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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2987/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2987/2022
Oggi 22 maggio 2025, innanzi al dott. Silvia Rosa', sono comparsi:
- per , l'avv. PALER SILVIA;
Parte_1
- per , - per Controparte_1 CP_1
- per , l'avv. BORRÉ DANIELA;
[...] CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La procuratrice dell'attore insiste nelle domande, eccezioni e deduzioni proposte nei propri atti difensivi, riportandosi integralmente alle conclusioni precisate nelle note scritte di data 22.04.2025, si oppone a quanto dedotto ed eccepito da controparte, in particolare all'eccezione di nullità per violazione del litisconsorzio necessario di cui alle note scritte avversarie di data 29.04.2025, in quanto palesemente infondata, dato che unica legittimata passiva in riferimento alla domanda di liquidazione della quota dell'erede ai sensi dell'art. 2284 c.c. e seguenti è la società odierna convenuta
- vedasi in tal senso ed ex multis C. giust. UE n. 16556/2020 e Cassazione civile, sez. I, 14/05/2024,
n. 13163, che recitano come segue: "In tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'art. 2284
c.c., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa."
Dichiara infine di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove.
Il procuratore delle convenute insiste nella già rilevata eccezione, si riporta alle proprie note scritte conclusionali e alle conclusioni ivi formulate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2987/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PALER Parte_1 C.F._1
SILVIA del foro di Bolzano;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. BORRÉ DANIELA del foro di Novara,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
(precisate all'udienza del 22.5.2025)
Di parte attrice:
Tutto ciò premesso, il signor , come sopra rappresentato e difeso, precisa le Parte_2
proprie conclusioni come segue: voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale:
a) respingere, per i motivi esposti in narrativa ed in quanto infondate in fatto e diritto tutte le domande avversarie, in particolare quella fatta valere in via riconvenzionale;
b) per i motivi esposti in narrativa:
pagina 2 di 12 - accertare e dichiarare che le convenute, i.e. la società “ Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché le signore e
[...] Controparte_1
sono debitrici in solido nei confronti dell'attore della somma di euro 50.000,00; CP_2
- quindi – previa eventuale fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1183 c.c. – condannare le convenute in solido tra loro di pagare al signor la somma di euro 50.000,00, oltre Parte_2
interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo;
c) per i motivi esposti in narrativa:
- accertare e dichiarare che l'attore è erede legittimo della signora per quota pari Persona_1
ad un terzo;
- di conseguenza accertare e dichiarare che l'attore è erede per quota pari ad un terzo della quota societaria del 45% della “ ”, caduta in successione a Controparte_1
seguito del decesso della defunta moglie;
Persona_1
- di conseguenza condannare le convenute, i.e. la società “ Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché le signore e
[...] Controparte_1
in solido tra loro, di pagare all'attore l'effettivo valore monetario CP_2 Parte_2
della sua quota ereditaria e cioè il valore effettivo corrispondente ad un terzo (1/3) della quota societaria del 45%, caduta in successione a seguito del decesso di , pari alla Persona_1
somma accertata in corso di causa sulla base dello stato patrimoniale straordinario della società al momento dello scioglimento del rapporto sociale, con riferimento in particolare al valore del patrimonio immobiliare della stessa, il tutto oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. in ogni caso: con vittoria di compensi, spese ed oneri del presente giudizio ai sensi del D.M. 55/2014.
Di parte convenuta :
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, disposto ogni opportuno accertamento e provvedimento, anche di rito, se del caso
IN VIA PRELIMINARE dichiarare la nullità del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario, disponendo
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande attoree siccome completamente infondate in fatto ed in diritto.
pagina 3 di 12 Accertate le circostanze di cui al punto n. 4) della comparsa di costituzione e risposta e previe le declaratorie tutte del caso, dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig. al Parte_2
pagamento della somma di Euro 34.384,00, ovvero di quella somma minore o veriore che sarà accertata in corso di causa, in favore della Sig.ra oltre interessi di legge dal dovuto al CP_2
saldo e rivalutazione monetaria.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con atto di citazione del 20.9.2022, ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio le convenute per sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte.
A fondamento delle proprie domande ha esposto, in sintesi, quanto segue:
- Di avere prestato nell'anno 2014-2015 alla società (allora di proprietà della Controparte_1 moglie e delle due figlie e ) la somma di € 50.000, Persona_1 Controparte_1 CP_2 con l'obbligo di provvedere alla restituzione a sua semplice richiesta, come attestato da due bonifici effettuati in data 29.5.2014 per € 30.000,00 e in data 3.7.2015 per € 20.000,00;
- non avendo le parti convenuto alcun termine per la restituzione della somma prestata, la stessa doveva essere restituita a semplice richiesta del creditore e comunque entro il termine da fissarsi dal
Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1183 c.c.;
- in data 3.3.2020 veniva a mancare la moglie del signor signora , la quale CP_1 Persona_1 deteneva il 45% del capitale sociale della (quota nominale pari a € 180.000,00), Controparte_1
mentre il restante 55% era suddiviso tra le due figlie e proprietarie CP_1 CP_2
rispettivamente del 45% e del 10% del capitale sociale;
- la defunta non aveva redatto testamento e, pertanto, il coniuge è erede della stessa nella Per_1
misura di 1\3 e le figlie nella misura complessiva di 2\3 ex art. 581 c.c.;
- all'attore spetta dunque, in forza dell'art. 2289 c.c. e dello statuto della società, la propria quota del controvalore della quota sociale detenuta dalla defunta coniuge, da determinarsi attraverso l'assunzione in giudizio di consulenza tecnica d'ufficio “in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”, avendo le figlie portato avanti la società senza il padre ed essendo il termine dell'art. 2289 c.c. già scaduto.
1.2. Si costituivano le convenute , e Controparte_1 Controparte_1 CP_2
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.2.2023.
[...]
pagina 4 di 12 Esse eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda per difetto dell'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e di negoziazione assistita, e contestavano nel merito le deduzioni in fatto e in diritto di parte attrice, chiedendone l'integrale rigetto. In via riconvenzionale la convenuta chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione degli importi da questi CP_2
asseritamente prelevati dal conto corrente della convenuta senza il di lei consenso.
1.3. Disposta la mediazione obbligatoria e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale e dell'interpello formale di una convenuta, nonché con l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio, e, ritenuta matura per la decisione, il Giudice fissava per discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. l'udienza del 22.5.2025
(rito ante riforma d.lgs. 149/2022).
2. In diritto.
2.1. Della domanda attorea di restituzione dell'importo di € 50.000,00 a titolo di prestito.
L'attore ha allegato di avere dato a prestito alla società convenuta l'importo complessivo di €
50.000,00, attraverso due bonifici bancari dd. 29.5.2014 e dd.
3.7.2015 effettuati dal conto dell'attore a favore della società e recanti la causale “prestito” (doc.ti 2 e 3 attore).
Ora, se indubbiamente la mera causale dei bonifici non equivale alla prova del contratto, la Suprema
Corte ha chiarito che “La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso”
(Cass. civ. 20052/2024).
Ebbene, la convenuta non ha contestato l'avvenuta ricezione di tali pagamenti, ma ha dedotto che le somme sarebbero state versate dall'attore in qualità di garante della società, al fine di liberarsi dalla propria obbligazione di fideiussore e consentire alla convenuta di rinegoziare il proprio debito con la banca.
Deve quindi rilevarsi che tale allegazione della convenuta non è in contrasto con la causale del prestito, atteso che, se anche le somme fossero state versate dall'attore alla società al fine di consentire a quest'ultima di estinguere parzialmente il proprio debito con la banca, la società sarebbe in ogni caso tenuta alla restituzione delle stesse all'attore in via di regresso ex art. 1950 c.c., avendo l'attore estinto un debito non proprio e non avendo la società addotto un'altra causa che legittimerebbe la ritenzione delle somme in suo capo (quali un accollo liberatorio o una causa liberale).
pagina 5 di 12 Le allegazioni della convenuta risultano quindi del tutto compatibili con la causale del prestito e non la escludono, anzi la corroborano, risultano i motivi del prestito (finalità di estinguere il debito della società) irrilevanti rispetto alla sorte delle obbligazioni contrattuali.
Si osservi poi che la Suprema Corte, in un recentemente pronunciamento, ha altresì statuito che
“Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens. (Nella specie, la
S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma)” (così Cass. civ. 27372/2021).
Sebbene l'attore non abbia prodotto un contratto di prestito, ma solo i bonifici bancari sopra indicati, nel caso di specie la causale dei pagamenti addotta dalla società convenuta implica in ogni caso l'assenza di una causa che legittimi il trattenimento del denaro da parte del solvens.
Alla luce di tali circostanze, deve senz'altro ritenersi provata in via presuntiva la causa di prestito addotta dall'attore (v. anche Cass. civ. 8829/2023: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali
l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)”.
pagina 6 di 12 Considerato il tempo ormai decorso dall'effettuazione dei pagamenti e dalla prima monitoria inviata alle convenute (15.2.2019, doc.to 4 attore), risulta senz'altro congruo disporre ex art. 1817 c.c.
l'immediata restituzione delle somme.
In definitiva, deve accogliersi la domanda di restituzione formulata dall'attore, con obbligo della società convenuta di restituire all'attore l'importo di € 50.000,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (10.10.2022) al saldo. Le socie e rispondono di tale Controparte_1 CP_2
obbligazione sociale quali socie illimitatamente responsabili.
2.2. Della domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione delle somme CP_2 prelevate dall'attore dal proprio conto corrente
La convenuta ha formulato domanda di restituzione delle somme prelevate dal padre dal proprio conto corrente, su cui questi aveva la delega ad operare, e segnatamente per l'importo di € 30.005,00 in data 6.2.2020 tramite assegno circolare, per l'importo di € 1.879,00 in data 12.7.2021 tramite bonifico e per l'importo di € 2.500,00 il 27.9.2021 tramite prelievo di denaro contante, allegando l'assenza di causa di tali pagamenti.
L'attore non ha contestato di avere disposto, in suo favore, di tali somme dal conto corrente della figlia, ed ha allegato che tali pagamenti sarebbero stati effettuati a titolo di risoluzione della donazione modale a suo tempo disposta a favore della figlia, attraverso il versamento da parte dell'attore, al momento dell'apertura del conto corrente da parte della figlia, dell'importo di €
33.282,04 a titolo di donazione, con l'onere preciso a carico della donataria di acquistare un immobile a titolo di investimento.
Stante la delega ad operare sul conto corrente della figlia, l'azione della figlia nei confronti del padre deve qualificarsi come azione di rendiconto del mandante nei confronti del mandatario ex art. 1713
c.c., con conseguente domanda di ripetizione delle somme di cui il mandatario abbia disposto senza giustificazione.
Recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “l'obbligo del rendiconto grava sul mandatario per legge, qualora il mandante agisca con l'azione di rendiconto : <<l di rendiconto nei confronti del mandatario comporta anche un giudizio sulla responsabilit connessa allo svolgimento concreto delle attivit inerenti al mandato nel quale il deve fornire la prova non soltanto somme incassate e dell causale degli esborsi ma tutti gli elementi fatto sulle modalit esecuzione utili per valutazione stesso in relazione ai fini perseguiti risultati raggiunti ed criteri buona amministrazione>
pagina 7 di 12 condotta prescritti dagli artt. 1710 - 1176 cod. civ..>> (Cass. 7592/ 1994; Cass. 2428/ 2004; Cass.
25904/2009)” (così Cass. civ. 10479/2024).
Nel caso di specie spettava dunque all'attore, in qualità di mandatario, di rendere conto delle somme disposte in suo favore, fornendo anche la prova della causale dei detti pagamenti.
L'attore ha allegato, quale causa degli stessi, che le parti avrebbero astretto un contratto di donazione modale, poi consensualmente risolto, per cui l'attore avrebbe restituito a sé le somme a suo tempo donate alla figlia odierna convenuta. A sostegno di tale allegazione ha formulato il capitolo di prova orale n. 5 (“È vero che l'apertura del c/c ed il versamento dell'importo iniziale sono avvenuti da parte dell'attore a titolo di donazione, con l'onere a carico della figlia di acquistare una CP_2 casa?”), teso a comprovare l'esistenza del contratto di donazione modale.
La convenuta ha eccepito in terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'inammissibilità di tale capitolo, in quanto relativo a circostanze da provarsi documentalmente.
Stante pertanto il limite alla prova testimoniale dell'art. 2721 co. 1 c.c., ritualmente eccepito dalla convenuta, l'attore non ha dato prova della presunta donazione a favore della figlia, né della conseguente risoluzione consensuale dello stesso contratto.
Deve pertanto concludersi per l'assenza di causa dei detti pagamenti disposti dall'attore in proprio favore e per la sussistenza di mala fede in capo all'attore, con conseguente obbligo di restituzione delle stesse somme a favore della figlia con decorrenza degli interessi dai singoli pagamenti CP_2 all'effettivo saldo (art. 2033 co. 2 c.c.).
2.3. Della domanda attorea di liquidazione della quota sociale della socia defunta
L'attore ha fatto valere a mente dell'art. 2284 c.c., in qualità di coniuge superstite erede della defunta socia , deceduta il 3.3.2020 e socia al 45% della società, il diritto alla liquidazione Persona_1
della quota sociale della defunta.
Sul punto le convenute hanno eccepito (nelle note conclusionali) il difetto del litisconsorzio necessario per mancata citazione in giudizio della sig.ra figlia ed erede della de cuius Controparte_3
. A dire delle convenute la citazione in giudizio della sig.ra sarebbe Persona_1 Controparte_3
necessaria, in quanto parte attrice avrebbe formulato una domanda divisoria, da avanzarsi a mente dell'art. 784 c.p.c. nei confronti di tutti gli eredi.
L'eccezione è infondata.
Premesso che la domanda avanzata dall'attore attiene alla liquidazione del valore della quota del socio defunto (in cui unica legittimata passiva è la società di persone), e non ha ad oggetto una pagina 8 di 12 domanda di divisione dell'eredità, è costante orientamento giurisprudenziale quello per cui “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”. (Cassazione civile sez. III, 18/04/2024, n.10585).
Nel caso di specie non ricorre, pertanto, un'ipotesi di litisconsorzio necessario a mente dell'art. 102
c.p.c.
Venendo al merito della domanda, al fine di determinare il valore della quota sociale al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (art. 2289 c.c.) è stata assunta in giudizio una CTU contabile. Il
CTU, giungendo a conclusioni logicamente argomentate e condivise da questo Tribunale, ha stimato il valore complessivo della quota sociale della sig.ra in € 326.525,33 (arrotondati ad € Per_1
326.000,00).
A dire delle convenute (come verbalizzato all'udienza del 20.3.2025 e riportato nelle note conclusionali), le conclusioni del CTU sarebbero errate sotto due profili, e la quota del 45% della socia avrebbe invero un diverso (minore) valore di € 90.013,50. Per_1
In primo luogo, le convenute eccepiscono che il CTU avrebbe errato nel valutare le rimanenze di magazzino, avendo applicato nella bozza di relazione una svalutazione forfettaria del 90% (in considerazione dell'invendibilità della merce, della natura dei beni e del fatto che la società operava in regime liquidatorio), mentre nella relazione finale la svalutazione sarebbe stata riconsiderata nella misura del 34%, valutando così il magazzino oltre 100.000,00 €, anziché € 17.900,00.
Tali argomentazioni non colgono nel segno.
Il CTU ha dapprima calcolato l'indice di rotazione del magazzino (questo “rappresenta il numero di volte in cui, in un determinato periodo di tempo (solitamente un anno), le scorte vengono completamente vendute e rimpiazzate da nuovo inventario. In parole semplici, indica la velocità con cui i prodotti si muovono dagli scaffali del magazzino”, v. relazione peritale pag. 10 ) nella misura di
16,5 anni, e, sulla base di tale periodo estremamente lungo, ha deciso nella bozza della relazione peritale di procedere ad una svalutazione delle giacenze di magazzino del 90%.
pagina 9 di 12 Nella relazione finale tuttavia, accogliendo in parte le osservazioni critiche mosse dal CT di parte attrice, ha riveduto tale stima, mantenendo il valore della moto Honda al valore di carico, confermando la svalutazione dei capi di abbigliamento al 90%, e adottando come percentuali di ricarico e svendita per i ricambi e gli pneumatici rispettivamente il 20% e il 60%.
Ebbene ritiene il Tribunale che la valutazione finale del CTU sia corretta, atteso che, come dedotto dal CT di parte attrice (v. osservazioni alla CTU, pag. 6), il valore della moto Honda sul mercato dell'usato risulta all'incirca pari al valore di bilancio, e che appare ragionevole stimare per l'abbigliamento una svalutazione al 90%, vista l'alta deperibilità di tale merce, e al 34% per i ricambi
(in considerazione del ricarico del 20% e della percentuale di svendita del 60%), trattandosi invece di merce non deperibile ed a lenta obsolescenza.
La valutazione finale delle rimanenze di magazzino è quindi di € 104.373,40 (Moto Honda €
8.145,13, abbigliamento € 2.954,91, ricambi € 93.273,36).
In secondo luogo lamentano le convenute, riprendendo le osservazioni già avanzate dal loro CT alla bozza peritale in sede di contraddittorio tecnico, che il CTU non avrebbe considerato gli oneri fiscali latenti derivanti dalle plusvalenze, in violazione dei principi italiani di valutazione, che impongono la loro inclusione tra le passività patrimoniali. Tale omissione sarebbe particolarmente rilevante in una situazione liquidatoria, dove è prevedibile la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni. Dovrebbe quindi essere riconosciuto un carico fiscale latente pari a € 439.110,00, da sottrarre al valore del patrimonio netto.
Sul punto possono essere interamente richiamate le puntuali repliche del CTU (v. relazione peritale pag. 16), secondo cui: “Sul punto si evidenzia che nella bozza come nella presente relazione definitiva non viene considerato l'effetto delle imposte e di conseguenza non sono calcolate, perché il prelievo fiscale rimane in capo ai soci e agli eredi del socio e non alla società. Il reddito delle società di persone è infatti tassato per trasparenza in capo ai soci. Di conseguenza anche i plusvalori latenti costituiscono interamente materia imponibile in capo al socio, che in caso di realizzo li assoggetterà a IRPEF. Stesso dicasi per i contributi previdenziali che, anche nelle società di capitali, non sono mai a carico della società. Per quanto poi all'IRAP, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili realizzate da società di persone non rilevano ai fini IRAP, come confermato dalla
Circolare Ministeriale n. 60 del 28 ottobre 2008. In base al sistema fiscale italiano quindi il prelievo fiscale, anche in caso di successione, non grava sulla società di persone”. Di qui la totale pagina 10 di 12 infondatezza delle deduzioni delle convenute, atteso che il prelievo fiscale non risulta a carico della società di persone.
In definitiva, il valore della quota stimato dal CTU in € 326.000,00 risulta del tutto congruo.
L'attore, quale erede legittimo della de cuius nella quota di 1/3 ex art. 581 c.c., ha quindi diritto ad ottenere dalla società convenuta la corresponsione di 1/3 del valore della quota (pari a € 108.666,66), arrotondato a € 108.667,00. Le socie e rispondono in via solidale Controparte_1 CP_2 dell'obbligazione della società quali socie illimitatamente responsabili (Cass. civ. 11298/2001).
Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla messa in mora
(11.11.2021, doc.to 12 attore) al 9.10.2022, e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (10.10.2022) al saldo.
3. Spese di lite
Alla luce della soccombenza reciproca sulle varie domande instaurate in giudizio, sussistono i presupposti ex art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, comprese quelle del giudizio cautelare per sequestro conservativo proposto in corso di causa.
Le spese di CTU, relativa alla sola determinazione del valore della quota sociale, sono invece da porsi ad intero carico delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna in solido fra loro le convenute Controparte_1 [...]
e , queste ultime quali socie illimitatamente responsabili, alla restituzione CP_1 CP_2 all'attore dell'importo di € 50.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
Parte_1
2. Condanna l'attore a rifondere alla convenuta la somma di € Parte_1 CP_2
34.384,00, oltre interessi come in parte motiva;
3. Condanna in solido fra loro le convenute Controparte_1 [...]
e , queste ultime quali socie illimitatamente responsabili, a corrispondere CP_1 CP_2 all'attore, in qualità di erede per 1/3 di , l'importo di € 108.667,00, pari al valore di Persona_1
1/3 della quota sociale della defunta nella società Persona_1 Controparte_1
oltre interessi come in parte motiva;
[...]
4. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
5. Pone le spese di CTU a definitivo carico delle convenute Controparte_1
e .
[...] Controparte_1 CP_2
pagina 11 di 12 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bolzano, 22 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2987/2022
Oggi 22 maggio 2025, innanzi al dott. Silvia Rosa', sono comparsi:
- per , l'avv. PALER SILVIA;
Parte_1
- per , - per Controparte_1 CP_1
- per , l'avv. BORRÉ DANIELA;
[...] CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La procuratrice dell'attore insiste nelle domande, eccezioni e deduzioni proposte nei propri atti difensivi, riportandosi integralmente alle conclusioni precisate nelle note scritte di data 22.04.2025, si oppone a quanto dedotto ed eccepito da controparte, in particolare all'eccezione di nullità per violazione del litisconsorzio necessario di cui alle note scritte avversarie di data 29.04.2025, in quanto palesemente infondata, dato che unica legittimata passiva in riferimento alla domanda di liquidazione della quota dell'erede ai sensi dell'art. 2284 c.c. e seguenti è la società odierna convenuta
- vedasi in tal senso ed ex multis C. giust. UE n. 16556/2020 e Cassazione civile, sez. I, 14/05/2024,
n. 13163, che recitano come segue: "In tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'art. 2284
c.c., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa."
Dichiara infine di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove.
Il procuratore delle convenute insiste nella già rilevata eccezione, si riporta alle proprie note scritte conclusionali e alle conclusioni ivi formulate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2987/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PALER Parte_1 C.F._1
SILVIA del foro di Bolzano;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. BORRÉ DANIELA del foro di Novara,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
(precisate all'udienza del 22.5.2025)
Di parte attrice:
Tutto ciò premesso, il signor , come sopra rappresentato e difeso, precisa le Parte_2
proprie conclusioni come segue: voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale:
a) respingere, per i motivi esposti in narrativa ed in quanto infondate in fatto e diritto tutte le domande avversarie, in particolare quella fatta valere in via riconvenzionale;
b) per i motivi esposti in narrativa:
pagina 2 di 12 - accertare e dichiarare che le convenute, i.e. la società “ Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché le signore e
[...] Controparte_1
sono debitrici in solido nei confronti dell'attore della somma di euro 50.000,00; CP_2
- quindi – previa eventuale fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1183 c.c. – condannare le convenute in solido tra loro di pagare al signor la somma di euro 50.000,00, oltre Parte_2
interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo;
c) per i motivi esposti in narrativa:
- accertare e dichiarare che l'attore è erede legittimo della signora per quota pari Persona_1
ad un terzo;
- di conseguenza accertare e dichiarare che l'attore è erede per quota pari ad un terzo della quota societaria del 45% della “ ”, caduta in successione a Controparte_1
seguito del decesso della defunta moglie;
Persona_1
- di conseguenza condannare le convenute, i.e. la società “ Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché le signore e
[...] Controparte_1
in solido tra loro, di pagare all'attore l'effettivo valore monetario CP_2 Parte_2
della sua quota ereditaria e cioè il valore effettivo corrispondente ad un terzo (1/3) della quota societaria del 45%, caduta in successione a seguito del decesso di , pari alla Persona_1
somma accertata in corso di causa sulla base dello stato patrimoniale straordinario della società al momento dello scioglimento del rapporto sociale, con riferimento in particolare al valore del patrimonio immobiliare della stessa, il tutto oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. in ogni caso: con vittoria di compensi, spese ed oneri del presente giudizio ai sensi del D.M. 55/2014.
Di parte convenuta :
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, disposto ogni opportuno accertamento e provvedimento, anche di rito, se del caso
IN VIA PRELIMINARE dichiarare la nullità del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario, disponendo
l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.
IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande attoree siccome completamente infondate in fatto ed in diritto.
pagina 3 di 12 Accertate le circostanze di cui al punto n. 4) della comparsa di costituzione e risposta e previe le declaratorie tutte del caso, dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig. al Parte_2
pagamento della somma di Euro 34.384,00, ovvero di quella somma minore o veriore che sarà accertata in corso di causa, in favore della Sig.ra oltre interessi di legge dal dovuto al CP_2
saldo e rivalutazione monetaria.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con atto di citazione del 20.9.2022, ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio le convenute per sentire accogliere le conclusioni sopra trascritte.
A fondamento delle proprie domande ha esposto, in sintesi, quanto segue:
- Di avere prestato nell'anno 2014-2015 alla società (allora di proprietà della Controparte_1 moglie e delle due figlie e ) la somma di € 50.000, Persona_1 Controparte_1 CP_2 con l'obbligo di provvedere alla restituzione a sua semplice richiesta, come attestato da due bonifici effettuati in data 29.5.2014 per € 30.000,00 e in data 3.7.2015 per € 20.000,00;
- non avendo le parti convenuto alcun termine per la restituzione della somma prestata, la stessa doveva essere restituita a semplice richiesta del creditore e comunque entro il termine da fissarsi dal
Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1183 c.c.;
- in data 3.3.2020 veniva a mancare la moglie del signor signora , la quale CP_1 Persona_1 deteneva il 45% del capitale sociale della (quota nominale pari a € 180.000,00), Controparte_1
mentre il restante 55% era suddiviso tra le due figlie e proprietarie CP_1 CP_2
rispettivamente del 45% e del 10% del capitale sociale;
- la defunta non aveva redatto testamento e, pertanto, il coniuge è erede della stessa nella Per_1
misura di 1\3 e le figlie nella misura complessiva di 2\3 ex art. 581 c.c.;
- all'attore spetta dunque, in forza dell'art. 2289 c.c. e dello statuto della società, la propria quota del controvalore della quota sociale detenuta dalla defunta coniuge, da determinarsi attraverso l'assunzione in giudizio di consulenza tecnica d'ufficio “in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”, avendo le figlie portato avanti la società senza il padre ed essendo il termine dell'art. 2289 c.c. già scaduto.
1.2. Si costituivano le convenute , e Controparte_1 Controparte_1 CP_2
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.2.2023.
[...]
pagina 4 di 12 Esse eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda per difetto dell'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e di negoziazione assistita, e contestavano nel merito le deduzioni in fatto e in diritto di parte attrice, chiedendone l'integrale rigetto. In via riconvenzionale la convenuta chiedeva la condanna dell'attore alla restituzione degli importi da questi CP_2
asseritamente prelevati dal conto corrente della convenuta senza il di lei consenso.
1.3. Disposta la mediazione obbligatoria e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale e dell'interpello formale di una convenuta, nonché con l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio, e, ritenuta matura per la decisione, il Giudice fissava per discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. l'udienza del 22.5.2025
(rito ante riforma d.lgs. 149/2022).
2. In diritto.
2.1. Della domanda attorea di restituzione dell'importo di € 50.000,00 a titolo di prestito.
L'attore ha allegato di avere dato a prestito alla società convenuta l'importo complessivo di €
50.000,00, attraverso due bonifici bancari dd. 29.5.2014 e dd.
3.7.2015 effettuati dal conto dell'attore a favore della società e recanti la causale “prestito” (doc.ti 2 e 3 attore).
Ora, se indubbiamente la mera causale dei bonifici non equivale alla prova del contratto, la Suprema
Corte ha chiarito che “La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso”
(Cass. civ. 20052/2024).
Ebbene, la convenuta non ha contestato l'avvenuta ricezione di tali pagamenti, ma ha dedotto che le somme sarebbero state versate dall'attore in qualità di garante della società, al fine di liberarsi dalla propria obbligazione di fideiussore e consentire alla convenuta di rinegoziare il proprio debito con la banca.
Deve quindi rilevarsi che tale allegazione della convenuta non è in contrasto con la causale del prestito, atteso che, se anche le somme fossero state versate dall'attore alla società al fine di consentire a quest'ultima di estinguere parzialmente il proprio debito con la banca, la società sarebbe in ogni caso tenuta alla restituzione delle stesse all'attore in via di regresso ex art. 1950 c.c., avendo l'attore estinto un debito non proprio e non avendo la società addotto un'altra causa che legittimerebbe la ritenzione delle somme in suo capo (quali un accollo liberatorio o una causa liberale).
pagina 5 di 12 Le allegazioni della convenuta risultano quindi del tutto compatibili con la causale del prestito e non la escludono, anzi la corroborano, risultano i motivi del prestito (finalità di estinguere il debito della società) irrilevanti rispetto alla sorte delle obbligazioni contrattuali.
Si osservi poi che la Suprema Corte, in un recentemente pronunciamento, ha altresì statuito che
“Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens. (Nella specie, la
S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma)” (così Cass. civ. 27372/2021).
Sebbene l'attore non abbia prodotto un contratto di prestito, ma solo i bonifici bancari sopra indicati, nel caso di specie la causale dei pagamenti addotta dalla società convenuta implica in ogni caso l'assenza di una causa che legittimi il trattenimento del denaro da parte del solvens.
Alla luce di tali circostanze, deve senz'altro ritenersi provata in via presuntiva la causa di prestito addotta dall'attore (v. anche Cass. civ. 8829/2023: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali
l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)”.
pagina 6 di 12 Considerato il tempo ormai decorso dall'effettuazione dei pagamenti e dalla prima monitoria inviata alle convenute (15.2.2019, doc.to 4 attore), risulta senz'altro congruo disporre ex art. 1817 c.c.
l'immediata restituzione delle somme.
In definitiva, deve accogliersi la domanda di restituzione formulata dall'attore, con obbligo della società convenuta di restituire all'attore l'importo di € 50.000,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (10.10.2022) al saldo. Le socie e rispondono di tale Controparte_1 CP_2
obbligazione sociale quali socie illimitatamente responsabili.
2.2. Della domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione delle somme CP_2 prelevate dall'attore dal proprio conto corrente
La convenuta ha formulato domanda di restituzione delle somme prelevate dal padre dal proprio conto corrente, su cui questi aveva la delega ad operare, e segnatamente per l'importo di € 30.005,00 in data 6.2.2020 tramite assegno circolare, per l'importo di € 1.879,00 in data 12.7.2021 tramite bonifico e per l'importo di € 2.500,00 il 27.9.2021 tramite prelievo di denaro contante, allegando l'assenza di causa di tali pagamenti.
L'attore non ha contestato di avere disposto, in suo favore, di tali somme dal conto corrente della figlia, ed ha allegato che tali pagamenti sarebbero stati effettuati a titolo di risoluzione della donazione modale a suo tempo disposta a favore della figlia, attraverso il versamento da parte dell'attore, al momento dell'apertura del conto corrente da parte della figlia, dell'importo di €
33.282,04 a titolo di donazione, con l'onere preciso a carico della donataria di acquistare un immobile a titolo di investimento.
Stante la delega ad operare sul conto corrente della figlia, l'azione della figlia nei confronti del padre deve qualificarsi come azione di rendiconto del mandante nei confronti del mandatario ex art. 1713
c.c., con conseguente domanda di ripetizione delle somme di cui il mandatario abbia disposto senza giustificazione.
Recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “l'obbligo del rendiconto grava sul mandatario per legge, qualora il mandante agisca con l'azione di rendiconto : <<l di rendiconto nei confronti del mandatario comporta anche un giudizio sulla responsabilit connessa allo svolgimento concreto delle attivit inerenti al mandato nel quale il deve fornire la prova non soltanto somme incassate e dell causale degli esborsi ma tutti gli elementi fatto sulle modalit esecuzione utili per valutazione stesso in relazione ai fini perseguiti risultati raggiunti ed criteri buona amministrazione>
pagina 7 di 12 condotta prescritti dagli artt. 1710 - 1176 cod. civ..>> (Cass. 7592/ 1994; Cass. 2428/ 2004; Cass.
25904/2009)” (così Cass. civ. 10479/2024).
Nel caso di specie spettava dunque all'attore, in qualità di mandatario, di rendere conto delle somme disposte in suo favore, fornendo anche la prova della causale dei detti pagamenti.
L'attore ha allegato, quale causa degli stessi, che le parti avrebbero astretto un contratto di donazione modale, poi consensualmente risolto, per cui l'attore avrebbe restituito a sé le somme a suo tempo donate alla figlia odierna convenuta. A sostegno di tale allegazione ha formulato il capitolo di prova orale n. 5 (“È vero che l'apertura del c/c ed il versamento dell'importo iniziale sono avvenuti da parte dell'attore a titolo di donazione, con l'onere a carico della figlia di acquistare una CP_2 casa?”), teso a comprovare l'esistenza del contratto di donazione modale.
La convenuta ha eccepito in terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'inammissibilità di tale capitolo, in quanto relativo a circostanze da provarsi documentalmente.
Stante pertanto il limite alla prova testimoniale dell'art. 2721 co. 1 c.c., ritualmente eccepito dalla convenuta, l'attore non ha dato prova della presunta donazione a favore della figlia, né della conseguente risoluzione consensuale dello stesso contratto.
Deve pertanto concludersi per l'assenza di causa dei detti pagamenti disposti dall'attore in proprio favore e per la sussistenza di mala fede in capo all'attore, con conseguente obbligo di restituzione delle stesse somme a favore della figlia con decorrenza degli interessi dai singoli pagamenti CP_2 all'effettivo saldo (art. 2033 co. 2 c.c.).
2.3. Della domanda attorea di liquidazione della quota sociale della socia defunta
L'attore ha fatto valere a mente dell'art. 2284 c.c., in qualità di coniuge superstite erede della defunta socia , deceduta il 3.3.2020 e socia al 45% della società, il diritto alla liquidazione Persona_1
della quota sociale della defunta.
Sul punto le convenute hanno eccepito (nelle note conclusionali) il difetto del litisconsorzio necessario per mancata citazione in giudizio della sig.ra figlia ed erede della de cuius Controparte_3
. A dire delle convenute la citazione in giudizio della sig.ra sarebbe Persona_1 Controparte_3
necessaria, in quanto parte attrice avrebbe formulato una domanda divisoria, da avanzarsi a mente dell'art. 784 c.p.c. nei confronti di tutti gli eredi.
L'eccezione è infondata.
Premesso che la domanda avanzata dall'attore attiene alla liquidazione del valore della quota del socio defunto (in cui unica legittimata passiva è la società di persone), e non ha ad oggetto una pagina 8 di 12 domanda di divisione dell'eredità, è costante orientamento giurisprudenziale quello per cui “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”. (Cassazione civile sez. III, 18/04/2024, n.10585).
Nel caso di specie non ricorre, pertanto, un'ipotesi di litisconsorzio necessario a mente dell'art. 102
c.p.c.
Venendo al merito della domanda, al fine di determinare il valore della quota sociale al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (art. 2289 c.c.) è stata assunta in giudizio una CTU contabile. Il
CTU, giungendo a conclusioni logicamente argomentate e condivise da questo Tribunale, ha stimato il valore complessivo della quota sociale della sig.ra in € 326.525,33 (arrotondati ad € Per_1
326.000,00).
A dire delle convenute (come verbalizzato all'udienza del 20.3.2025 e riportato nelle note conclusionali), le conclusioni del CTU sarebbero errate sotto due profili, e la quota del 45% della socia avrebbe invero un diverso (minore) valore di € 90.013,50. Per_1
In primo luogo, le convenute eccepiscono che il CTU avrebbe errato nel valutare le rimanenze di magazzino, avendo applicato nella bozza di relazione una svalutazione forfettaria del 90% (in considerazione dell'invendibilità della merce, della natura dei beni e del fatto che la società operava in regime liquidatorio), mentre nella relazione finale la svalutazione sarebbe stata riconsiderata nella misura del 34%, valutando così il magazzino oltre 100.000,00 €, anziché € 17.900,00.
Tali argomentazioni non colgono nel segno.
Il CTU ha dapprima calcolato l'indice di rotazione del magazzino (questo “rappresenta il numero di volte in cui, in un determinato periodo di tempo (solitamente un anno), le scorte vengono completamente vendute e rimpiazzate da nuovo inventario. In parole semplici, indica la velocità con cui i prodotti si muovono dagli scaffali del magazzino”, v. relazione peritale pag. 10 ) nella misura di
16,5 anni, e, sulla base di tale periodo estremamente lungo, ha deciso nella bozza della relazione peritale di procedere ad una svalutazione delle giacenze di magazzino del 90%.
pagina 9 di 12 Nella relazione finale tuttavia, accogliendo in parte le osservazioni critiche mosse dal CT di parte attrice, ha riveduto tale stima, mantenendo il valore della moto Honda al valore di carico, confermando la svalutazione dei capi di abbigliamento al 90%, e adottando come percentuali di ricarico e svendita per i ricambi e gli pneumatici rispettivamente il 20% e il 60%.
Ebbene ritiene il Tribunale che la valutazione finale del CTU sia corretta, atteso che, come dedotto dal CT di parte attrice (v. osservazioni alla CTU, pag. 6), il valore della moto Honda sul mercato dell'usato risulta all'incirca pari al valore di bilancio, e che appare ragionevole stimare per l'abbigliamento una svalutazione al 90%, vista l'alta deperibilità di tale merce, e al 34% per i ricambi
(in considerazione del ricarico del 20% e della percentuale di svendita del 60%), trattandosi invece di merce non deperibile ed a lenta obsolescenza.
La valutazione finale delle rimanenze di magazzino è quindi di € 104.373,40 (Moto Honda €
8.145,13, abbigliamento € 2.954,91, ricambi € 93.273,36).
In secondo luogo lamentano le convenute, riprendendo le osservazioni già avanzate dal loro CT alla bozza peritale in sede di contraddittorio tecnico, che il CTU non avrebbe considerato gli oneri fiscali latenti derivanti dalle plusvalenze, in violazione dei principi italiani di valutazione, che impongono la loro inclusione tra le passività patrimoniali. Tale omissione sarebbe particolarmente rilevante in una situazione liquidatoria, dove è prevedibile la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni. Dovrebbe quindi essere riconosciuto un carico fiscale latente pari a € 439.110,00, da sottrarre al valore del patrimonio netto.
Sul punto possono essere interamente richiamate le puntuali repliche del CTU (v. relazione peritale pag. 16), secondo cui: “Sul punto si evidenzia che nella bozza come nella presente relazione definitiva non viene considerato l'effetto delle imposte e di conseguenza non sono calcolate, perché il prelievo fiscale rimane in capo ai soci e agli eredi del socio e non alla società. Il reddito delle società di persone è infatti tassato per trasparenza in capo ai soci. Di conseguenza anche i plusvalori latenti costituiscono interamente materia imponibile in capo al socio, che in caso di realizzo li assoggetterà a IRPEF. Stesso dicasi per i contributi previdenziali che, anche nelle società di capitali, non sono mai a carico della società. Per quanto poi all'IRAP, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili realizzate da società di persone non rilevano ai fini IRAP, come confermato dalla
Circolare Ministeriale n. 60 del 28 ottobre 2008. In base al sistema fiscale italiano quindi il prelievo fiscale, anche in caso di successione, non grava sulla società di persone”. Di qui la totale pagina 10 di 12 infondatezza delle deduzioni delle convenute, atteso che il prelievo fiscale non risulta a carico della società di persone.
In definitiva, il valore della quota stimato dal CTU in € 326.000,00 risulta del tutto congruo.
L'attore, quale erede legittimo della de cuius nella quota di 1/3 ex art. 581 c.c., ha quindi diritto ad ottenere dalla società convenuta la corresponsione di 1/3 del valore della quota (pari a € 108.666,66), arrotondato a € 108.667,00. Le socie e rispondono in via solidale Controparte_1 CP_2 dell'obbligazione della società quali socie illimitatamente responsabili (Cass. civ. 11298/2001).
Su tale somma decorrono gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla messa in mora
(11.11.2021, doc.to 12 attore) al 9.10.2022, e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (10.10.2022) al saldo.
3. Spese di lite
Alla luce della soccombenza reciproca sulle varie domande instaurate in giudizio, sussistono i presupposti ex art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, comprese quelle del giudizio cautelare per sequestro conservativo proposto in corso di causa.
Le spese di CTU, relativa alla sola determinazione del valore della quota sociale, sono invece da porsi ad intero carico delle convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna in solido fra loro le convenute Controparte_1 [...]
e , queste ultime quali socie illimitatamente responsabili, alla restituzione CP_1 CP_2 all'attore dell'importo di € 50.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
Parte_1
2. Condanna l'attore a rifondere alla convenuta la somma di € Parte_1 CP_2
34.384,00, oltre interessi come in parte motiva;
3. Condanna in solido fra loro le convenute Controparte_1 [...]
e , queste ultime quali socie illimitatamente responsabili, a corrispondere CP_1 CP_2 all'attore, in qualità di erede per 1/3 di , l'importo di € 108.667,00, pari al valore di Persona_1
1/3 della quota sociale della defunta nella società Persona_1 Controparte_1
oltre interessi come in parte motiva;
[...]
4. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
5. Pone le spese di CTU a definitivo carico delle convenute Controparte_1
e .
[...] Controparte_1 CP_2
pagina 11 di 12 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bolzano, 22 maggio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 12 di 12