel rispetto della loro volontà, anche senza il consenso dell'altro genitore e previa comunicazione 60 gg prima al
Servizio Sociale;
fiSS in € 300,00 il contributo dovuto dal padre per ogni figlio oltre il 100% delle spese straordinarie;
fiSS in € 600,00 il contributo mensile dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
spese di lite compensate per entrambi i gradi;
spese di CTU definitivamente a carico di e per Parte_1 CP_1
metà ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 29.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 14/15 pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1970/2021
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Susanna Zavaglia Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BELLITTI VINCENZO con domicilio eletto in VIALE
CAVOUR, 50/B 44121 FERRARA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. MICAI PATRIZIA con domicilio eletto in PEC:
Email_1
appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.11.2017 presso il Tribunale di Ferrara, chiedeva la separazione personale da sposata CP_1 Parte_1
in data 06.05.2007, unione dalla quale sono nati i figli (11.10.2008) e Per_1
(17.9.2011), insistendo per l'affido esclusivo dei minori e un Per_2
contributo di mantenimento a carico della moglie di € 300,00 mensili. Il ricorrente esponeva che la definitiva ceSSzione dell'unione morale e materiale tra i coniugi e la conseguente intollerabilità della convivenza erano conseguenza delle divergenze sorte in merito alla gestione e all'educazione dei figli, fonte di litigi che coinvolgevano anche i minori, spesso minacciati di abbandono da parte della madre, nonché del contegno della moglie, verbalmente aggressivo nei suoi confronti e prevaricatore rispetto al proprio diritto di vedere i figli. Precisava che gli episodi di ira della lo avevano indotto a chiedere l'intervento del Pronto Soccorso e Pt_1
dei Carabinieri, con successiva segnalazione al Tribunale per i Minorenni e intervento del Servizio Sociale.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni, Pt_1
deducendo che il aveva sempre assunto un atteggiamento CP_1
distaccato nei suoi confronti, anche in occasione delle gravidanze, delegandole interamente il compito di accudimento dei minori e pretendendo che non svolgesse alcuna attività lavorativa per dedicarsi alla pag. 2/15 cura della famiglia. Chiedeva dunque l'affidamento esclusivo (o, in subordine, condiviso) della prole e l'assegnazione dell'abitazione coniugale;
la statuizione di un assegno di mantenimento in proprio favore di € 500,00 mensili e di un contributo al mantenimento dei minori di €
1.000,00 mensili.
Il Presidente disponeva una C.t.u. genitoriale e piscologica (dep. il
29.11.2018 - dott.SS , che metteva in luce, in entrambi i coniugi, Per_3
una forte carenza delle capacità genitoriali (capacità di assumersi le responsabilità, anticipare i bisogni dei figli, prevenire comportamenti problematici e porre in essere riferimenti affettivi ed emotivi pregnanti), rilevando che la coppia genitoriale non aveva saputo garantire un contesto familiare realmente tutelante, comportando per i minori delle gravi ripercussioni psicologiche. Riteneva, pertanto, neceSSrio l'affido di e Per_1
ai Servizi Sociali, con prosecuzione del percorso di sostegno Per_2
psicologico già intrapreso con la dott.SS dell'UONPIA di Per_4
Ferrara, suggerendo la nomina di un curatore speciale.
Il Presidente, all'esito dell'indagine peritale, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo l'affido dei minori al Servizio Sociale di Ferrara, con collocazione presso la madre cui assegnava la casa familiare;
regolamentava il diritto di visita del padre statuendo un contributo al mantenimento dei minori di € 1.000,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno in favore della moglie di € 600,00 mensili.
La causa era istruita documentalmente e mediante un aggiornamento di
C.t.u.
pag. 3/15 Il Consulente, che dapprima aveva riscontrato in entrambi i coniugi forti lacune genitoriali, nel prosieguo dell'indagine rilevava un netto miglioramento da parte del osservando che, mentre nella madre CP_1
permanevano notevoli carenze, il padre era apparso molto più consapevole delle difficoltà dei figli, aveva saputo ammettere i propri errori paSSti e appariva adeguato anche sotto il profilo normativo, pur dovendo ancora correggere alcuni comportamenti connessi soprattutto al conflitto di coppia da cui i figli dovevano essere preservati. Riteneva tuttavia che un affido esclusivo al che aveva dimostrato adeguate capacità genitoriali e CP_1
un cambiamento sostanziale nelle capacità critiche e nella lettura della realtà, era pregiudicato dalla neceSSria conclusione del suo personale percorso di crescita, nonché da possibili reazioni della che mai Pt_1
avrebbe accettato una tale ipotesi, con il rischio che l'intensificazione dei vissuti persecutori e dell'angoscia materna avrebbero riacutizzato il gioco di alleanze tra lei e i figli, compromettendo il riavvicinamento di questi al padre.
Pronunciata la separazione personale delle parti con sentenza parziale n.
315/19, il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, con successiva sentenza n. del 597/2021 del 21.09.2021, affidava i minori al
Servizio Sociale di Ferrara, con collocazione presso il padre e conseguente revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale alla madre.
Quanto alle modalità di frequentazione, il Collegio recepiva il calendario suggerito dalla C.t.u. (settimana 1: dal lunedì al mercoledì con il padre, dal giovedì dopo scuola alla domenica con la madre;
settimana 2: lunedì- martedì con la madre, dal mercoledì alla domenica con il padre;
nelle vacanze estive con la madre per 15 giorni anche non consecutivi;
nelle pag. 4/15 vacanze natalizie, per sette giorni comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno; nelle vacanze pasquali, tre giorni comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo).
Tenuto inoltre conto delle tempistiche della frequentazione sostanzialmente simili tra i due genitori e dello stato di disoccupazione della madre, il
Tribunale poneva a carico del un contributo al mantenimento dei CP_1
minori di € 400,00 mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie.
Statuiva altresì in favore della moglie un assegno di mantenimento di €
1.000,00 mensili.
Compensava infine le spese di lite, con spese di C.t.u. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
2.- ha impugnato detta sentenza chiedendo, in via principale, Parte_1
l'affido esclusivo dei minori, con collocazione nella casa familiare da assegnarsi in suo favore e regolamento del diritto di visita paterno;
in subordine, l'affido condiviso, con collocazione presso sé e regolamento del diritto di visita paterno;
in ulteriore subordine, in caso di affido ai Servizi
Sociali, con collocazione stabile presso sé nell'abitazione coniugale da assegnarsi in suo favore;
in ogni caso, la conferma dell'ordinanza presidenziale del 9.1.2019 e il riconoscimento del suo diritto a recarsi in
Marocco con i minori per trenta giorni nel periodo estivo. In via di ulteriore subordine, in caso di collocazione presso il padre, chiedeva comunque l'assegnazione della casa familiare, fiSSndo un termine di almeno due anni per il rilascio dell'abitazione, con un assegno in suo favore di € 600,00 fino al rilascio della casa e di € 1.500,00 successivamente, oltre l'assegno di €
1.000,00 per il mantenimento dei minori nonché il monitoraggio dei Servizi
pag. 5/15 Sociali con garanzia del diritto di visita materno secondo il calendario indicato dalla C.t.u.
Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione di affido di e Per_1
al Servizio Sociale e la loro collocazione presso il padre, lamentando Per_2
l'omesso ascolto dei minori (di 10 e 13 anni) e l'aver trascurato che in questo modo i bambini sarebbero inseriti in un contesto familiare – il nuovo nucleo ricostituito dal composto dalla sua nuova compagna CP_1
e da un altro figlio – a loro quasi sconosciuto.
Con il secondo motivo rileva che, a fronte di una C.t.u. penalizzante per la figura materna, il Tribunale avrebbe dovuto disporre ulteriori approfondimenti, nonché rinvenire sistemi alternativi alla modifica delle condizioni di collocazione come la nomina di un coordinatore genitoriale o comunque affidarsi all'operato dei Servizi che avrebbero potuto garantire l'effettività del diritto di visita paterno.
Con il terzo motivo l'appellante rileva una serie di criticità rispetto all'espletata C.t.u. per incompletezza, mancanza di chiarimenti rispetto ad alcune indagini effettuate, assenza di approfondimenti richiesti dal
Consulente di parte resistente.
Con il quarto motivo impugna l'omeSS pronuncia in ordine al diritto di espatrio dei minori insieme con la madre in Marocco per le vacanze estive a fronte dell'illegittimo diniego opposto dal CP_1
Con il quinto motivo censura le statuizioni relative alle condizioni economiche, insistendo per il riconoscimento dell'assegno perequativo spettante al genitore non collocatario in posizione economica più debole per garantire ai minori, per il tempo di permanenza, un tenore di vita analogo a quello con l'altro genitore.
pag. 6/15 3.- Si è costituito in causa chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale, la previsione di affido esclusivo dei minori al padre;
in subordine, l'affido condiviso, con stabile residenza presso il padre e il rilascio da parte della della casa coniugale (di proprietà del fratello Pt_1
), disponendo incontri protetti madre/figli, con incarico ai Persona_5
Servizi Sociali di collocare i minori in ambiente neutro (casa-famiglia) al fine di poterli gradualmente rieducare, atteso il rapporto altamente conflittuale con il padre e sofferente con la madre;
un aggiornamento di C.t.u. a cura della steSS Consulente (dott.SS
alla luce delle nuove vicende;
Per_3
la previsione del mantenimento diretto da parte del padre dei figli, con un contributo materno di € 300,00 mensili e spese straordinarie al 50% ciascuno;
la previsione di un contributo al mantenimento della moglie di € 200,00 fino al reperimento di un'occupazione lavorativa.
A tal fine deduceva che la si era sempre descritta come vittima, Pt_1
instaurando più volte processi penali nei propri confronti, adducendo presunte violenze e insinuando nei figli la paura del padre, così attuando un processo di alienazione della figura paterna.
Deduceva altresì che i Servizi Sociali non riuscivano ad arginare la condotta della né ad attuare il collocamento dei minori presso il Pt_1
padre, con la conseguenza che i minori versavano in una condizione di pregiudizio, non potendo vivere la loro infanzia e adolescenza con un genitore adeguato e accogliente.
pag. 7/15 4.- In data 18.09.2023 si costituiva il curatore dei minori avv. Per_6
(nominata il 28.03.2023), chiedendo la conferma dell'affidamento
[...]
dei minori ai Servizi Sociali di Ferrara, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnare la casa coniugale (o in subordine con fiSSzione di un termine congruo per il rilascio); previsione di un calendario di viste per il padre almeno un giorno alla settimana con pernottamento, due weekend al mese dal venerdì alle 20 fino alla domenica alle 20; 7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 durante quelle pasquali e 15 anche non consecutivi durante quelle estive, senza costrizioni per pur attivando idonei Per_2
supporti psicologici;
stabilire che i minori potranno trascorrere 20 giorni in estate in Marocco dai parenti materni, periodo da definire entro il mese di aprile di ogni anno;
specificare i compiti dei Servizi Sociali affidatari.
5.- In corso di causa la Corte d'Appello con provvedimento del 08.04.2022 accoglieva l'istanza di inibitoria, disponendo la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca dell'assegnazione alla dell'abitazione coniugale. Pt_1
Nella relazione del 25.10.2022, i Servizi Sociali ASP di Ferrara rilevavano che non vi era stato alcun miglioramento del rapporto tra i genitori, ancora connotato dalle reciproche recriminazioni e assenza di collaborazione;
che i minori erano schierati principalmente dalla parte della madre e in particolar modo rifiutava fermamente di vedere il padre, a nulla essendo valsi i Per_2
tentativi di avviare la ragazzina ad un percorso di recupero del rapporto con il genitore. Rilevavano che non era agevole comprendere la reale motivazione di questo rifiuto, riconducibile a periodi difficili della sua infanzia, alla separazione dei genitori, alla famiglia allargata del padre. In sostanza, il Servizio riteneva la situazione molto compleSS, dando atto di pag. 8/15 come gli interventi attivati non fossero riusciti a portare ad alcun miglioramento. Precisava, infine, che la sentenza del Tribunale di Ferrara non era stata oggetto di adempimento in punto di collocazione e frequentazione dei minori e rilevavano il forte malessere manifestato rispetto alla situazione familiare e alla massiccia presenza dei Servizi
Sociali.
La Corte disponeva nuova C.t.u. nominando la dott.SS . Persona_7
Con ordinanza del 18.06.2024 la Corte disponeva la rinnovazione dell'indagine peritale, nominando la dott.SS . Persona_8
Disponeva altresì indagini di polizia tributaria relative alla situazione reddituale e patrimoniale di dall'anno 2011 all'attualità (poi CP_1
corretto dalla Corte dal 2021 all'attualità).
La dott.SS in data 08.07.2024 comunicava la sua rinuncia Per_8
all'incarico. Era dunque nominato il dott. in sostituzione della Persona_9
dott.SS . Per_8
In corso di causa venivano attivati sub-procedimenti dalla madre per recarsi in Marocco in vacanza con i figli, stante il rifiuto del padre di accordare il consenso. Le istanza venivano accolte.
All'esito del deposito delle indagini disposte, la causa giunge oggi in decisione.
5. Preliminarmente, la Corte ammette i documenti di formazione successiva depositati prima dell'ultima udienza.
Sulla base della CTU espletata dal dott. con un'indagine molto Per_9
approfondita e scientificamente corretta, con compiuta risposta alle osservazioni di parte, questa Corte ritiene di confermare l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, con individuazione dei compiti di pertinenza che pag. 9/15 si ritiene di individuare nelle decisioni concernenti la scuola e la salute dei minori.
L'audizione dei minori è stata condotta dal consulente appositamente delegato anche in considerazione della situazione psicologica dei figli fortemente critica.
Il C.t.u. nell'elaborato depositato in data 30.4.2025 rileva in entrambi i genitori assenza di co-genitalità, segnalando quanto alla madre una qualità di relazione con i figli parzialmente positiva, seppur connotata da alcune criticità, in particolare con legate al ruolo di regolatore nel conflitto Per_1
con il padre e con in merito alla compleSS gestione del suo rapporto Per_2
con la scuola, con i Servizi Sociali e con il padre;
quanto al padre riscontra criticità in merito all'empatia e alla riflessività, poiché il è CP_1
convinto che un allontanamento dei figli dal nucleo materno sia l'unica soluzione per salvarli da problematiche future, così evidenziando grandi difficoltà a voler sviluppare altre ipotesi oltre questa. Ne consegue che la qualità della relazione e la riflessività non trovano sempre uno sviluppo positivo.
Il C.t.u. ritiene inoltre di poter confermare quanto già diffusamente evidenziato dai precedenti consulenti dott.SS e dott.SS Per_3
con riguardo alla carenza per entrambe le parti della capacità Per_7
empatica di considerare le conseguenze sull'altro genitore o sui figli del proprio agire e della riflessione critica dei propri comportamenti. Anche la
CTU aveva concluso per l'impraticabilità dell'affidamento Per_7
condiviso.
Il consulente pone in luce anche le qualità dei genitori che, nel contesto conflittuale, rischiano di venire adombrate: per il la tenacia, il CP_1
pag. 10/15 forte investimento nei figli e il desiderio di essere attivo e presente nella loro vita;
per la la dedizione con cui si dedica ai ragazzi e l'energia Pt_1
meSS a disposizione per stare loro vicina e soddisfare alcuni loro bisogni.
Rileva quindi che una vera svolta per la salute dei minori sarebbe determinata dalla comune scelta dei genitori di allinearsi su un progetto condiviso ed evidenzia che nessun progetto proposto e analizzato in corso di CTU può ritenersi risolutivo se non accompagnato dalla risposta collaborativa dei genitori nella gestione delle difficoltà che il nucleo si trova ad affrontare.
Quanto al secondo quesito, il C.t.u. ritiene neceSSrio per entrambi i genitori un supporto genitoriale e per i minori un percorso psicologico che veda anche il coinvolgimento dei genitori in alcune fasi del lavoro o aggiungendo uno specifico professionista sistemico-relazionale.
Ritiene conclusivamente neceSSrio confermare l'affido ai Servizi Sociali, facendo propria la proposta della dott.SS , suggerendo di Per_7
assegnare al Servizio un'articolata descrizione degli ambiti di pertinenza dei due genitori, affinché ciascuno di essi poSS mantenere e sviluppare ambiti di relazione e di gestione di vita dei figli, migliorando la loro relazione.
Ritiene altresì fondamentale l'attivazione, nel contempo, di interventi specialistici per poter raggiunger quanto stabilito dalla dott.SS Per_7
con la gradualità utile al benessere dei minori.
L'attuale situazione di alta conflittualità dei minori con il padre impone l'assegnazione della casa coniugale alla madre che vi abiterà unitamente ai figli, sulla base dei risultati peritali in considerazione del rapporto che allo pag. 11/15 stato lega i figli alla madre, con un un conflitto molto forte con la figura paterna che i figli allo stato si rifiutano di frequentare abitualmente.
Attesa l'alta conflittualità allo stato in essere con la figura paterna e considerata l'età dei figli e le loro evidenti fragilità questa Corte ritiene inoltre opportuno disporre visite libere con il padre, previo accordo con lo stesso, demandando ai Servizi Sociali il compito di supportare il riavvicinamento, intraprendendo ogni più utile iniziativa per un rapporto effettivo con il genitore non collocatario.
Lo stesso consulente auspica che i tempi di visita già indicati dalla precedente CTU Vacandio, a pag. 12-13 del suo elaborato, poSSno essere il risultato finale del percorso di riavvicinamento al padre e di riequilibrio dei rapporti dei minori con entrambi i genitori.
Si ritiene inoltre di poter fin da ora autorizzare la madre a portare i figli in
Marocco presso i nonni materni anche senza il consenso dell'altro genitore alla luce del corretto adempimento delle prescrizioni sul punto già date nel corso del procedimento in ordine a simili istanze della madre.
PaSSndo poi agli aspetti economici, dall'ultima relazione della Guardia di
Finanza risulta che socio accomandatario di una società CP_1
informatica con quote nel tempo mutate, ha dichiarato nel 2021 reddito imponibile di € 48.505,00, nel 2022 di € 20.345,00, nel 2023 di €
17.628,00. Non risulta intestatario di beni immobili.
All'ultima udienza il difensore della ha prodotto documentazione per Pt_1
dimostrare che nel frattempo il ha alienato gran parte dei suoi CP_1
beni.
pag. 12/15 Il difensore della ha inoltre confermato che la propria assistita è Pt_1
attualmente ancora disoccupata, pur essendo iscritta alle liste di collocamento.
La forte disparità reddituale tra le parti e la collocazione pressochè esclusiva presso la madre induce questa Corte ad aumentare l'assegno di mantenimento a carico del padre già disposto dal Tribunale in € 300,00 per ciascun figlio oltre il 100% delle spese straordinarie.
In ordine invece al mantenimento della moglie questa Corte, considerata l'idoneità della steSS al reperimento di adeguata attività lavorativa, in considerazione della giovane età, della sua buona salute, del lungo lasso di tempo ormai trascorso dalla separazione e dell'età raggiunta dai figli, ritiene di ridurre l'assegno di mantenimento in suo favore in € 600,00 mensili.
Spese compensate per entrambi i gradi per l'accoglimento parziale delle reciproche domande.
Spese di CTu definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, con Parte_1 CP_1
l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di
Ferrara n. 597/2021, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: conferma l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali demandando agli stessi le decisioni relative alla scuola e alla salute dei minori;
pag. 13/15 conferma la delega ai Servizi per il supporto genitoriale e per l'attivazione di ogni iniziativa anche specialistica ritenuta utile per il benessere dei minori al fine di riequilibrare il rapporto con entrambi i genitori;
assegna la casa coniugale alla madre che vi abiterà unitamente ai figli;
dispone che i figli poSSno vedere il padre liberamente, previo accordo con lo stesso, e demanda ai SS il compito di supportare il riavvicinamento, intraprendendo ogni utile iniziativa per un rapporto effettivo con il genitore non collocatario;
autorizza la a recarsi in Marocco nel periodo estivo con i figli per un Pt_1
periodo continuato, sempre nel rispetto della loro volontà, anche senza il consenso dell'altro genitore e previa comunicazione 60 gg prima al
Servizio Sociale;
fiSS in € 300,00 il contributo dovuto dal padre per ogni figlio oltre il 100% delle spese straordinarie;
fiSS in € 600,00 il contributo mensile dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
spese di lite compensate per entrambi i gradi;
spese di CTU definitivamente a carico di e per Parte_1 CP_1
metà ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 29.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
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