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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/07/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1632 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Parte_1 Parte_2
Leli, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 14.04.2025, e Parte_1 hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio concordatario tra di loro contratto in Pomezia (RM) il 14.10.2000, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie (15.08.2001) ed (9.07.2005), entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che i coniugi si erano separati con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile in data 22.01.2024. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970. All'udienza del 2.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto in Pomezia (RM) il
14.10.2000, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 138, parte 2, serie A, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi danno atto che essi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
2) Le parti danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale, nessuno escluso, e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione pregressi, presenti e/o futuri anche connessi con la presente causa per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.”.
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e la proposizione del ricorso in oggetto.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 1632/2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomezia (RM) il
14.10.2000 da , nata ad [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2 ), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune C.F._2 al n. 138, parte 2, serie A, anno 2000;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomezia di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1632 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Parte_1 Parte_2
Leli, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 14.04.2025, e Parte_1 hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Parte_2 matrimonio concordatario tra di loro contratto in Pomezia (RM) il 14.10.2000, deducendo che dall'unione coniugale erano nate le figlie (15.08.2001) ed (9.07.2005), entrambe Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che i coniugi si erano separati con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile in data 22.01.2024. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970. All'udienza del 2.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto in Pomezia (RM) il
14.10.2000, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 138, parte 2, serie A, anno 2000, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi danno atto che essi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
2) Le parti danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale, nessuno escluso, e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e/o ragione pregressi, presenti e/o futuri anche connessi con la presente causa per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.”.
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e la proposizione del ricorso in oggetto.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 1632/2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomezia (RM) il
14.10.2000 da , nata ad [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
), e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2 ), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune C.F._2 al n. 138, parte 2, serie A, anno 2000;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomezia di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera