Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. iscritto al n.r.g. 2018/ 2024, promosso da:
(C.F. ), nata il [...] a [...], residente a [...]C.F._1
Follonica (Gr), via de Gasperi, 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Finetti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Follonica (Gr), via de Gasperi, 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Nunzi;
RESISTENTE
Nell'interesse dei minori
), nato a [...] il [...]; Persona_1 C.F._3
( ), nato a [...] il [...]; CP_2 C.F._4
( ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
5.06.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli minori, nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica. Le parti hanno così rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del Collegio dei predetti accordi.
pagina 1 di 5
L'odierno procedimento, inizialmente di natura contenziosa, ha trovato un componimento bonario a seguito del deposito di conclusioni congiunte, attinenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli minori e nonché in relazione ad Per_1 CP_2 Pt_2 ogni altro aspetto di natura personale ed economica.
Più precisamente, le parti hanno depositato in data 4.06.2025 note congiunte, dando atto di aver raggiunto un accordo a totale definizione dell'odierno contenzioso, chiedendo in particolare recepirsi le seguenti condizioni:
“1. L'abitazione familiare, posta in Follonica (Gr), via de Gasperi, 5, di proprietà al 70% del sig.
e al 30% della sig.ra rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità del primo, CP_1 Parte_1 insieme a tutti gli arredi interni. La sig.ra trasferirà la propria residenza, unitamente ai figli, Parte_1 nell'immobile posto in Follonica (Gr), via Piemonte, 43, condotto in locazione, entro e non oltre il
30/09/2025.
2. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 CP_2 Pt_2 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
i bambini trascorreranno pari tempo con ciascun genitore secondo il seguente schema (cfr. tabella pagg.
1-2 memoria congiunta depositata in data 4.06.2025):
1^ E 3^ SETTIMANA
LUNEDI' / MARTEDI' / / Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
PADRE / / / / / / Per_7 Per_8 Per_8 Per_7 Per_7 Per_7
2^ E 4^ SETTIMANA
LUNEDI' / / Per_9 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_10
/ / / / / /
[...] Per_8 Per_7 Per_7 Per_8 Per_8 Per_8
Si precisa che i giorni sono indicati a mero titolo esemplificativo e potranno essere modificati tenendo conto delle esigenze dei bambini (scuola, sport e svago) nonché delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
A prescindere dalla regolamentazione sopradetta, i figli trascorreranno con il padre l'intera giornata del 13/03 (compleanno paterno) e della “Festa del Papà”, mentre con la madre l'intera giornata del
28/02 (compleanno materno) e della “Festa della Mamma”.
pagina 2 di 5 I compleanni dei bambini saranno festeggiati ad anni alterni con l'una e con l'altro genitore, salvi diversi accordi tra gli stessi, e quindi con possibilità di poter festeggiare il compleanno nello stesso anno con la madre e con il padre separatamente, mentre la spesa della festicciola con amici/amiche sarà divisa equamente tra i genitori.
Nel periodo estivo i genitori potranno decidere di tenere i bambini per un periodo di tempo maggiore ai giorni previsti fino ad un massimo di 2 settimane consecutive tra luglio, agosto e settembre, periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori.
Nel periodo delle festività natalizie, o comunque nella stagione invernale, i genitori potranno decidere di tenere i bambini per un periodo di tempo maggiore ai tre giorni previsti fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi, da concordare ogni anno.
I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dai bambini alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altra ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altra.
3. I ricorrenti inoltre si impegnano:
- alla massima collaborazione allo scopo di tutelare e far crescere serenamente i figli, garantendo loro il diritto di visita e di frequentazione dei nonni materni e paterni;
- a partecipare insieme, ove possibile, a incontri, a gare sportive e a riunioni con gli insegnanti e allenatori dei figli;
- a scambiarsi reciprocamente qualsivoglia comunicazione inerente i figli (sullo stato di salute, sull'andamento scolastico, sullo sport frequentato, sulla gestione dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore, ecc.), impegnandosi a riscontrare gli SMS e a rispondere alle rispettive telefonate;
- a prestarsi reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio anche dei figli minori, impegnandosi all'occorrenza a prestare detto consenso anche davanti agli organi competenti.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un contributo economico alla CP_1 Parte_1 soluzione abitativa scelta da quest'ultima pari ad Euro 250,00 mensili (da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese) a partire dal mese di Settembre 2025 e sino alla data del 31/08/2030, intesa, dunque, la rata con scadenza al 10 Agosto 2030 come ultimo pagamento. Oltre la data suddetta tale obbligo si intenderà decaduto automaticamente a tutti gli effetti di legge. Ai fini invece del contributo del mantenimento dei figli si richiama quanto disposto al successivo punto 5 relativamente alla rinuncia da parte del a percepire l'assegno unico INPS nella misura del 50%. CP_1
pagina 3 di 5 Ciascun genitore provvederà inoltre a contribuire nella misura del 60% a carico del e del 40 CP_1
% a carico della alle spese straordinarie per i figli, intendendosi per tali quelle indicate nel Parte_1
“Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella seduta dell'8/3/2017 e da aversi qui integralmente richiamato con esclusione dei cambi di abbigliamento stagionali e della mensa scolastica che saranno, pertanto, ripartiti nella misura del 40% a carico della sig.ra e del 60% a carico del sig. Parte_1 CP_1
5. Visto il Messaggio INPS n. 1714 del 20/4/2022 i coniugi convengono che l'Assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al D.lgs 23/2021, venga richiesto ed erogato interamente alla sig.ra Parte_1
I genitori usufruiranno nella misura del 50% ciascuno della deducibilità e detraibilità ai fini fiscali delle spese sostenute per i figli.
6. Le parti concordano altresì di dare immediata attuazione all'accordo raggiunto e qui sopra esplicitato.
7. Spese legali compensate con rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 nuova L.P.”
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione alla domanda originariamente proposta dalla ricorrente e tenuto conto della pacifica volontà delle parti di mantenere un regime di affidamento condiviso, risultino sostanzialmente equilibrate ed adeguate all'interesse della prole minorenne, laddove è previsto che questa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Sent.
19/07/2016, n. 14728).
Anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione ai tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore, appaiono tener conto sia delle loro attuali esigenze che dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Equilibrate risultano anche le ulteriori pattuizioni e/o condizioni, tra cui il contributo economico a carico del alla soluzione abitativa scelta dalla pari CP_1 Parte_1 ad Euro 250,00 mensili, la contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del e del 40 % a carico della nonché la previsione che l'Assegno unico e universale per CP_1 Parte_1
i figli a carico, di cui al D.lgs 23/2021, venga richiesto ed erogato interamente alla Parte_1
pagina 4 di 5 Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione dei figli minori e nonché in merito agli aspetti di natura Per_1 CP_2 Parte_2 economica, il tutto alle condizioni sopra ritrascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
3) Dispone che le conclusioni congiunte depositate in data 4.06.2025 vengano allegate alla presente
Sentenza di cui costituiscono parte integrante.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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