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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/07/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 9709/2022 promossa da:
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di Parte_1 P.IVA_1 posta elettronica certificata degli avv.ti Paolo Bonalume
( , Giovanni Gomez Paloma Email_1
( , Giuseppe Cardona ( e Email_2 Email_3
Michele Del Bene ( , che la rappresentano e difendono per Email_4 delega in atti;
attrice; contro
(Cf. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 1, presso gli P.IVA_2 uffici dell'Avvocatura Regionale Inail per il Piemonte;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria
Letizia Nunzi , Bettino Torre ( e Email_5 Email_6
Salvatore Dimartino ( per delega in atti;
Email_7 convenuto.
Oggetto: cessione dei crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per CP_1 l'effetto, condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 relativo pagamento in favore di Parte_1 I. € 130.765,23 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 11.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 37.928,89 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VII. € 6.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Istituto al pagamento in favore di di ogni diversa somma che Parte_1 fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
•sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
2 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l al
[...] CP_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1 di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
Convenuto: “…I. In via preliminare, respingere in quanto inammissibili tutte le pretese creditorie formulate dalla società attrice nei confronti di;
Parte_1 CP_1 II. Nel merito, respingere tutte le pretese creditorie formulate dalla Società attrice
[...]
nei confronti di perché manifestamente infondate e comunque non provate;
Pt_1 CP_1
III. Il tutto con condanna della società attrice al pagamento in favore Parte_1 dell' convenuto in giudizio delle spese di lite, oltre spese generali ed oneri riflessi nella CP_1 misura del 23,81%, previsti per l'avvocatura pubblica ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 1, comma 208, della Legge n. 266/2005, nonché, ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti, con condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto la condanna dell' Controparte_1 al pagamento dei crediti vantati dalla in bonis
[...] Controparte_2 nei confronti dell' e dei quali la (già - cfr. doc. A CP_1 Parte_1 Controparte_3 fasc. att.) si è resa cessionaria per effetto dei seguenti contratti:
- contratto di cessione del credito Rep. n. 33400, registrato in data 6/10/2017 al n. 48274 serie 1T, con cui sono stati trasferiti alla i crediti vantati dalla Controparte_3
nei confronti dell' portati dalle fatture ivi elencate, pari a complessivi € Controparte_2 CP_1
1.043.755,96, nonché i crediti futuri relativi all'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati o
3 di contratti di fornitura da perfezionarsi nei 21 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della cessione (cfr. cessione crediti presenti e futuri 2017 - doc. 3 fasc. att.);
- contratto di cessione del credito Rep. n. 2024, registrato in data 21/06/2019 al n. 19946 serie 1T, con cui sono stati trasferiti alla i crediti vantati dalla Controparte_3
nei confronti dell' portati dalle fatture elencate nell'allegato A, pari a Controparte_2 CP_1 complessivi € 2.427,71 (cfr. cessione crediti presenti e futuri 2019 – doc. 3 fasc. att.).
La ha inizialmente azionato tali crediti -unitamente ad altri di diversa Parte_1 provenienza di cui si era resa cessionaria nei confronti dell' innanzi al Tribunale di Roma, CP_1 che, con sentenza non definitiva n. 2264/2022, pubblicata in data 11/02/2022, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale ex art. 13 D.Lgs. 270/1999 rispetto ai crediti ceduti dalla
(società in Amministrazione Straordinaria), disponendo la riassunzione del Controparte_2 giudizio dinanzi al competente Tribunale di Torino, quale Tribunale che ne ha dichiarato lo stato di insolvenza (cfr. sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n. 2262/2022 in Nrg
20081/2020 prodotta da parte attrice).
La ha, quindi, riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Torino, chiedendo Parte_1 di condannare l' al pagamento di: CP_1
- € 130.766,17 per sorte capitale -importo ridotto rispetto alla sorte capitale di €
1.128.223,12 azionata innanzi al Tribunale di Roma per i crediti ceduti dalla Controparte_2
(prospetto riepilogativo fatture cfr. doc. 1A fasc. att.; fatture cfr. doc. 2 fasc.att.)- a saldo delle fatture emesse dalla “a titolo di corrispettivo delle prestazioni di servizi rese a Controparte_2 favore di ” (cfr. cit., p. 30) e rimaste insolute (prospetto riepilogativo fatture residue CP_1 insolute cfr. doc. 1B fasc. att.; fatture cfr. doc. 2 fasc. att.);
- interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale di €1.128.223,12, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle fatture fino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla maggior sorte capitale di €1.128.223,12 che, alla data della domanda giudiziale innanzi al Tribunale di
Roma, risultano scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 Cc, nella misura degli interessi legali di mora ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, decorrenti dal giorno della domanda giudiziale;
- € 11.840,00 a titolo di risarcimento del danno per il ritardato pagamento ex art. 6 c. 2
4 D.Lgs 231/2002, come risultante moltiplicando l'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la maggior sorte capitale di €1.128.223,12;
- € 48.459,77 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati in ragione del tardivo pagamento di crediti portati da fatture emesse dalla diverse da quelle Controparte_2 costituenti la sorte capitale, di cui alle “Note di debito” emesse dalla (cfr. doc. 4 Parte_1 fasc. att.);
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori di cui alle Note di debito, che, alla data della domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Roma, risultano scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 Cc, nella misura degli interessi legali di mora ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, decorrenti dal giorno della domanda giudiziale;
- € 6.080 a titolo di risarcimento del danno per il ritardato pagamento ex art. 6 c. 2 D.Lgs
231/2002, come risultante moltiplicando l'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle fatture sottostanti le Note di debito.
In via subordinata, la ha chiesto di condannare l' al pagamento di un Parte_1 CP_1 indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cc.
Si è costituita l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della CP_1 [...]
, rappresentando che: Parte_1
- a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza della , avvenuta Controparte_2 con sentenza del Tribunale di Torino n. 34/2020, e dell'apertura dell'Amministrazione straordinaria, i Commissari straordinari preposti alla gestione della avrebbero Controparte_2 esercitato la facoltà prevista dall' art. 50 D.Lgs. 270/1999, sciogliendosi dai contratti di cessione dei crediti stipulati con la , quali contratti ancora non eseguiti, dandone Parte_1 comunicazione all' (cfr. doc. 9 fasc. conv.), dimodoché “il credito vantato nei confronti CP_1 dell'INAIL…avrebbe dovuto essere corrisposto per intero al creditore originario
” (cfr. comp. risp., p. 7); invero, secondo quanto riportato dalla convenuta, CP_2 poiché la “non avrebbe dato esecuzione al contratto di factoring inter partes”, i Parte_1 crediti oggetto degli atti di cessione “ancorché riferibili a documenti contabili allora oggetto di cessione, non potrebbero essere vincolati ed attratti nella sfera giuridica del factor, in forza di un contratto di factoring non più giuridicamente esistente e non onorato dallo stesso cessionario” (cfr. comp. risp., p. 8);
- non sarebbero state rispettate le prescrizioni di cui agli art. 69 e 70 RD 2440/1923 e art. 9, all. E) e art. 351 e 355 all. F) L. 2248/1865 che, con riguardo alle cessioni di crediti
5 della pubblica amministrazione, richiedono, in deroga rispetto alla disciplina codicistica, la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, la notificazione al debitore ceduto e la sua accettazione, con conseguente inefficacia e inopponibilità di tali atti di cessione all' in CP_1 particolare, la notificazione delle cessioni non sarebbe avvenuta nelle forme di legge, in quanto “eseguita da un soggetto non investito in via generale delle funzioni di ufficiale Parte giudiziario né, munito di procura alle liti” e inoltre “nessuna delle cessioni prodotte da risulta essere stata notificata all'indirizzo risultante dal REGINDE” (cfr. comp. risp. p. CP_1
10); quanto al rispetto del requisito formale (atto pubblico o scrittura privata autenticata), il formato informatico delle copie degli atti di cessione prodotte da parte attrice (pdf e non p7m), non consentirebbe “la verifica della firma digitale apposta dal Notaio, unico soggetto legittimato ad attestare la conformità della copia di un atto notarile redatto in forma pubblica ovvero dallo stesso autenticato nelle firme” (cfr. comp. risp., p. 11); infine “non vi è prova dell'avvenuta espressa accettazione da parte dell'ente debitore ceduto, non potendosi applicare alle cessioni di cui è causa (o quanto meno non a tutte) la disciplina dettata dall'art.
117 d.Lgs. n. 163/2006 (e oggi dall'art. 106, comma 13, d.Lgs. n. 50/2016) prevista per i contratti di appalto” (cfr. comp. risp., p. 11-12).
Nel merito, l ha chiesto il rigetto delle domande attoree, articolando i seguenti CP_1 motivi:
- insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati dalla
[...]
“non sussistendo alcuna certezza sulla loro titolarità” (cfr. comp. risp., p. 13); Pt_1
- difetto di prova dei crediti azionati, non essendo prodotte in giudizio né le fatture oggetto delle pretese della né i documenti relativi ai rapporti contrattuali tra Parte_1
l e la per i quali, essendo parte una Pubblica amministrazione, la legge CP_1 Controparte_2 impone la forma scritta ad substantiam;
- non debenza di quanto preteso dalla a titolo di sorte capitale (€ Parte_1
130.766,17), atteso che, con riguardo alla somma pari a € 123.045,57 -di pertinenza della
Direzione regionale per il Piemonte- “non risulta un ulteriore debito residuo”, stante “le CP_1 innumerevoli criticità (quali inadempimenti commessi, penali applicate e pagamenti effettuati) riscontrate rispetto al rapporto contrattuale con l'appaltatrice ” (cfr. comp. risp., p. CP_2
16), criticità a quest'ultima più volte contestate e che hanno portato all'emissione da parte di di note di credito opposte in compensazione (cfr. doc.
1-5 fasc. conv.); Controparte_2 inoltre, la fattura n.114326/2018 sarebbe stata sostituita per un errore di fatturazione
6 imputabile alla con la fattura n. 114837/2018, regolarmente liquidata (cfr. Controparte_2 doc. 6 fasc. conv.); quanto, invece, al residuo importo di € 7.720,60 di pertinenza della
Direzione regionale per il AZ, sarebbe stato regolarmente pagato dall' (mandati di CP_1 CP_1 pagamento cfr. doc. 7 fasc. conv.);
- non imputabilità all' del ritardato pagamento delle fatture per sorte capitale, ai fini CP_1 del calcolo del quantum dovuto a titolo di interessi moratori, tenuto conto che “l è stato CP_1 posto nelle condizioni di liquidare la somma di euro 1.089.146,74 in favore dell'odierna attrice soltanto all'esito del ricorso per sequestro liberatorio”, resosi necessario “al fine di dover accertare in favore di quale soggetto – se la cedente ovvero la cessionaria CP_2 Pt_1 nonché i lavoratori dipendenti rimasti privi di retribuzione – dovesse essere eseguito il
[...] pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto stipulato con l ” CP_1
(cfr. comp. risp., p. 21-22; procedimento sequestro liberatorio di cui al doc. 8 fasc. conv.; quietanze di pagamento per €1.089.146,74 di cui ai doc. 11 a) e 11 b) fasc. conv.);
- non debenza delle somme portate dalle “Note di debito” emesse dalla (€ Parte_1
48.459,77); invero, per gli importi di competenza della Direzione regionale Inail per il AZ
(cfr. doc. 7, 14, 15, 16 fasc. conv.), “la nota di debito n. 90009812/2019 risulta essere stata rifiutata dal sistema in quanto relativa a fatture già liquidate e pagate dall'Istituto in favore di
e… la n. 90009941/2019 non risulta essere pervenuta sul cruscotto di CP_2 competenza della medesima Direzione regionale AZ avente il codice 'GOLPEA'” (cfr. comp. risp., p. 17); quanto agli importi di cui alle note di debito n. 90001422/2019 e n.
90009130/2019, di competenza della Direzione regionale Inail per il Piemonte, nonché alla nota di debito n. 90008887 di competenza della Sede di Aosta, il ritardo imputabile alla CP_1
nella trasmissione delle fatture quietanzate dai subappaltatori Controparte_2 giustificherebbe “la legittima sospensione dei pagamenti ad opera dell'Istituto” (cfr. comp. risp., p. 24; nota sede Inail Piemonte di cui al doc. 13 fasc. conv.; nota sede di cui CP_4 al doc. 18 fasc. conv.) e dunque la loro tardiva liquidazione;
- inosservanza delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica ex art. 1 c. 209 ss.
L. 244/2007 e Dm. 55 del 3/04/2013 con conseguente impossibilità di procedere al pagamento;
in particolare, risulta “completamente omessa l'allegazione dei file .XML indispensabili a comprovare l'integrità delle fatture elettroniche per le quali è stato richiesto il pagamento degli interessi di mora” (cfr. comp. risp., p. 22);
- non debenza dell'importo forfettario di € 40,00 ex art. 6 c. 2 D.Lgs 231/2002 poiché
7 questo richiederebbe l'accertamento della colpa per il tardivo pagamento, non sussistente nel caso di specie, e, in ogni caso, “può essere riconosciuto a titolo unitario per ogni singola cessione del credito e non…per ciascuna delle fatture azionate” (cfr. comp. risp., p. 40);
- insussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cc.
La causa (assegnata alla scrivente in data 9/01/2023, poi assente per maternità dal
29/11/2023 al 31/08/2024) è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 5/02/2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Sulla legittimazione attiva della . Parte_1
In primo luogo, deve essere affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata da parte convenuta. Parte_1
Al riguardo, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione
(il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore o codebitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall' attiene non tanto alla legittimazione attiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, CP_1 alla stregua del contenuto delle domande formulate dalla (la quale si è Parte_1 qualificata quale titolare del credito cedutole dalla in bonis)- bensì al merito, Controparte_2 cioè alla titolarità attiva e in quest'ottica deve essere vagliata.
3. Sulla titolarità attiva della . Parte_1
8 3.1. Chiarito che l' nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della CP_1
, ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato attivo del rapporto di credito Parte_1 dedotto in giudizio, in punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016, la quale ha chiarito:
- che la titolarità (attiva o passiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito della decisione ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- che la titolarità (attiva o passiva) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione (con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo), né quindi un'eccezione in senso stretto;
essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio, non è soggetta alle preclusioni assertive e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
3.2. Nel caso in esame, l' ha contestato la titolarità attiva della , in CP_1 Parte_1 quanto, da un lato, i Commissari straordinari preposti alla gestione della Controparte_2 avrebbero esercitato la facoltà prevista dall' art. 50 D.Lgs. 270/1999, sciogliendosi dai contratti di cessione dei crediti stipulati con la , quali contratti ancora non Parte_1 eseguiti (non essendo stato onorato da parte della il contratto di factoring Parte_1 stipulato con la ) e, dall'altro lato, stante l'inefficacia dei suddetti contratti di Controparte_2 cessione nei confronti dell' per violazione della disciplina di cui agli art. 69 e 70 RD CP_1
2440/1923 e art. 9, all. E) e art. 351 e 355 all. F) L. 2248/1865.
3.2.1. Sul recesso esercitato dai Commissari straordinari della . Controparte_2
Orbene, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 c.1 D.Lgs. 270/1999, stabilisce che “il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria”. In ipotesi di cessione dei crediti di impresa, tale norma va coordinata con l'art. 7 c. 2 L. 52/1991 -che, pur riferendosi al fallimento del cedente, esprime un principio
9 applicabile a tutte le procedure concorsuali, e trova, dunque, applicazione anche nel caso in cui la cessione del credito sia stata stipulata da una società sottoposta alla procedura dell'amministrazione straordinaria (da ultimo, Cass. ord. 18043/2025; Cass. 282/2021)-, ai sensi del quale “il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa”.
Al riguardo, è pacifico che la cedente ( ) sia stata dichiarata in stato di Controparte_2 insolvenza con sentenza del Tribunale di Torino n. 34/2020 del 4/02/2020 e sottoposta in
Amministrazione Straordinaria e che i Commissari straordinari si siano sciolti dalle cessioni dei crediti stipulate dalla in bonis con la (cfr. doc. 9 fasc. Controparte_2 Parte_1 conv.), sicché occorre chiedersi, ai fini della titolarità, se i crediti azionati in questa sede dall'attrice siano sorti prima o dopo la sentenza con cui è stata dichiarato lo stato di insolvenza della . Controparte_2
Emerge dalla documentazione in atti che la totalità dei crediti azionati dall'attrice -tanto relativi alla sorte capitale quanto alle note di debito (cfr. doc. 1B, 2, 4 fasc. att.)- è sorta tra il
2017 e il 2019 e, dunque, anteriormente alla sentenza con cui la è stata Controparte_2 dichiarata in stato di insolvenza (sentenza del Tribunale di Torino n. 34/2020 del 4/02/2020).
Peraltro, si osserva che, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, non rileva il fatto che la non abbia adempiuto al contratto di factoring stipulato con la Parte_1
in bonis (ad esempio, per mancato pagamento del corrispettivo della Controparte_2 cessione).
Invero, ai sensi dell'art. 5 L. n. 52/1991 l'eventuale pagamento, totale o parziale, del corrispettivo della cessione da parte del cessionario rileva ai fini dell'opponibilità della cessione “a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1”.
3.2.2. Sull'inefficacia delle cessioni nei confronti dell' per inosservanza della CP_1 disciplina di cessione di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione.
3.2.2.1. Occorre fornire una breve ricostruzione del quadro normativo in materia di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.
L'art. 69 Rd 2440/1923 prevede, invero, che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei
10 casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento […] Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”.
Il successivo art. 70 c. 3 Rd 2440/1923 contiene un rinvio alle disposizioni di cui alla L.
2248/1865, in particolare statuisce che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”.
L'art. 9 all. E) L. 2248/1865, cui la precedente disposizione rinvia, prevede nella specie che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
L'art. 106 c. 13 D.Lgs 50/2016 -applicabile ratione temporis- che ha sostituito il precedente art. 117 D.Lgs. 163/2006, afferma invece che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
La L. 52/1991 detta, infine, la disciplina della cessione dei crediti di impresa, il cui ambito di applicazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 1, alle cessioni di crediti pecuniari qualora ricorrano le seguenti condizioni: “a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto
11 sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa”.
Sul punto, occorre precisare che, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, la L. 52/1991 non ha implicitamente abrogato la disciplina speciale della cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione (artt. 69 e 70, L. n. 2440/1923), regolando invero la cessione dei crediti d'impresa in generale, indipendentemente dalla natura del soggetto debitore (cfr. da ultimo Cass. 6934/2024).
Dal quadro normativo così delineato si ricava il carattere ampiamente derogatorio della disciplina in materia di cessione dei crediti vantati verso una Pubblica Amministrazione rispetto alla disciplina codicistica sulla cessione del credito ex art. 1260 ss Cc (caratterizzata dalla libertà delle forme e dall'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto in caso di sua accettazione o semplice notificazione).
In particolare, occorre distinguere le seguenti ipotesi:
- in tutti i casi in cui il credito ceduto sia un credito vantato nei confronti di una PA, ai sensi dell'art. 69 RD 2440/1923, la cessione dovrà essere stipulata nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e, ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto/amministrazione, sarà in ogni caso necessaria la notifica della cessione;
- qualora i crediti ceduti afferiscano a contratti di somministrazione, forniture ed appalti e i relativi contratti siano, al momento della cessione, in corso di esecuzione, unitamente alle formalità sopra descritte sarà necessario, ai fini dell'efficacia della cessione, sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 70 Rd 2440/1923 e art. 9 all. E) L.
2248/1865, l'espressa accettazione da parte dell'amministrazione debitrice ceduta;
- qualora invece si tratti di cessione di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, ai sensi dell'art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'efficacia della cessione, l'accettazione dell'amministrazione debitrice ceduta si considera tacita in assenza di un suo rifiuto, che deve essere notificato al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione;
- nelle restanti ipotesi (cessioni relative a contratti diversi da somministrazioni, forniture e appalti;
cessioni relative a contratti non in corso di esecuzione al momento della cessione) sarà sufficiente, ai fini dell'efficacia e opponibilità della cessione, la notificazione all'amministrazione debitrice ceduta, con conseguente irrilevanza della sua accettazione.
3.2.2.2. Nel caso di specie, la normativa in esame risulta applicabile alle cessioni di crediti oggetto del presente giudizio, trattandosi di crediti vantati nei confronti di una PA.
12 Sul punto, ritiene questo Tribunale che non sia condivisibile quanto invocato da parte attrice in sede di comparsa conclusionale, secondo cui le disposizioni di cui al Rd 2440/1923 non sarebbero applicabili nei confronti dell' poiché valevoli esclusivamente nei confronti CP_1 delle amministrazioni statali e che l' non rientrerebbe in tale categoria (cfr. comp. CP_1 conclusionale att., p. 10). Invero, si osserva che la Suprema Corte si è orientata nel ritenere che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 R.D. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono… L'applicazione della disciplina per cui è causa viene esclusa, infatti, là dove i crediti ceduti non siano quelli di un ente pubblico da intendersi come articolazione della P.A.”
(cfr. Cass. 34173/2024).
Orbene, attesa l'applicabilità della disciplina speciale suesposta, ai fini dell'efficacia delle cessioni e della loro opponibilità all' occorre interrogarsi circa l'assolvimento da parte CP_1 della dell'onere probatorio a suo carico, tenuto conto che la titolarità attiva della Parte_1 situazione soggettiva dedotta in giudizio deve essere allegata e provata dall'attore.
Ritiene questo Tribunale che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, tenuto conto che risultano prodotti in giudizio:
- i contratti di cessione dei crediti Rep. n. 33400 del 6/10/2017 e Rep. n. 2024, del
21/06/2019 stipulati dalla e dalla in bonis nella forma della Parte_1 Controparte_2 scrittura privata autenticata da notaio (cfr. doc. 3 fasc. att.);
- le notificazioni delle cessioni all' avvenute, con riguardo alla cessione Rep. 33400, CP_1 in data 17/10/2017 e, con riguardo alla cessione Rep. 2024, in data 5/07/2019, entrambe effettuate all'indirizzo pec (cfr. doc. 3 fasc. att.); Email_8
- la documentazione contrattuale da cui derivano i crediti ceduti e azionati nel presente giudizio, in particolare:
➢ la “Convenzione per l'affidamento dei servizi di facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni – CIG 04975195A9” sottoscritta in data 14/12/2012 dalla SI Spa e dalla , quale mandataria del RTI composto dalla stessa e dalla Controparte_2 mandante Manital – Società Consortile per i Servizi Integrati per azioni – Consorzio stabile (cfr. doc. 13 fasc. att.);
➢ l'ordinativo principale di fornitura prot. n. 5882/2015 del 28/05/2015 effettuato dalla
13 Direzione Regionale INAIL Piemonte con scadenza prevista, quale data finale di erogazione dei servizi, per il 31/12/2019 (cfr. doc. 14 fasc. att.);
➢ l'ordinativo principale di fornitura prot. n. 14364 del 28/06/2013 effettuato dalla
Direzione Regionale INAIL AZ con scadenza prevista, quale data finale di erogazione dei servizi, per il 30/06/2017, poi prorogato fino al 30/06/2018 e infine fino al 30/06/2019
(cfr. doc. 14 fasc. att.).
Orbene, circa il rispetto del requisito formale posto dall'art. 69 Rd 2440/1923 e dall'art. 106 c. 13 D.Lgs 50/2016 (atto pubblico o scrittura privata autenticata), si osserva che non appaiono dirimenti le contestazioni mosse da parte convenuta concernenti il formato informatico delle copie degli atti di cessione prodotte (pdf e non p7m), che non consentirebbe
“la verifica della firma digitale apposta dal Notaio, unico soggetto legittimato ad attestare la conformità della copia di un atto notarile redatto in forma pubblica ovvero dallo stesso autenticato nelle firme” (cfr. comp. risp., p. 11).
Sul punto, si precisa che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione,
“in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 Cc impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass.
29658/2024; in senso conforme Cass. 22149/2024; Cass. 17906/2024; Cass. 16557/2019).
Parte convenuta si è, invero, limitata a contestare solo genericamente la conformità agli originali delle copie (in formato pdf) delle cessioni prodotte, mentre costituiva suo precipuo onere indicare gli aspetti differenziali delle copie rispetto agli originali, onere non assolto nel caso di specie, sicché il disconoscimento operato deve ritenersi inefficace.
Quanto, invece, alla contestazione secondo cui la notificazione delle cessioni non sarebbe avvenuta nelle forme di legge, in quanto “eseguita da un soggetto non investito in via generale delle funzioni di ufficiale giudiziario né, munito di procura alle liti” e inoltre “nessuna Parte delle cessioni prodotte da risulta essere stata notificata all'indirizzo risultante dal CP_1
REGINDE” (cfr. comp. risp. p. 10), si osserva che la disciplina speciale in materia di cessione dei crediti verso la PA non prevede particolari modalità di notifica né richiama la disciplina prevista dall'ordinamento processuale, sicché si ritiene applicabile in questa sede
14 l'orientamento della Suprema Corte relativo alla forma della notificazione della cessione del credito ex art. 1264 Cc, secondo cui la notificazione “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. 12734/2021; in senso conforme Cass.
654/2025, Cass. 5487/2018).
Nella specie, si ritiene le notificazioni delle cessioni prodotte in giudizio, entrambe effettuate all'indirizzo pec (cfr. doc. 3 fasc. att.), abbiano assolto Email_8 alla funzione ad essi demandata, ponendo l' nella consapevolezza della mutata titolarità CP_1 attiva del rapporto obbligatorio, tenuto conto che è pacifico in causa – oltre che provato in atti
(quietanze di pagamento cfr. doc. 11 a) e 11 b) fasc. conv.) - che l abbia provveduto al CP_1 pagamento di parte dei crediti ceduti con i medesimi atti di cessione.
Peraltro, si osserva che l'indirizzo pec cui risultano effettuate le notificazioni
( doc. 3 fasc. att.) è indicato all'interno dell'Indice dei domicili Email_9 digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (cfr. doc. 11 fasc. att.), con la conseguenza che la notificazione non può che ritenersi validamente effettuata, atteso che, ai sensi dell'art. 16 ter c. 1 ter Dl 179/2012, convertito con modificazione dalla L. n.
221/2012, “la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82” ovverosia l'Indice IPA.
Ciò posto, atteso che si tratta, nella specie, di cessione di crediti da corrispettivo di appalto e che i relativi contratti erano in corso di esecuzione (scadenza prevista al 31/12/2019 per l'ordinativo principale di fornitura prot. n. 5882/2015 e al 30/06/2019 per l'ordinativo principale di fornitura prot. n. 14364) al momento delle cessioni di credito (registrate rispettivamente in data 6/10/2017 e 21/06/2019), ne deriva l'applicabilità dell'art. 106 c. 13
D.Lgs. 50/2016, che, ai fini dell'efficacia della cessione e dell'opponibilità al debitore ceduto, richiede che la PA non faccia pervenire al cedente e al cessionario un suo rifiuto entro 45 giorni dalla relativa notifica.
Parte convenuta non ha provato di aver espressamente rifiutato la cessione nei termini, sicché la cessione deve ritenersi accettata tacitamente e, conseguentemente, efficace e opponibile all' CP_1
15 Ed invero, una volta stabilita l'applicabilità al caso di specie dell'art. 106 c. 13 D.Lgs.
50/2016- peraltro invocata dalla stessa convenuta (cfr. comp. risp., p. 29)- costituiva onere dell' provare che la cessione dei crediti era stata dalla stessa espressamente rifiutata CP_1 entro 45 giorni dalla relativa notifica, impendendo in tal modo la formazione dell'accettazione tacita, tenuto conto che, diversamente opinando, si finirebbe per far gravare sull'attrice, interessata a far valere l'efficacia della cessione, la prova di un fatto negativo, ovverosia il non espresso rifiuto della cessione nei termini indicati da parte dell' CP_1
Per tali ragioni, l'eccezione di carenza della titolarità attiva della va Parte_1 rigettata.
4. Sui crediti azionati dalla . Parte_1
In punto di diritto, occorre preliminarmente richiamare i principi che governano l'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale (applicabili anche nell'ipotesi in cui parte del giudizio sia una Pubblica Amministrazione), secondo cui il creditore che agisce in giudizio per il pagamento deve provare il titolo, ossia la fonte del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento ovvero altri fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore può opporsi al pagamento richiestogli sollevando eccezione di inadempimento della controparte creditrice ex art. 1460
Cc; anche in questo caso trovano applicazione i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 13533/2001, risultando però invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento o l'inesatto adempimento, mentre il creditore agente (che chiede il pagamento) dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento.
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
4.1. Sul credito vantato a titolo di sorte capitale.
In ordine alle somme complessivamente pretese da parte attrice a titolo di sorte capitale
(€ 130.766,17), la documentazione in atti consente di ritenere provato il titolo, avendo la
[...]
prodotto sia i contratti di cessione dei crediti, notificati all' (cfr. doc. 3 fasc. att.), Pt_1 CP_1 sia le fatture azionate -prodotte anche in formato .XML (cfr. doc. 2, 12 fasc. att.)-, sia la documentazione contrattuale relativa al rapporto tra l' e la (cfr. doc. 13- CP_1 Controparte_2
16 14 fasc. att.), sicché occorre interrogarsi circa l'assolvimento da parte dell' dell'onere CP_1 probatorio a suo carico.
A tal fine, si evidenzia che le contestazioni dell' muovono da una distinzione tra gli CP_1 importi di pertinenza della Direzione regionale per il Piemonte (€ 123.045,57) e gli importi CP_1 di pertinenza della Direzione regionale per il AZ (€ 7.720,60). CP_1
4.1.1 Somme di pertinenza della Direzione regionale Piemonte. CP_1
Con riguardo alla somma pari a €123.045,57 di pertinenza della Direzione regionale CP_1 per il Piemonte, la convenuta ne ha negato la debenza, eccependo, al fine di paralizzare la pretesa della banca attrice, l'inadempimento ex art. 1460 Cc della cedente Controparte_2 delle prestazioni previste dal contratto di appalto.
A conferma di ciò, parte convenuta ha prodotto la nota dell'Inail – Direzione Regionale
Piemonte prot. 7475 del 27/12/2019 con cui venivano contestati alla i gravi Controparte_2 ritardi e la mancata esecuzione di alcune prestazioni, comunicandole l'applicazione delle penali ex art. 9 e 12 c. 1 e 2 della Convenzione e art.
9.3.1 del Capitolato Tecnico e dell'Appendice 10 al Capitolato Tecnico, con la relativa documentazione (cfr. doc. 5 fasc. conv.), nonché le seguenti note di credito, con cui sarebbero state stornate parte delle fatture azionate dalla nel presente giudizio e di cui la non avrebbe tenuto Parte_1 Parte_1 conto ai fini della determinazione della sorte capitale azionata (come risulta dall'analisi del doc. 1B fasc. att.), nella specie:
- nota di credito n. 100379 del 30/11/2021 con cui è stata stornata la fattura n. 108106 con imponibile pari a € 1.338,93 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc.
12 fasc. att.);
- nota di credito n. 100391 del 9/12/2021 con cui è stata stornata la fattura n. 105643 con imponibile pari a € 11.557,10 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
-nota di credito n. 100392 del 9/12/2021 con cui è stata stornata la fattura n. 116712 con imponibile pari a € 8.761,54 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 100394 del 9/12/2021 con cui è stata stornato l'importo di € 2.857,08
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
116650 con imponibile pari a € 3.453,68 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
17 - nota di credito n.100395 del 9/12/2021, con cui è stata stornato l'importo di € 6.183,54 dalla fattura n. 119636 con imponibile pari a € 11.557,10 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 5373,56;
-nota di credito n. 100396 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 8.270,95
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
102499, con imponibile pari a €11.557,10 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10397 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 7.893,54 dalla fattura n. 108343, con imponibile pari a € 8.023,52 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 129,98 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10410 del 13/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10398 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 3.470,76
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
111472 con imponibile pari a € 4.134,70 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10399 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 4.963,51
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
114312 con imponibile pari a € 5.299,06 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10400 del 9/12/2021, con cui è stata stornato l'importo di € 2.274,44 dalla fattura n. 116705 con imponibile pari a € 2.827,34 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 0,21 (pari alla differenza tra l'importo richiesto da cfr. doc. 1B fasc. att. pari a € 2.274,65 – 2.274,44 = 0,21); Parte_1
- nota di credito n. 10401 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importi di € 7.689,60 dalla fattura n. 101519 con imponibile pari a € 8.761,56 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 1.071,96 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10410 del 13/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10402 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 4.580,54 dalla fattura n. 101512 con imponibile pari a € 7.015,60 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 2.435,06 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10410 del 13/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10403 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 4.580,54
18 (corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
101515 con imponibile di € 4.973, 84 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10404 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di €4.580,54 dalla fattura n. 103902 con imponibile pari a € 4.973,84 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 393,30 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10410 del 13/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10405 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 4.580,54
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
103899 con imponibile pari a € 4.913,24 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10407 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 6.851,59 dalla fattura n. 103900 con imponibile di € 7.015,60, (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 164,01 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10411 del 16/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10408 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 4.580,54 dalla fattura n. 103893 con imponibile di € 4.605,30 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 24,76 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10411 del 16/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10409 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 441,62
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
105647 con imponibile di € 510,26 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10410 del 13/12/2021, con cui è stato stornato l'importo € 30.000,00 per penali sulle fatture n. 101452/2019, 101457/2019, 101459/2019, 101462/2019,
101464/2019, 101500/2019, 101501/2019, 101505/2019, 101509/2019, 101512/2019,
101516/2019, 101518/2019, 101519/2019, 101521/2019, 101532/2019, 101533/2019,
101534/2019, 101536/2019, 103843/2019, 103844/2019, 103889/2019, 103895/2019,
103898/2019, 103901/2019, 103902/2019, 103908/2019, 106125/2019, 108343/2018,
108355/2018, 108357/2018, 108360/2018, 113180/2017, 113212/2017 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10411 del 16/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di €
19 15.861,26 per penali sulle fatture n. 103839/2019, 103840/2019, 103841/2019, 103847/2019,
103848/2019, 103851/2019, 103852/2019, 103853/2019, 103888/2019, 103892/2019,
103893/2019, 103894/2019, 103896/2019, 103897/2019, 103900/2019, 103901/2019,
103903/2019, 103904/2019, 103906/2019, 103910/2019, 103911/2019 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.);
-nota di credito n.100787 del 29/11/2019, con cui è stato stornato l'importo di € 4.882,00
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
103869, in realtà associata alla fattura n. 102526 (secondo quanto riportato dalla convenuta nel prospetto contabile cfr. doc. 3 fasc. conv., la fattura n. 103869 a cui la N/C 100787/2019 era associata è stata viceversa pagata integralmente con mandato numero 151082 del
19/4/2021 di € 38.573,14 – circostanza non specificamente contestata dall'attrice).
Infine, con riguardo alla fattura n. 114326/2018, la convenuta ha prodotto Contr documentazione comprovante l'avvenuto rifiuto da parte del er errore nella fatturazione,
e la sua sostituzione con fattura n. 114837/2018 con imponibile pari a € 1.582,87, liquidata con ordinativo di pagamento n. 5715 del 21/11/2018 (cfr. doc. 6 fasc. conv.).
Parte attrice si è opposta:
- sia all' eccezione di inadempimento, rilevando la genericità della stessa;
- sia alla compensazione avvenuta con l'emissione, da parte della , delle Controparte_2 note di credito suesposte, sulla scorta dell'orientamento in base al quale “eventuali fatti estintivi, impeditivi, modificativi, sono opponibili al cessionario solo ove anteriori alla notifica della cessione dei crediti” (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1, p. 16-17).
Ritiene il Tribunale che l'inopponibilità dell'eccezione di inadempimento e della compensazione sostenuta dall'attrice vada disattesa per le ragioni che seguono.
L'art. 106 c. 13 Dlgs 50/2016, applicabile al caso di specie, nell'ultima parte, chiarisce che “in ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
In ogni caso, quanto alla compensazione, le disposizioni cui all'art. 1241 e ss Cc - riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico-giuridico- non trovano applicazione nel caso di compensazione impropria, quando cioè i reciproci crediti e debiti hanno origine da un unico rapporto contrattuale, come nel caso di specie (cfr. Cass. 28469/2020); in particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, nell'ipotesi di compensazione
20 impropria, l'accertamento che il Giudice deve operare (che è un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale) non è sottoposto alla disciplina tipica della compensazione propria, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 Cc, riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (cfr. Cass. 4825/2019).
Quand'anche si volesse applicare l'art. 1248 Cc alla compensazione impropria (come sostenuto dalla più risalente pronuncia Cass. 8971/2011), nel caso di specie, non potrebbe comunque ritenersi operante l'inopponibilità della compensazione al cessionario, tenuto conto che, secondo l'orientamento della Suprema Corte nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, come nel caso di specie “il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto" (Cass. 19341/2017).
Deve, pertanto, ritenersi operante la compensazione con le note di credito emesse dalla a storno delle fatture azionate. Controparte_2
Quanto all'eccezione di inadempimento, ritiene questo Tribunale che sia stata validamente formulata tenuto conto della documentazione prodotta dall' a conferma degli CP_1 inadempimenti della (cfr. doc.
1-5 fasc. conv.), il che ne esclude la genericità Controparte_2 sostenuta da parte attrce.
Costituiva, pertanto, onere dell'attrice dare la prova dell'esatto Parte_1 adempimento della , prova che, nel caso di specie, non è stata fornita. Controparte_2
Ne consegue che nessuna delle somme per sorte capitale di pertinenza della Direzione regionale Inail Piemonte risulta dovuta alla . Parte_1
4.1.2 Somme di pertinenza della Direzione regionale Inail AZ.
Con riguardo al residuo credito per sorte capitale pari a € 7.720,60 di pertinenza della
Direzione regionale per il AZ, la convenuta ha fornito la prova di aver regolarmente CP_1 pagato le fatture (cfr. doc. 12 fasc. att.) cui si riferisce detto credito;
nella specie risultano prodotti i mandati di pagamento (cfr. doc. 7 fasc. conv.) riguardanti:
- le fatture n. 116622 (rif. 51983/2019 del 28/01/2019), n. 116620 (rif. 52075/2019 del
21 28/01/2019), n. 115438 (rif. 86119/2019 del 12/02/2019 e rif. 86169/2019 del 12/02/2019), n.
115437 (rif. 86222/2019 del 12/02/2019), n. 114028 (trans. n. 27153 rif. 58783 del
23/02/2021), n. 114027 (rif. 51757/2019 del 28/01/2019), n. 114019 (rif. 51430/2019 del
28/01/2019), n. 110952 (rif. 51324/2019 del 28/01/2019), n. 110951 (rif. 51520/2019 del
28/01/2019), n. 108481 (rif. 51264/2019 del 28/01/2019), n. 108479 (rif. 51208/2019 del
28/01/2019), relative all'anno 2018;
- nonché le fatture n. 101637 (rif. 337375 del 20/03/2019), n. 100045 (rif. 51126/2019 del 28/01/2019), n. 100044 (rif. trans. n. 6857 del 19/07/2019), n. 100043 (rif. 51064/2019 del
28/01/2019), n. 100042 (rif. trans. n. 6857 del 19/07/2019), relative all'anno 2019.
In relazione alla fattura n. 114030, l' ha prodotto la schermata SDI da cui risulta CP_1
l'avvenuto pagamento con mandato n. 137135 del 23/04/2021 (cfr. doc. 7 fasc. conv.), circostanza che non è stata specificamente contestata dall'attrice.
Ne deriva che tali somme non risultano dovute.
4.2. Non essendo dovuto a l'importo capitale delle fatture azionate, non Parte_1 sono conseguentemente dovuti gli accessori richiesti, ossia gli interessi moratori, gli interessi anatocistici ed il risarcimento forfettario del danno ex art. 6 c. 2 D.Lgs 231/2002.
4.3. Sugli interessi moratori sulla maggior sorte capitale di €1.128.223,12 azionata innanzi al Tribunale di Roma.
La ha chiesto altresì di condannare l' al pagamento degli interessi Parte_1 CP_1 moratori maturati sulla maggior sorte capitale di € 1.128.223,12 azionata innanzi al Tribunale di Roma (prospetto riepilogativo fatture cfr. doc. 1A fasc. att.; fatture cfr. doc. 2 fasc.att.), parte della quale (€ 997.456,95) è stata pagata dall' anteriormente alla riassunzione del CP_1 giudizio innanzi a questo Tribunale e di cui la chiede il riconoscimento degli Parte_1 interessi moratori, anatocistici nonché il risarcimento forfettario del danno ex art. 6 c. 2 D.Lgs
231/2002.
Orbene, l ha dedotto di non essere stata in grado di eseguire tempestivamente i CP_1 pagamenti per cause a sé non imputabili, ma riconducibili alla situazione di incertezza venutasi a creare in ordine ai soggetti legittimati a ricevere il pagamento, avendo “i
Commissari giudiziali (della )… rivendicato il pagamento e l'esclusiva titolarità Controparte_2 dei crediti relativi alle fatture emesse nei confronti dell' ” ed essendosi poi “aggiunte CP_1 anche le legittime pretese delle manovalanze impiegate nell'esecuzione dell'appalto pubblico de quo che…in conseguenza della mancata percezione dei salari da parte della società
22 appaltatrice, hanno diffidato l , invocando l'intervento sostitutivo della stazione CP_1 appaltante ed esercitando l'azione giudiziaria di cui all'art. 1676 c.c.” (cfr. comp. risp. p. 21-
22; cfr. doc. 9 – 10 fasc. conv.). Tale situazione è culminata nel procedimento per sequestro liberatorio Nrg 23313/2020 innanzi al Tribunale di Torino (cfr. doc. 8 fasc. conv.), all'esito del quale “l'Istituto è stato posto nelle condizioni di liquidare la somma di euro 1.089.146,74 in favore dell'odierna attrice” (cfr. comp. risp., p. 21); procedimento sequestro liberatorio cfr. doc. 8 fasc. conv.; quietanze di pagamento per €1.089.146,74 cfr. doc. 11 a) e 11 b) fasc. conv.).
È provato in atti (cfr. doc. 8 fasc. conv.) che il Tribunale di Torino abbia disposto il sequestro liberatorio con decreto del 27/01/2021 e ordinato il dissequestro della somma di €
1.101.055,69 da disporsi in favore di all'udienza del 24/02/2021, su richiesta del Parte_1 difensore dell' tenuto conto “delle difese svolte da e dal fatto che CP_1 CP_2 quest'ultima ha riconosciuto alcune somme come a sé non dovute” (verbale 24/02/2021 cfr. doc. 8 fasc. conv.). Conseguentemente, l' ha provveduto a pagare la somma pari a € CP_1
1.089.146,74 in favore dell'attrice -importo ridotto rispetto alla somma dissequestrata di €
1.101.055,69 per l'erroneo computo di una fattura già stornata (cfr. nota prot. 11000 del CP_1
27/04/2021 cfr. doc. 8 fasc. att.)- come provato dalle quietanze di pagamento prodotte (cfr. doc. 11 a) e 11 b) fasc. conv.).
Ritiene il Tribunale che, atteso che la ratio del sequestro liberatorio ex art. 687 Cpc è quella di evitare che il debitore subisca gli effetti della mora, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna o vi siano dubbi sull'individuazione del debitore, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma che si assume dovuta, il debitore non può essere chiamato a rispondere del pagamento degli interessi di mora nel frattempo maturati.
Conseguentemente, la domanda volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento CP_1 degli interessi moratori va rigettata.
Il rigetto della domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori maturati sulla maggior somma capitale azionata innanzi al Tribunale di Roma rende superflua l'analisi circa la debenza dei correlati interessi anatocistici e del risarcimento forfettario del danno ex art. 6
c. 2 D.Lgs 231/2002.
4.4. Sui crediti portati dalle note di debito emesse dalla . Parte_1
La ha chiesto altresì la condanna al pagamento degli ulteriori interessi Parte_1
23 moratori maturati in ragione del tardivo pagamento di crediti portati da fatture diverse da quelle relative alla sorte capitale, di cui alle note di debito emesse dalla (cfr. Parte_1 doc. 4 fasc. att.).
Si rileva, a tal riguardo, che, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha ridotto le somme pretese da € 48.459,77 a € 37.928,89 (cfr. note di prec. concl. att.).
In particolare, si tratta delle seguenti note di debito prodotte dall'attrice (cfr. doc. 4 fasc. att.):
- Nota di debito n. 90009941 del 18/04/2019 di € 10.531,88, unitamente al prospetto riepilogativo delle fatture cui si riferiscono gli interessi dovuti;
- Nota di debito n. 90009812 del 18/04/2019 di € 281,31, unitamente al prospetto riepilogativo delle fatture cui si riferiscono gli interessi dovuti;
- Nota di debito n. 90009130 del 18/04/2019 di € 27.928,20, unitamente al prospetto riepilogativo delle fatture cui si riferiscono gli interessi dovuti;
- Nota di debito n. 90008887 del 18/04/2019 di € 214,96, unitamente al prospetto riepilogativo delle fatture cui si riferiscono gli interessi dovuti;
- Nota di debito n. 90001422 del 21/01/2019 di € 9.503,42, unitamente al prospetto riepilogativo delle fatture cui si riferiscono gli interessi dovuti.
Parte convenuta ha negato la debenza di dette somme, rilevando quanto segue.
4.4.1. Note di debito riferite alla Direzione Regionale AZ.
In ordine alla nota di debito n. 90009941 del 18/04/2019 di €10.531,88 di pertinenza della Direzione regionale Inail AZ (cfr. doc. 4 fasc. att.), la convenuta ne ha negato la debenza, in quanto mai “pervenuta sul cruscotto di competenza della medesima Direzione regionale AZ avente il codice 'GOLPEA'” (cfr. comp. risp., p. 17); nella specie “la relativa fattura elettronica risulta inviata al Codice Univoco Ufficio 'UFNZKV', che non coincide con alcuna specifica struttura dell'Istituto deputata alla relativa liquidazione” mentre “il CUU della
Direzione regionale AZ è 'GOLPEA'”(cfr. comp. risp., p. 26; cfr. doc. 7, 15, 16 fasc. conv.).
Quanto invece alla nota di debito 90009812 del 18/04/2019 di € 281,31, la convenuta ha rappresentato che la stessa “risulta essere stata rifiutata dal sistema in quanto relativa a fatture già liquidate e pagate dall'Istituto in favore di ” (cfr. comp. risp., p. 17). CP_2
Si ritiene che le difese della convenuta siano generiche e insufficienti a negare la debenza degli importi di cui alle predette note di debito.
Invero, con riguardo alla nota di debito n. 90009941, a differenza da quanto affermato
24 dall' (cfr. comp. risp., p. 26), l'erroneo inserimento del Codice Univoco Ufficio non figura CP_1 tra le ipotesi in presenza delle quali l'art. 2 bis del Decreto interministeriale n. 55 del
3/04/2013, recante il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (cfr. doc. 17 fasc. conv.) prevede la possibilità delle PA di rifiutare le fatture elettroniche.
Con riguardo, invece, alla nota di debito n. 90009812, l' ha prodotto una schermata CP_1
Contr del in cui la fattura risulta rifiutata, riportando le seguenti motivazioni “la direzione regionale AZ ha rifiutato la cessione del credito. Le fatture sono liquidate direttamente a
” e “fatture liquidate con ritardo di inadempienza” (cfr. doc. 7 fasc. conv.), CP_2 producendo altresì la documentazione che dovrebbe comprovare l'avvenuto rifiuto della cessione (cfr. doc. 14 fasc. conv.).
Tuttavia, le fatture indicate all'interno del doc. 14 e per le quali la Direzione regionale
Inail AZ ha rifiutato la cessione del credito “in quanto emesse con il sistema dello Split payment dal quale l' è escluso” (cfr. doc. 14 fasc. conv.) non corrispondo alle fatture sulla CP_1 base delle quali risulta emessa la citata nota di debito (cfr. doc. 4 fasc. att.), sicché tale documento risulta del tutto inconferente. Diversamente, la documentazione prodotta dalla Contr convenuta conferma ulteriormente la tardiva liquidazione delle fatture (schermata a cui risulta la nota ““fatture liquidate con ritardo di inadempienza” - cfr. doc. 7 fasc. conv.).
Ciò posto, la convenuta non ha negato il pagamento tardivo delle fatture indicate nel dettaglio delle note di debito (cfr. doc. 4 fasc. att.) né ha specificamente contestato le date di emissione e scadenza delle fatture e le date in cui i pagamenti sono avvenuti, il tasso di interesse applicato e gli interessi di mora maturati.
A fronte di ciò, era onere dell' dare prova che il pagamento delle fatture oltre la data CP_1 di scadenza fosse dipeso da causa a sé non imputabile, prova non fornita nel caso di specie.
Ne consegue che gli interessi portati dalle note di debito n. 90009941 pari a € 10.531,88
e n. 90009812 pari a € 281,31, per complessivi € 10.813,19 sono dovuti.
Su tali interessi saranno da applicarsi gli interessi anatocistici richiesti dall'attrice ai sensi dell'art. 1283 Cc, dovuti dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio innanzi al
Tribunale di Roma (19/03/2020 – cfr. atto di citazione Bff Trib. Roma fasc. att.) al saldo, al saggio degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/2002.
Quanto alla domanda, formulata dall'attrice, di condanna dell' al pagamento CP_1
25 dell'indennità forfettaria di € 40,00 ex D.lgs. 231/02, essa merita accoglimento in base al disposto di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, come novellato del D.lgs. n. 192/2012, il quale prevede che “al creditore spetta senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Tuttavia, l'importo dovuto va calcolato sulle due note di debito n. 90009941 e n.
90009812 e non su ciascuna delle sottostanti fatture cui si riferiscono indicate nel prospetto riepilogativo (cfr. doc. 4 fasc. att.); invero “non è accoglibile…l'interpretazione secondo cui esso sarebbe dovuto per ciascuna fattura pagata in ritardo, perché l'Unione Europea ha autorizzato il pagamento di € 40,00 per ciascuna fattura insoluta mentre, nel caso di specie, si tratta di fatture che sono state tutte pagate” (cfr. Corte d'appello Torino n. 440/2024).
Conseguentemente, la domanda va accolta per la minor somma di € 80,00.
4.4.2. Note di debito riferite alla Direzione regionale INAIL Piemonte e . CP_4
Quanto agli importi di cui alle note di debito n. 90001422 e n. 90009130 riferite alla
Direzione regionale Inail per il Piemonte, nonché alla nota di debito n. 90008887 riferita alla
Sede di Aosta, la convenuta ha negato la debenza delle somme pretese a titolo di CP_1 interessi moratori, deducendo di non essere stata in grado di eseguire tempestivamente i pagamenti delle fatture per cause a sé non imputabili, ma riconducibili all'inadempimento della , la quale avrebbe tardivamente trasmesso le fatture quietanzate dai Controparte_2 subappaltatori;
in particolare tale circostanza avrebbe giustificato, ex art. 118 D.Lgs.
163/2006, “la legittima sospensione dei pagamenti ad opera dell'Istituto” (cfr. comp. risp., p.
24; sede INAIL Piemonte cfr. doc. 13 fasc. conv.; sede Aosta cfr. doc. 18 fasc. conv.). CP_1
La ha contestato i rilievi della convenuta (cfr. mem. att. ex art. 183 c.6 n. 1 Parte_1
Cpc), per non aver fornito la prova:
- che la si fosse effettivamente avvalsa di subappaltatori;
Controparte_2
- che i subappaltatori avessero emesso fatture nei confronti della Controparte_2 proprio con riferimento all'esecuzione delle prestazioni per il cui pagamento la CP_2 aveva emesso le fatture azionate dalla;
[...] Parte_1
- che tali fatture fossero anteriori a quelle emesse dalla nei confronti Controparte_2 dell' in quanto l'art. 118 c. 3 D,Lgs. 163/2006 prevede che “qualora gli affidatari non CP_1 trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista…la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore degli affidatari”.
26 Ritiene questo Tribunale che il compendio probatorio in atti consenta di ritenere provata la non imputabilità del ritardo all' avendo la parte convenuta fornito un'analitica CP_1 ricostruzione delle ragioni del tardivo pagamento, producendo la documentazione comprovante l'affidamento dei servizi in subappalto e la tardiva trasmissione delle fatture quietanzate dai subappaltatori (cfr. doc. 13, 18, 20 fasc.conv.).
In assenza della trasmissione delle fatture quietanzate, l' risultava invero legittimata CP_1
a sospendere il pagamento delle fatture in favore della , ai sensi dell'art. 118 Controparte_2
c. 3 D.Lgs n. 163/2006, applicabile ratione temporis, secondo cui “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”.
Tale previsione risulta altresì espressamente richiamata nelle Condizioni generali della
“Convenzione per l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni”, sottoscritta dalla (cfr. all. 4 al doc. 13 fasc. conv.),che all'art. 18, c. 9, Controparte_2 stabilisce che “il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore”.
Tale norma, si osserva, non prevede che la stazione appaltante possa sospendere il pagamento nei confronti dell'affidatario soltanto nel caso in cui le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista si riferiscano alle stesse prestazioni per le quali l'affidatario ha chiesto il pagamento all'appaltante (cfr. Corte d'appello Torino n. 440/2024).
Ne consegue il rigetto delle domande volte ad ottenere il pagamento delle somme
27 portate dalle note di debito n. 90001422, 90009130 e 90008887; restano assorbite le correlate domande di condanna al pagamento degli interessi anatocistici e del risarcimento forfettario del danno ex art. 6 c. 2 D.Lgs 231/2002.
5. Sulla domanda ex art. 2041 Cc.
Va rigettata la domanda formulata dall'attrice in via subordinata, volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cc.
Sul punto, basti evidenziare che, oltre al carattere residuale dello strumento ai sensi dell'art. 2042 Cc - residualità non sussistente nel caso di specie - difetta del tutto la prova non solo del presunto arricchimento patrimoniale della convenuta, ma anche del correlativo impoverimento dell'attrice.
6. Spese di lite.
Le spese di lite, tenuto conto che le pretese attoree sono state accolte in misura decisamente ridotta rispetto alla domanda, vengono compensate nella misura di 1/2 e poste a carico di parte convenuta per il rimanente 1/2, che viene liquidato in dispositivo ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022, sulla base dei valori medi della tabella di riferimento individuata in base al decisum (scaglione da € 5.201,01 a € 26.000,00).
Tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree, va, invece, rigettata la domanda di parte convenuta ex art. 96 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
CONDANNA l a pagare alla , per il titolo di cui in motivazione, la CP_1 Parte_1 somma di € 10.813,19, oltre agli interessi anatocistici dal 19/03/2020 al saldo, al saggio degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/2002;
CONDANNA l a pagare alla la somma di € 80,00 ex art. 6 del D.lgs. n. CP_1 Parte_1
231/02;
CONDANNA l a rimborsare alla la metà delle spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in € 2.538,50 per compensi, oltre a € 393,00 per spese documentate (2/3 di € 786,00 spesi per Cu e marca) ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se
28 dovuta e Cpa come per legge;
la restante metà delle spese di lite viene compensata tra le parti;
RIGETTA la domanda ex art. 96 Cpc formulata dall' CP_1
Torino, 29/07/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 9709/2022 promossa da:
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di Parte_1 P.IVA_1 posta elettronica certificata degli avv.ti Paolo Bonalume
( , Giovanni Gomez Paloma Email_1
( , Giuseppe Cardona ( e Email_2 Email_3
Michele Del Bene ( , che la rappresentano e difendono per Email_4 delega in atti;
attrice; contro
(Cf. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 1, presso gli P.IVA_2 uffici dell'Avvocatura Regionale Inail per il Piemonte;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria
Letizia Nunzi , Bettino Torre ( e Email_5 Email_6
Salvatore Dimartino ( per delega in atti;
Email_7 convenuto.
Oggetto: cessione dei crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per CP_1 l'effetto, condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 relativo pagamento in favore di Parte_1 I. € 130.765,23 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 11.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 37.928,89 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione VII. € 6.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Istituto al pagamento in favore di di ogni diversa somma che Parte_1 fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
•sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
2 • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l al
[...] CP_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1 di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”;
Convenuto: “…I. In via preliminare, respingere in quanto inammissibili tutte le pretese creditorie formulate dalla società attrice nei confronti di;
Parte_1 CP_1 II. Nel merito, respingere tutte le pretese creditorie formulate dalla Società attrice
[...]
nei confronti di perché manifestamente infondate e comunque non provate;
Pt_1 CP_1
III. Il tutto con condanna della società attrice al pagamento in favore Parte_1 dell' convenuto in giudizio delle spese di lite, oltre spese generali ed oneri riflessi nella CP_1 misura del 23,81%, previsti per l'avvocatura pubblica ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 1, comma 208, della Legge n. 266/2005, nonché, ove ritenuti sussistenti i relativi presupposti, con condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto la condanna dell' Controparte_1 al pagamento dei crediti vantati dalla in bonis
[...] Controparte_2 nei confronti dell' e dei quali la (già - cfr. doc. A CP_1 Parte_1 Controparte_3 fasc. att.) si è resa cessionaria per effetto dei seguenti contratti:
- contratto di cessione del credito Rep. n. 33400, registrato in data 6/10/2017 al n. 48274 serie 1T, con cui sono stati trasferiti alla i crediti vantati dalla Controparte_3
nei confronti dell' portati dalle fatture ivi elencate, pari a complessivi € Controparte_2 CP_1
1.043.755,96, nonché i crediti futuri relativi all'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati o
3 di contratti di fornitura da perfezionarsi nei 21 mesi decorrenti dalla sottoscrizione della cessione (cfr. cessione crediti presenti e futuri 2017 - doc. 3 fasc. att.);
- contratto di cessione del credito Rep. n. 2024, registrato in data 21/06/2019 al n. 19946 serie 1T, con cui sono stati trasferiti alla i crediti vantati dalla Controparte_3
nei confronti dell' portati dalle fatture elencate nell'allegato A, pari a Controparte_2 CP_1 complessivi € 2.427,71 (cfr. cessione crediti presenti e futuri 2019 – doc. 3 fasc. att.).
La ha inizialmente azionato tali crediti -unitamente ad altri di diversa Parte_1 provenienza di cui si era resa cessionaria nei confronti dell' innanzi al Tribunale di Roma, CP_1 che, con sentenza non definitiva n. 2264/2022, pubblicata in data 11/02/2022, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale ex art. 13 D.Lgs. 270/1999 rispetto ai crediti ceduti dalla
(società in Amministrazione Straordinaria), disponendo la riassunzione del Controparte_2 giudizio dinanzi al competente Tribunale di Torino, quale Tribunale che ne ha dichiarato lo stato di insolvenza (cfr. sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n. 2262/2022 in Nrg
20081/2020 prodotta da parte attrice).
La ha, quindi, riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Torino, chiedendo Parte_1 di condannare l' al pagamento di: CP_1
- € 130.766,17 per sorte capitale -importo ridotto rispetto alla sorte capitale di €
1.128.223,12 azionata innanzi al Tribunale di Roma per i crediti ceduti dalla Controparte_2
(prospetto riepilogativo fatture cfr. doc. 1A fasc. att.; fatture cfr. doc. 2 fasc.att.)- a saldo delle fatture emesse dalla “a titolo di corrispettivo delle prestazioni di servizi rese a Controparte_2 favore di ” (cfr. cit., p. 30) e rimaste insolute (prospetto riepilogativo fatture residue CP_1 insolute cfr. doc. 1B fasc. att.; fatture cfr. doc. 2 fasc. att.);
- interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale di €1.128.223,12, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle fatture fino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla maggior sorte capitale di €1.128.223,12 che, alla data della domanda giudiziale innanzi al Tribunale di
Roma, risultano scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 Cc, nella misura degli interessi legali di mora ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, decorrenti dal giorno della domanda giudiziale;
- € 11.840,00 a titolo di risarcimento del danno per il ritardato pagamento ex art. 6 c. 2
4 D.Lgs 231/2002, come risultante moltiplicando l'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la maggior sorte capitale di €1.128.223,12;
- € 48.459,77 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati in ragione del tardivo pagamento di crediti portati da fatture emesse dalla diverse da quelle Controparte_2 costituenti la sorte capitale, di cui alle “Note di debito” emesse dalla (cfr. doc. 4 Parte_1 fasc. att.);
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori di cui alle Note di debito, che, alla data della domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Roma, risultano scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 Cc, nella misura degli interessi legali di mora ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, decorrenti dal giorno della domanda giudiziale;
- € 6.080 a titolo di risarcimento del danno per il ritardato pagamento ex art. 6 c. 2 D.Lgs
231/2002, come risultante moltiplicando l'importo forfettario di € 40,00 per ciascuna delle fatture sottostanti le Note di debito.
In via subordinata, la ha chiesto di condannare l' al pagamento di un Parte_1 CP_1 indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cc.
Si è costituita l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della CP_1 [...]
, rappresentando che: Parte_1
- a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza della , avvenuta Controparte_2 con sentenza del Tribunale di Torino n. 34/2020, e dell'apertura dell'Amministrazione straordinaria, i Commissari straordinari preposti alla gestione della avrebbero Controparte_2 esercitato la facoltà prevista dall' art. 50 D.Lgs. 270/1999, sciogliendosi dai contratti di cessione dei crediti stipulati con la , quali contratti ancora non eseguiti, dandone Parte_1 comunicazione all' (cfr. doc. 9 fasc. conv.), dimodoché “il credito vantato nei confronti CP_1 dell'INAIL…avrebbe dovuto essere corrisposto per intero al creditore originario
” (cfr. comp. risp., p. 7); invero, secondo quanto riportato dalla convenuta, CP_2 poiché la “non avrebbe dato esecuzione al contratto di factoring inter partes”, i Parte_1 crediti oggetto degli atti di cessione “ancorché riferibili a documenti contabili allora oggetto di cessione, non potrebbero essere vincolati ed attratti nella sfera giuridica del factor, in forza di un contratto di factoring non più giuridicamente esistente e non onorato dallo stesso cessionario” (cfr. comp. risp., p. 8);
- non sarebbero state rispettate le prescrizioni di cui agli art. 69 e 70 RD 2440/1923 e art. 9, all. E) e art. 351 e 355 all. F) L. 2248/1865 che, con riguardo alle cessioni di crediti
5 della pubblica amministrazione, richiedono, in deroga rispetto alla disciplina codicistica, la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata, la notificazione al debitore ceduto e la sua accettazione, con conseguente inefficacia e inopponibilità di tali atti di cessione all' in CP_1 particolare, la notificazione delle cessioni non sarebbe avvenuta nelle forme di legge, in quanto “eseguita da un soggetto non investito in via generale delle funzioni di ufficiale Parte giudiziario né, munito di procura alle liti” e inoltre “nessuna delle cessioni prodotte da risulta essere stata notificata all'indirizzo risultante dal REGINDE” (cfr. comp. risp. p. CP_1
10); quanto al rispetto del requisito formale (atto pubblico o scrittura privata autenticata), il formato informatico delle copie degli atti di cessione prodotte da parte attrice (pdf e non p7m), non consentirebbe “la verifica della firma digitale apposta dal Notaio, unico soggetto legittimato ad attestare la conformità della copia di un atto notarile redatto in forma pubblica ovvero dallo stesso autenticato nelle firme” (cfr. comp. risp., p. 11); infine “non vi è prova dell'avvenuta espressa accettazione da parte dell'ente debitore ceduto, non potendosi applicare alle cessioni di cui è causa (o quanto meno non a tutte) la disciplina dettata dall'art.
117 d.Lgs. n. 163/2006 (e oggi dall'art. 106, comma 13, d.Lgs. n. 50/2016) prevista per i contratti di appalto” (cfr. comp. risp., p. 11-12).
Nel merito, l ha chiesto il rigetto delle domande attoree, articolando i seguenti CP_1 motivi:
- insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti azionati dalla
[...]
“non sussistendo alcuna certezza sulla loro titolarità” (cfr. comp. risp., p. 13); Pt_1
- difetto di prova dei crediti azionati, non essendo prodotte in giudizio né le fatture oggetto delle pretese della né i documenti relativi ai rapporti contrattuali tra Parte_1
l e la per i quali, essendo parte una Pubblica amministrazione, la legge CP_1 Controparte_2 impone la forma scritta ad substantiam;
- non debenza di quanto preteso dalla a titolo di sorte capitale (€ Parte_1
130.766,17), atteso che, con riguardo alla somma pari a € 123.045,57 -di pertinenza della
Direzione regionale per il Piemonte- “non risulta un ulteriore debito residuo”, stante “le CP_1 innumerevoli criticità (quali inadempimenti commessi, penali applicate e pagamenti effettuati) riscontrate rispetto al rapporto contrattuale con l'appaltatrice ” (cfr. comp. risp., p. CP_2
16), criticità a quest'ultima più volte contestate e che hanno portato all'emissione da parte di di note di credito opposte in compensazione (cfr. doc.
1-5 fasc. conv.); Controparte_2 inoltre, la fattura n.114326/2018 sarebbe stata sostituita per un errore di fatturazione
6 imputabile alla con la fattura n. 114837/2018, regolarmente liquidata (cfr. Controparte_2 doc. 6 fasc. conv.); quanto, invece, al residuo importo di € 7.720,60 di pertinenza della
Direzione regionale per il AZ, sarebbe stato regolarmente pagato dall' (mandati di CP_1 CP_1 pagamento cfr. doc. 7 fasc. conv.);
- non imputabilità all' del ritardato pagamento delle fatture per sorte capitale, ai fini CP_1 del calcolo del quantum dovuto a titolo di interessi moratori, tenuto conto che “l è stato CP_1 posto nelle condizioni di liquidare la somma di euro 1.089.146,74 in favore dell'odierna attrice soltanto all'esito del ricorso per sequestro liberatorio”, resosi necessario “al fine di dover accertare in favore di quale soggetto – se la cedente ovvero la cessionaria CP_2 Pt_1 nonché i lavoratori dipendenti rimasti privi di retribuzione – dovesse essere eseguito il
[...] pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto stipulato con l ” CP_1
(cfr. comp. risp., p. 21-22; procedimento sequestro liberatorio di cui al doc. 8 fasc. conv.; quietanze di pagamento per €1.089.146,74 di cui ai doc. 11 a) e 11 b) fasc. conv.);
- non debenza delle somme portate dalle “Note di debito” emesse dalla (€ Parte_1
48.459,77); invero, per gli importi di competenza della Direzione regionale Inail per il AZ
(cfr. doc. 7, 14, 15, 16 fasc. conv.), “la nota di debito n. 90009812/2019 risulta essere stata rifiutata dal sistema in quanto relativa a fatture già liquidate e pagate dall'Istituto in favore di
e… la n. 90009941/2019 non risulta essere pervenuta sul cruscotto di CP_2 competenza della medesima Direzione regionale AZ avente il codice 'GOLPEA'” (cfr. comp. risp., p. 17); quanto agli importi di cui alle note di debito n. 90001422/2019 e n.
90009130/2019, di competenza della Direzione regionale Inail per il Piemonte, nonché alla nota di debito n. 90008887 di competenza della Sede di Aosta, il ritardo imputabile alla CP_1
nella trasmissione delle fatture quietanzate dai subappaltatori Controparte_2 giustificherebbe “la legittima sospensione dei pagamenti ad opera dell'Istituto” (cfr. comp. risp., p. 24; nota sede Inail Piemonte di cui al doc. 13 fasc. conv.; nota sede di cui CP_4 al doc. 18 fasc. conv.) e dunque la loro tardiva liquidazione;
- inosservanza delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica ex art. 1 c. 209 ss.
L. 244/2007 e Dm. 55 del 3/04/2013 con conseguente impossibilità di procedere al pagamento;
in particolare, risulta “completamente omessa l'allegazione dei file .XML indispensabili a comprovare l'integrità delle fatture elettroniche per le quali è stato richiesto il pagamento degli interessi di mora” (cfr. comp. risp., p. 22);
- non debenza dell'importo forfettario di € 40,00 ex art. 6 c. 2 D.Lgs 231/2002 poiché
7 questo richiederebbe l'accertamento della colpa per il tardivo pagamento, non sussistente nel caso di specie, e, in ogni caso, “può essere riconosciuto a titolo unitario per ogni singola cessione del credito e non…per ciascuna delle fatture azionate” (cfr. comp. risp., p. 40);
- insussistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cc.
La causa (assegnata alla scrivente in data 9/01/2023, poi assente per maternità dal
29/11/2023 al 31/08/2024) è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 5/02/2025, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Sulla legittimazione attiva della . Parte_1
In primo luogo, deve essere affrontata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata da parte convenuta. Parte_1
Al riguardo, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione
(il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore o codebitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall' attiene non tanto alla legittimazione attiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, CP_1 alla stregua del contenuto delle domande formulate dalla (la quale si è Parte_1 qualificata quale titolare del credito cedutole dalla in bonis)- bensì al merito, Controparte_2 cioè alla titolarità attiva e in quest'ottica deve essere vagliata.
3. Sulla titolarità attiva della . Parte_1
8 3.1. Chiarito che l' nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della CP_1
, ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato attivo del rapporto di credito Parte_1 dedotto in giudizio, in punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 2951/2016, la quale ha chiarito:
- che la titolarità (attiva o passiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito della decisione ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- che la titolarità (attiva o passiva) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione (con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo), né quindi un'eccezione in senso stretto;
essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio, non è soggetta alle preclusioni assertive e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
3.2. Nel caso in esame, l' ha contestato la titolarità attiva della , in CP_1 Parte_1 quanto, da un lato, i Commissari straordinari preposti alla gestione della Controparte_2 avrebbero esercitato la facoltà prevista dall' art. 50 D.Lgs. 270/1999, sciogliendosi dai contratti di cessione dei crediti stipulati con la , quali contratti ancora non Parte_1 eseguiti (non essendo stato onorato da parte della il contratto di factoring Parte_1 stipulato con la ) e, dall'altro lato, stante l'inefficacia dei suddetti contratti di Controparte_2 cessione nei confronti dell' per violazione della disciplina di cui agli art. 69 e 70 RD CP_1
2440/1923 e art. 9, all. E) e art. 351 e 355 all. F) L. 2248/1865.
3.2.1. Sul recesso esercitato dai Commissari straordinari della . Controparte_2
Orbene, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 c.1 D.Lgs. 270/1999, stabilisce che “il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria”. In ipotesi di cessione dei crediti di impresa, tale norma va coordinata con l'art. 7 c. 2 L. 52/1991 -che, pur riferendosi al fallimento del cedente, esprime un principio
9 applicabile a tutte le procedure concorsuali, e trova, dunque, applicazione anche nel caso in cui la cessione del credito sia stata stipulata da una società sottoposta alla procedura dell'amministrazione straordinaria (da ultimo, Cass. ord. 18043/2025; Cass. 282/2021)-, ai sensi del quale “il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa”.
Al riguardo, è pacifico che la cedente ( ) sia stata dichiarata in stato di Controparte_2 insolvenza con sentenza del Tribunale di Torino n. 34/2020 del 4/02/2020 e sottoposta in
Amministrazione Straordinaria e che i Commissari straordinari si siano sciolti dalle cessioni dei crediti stipulate dalla in bonis con la (cfr. doc. 9 fasc. Controparte_2 Parte_1 conv.), sicché occorre chiedersi, ai fini della titolarità, se i crediti azionati in questa sede dall'attrice siano sorti prima o dopo la sentenza con cui è stata dichiarato lo stato di insolvenza della . Controparte_2
Emerge dalla documentazione in atti che la totalità dei crediti azionati dall'attrice -tanto relativi alla sorte capitale quanto alle note di debito (cfr. doc. 1B, 2, 4 fasc. att.)- è sorta tra il
2017 e il 2019 e, dunque, anteriormente alla sentenza con cui la è stata Controparte_2 dichiarata in stato di insolvenza (sentenza del Tribunale di Torino n. 34/2020 del 4/02/2020).
Peraltro, si osserva che, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, non rileva il fatto che la non abbia adempiuto al contratto di factoring stipulato con la Parte_1
in bonis (ad esempio, per mancato pagamento del corrispettivo della Controparte_2 cessione).
Invero, ai sensi dell'art. 5 L. n. 52/1991 l'eventuale pagamento, totale o parziale, del corrispettivo della cessione da parte del cessionario rileva ai fini dell'opponibilità della cessione “a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento;
b) al creditore del cedente, che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento;
c) al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1”.
3.2.2. Sull'inefficacia delle cessioni nei confronti dell' per inosservanza della CP_1 disciplina di cessione di crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione.
3.2.2.1. Occorre fornire una breve ricostruzione del quadro normativo in materia di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.
L'art. 69 Rd 2440/1923 prevede, invero, che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei
10 casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento […] Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”.
Il successivo art. 70 c. 3 Rd 2440/1923 contiene un rinvio alle disposizioni di cui alla L.
2248/1865, in particolare statuisce che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”.
L'art. 9 all. E) L. 2248/1865, cui la precedente disposizione rinvia, prevede nella specie che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
L'art. 106 c. 13 D.Lgs 50/2016 -applicabile ratione temporis- che ha sostituito il precedente art. 117 D.Lgs. 163/2006, afferma invece che “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
La L. 52/1991 detta, infine, la disciplina della cessione dei crediti di impresa, il cui ambito di applicazione è circoscritto, ai sensi dell'art. 1, alle cessioni di crediti pecuniari qualora ricorrano le seguenti condizioni: “a) il cedente è un imprenditore;
b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto
11 sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa”.
Sul punto, occorre precisare che, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, la L. 52/1991 non ha implicitamente abrogato la disciplina speciale della cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione (artt. 69 e 70, L. n. 2440/1923), regolando invero la cessione dei crediti d'impresa in generale, indipendentemente dalla natura del soggetto debitore (cfr. da ultimo Cass. 6934/2024).
Dal quadro normativo così delineato si ricava il carattere ampiamente derogatorio della disciplina in materia di cessione dei crediti vantati verso una Pubblica Amministrazione rispetto alla disciplina codicistica sulla cessione del credito ex art. 1260 ss Cc (caratterizzata dalla libertà delle forme e dall'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto in caso di sua accettazione o semplice notificazione).
In particolare, occorre distinguere le seguenti ipotesi:
- in tutti i casi in cui il credito ceduto sia un credito vantato nei confronti di una PA, ai sensi dell'art. 69 RD 2440/1923, la cessione dovrà essere stipulata nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e, ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto/amministrazione, sarà in ogni caso necessaria la notifica della cessione;
- qualora i crediti ceduti afferiscano a contratti di somministrazione, forniture ed appalti e i relativi contratti siano, al momento della cessione, in corso di esecuzione, unitamente alle formalità sopra descritte sarà necessario, ai fini dell'efficacia della cessione, sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 70 Rd 2440/1923 e art. 9 all. E) L.
2248/1865, l'espressa accettazione da parte dell'amministrazione debitrice ceduta;
- qualora invece si tratti di cessione di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, ai sensi dell'art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'efficacia della cessione, l'accettazione dell'amministrazione debitrice ceduta si considera tacita in assenza di un suo rifiuto, che deve essere notificato al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione;
- nelle restanti ipotesi (cessioni relative a contratti diversi da somministrazioni, forniture e appalti;
cessioni relative a contratti non in corso di esecuzione al momento della cessione) sarà sufficiente, ai fini dell'efficacia e opponibilità della cessione, la notificazione all'amministrazione debitrice ceduta, con conseguente irrilevanza della sua accettazione.
3.2.2.2. Nel caso di specie, la normativa in esame risulta applicabile alle cessioni di crediti oggetto del presente giudizio, trattandosi di crediti vantati nei confronti di una PA.
12 Sul punto, ritiene questo Tribunale che non sia condivisibile quanto invocato da parte attrice in sede di comparsa conclusionale, secondo cui le disposizioni di cui al Rd 2440/1923 non sarebbero applicabili nei confronti dell' poiché valevoli esclusivamente nei confronti CP_1 delle amministrazioni statali e che l' non rientrerebbe in tale categoria (cfr. comp. CP_1 conclusionale att., p. 10). Invero, si osserva che la Suprema Corte si è orientata nel ritenere che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 R.D. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono… L'applicazione della disciplina per cui è causa viene esclusa, infatti, là dove i crediti ceduti non siano quelli di un ente pubblico da intendersi come articolazione della P.A.”
(cfr. Cass. 34173/2024).
Orbene, attesa l'applicabilità della disciplina speciale suesposta, ai fini dell'efficacia delle cessioni e della loro opponibilità all' occorre interrogarsi circa l'assolvimento da parte CP_1 della dell'onere probatorio a suo carico, tenuto conto che la titolarità attiva della Parte_1 situazione soggettiva dedotta in giudizio deve essere allegata e provata dall'attore.
Ritiene questo Tribunale che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, tenuto conto che risultano prodotti in giudizio:
- i contratti di cessione dei crediti Rep. n. 33400 del 6/10/2017 e Rep. n. 2024, del
21/06/2019 stipulati dalla e dalla in bonis nella forma della Parte_1 Controparte_2 scrittura privata autenticata da notaio (cfr. doc. 3 fasc. att.);
- le notificazioni delle cessioni all' avvenute, con riguardo alla cessione Rep. 33400, CP_1 in data 17/10/2017 e, con riguardo alla cessione Rep. 2024, in data 5/07/2019, entrambe effettuate all'indirizzo pec (cfr. doc. 3 fasc. att.); Email_8
- la documentazione contrattuale da cui derivano i crediti ceduti e azionati nel presente giudizio, in particolare:
➢ la “Convenzione per l'affidamento dei servizi di facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni – CIG 04975195A9” sottoscritta in data 14/12/2012 dalla SI Spa e dalla , quale mandataria del RTI composto dalla stessa e dalla Controparte_2 mandante Manital – Società Consortile per i Servizi Integrati per azioni – Consorzio stabile (cfr. doc. 13 fasc. att.);
➢ l'ordinativo principale di fornitura prot. n. 5882/2015 del 28/05/2015 effettuato dalla
13 Direzione Regionale INAIL Piemonte con scadenza prevista, quale data finale di erogazione dei servizi, per il 31/12/2019 (cfr. doc. 14 fasc. att.);
➢ l'ordinativo principale di fornitura prot. n. 14364 del 28/06/2013 effettuato dalla
Direzione Regionale INAIL AZ con scadenza prevista, quale data finale di erogazione dei servizi, per il 30/06/2017, poi prorogato fino al 30/06/2018 e infine fino al 30/06/2019
(cfr. doc. 14 fasc. att.).
Orbene, circa il rispetto del requisito formale posto dall'art. 69 Rd 2440/1923 e dall'art. 106 c. 13 D.Lgs 50/2016 (atto pubblico o scrittura privata autenticata), si osserva che non appaiono dirimenti le contestazioni mosse da parte convenuta concernenti il formato informatico delle copie degli atti di cessione prodotte (pdf e non p7m), che non consentirebbe
“la verifica della firma digitale apposta dal Notaio, unico soggetto legittimato ad attestare la conformità della copia di un atto notarile redatto in forma pubblica ovvero dallo stesso autenticato nelle firme” (cfr. comp. risp., p. 11).
Sul punto, si precisa che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione,
“in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'articolo 2719 Cc impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (cfr. Cass.
29658/2024; in senso conforme Cass. 22149/2024; Cass. 17906/2024; Cass. 16557/2019).
Parte convenuta si è, invero, limitata a contestare solo genericamente la conformità agli originali delle copie (in formato pdf) delle cessioni prodotte, mentre costituiva suo precipuo onere indicare gli aspetti differenziali delle copie rispetto agli originali, onere non assolto nel caso di specie, sicché il disconoscimento operato deve ritenersi inefficace.
Quanto, invece, alla contestazione secondo cui la notificazione delle cessioni non sarebbe avvenuta nelle forme di legge, in quanto “eseguita da un soggetto non investito in via generale delle funzioni di ufficiale giudiziario né, munito di procura alle liti” e inoltre “nessuna Parte delle cessioni prodotte da risulta essere stata notificata all'indirizzo risultante dal CP_1
REGINDE” (cfr. comp. risp. p. 10), si osserva che la disciplina speciale in materia di cessione dei crediti verso la PA non prevede particolari modalità di notifica né richiama la disciplina prevista dall'ordinamento processuale, sicché si ritiene applicabile in questa sede
14 l'orientamento della Suprema Corte relativo alla forma della notificazione della cessione del credito ex art. 1264 Cc, secondo cui la notificazione “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. 12734/2021; in senso conforme Cass.
654/2025, Cass. 5487/2018).
Nella specie, si ritiene le notificazioni delle cessioni prodotte in giudizio, entrambe effettuate all'indirizzo pec (cfr. doc. 3 fasc. att.), abbiano assolto Email_8 alla funzione ad essi demandata, ponendo l' nella consapevolezza della mutata titolarità CP_1 attiva del rapporto obbligatorio, tenuto conto che è pacifico in causa – oltre che provato in atti
(quietanze di pagamento cfr. doc. 11 a) e 11 b) fasc. conv.) - che l abbia provveduto al CP_1 pagamento di parte dei crediti ceduti con i medesimi atti di cessione.
Peraltro, si osserva che l'indirizzo pec cui risultano effettuate le notificazioni
( doc. 3 fasc. att.) è indicato all'interno dell'Indice dei domicili Email_9 digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (cfr. doc. 11 fasc. att.), con la conseguenza che la notificazione non può che ritenersi validamente effettuata, atteso che, ai sensi dell'art. 16 ter c. 1 ter Dl 179/2012, convertito con modificazione dalla L. n.
221/2012, “la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82” ovverosia l'Indice IPA.
Ciò posto, atteso che si tratta, nella specie, di cessione di crediti da corrispettivo di appalto e che i relativi contratti erano in corso di esecuzione (scadenza prevista al 31/12/2019 per l'ordinativo principale di fornitura prot. n. 5882/2015 e al 30/06/2019 per l'ordinativo principale di fornitura prot. n. 14364) al momento delle cessioni di credito (registrate rispettivamente in data 6/10/2017 e 21/06/2019), ne deriva l'applicabilità dell'art. 106 c. 13
D.Lgs. 50/2016, che, ai fini dell'efficacia della cessione e dell'opponibilità al debitore ceduto, richiede che la PA non faccia pervenire al cedente e al cessionario un suo rifiuto entro 45 giorni dalla relativa notifica.
Parte convenuta non ha provato di aver espressamente rifiutato la cessione nei termini, sicché la cessione deve ritenersi accettata tacitamente e, conseguentemente, efficace e opponibile all' CP_1
15 Ed invero, una volta stabilita l'applicabilità al caso di specie dell'art. 106 c. 13 D.Lgs.
50/2016- peraltro invocata dalla stessa convenuta (cfr. comp. risp., p. 29)- costituiva onere dell' provare che la cessione dei crediti era stata dalla stessa espressamente rifiutata CP_1 entro 45 giorni dalla relativa notifica, impendendo in tal modo la formazione dell'accettazione tacita, tenuto conto che, diversamente opinando, si finirebbe per far gravare sull'attrice, interessata a far valere l'efficacia della cessione, la prova di un fatto negativo, ovverosia il non espresso rifiuto della cessione nei termini indicati da parte dell' CP_1
Per tali ragioni, l'eccezione di carenza della titolarità attiva della va Parte_1 rigettata.
4. Sui crediti azionati dalla . Parte_1
In punto di diritto, occorre preliminarmente richiamare i principi che governano l'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale (applicabili anche nell'ipotesi in cui parte del giudizio sia una Pubblica Amministrazione), secondo cui il creditore che agisce in giudizio per il pagamento deve provare il titolo, ossia la fonte del proprio diritto, ed allegare l'altrui inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento ovvero altri fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore può opporsi al pagamento richiestogli sollevando eccezione di inadempimento della controparte creditrice ex art. 1460
Cc; anche in questo caso trovano applicazione i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 13533/2001, risultando però invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento o l'inesatto adempimento, mentre il creditore agente (che chiede il pagamento) dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento.
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
4.1. Sul credito vantato a titolo di sorte capitale.
In ordine alle somme complessivamente pretese da parte attrice a titolo di sorte capitale
(€ 130.766,17), la documentazione in atti consente di ritenere provato il titolo, avendo la
[...]
prodotto sia i contratti di cessione dei crediti, notificati all' (cfr. doc. 3 fasc. att.), Pt_1 CP_1 sia le fatture azionate -prodotte anche in formato .XML (cfr. doc. 2, 12 fasc. att.)-, sia la documentazione contrattuale relativa al rapporto tra l' e la (cfr. doc. 13- CP_1 Controparte_2
16 14 fasc. att.), sicché occorre interrogarsi circa l'assolvimento da parte dell' dell'onere CP_1 probatorio a suo carico.
A tal fine, si evidenzia che le contestazioni dell' muovono da una distinzione tra gli CP_1 importi di pertinenza della Direzione regionale per il Piemonte (€ 123.045,57) e gli importi CP_1 di pertinenza della Direzione regionale per il AZ (€ 7.720,60). CP_1
4.1.1 Somme di pertinenza della Direzione regionale Piemonte. CP_1
Con riguardo alla somma pari a €123.045,57 di pertinenza della Direzione regionale CP_1 per il Piemonte, la convenuta ne ha negato la debenza, eccependo, al fine di paralizzare la pretesa della banca attrice, l'inadempimento ex art. 1460 Cc della cedente Controparte_2 delle prestazioni previste dal contratto di appalto.
A conferma di ciò, parte convenuta ha prodotto la nota dell'Inail – Direzione Regionale
Piemonte prot. 7475 del 27/12/2019 con cui venivano contestati alla i gravi Controparte_2 ritardi e la mancata esecuzione di alcune prestazioni, comunicandole l'applicazione delle penali ex art. 9 e 12 c. 1 e 2 della Convenzione e art.
9.3.1 del Capitolato Tecnico e dell'Appendice 10 al Capitolato Tecnico, con la relativa documentazione (cfr. doc. 5 fasc. conv.), nonché le seguenti note di credito, con cui sarebbero state stornate parte delle fatture azionate dalla nel presente giudizio e di cui la non avrebbe tenuto Parte_1 Parte_1 conto ai fini della determinazione della sorte capitale azionata (come risulta dall'analisi del doc. 1B fasc. att.), nella specie:
- nota di credito n. 100379 del 30/11/2021 con cui è stata stornata la fattura n. 108106 con imponibile pari a € 1.338,93 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc.
12 fasc. att.);
- nota di credito n. 100391 del 9/12/2021 con cui è stata stornata la fattura n. 105643 con imponibile pari a € 11.557,10 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
-nota di credito n. 100392 del 9/12/2021 con cui è stata stornata la fattura n. 116712 con imponibile pari a € 8.761,54 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 100394 del 9/12/2021 con cui è stata stornato l'importo di € 2.857,08
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
116650 con imponibile pari a € 3.453,68 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
17 - nota di credito n.100395 del 9/12/2021, con cui è stata stornato l'importo di € 6.183,54 dalla fattura n. 119636 con imponibile pari a € 11.557,10 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 5373,56;
-nota di credito n. 100396 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 8.270,95
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
102499, con imponibile pari a €11.557,10 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10397 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 7.893,54 dalla fattura n. 108343, con imponibile pari a € 8.023,52 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 129,98 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10410 del 13/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10398 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 3.470,76
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
111472 con imponibile pari a € 4.134,70 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10399 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 4.963,51
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
114312 con imponibile pari a € 5.299,06 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10400 del 9/12/2021, con cui è stata stornato l'importo di € 2.274,44 dalla fattura n. 116705 con imponibile pari a € 2.827,34 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 0,21 (pari alla differenza tra l'importo richiesto da cfr. doc. 1B fasc. att. pari a € 2.274,65 – 2.274,44 = 0,21); Parte_1
- nota di credito n. 10401 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importi di € 7.689,60 dalla fattura n. 101519 con imponibile pari a € 8.761,56 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 1.071,96 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10410 del 13/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10402 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 4.580,54 dalla fattura n. 101512 con imponibile pari a € 7.015,60 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 2.435,06 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10410 del 13/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10403 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 4.580,54
18 (corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
101515 con imponibile di € 4.973, 84 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10404 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di €4.580,54 dalla fattura n. 103902 con imponibile pari a € 4.973,84 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 393,30 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10410 del 13/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10405 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 4.580,54
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
103899 con imponibile pari a € 4.913,24 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10407 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 6.851,59 dalla fattura n. 103900 con imponibile di € 7.015,60, (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 164,01 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10411 del 16/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10408 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 4.580,54 dalla fattura n. 103893 con imponibile di € 4.605,30 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.), con un residuo pari a € 24,76 (a sua volta stornato con nota di credito n. 10411 del 16/12/2021 – cfr. doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10409 del 9/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di € 441,62
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
105647 con imponibile di € 510,26 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.; fattura doc. 12 fasc. att.);
- nota di credito n. 10410 del 13/12/2021, con cui è stato stornato l'importo € 30.000,00 per penali sulle fatture n. 101452/2019, 101457/2019, 101459/2019, 101462/2019,
101464/2019, 101500/2019, 101501/2019, 101505/2019, 101509/2019, 101512/2019,
101516/2019, 101518/2019, 101519/2019, 101521/2019, 101532/2019, 101533/2019,
101534/2019, 101536/2019, 103843/2019, 103844/2019, 103889/2019, 103895/2019,
103898/2019, 103901/2019, 103902/2019, 103908/2019, 106125/2019, 108343/2018,
108355/2018, 108357/2018, 108360/2018, 113180/2017, 113212/2017 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.);
- nota di credito n. 10411 del 16/12/2021, con cui è stato stornato l'importo di €
19 15.861,26 per penali sulle fatture n. 103839/2019, 103840/2019, 103841/2019, 103847/2019,
103848/2019, 103851/2019, 103852/2019, 103853/2019, 103888/2019, 103892/2019,
103893/2019, 103894/2019, 103896/2019, 103897/2019, 103900/2019, 103901/2019,
103903/2019, 103904/2019, 103906/2019, 103910/2019, 103911/2019 (cfr. nota di credito e riepilogo doc. 4 fasc. conv.);
-nota di credito n.100787 del 29/11/2019, con cui è stato stornato l'importo di € 4.882,00
(corrispondente a quanto richiesto dalla cfr. doc. 1B fasc. att.) dalla fattura n. Parte_1
103869, in realtà associata alla fattura n. 102526 (secondo quanto riportato dalla convenuta nel prospetto contabile cfr. doc. 3 fasc. conv., la fattura n. 103869 a cui la N/C 100787/2019 era associata è stata viceversa pagata integralmente con mandato numero 151082 del
19/4/2021 di € 38.573,14 – circostanza non specificamente contestata dall'attrice).
Infine, con riguardo alla fattura n. 114326/2018, la convenuta ha prodotto Contr documentazione comprovante l'avvenuto rifiuto da parte del er errore nella fatturazione,
e la sua sostituzione con fattura n. 114837/2018 con imponibile pari a € 1.582,87, liquidata con ordinativo di pagamento n. 5715 del 21/11/2018 (cfr. doc. 6 fasc. conv.).
Parte attrice si è opposta:
- sia all' eccezione di inadempimento, rilevando la genericità della stessa;
- sia alla compensazione avvenuta con l'emissione, da parte della , delle Controparte_2 note di credito suesposte, sulla scorta dell'orientamento in base al quale “eventuali fatti estintivi, impeditivi, modificativi, sono opponibili al cessionario solo ove anteriori alla notifica della cessione dei crediti” (cfr. mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1, p. 16-17).
Ritiene il Tribunale che l'inopponibilità dell'eccezione di inadempimento e della compensazione sostenuta dall'attrice vada disattesa per le ragioni che seguono.
L'art. 106 c. 13 Dlgs 50/2016, applicabile al caso di specie, nell'ultima parte, chiarisce che “in ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
In ogni caso, quanto alla compensazione, le disposizioni cui all'art. 1241 e ss Cc - riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico-giuridico- non trovano applicazione nel caso di compensazione impropria, quando cioè i reciproci crediti e debiti hanno origine da un unico rapporto contrattuale, come nel caso di specie (cfr. Cass. 28469/2020); in particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, nell'ipotesi di compensazione
20 impropria, l'accertamento che il Giudice deve operare (che è un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale) non è sottoposto alla disciplina tipica della compensazione propria, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 Cc, riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (cfr. Cass. 4825/2019).
Quand'anche si volesse applicare l'art. 1248 Cc alla compensazione impropria (come sostenuto dalla più risalente pronuncia Cass. 8971/2011), nel caso di specie, non potrebbe comunque ritenersi operante l'inopponibilità della compensazione al cessionario, tenuto conto che, secondo l'orientamento della Suprema Corte nel contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri, come nel caso di specie “il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto" (Cass. 19341/2017).
Deve, pertanto, ritenersi operante la compensazione con le note di credito emesse dalla a storno delle fatture azionate. Controparte_2
Quanto all'eccezione di inadempimento, ritiene questo Tribunale che sia stata validamente formulata tenuto conto della documentazione prodotta dall' a conferma degli CP_1 inadempimenti della (cfr. doc.
1-5 fasc. conv.), il che ne esclude la genericità Controparte_2 sostenuta da parte attrce.
Costituiva, pertanto, onere dell'attrice dare la prova dell'esatto Parte_1 adempimento della , prova che, nel caso di specie, non è stata fornita. Controparte_2
Ne consegue che nessuna delle somme per sorte capitale di pertinenza della Direzione regionale Inail Piemonte risulta dovuta alla . Parte_1
4.1.2 Somme di pertinenza della Direzione regionale Inail AZ.
Con riguardo al residuo credito per sorte capitale pari a € 7.720,60 di pertinenza della
Direzione regionale per il AZ, la convenuta ha fornito la prova di aver regolarmente CP_1 pagato le fatture (cfr. doc. 12 fasc. att.) cui si riferisce detto credito;
nella specie risultano prodotti i mandati di pagamento (cfr. doc. 7 fasc. conv.) riguardanti:
- le fatture n. 116622 (rif. 51983/2019 del 28/01/2019), n. 116620 (rif. 52075/2019 del
21 28/01/2019), n. 115438 (rif. 86119/2019 del 12/02/2019 e rif. 86169/2019 del 12/02/2019), n.
115437 (rif. 86222/2019 del 12/02/2019), n. 114028 (trans. n. 27153 rif. 58783 del
23/02/2021), n. 114027 (rif. 51757/2019 del 28/01/2019), n. 114019 (rif. 51430/2019 del
28/01/2019), n. 110952 (rif. 51324/2019 del 28/01/2019), n. 110951 (rif. 51520/2019 del
28/01/2019), n. 108481 (rif. 51264/2019 del 28/01/2019), n. 108479 (rif. 51208/2019 del
28/01/2019), relative all'anno 2018;
- nonché le fatture n. 101637 (rif. 337375 del 20/03/2019), n. 100045 (rif. 51126/2019 del 28/01/2019), n. 100044 (rif. trans. n. 6857 del 19/07/2019), n. 100043 (rif. 51064/2019 del
28/01/2019), n. 100042 (rif. trans. n. 6857 del 19/07/2019), relative all'anno 2019.
In relazione alla fattura n. 114030, l' ha prodotto la schermata SDI da cui risulta CP_1
l'avvenuto pagamento con mandato n. 137135 del 23/04/2021 (cfr. doc. 7 fasc. conv.), circostanza che non è stata specificamente contestata dall'attrice.
Ne deriva che tali somme non risultano dovute.
4.2. Non essendo dovuto a l'importo capitale delle fatture azionate, non Parte_1 sono conseguentemente dovuti gli accessori richiesti, ossia gli interessi moratori, gli interessi anatocistici ed il risarcimento forfettario del danno ex art. 6 c. 2 D.Lgs 231/2002.
4.3. Sugli interessi moratori sulla maggior sorte capitale di €1.128.223,12 azionata innanzi al Tribunale di Roma.
La ha chiesto altresì di condannare l' al pagamento degli interessi Parte_1 CP_1 moratori maturati sulla maggior sorte capitale di € 1.128.223,12 azionata innanzi al Tribunale di Roma (prospetto riepilogativo fatture cfr. doc. 1A fasc. att.; fatture cfr. doc. 2 fasc.att.), parte della quale (€ 997.456,95) è stata pagata dall' anteriormente alla riassunzione del CP_1 giudizio innanzi a questo Tribunale e di cui la chiede il riconoscimento degli Parte_1 interessi moratori, anatocistici nonché il risarcimento forfettario del danno ex art. 6 c. 2 D.Lgs
231/2002.
Orbene, l ha dedotto di non essere stata in grado di eseguire tempestivamente i CP_1 pagamenti per cause a sé non imputabili, ma riconducibili alla situazione di incertezza venutasi a creare in ordine ai soggetti legittimati a ricevere il pagamento, avendo “i
Commissari giudiziali (della )… rivendicato il pagamento e l'esclusiva titolarità Controparte_2 dei crediti relativi alle fatture emesse nei confronti dell' ” ed essendosi poi “aggiunte CP_1 anche le legittime pretese delle manovalanze impiegate nell'esecuzione dell'appalto pubblico de quo che…in conseguenza della mancata percezione dei salari da parte della società
22 appaltatrice, hanno diffidato l , invocando l'intervento sostitutivo della stazione CP_1 appaltante ed esercitando l'azione giudiziaria di cui all'art. 1676 c.c.” (cfr. comp. risp. p. 21-
22; cfr. doc. 9 – 10 fasc. conv.). Tale situazione è culminata nel procedimento per sequestro liberatorio Nrg 23313/2020 innanzi al Tribunale di Torino (cfr. doc. 8 fasc. conv.), all'esito del quale “l'Istituto è stato posto nelle condizioni di liquidare la somma di euro 1.089.146,74 in favore dell'odierna attrice” (cfr. comp. risp., p. 21); procedimento sequestro liberatorio cfr. doc. 8 fasc. conv.; quietanze di pagamento per €1.089.146,74 cfr. doc. 11 a) e 11 b) fasc. conv.).
È provato in atti (cfr. doc. 8 fasc. conv.) che il Tribunale di Torino abbia disposto il sequestro liberatorio con decreto del 27/01/2021 e ordinato il dissequestro della somma di €
1.101.055,69 da disporsi in favore di all'udienza del 24/02/2021, su richiesta del Parte_1 difensore dell' tenuto conto “delle difese svolte da e dal fatto che CP_1 CP_2 quest'ultima ha riconosciuto alcune somme come a sé non dovute” (verbale 24/02/2021 cfr. doc. 8 fasc. conv.). Conseguentemente, l' ha provveduto a pagare la somma pari a € CP_1
1.089.146,74 in favore dell'attrice -importo ridotto rispetto alla somma dissequestrata di €
1.101.055,69 per l'erroneo computo di una fattura già stornata (cfr. nota prot. 11000 del CP_1
27/04/2021 cfr. doc. 8 fasc. att.)- come provato dalle quietanze di pagamento prodotte (cfr. doc. 11 a) e 11 b) fasc. conv.).
Ritiene il Tribunale che, atteso che la ratio del sequestro liberatorio ex art. 687 Cpc è quella di evitare che il debitore subisca gli effetti della mora, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna o vi siano dubbi sull'individuazione del debitore, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma che si assume dovuta, il debitore non può essere chiamato a rispondere del pagamento degli interessi di mora nel frattempo maturati.
Conseguentemente, la domanda volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento CP_1 degli interessi moratori va rigettata.
Il rigetto della domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori maturati sulla maggior somma capitale azionata innanzi al Tribunale di Roma rende superflua l'analisi circa la debenza dei correlati interessi anatocistici e del risarcimento forfettario del danno ex art. 6
c. 2 D.Lgs 231/2002.
4.4. Sui crediti portati dalle note di debito emesse dalla . Parte_1
La ha chiesto altresì la condanna al pagamento degli ulteriori interessi Parte_1
23 moratori maturati in ragione del tardivo pagamento di crediti portati da fatture diverse da quelle relative alla sorte capitale, di cui alle note di debito emesse dalla (cfr. Parte_1 doc. 4 fasc. att.).
Si rileva, a tal riguardo, che, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha ridotto le somme pretese da € 48.459,77 a € 37.928,89 (cfr. note di prec. concl. att.).
In particolare, si tratta delle seguenti note di debito prodotte dall'attrice (cfr. doc. 4 fasc. att.):
- Nota di debito n. 90009941 del 18/04/2019 di € 10.531,88, unitamente al prospetto riepilogativo delle fatture cui si riferiscono gli interessi dovuti;
- Nota di debito n. 90009812 del 18/04/2019 di € 281,31, unitamente al prospetto riepilogativo delle fatture cui si riferiscono gli interessi dovuti;
- Nota di debito n. 90009130 del 18/04/2019 di € 27.928,20, unitamente al prospetto riepilogativo delle fatture cui si riferiscono gli interessi dovuti;
- Nota di debito n. 90008887 del 18/04/2019 di € 214,96, unitamente al prospetto riepilogativo delle fatture cui si riferiscono gli interessi dovuti;
- Nota di debito n. 90001422 del 21/01/2019 di € 9.503,42, unitamente al prospetto riepilogativo delle fatture cui si riferiscono gli interessi dovuti.
Parte convenuta ha negato la debenza di dette somme, rilevando quanto segue.
4.4.1. Note di debito riferite alla Direzione Regionale AZ.
In ordine alla nota di debito n. 90009941 del 18/04/2019 di €10.531,88 di pertinenza della Direzione regionale Inail AZ (cfr. doc. 4 fasc. att.), la convenuta ne ha negato la debenza, in quanto mai “pervenuta sul cruscotto di competenza della medesima Direzione regionale AZ avente il codice 'GOLPEA'” (cfr. comp. risp., p. 17); nella specie “la relativa fattura elettronica risulta inviata al Codice Univoco Ufficio 'UFNZKV', che non coincide con alcuna specifica struttura dell'Istituto deputata alla relativa liquidazione” mentre “il CUU della
Direzione regionale AZ è 'GOLPEA'”(cfr. comp. risp., p. 26; cfr. doc. 7, 15, 16 fasc. conv.).
Quanto invece alla nota di debito 90009812 del 18/04/2019 di € 281,31, la convenuta ha rappresentato che la stessa “risulta essere stata rifiutata dal sistema in quanto relativa a fatture già liquidate e pagate dall'Istituto in favore di ” (cfr. comp. risp., p. 17). CP_2
Si ritiene che le difese della convenuta siano generiche e insufficienti a negare la debenza degli importi di cui alle predette note di debito.
Invero, con riguardo alla nota di debito n. 90009941, a differenza da quanto affermato
24 dall' (cfr. comp. risp., p. 26), l'erroneo inserimento del Codice Univoco Ufficio non figura CP_1 tra le ipotesi in presenza delle quali l'art. 2 bis del Decreto interministeriale n. 55 del
3/04/2013, recante il “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (cfr. doc. 17 fasc. conv.) prevede la possibilità delle PA di rifiutare le fatture elettroniche.
Con riguardo, invece, alla nota di debito n. 90009812, l' ha prodotto una schermata CP_1
Contr del in cui la fattura risulta rifiutata, riportando le seguenti motivazioni “la direzione regionale AZ ha rifiutato la cessione del credito. Le fatture sono liquidate direttamente a
” e “fatture liquidate con ritardo di inadempienza” (cfr. doc. 7 fasc. conv.), CP_2 producendo altresì la documentazione che dovrebbe comprovare l'avvenuto rifiuto della cessione (cfr. doc. 14 fasc. conv.).
Tuttavia, le fatture indicate all'interno del doc. 14 e per le quali la Direzione regionale
Inail AZ ha rifiutato la cessione del credito “in quanto emesse con il sistema dello Split payment dal quale l' è escluso” (cfr. doc. 14 fasc. conv.) non corrispondo alle fatture sulla CP_1 base delle quali risulta emessa la citata nota di debito (cfr. doc. 4 fasc. att.), sicché tale documento risulta del tutto inconferente. Diversamente, la documentazione prodotta dalla Contr convenuta conferma ulteriormente la tardiva liquidazione delle fatture (schermata a cui risulta la nota ““fatture liquidate con ritardo di inadempienza” - cfr. doc. 7 fasc. conv.).
Ciò posto, la convenuta non ha negato il pagamento tardivo delle fatture indicate nel dettaglio delle note di debito (cfr. doc. 4 fasc. att.) né ha specificamente contestato le date di emissione e scadenza delle fatture e le date in cui i pagamenti sono avvenuti, il tasso di interesse applicato e gli interessi di mora maturati.
A fronte di ciò, era onere dell' dare prova che il pagamento delle fatture oltre la data CP_1 di scadenza fosse dipeso da causa a sé non imputabile, prova non fornita nel caso di specie.
Ne consegue che gli interessi portati dalle note di debito n. 90009941 pari a € 10.531,88
e n. 90009812 pari a € 281,31, per complessivi € 10.813,19 sono dovuti.
Su tali interessi saranno da applicarsi gli interessi anatocistici richiesti dall'attrice ai sensi dell'art. 1283 Cc, dovuti dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio innanzi al
Tribunale di Roma (19/03/2020 – cfr. atto di citazione Bff Trib. Roma fasc. att.) al saldo, al saggio degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/2002.
Quanto alla domanda, formulata dall'attrice, di condanna dell' al pagamento CP_1
25 dell'indennità forfettaria di € 40,00 ex D.lgs. 231/02, essa merita accoglimento in base al disposto di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002, come novellato del D.lgs. n. 192/2012, il quale prevede che “al creditore spetta senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Tuttavia, l'importo dovuto va calcolato sulle due note di debito n. 90009941 e n.
90009812 e non su ciascuna delle sottostanti fatture cui si riferiscono indicate nel prospetto riepilogativo (cfr. doc. 4 fasc. att.); invero “non è accoglibile…l'interpretazione secondo cui esso sarebbe dovuto per ciascuna fattura pagata in ritardo, perché l'Unione Europea ha autorizzato il pagamento di € 40,00 per ciascuna fattura insoluta mentre, nel caso di specie, si tratta di fatture che sono state tutte pagate” (cfr. Corte d'appello Torino n. 440/2024).
Conseguentemente, la domanda va accolta per la minor somma di € 80,00.
4.4.2. Note di debito riferite alla Direzione regionale INAIL Piemonte e . CP_4
Quanto agli importi di cui alle note di debito n. 90001422 e n. 90009130 riferite alla
Direzione regionale Inail per il Piemonte, nonché alla nota di debito n. 90008887 riferita alla
Sede di Aosta, la convenuta ha negato la debenza delle somme pretese a titolo di CP_1 interessi moratori, deducendo di non essere stata in grado di eseguire tempestivamente i pagamenti delle fatture per cause a sé non imputabili, ma riconducibili all'inadempimento della , la quale avrebbe tardivamente trasmesso le fatture quietanzate dai Controparte_2 subappaltatori;
in particolare tale circostanza avrebbe giustificato, ex art. 118 D.Lgs.
163/2006, “la legittima sospensione dei pagamenti ad opera dell'Istituto” (cfr. comp. risp., p.
24; sede INAIL Piemonte cfr. doc. 13 fasc. conv.; sede Aosta cfr. doc. 18 fasc. conv.). CP_1
La ha contestato i rilievi della convenuta (cfr. mem. att. ex art. 183 c.6 n. 1 Parte_1
Cpc), per non aver fornito la prova:
- che la si fosse effettivamente avvalsa di subappaltatori;
Controparte_2
- che i subappaltatori avessero emesso fatture nei confronti della Controparte_2 proprio con riferimento all'esecuzione delle prestazioni per il cui pagamento la CP_2 aveva emesso le fatture azionate dalla;
[...] Parte_1
- che tali fatture fossero anteriori a quelle emesse dalla nei confronti Controparte_2 dell' in quanto l'art. 118 c. 3 D,Lgs. 163/2006 prevede che “qualora gli affidatari non CP_1 trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista…la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore degli affidatari”.
26 Ritiene questo Tribunale che il compendio probatorio in atti consenta di ritenere provata la non imputabilità del ritardo all' avendo la parte convenuta fornito un'analitica CP_1 ricostruzione delle ragioni del tardivo pagamento, producendo la documentazione comprovante l'affidamento dei servizi in subappalto e la tardiva trasmissione delle fatture quietanzate dai subappaltatori (cfr. doc. 13, 18, 20 fasc.conv.).
In assenza della trasmissione delle fatture quietanzate, l' risultava invero legittimata CP_1
a sospendere il pagamento delle fatture in favore della , ai sensi dell'art. 118 Controparte_2
c. 3 D.Lgs n. 163/2006, applicabile ratione temporis, secondo cui “nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari”.
Tale previsione risulta altresì espressamente richiamata nelle Condizioni generali della
“Convenzione per l'affidamento dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni”, sottoscritta dalla (cfr. all. 4 al doc. 13 fasc. conv.),che all'art. 18, c. 9, Controparte_2 stabilisce che “il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore”.
Tale norma, si osserva, non prevede che la stazione appaltante possa sospendere il pagamento nei confronti dell'affidatario soltanto nel caso in cui le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista si riferiscano alle stesse prestazioni per le quali l'affidatario ha chiesto il pagamento all'appaltante (cfr. Corte d'appello Torino n. 440/2024).
Ne consegue il rigetto delle domande volte ad ottenere il pagamento delle somme
27 portate dalle note di debito n. 90001422, 90009130 e 90008887; restano assorbite le correlate domande di condanna al pagamento degli interessi anatocistici e del risarcimento forfettario del danno ex art. 6 c. 2 D.Lgs 231/2002.
5. Sulla domanda ex art. 2041 Cc.
Va rigettata la domanda formulata dall'attrice in via subordinata, volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 Cc.
Sul punto, basti evidenziare che, oltre al carattere residuale dello strumento ai sensi dell'art. 2042 Cc - residualità non sussistente nel caso di specie - difetta del tutto la prova non solo del presunto arricchimento patrimoniale della convenuta, ma anche del correlativo impoverimento dell'attrice.
6. Spese di lite.
Le spese di lite, tenuto conto che le pretese attoree sono state accolte in misura decisamente ridotta rispetto alla domanda, vengono compensate nella misura di 1/2 e poste a carico di parte convenuta per il rimanente 1/2, che viene liquidato in dispositivo ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022, sulla base dei valori medi della tabella di riferimento individuata in base al decisum (scaglione da € 5.201,01 a € 26.000,00).
Tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree, va, invece, rigettata la domanda di parte convenuta ex art. 96 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
CONDANNA l a pagare alla , per il titolo di cui in motivazione, la CP_1 Parte_1 somma di € 10.813,19, oltre agli interessi anatocistici dal 19/03/2020 al saldo, al saggio degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/2002;
CONDANNA l a pagare alla la somma di € 80,00 ex art. 6 del D.lgs. n. CP_1 Parte_1
231/02;
CONDANNA l a rimborsare alla la metà delle spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in € 2.538,50 per compensi, oltre a € 393,00 per spese documentate (2/3 di € 786,00 spesi per Cu e marca) ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se
28 dovuta e Cpa come per legge;
la restante metà delle spese di lite viene compensata tra le parti;
RIGETTA la domanda ex art. 96 Cpc formulata dall' CP_1
Torino, 29/07/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
29