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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 6318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6318 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. RE LI LL, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 7497/2022 R.G.
promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Marullo
(c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato in CR, Via I C.F._2
Maggio n. 25 (PEC: - FAX: 0962/900535); Email_1
- appellante – contro
(c.f./p.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma (00142), Via G. Grezar n.14, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma,
R.E.A. n. RM-1516984, in persona del procuratore speciale Sig. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Lipiani (c.f. ) presso il quale C.F._3
è elettivamente domiciliata in Montano Antilia (84060 SA), Via S. Vito n. 47 (FAX:
0974.1980108 PEC: ; Email_2
, in persona del Prefetto in carica, contumace;
Controparte_3
- appellate -
con atto di citazione in appello notificato il giorno 22.2.2022;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 6873/2021 del Giudice di Pace di Milano, in data
1.9/8.10.2021, pronunciata nel procedimento RG 46541/2020, di rigetto integrale dell'opposizione a cartella di pagamento n. 068201300213669001 000;
conclusioni di parte appellante:
< accoglimento dei motivi di fatto e di diritto rassegnati, accogliere il presente appello e conseguentemente:
- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
- nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 6873/21 avente R.G. n. 46541/20 – Dott.ssa Larisa Marchioretto emessa in data 01.09.2021, depositata in cancelleria in data 08.10.2021, mai notificata, in accoglimento delle conclusioni formulate in occasione del giudizio di primo grado, annullare la cartella di pagamento n.
06820130213669011000 e condannare i convenuti, al pagamento delle competenze, spese ed onorari del giudizio di primo grado, sulla base delle tabelle dei parametri forensi allegate al
D.M n. 55/2014, aggiornate al D.M. n. 37/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 oltre agli interessi legali dal riconoscimento fino all'effettivo soddisfo da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde e quantificabili in euro 607,00 per compensi oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario in applicazione dei parametri forensi medi di cui al D.M. n. 55/2014, oltre che spese quantificabili in euro 43,00 a titolo di contributo unificato, nonché euro 27,00
2 a di anticipazione forfettaria, per un totale di euro 677,00 ovvero nella misura che sarà Pt_2 ritenuta di giustizia dal Giudice di appello.>>
conclusioni di parte appellata : Controparte_1
< contraria deduzione ed eccezione respinta:
rigettare l'appello così come proposto, poiché infondato in fatto e diritto, e per l'effetto,
confermare la sentenza n. 6873/2021 depositata in data 08.10.2021 dal Giudice di Pace di
Milano nella persona della dott.ssa Marchioretto;
condannare, in ogni caso, l'appellante all'integrale pagamento, in favore della concludente
Società, delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CNA come per legge;
emettere ogni ulteriore opportuno e consequenziale provvedimento di legge a carico dell'appellante ed in favore della appellata società >>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 6873/2021 del Giudice Parte_1 di Pace di Milano, in data 1.9/8.10.2021, pronunciata nel procedimento RG 46541/2020, con cui è stata integralmente respinta l'opposizione proposta dallo stesso avverso la Pt_1 cartella di pagamento n. 068201300213669001 000 e l'opponente è stato condannato a rifondere le spese processuali ad . Controparte_1
Sostiene l'appellante che il credito (relativo a sanzioni per infrazioni del codice della strada dell'anno 2011) si sarebbe estinto per prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 e che il GdP avrebbe errato nel ritenere rituali e valide le notifiche di atti interruttivi, avvenute nel
2014 e nel 2019, secondo le modalità prescritte per l'irreperibilità assoluta, mentre Parte_1 sarebbe stato solo relativamente irreperibile.
[...]
3 L'appello è infondato.
Pur dovendosi rilevare che le difese di entrambe le parti costituite sono del tutto vaghe nei riferimenti ai documenti versati in atti, nel fascicolo di parte appellata è possibile rinvenire prove delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione, avvenute il 14.7.2014 e l'8.5.2019 e perfezionatesi nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità consistite, in entrambe le circostanze, nel deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza nota del destinatario e nell'affissione di altra copia nell'apposito albo, previa verifica, in entrambe le circostanze, della irreperibilità del agli indirizzi ove quegli Pt_1 risultava residente (nel 2014 in Milano, via Ciardi 5; nel 2019 in Milano piazza Grandi 18: si veda il certificato anagrafico storico rilasciato dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di
Milano il 7.10.2020, rinvenibile nel fascicolo di parte , ove sono reperibili anche le CP_4 relate delle notifiche menzionate).
Il gravame proposto da è dunque infondato e deve essere respinto, con Parte_1 conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 13.8.2022 n. 147.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando in dichiarata contumacia dell'appellato , ogni diversa istanza o eccezione disattesa, Controparte_5
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6873/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Milano, in data 1.9/8.10.2021, pronunciata nel procedimento RG
46541/2020, che conferma;
4 condanna a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio di appello, liquidate in € 600,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 30.7.2025.
Il giudice
RE LI LL
5
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. RE LI LL, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 7497/2022 R.G.
promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Marullo
(c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato in CR, Via I C.F._2
Maggio n. 25 (PEC: - FAX: 0962/900535); Email_1
- appellante – contro
(c.f./p.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma (00142), Via G. Grezar n.14, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma,
R.E.A. n. RM-1516984, in persona del procuratore speciale Sig. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Lipiani (c.f. ) presso il quale C.F._3
è elettivamente domiciliata in Montano Antilia (84060 SA), Via S. Vito n. 47 (FAX:
0974.1980108 PEC: ; Email_2
, in persona del Prefetto in carica, contumace;
Controparte_3
- appellate -
con atto di citazione in appello notificato il giorno 22.2.2022;
oggetto: appello avverso la sentenza n. 6873/2021 del Giudice di Pace di Milano, in data
1.9/8.10.2021, pronunciata nel procedimento RG 46541/2020, di rigetto integrale dell'opposizione a cartella di pagamento n. 068201300213669001 000;
conclusioni di parte appellante:
< accoglimento dei motivi di fatto e di diritto rassegnati, accogliere il presente appello e conseguentemente:
- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
- nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 6873/21 avente R.G. n. 46541/20 – Dott.ssa Larisa Marchioretto emessa in data 01.09.2021, depositata in cancelleria in data 08.10.2021, mai notificata, in accoglimento delle conclusioni formulate in occasione del giudizio di primo grado, annullare la cartella di pagamento n.
06820130213669011000 e condannare i convenuti, al pagamento delle competenze, spese ed onorari del giudizio di primo grado, sulla base delle tabelle dei parametri forensi allegate al
D.M n. 55/2014, aggiornate al D.M. n. 37/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 oltre agli interessi legali dal riconoscimento fino all'effettivo soddisfo da distrarsi in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde e quantificabili in euro 607,00 per compensi oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario in applicazione dei parametri forensi medi di cui al D.M. n. 55/2014, oltre che spese quantificabili in euro 43,00 a titolo di contributo unificato, nonché euro 27,00
2 a di anticipazione forfettaria, per un totale di euro 677,00 ovvero nella misura che sarà Pt_2 ritenuta di giustizia dal Giudice di appello.>>
conclusioni di parte appellata : Controparte_1
< contraria deduzione ed eccezione respinta:
rigettare l'appello così come proposto, poiché infondato in fatto e diritto, e per l'effetto,
confermare la sentenza n. 6873/2021 depositata in data 08.10.2021 dal Giudice di Pace di
Milano nella persona della dott.ssa Marchioretto;
condannare, in ogni caso, l'appellante all'integrale pagamento, in favore della concludente
Società, delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CNA come per legge;
emettere ogni ulteriore opportuno e consequenziale provvedimento di legge a carico dell'appellante ed in favore della appellata società >>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 6873/2021 del Giudice Parte_1 di Pace di Milano, in data 1.9/8.10.2021, pronunciata nel procedimento RG 46541/2020, con cui è stata integralmente respinta l'opposizione proposta dallo stesso avverso la Pt_1 cartella di pagamento n. 068201300213669001 000 e l'opponente è stato condannato a rifondere le spese processuali ad . Controparte_1
Sostiene l'appellante che il credito (relativo a sanzioni per infrazioni del codice della strada dell'anno 2011) si sarebbe estinto per prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 e che il GdP avrebbe errato nel ritenere rituali e valide le notifiche di atti interruttivi, avvenute nel
2014 e nel 2019, secondo le modalità prescritte per l'irreperibilità assoluta, mentre Parte_1 sarebbe stato solo relativamente irreperibile.
[...]
3 L'appello è infondato.
Pur dovendosi rilevare che le difese di entrambe le parti costituite sono del tutto vaghe nei riferimenti ai documenti versati in atti, nel fascicolo di parte appellata è possibile rinvenire prove delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione, avvenute il 14.7.2014 e l'8.5.2019 e perfezionatesi nel ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità consistite, in entrambe le circostanze, nel deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza nota del destinatario e nell'affissione di altra copia nell'apposito albo, previa verifica, in entrambe le circostanze, della irreperibilità del agli indirizzi ove quegli Pt_1 risultava residente (nel 2014 in Milano, via Ciardi 5; nel 2019 in Milano piazza Grandi 18: si veda il certificato anagrafico storico rilasciato dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di
Milano il 7.10.2020, rinvenibile nel fascicolo di parte , ove sono reperibili anche le CP_4 relate delle notifiche menzionate).
Il gravame proposto da è dunque infondato e deve essere respinto, con Parte_1 conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 13.8.2022 n. 147.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando in dichiarata contumacia dell'appellato , ogni diversa istanza o eccezione disattesa, Controparte_5
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6873/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Milano, in data 1.9/8.10.2021, pronunciata nel procedimento RG
46541/2020, che conferma;
4 condanna a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio di appello, liquidate in € 600,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 30.7.2025.
Il giudice
RE LI LL
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