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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/11/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3589/2024 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Laieta ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza alla Via IV Novembre n° 38 , giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
BI IT ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 10.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accertare e dichiarare che la percentuale complessiva del danno biologico, in sede di revisione, rapportata all'infortunio subito dal ricorrente, è pari al 38% o a quella maggiore o minore percentuale che risulterà in corso di causa;
condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma in relazione alla percentuale di danno biologico accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio
2000 e del D.LGS. 38/2000 e succ. mod. ed integr., con integrazione della rendita che egli già percepisce;
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore CP_1 del ricorrente di ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo in ragione della normativa applicabile;
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale e in data 19 novembre
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Sulla scorta di queste considerazioni, ritengo che le menomazioni del Sig. sopra riportate, sono da ascrivere ad Parte_1 infortunio su lavoro, aggravate e peggiorate a causa di attività lavorativa non mutata dopo
l'infortunbio, con grado di menomazione complessivo, che va quantificato nel 32
(trentadue)%, a decorrenza dalla data di revisione di ” CP_1 Parte_2
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
2 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 10.12.2024, ogni Parte_1 altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1 conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 32 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1 legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3589/2024 R.G. vertente
fra
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Laieta ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza alla Via IV Novembre n° 38 , giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
BI IT ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 10.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accertare e dichiarare che la percentuale complessiva del danno biologico, in sede di revisione, rapportata all'infortunio subito dal ricorrente, è pari al 38% o a quella maggiore o minore percentuale che risulterà in corso di causa;
condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma in relazione alla percentuale di danno biologico accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio
2000 e del D.LGS. 38/2000 e succ. mod. ed integr., con integrazione della rendita che egli già percepisce;
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore CP_1 del ricorrente di ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo in ragione della normativa applicabile;
condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle CP_1 spese e competenze del giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale e in data 19 novembre
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Sulla scorta di queste considerazioni, ritengo che le menomazioni del Sig. sopra riportate, sono da ascrivere ad Parte_1 infortunio su lavoro, aggravate e peggiorate a causa di attività lavorativa non mutata dopo
l'infortunbio, con grado di menomazione complessivo, che va quantificato nel 32
(trentadue)%, a decorrenza dalla data di revisione di ” CP_1 Parte_2
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
2 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 10.12.2024, ogni Parte_1 altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1 conseguenza della patologia di cui risulta affetto, pari al 32 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1 legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 19 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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