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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est. dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2249/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 11.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello, dall'avvocato Antonio Malafronte
(C.F. e dall'avvocato Mario Di Nola (C.F. ), C.F._2 C.F._3 con i quali elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla via Michetti n. 5 e presso i seguenti indirizzi pec: Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
(P.IVA. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale in atti, dall'avvocato Mariarosaria Dessi (C.F. e con lei elettivamente C.F._4 domiciliata presso l' in Torre del Greco (NA) alla via Marconi n. 66 e Controparte_2 presso il seguente indirizzo pec Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 901/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 28.3.2023, notificata il 4.4.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.6.2020, conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento della somma Controparte_3 complessiva di € 260.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, pretesa a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui patiti a causa delle asserite condotte colpose dei sanitari dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, che lo avevano avuto in cura nel periodo dal 25.10.2016 (data del primo accesso presso il P.S.) al
9.11.2016 (data delle dimissioni).
L'attore esponeva in citazione che, dopo tre accessi consecutivi presso il Pronto Soccorso dell'azienda sanitaria convenuta accusando forti dolori addominali, veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia generale e sottoposto in data 28.10.2016 ad un intervento chirurgico di adesiolisi per l'eliminazione delle aderenze addominali.
Deduceva che i sanitari avevano erroneamente optato per l'esecuzione dell'adesiolisi in via laparoscopica, nonostante le evidenze cliniche e diagnostiche denunciassero l'esistenza a carico del paziente di una sofferenza intestinale e, quindi, suggerissero l'esecuzione dell'intervento con tecnica laparotomica.
Osservava ancora che la tecnica laparoscopica era eseguita dal chirurgo senza la dovuta perizia, provocandogli, durante l'inserimento del trocar, una duplice lacerazioni intestinali nella regione del cieco e dell'ileo prevalvolare;
ne conseguiva l'insorgenza di fonti emorragiche sul campo operatorio, che determinava la conversione dell'intervento in laparotomia con necessaria emicolectomia destra.
Tuttavia, continuava l'attore, anche l'emilectomia non era eseguita correttamente dal chirurgo, tanto che nel post-operatorio residuavano a suo carico fonti emorragiche intestinali, conseguenti alla incompleta e negligente emostasi intraoperatoria, che lo costringevano a sottoporsi in data 29.10.2016 ad un secondo intervento chirurgico, dal quale residuavano ulteriori esiti cicatriziali.
L'attore addebitava ancora ai sanitari un colpevole ritardo, dovuto all'inerte attesa di una emostasi spontanea, che gli provocava alterazioni a livello intestinale con nuova formazione di aderenze.
Allegando una consulenza medica di parte a firma del dott. , l'attore Persona_1
quantificava il danno biologico residuato a suo carico per i fatti descritti nella misura del 25%, omnicomprensivo del danno anatomico e funzionale, nonché del danno estetico per la seconda cicatrice chirurgica, con ITT di giorni 20 corrispondente al periodo di ricovero, una
ITP al 50% di giorni 60 per il periodo in cui si sottoponeva alle medicazioni e ai controlli strumentali radiografici ed ecografici e una ITP al 25% di giorni 30 per il periodo successivo di graduale recupero funzionale sino alla stabilizzazione dei postumi.
Cont Incardinatasi la lite, si costituiva l' convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata per la insussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' e contestava in subordine il quantum Controparte_4
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 della pretesa risarcitoria.
Espletata l'istruttoria e acquisita la consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava nel merito la domanda attorea, ritendo, sulla base della espletata c.t.u. e della documentazione medica acquisita agli atti, la condotta dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuto esente da censura tecnico- professionale rilevanti nel determinismo della complicanza intraoperatoria e delle successive sequele post-chirurgiche osservate nella fattispecie, anzi, la procedura chirurgica laparoscopica eseguita per il trattamento della “sindrome aderenziale” è apparsa nel caso idonea, in quanto, indicata per il quadro sintomatologico lamentato dal paziente e preceduta da adeguato percorso diagnostico clinico e strumentale. (pag. 11 sentenza impugnata).
Con atto di citazione notificato in data 2.5.2023, proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la citata pronuncia e, argomentando motivi a sostegno del gravame, ne chiedeva la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. In caso di rigetto della domanda risarcitoria, chiedeva la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, con vittoria di quelle del secondo grado. In via istruttoria, insisteva affinché la Corte disponesse la rinnovazione della c.t.u. con affidamento dell'incarico ad un collegio peritale costituito da un medico legale e un medico specialista in chirurgia addominale ai sensi dell'art. 15 Legge Gelli Bianco.
Con ordinanza del 21.10.2023, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con comparsa depositata il 7.2.2025 si costituiva l'Azienda ospedaliera appellata, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto, reiterando le eccezioni e difese svolte in primo grado.
All'udienza del 11.2.2025, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Esso è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Va, pertanto, disattesa la relativa eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
***
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice, escludendo qualsivoglia responsabilità a carico dei sanitari dell'azienda ospedaliera odierna appellata.
L'appellante, lamentando un vizio di motivazione, deduce che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe omesso di esaminare le diverse censure medico legali mosse da parte attrice alle conclusioni del collegio peritale nominato di ufficio.
In particolare, l'appellante, riproducendo integralmente nel corpo dell'atto di appello le osservazioni alla bozza redatte dal consulente di parte dott. , osserva che Persona_1
questi, coadiuvato dal parere medico del prof. aveva mosso incisive Persona_2 contestazioni all'elaborato peritale e, nel rilevare contraddizioni, omissioni ed errori argomentativi commessi dagli ausiliari, formulava una serie di osservazioni ed interrogativi, che rimanevano tutti privi di risposta (pag. 16 atto di appello).
Nell'argomentare il motivo, l'appellante ripercorre sommariamente il suo iter clinico, sottolineando il colpevole ritardo diagnostico intercorso tra il 26.10.2016 (data del secondo accesso al P.S.) e il 28.10.2016 (data in cui veniva sottoposto al primo intervento chirurgico)
e censurando ancora una volta il gesto chirurgico, al quale collega causalmente le perforazioni intestinali verificatesi nel corso dell'intervento in laparotomia del 28.10.2016 (per aver praticato la laparotomia sulla pregressa cicatrice da appendicectomia (operazione subita 10 anni prima), cadendo così inevitabilmente sulle anse adese alla cicatrice e determinando le lesione iatrogene, le quali, poi, causavano l'emorragia che richiedeva a sua volta il successivo intervento di emicolectomia) (pag. 17 atto di appello).
A fronte delle critiche mosse dalla difesa attorea, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il rinnovo delle operazioni peritali con affidamento dell'incarico ad un consulente specializzato in chirurgia addominale. L'assunto è ribadito anche nel secondo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta la violazione dell'art. 15 della l.24/2017.
I motivi, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 Va innanzitutto evidenziato che le contestazioni e i rilievi critici di natura medico legale, utilizzati dalle appellanti nell'argomentazione del motivo, sono sostanzialmente ripetitivi di quelli già formulati in sede di osservazioni alla bozza e di difese conclusive. Le stesse hanno ricevuto adeguato e puntuale riscontro nell'elaborato peritale di ufficio (cfr. pagg. da 71 a 76).
E' noto che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 33742 del
16/11/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12703 del
19/06/2015).
Nel caso di specie, il contraddittorio tecnico realizzato dagli ausiliari del giudice ex art. 195 co. 3 c.p.c., e il puntuale riscontro, da parte di costoro, alle osservazioni del consulente di parte degli attori, ha consentito al giudice di fondare il proprio convincimento sulle risultanze dell'indagine peritale senza dover esplicitare le ragioni del proprio dissenso rispetto alle valutazioni del consulente di parte, da reputarsi implicitamente disattese, perché con le prime incompatibili.
Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione.
Nel merito della vicenda dedotta in lite, correttamente il Tribunale ha escluso profili di responsabilità dei sanitari sulla base della ricostruzione operata dai cc.tt.uu..
Costoro hanno ribadito, anche a fronte delle osservazioni di parte, che il gold standard chirurgico per la soluzione della sindrome aderenziale, sulla base delle linee guida all'epoca applicate, va indicato nell'adesiolisi laparoscopica, in quanto tecnica gravata da un tasso notevolmente inferiore di recidive di sindrome aderenziale (causa dell'intervento) e che garantisce un tempo di ripresa nel post-operatorio sensibilmente ridotto (più della metà), con relativa riduzione dell'insorgenza delle più comuni complicanze del caso. (pag. 49 c.t.u.).
Hanno chiarito che la procedura chirurgica utilizzata era quindi corretta e adeguata al caso clinico di , paziente con conclamate tendenze a formare aderenze, indicata per il Parte_1
quadro sintomatologico lamentato dal paziente e preceduta da adeguato percorso diagnostico clinico e strumentale.
Quanto all'esecuzione della procedura chirurgica, i consulenti affermano che la stessa,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 esperita secondo i dettami scientifici previsti per la tecnica laparoscopica adottata, fu gravata dalla presenza di duplice perforazione intestinale, evenienza possibile in tale tecnica chirurgica anche se eseguita da operatori esperti e nell'osservanza delle cautele previste dalla specifica prassi chirurgica. Al riguardo i consulenti di ufficio ascrivono le perforazioni intestinali a delle complicanze dell'intervento in via laparoscopica, prevedibili, ma non prevenibili. (pag. 55 c.t.u.)
La successiva individuazione della complicanza vascolare nella fase post-operatoria, per il trattamento della quale veniva sottoposto al secondo intervento, viene descritta come Pt_1
tempestiva e sufficiente ad orientare il paziente verso il corretto indirizzo terapeutico chirurgico previsto per fattispecie consimili. Nel post-operatorio, inoltre, il paziente veniva assistito adeguatamente tante che le sue condizioni cliniche generali migliorarono progressivamente sino alla completa stabilizzazione del quadro clinico e alle dimissioni del
9.11.2016.
In conclusione, i consulenti nominati di ufficio escludono violazioni di cautele doverose o di regole precauzionali nell'approccio diagnostico e terapeutico e nell'assistenza al paziente da parte dei Sanitari che lo ebbero in cura presso il Presidio Ospedaliero “San Leonardo” di
Castellammare di Stabia (NA), alcuna “censura tecnica” è pertanto da avanzare in relazione al “comportamento professionale” dei medici, tutti, che attivamente seguirono l'iter diagnostico e terapeutico percorso dal sig. a far data dal 25/10/2016, condotta Parte_1
professionale da considerare, pertanto, conforme alle linee guida di riferimento e alle buone pratiche riconosciute dalla comunità scientifica, nonché ai canoni di ordinaria diligenza, prudenza e perizia. (pag. 58 c.t.u.)
A fronte delle riferite conclusioni dei consulenti di ufficio, condivisibili per la completezza e accuratezza delle indagini svolte, la motivazione resa dal Tribunale nella sentenza impugnata appare condivisibile ed esente da censure in punto di rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli odierni appellanti.
Innanzitutto, va rilevato che il Tribunale ha correttamente scrutinato la fattispecie in esame, verificatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n.24/2017, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza diffusi, affermando di conseguenza la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e applicando il relativo criterio di riparto dell'onere della prova a carico delle parti.
In particolare, come già ampiamente illustrato dal Tribunale, con specifico riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n.
20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass. ordinanza n.10050/2022; Cass. ordinanza n. 5808/2023; Cass. ordinanza n. 21511/2024).
Nel caso de quo, dal compiuto esame della documentazione clinica in atti e dell'elaborato peritale, non emergono condotte colpose in ordine all'approccio diagnostico, chirurgico e terapeutico offerto a dai sanitari dell'azienda convenuta e che lo ebbero in cura Parte_1
nella vicenda clinica oggetto di causa.
Inoltre, in ordine alle lacerazioni intestinali, conseguenze prevedibili ma non evitabili dai sanitari con l'utilizzo della diligenza professionale, deve ritenersi raggiunta la prova della ricorrenza nel caso di specie della causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c..
Al riguardo va ricordato il principio, ormai acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
"complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico - come "complicanze").(Cass. sentenza n. 35024/2022).
I motivi di appello in esame vanno, quindi, disattesi, senza la necessità di disporre la chiesta rinnovazione della consulenza espletata di ufficio, essendo gli accertamenti tecnici, già compiutamente eseguiti, esenti da censure, esaustivi e condivisibili. Sul punto va da ultimo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 precisato che il Tribunale ha provveduto a conferire l'incarico peritale ad un collegio di medici, affiancando al medico legale un medico chirurgo specialista in medicina generale e delle urgenze e delle emergenze territoriali, laddove l'addome acuto e le sub-occlusioni sono quadri in prima istanza di carattere “urgentistico” (cfr. c.t.u. in risposta alle osservazioni alla bozza del perito di parte).
****
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la regolamentazione delle spese operata dal Tribunale. Ad avviso dell'appellante l'esistenza di lesioni iatrogene a carico del paziente, circostanza accertata e non contestata, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a compensare in tutto o in parte le spese del giudizio di primo grado, facendo ricorso alle gravi ed eccezionali ragioni.
Il motivo non merita accoglimento.
Non è revocabile in dubbio che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del disposto di
Cont cui all'art. 92 c.p.c., condannando alla refusione delle spese in favore della Parte_1
convenuta, in ragione della totale soccombenza del primo.
Infatti, l'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, subordina l'eventuale compensazione parziale o per intero delle spese tra le parti alla soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Entrambe ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
****
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 52.000,00 ad €260.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e la ripetitività delle difese tecniche, senza attribuzione poiché non richiesta.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Controparte_3
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 7.158,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente Est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est. dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2249/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 11.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello, dall'avvocato Antonio Malafronte
(C.F. e dall'avvocato Mario Di Nola (C.F. ), C.F._2 C.F._3 con i quali elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla via Michetti n. 5 e presso i seguenti indirizzi pec: Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
(P.IVA. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale in atti, dall'avvocato Mariarosaria Dessi (C.F. e con lei elettivamente C.F._4 domiciliata presso l' in Torre del Greco (NA) alla via Marconi n. 66 e Controparte_2 presso il seguente indirizzo pec Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 901/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 28.3.2023, notificata il 4.4.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.6.2020, conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento della somma Controparte_3 complessiva di € 260.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, pretesa a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui patiti a causa delle asserite condotte colpose dei sanitari dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, che lo avevano avuto in cura nel periodo dal 25.10.2016 (data del primo accesso presso il P.S.) al
9.11.2016 (data delle dimissioni).
L'attore esponeva in citazione che, dopo tre accessi consecutivi presso il Pronto Soccorso dell'azienda sanitaria convenuta accusando forti dolori addominali, veniva ricoverato presso il reparto di chirurgia generale e sottoposto in data 28.10.2016 ad un intervento chirurgico di adesiolisi per l'eliminazione delle aderenze addominali.
Deduceva che i sanitari avevano erroneamente optato per l'esecuzione dell'adesiolisi in via laparoscopica, nonostante le evidenze cliniche e diagnostiche denunciassero l'esistenza a carico del paziente di una sofferenza intestinale e, quindi, suggerissero l'esecuzione dell'intervento con tecnica laparotomica.
Osservava ancora che la tecnica laparoscopica era eseguita dal chirurgo senza la dovuta perizia, provocandogli, durante l'inserimento del trocar, una duplice lacerazioni intestinali nella regione del cieco e dell'ileo prevalvolare;
ne conseguiva l'insorgenza di fonti emorragiche sul campo operatorio, che determinava la conversione dell'intervento in laparotomia con necessaria emicolectomia destra.
Tuttavia, continuava l'attore, anche l'emilectomia non era eseguita correttamente dal chirurgo, tanto che nel post-operatorio residuavano a suo carico fonti emorragiche intestinali, conseguenti alla incompleta e negligente emostasi intraoperatoria, che lo costringevano a sottoporsi in data 29.10.2016 ad un secondo intervento chirurgico, dal quale residuavano ulteriori esiti cicatriziali.
L'attore addebitava ancora ai sanitari un colpevole ritardo, dovuto all'inerte attesa di una emostasi spontanea, che gli provocava alterazioni a livello intestinale con nuova formazione di aderenze.
Allegando una consulenza medica di parte a firma del dott. , l'attore Persona_1
quantificava il danno biologico residuato a suo carico per i fatti descritti nella misura del 25%, omnicomprensivo del danno anatomico e funzionale, nonché del danno estetico per la seconda cicatrice chirurgica, con ITT di giorni 20 corrispondente al periodo di ricovero, una
ITP al 50% di giorni 60 per il periodo in cui si sottoponeva alle medicazioni e ai controlli strumentali radiografici ed ecografici e una ITP al 25% di giorni 30 per il periodo successivo di graduale recupero funzionale sino alla stabilizzazione dei postumi.
Cont Incardinatasi la lite, si costituiva l' convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata per la insussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' e contestava in subordine il quantum Controparte_4
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 della pretesa risarcitoria.
Espletata l'istruttoria e acquisita la consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava nel merito la domanda attorea, ritendo, sulla base della espletata c.t.u. e della documentazione medica acquisita agli atti, la condotta dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuto esente da censura tecnico- professionale rilevanti nel determinismo della complicanza intraoperatoria e delle successive sequele post-chirurgiche osservate nella fattispecie, anzi, la procedura chirurgica laparoscopica eseguita per il trattamento della “sindrome aderenziale” è apparsa nel caso idonea, in quanto, indicata per il quadro sintomatologico lamentato dal paziente e preceduta da adeguato percorso diagnostico clinico e strumentale. (pag. 11 sentenza impugnata).
Con atto di citazione notificato in data 2.5.2023, proponeva tempestivo appello Parte_1
avverso la citata pronuncia e, argomentando motivi a sostegno del gravame, ne chiedeva la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado. In caso di rigetto della domanda risarcitoria, chiedeva la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, con vittoria di quelle del secondo grado. In via istruttoria, insisteva affinché la Corte disponesse la rinnovazione della c.t.u. con affidamento dell'incarico ad un collegio peritale costituito da un medico legale e un medico specialista in chirurgia addominale ai sensi dell'art. 15 Legge Gelli Bianco.
Con ordinanza del 21.10.2023, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con comparsa depositata il 7.2.2025 si costituiva l'Azienda ospedaliera appellata, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto, reiterando le eccezioni e difese svolte in primo grado.
All'udienza del 11.2.2025, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa era riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Esso è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Va, pertanto, disattesa la relativa eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
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Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice, escludendo qualsivoglia responsabilità a carico dei sanitari dell'azienda ospedaliera odierna appellata.
L'appellante, lamentando un vizio di motivazione, deduce che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe omesso di esaminare le diverse censure medico legali mosse da parte attrice alle conclusioni del collegio peritale nominato di ufficio.
In particolare, l'appellante, riproducendo integralmente nel corpo dell'atto di appello le osservazioni alla bozza redatte dal consulente di parte dott. , osserva che Persona_1
questi, coadiuvato dal parere medico del prof. aveva mosso incisive Persona_2 contestazioni all'elaborato peritale e, nel rilevare contraddizioni, omissioni ed errori argomentativi commessi dagli ausiliari, formulava una serie di osservazioni ed interrogativi, che rimanevano tutti privi di risposta (pag. 16 atto di appello).
Nell'argomentare il motivo, l'appellante ripercorre sommariamente il suo iter clinico, sottolineando il colpevole ritardo diagnostico intercorso tra il 26.10.2016 (data del secondo accesso al P.S.) e il 28.10.2016 (data in cui veniva sottoposto al primo intervento chirurgico)
e censurando ancora una volta il gesto chirurgico, al quale collega causalmente le perforazioni intestinali verificatesi nel corso dell'intervento in laparotomia del 28.10.2016 (per aver praticato la laparotomia sulla pregressa cicatrice da appendicectomia (operazione subita 10 anni prima), cadendo così inevitabilmente sulle anse adese alla cicatrice e determinando le lesione iatrogene, le quali, poi, causavano l'emorragia che richiedeva a sua volta il successivo intervento di emicolectomia) (pag. 17 atto di appello).
A fronte delle critiche mosse dalla difesa attorea, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il rinnovo delle operazioni peritali con affidamento dell'incarico ad un consulente specializzato in chirurgia addominale. L'assunto è ribadito anche nel secondo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta la violazione dell'art. 15 della l.24/2017.
I motivi, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 Va innanzitutto evidenziato che le contestazioni e i rilievi critici di natura medico legale, utilizzati dalle appellanti nell'argomentazione del motivo, sono sostanzialmente ripetitivi di quelli già formulati in sede di osservazioni alla bozza e di difese conclusive. Le stesse hanno ricevuto adeguato e puntuale riscontro nell'elaborato peritale di ufficio (cfr. pagg. da 71 a 76).
E' noto che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 33742 del
16/11/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015; Sez. 3, Sentenza n. 12703 del
19/06/2015).
Nel caso di specie, il contraddittorio tecnico realizzato dagli ausiliari del giudice ex art. 195 co. 3 c.p.c., e il puntuale riscontro, da parte di costoro, alle osservazioni del consulente di parte degli attori, ha consentito al giudice di fondare il proprio convincimento sulle risultanze dell'indagine peritale senza dover esplicitare le ragioni del proprio dissenso rispetto alle valutazioni del consulente di parte, da reputarsi implicitamente disattese, perché con le prime incompatibili.
Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione.
Nel merito della vicenda dedotta in lite, correttamente il Tribunale ha escluso profili di responsabilità dei sanitari sulla base della ricostruzione operata dai cc.tt.uu..
Costoro hanno ribadito, anche a fronte delle osservazioni di parte, che il gold standard chirurgico per la soluzione della sindrome aderenziale, sulla base delle linee guida all'epoca applicate, va indicato nell'adesiolisi laparoscopica, in quanto tecnica gravata da un tasso notevolmente inferiore di recidive di sindrome aderenziale (causa dell'intervento) e che garantisce un tempo di ripresa nel post-operatorio sensibilmente ridotto (più della metà), con relativa riduzione dell'insorgenza delle più comuni complicanze del caso. (pag. 49 c.t.u.).
Hanno chiarito che la procedura chirurgica utilizzata era quindi corretta e adeguata al caso clinico di , paziente con conclamate tendenze a formare aderenze, indicata per il Parte_1
quadro sintomatologico lamentato dal paziente e preceduta da adeguato percorso diagnostico clinico e strumentale.
Quanto all'esecuzione della procedura chirurgica, i consulenti affermano che la stessa,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 esperita secondo i dettami scientifici previsti per la tecnica laparoscopica adottata, fu gravata dalla presenza di duplice perforazione intestinale, evenienza possibile in tale tecnica chirurgica anche se eseguita da operatori esperti e nell'osservanza delle cautele previste dalla specifica prassi chirurgica. Al riguardo i consulenti di ufficio ascrivono le perforazioni intestinali a delle complicanze dell'intervento in via laparoscopica, prevedibili, ma non prevenibili. (pag. 55 c.t.u.)
La successiva individuazione della complicanza vascolare nella fase post-operatoria, per il trattamento della quale veniva sottoposto al secondo intervento, viene descritta come Pt_1
tempestiva e sufficiente ad orientare il paziente verso il corretto indirizzo terapeutico chirurgico previsto per fattispecie consimili. Nel post-operatorio, inoltre, il paziente veniva assistito adeguatamente tante che le sue condizioni cliniche generali migliorarono progressivamente sino alla completa stabilizzazione del quadro clinico e alle dimissioni del
9.11.2016.
In conclusione, i consulenti nominati di ufficio escludono violazioni di cautele doverose o di regole precauzionali nell'approccio diagnostico e terapeutico e nell'assistenza al paziente da parte dei Sanitari che lo ebbero in cura presso il Presidio Ospedaliero “San Leonardo” di
Castellammare di Stabia (NA), alcuna “censura tecnica” è pertanto da avanzare in relazione al “comportamento professionale” dei medici, tutti, che attivamente seguirono l'iter diagnostico e terapeutico percorso dal sig. a far data dal 25/10/2016, condotta Parte_1
professionale da considerare, pertanto, conforme alle linee guida di riferimento e alle buone pratiche riconosciute dalla comunità scientifica, nonché ai canoni di ordinaria diligenza, prudenza e perizia. (pag. 58 c.t.u.)
A fronte delle riferite conclusioni dei consulenti di ufficio, condivisibili per la completezza e accuratezza delle indagini svolte, la motivazione resa dal Tribunale nella sentenza impugnata appare condivisibile ed esente da censure in punto di rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli odierni appellanti.
Innanzitutto, va rilevato che il Tribunale ha correttamente scrutinato la fattispecie in esame, verificatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n.24/2017, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza diffusi, affermando di conseguenza la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e applicando il relativo criterio di riparto dell'onere della prova a carico delle parti.
In particolare, come già ampiamente illustrato dal Tribunale, con specifico riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n.
20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass. ordinanza n.10050/2022; Cass. ordinanza n. 5808/2023; Cass. ordinanza n. 21511/2024).
Nel caso de quo, dal compiuto esame della documentazione clinica in atti e dell'elaborato peritale, non emergono condotte colpose in ordine all'approccio diagnostico, chirurgico e terapeutico offerto a dai sanitari dell'azienda convenuta e che lo ebbero in cura Parte_1
nella vicenda clinica oggetto di causa.
Inoltre, in ordine alle lacerazioni intestinali, conseguenze prevedibili ma non evitabili dai sanitari con l'utilizzo della diligenza professionale, deve ritenersi raggiunta la prova della ricorrenza nel caso di specie della causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c..
Al riguardo va ricordato il principio, ormai acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una
"complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico - come "complicanze").(Cass. sentenza n. 35024/2022).
I motivi di appello in esame vanno, quindi, disattesi, senza la necessità di disporre la chiesta rinnovazione della consulenza espletata di ufficio, essendo gli accertamenti tecnici, già compiutamente eseguiti, esenti da censure, esaustivi e condivisibili. Sul punto va da ultimo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 precisato che il Tribunale ha provveduto a conferire l'incarico peritale ad un collegio di medici, affiancando al medico legale un medico chirurgo specialista in medicina generale e delle urgenze e delle emergenze territoriali, laddove l'addome acuto e le sub-occlusioni sono quadri in prima istanza di carattere “urgentistico” (cfr. c.t.u. in risposta alle osservazioni alla bozza del perito di parte).
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Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la regolamentazione delle spese operata dal Tribunale. Ad avviso dell'appellante l'esistenza di lesioni iatrogene a carico del paziente, circostanza accertata e non contestata, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a compensare in tutto o in parte le spese del giudizio di primo grado, facendo ricorso alle gravi ed eccezionali ragioni.
Il motivo non merita accoglimento.
Non è revocabile in dubbio che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del disposto di
Cont cui all'art. 92 c.p.c., condannando alla refusione delle spese in favore della Parte_1
convenuta, in ragione della totale soccombenza del primo.
Infatti, l'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, subordina l'eventuale compensazione parziale o per intero delle spese tra le parti alla soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Entrambe ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 52.000,00 ad €260.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e la ripetitività delle difese tecniche, senza attribuzione poiché non richiesta.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Controparte_3
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 7.158,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente Est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2249/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9