TRIB
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/11/2024, n. 5694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5694 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8305 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 per la disciplina della genitorialità al di fuori del matrimonio promosso
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonella Bisconti, presso il cui studio a Palermo, corso Camillo Finocchiaro
Aprile n. 15, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Roberta Oddo e Marcello Rossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Palermo, via Ammiraglio Persano n. 58 resistente
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/06/2024 , premettendo di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con , nel corso della quale è stata generata la figlia Controparte_1
nata il [...], e di avere interrotto la convivenza nel mese di luglio 2023, ha Per_1 chiesto disporsi l'affidamento congiunto della minore con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita del padre nonché la previsione di un contributo economico paterno per il mantenimento della figlia di euro 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione del 21/10/2024 si è costituito in giudizio , il Controparte_1
quale ha aderito alla domanda di affidamento condiviso della minore ed ha chiesto di essere
1 onerato al versamento di un assegno mensile di euro 200,00, rappresentando di avere altri due figli al cui mantenimento deve provvedere.
Prima dell'udienza fissata per la comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo sottoscritto il 21/10/2024 e depositato il 24/10/2024; pertanto, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024, hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni indicate nell'accordo, che di seguito si riportano testualmente:
“- Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di natura di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- La figlia avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Palermo, via A. e Per_1
A. Di Dio n. 7, dove continuerà a vivere con la madre e, quindi, con collocamento prevalente presso di ella;
- Il sig. corrisponderà entro il giorno 15 del mese la somma di € 300,00 mediante CP_1
bonifico sul conto che sarà indicato dalla ricorrente, a titolo di mantenimento della minore;
- I genitori contribuiranno in ragione del 50% alle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, come da Protocollo del 2019, fermo restando che, in ogni caso, il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento delle avvenute spese sostenute e saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate nello stesso mese nel quale è avvenuta la spesa nella misura concordata del 50%;
- Entrambi i genitori si impegnano a favorire la partecipazione del minore alle attività scolastiche ed extrascolastiche, garantendo la necessaria collaborazione logistica;
- Il padre terrà la figlia con le seguenti modalità: Per_1
1. Lunedì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
2. Fine settimana alternati con inizio dal venerdì alle ore 20:00 alla domenica ore 20:00;
3. Durante le festività natalizie, seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, la minore trascorrerà con il padre dalle ore 16:00 del giorno 24 dicembre alle ore 12:00 del giorno 26 dicembre o dalle ore 16:00 del giorno 31 dicembre alle ore 12:00 del giorno 2 gennaio.
4. In occasione della Pasqua e di tutte le feste comandate, sarà seguito il criterio dell'alternanza e della rotazione.
5. Durante le vacanze scolastiche, e precisamente nei mesi di giugno e luglio, il regime di visita e di frequentazione della minore con il padre rimarrà quello ordinario sopra indicato.
6. Nel mese di agosto la minore trascorrerà con il padre due settimane continuative e con la
2 madre le altre due settimane continuative del mese, prima e seconda o terza e quarta, che saranno concordate tra i genitori entro il giorno 30 giugno di ciascun anno.
Il padre si farà carico di prelevare la figlia dall'abitazione della madre nella quale la riaccompagnerà; nel periodo di soggiorno della minore nella casa di villeggiatura (sita in località Buonfornello) l'orario sarà 16:00 - 20:00.
7. La minore potrà incontrare il padre secondo i tempi e le modalità sopra indicate, disponendo che sia sempre assecondata la legittima volontà e libertà della minore stessa.
- Tutte le scelte riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e eventuali permanenze in località diversa dal luogo di residenza, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti del presente giudizio”.
Le condizioni concordate sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore Per_2
nata a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto concordato dalle
[...]
parti nell'accordo sottoscritto il 21/10/2024 e depositato il 24/10/2024.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 21/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8305 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 per la disciplina della genitorialità al di fuori del matrimonio promosso
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonella Bisconti, presso il cui studio a Palermo, corso Camillo Finocchiaro
Aprile n. 15, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Roberta Oddo e Marcello Rossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Palermo, via Ammiraglio Persano n. 58 resistente
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/06/2024 , premettendo di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con , nel corso della quale è stata generata la figlia Controparte_1
nata il [...], e di avere interrotto la convivenza nel mese di luglio 2023, ha Per_1 chiesto disporsi l'affidamento congiunto della minore con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita del padre nonché la previsione di un contributo economico paterno per il mantenimento della figlia di euro 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione del 21/10/2024 si è costituito in giudizio , il Controparte_1
quale ha aderito alla domanda di affidamento condiviso della minore ed ha chiesto di essere
1 onerato al versamento di un assegno mensile di euro 200,00, rappresentando di avere altri due figli al cui mantenimento deve provvedere.
Prima dell'udienza fissata per la comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo sottoscritto il 21/10/2024 e depositato il 24/10/2024; pertanto, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024, hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni indicate nell'accordo, che di seguito si riportano testualmente:
“- Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di natura di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- La figlia avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Palermo, via A. e Per_1
A. Di Dio n. 7, dove continuerà a vivere con la madre e, quindi, con collocamento prevalente presso di ella;
- Il sig. corrisponderà entro il giorno 15 del mese la somma di € 300,00 mediante CP_1
bonifico sul conto che sarà indicato dalla ricorrente, a titolo di mantenimento della minore;
- I genitori contribuiranno in ragione del 50% alle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, come da Protocollo del 2019, fermo restando che, in ogni caso, il diritto al rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento delle avvenute spese sostenute e saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate nello stesso mese nel quale è avvenuta la spesa nella misura concordata del 50%;
- Entrambi i genitori si impegnano a favorire la partecipazione del minore alle attività scolastiche ed extrascolastiche, garantendo la necessaria collaborazione logistica;
- Il padre terrà la figlia con le seguenti modalità: Per_1
1. Lunedì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:00;
2. Fine settimana alternati con inizio dal venerdì alle ore 20:00 alla domenica ore 20:00;
3. Durante le festività natalizie, seguendo il criterio dell'alternanza e della rotazione, la minore trascorrerà con il padre dalle ore 16:00 del giorno 24 dicembre alle ore 12:00 del giorno 26 dicembre o dalle ore 16:00 del giorno 31 dicembre alle ore 12:00 del giorno 2 gennaio.
4. In occasione della Pasqua e di tutte le feste comandate, sarà seguito il criterio dell'alternanza e della rotazione.
5. Durante le vacanze scolastiche, e precisamente nei mesi di giugno e luglio, il regime di visita e di frequentazione della minore con il padre rimarrà quello ordinario sopra indicato.
6. Nel mese di agosto la minore trascorrerà con il padre due settimane continuative e con la
2 madre le altre due settimane continuative del mese, prima e seconda o terza e quarta, che saranno concordate tra i genitori entro il giorno 30 giugno di ciascun anno.
Il padre si farà carico di prelevare la figlia dall'abitazione della madre nella quale la riaccompagnerà; nel periodo di soggiorno della minore nella casa di villeggiatura (sita in località Buonfornello) l'orario sarà 16:00 - 20:00.
7. La minore potrà incontrare il padre secondo i tempi e le modalità sopra indicate, disponendo che sia sempre assecondata la legittima volontà e libertà della minore stessa.
- Tutte le scelte riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e eventuali permanenze in località diversa dal luogo di residenza, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti del presente giudizio”.
Le condizioni concordate sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della figlia minore Per_2
nata a [...] il [...], sia disciplinato secondo quanto concordato dalle
[...]
parti nell'accordo sottoscritto il 21/10/2024 e depositato il 24/10/2024.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 21/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3