Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1636/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] l'[...] Parte_1 li avv.ti Simone Morani e Federico Orfei;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Morani e Federico Orfei;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CERVETERI (RM) in data 7.02.1998, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di CERVETERI, dell'anno 1998, al N. 5, Parte II, Serie A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
• La figlia è maggiorenne ed economicamente autonoma in quanto occupata e Persona_1 titolare di reddito imponibile;
la stessa è formalmente residente presso il padre ma di fatto è stabilmente domiciliata presso la madre;
• La figlia è maggiorenne ma non economicamente autonoma (iscritta al V anno di Persona_2 scuola su tempo del deposito del ricorso è tornata a vivere presso la madre, dove è anche formalmente residente;
• La figlia è minorenne e non economicamente autonoma (iscritta al I anno di scuola Per_3 media superiore); risiede e stabilmente dimora presso l'abitazione della mamma;
• e Per_1 Per_2
[...] padre e trascorrere con lui il tempo che desiderano, previo accordo da raggiungersi direttamente con lo stesso;
n quanto minorenne vivrà collocata prevalentemente presso Per_3 il domicilio della madre affidamento condiviso ad entrambe i genitori;
costoro eserciteranno sulla minore la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse che la riguardino, relative all'istruzione, all'educazione e alle questioni di salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore;
in tal senso i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli Pers ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il padre potrà vedere e tenere con se la figlia quando vorrà anche con riferimento alle ferie estive ed ai periodi di festività, compatibilmente con le esigenze di studio e la volontà della figlia, previo accordo telefonico con la madre.
• La casa coniugale sita in Cerveteri, alla Via Sant'Angelo n. 15/a è lasciata in godimento alla Sig.ra con tutto quanto in essa contenuto, perché ci viva unitamente alle figlie;
Parte_1
• Il Sig. nulla corrisponderà alla Sig.ra a titolo di assegno Parte_2 Parte_1 divorzile i economicamente autonoma e i
• Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno mensile di euro Parte_2 Parte_1 300,00 ( a per il mantenimento d e fino Persona_2 Per_3 al raggiungimento della loro autonomia economica, in prosecuzione rispetto a quanto fatto fino ad oggi in ragione degli accordi di separazione, mediante pagamento al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
• le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 26.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso