Sentenza 5 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2018, n. 30183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30183 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2018 |
Testo completo
uente SENTENZA sul ricorso proposto da NE SC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2016 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione udito per il ricorrente l'avv. SC Schettino, che ha concluso aderendo alle conclusioni del Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 febbraio 2016 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 14 maggio 2012 del Tribunale di Torre Annunziata, ha rideterminato in mesi otto di reclusione la pena inflitta a SC NE per il residuo reato di cui all'art. 181, comma 1-bis d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, revocando altresì l'ordine di demolizione e confermando la condanna alla rimessione in pristino dei luoghi.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di difesa, atteso che faceva difetto l'esatta contestazione della quale l'imputato avrebbe dovuto rispondere, trattandosi - da un lato - della pretesa realizzazione ex novo di un corpo di fabbrica di dimensioni di metri 7x12 ed altezza di metri 3,50, e - dall'altro - dell'ampliamento di manufatto già oggetto di sequestro, da ingombro di metri 3x3 a metri 5x8. In ogni caso, peraltro, la volumetria realizzata era inferiore ai 1000 metri cubi. Andava quindi dichiarata la nullità a norma dell'art. 185 cod. proc. pen., in ragione della violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen.. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta l'illogicità della motivazione, dal momento che il provvedimento impugnato aveva fatto riferimento ad una motivazione di primo grado che, al contrario, nulla argomentava in merito al notevole interesse pubblico del sito nel quale sarebbero stati commessi gli abusi, ed alcun richiamo specifico era stato ivi compiuto per la verifica effettiva di detto interesse. Al contrario, anche in sede ministeriale era stato a suo tempo posto l'accento sulle necessità di potenziamento, sostegno e riqualificazione delle attività turistiche, ed in effetti la riconfigurazione del manufatto andava ricondotta a tali finalità, trattandosi di un agriturismo per il quale erano stati compiuti interventi di manutenzione e ristrutturazione straordinaria, per i quali era sufficiente la presentazione di s.c.i.a. alle competenti Autorità amministrative.
2.3. Col terzo motivo era dedotta nullità della sentenza per omissione, anche grafica, di ogni e qualsiasi argomentazione in ordine alle censure difensive formulate in sede di appello, né sussisteva controllo di congruità della motivazione a sostegno della sentenza di condanna.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del residuo reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Va pregiudizialmente dato atto che con sentenza n. 56 dell'Il gennaio 2016, depositata il 23 marzo 2016 e pubblicata sulla G.U. del 30/03/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis del d.lgs. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed». In altri termini, l'art. 181 cit. deve intendersi così riformulato, quanto naturalmente al comma 1 e al comma 1-bis: "l. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: ... abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi".
4.1. Ciò posto, vero è che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 cit., integra la contravvenzione prevista dal comma primo di detto articolo ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge, configurandosi invece il delitto previsto dal successivo comma 1-bis nella sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici ivi indicati (Sez. 3, n. 33047 del 19/04/2016, Mozer e altri, Rv. 268033).
4.1.1. In proposito, con rilievo non infondato l'odierno ricorrente ha osservato che nell'imputazione originaria non era stata chiaramente specificata la contestazione formulata, se a norma della lett. a) ovvero della lett. b) del testo del comma 1-bis vigente all'epoca dei fatti (v. supra;
il ricorso, tra l'altro, è stato presentato nelle more della pubblicazione della decisione costituzionale, al pari della sentenza impugnata). In ogni caso, al riguardo va rilevato che il Tribunale oplontino aveva quantomeno inclinato per la prima ipotesi, dal momento che era stato rilevato che l'area interessata dall'intervento abusivo del NE era "sottoposta a speciale protezione, essendo stata dichiarata di notevole interesse pubblico, per le sue caratteristiche paesaggistiche, con decreto ministeriale del 27 ottobre 1961, di talché è pienamente configurablle il reato contestato al capo D della rubrica" (ossia proprio l'ipotesi di cui al comma 1-bis cit., lett. a). Né, al riguardo, la Corte napoletana ha inteso aggiungere alcunché.
4.1.2. Alla stregua di quanto rilevato, altresì applicando il generale criterio ermeneutico del favor rei, la fattispecie siccome contestata all'odierno ricorrente deve essere riqualificata come reato contravvenzionale. In ragione di ciò, e stante la cessazione della permanenza alla data del 27 ottobre 2008 (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato), il residuo reato - in mancanza di evidenti cause di proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - si era così prescritto già alla data del 27 ottobre 2013 (nel difetto, non contestato, di ulteriori termini di sospensione, cfr. pag. 3, ibidem), e quindi anteriormente alla sentenza impugnata del 12 febbraio 2016. 5. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, perché il reato che ancora residuava, riqualificato come contravvenzione alla stregua dei rilievi che precedono a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, è estinto per prescrizione. Deve quindi essere disposta altresì la revoca della rimessione in pristino dei luoghi, atteso che l'ordine relativo va emesso solamente con la sentenza di condanna.
P.Q.M.
Riqualificato il residuo reato come contravvenzione di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca l'ordine di rimessione in pristino. Così deciso in Roma il 17/05/2018