Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1110 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. RAITE' GIOVANNI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Como, vicolo Bonola n. 4
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
VIA VOLTA 3 C/O 21100 VARESE CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2023, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Como l' per ivi sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Ogni contraria istanza deduzione respinta;
accertare il diritto del nucleo familiare della sig. a percepire il reddito di cittadinanza dal giorno Parte_1
26.02,2020;
pagina 1 di 4
Con vittoria delle spese di lite e compensi processuali.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di CP_1 cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, all'udienza del 13.02.25, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
* CP_ In data 29 marzo 2021 sig.ra riceveva dall' comunicazione di revoca della concessione del Parte_1 reddito di cittadinanza a causa della mancanza del requisito di residenza per non aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, così come previsto dall'art. 2 Legge 26/2019, a cui seguiva una seconda comunicazione datata 19.10.21 contenente l'invito a restituire le somme da lei indebitamente percepite da marzo a novembre 2020. Deducendo l'erroneità e illegittimità dei suddetti provvedimenti, la ricorrente ha concluso come sopra precisato.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente sostiene che l'art. 2 del decreto-legge n. 4/2019 preveda che il reddito di cittadinanza venga riconosciuto a quei nuclei familiari che possiedono cumulativamente la cittadinanza italiana. Pertanto, essendo lei madre di una minore riconosciuta da padre italiano, sostiene che il possesso da parte di quest'ultima della cittadinanza italiana, escluda la necessità degli altri requisiti previsti per i nuclei di cittadini stranieri, compresa la residenza decennale.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1 D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019, “1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché' le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del
Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese pagina 2 di 4 successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico”.
Il successivo art. 2 1 D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019, dispone: “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a
250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere pagina 3 di 4 intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171…”.
La normativa chiarisce, dunque, che anche il soggetto nel cui nucleo familiare vi sia un componente di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, debba essere titolare di un permesso di soggiorno di validità almeno decennale.
Al contrario, nel caso in esame, come risulta dagli accertamenti eseguiti dal Comune di Brunate, la ricorrente, priva della cittadinanza, non è titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo.
A quanto esposto, deve aggiungersi che la ricorrente non ha nemmeno provato di aver risieduto in Italia in modo continuativo nei due anni immediatamente precedenti alla richiesta di ottenimento del beneficio, sottraendosi così all'onere della prova ex art. 2697 c.c. sulla stessa incombente.
Per tutti questi motivi il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 300,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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