Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01388/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2024, proposto da
LE MA, rappresentata e difesa dall’avvocato Cosimo Massa, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1190/2023, emessa dal Tribunale di Taranto, nel procedimento R.G. n. 8990/2022, nella persona del Giudice dott.ssa M. Leone, pubblicata il 18.5.2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con il ricorso in ottemperanza all’esame, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza n. 1190/2023 resa dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.5.2023 e divenuta definitiva, con cui l’Amministrazione scolastica è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato o, alternativamente, al pagamento della somma di denaro con modalità ordinarie.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, depositando documentazione, e, con memoria del 20.4.2026, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dando atto di aver corrisposto quanto dovuto alla controparte in data 16.12.2025.
3. Alla camera di consiglio del 27.4.2026 l’affare è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritiene, infatti, il Collegio che non possa dichiararsi, in accordo con quanto richiesto dall’Amministrazione resistente, la cessazione della materia del contendere, non riscontrandosi in atti la piena dimostrazione dell’intervenuto pagamento in favore della ricorrente degli emolumenti accertati come dovuti con la citata sentenza n. 1190/2022, difettando quindi, in definitiva, la prova dell’integrale soddisfazione della pretesa attorea fatta valere in questa sede (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191).
Tenuto tuttavia conto che l’Amministrazione, pur con memoria tardiva depositata in data 20.4.2026, ha rappresentato di aver provveduto alla corresponsione degli importi oggetto di causa in data 16.12.2025 in favore della ricorrente e considerato che quest’ultima non ha svolto alcuna controdeduzione in proposito, omettendo altresì di presenziare all’udienza di discussione, il Tribunale ritiene di poter da ciò trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. circa la sopravvenuta carenza di interesse, in capo all’odierna ricorrente, rispetto alla decisione di causa.
5. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, le stesse, nella misura indicata in dispositivo, sono da porre a carico dell’Amministrazione resistente, avendo quest’ultima in ogni caso rappresentato di aver provveduto all’ottemperanza della statuizione di cui si discute solo in data 16.12.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che sono liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IN EL PR, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | IN EL PR |
IL SEGRETARIO