Articolo 2025 del Codice civile
Articolo 2024Articolo 2026
Versione
19 aprile 1942
Art. 2025.

(Usufrutto).

Chi ha l'usufrutto del credito menzionato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del proprietario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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