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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 342/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 259/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data
5.05.2021
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Maria Lo Votrico, presso il cui studio, in IC, Via Pietro Vinci
n. 83, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., corrente in Verona, Lungadige Cangrande n.
16 (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Feliciana Ponzio, P.IVA_1 presso lo studio della quale, in Gela, via Cattuti n. 5, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
1 (c.f. ), e Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
(c.f. , entrambi residenti a IC
[...] CodiceFiscale_3 nella via Regina Elena n. 5;
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza in via preliminare: 1) Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 259/2021 RG sentenze emessa dal Tribunale di Enna in data 5.05.2021: Nel merito 1) dichiarare nulla e giuridicamente inesistente l'impugnata sentenza n. 259/2021 R.G. emessa nel procedimento n. 720/2015 dal Tribunale di Enna dott. Davide
Naldi, per violazione del diritto di difesa e preclusione dell'assunzione di prove documentali per come disposto dal primo Decidente con ordinanza del Dott. Commandatore in data 14/01/2016; 2) Rinnovazione degli atti, di cui assunzione del modello CID prodotto e non ritrovato in atti, dare seguito all'ordinanza del Dott. Commandatore del 14/01/2016, dare seguito all'ordinanza del dottor del 26.02.2016. 3) Controparte_4
Decidere la causa del merito previa rinnovazione dell'assunzione testimoniale per eventuali chiarimenti;
4) Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
Conclusioni dell'appellata Società
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento dei motivi su esposti confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da . Con condanna di parte appellante al pagamento delle Parte_1 spese processuali del secondo grado di giudizio da liquidarsi ai sensi per gli effetti di cui al D.M.140/2012.
Svolgimento del processo
2 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
Co giudizio, avanti al Tribunale di Enna, CP_5 CP_3
e la (oggi
[...] Controparte_6 Controparte_7
al fine di chiederne, in via solidale, la condanna al
[...] risarcimento dei danni patrimoniali e non da lei subiti in seguito ad un sinistro stradale verificatosi in data 28.06.2014 alle ore 8,30 circa in
Contrada Scaletta – Castagna, Agro di IC, danni che quantificava complessivamente in €. 52.000,00.
Deduceva in proposito che, mentre conduceva l'autovettura Fiat Panda targata EN 133998, di proprietà di tale , in seguito alla Persona_1 imprudente condotta di guida del conducente di un trattore marca
DI 980 targato EN 08808, (mezzo di proprietà di TE
) - che con manovra improvvida invadeva la corsia di Controparte_2 marcia opposta percorsa in quel frangente dell'attrice - per evitare uno scontro frontale, si vedeva costretta a sterzare repentinamente nella direzione opposta andando a collidere con un pilastro posto ai bordi della strada cui seguiva il ribaltamento della vettura.
In seguito all'urto l'attrice riportava gravi danni fisici poi refertate presso l'Ospedale di Niscemi ove le venivano riscontrate “fratture multiple della regione carpica e della base del primo metacarpo con applicazione di stecca di gesso”.
Si costituiva in giudizio la NI di assicurazione che contestava la domanda attorea sia con riferimento all'an che al quantum debeatur chiedendone l'integrale rigetto.
Restavano contumaci, benché ritualmente citati, e Controparte_2
TE
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale, prova per testi e c.t.u. medico legale, disposta al fine di accertare i danni subiti dall'attrice e, all'udienza del 2.2.2021, precisamente le conclusioni, la causa veniva posta indecisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
3 Con la sentenza aggravata il Tribunale di Enna ha rigettato la domanda attorea condannando al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della ponendo a carico della Controparte_6 stessa le spese di c.t.u. come liquidate con separato Decreto. il Tribunale è pervenuto alla richiamata conclusione rilevando come, la compiuta istruttoria, non avesse consentito di ritenere dimostrata la reale dinamica del sinistro per come narrata in citazione.
In particolare il primo Giudice, - dopo aver evidenziato come tra i documenti indicati non fosse stato possibile rinvenire il modello Cai, asseritamente sottoscritto dallo steso conducente del TE trattore ove sarebbero stati rappresentati gli eventi per come prospettati dall'attrice - ha rilevato che, a prescindere dalla mancata produzione del detto modello CAI (rectius: del suo rinvenimento tra gli atti di causa) le dichiarazioni in esso contenute, benché sottoscritte dalla controparte, non potevano avere valore confessorio nei confronti della Società assicuratrice dovendo le stesse, tutt'al più, ritenersi liberamente apprezzabili dal Giudice ai fini della decisione.
Nel merito il Giudice di prime cure ha rilevato come le prove escusse - con particolare riferimento alle dichiarazioni testimoniali - potessero ritenersi irrilevanti ai fini della decisione essendosi, i testi, nel rispondere agli articolati di prova, limitati a fornire mere dichiarazioni generiche senza cioè descrivere l'evento e le modalità del sinistro (avevano risposto agli articolati: è vero) senza cioè fornire alcun riscontro concreto idoneo a ritenere assolutamente certa la dinamica dell'evento lesivo.
Rileva ancora il primo Giudice come le prospettazioni attoree fossero risultate, inoltre, smentite dalle dichiarazioni recepite nel verbale di
Pronto Soccorso dell'Ospedale C. Basilotta di IC, nel quale, a descrizione della dinamica era indicato: “incidente in macchina avvenuto contro animale incontrollato”.
Alla luce di tali complessive valutazioni il Tribunale ha pertanto ritenuto non dimostrati i fatti dedotti in citazione rigettando la domanda attorea.
4 ****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi Parte_2 in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 26 settembre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 101 c.p.c. e degli artt.li 3, 24 e 111 della
Costituzione con conseguente nullità della sentenza impugnata.
A sostegno del motivo si eccepisce la nullità del provvedimento assunto in seguito alla trattazione cartolare relativo all'udienza del 2.02.2021, pronunciato dal Giudice fuori udienza con il quale la causa era stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., provvedimento mai comunicato e/o notificato alla difesa di parte attrice, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Enna con nota rilasciata in data 22.07.2021.
La omessa notificazione della decisione di trattenere la causa in decisione, con contestuale concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. ha determinato, continua l'appellante, l'impossibilità per la parte attrice di depositare le memorie conclusionali e di replica nei termini di legge determinando la violazione del principio del contraddittorio con conseguente nullità del procedimento e della sentenza che lo ha definito.
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Con il secondo motivo di censura si deduce l'erronea e manifesta ingiustizia della sentenza appellata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 183 c.p.c. nonché la erronea valutazione delle prove testimoniali e documentali nonché, ancora, la illogicità e contraddittorietà della stessa per mancata assunzione di elementi
5 probatori necessari ai fini della decisione in seguito all'Ordinanza del
Giudice Istruttore del 14.01.2016.
Si argomenta come erroneamente, il primo Giudice, avesse ritenuto come non prodotto il modello CAI sottoscritto dal che era stato invece CP_3 regolarmente allegato al fascicolo di primo grado al momento della costituzione in giudizio, adempimento effettuato in modalità tradizionale
(ovvero cartaceamente) sì che la esatta produzione documentale era stata controllata ed accettata dal Cancelliere al momento della iscrizione a ruolo.
A prescindere da ciò, continua l'appellante, il Tribunale ha omesso di rilevare come sul punto il Giudice delegato all'assunzione delle prove testimoniali, dottor , si era riservato di riferire al Magistrato titolare CP_4 in merito alla possibile successiva produzione del documento in esame, circostanza sul quale il Decidente ha poi omesso ogni valutazione.
Si contesta, ancora, la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla genericità delle dichiarazioni rese dal teste atteso che egli aveva CP_3 espressamente risposto agli articolati di prova che gli venivano sottoposti senza – correttamente – accompagnare tali dichiarazioni da commenti non dovuti, nonché rispetto alla stessa credibilità dei testi della quale, in realtà, non poteva dubitarsi trattandosi di soggetti indifferenti che nessun interesse potevano avere all'esito della lite.
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Con il terzo motivo di gravame si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui, il Giudice di prime cure ha travisato le dichiarazioni rese da rispetto a quanto da lei stessa riferito al Pronto Parte_3
Soccorso al momento del suo arrivo in Ospedale ai Sanitari che hanno poi raccolto le dichiarazioni riportate nel verbale in atti.
Si osserva che la - sorella dell'attrice – sentita come Parte_3 teste, aveva espressamente affermato di non avere assistito al sinistro ma di avere riferito al pronto soccorso quanto da lei appreso aliunde.
6 Ecco perché continua l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto contestualizzare le dichiarazioni rese dalla valutandone Parte_3 in uno a quelle rese dai testi (conducente del trattore) e CP_3 Tes_1
(presente ai fatti) che avevano confermato la dinamica del sinistro.
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Con il quarto ed ultimo motivo di censura, infine, si impugna la gravata sentenza con riferimento all'importo liquidato, in favore della convenuta
NI, a titolo di spese legali ritenute eccessive.
Si evidenzia come il Tribunale avesse omesso di rilevare che, successivamente alla notifica della citazione, la aveva ricevuto la Pt_3 somma complessiva di €. 30.000,00 (di cui €. 3.000,00 per spese legali)
a titolo di risarcimento da parte della Fata e che per tale ragione era stata depositata in Cancelleria una nota con la quale si specificava l'effettivo valore residuo della causa.
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Deve preliminarmente rilevarsi che la Corte, con Ordinanza del 2 dicembre 2022, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata tenuto conto del tenore dell'attestazione della nota del Cancelliere del
Tribunale di Enna del 22 luglio 2021.
Deve poi, sempre in via preliminare, dichiararsi la contumacia di
[...]
e che, sebbene regolarmente evocati CP_2 TE in giudizio, non si sono costituiti.
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L'appello è fondato con riferimento al primo motivo di censura che investe la omessa notifica del provvedimento assunto dal Tribunale fuori udienza in seguito alla trattazione cartolare del 2.02.2021.
Nella sede dell'udienza “cartolare”, a trattazione scritta, prevista prima dalla disciplina emergenziale e oggi assurta a mezzo di trattazione ordinario con l'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., i provvedimenti devono intendersi resi “fuori udienza”, con la conseguenza che la conoscenza di
7 tali provvedimenti avviene all'esito della comunicazione di Cancelleria alle parti costituite. (Cass. civ., sez. I, Ord., 18 maggio 2023, n. 13735)
Ciò detto, con riferimento all'eccezione di nullità sollevata da parte appellante in seguito all'omessa comunicazione da parte della Cancelleria dell'ordinanza pronunciata dal Giudice con cui, in seguito all'udienza cartolare del 2.02.2021 la causa era stata trattenuta per la decisione con termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica ex art. 190
c.p.c., si osserva che, in subiecta materia, la Suprema Corte ha statuito che “La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ex art. 176, comma 2, c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori dell'udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa e quella degli atti successivi dipendenti, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., a condizione che essa abbia concretamente impedito all'atto il raggiungimento del suo scopo, nel senso che abbia provocato alla parte un concreto pregiudizio per il diritto di difesa;
se la parte abbia comunque avuto conoscenza dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo ed abbia partecipato ad essa senza dedurre specificamente l'eventuale pregiudizio subito, né formulare istanze dirette ad ottenere il rinvio dell'udienza, la nullità deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art.
156, comma 3, c.p.c.” (cfr., Cass. Sez. Un. n. 9839/2021).
Quanto stabilito dalle SS.UU. rappresenta un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ha altresì precisato che “trattandosi di nullità assoluta e non relativa, non può ravvisarsi nella mancata tempestiva attivazione della parte una decadenza dall'eccezione di nullità per tacita rinuncia ex art. 157, comma 2, c.p.c., ma la successiva condotta processuale può eventualmente rilevare al fine di accertare l'insussistenza di un effettivo pregiudizio inferto al diritto di difesa” (cfr., Cass. ord. n.
25861/2020).
Orbene, dagli atti d'Ufficio del fascicolo di primo grado risulta e, nello specifico dalla stessa attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 22 luglio 2021, che il cancelliere non ha comunicato l'ordinanza pronunciata
8 fuori udienza al procuratore di parte attrice pregiudicando così l'esercizio del suo diritto di difesa.
Invero, l'omessa comunicazione ha comportato la violazione del principio del contraddittorio, impedendo alla parte di precisare le proprie conclusioni, replicare alle deduzioni di controparte e depositare le note conclusive autorizzate dal Giudice.
Dunque, alla luce di tali pacifiche risultanze e del richiamato orientamento giurisprudenziale, va dichiarata la nullità del provvedimento emesso in seguito all'udienza cartolare del 2.02.2021, non comunicato, e di tutti gli atti successivi, ovvero della sentenza n.
259/2021, in quanto la negligenza del Cancelliere ha provocato un vulnus tale da compromettere il regolare svolgimento del processo di primo grado.
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Tuttavia, trattandosi di nullità che non rientra tra le ipotesi di rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ne consegue che il primo giudizio nel merito deve essere deciso dal Giudice d'appello, il quale è chiamato a statuire altresì sulle spese di quel grado.
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Dichiarata la nullità dell'ordinanza e della successiva sentenza del
Giudice di Enna occorre quindi analizzare il merito della controversia e la domanda formulata in primo grado avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento lesivo narrato in citazione e la loro solidale responsabilità per i danni subiti dall'attrice.
E' opportuno rilevare che, con atto di transazione e di quietanza del 20 aprile 2015 (pervenuto al procuratore dell'attore successivamente alla notifica dell'atto di citazione che è del 14 maggio 2015) la NI, a tacitazione di ogni pretesa attorea, ha offerto la somma complessiva
30.000,00 (ivi comprese spese legali per €. 3.000,00) sul presupposto di una corresponsabilità concorsuale, pari al 20%, in capo all'attrice e che tale offerta era stata preceduta, in data 25 novembre 2014 dall'invio di una somma pari ad €. 1.500,00 a tacitazione dei danni subiti al mezzo
9 agricolo di proprietà della e delle spese affrontate per Controparte_2 un giudizio incoato avanti al Giudice di Pace di IC (doc. allegati alle memorie 183 n. 1 del 4.11.2015) e che la percezione dell'importo indicato, così come l'assunzione della corresponsabilità nella misura del 20% erano state formalmente riconosciute ed accettate dalla odierna appellante
(vedasi memorie 183 cit.).
Da ciò discende, per come espressamente indicato in calce ai motivi di appello, che l'azione è proseguita “esclusivamente” per la differenza, pari ad €. 4.900,00, tra quanto accettato a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto.
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Nel merito la domanda è fondata, limitatamente al primo motivo di censura, per le ragioni di seguito esposte.
Con Ordinanza del 13.01.2016 il Giudice di prime cure ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto nonché la prova TE per testi articolata dalle parti in seno all'atto di citazione ed alle successive memorie istruttorie.
In data 26.02.2016 si procedeva all'interrogatorio formale del il CP_3 quale ammetteva i fatti come a lui deferiti nelle memorie istruttorie
(capitolati a, b, c, d, e f,) ovvero, in estrema sintesi, che il sinistro si era verificato tra i due mezzi indicati in citazione e che dopo l'urto la sig.ra era rimasta intrappolata nella vettura tanto che venne Parte_1 aiutata dallo stesso e dal ad uscire dall'auto e CP_3 CP_8 che ella stessa, avvertiti telefonicamente i familiari dell'accaduto, era stata poi accompagnata all'Ospedale in virtù dei forti dolori che erano sopraggiunti.
Alla stessa udienza veniva poi escusso il teste , sulla cui CP_8 attendibilità non vi è ragione di dubitare stante la dichiarata indifferenza all'esito della lite, il quale, a sua volta, rispondendo alle domande a lui rivolte aveva riferito: “1) di avere assistito personalmente al sinistro (cap. i) in quanto, quel giorno, con la sua vettura percorreva la strada interpoderale
10 Scaletta – Castagna;
2) che il sinistro si era verificato in quanto la trattrice agricola invadeva la corsia di marcia opposta interessata dal transito della vettura dell'attrice (cap. j); 3) che la Fiat Panda dell'attricee, per evitare
l'impatto, compiva una brusca manovra impattando sulla destra e capovolgendosi (cap. k); 4) che aveva aiutato, insieme al ad CP_3 estrarre la giovane dalla propria vettura (cap. l); 5) che subito dopo sopraggiungevano i familiari della giovane e che la stessa veniva accompagnata in Ospedale per le cure del caso (cap. m ed n).”
Così ricostruita la dinamica dell'evento – ed a prescindere dalla allegazione o meno del certificato CAI non rinvenuto tra gli atti del fascicolo di parte – ritiene la Corte che le modalità del sinistro siano state adeguatamente dimostrate dalle dichiarazioni testimoniali del CP_8
e dalle ulteriori risultanze istruttorie, con particolare riferimento
[...] agli esiti della c.t.u. medico legale disposta dal Tribunale al fine di accertare e descrivere le lesioni subite dall'attrice e se le stesse fossero causalmente riconducibili ai fatti esposti in citazione.
In proposito il Tribunale, con Ordinanza del 9 ottobre 2018, dispose procedersi a c.t.u. – nominando il Dott. - allo scopo Persona_2 di accertare:
a) La tipologia delle lesioni subite dalla perizianda e se esse siano causalmente riconducibili al sinistro;
b) La loro durata, la ITP e la ITT e la eventuale incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni lavorative;
c) Stabilire se dal sinistro siano derivate compromissioni permanenti della validità psicofisica del soggetto con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto esteriore e della capacità sociale;
d) Verificare se le lesioni siano suscettibili di accertamento clinico;
e) Valutare gli esiti permanenti;
f) Valutare se i postumi siano suscettibili di miglioramento e i relativi costi;
11 g) Valutare la congruità delle spese mediche sostenute.
Con relazione depositata in Cancelleria in data 28.03.2019 il Dott.
, per quanto ora di interesse, ha accertato (pag. 12 Persona_2 della relazione) “che le lesioni sono compatibili e causalmente dovuti alla dinamica del sinistro” e che, alla periziando era residuato un periodo di
I.T.T. di giorni 15, una I.T.P. al 50% per giorni 71 con una invalidità residua complessiva del 10%. (pag. 13 della relazione) ritenendo congrue spese mediche per €. 1.108,86”.
In particolare l'Ausiliario ha evidenziato che “in seguito alle lesioni si sia verificata una compromissione permanente della validità psicofisica del soggetto con conseguente menomazione del suo stato di benessere dell'aspetto esteriore” (pregiudizio estetico per cicatrice al volto).
Le richiamate conclusioni peritali, che devono considerarsi condivisibili in quanto il c.t.u. ha bene indicato i riferimenti medici utilizzati per la valutazione delle lesioni (Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico SIMLA – Giuffrè edizione 2016), ricalcano, pedissequamente quelle raggiunte dal fiduciario medico della
NI, che sulla base di tali risultanze, si era determinata ad offrire le somme poi accettate dalla nella misura sopra indicata di €. Pt_3
30.000,00 omnia.
Occorre, infine, porre attenzione alla ulteriore circostanza che, nel corso del giudizio, era stato sentito il teste di parte convenuta tale Tes_2
– perito dell'assicurazione – il quale aveva confermato di “aver visionato i veicoli coinvolti, di avere sentito personalmente il che gli CP_3 confermava la sottoscrizione del modulo CID ma che tra i due mezzi non vi era stata collisione”.
Anche la testimonianza del perito Assicurativo, pertanto, non esclude la dinamica del sinistro per come narrato in citazione atteso che la Pt_3 non aveva mai dedotto di avere urtato il trattore (vedasi atto introduttivo del giudizio) ma solo che il mezzo agricolo aveva invaso la sua corsia di
12 marcia ed ella, per evitarlo, aveva bruscamente sterzato, così da urtare un pilastro, capovolgendosi.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere sufficientemente provata la dinamica del sinistro senza che a ciò possa opporsi la circostanza che, il verbale del Pronto Soccorso avesse indicato, quale causa immediata, la presenza di animali incontrollati sulla carreggiata.
In proposito è stato chiarito dalla teste (udienza del Parte_3
26.02.2016) che era stata, informata telefonicamente dalla sorella dell'avvenuto incidente, aveva fornito le dichiarazioni ai medici dell'Ospedale di Niscemi raccogliendo informazioni frammentarie ricevute da altri soggetti dimostratesi poi non corrispondenti alla realtà.
(Si noti che, sul punto, il Giudice di prime cure, si è adeguatamente soffermato avendo, nell'ammettere le prove orali articolate dalle parti, evidenziato la concreta possibilità che le dichiarazioni relative all'anamnesi fossero state effettuate da soggetti diversi dalla danneggiata ovvero da familiari – vedasi Ord. del 13. 1.2016)
*****
Con riferimento al quantum debeatur la c.t.u. del Dott. ha Per_2 consentito di accertare, come sopra ricordato, in capo alla attrice la sussistenza di un danno biologico permanete residuato pari al 10% nonchè una ITT di giorni 15, una ITP complessivamente indicata al 50% in giorni 71 (per un totale di giorni 86) ed un importo di €. 1.108,86 per spese mediche documentato.
Applicando i criteri di liquidazione per la liquidazione delle lesioni macropermanenti elaborate dal Tribunale di Milano (anno 2014) e tenuto conto dei criteri di liquidazione ivi previsti (valore del punto base, età della danneggiata, ITT, ITP, danno biologico residuato, spese mediche documentate,) alla attrice andava riconosciuta la complessiva somma complessiva di €. 31.153,00.
Ritiene la Corte che, alla suddetta liquidazione del danno, non possa aggiungersi, a titolo di personalizzazione e/o appesantimento del punto,
13 alcuna ulteriore somma non essendo stata allegata alcuna circostanza dalla quale poter dedurre un danno maggiore rispetto a quello ordinariamente liquidato attraverso gli importi determinati dalle tabelle milanesi.
Ciò detto occorre ricordare che la NI, con quietanza del 20 aprile
2014, pervenuta a parte attrice dopo la notifica dell'atto di citazione, formulò un'offerta risarcitoria di €. 30.000,00 (€. 26.924,74 poi arrotondata in €. 27.0000,00 per danno non patrimoniale ed €. 3.000,00
a titolo di spese legali) con riconoscimento di una corresponsabilità nella causazione del sinistro in capo alla pari al 20% e che, nel calcolare Pt_4 la somma offerta la applicò esattamente i criteri Controparte_6 stabiliti dal Tribunale di Milano (con riferimento ai valori dettati per il
2014) tenendo conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro
(18 anni) del danno biologico residuato (10%) della ITT (giorni 15) e dalla
ITP (giorni 71).
E' evidente, pertanto, che avendo l'attrice accettato le somme indicate in quietanza nonché la sua corresponsabilità nella causazione dell'evento seppur nella misura del 20% (vedasi memorie 183 depositate in atti)
l'importo percepito appare essere superiore a quello effettivamente dovuto per come determinatosi in seguito alla istruttoria.
Occorre, infine, evidenziare che la NI, nel costituirsi in appello, non ha invocato la restituzione di somme eventualmente pagate in eccedenza rispetto a quelle liquidate, limitandosi ad invocare la conferma della sentenza di prime cure.
Sul punto, pertanto, non può disporsi alcunché.
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Da quanto detto discende, pertanto, la fondatezza della domanda di merito come articolata in primo grado.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, ritiene la Corte che le stesse possano compensarsi per 2/3 tra l'attrice e la NI in ragione che quest'ultima, sebbene dopo la notifica della
14 citazione, provvide a risarcire il danno nella sua interezza oltre che a riconoscere al procuratore dell'attrice gli onorari dovuti.
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L'accoglimento della domanda formulata nel merito in primo grado in seguito alla dichiarata nullità della sentenza rende del tutto irrilevante l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e dichiara la nullità della sentenza Controparte_2 TE
n. 259/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 5.05.2021.
In accoglimento della domanda proposta da con l'atto di Parte_1 citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dichiara che il sinistro per cui è causa è da attribuirsi alla imprudente condotta di guida di conducente del trattore marca DI targato EN TE
08808 di proprietà di ed assicurato Controparte_2 Controparte_6
oggi
[...] Controparte_7
Condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali della somma di €. 26.924,74 (poi arrotondata in €. 27.000,00) già liquidata giusta quietanza del 20.04.2015 ed accettata, anche a titolo di concorso di colpa nella misura del 20% dalla attrice medesima;
Compensa, per 2/3 le spese del primo grado del giudizio tra l'attrice e la
(oggi , e Controparte_6 Controparte_7 condanna la convenuta NI a rifondere alla attrice la rimante parte che liquida complessivamente in €. 800,00 oltre spese generali, iva e cpa se dovute;
Compensa, per 2/3 le spese del presente grado del giudizio e condanna la al pagamento, in favore di parte Controparte_7
15 appellante, della rimante parte che liquida in complessive €. 1.800,00 per compensi oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario.
Conferma nel resto.
Caltanissetta, 28 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
16