TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2456/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PACINI STEFANO, giusta procura in Parte_1 atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Loreni e Anna
PA Ciarelli, procura in atti
-resistente-
Avente ad oggetto: indennità disoccupazione agricola dando lettura dei presenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Sulla domanda attorea -avente ad oggetto la condanna dell' al pagamento in favore CP_1 di parte ricorrente della disoccupazione agricola anno 2022 - deve prendersi atto dell'intervenuta liquidazione effettuata in data 12.09.2024 da parte dell' della CP_1 prestazione predetta per complessivi €2.797.45; pertanto, in conformità alla richiesta delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n.
3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass.,
07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, l'avvenuta liquidazione della prestazione oggetto di domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
4. Le spese del giudizio tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità giudiziale vanno poste a carico dell' e sono liquidate e distratte CP_1 come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (valore €1101/€5200) e con applicazione dei valori tariffari medi ed escluse la fase istruttoria e quella decisionale (risultando la causa decisa in prima udienza).
P.Q.M.
ogni contraria domanda, eccezione deduzione ed istanza disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' – in persona del legale rapp.te p.t.- , a rifondere in favore della parte CP_1 ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in €850,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 23/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2456/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PACINI STEFANO, giusta procura in Parte_1 atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Loreni e Anna
PA Ciarelli, procura in atti
-resistente-
Avente ad oggetto: indennità disoccupazione agricola dando lettura dei presenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Sulla domanda attorea -avente ad oggetto la condanna dell' al pagamento in favore CP_1 di parte ricorrente della disoccupazione agricola anno 2022 - deve prendersi atto dell'intervenuta liquidazione effettuata in data 12.09.2024 da parte dell' della CP_1 prestazione predetta per complessivi €2.797.45; pertanto, in conformità alla richiesta delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n.
3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass.,
07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, l'avvenuta liquidazione della prestazione oggetto di domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
4. Le spese del giudizio tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità giudiziale vanno poste a carico dell' e sono liquidate e distratte CP_1 come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (valore €1101/€5200) e con applicazione dei valori tariffari medi ed escluse la fase istruttoria e quella decisionale (risultando la causa decisa in prima udienza).
P.Q.M.
ogni contraria domanda, eccezione deduzione ed istanza disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' – in persona del legale rapp.te p.t.- , a rifondere in favore della parte CP_1 ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in €850,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro