Art. 1.
Ai servizi di economato della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e della Direzione generale degli Istituti di previdenza provvedono due distinti consegnatari-cassieri.
Alla gestione dei detti consegnatari-cassieri sono estese, in quanto applicabili, le norme del regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796 , per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali con le successive modificazioni ed integrazioni e salvo le disposizioni particolari di cui ai seguenti articoli 2 e 3.
Ai servizi di economato della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e della Direzione generale degli Istituti di previdenza provvedono due distinti consegnatari-cassieri.
Alla gestione dei detti consegnatari-cassieri sono estese, in quanto applicabili, le norme del regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796 , per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali con le successive modificazioni ed integrazioni e salvo le disposizioni particolari di cui ai seguenti articoli 2 e 3.