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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/09/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 826-2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cron. N°________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati:
1)dott. Filippo Labellarte Presidente Rep. N° ________
OGGETTO:
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere Consigliere Contratti bancari
3)avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A nel giudizio di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1761/2020 pubblicata il 18.11.2020,
G.U., e non notificata, nel procedimento civile recante r.g. n. 91000046/2013; tra
e rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Guantario del Foro di Parte_1 CP_1
Trani che li assiste e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado;
- appellanti -
e con sede legale in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Giuseppe Spinelli in virtù di procura in calce alla comparsa depositata in forma telematica su file separato
- appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 23.02.2024 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------- per gli appellanti: in riforma della sentenza appellata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare ogni domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo previa declaratoria incidenter tantum della nullità delle fideiussioni omnibus azionate dalla Banca opposta, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1 e comma 2 lett. a) e art. 3 della legge n. 207/1990 (legge Cont antitrust). In subordine, riconoscere che le somme dovute alla devono essere rideterminate alla data Cont del 30.09.2009, e che non poteva dopo il 30-09-2009 addebitare il per interessi Controparte_4 passivi trimestrali sino alla data del 31-03-2012 rilevando il saldo passivo di di €. Controparte_4
88.388. Disporre la restituzione delle somme di cui alla sentenza appellata che saranno eventualmente escusse e pagate dagli appellanti nel corso del presente giudizio, aumentate degli interessi e della svalutazione dal dì del pagamento alla data della restituzione. Condannare l'appellata alla rifusione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
l'appellata: rigettare l'appello con vittoria di spese e compensi.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.266/12 emesso in favore della in data 18.10.2012, il Controparte_2 Par Tribunale di Trani — Sez. Dist. di ingiungeva a e in qualità di CP_5 CP_1 Parte_1 fidejussori della (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani n.37 del 7.10.09) il Controparte_4 pagamento dell'importo di € 80.000,00 nei limiti della fidejussione (a fronte di un maggior credito nei confronti della fallita di € 88.388.99=), oltre interessi convenzionali come richiesti, e comunque nei limiti del tasso soglia pro-tempore applicabile, spese e competenze legali, il tutto in virtù del saldo debitore del conto corrente n.1558 alla data del 31.3.2012.
Con atto notificato in data 9.1.2013 i fidejussori proponevano opposizione avverso il suddetto provvedimento chiedendone la revoca e, per altro verso, la restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dalla da ricalcolarsi in corso di causa a mezzo di C.T.U. contabile, oltre al risarcimento di CP_2 danni patrimoniali e non patrimoniali da accertarsi in via equitativa.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria documentale, con sentenza parziale n.307 del 16.2.15 dichiarava la
"opponibilità alla banca creditrice delle questioni inerenti la validità delle condizioni contrattuali applicate ai rapporti di conto corrente oggetto di causa;
" disponendo con separata ordinanza del 19.2.2015 il rigetto dell'ordine di esibizione di documentazione ex art. 210 c.p.c. richiesto dagli opponenti in quanto generico, ed ammettendo contestualmente C.T.U. contabile finalizzata al conteggio dell'esatto dare — avere tra le parti alla data di chiusura del conto.
La faceva espressa riserva di appello avverso la sentenza parziale. CP_3
Il giudice, all'esito della espletata C.T.U., con la sentenza impugnata revocava il decreto ingiuntivo condannando gli opponenti al pagamento della somma di Euro 46.140,82 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Con atto di appello del 15.05.2021 i fideiussori hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto nulle le fideiussioni azionate dall'opposta in quanto corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'ABI e fatto oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia conclusasi con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
In via subordinata, chiedevano l'accertamento di un saldo-debitore differente rispetto a quello azionato dalla banca in via monitoria.
Si è costituita la banca chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con un primo motivo, gli appellanti lamentano che il contratto di fideiussione del 14.09.2006 sottoscritto dagli opponenti corrisponde esattamente allo schema negoziale predisposto dall'ABI, e fatto oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia conclusasi con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, secondo cui
“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 207/1990”.
2 A dire degli appellanti, tale coincidenza renderebbe nulla la fideiussione prestata dagli opponenti, in quanto meramente riproduttiva degli schemi contrattuali uniformi ABI in quanto intese vietate dalla normativa antitrust, per il disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n. 287/1990.
La nullità delle fideiussioni de qua farebbe così venir meno ex tunc la garanzia prestata dagli opponenti per i debiti della contratti con l'istituto bancario e, di conseguenza, non sussisterebbe alcun Controparte_4 rapporto di debito credito tra gli opponenti e l'istituto convenuto, né tampoco in relazione alle fideiussioni de quibus. Sotto questi profili la sentenza appellata sarebbe illegittima e ingiusta.
Il motivo è infondato.
Si premette che gli opponenti hanno eccepito in primo grado -per la prima volta con comparsa di costituzione del loro nuovo difensore depositata a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni - la nullità della fideiussione da essi sottoscritta «per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1 e comma 2 lett. a) e art. 3 della legge n. 207/1990 (legge antitrust) ritenendo violato l'art. 2 co.
2° lett. a) della L. n.287/90, in quanto i relativi artt. 2, 6 ed 8 risulterebbero conformi allo schema contrattuale ABI che ha formato oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia conclusasi con il noto provvedimento n.55 del 2.5.2005.
La questione riguarda la validità dell'intesa che ha dato origine allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002, del quale la Banca d'Italia, allora responsabile dell'enforcement antitrust nel settore bancario, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto illegittime talune disposizioni, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'art. 2, co.
2, lettera a), L. 287/1990.
Trattasi, in particolare, delle clausole nn. 2 (cd. clausola di reviviscenza), 6 (di rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.) ed 8 (cd. clausola di sopravvivenza) dello schema ABI del 2002, riprodotte nella maggior parte delle fideiussioni stipulate dalle banche.
È noto che la Banca d'Italia, all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito, nel novembre 2003 avviò un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema contrattuale di
"fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie", predisposto dall'ABI nel 2002, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza.
A tal fine, la Banca d'Italia interpellò - in via consultiva - l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, la quale - nel parere n. 14251 - segnalava come lo schema negoziale in esame "ripropone sostanzialmente clausole già presenti nelle condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni omnibus, da essa elaborate e diffuse con la circolare serie tecnica O, n. 20 del 17 giugno 1987', evidenziando che la disciplina della fideiussione omnibus di cui al citato schema presentava clausole (segnatamente, gli artt.
2, 6 ed 8) idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili - in linea generale - "di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito", nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, "di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore".
Sulla scorta di tale parere, e rilevato che dall'istruttoria espletata era emersa "la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI. Tale uniformità discende da una
3 consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo)", la Banca
d'Italia accertò che gli artt. 2, 6 e 8 del ridetto schema contrattuale contenevano disposizioni che, nella misura in cui erano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, e dichiarò l'ABI "tenuta a trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria verrà diffuso al sistema bancario" (provv. 55/2005).
Tale riproduzione delle clausole vietate comporterebbe la nullità, ex art. 1419 c.c., delle singole clausole della fideiussione che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (Cass. n. 41994/2021, resa a sezioni unite).
Correttamente il Giudice di primo grado ha affermato che “in ogni caso, anche avoler ritenere la nullità delle clausole in questione (coincidenti con quelle di cui agli articoli 2, 6 e 8 delle condizio ni generali di contratto predisposte dalla banca), si dovrebbe concludere che tale nullità integrerebbe gli estremi della nullità parziale (art. 1419 cod. civ.), non risultando che i contraenti non avrebbero concluso la fideiussione senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità”.
Esclusa, dunque, la nullità totale della fideiussione - anche se contenente le clausole di cui agli articoli 2, 6
e 8 delle vecchie Norme Bancarie Uniformi considerate anticoncorrenziali - anche la rilevabilità d'ufficio della nullità relativa è subordinata alla circostanza che essa emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa.
Mentre, l'estensione della nullità all'intero contratto ha portata eccezionale ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
Nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di allegazione e prova del contrario, che i fideiussori avrebbero in ogni caso prestato la garanzia anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatori di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia.
Gli opponenti, odierni appellanti, infatti, hanno precisato le proprie conclusioni, insistendo nella richiesta di declaratoria di nullità del contratto di fideiussione, denunciando, tuttavia, il vizio che avrebbe attinto le sole clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga al 1957 c.c., con l'ulteriore precisazione che il giudice avrebbe l'obbligo di rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di nullità negoziale di natura speciale o di protezione.
La tematica, in realtà, è stata affrontata dalla richiamata sentenza delle SS. UU. n. 41994/2021.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che "il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo".
4 Ciò posto, il Collegio non potrebbe dichiarare d'ufficio la parziale nullità del contratto, andando al di là dei limiti della domanda formulata dalla parte;
tanto più che, nel caso di specie, non è neppure evincibile dal tenore delle difese degli appellanti, anche solo a livello di allegazione, la circostanza che essi abbiano interesse a una pronuncia che dichiari il contratto parzialmente nullo, non avendo gli stessi speso alcun argomento al riguardo, neppure all'esito dell'intervento delle SS. UU. del 2021.
Inoltre, quand'anche si accedesse alla nullità parziale, l'eliminazione della deroga contenuta dei contratti di fideiussione omnibus per cui è causa, importa l'applicazione - per inserzione automatica ex art. 1339
c.c. - della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c., a norma del quale "Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".
Tale eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. non è stata oggetto di eccezione tempestiva da parte degli opponenti, rimanendo preclusa al rilievo d'ufficio, trattandosi di un'eccezione in senso stretto;
cfr. Cass. n. 8989/2012.
Con un secondo motivo proposto in via subordinata, e per la prima volta in sede di appello, gli appellanti lamentano che il saldo del conto corrente n.1558 oggetto di ingiunzione di pagamento non sia quello corrispondente alla data di dichiarazione di fallimento della società correntista ma si riferisca Controparte_4
a data successiva, impugnando così il capo della sentenza che li condanna al pagamento delle risultanze contabili come rideterminate dalla Consulenza d'Ufficio.
Poiché il decreto ingiuntivo fu revocato dal giudice di primo grado non rileva la somma richiesta in sede di monitorio in quanto il saldo del c/c è stato poi rideterminato in sentenza nella minor somma di € 46.140,82 ritenendosi così superflua in questa sede ogni questione sul punto.
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa
(26.000-52.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1761/2020 Parte_1 CP_1 pubblicata il 18.11.2020, G.U., e non notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Euro 6.000,00 oltre alle spese generali, Cap ed Iva;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico delle appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza 11.03.2025;
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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