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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 501/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 13.6.2025
da
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Chiara Bonardi del Foro di Brescia APPELLANTE
nei confronti di nato a Brescia il 16.11.1976 (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. Roberta Bonazzoli e dall'avv. Francesca Silvioli del Foro di Brescia APPELLATO con l'intervento in causa di:
-avv. Battista Pedersoli del foro di Brescia, curatore speciale della minore Persona_1
-Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1976/2025 emessa dal Tribunale di Brescia pubblicata in data 14.5.2025 – notificata in data 14.5.2025 –, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 9223/2022 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte appellante: In via cautelare ed urgente
- ex art. 473 bis.15 cpc o, in subordine, ex art. 700 cpc, disporre l'assegnazione della casa coniugale di proprietà di sita di Cellatica, Via Tesa n. 8, con i relativi mobili alla madre affinchè la Parte_2 abiti con le figlie e Per_2 Per_1
- sospendere l'efficacia esecutiva: a) del capo 5) della sentenza, con cui è stata disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole da € 400,00 ad € 300,00 per ciascuna figlia, disponendo che il padre rimanga gravato dal versamento di un assegno di mensili € 400,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
1 n. 501/2025 RG
b) del capo 7 della sentenza, laddove è stabilita la riduzione dell'assegno per il coniuge ad € 200,00, con conseguente reviviscenza dell'assegno di mensili € 680,00 disposto in forza del provvedimento ex art. 708 cpc del 24.06.2024 Nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1) assegnarsi la casa coniugale alla moglie, con tutti i mobili ivi contenuti;
2) ove assegnata la abitazione familiare alla madre disporsi a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie per la somma quantomeno di €.400,00 ciascuna - con decorrenza dalla domanda – da versare entro il 10 di ogni mese e rivalutabili secondo indici ISTAT dalla domanda, ciò fino alla maggiore età e comunque fino all'indipendenza economica, disponendo a carico del padre il rimborso alla madre del 80% delle spese non comprese nel mantenimento per la prole, come da Protocollo Tribunale di Brescia;
in via subordinata e in ogni caso di mancato riconoscimento della assegnazione della abitazione familiare alla madre: disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento della prole nella misura di €.700,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dal rilascio della abitazione;
3) disporsi a carico del un contributo per il mantenimento della moglie, coniuge CP_1 economicamente debole, per la somma di quantomeno di €.680,00 - con decorrenza dalla domanda – da versare entro il 10 di ogni mese e rivalutabili secondo indici ISTAT dalla domanda;
4) disporsi che le spese di CTU siano a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno, con vincolo di solidarietà nei confronti della CTU, dandosi atto che la quota della signora è a carico Pt_1 dell'Erario stante l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In via Istruttoria:
- Ordinarsi al a produzione dei propri rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni CP_1 nonché delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (mod. 730 e/o modello PF e/o Modello Unico) le Certificazioni Uniche degli ultimi tre anni e le buste paga dell'ultimo biennio;
- Disporsi, anche ex art. 337 ter cc, indagini a mezzo della Polizia Tributaria sui redditi e sui movimenti di conto corrente del sig. eventualmente da effettuarsi per il tramite dell'agenzia delle entrate. CP_1 Si insiste per la concessione dei termini per le memorie ex art. 183 VI comma cpc, al fine di assumere i necessari mezzi di prova, termine peraltro già concesso e sospeso dal medesimo G.I. Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio a favore dell'Erario per il giudizio di primo grado e con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario per quelle del giudizio di secondo grado.” parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, previo ogni più utile accertamento e declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni contraria eccezione ed istanza, inammissibilità dell'appello stesso confermare integralmente la sentenza n. 1976/2025, pubblicata il 14.5.2025, n. cronologico 1669/2025 del 14.5.2025 emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento n. R.G. 9223/2022, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. Procuratore Generale: nessun parere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi depositato in data 5.8.2022 Parte_1 esponeva: aveva contratto matrimonio il 7.7.2006 in Cellatica con dall'unione erano Controparte_1 nate le figlie (3.3.2007) e (29.1.2009); in costanza di matrimonio la ricorrente aveva Per_2 Per_1 lavorato presso la tabaccheria del marito senza mai percepire uno stipendio e, in uno stato di totale dipendenza economica dal marito, era sempre stata costretta a chiedergli il denaro e a giustificare ogni spesa sia propria sia della famiglia;
nell'estate del 2022 la ricorrente aveva comunicato al marito di volere ottenere un titolo di studio italiano e il marito aveva reagito lasciando lei e le figlie prive di denaro e
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abbandonando la casa coniugale per trasferirsi dalla di lui madre, che abitava nello stesso stabile. Ciò premesso, la chiedeva la separazione con addebito al marito, l'affidamento delle figlie in via Pt_1 esclusiva alla madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, le visite padre-figlie più adeguate, porre a carico del un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 800 per CP_1 ciascuna figlia e un contributo per il mantenimento della ricorrente di euro 800 mensili.
In data 5.10.2022 si costituiva in giudizio associandosi alla domanda di separazione Controparte_1 ma con addebito a carico della moglie;
chiedeva disporre l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento delle stesse presso il padre e con assegnazione della casa coniugale al resistente;
stabilire un contributo per il mantenimento delle figlie in capo alla , oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_1
Contestava la ricostruzione fattuale della ricorrente e deduceva che la moglie si assentava per molte ore da casa, non si occupava della gestione della casa e si disinteressava delle figlie, costringendolo a sostenere tutte le spese familiari.
All'udienza del 12.10.2022 i coniugi confermavano la volontà di separarsi;
la riferiva di Pt_1 lavorare in una lavanderia guadagnando circa euro 600 mensili con un contratto a tempo determinato.
Con ordinanza ex art. 708 CPC del 13.10.2022, a scioglimento della riserva assunta in data 12.10.2022, il Presidente affidava le figlie in via condivisa con collocazione delle stesse presso il padre, assegnatario dell'abitazione sita in Cellatica (BS), via Tesa n. 8 e disponeva visite materne fine settimana alternati, un giorno alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e quando non aveva con sé le figlie nel fine settimana, dal martedì alle ore 17.00 al mercoledì mattina;
una settimana per le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive in estate. Poneva a carico del marito un assegno di € 680,00 mensili per la moglie e poneva a carico della madre € 150,00 mensili per il mantenimento di ciascuna figlia oltre al 20% delle spese straordinarie come da Protocollo.
In data 14.11.2022 la ricorrente depositava memoria integrativa rappresentando il rifiuto delle figlie al collocamento presso il padre.
Avverso l'ordinanza del 13.10.2022 la depositava reclamo dinnanzi questa Corte, che con Pt_1 decreto n. 170/2023 del 22.2.2023 disponeva il collocamento delle minori presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, regolamentava le visite padre-figlie e poneva a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie di euro 150 mensili. La Corte osservava che, a fronte delle due versioni dei fatti opposte fornite dai genitori, il Presidente avrebbe dovuto svolgere istruttoria e che, trattandosi di decidere sul collocamento di due ragazze di 16 anni e 14 anni, il loro ascolto era assolutamente necessario.
Con sentenza dell'11.4.2023 il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per le ulteriori questioni.
All'udienza del 17.5.2023 il confermava che le figlie non volevano vederlo, in particolare, CP_1
non lo incontrava da dicembre 2022, usciva sempre la sera senza dare informazioni, aveva fatto Per_2
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numerose assenze a scuola e il suo rendimento scolastico era calato;
la ricorrente dichiarava che le figlie non volevano rimanere con il padre a causa dei suoi metodi educativi troppo rigidi;
i difensori insistevano per l'ascolto delle minori e si riportavano agli atti. Il Giudice si riservava.
All'udienza del 15.6.2023 venivano ascoltate le minori.
Con ordinanza del 7.8.2023 il Giudice Istruttore, letto l'art. 709 ultimo comma CPC, a modifica dell'ordinanza presidenziale affidava le figlie in via condivisa ai genitori, con collocazione delle stesse presso la madre, cui assegnava l'abitazione famigliare con visite padre figlie fine settimana alternati dalle h. 17.00 del venerdì sino alla mattina del lunedì, un giorno alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e quando non aveva con sé le figlie nel fine settimana, dal martedì alle ore 17.00 al mercoledì mattina sino al riaccompagnamento a scuola;
una settimana nelle vacanze natalizie, per le vacanze pasquali tre giorni e per le vacanze estive due settimane anche non consecutive. Poneva a carico del resistente un assegno separativo in favore della ricorrente di 450,00 mensili ed un contributo al mantenimento delle figlie di 400,00 euro mensili per ciascuna oltre al 80% delle spese straordinarie.
In data 21.9.2023 il resistente depositava invece istanza ex art. 333CC con richiesta di provvedimento inaudita altera parte facendo presente che la era partita per una vacanza e aveva lasciato le Pt_1 figlie in pigiama nel cortile del complesso condominiale portando con sé le chiavi della casa coniugale e costringendo le ragazze a raggiungere i nonni paterni nell'abitazione sottostante la casa coniugale;
chiedeva pertanto la collocazione delle figlie presso di lui, con assegnazione a sé della casa coniugale.
Con provvedimento del 23.9.2023 il Giudice Istr. autorizzava il padre a far accedere le minori nella casa familiare, avvalendosi di un fabbro o in mancanza delle FF.OO., sino al rientro della madre dalla vacanza, prescrivendo al padre di non asportare alcun bene dalla casa familiare.
Con memoria di replica del 2.10.2023 la faceva presente di essere partita per un viaggio di Pt_1 lavoro e di non avere potuto portare con sé le figlie perché prive dei documenti validi per l'espatrio a causa del padre (il quale si era rifiutato di consegnare i documenti delle figlie e si era rifiutato di sottoscrivere i moduli per il rilascio delle carte di identità delle figlie valide per l'espatrio); aveva avvisato il marito della propria partenza e si era accordata con lui che le figlie stessero col padre per otto giorni;
evidenziava che il on vedeva da giugno 2023, incontrava una volta a settimana, CP_1 Per_2 Per_1 non versava il contributo di mantenimento e si disinteressava di ogni esigenza delle figlie;
riferiva di essere disoccupata.
Con decreto dell'8.10.2023 il Giudice Istr. fissava la decorrenza del mantenimento separativo e per le figlie ad mese di agosto 2023, momento della pronuncia dell'ordinanza del 7.8.2023, considerato che per il periodo pregresso con ordinanza del 21.2.2023 la Corte d'Appello aveva disciplinato il collocamento e il mantenimento in via autonoma;
rigettava l'istanza della ricorrente ex art. 156 CC poiché domanda nuova;
ammoniva entrambi i genitori dal tenere condotte conflittuali ovvero pregiudizievoli per le figlie;
stante la conflittualità fra i coniugi pregiudizievole soprattutto per la figlia , disponeva CTU Per_2 sistemica.
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In data 21.4.2024 la CTU depositava l'elaborato peritale dal quale emergeva che la non si era Pt_1 mostrata sostanzialmente adeguata nel ruolo genitoriale: non era stata in grado, in seguito alla separazione, di fornire alle figlie un contesto idoneo alla loro crescita, non garantiva loro una corretta trasmissione di valori, un adeguato supporto scolastico, non faceva loro svolgere attività extrascolastiche formative e socializzanti e costantemente svalutava la figura del padre e l'intero nucleo paterno senza minimamente considerare le ripercussioni che questo comportava sulle figlie. La CTU riteneva fondamentale e urgente una presa in carico di , che tra le due era quella che soffriva maggiormente Per_2 la conflittualità genitoriale. Anche dava segni di malessere: abusava di bevande alcoliche a soli Per_1
14 anni e anche lei andava seguita per evitare che imitasse la sorella e che potesse perdere interesse negli studi. Il CTU rilevava che il aveva mantenuto l'impegno di far proseguire con la danza, CP_1 Per_1 che era molto legata al padre e che la , estremamente permissiva, aveva assunto per Per_2 Pt_1
il ruolo di amica. Il era riuscito a cogliere tutte le indicazioni ricevute, al contrario della Per_2 CP_1
che aveva tentato di non far accedere il marito al fascicolo sanitario di , non Pt_1 Per_2 comunicando gli esiti degli esami della figlia e ritardando la presa in carico psicologica di almeno un anno. Entrambi i genitori si erano resi disponibili a farsi seguire presso il Consultorio per un Per_3 supporto alla genitorialità e la CTU riteneva importante che tale supervisione avvenisse per almeno un anno.
Con ordinanza del 24.6.2024 il Giudice Istruttore, alla luce della CTU depositata, così disponeva:
1. affida le figlie minorenni in via esclusiva al padre, cui sono conferite anche le decisioni di straordinaria amministrazione, compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. revoca l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Cellatica (BS), via Tesa n. 8 (primo piano), assegnandola al padre;
assegna alla madre termine per l'escomio entro e non oltre il 24.7.2024;
3. dispone la continuazione della presa in carico di presso la NPI e per un supporto psicologico Per_2 privato, nelle persone dei professionisti che attualmente la seguono (dr.i e Persona_4 Per_5
);
[...]
4. prende atto dell'accordo dei genitori per un supporto alla genitorialità presso il Consultorio Diocesano (dr.ssa ), auspicandone la continuazione per almeno un anno;
Persona_6
5. avverte che, in caso di abbandono del percorso di sostegno alla genitorialità e/o interruzione prematura del percorso psicologico di , sarà disposta la presa in carico dell'intero nucleo Per_2 familiare da parte dei Servizi Sociali”.
5. avverte che, in caso di abbandono del percorso di sostegno alla genitorialità e/o interruzione prematura del percorso psicologico di , sarà disposta la presa in Per_2 carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali;
6. salvo diverso e migliore accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse delle figlie, la madre ha la facoltà di vedere le figlie e tenerle con sé: o a weekend alternati, dalle h. 17.00 del venerdì sino alla mattina del lunedì al riaccompagnamento a scuola;
un giorno alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 21.00; quando non ha con sé le figlie nel fine settimana, dal martedì alle ore 17.00 al mercoledì mattina sino al riaccompagnamento a scuola;
o per le vacanze natalizie, le minori staranno con il padre per una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
o per le vacanze pasquali, le minori staranno con la madre per tre giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
o per
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le vacanze estive, trascorreranno con la madre due settimane anche non consecutive da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
4. pone a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie col versamento di un assegno dell'importo complessivo di € 680,00 mensili, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
5. pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie col versamento di un assegno dell'importo complessivo di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 20% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia”.
Con istanza urgente del 10.10.2024 la chiedeva la nomina di un Curatore Speciale delle figlie Pt_1
e l'ascolto delle stesse evidenziando che le figlie non volevano vivere col padre. In data 16.10.2024 il ribadiva la necessità che la moglie lasciasse la casa coniugale immediatamente, al fine di CP_1 garantire alle minori un ambiente sereno e privo di quelle attività manipolatorie dalla stessa messe in atto incessantemente negli anni.
Con ordinanza del 21.10.2024 il Giudice Istruttore affidava e in via condivisa ai genitori, Per_1 Per_2 con l'avvertimento che, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui ai punti nn. 3,4,5 dell'ordinanza del 24.6.2024, sarebbe stato disposto l'affidamento ai Servizi Sociali e il relativo monitoraggio;
confermava la revoca l'assegnazione alla madre della casa familiare assegnandola al padre con termine alla madre per l'escomio entro e non oltre il 24.7.2024; collocava le minori prevalentemente presso la madre, con visite libere del padre, sentite le minori e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
disponeva il mantenimento ordinario diretto delle minor con contributo del padre nella misura dell'80% delle spese straordinarie come da Protocollo;
poneva a carico del la somma di € 680,00 mensili CP_1
a titolo di assegno di mantenimento per la moglie;
nominava Curatore speciale delle minori l'avv. Pedersoli Battista autorizzandolo ad assumere le decisioni in materia sanitaria. Osservava:
. nonostante le criticità della figura materna e la manipolazione delle figlie rilevate in sede peritale, allo stato non appariva attuabile un collocamento delle minori diverso da quello da esse richiesto, in ragione dell'età di entrambe (rispettivamente di anni diciassette e quindici) e della loro piena capacità di discernimento, già saggiata all'udienza di audizione delle minori (15.6.2024). La situazione non consentiva né il collocamento presso il padre, con il quale le minori avevano un rapporto sempre più compromesso, né il collocamento etero familiare, essendo le problematiche di natura non eccessivamente grave e affrontabili mediante gli ausili proposti in sede di CTU.
. quanto alla casa coniugale, i genitori del erano proprietari sia di tale abitazione sia CP_1 dell'appartamento sottostante ove dimorava il padre e la vicinanza delle abitazioni in caso di assegnazione alla avrebbe portato ad acuire lo scontro genitoriale nonché gli atteggiamenti Pt_1 controllanti e di rivalsa della madre già più volte censurati da entrambe le parti e dal Tribunale. Visto il collocamento delle minori presso la madre, era da elidere il contributo al mantenimento posto a carico di quest'ultima, andava ripristinato l'affidamento condiviso e andava nominato un Curatore Speciale per le minori.
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In data 30.11.2024 si costituiva in giudizio il Curatore speciale, riservandosi di depositare ulteriore memoria.
All'udienza del 20.2.2025, fissata per un tentativo di conciliazione sugli aspetti economici, le parti non si accordavano.
Con sentenza n. 1976/2025, pubblicata e notificata il 14.5.2025, il Tribunale di Brescia così disponeva: 1) affida la figlia in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2) assegna al padre la casa familiare di Cellatica, via Tesa 8;
3) frequentazioni del padre libere, nel rispetto delle esigenze e bisogni della figlia;
4) da ottobre 2024 pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 400,00 per ciascuna figlia (tenuto conto di quanto già versato in forza dell'ordinanza del 21.10.2024) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 80% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
5) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il mantenimento ordinario delle figlie ammonterà ad € 300,00 per ciascuna figlia;
6) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, assegno unico per l'intero in favore della madre;
7) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del marito, a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9) pone a carico di parte ricorrente la quota di spese di c.t.u. a carico di parte resistente, liquidate con separato decreto del 24.6.2024.” Osservava:
. in merito alla domanda attorea di addebito della separazione al marito per violenza economica, affinché la violenza economica rilevi ai fini dell'addebito occorre che la condotta economicamente vessatoria del coniuge comporti all'altro coniuge un apprezzabile danno che superi la soglia della normale tollerabilità, tale da cagionare la rottura del vincolo coniugale: nel caso di specie il resistente non aveva mai fatto mancare i mezzi di sussistenza alla famiglia durante la convivenza matrimoniale (2006-2020), la ricorrente aveva collaborato per lungo tempo nella tabaccheria di famiglia (2006-2014) e fino al 2020 non vi erano stati conflitti o crisi familiari per motivi economici. Allo stesso tempo era irrilevante l'abbandono del tetto coniugale del poiché cagionato dal rifiuto della moglie di dormire nello CP_1 stesso letto e dalle liti per motivi economici dell'agosto del 2020.
. in merito alla domanda del resistente di addebito della separazione alla moglie per avergli comunicato improvvisamente ad agosto 2020 la volontà di separarsi per ragioni economiche e per avere trascurato la casa familiare e condizionato le figlie, l'intenzione di separarsi per motivi economici non costituisce
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violazione dei doveri coniugali ex art. 143 CC e la trascuratezza della casa e il condizionamento delle figlie erano successive alla separazione di fatto.
. stante l'età delle figlie e la preferenza dell'ordinamento per la condivisione della genitorialità, erano condivisibili le istanze di tutte le parti relative alla conferma dell'affido condiviso con modalità libere di frequentazione.
. erano da confermare integralmente i provvedimenti temporanei e urgenti del 21.10.2024 in punto di collocamento della prole e assegnazione della casa familiare: circa il collocamento delle figlie presso la madre e la conferma della revoca dell'assegnazione alla madre della casa familiare era da respingere la tesi della secondo cui l'assegnazione della casa familiare al padre era contraria all'interesse Pt_1 delle figlie: quest'ultime infatti avrebbero potuto dimorarvi liberamente secondo la loro volontà.
. circa il mantenimento delle figlie, il svolgeva mansioni di operaio-capo reparto a tempo CP_1 indeterminato per circa € 3.300 mensili netti comprensivi di tredicesima, importo pressoché immutato dall'inizio del procedimento;
era privo di spese locatizie in quanto dal 2022 dimorava presso i suoi genitori al piano sottostante e, dall'escomio della moglie, aveva la disponibilità dell'ex casa familiare in quanto assegnatario;
era titolare di un immobile in via di completamento in Gussago, inizialmente destinato a futura casa familiare ed ora posto in vendita per € 775.000, per cui corrispondeva ratei di mutuo sottoscritto nel 2019 ora di circa € 1.400; sosteneva altresì ulteriore finanziamento Compass per
€ 470 mensili. La , di origine Ucraina ed in Italia dai primi anni 2000, priva di titoli di studio Pt_1 qualificanti e invalida al 50% durante la vita matrimoniale aveva collaborato nella tabaccheria di famiglia tra il 2006 e il 2014; dalla separazione di fatto (2020) aveva svolto diversi lavori a tempo determinato per circa euro 600 mensili medi e dall'estate 2024 era impiegata come procuratrice presso l'agenzia immobiliare anche se aveva prodotto un'unica busta paga di marzo 2025; da aprile 2025 CP_2 avrebbe sostenuto le spese per il reperimento di immobile, in seguito all'escomio. L'ordinanza del 21.10.2024 aveva erroneamente disposto il solo mantenimento separativo di € 680 mensili senza tuttavia nulla prevedere a titolo di contributo per le figlie a carico del padre, salvo l'80% delle spese straordinarie: doveva ritenersi che tale importo di 680 euro fosse stato disposto anche a titolo di mantenimento delle figlie ripristinando il contributo originariamente disposto dalla precedente ordinanza presidenziale del 7.8.2023 di € 400 mensili, a decorrere da ottobre 2024 (data della revoca avvenuta con ordinanza del 24.6.2024) sino alla pubblicazione della sentenza. Da tale data si riteneva di diminuire il contributo ad
€ 300,00 mensili per ciascuna figlia, accordando in favore della madre l'intero assegno unico (€ 200,00 per ciascun genitore, per complessivi € 400,00).
. quanto al mantenimento separativo si ritenevano congrui € 200,00 mensili a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, tenuto conto da un lato della necessità della ricorrente di affrontare spese locatizie (peraltro parzialmente compensate dal contributo per le figlie) e di conservare il tenore di vita matrimoniale (famiglia monoreddito) e dall'altro dell'indubbia, sebbene inferiore, capacità lavorativa della madre, dell'oscurità dei suoi ultimi dati reddituali da ultimo rappresentati e infine delle spese di cui il resistente era attualmente gravato.
. stante la materia del giudizio e la soccombenza reciproca erano interamente da compensare le spese di lite. Inoltre, in ragione del condizionamento delle figlie nei rapporti con il padre e dell'inadeguatezza materna emersi con la CTU, si poneva a carico della ricorrente la quota di spese di CTU sostenuta dal resistente.
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Avverso tale sentenza, emessa in data 24.4.2025, pubblicata in data 14.5.2025 e notificata in pari data,
ha proposto appello con ricorso depositato il 13.6.2025 chiedendo, previa sospensiva, Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale e un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 400 ciascuna, con l'80% delle spese straordinarie a carico del marito;
in via subordinata, in caso di mancato riconoscimento dell'assegnazione della casa familiare, chiede un contributo a carico del marito di 700 euro per ciascuna figlia, con decorrenza dal rilascio dell'abitazione; disporsi a carico del un CP_1 contributo per il mantenimento della moglie di euro 680 al mese con decorrenza dalla domanda;
spese di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno dando atto che la quota della è a carico Pt_1 dell'Erario stante l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. Osserva:
. la CTU svolta in primo grado era nulla in quanto disposta senza la preventiva nomina di un Curatore Speciale per le minori: la sola istanza d'urgenza ex art. 333 CC depositata dal in data 21.9.2023 CP_1 avrebbe reso di per sé obbligatoria la nomina del Curatore Speciale, così come anche l'elevata conflittualità fra le parti emersa sin dagli atti introduttivi e generata dalle accuse paterne di inadeguatezza genitoriale della madre. Tale conflittualità, evidenziata anche dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, era stata il motivo per il quale il Tribunale aveva poi disposto una CTU sistemica. La CTU aveva proposto una soluzione non voluta da e ossia il collocamento presso il padre, e, se le figlie fossero Per_2 Per_1 state adeguatamente rappresentate nel corso delle operazioni peritali da un curatore speciale, sarebbe certamente emerso come il rapporto tra le figlie e la madre non era un rapporto malato e condizionato da manipolazioni mentre quello con il padre era caratterizzato da poca conoscenza e da una comunicazione difficile e condizionata dalla pressante urgenza del di mantenere il controllo economico sulla CP_1 moglie anche durante la separazione. Peraltro il contenuto della CTU era stato posto alla base della condanna della a sostenere le spese di CTU e la nullità della CTU comporta anche la nullità del Pt_1 capo di sentenza che su di essa si fonda.
. il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale del a mezzo della Polizia Tributaria: la ricorrente ne aveva fatto richiesta sia con l'atto introduttivo
CP_1 sia con la memoria integrativa;
il aveva depositato le sue dichiarazioni dei redditi solo per gli
CP_1 anni 2018, 2019 e 2020 e per gli anni successivi aveva depositato solo la certificazione unica che indica solo i redditi da lavoro e non tutte le entrate. Dalle dichiarazioni dei redditi 2018, 2019 e 2020 emergeva un reddito del rispettivamente di 3.324,58, 3.400,42 e di 3.589,25 euro mensili netti e per gli
CP_1 anni successivi vi erano sole le certificazioni uniche dalle quali non risulta l'imposta Irpef netta. Dal 1.3.2023 il ha un nuovo lavoro e il suo reddito è aumentato. Quanto al finanziamento Compass
CP_1 con rata mensile di euro 469 che parte resistente ha contratto il 26.5.2023 dopo la richiesta di “disclosure” del Giudice, non ne era stata precisata l'esigenza; circa il contratto di mutuo stipulato nel 2019 per costruire una casa destinata alla famiglia, il aveva chiesto un ulteriore finanziamento dopo che
CP_1 la famiglia si era ormai disgregata e dopo che aveva perso il posto di lavoro presso Eutotermo. La
invece si era sempre dedicata alla famiglia, aveva lavorato nella tabaccheria del marito, nel Pt_1
2020 era tornata nel mondo del lavoro con occupazioni part time e non stabili e, dopo un periodo nel quale aveva percepito la da febbraio 2025 lavora come procuratrice per un'agenzia immobiliare CP_3 con un compenso di 500/600 euro mensili. E' in corso l'iscrizione alle liste di collocamento mirato perché ha un'invalidità del 50%. Non si comprende quindi perché l'assegno di mantenimento per la Pt_1 sia stato ridotto da 680 euro al mese a 200 euro al mese non essendo nel corso della procedura mutata
9 n. 501/2025 RG
alcuna situazione di fatto della stessa: la ha quindi diritto ad un assegno non inferiore a 680 Pt_1 euro al mese anche perché usufruisce di pacchi alimentari dell'Opera San Vincenzo.
. per le figlie la non percepisce l'assegno unico di 400 euro mensili, come dedotto in sentenza, Pt_1 ma solo quello di 117 euro circa essendo la primogenita divenuta maggiorenne.
. il Giudice non aveva concesso i termini ex art. 184 co. 6 CPC reiteratamente richiesti con la motivazione che già tanto era stato scritto dai difensori.
. la decisione di non assegnare all'appellante la casa coniugale è contraria all'interesse per le minori: da un lato la madre non ha un'altra abitazione in cui trasferirsi, dall'altro lato il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che le due figlie hanno l'abitudine di cenare spesso dai nonni, la cui abitazione è sottostante alla casa coniugale. L'appellante vive ancora con le figlie in un B&B a Gussago al costo mensile di circa 1.000 euro poiché la ricerca di un appartamento si è finora rivelata infruttuosa a causa dell'impossibilità per la di sostenere i canoni di locazione richiesti per un trilocale. La Pt_1 Pt_1 si è comunque attivata per richiedere l'assegnazione di un alloggio pubblico e sta raccogliendo la documentazione per presentare la domanda. Il invece, con cui le figlie non hanno più rapporti, CP_1 ha la disponibilità sia di due appartamenti sia della villa in cui si sarebbe dovuta trasferire la famiglia.
. il Tribunale non ha correttamente stabilito il quantum dell'assegno per il mantenimento delle figlie, determinandolo esclusivamente raffrontando le sole situazioni reddituali dei genitori, ritenute erroneamente invariate nel corso del giudizio, senza dar corso agli approfondimenti istruttori chiesti dalla ricorrente, senza considerare le effettive esigenze delle minori anche in relazione alla rispettiva età, senza considerare i compiti domestici e di cura gravanti sulla madre, della frequentazione, all'epoca sporadica e allo stato inesistente, con il genitore non collocatario;
il Giudice ha altresì ridotto l'importo stabilito in sede di provvedimenti presidenziali, pari ad euro 400, bilanciando con l'assegnazione in ragione del 100% dell'assegno unico universale sul falso presupposto che detta prestazione ammontasse ad euro 400, tuttavia, a seguito del compimento dei 18 anni di , l'importo si è ridotto a euro 117,50. Per_2
. circa il quantum dell'assegno per il mantenimento della moglie, nonostante sia rimasta immutata la condizione economica della ricorrente 1, il Giudice ha immotivatamente ridotto l'assegno da euro 680 a euro 200. Ferme le condizioni reddituali e data la sopravvenienza dell'onere locativo, l'importo ridotto non è congruo al mantenimento della ricorrente la quale, nonostante si stia impegnando per migliore la propria condizione, con l'importo determinato dal Giudice non è in grado né di mantenersi né di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Con ordinanza del 15.7.2025 questa Corte ha deciso sull'istanza di sospensiva (proc. 501-1/2025 RG) proposta dalla sospendendo l'efficacia della sentenza impugnata esclusivamente laddove aveva Pt_1 ridotto a decorrere dalla pubblicazione della sentenza l'importo dovuto dal per il mantenimento CP_1 di ciascuna figlia da euro 400 ad euro 300 al mese, ripristinando quindi 400 euro mensili per ciascuna figlia, lasciando invece invariata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
In data 17.10.2025 si è costituito in giudizio l'Avv. Pedersoli – in qualità di Curatore speciale delle minori
– chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa familiare al e la determinazione a carico CP_1 del padre di 400 euro al mese per ciascuna figlia. Il Curatore speciale, preliminarmente facendo presente n. 501/2025 RG
di essere decaduto dalla rappresentanza processuale di poiché divenuta maggiorenne, osserva che Per_2
da lui ascoltata, ha espresso il desiderio di continuare a risiedere con la madre e la sorella e ha Per_1 dichiarato di trovarsi bene nella nuova casa senza far cenno al volere tornare a vivere nell'ex casa familiare;
la ragazzina aveva sottolineato di non frequentare il padre ma di non escludere una ripresa dei loro incontri e aveva altresì mostrato stupore e “gratitudine” verso il padre quando aveva saputo dal Curatore che versava per il suo mantenimento 400 euro mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie.
In data 30.10.2025 parte appellante ha depositato: dichiarazione dei redditi e CU dell'ultimo triennio;
attestazione relativa all'importo dell'Assegno Unico Universale dell'importo mensile di euro 333,10 percepito per le figlie;
buste paga da marzo 2025 a settembre 2025; contratto di locazione;
richiesta di contributo comunale;
contabile bancaria;
email rimasta priva di riscontro con la quale ha chiesto al di poter avere alcuni mobili acquistati durante il matrimonio per arredare la camera delle figlie. CP_1
In data 30.10.2025 si è costituito in giudizio , preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CPC, e nel merito chiedendone il rigetto. Evidenzia che la ricorrente si è sempre opposta ai tentativi extragiudiziali di conciliazione e ha strumentalizzato e monopolizzato le figlie, tanto che allo stato il padre non ha rapporti con entrambe. Sui singoli motivi d'appello evidenzia:
. il ha sempre prodotto tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione reddituale e CP_1 patrimoniale: circa il finanziamento Compass contratto nel maggio del 2023 per spese familiari, il resistente ha versato il contributo di mantenimento delle figlie e quanto dovuto a titolo di spese straordinarie, ha pagato per mesi tutte le utenze della casa familiare, pur non vivendoci, a fronte del rifiuto della di volturarle a suo nome, ha pagato l'assicurazione e il bollo dell'auto, i verbali di Pt_1 accertamento di violazioni stradali dell'auto intestata al medesimo ma condotta dalla e le spese Pt_1 legali connesse ai procedimenti giudiziari incardinati dalla stessa. Inoltre, circa la contestazione del Pers contratto di mutuo a (stato avanzamento lavori), nel 2022 l'erogazione a saldo del capitale mutuato e oggetto del contratto stipulato dal resistente nel 2019 era avvenuta previa verifica dei lavori ed opere già effettuate e da pagarsi poiché, per prassi, la banca non eroga l'intero importo alla sottoscrizione del contratto, ma in quote progressive e a seguito di un controllo sullo stato di avanzamento dei lavori come da progetto. Cont
. i termini per le memorie ex art. 183, comma 6 erano stati implicitamente rinunciati da entrambe le parti per omessa reiterazione della relativa istanza di concessione a seguito alla revoca degli stessi da parte del Giudice istruttore (ordinanza 24.6.2024).
. la ha recentemente perfezionato un contratto di locazione avente ad oggetto un'unità abitativa Pt_1 per sé e le figlie a Gussago, dove ha trasferito la propria residenza anagrafica;
un rientro della ricorrente unitamente alle figlie presso l'abitazione coniugale sarebbe anche pregiudizievole per il benessere psico- fisico delle figlie poiché per anni la vicinanza dell'abitazione con quella dei parenti paterni ha creato tensioni e ripicche messe in atto dalla ricorrente.
. il dipendente presso la società Pel PI LI S.p.a. con sede in Sarezzo via Antonini n. CP_1
123/124, percepisce circa 3.000 euro al mese netti e non è tenuto a compilare il modello 730; in costanza di matrimonio ha acquistato un terreno con l'obiettivo di costruire una casa ove trasferirsi con la famiglia, utilizzando tutti i suoi risparmi e contraendo un mutuo nel 2019; nel 2020 la gli ha comunicato Pt_1
11 n. 501/2025 RG
di volersi rifare una vita, lasciandolo pieno di debiti e tentando di isolarlo dalle figlie, manipolandole e screditando il padre;
perciò al non resta che una casa indipendente, i cui lavori non sono CP_1 ultimati, messa in vendita da un paio di anni senza risultati.
. il è gravato dalle seguenti spese: la rata finanziamento Compass pari ad euro 469,80 mensili;
CP_1 la rata mutuo Bper pari ad euro 1.479,06 mensili;
euro 1.000 per il mantenimento della moglie e delle figlie;
deve sostenere l'80% delle spese straordinarie delle figlie - in realtà le paga interamente, ad esempio la non ha pagato il suo 20% delle spese per la psicologa di individuata dal Pt_1 Per_2 curatore speciale e anche il precedente psicologo di , dott. era stato pagato interamente Per_2 Per_5 dal paga il bollo della Fiat 500 a lui intestata ma utilizzata dalla . Gli residuano quindi CP_1 Pt_1 euro 51,14 al mese e così ha dovuto chiedere un sostegno economico ai genitori (entrambi pensionati). La , che si è sempre limitata a dichiarare di non avere entrate, nel corso del procedimento di Pt_1 primo grado ha omesso di dire che aveva percepito il reddito di cittadinanza, che aveva percepito la a settembre 2023 a novembre 2024 compreso, che aveva percepito gli assegni familiari nella CP_3 misura del 50%, che aveva percepito per mesi il mantenimento di euro 1.250 mensili nonostante le figlie, su indicazione della CTU, pranzassero e cenassero tutti i giorni con il padre presso i nonni paterni;
aveva lavorato presso l' da agosto 2024 in concomitanza con la percezione della Controparte_5 CP_3 attualmente dichiara di lavorare come dipendente presso l'agenzia immobiliare Tecnomilano S.r.l. ma senza specificare il tipo di contratto, il monte ore ed eventuali accordi relativi a provvigioni per le mediazioni immobiliari andate a buon fine. A prova della poca trasparenza della vengono Pt_1 riportate una serie di somme dalla stessa percepite da gennaio 2025 a luglio 2025, per totale di euro 15.189,25 2; infine l'appellato rileva che la conduce uno stile di vita non coerente con quanto Pt_1 dichiarato: nel settembre 2023 è partita per una settimana in vacanza in Thailandia lasciando le figlie fuori casa di notte;
nel 2024 ha frequentato un corso serale di ballo, frequenta con amici e colleghi locali e cura il proprio aspetto per poi mostrarsi in Tribunale in ciabatte e pigiama.
. il ha rinunciato alla sua quota di assegno unico e la percepisce la somma di 400 euro CP_1 Pt_1 al mese, ovvero l'intero assegno.
Il PG, cui gli atti sono stati trasmessi il 7.7.2025, nessun parere ha fatto pervenire.
All'udienza del 18.11.2025, la , presente personalmente, comunicava di avere reperito da Pt_1 qualche mese un alloggio in locazione a Gussago per il quale paga un canone mensile di 900 euro, alloggio nel quale le figlie vivono volentieri;
rinunciava quindi alla richiesta di assegnazione dell'ex casa coniugale. Il difensore della stessa produceva prospetto dal quale risultano i redditi delle due parti e i modelli 730/2023 e 2024 del I difensori e il curatore speciale illustravano le rispettive richieste CP_1
e la Corte tratteneva la causa in decisione. n. 501/2025 RG
La Corte osserva, in relazione ai singoli motivi di appello:
1.NULLITA' DELLA CTU SVOLTA IN PRIMO GRADO PER MANCATA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE: La sig.ra lamenta la nullità della CTU svolta in primo grado dalla dott.ssa per mancata Pt_1 Per_8 nomina da parte del giudice, prima dell'avvio delle operazioni peritali, del curatore speciale. Va rilevato che la censura risulta ininfluente rispetto alle domande svolte dalla nel presente Pt_1 giudizio nel quale le istanze svolte dall'appellante sono solo quelle avente contenuto economico;
ad ogni buon conto, trattandosi di procedimento che si è radicato in primo grado prima dell'entrata in vigore della cd. riforma AR (applicabile ai procedimenti radicati dopo il 28.2.2023) e che si è svolto con il Cont precedente rito separativo, non trovava applicazione l'art. 473 bis.8 ; e comunque la gravità della situazione familiare è emersa solo dall'indagine peritale poiché fino a quel momento era emersa solo una grossissima conflittualità tra i genitori che non faceva ritenere necessaria la nomina del curatore speciale, nomina al quale il Tribunale ha provveduto in seguito. Le figlie sono state sentite oltre che dal Giudice anche dal CTU sicché non si comprende l'affermazione contenuta a pag. 24 dell'atto di appello secondo cui “se le figlie fossero state adeguatamente rappresentate nel corso delle operazioni peritali, sarebbe emerso come il rapporto tra le figlie e la madre non è un rapporto malato e condizionato da manipolazione…”: non si ritiene infatti che la presenza di un curatore speciale avrebbe cambiato le conclusioni cui è giunto il CTU, conclusioni che peraltro sono state disattese dal Tribunale non potendosi costringere due adolescenti ad essere collocate presso il padre contro la loro volontà.
2. MANCATA CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. 184 CPC: Nell'ordinanza 24.6.2024 il Giudice Istruttore, dopo l'espletamento della CTU, ha preso atto dell'omessa reiterazione da parte dei difensori della richiesta dei termini ex art. 183 comma 6 CPC (all'udienza del 9.5.2024 i difensori avevano chiesto solo termine per replicare alla CTU, termine che è stato concesso e la difesa della ebbe modo di svolgere le sue deduzioni in una memoria di 12 pagine depositata Pt_1 il 21.5.2024 nella quale ha chiesto solo di potere controdedurre circa le osservazioni di controparte alla CTU) e ha ritenuto in ogni caso la causa matura per la decisione.
3. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: Si prende atto che la , dopo avere reperito un alloggio in locazione a Gussago, nel quale si è da Pt_1 poco trasferita con le figlie, rilevato che tale soluzione abitativa è gradita sia a lei che alle figlie (come riscontrato anche dal curatore speciale nel corso di un colloquio effettuato con v. memoria di Per_1 costituzione), all'udienza del 18.11.2025 ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale. Assegnazione che ad ogni buon conto sarebbe stata negativa per le figlie, come già sottolineato sia dal Tribunale sia da questa Corte (ordinanza resa il 15.7.2025 nel proc. 501-1/2025 RG) attesa la conflittualità ancora esistente tra la e la famiglia del marito (genitori e sorella del che Pt_1 CP_1 vive in alloggi facenti parte dello stesso complesso abitativo con l'inevitabile conseguenza che il rientro della con le figlie in tale alloggio avrebbe ricreato situazioni di conflitto e di tensione che Pt_1 avrebbero danneggiato le figlie.
13 n. 501/2025 RG
4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE: La Corte ritiene di stabilire, in riforma della sentenza impugnata che ha previsto un assegno di 300 euro a figlia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, che il versi 400 euro al mese per il
CP_1 mantenimento di ciascuna figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie: ed invero dal modello 730/2023 del risulta un reddito complessivo di 58.614 euro con un'imposta netta di 15.708 euro;
dal
CP_1 modello 730/2024 risulta un reddito complessivo di 62.117 euro con un'imposta netta di 15.539 euro;
il modello 730/2020 riportava un reddito complessivo di 56.082 euro con un'imposta netta di 15.277 euro e il mod. 730/2021 evidenziava un reddito complessivo di 62.480 euro con un' imposta netta di 19.409 euro;
dal mod. 730/2025 risulta un reddito leggermente superiore: quindi si prende atto del fatto che negli ultimi due anni (presumibilmente da quando ha cambiato lavoro) vi è stato un incremento di reddito del sig. che quindi oggi percepisce circa 3.800 euro netti al mese, una somma superiore a quella
CP_1 messa in conto dal Tribunale (3.300 euro). Va tuttavia rilevato che il è gravato da un
CP_1 finanziamento Compass di 469 euro al mese contratto nel maggio 2023 (doc. 57), periodo in cui il giudizio di primo grado era in corso e in cui la e le figlie ancora abitavano nella casa coniugale Pt_1 assegnata alla madre: il sig. a sempre asserito di essere stato costretto a contrarre questo mutuo
CP_1 dovendo sostenere le spese familiari e la circostanza è verosimile considerato che di fatto la sig.ra e le figlie in quel periodo abitavano ancora nella casa coniugale (mentre il si era Pt_1 CP_1 trasferito nell'alloggio posto al piano di sotto, dove vivono i suoi genitori). Vi è poi il finanziamento contratto nel 2019 per la costruzione della casa coniugale: il aveva infatti comprato un terreno CP_1
a Gussago dove aveva intenzione di costruire la casa familiare e il mutuo (doc. 43) è stato appunto contratto nel 2019, quando i coniugi andavano d'accordo e con questa prospettiva e progetto familiare. Trattasi di mutuo “a stato di avanzamento lavori” e, anche se la banca non ha erogato nel 2019 l'intero importo, le opere edilizie sono state effettuate e i lavori devono essere pagati;
oggi la rata mensile per tale finanziamento è di circa 1.470 euro. Quindi, anche se il non è gravato da spese abitative vivendo nell'immobile dei suoi genitori e CP_1 anche se è titolare dell'immobile di Gussago che, sfumato il progetto familiare, sta cercando di vendere al prezzo di circa 700.000 euro, egli è comunque gravato dai due succitati finanziamenti per circa 1.900 euro al mese. Quanto alla sig.ra , è giovane e, anche se è stata dichiarata invalida al 50% (per “disturbo Pt_1 dell'adattamento con ansia, lombalgia cronica in discopatia degenerativa e esiti di amputazione apice II dito della mano sinistra” - v. doc. 71-) ha senz'altro capacità lavorativa, tanto è vero che lavora per l'agenzia Tecnomilano da febbraio 2025. Non è stato prodotto il contratto di lavoro ma solo le buste paga dalle quale risulta assunta con la qualifica di “procuratore collaboratore” e percepire circa 500 euro mensili. La all'udienza del 18.11.2025 ha dichiarato di non percepire a titolo di provvigioni Pt_1 somme aggiuntive a quelle indicate in busta paga, tuttavia la Corte ritiene anomalo che la stessa abbia da marzo 2025, dopo avere lasciato la casa coniugale, soggiornato per mesi con le figlie in un B&B di Gussago al costo di 1.000 euro al mese e abbia ora preso in locazione un appartamento a 900 euro al mese: infatti certamente avrebbe potuto trovare soluzioni più economiche considerata la situazione di estrema precarietà e fatica economica da lei rappresentata. Ad ogni buon conto la Corte ritiene congruo determinare a carico del 400 euro mensili per CP_1 ciascuna figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie: tale somma pare adeguata in considerazione
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dell'età delle ragazze e del fatto che le stesse non trascorrono, purtroppo, tempo col padre il quale quindi non è gravato dal loro mantenimento diretto, che grava interamente sulla madre. Va rilevato anche che la sig.ra percepisce la somma di 334 euro mensili quale assegno unico Pt_1 per le figlie, come documentato e dalla stessa ammesso all'udienza del 18.11.2025.
5. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA SIG.RA : Pt_1
Considerate le capacità lavorative della stessa e soprattutto il fatto che il sig. è gravato, come CP_1 si è sopra evidenziato, da finanziamenti per circa 1.900 euro al mese e deve versare 800 euro al mese (cui vanno poi aggiunte l'80% delle spese straordinarie) per il mantenimento delle figlie, non risulta possibile porre a suo carico un assegno superiore a quello determinato dal Tribunale (200 euro mensili) perché diversamente non gli residuerebbe disponibilità economica per vivere. Va quindi confermato l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra determinato dal Tribunale. Pt_1
6. SPESE di CTU: Si condivide la decisione del Tribunale di porre le spese di CTU a carico della atteso l'esito Pt_1 della stessa3: il fatto poi che le figlie siano rimaste collocate presso la madre è derivato dall'età delle stesse, dal loro rifiuto categorico a separarsi dalla madre e dall'impossibilità di forzarle ad andare a vivere dal padre, genitore ritenuto dal CTU più adeguato della madre.
7. SPESE DI LITE: Visto l'esito del giudizio e la prevalente soccombenza della nei confronti del le spese Pt_1 CP_1 di lite del presente grado tra di loro possono essere compensate per un quarto mentre i restanti tre quarti vanno posti a carico dell'appellante e si liquidano per tale quota in 7.493,25 euro, avendo riguardo ai 3 La CTU concludeva a pag. 62 nel senso che “la madre non si è dimostrata sostanzialmente adeguata nel ruolo genitoriale, non è stata in grado, in seguito alla separazione, di fornire alle figlie un contesto idoneo alla loro crescita, non garantendo una corretta trasmissione di valori, un adeguato supporto scolastico, di trasmettere e spronare a svolgere attività extrascolastiche formative e socializzanti, oltre al tentativo costante di svalutare la figura del padre e l'intero nucleo paterno, senza minimamente considerare le ripercussioni che questo avrebbe comportato per e L'indagine ha messo in luce anche una grave manchevolezza rispetto agli accessi Per_2 Per_1 in casa del fidanzato di , i quali avvenivano in sua assenza nelle ore serali. Risulta ancora più Per_2 incomprensibile se si pensa alle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra la quale afferma che la madre le Per_9 avrebbe confidato la sua preoccupazione nei riguardi del fidanzato, ma allo stesso tempo ha permesso per mesi che il fidanzato si recasse in casa la sera senza la sua vigilanza. Questa abitudine è interrotta su suggerimento della scrivente. Si rileva da parte della madre una completa mancanza di consapevolezza rispetto alla carenza educativa e di vigilanza a lei rimandati. L'aspetto che però ha destato maggiore preoccupazione è la reticenza a rendere partecipe il padre alle questioni sanitarie riguardanti le figlie. Un altro aspetto che rende la sig.ra
non idonea è stata ed è ancora oggi la sua incapacità di preservare le relazioni con la sfera familiare Pt_1 paterna, che invero rappresenta una risorsa affettiva di estrema importanza. In particolare, ci si riferisce ai cugini, a cui è legata profondamente”...“la madre adotta prevalentemente uno stile genitoriale permissivo Per_2 e non sempre efficace col risultato di assecondare eccessivamente le figlie evitando di assumere condotte più normative ei loro confronti”. Da ultimo la CTU (pag. 66) rilevava come “la convivenza con la madre è pregiudizievole alla crescita armonica di e e che la sig.ra non abbia ancora fatto proprie Per_2 Per_1 Pt_1 le indicazioni impartite all'interno del percorso di sostegno alla genitorialità”. Nel padre invece il CTU ravvisava uno stile genitoriale adeguato e la disponibilità ad accogliere le indicazioni dategli.
15 n. 501/2025 RG
parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria, comprensivi della fase di sospensiva, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1976/2025 pubblicata il 14.5.2025 resa nel giudizio n. 9223/2022 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
. ridetermina l'assegno dovuto da per il mantenimento delle figlie e in Controparte_1 Per_2 Per_1
400 euro mensili ciascuna, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT.
. conferma nel resto integralmente la sentenza impugnata.
. compensa tra la e il per un quarto le spese di lite del presente giudizio e pone i Pt_1 CP_1 restanti tre quarti a carico della liquidandoli in 7.493,25 euro, comprensivi della fase di Pt_1 sospensiva, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 18.11.2025
il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Impiegata come procuratrice presso l'agenzia immobiliare con un compenso mensile pari ad euro 500/600 CP_2 mensili.
10 2 Euro 680 x 5 = euro 3.400 (mantenimento dal sig. da gennaio 2025 a maggio 2025); euro 800 x 2 = euro 1.600 CP_1 (mantenimento dal sig. giugno e luglio 2025); euro 3.000 con bonifico del sig. del 27.2.2025; euro 840 CP_1 CP_1 con bonifico del sig. el 11.7.2025 in esecuzione sentenza di primo grado;
euro 646,25 con bonifico del sig. CP_1 CP_1 del 11.7.2025 a titolo versamento assegno unico del suo 50% in esecuzione della sentenza di primo grado;
euro 500 x 6 = euro 3.000 per reddito da lavoro (da gennaio 2025 a giugno 2025) già al netto delle ritenute di legge;
euro 823 a titolo di assegno unico che la signora ha dichiarato di aver percepito sino al cautelare;
euro 1.000,00 da Comune di Cellatica per
“sostegno all'affitto aprile per famiglia ” del 12.3.2025; euro 880 dall'Azienda Consortile Ovest Solidale per “quota Pt_1 servizi fondo povertà –obiettivo: pronto intervento sociale”.
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 13.6.2025
da
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Chiara Bonardi del Foro di Brescia APPELLANTE
nei confronti di nato a Brescia il 16.11.1976 (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. Roberta Bonazzoli e dall'avv. Francesca Silvioli del Foro di Brescia APPELLATO con l'intervento in causa di:
-avv. Battista Pedersoli del foro di Brescia, curatore speciale della minore Persona_1
-Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1976/2025 emessa dal Tribunale di Brescia pubblicata in data 14.5.2025 – notificata in data 14.5.2025 –, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 9223/2022 in punto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte appellante: In via cautelare ed urgente
- ex art. 473 bis.15 cpc o, in subordine, ex art. 700 cpc, disporre l'assegnazione della casa coniugale di proprietà di sita di Cellatica, Via Tesa n. 8, con i relativi mobili alla madre affinchè la Parte_2 abiti con le figlie e Per_2 Per_1
- sospendere l'efficacia esecutiva: a) del capo 5) della sentenza, con cui è stata disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole da € 400,00 ad € 300,00 per ciascuna figlia, disponendo che il padre rimanga gravato dal versamento di un assegno di mensili € 400,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
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b) del capo 7 della sentenza, laddove è stabilita la riduzione dell'assegno per il coniuge ad € 200,00, con conseguente reviviscenza dell'assegno di mensili € 680,00 disposto in forza del provvedimento ex art. 708 cpc del 24.06.2024 Nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1) assegnarsi la casa coniugale alla moglie, con tutti i mobili ivi contenuti;
2) ove assegnata la abitazione familiare alla madre disporsi a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie per la somma quantomeno di €.400,00 ciascuna - con decorrenza dalla domanda – da versare entro il 10 di ogni mese e rivalutabili secondo indici ISTAT dalla domanda, ciò fino alla maggiore età e comunque fino all'indipendenza economica, disponendo a carico del padre il rimborso alla madre del 80% delle spese non comprese nel mantenimento per la prole, come da Protocollo Tribunale di Brescia;
in via subordinata e in ogni caso di mancato riconoscimento della assegnazione della abitazione familiare alla madre: disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento della prole nella misura di €.700,00 per ciascuna figlia, con decorrenza dal rilascio della abitazione;
3) disporsi a carico del un contributo per il mantenimento della moglie, coniuge CP_1 economicamente debole, per la somma di quantomeno di €.680,00 - con decorrenza dalla domanda – da versare entro il 10 di ogni mese e rivalutabili secondo indici ISTAT dalla domanda;
4) disporsi che le spese di CTU siano a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno, con vincolo di solidarietà nei confronti della CTU, dandosi atto che la quota della signora è a carico Pt_1 dell'Erario stante l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In via Istruttoria:
- Ordinarsi al a produzione dei propri rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni CP_1 nonché delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (mod. 730 e/o modello PF e/o Modello Unico) le Certificazioni Uniche degli ultimi tre anni e le buste paga dell'ultimo biennio;
- Disporsi, anche ex art. 337 ter cc, indagini a mezzo della Polizia Tributaria sui redditi e sui movimenti di conto corrente del sig. eventualmente da effettuarsi per il tramite dell'agenzia delle entrate. CP_1 Si insiste per la concessione dei termini per le memorie ex art. 183 VI comma cpc, al fine di assumere i necessari mezzi di prova, termine peraltro già concesso e sospeso dal medesimo G.I. Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio a favore dell'Erario per il giudizio di primo grado e con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario per quelle del giudizio di secondo grado.” parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, previo ogni più utile accertamento e declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni contraria eccezione ed istanza, inammissibilità dell'appello stesso confermare integralmente la sentenza n. 1976/2025, pubblicata il 14.5.2025, n. cronologico 1669/2025 del 14.5.2025 emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento n. R.G. 9223/2022, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. Procuratore Generale: nessun parere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi depositato in data 5.8.2022 Parte_1 esponeva: aveva contratto matrimonio il 7.7.2006 in Cellatica con dall'unione erano Controparte_1 nate le figlie (3.3.2007) e (29.1.2009); in costanza di matrimonio la ricorrente aveva Per_2 Per_1 lavorato presso la tabaccheria del marito senza mai percepire uno stipendio e, in uno stato di totale dipendenza economica dal marito, era sempre stata costretta a chiedergli il denaro e a giustificare ogni spesa sia propria sia della famiglia;
nell'estate del 2022 la ricorrente aveva comunicato al marito di volere ottenere un titolo di studio italiano e il marito aveva reagito lasciando lei e le figlie prive di denaro e
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abbandonando la casa coniugale per trasferirsi dalla di lui madre, che abitava nello stesso stabile. Ciò premesso, la chiedeva la separazione con addebito al marito, l'affidamento delle figlie in via Pt_1 esclusiva alla madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, le visite padre-figlie più adeguate, porre a carico del un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 800 per CP_1 ciascuna figlia e un contributo per il mantenimento della ricorrente di euro 800 mensili.
In data 5.10.2022 si costituiva in giudizio associandosi alla domanda di separazione Controparte_1 ma con addebito a carico della moglie;
chiedeva disporre l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento delle stesse presso il padre e con assegnazione della casa coniugale al resistente;
stabilire un contributo per il mantenimento delle figlie in capo alla , oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_1
Contestava la ricostruzione fattuale della ricorrente e deduceva che la moglie si assentava per molte ore da casa, non si occupava della gestione della casa e si disinteressava delle figlie, costringendolo a sostenere tutte le spese familiari.
All'udienza del 12.10.2022 i coniugi confermavano la volontà di separarsi;
la riferiva di Pt_1 lavorare in una lavanderia guadagnando circa euro 600 mensili con un contratto a tempo determinato.
Con ordinanza ex art. 708 CPC del 13.10.2022, a scioglimento della riserva assunta in data 12.10.2022, il Presidente affidava le figlie in via condivisa con collocazione delle stesse presso il padre, assegnatario dell'abitazione sita in Cellatica (BS), via Tesa n. 8 e disponeva visite materne fine settimana alternati, un giorno alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e quando non aveva con sé le figlie nel fine settimana, dal martedì alle ore 17.00 al mercoledì mattina;
una settimana per le vacanze natalizie e due settimane anche non consecutive in estate. Poneva a carico del marito un assegno di € 680,00 mensili per la moglie e poneva a carico della madre € 150,00 mensili per il mantenimento di ciascuna figlia oltre al 20% delle spese straordinarie come da Protocollo.
In data 14.11.2022 la ricorrente depositava memoria integrativa rappresentando il rifiuto delle figlie al collocamento presso il padre.
Avverso l'ordinanza del 13.10.2022 la depositava reclamo dinnanzi questa Corte, che con Pt_1 decreto n. 170/2023 del 22.2.2023 disponeva il collocamento delle minori presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, regolamentava le visite padre-figlie e poneva a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie di euro 150 mensili. La Corte osservava che, a fronte delle due versioni dei fatti opposte fornite dai genitori, il Presidente avrebbe dovuto svolgere istruttoria e che, trattandosi di decidere sul collocamento di due ragazze di 16 anni e 14 anni, il loro ascolto era assolutamente necessario.
Con sentenza dell'11.4.2023 il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per le ulteriori questioni.
All'udienza del 17.5.2023 il confermava che le figlie non volevano vederlo, in particolare, CP_1
non lo incontrava da dicembre 2022, usciva sempre la sera senza dare informazioni, aveva fatto Per_2
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numerose assenze a scuola e il suo rendimento scolastico era calato;
la ricorrente dichiarava che le figlie non volevano rimanere con il padre a causa dei suoi metodi educativi troppo rigidi;
i difensori insistevano per l'ascolto delle minori e si riportavano agli atti. Il Giudice si riservava.
All'udienza del 15.6.2023 venivano ascoltate le minori.
Con ordinanza del 7.8.2023 il Giudice Istruttore, letto l'art. 709 ultimo comma CPC, a modifica dell'ordinanza presidenziale affidava le figlie in via condivisa ai genitori, con collocazione delle stesse presso la madre, cui assegnava l'abitazione famigliare con visite padre figlie fine settimana alternati dalle h. 17.00 del venerdì sino alla mattina del lunedì, un giorno alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e quando non aveva con sé le figlie nel fine settimana, dal martedì alle ore 17.00 al mercoledì mattina sino al riaccompagnamento a scuola;
una settimana nelle vacanze natalizie, per le vacanze pasquali tre giorni e per le vacanze estive due settimane anche non consecutive. Poneva a carico del resistente un assegno separativo in favore della ricorrente di 450,00 mensili ed un contributo al mantenimento delle figlie di 400,00 euro mensili per ciascuna oltre al 80% delle spese straordinarie.
In data 21.9.2023 il resistente depositava invece istanza ex art. 333CC con richiesta di provvedimento inaudita altera parte facendo presente che la era partita per una vacanza e aveva lasciato le Pt_1 figlie in pigiama nel cortile del complesso condominiale portando con sé le chiavi della casa coniugale e costringendo le ragazze a raggiungere i nonni paterni nell'abitazione sottostante la casa coniugale;
chiedeva pertanto la collocazione delle figlie presso di lui, con assegnazione a sé della casa coniugale.
Con provvedimento del 23.9.2023 il Giudice Istr. autorizzava il padre a far accedere le minori nella casa familiare, avvalendosi di un fabbro o in mancanza delle FF.OO., sino al rientro della madre dalla vacanza, prescrivendo al padre di non asportare alcun bene dalla casa familiare.
Con memoria di replica del 2.10.2023 la faceva presente di essere partita per un viaggio di Pt_1 lavoro e di non avere potuto portare con sé le figlie perché prive dei documenti validi per l'espatrio a causa del padre (il quale si era rifiutato di consegnare i documenti delle figlie e si era rifiutato di sottoscrivere i moduli per il rilascio delle carte di identità delle figlie valide per l'espatrio); aveva avvisato il marito della propria partenza e si era accordata con lui che le figlie stessero col padre per otto giorni;
evidenziava che il on vedeva da giugno 2023, incontrava una volta a settimana, CP_1 Per_2 Per_1 non versava il contributo di mantenimento e si disinteressava di ogni esigenza delle figlie;
riferiva di essere disoccupata.
Con decreto dell'8.10.2023 il Giudice Istr. fissava la decorrenza del mantenimento separativo e per le figlie ad mese di agosto 2023, momento della pronuncia dell'ordinanza del 7.8.2023, considerato che per il periodo pregresso con ordinanza del 21.2.2023 la Corte d'Appello aveva disciplinato il collocamento e il mantenimento in via autonoma;
rigettava l'istanza della ricorrente ex art. 156 CC poiché domanda nuova;
ammoniva entrambi i genitori dal tenere condotte conflittuali ovvero pregiudizievoli per le figlie;
stante la conflittualità fra i coniugi pregiudizievole soprattutto per la figlia , disponeva CTU Per_2 sistemica.
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In data 21.4.2024 la CTU depositava l'elaborato peritale dal quale emergeva che la non si era Pt_1 mostrata sostanzialmente adeguata nel ruolo genitoriale: non era stata in grado, in seguito alla separazione, di fornire alle figlie un contesto idoneo alla loro crescita, non garantiva loro una corretta trasmissione di valori, un adeguato supporto scolastico, non faceva loro svolgere attività extrascolastiche formative e socializzanti e costantemente svalutava la figura del padre e l'intero nucleo paterno senza minimamente considerare le ripercussioni che questo comportava sulle figlie. La CTU riteneva fondamentale e urgente una presa in carico di , che tra le due era quella che soffriva maggiormente Per_2 la conflittualità genitoriale. Anche dava segni di malessere: abusava di bevande alcoliche a soli Per_1
14 anni e anche lei andava seguita per evitare che imitasse la sorella e che potesse perdere interesse negli studi. Il CTU rilevava che il aveva mantenuto l'impegno di far proseguire con la danza, CP_1 Per_1 che era molto legata al padre e che la , estremamente permissiva, aveva assunto per Per_2 Pt_1
il ruolo di amica. Il era riuscito a cogliere tutte le indicazioni ricevute, al contrario della Per_2 CP_1
che aveva tentato di non far accedere il marito al fascicolo sanitario di , non Pt_1 Per_2 comunicando gli esiti degli esami della figlia e ritardando la presa in carico psicologica di almeno un anno. Entrambi i genitori si erano resi disponibili a farsi seguire presso il Consultorio per un Per_3 supporto alla genitorialità e la CTU riteneva importante che tale supervisione avvenisse per almeno un anno.
Con ordinanza del 24.6.2024 il Giudice Istruttore, alla luce della CTU depositata, così disponeva:
1. affida le figlie minorenni in via esclusiva al padre, cui sono conferite anche le decisioni di straordinaria amministrazione, compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. revoca l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Cellatica (BS), via Tesa n. 8 (primo piano), assegnandola al padre;
assegna alla madre termine per l'escomio entro e non oltre il 24.7.2024;
3. dispone la continuazione della presa in carico di presso la NPI e per un supporto psicologico Per_2 privato, nelle persone dei professionisti che attualmente la seguono (dr.i e Persona_4 Per_5
);
[...]
4. prende atto dell'accordo dei genitori per un supporto alla genitorialità presso il Consultorio Diocesano (dr.ssa ), auspicandone la continuazione per almeno un anno;
Persona_6
5. avverte che, in caso di abbandono del percorso di sostegno alla genitorialità e/o interruzione prematura del percorso psicologico di , sarà disposta la presa in carico dell'intero nucleo Per_2 familiare da parte dei Servizi Sociali”.
5. avverte che, in caso di abbandono del percorso di sostegno alla genitorialità e/o interruzione prematura del percorso psicologico di , sarà disposta la presa in Per_2 carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali;
6. salvo diverso e migliore accordo tra i genitori nell'esclusivo interesse delle figlie, la madre ha la facoltà di vedere le figlie e tenerle con sé: o a weekend alternati, dalle h. 17.00 del venerdì sino alla mattina del lunedì al riaccompagnamento a scuola;
un giorno alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 21.00; quando non ha con sé le figlie nel fine settimana, dal martedì alle ore 17.00 al mercoledì mattina sino al riaccompagnamento a scuola;
o per le vacanze natalizie, le minori staranno con il padre per una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno;
o per le vacanze pasquali, le minori staranno con la madre per tre giorni, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
o per
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le vacanze estive, trascorreranno con la madre due settimane anche non consecutive da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
4. pone a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie col versamento di un assegno dell'importo complessivo di € 680,00 mensili, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
5. pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie col versamento di un assegno dell'importo complessivo di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 20% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia”.
Con istanza urgente del 10.10.2024 la chiedeva la nomina di un Curatore Speciale delle figlie Pt_1
e l'ascolto delle stesse evidenziando che le figlie non volevano vivere col padre. In data 16.10.2024 il ribadiva la necessità che la moglie lasciasse la casa coniugale immediatamente, al fine di CP_1 garantire alle minori un ambiente sereno e privo di quelle attività manipolatorie dalla stessa messe in atto incessantemente negli anni.
Con ordinanza del 21.10.2024 il Giudice Istruttore affidava e in via condivisa ai genitori, Per_1 Per_2 con l'avvertimento che, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui ai punti nn. 3,4,5 dell'ordinanza del 24.6.2024, sarebbe stato disposto l'affidamento ai Servizi Sociali e il relativo monitoraggio;
confermava la revoca l'assegnazione alla madre della casa familiare assegnandola al padre con termine alla madre per l'escomio entro e non oltre il 24.7.2024; collocava le minori prevalentemente presso la madre, con visite libere del padre, sentite le minori e nel rispetto delle loro esigenze e bisogni;
disponeva il mantenimento ordinario diretto delle minor con contributo del padre nella misura dell'80% delle spese straordinarie come da Protocollo;
poneva a carico del la somma di € 680,00 mensili CP_1
a titolo di assegno di mantenimento per la moglie;
nominava Curatore speciale delle minori l'avv. Pedersoli Battista autorizzandolo ad assumere le decisioni in materia sanitaria. Osservava:
. nonostante le criticità della figura materna e la manipolazione delle figlie rilevate in sede peritale, allo stato non appariva attuabile un collocamento delle minori diverso da quello da esse richiesto, in ragione dell'età di entrambe (rispettivamente di anni diciassette e quindici) e della loro piena capacità di discernimento, già saggiata all'udienza di audizione delle minori (15.6.2024). La situazione non consentiva né il collocamento presso il padre, con il quale le minori avevano un rapporto sempre più compromesso, né il collocamento etero familiare, essendo le problematiche di natura non eccessivamente grave e affrontabili mediante gli ausili proposti in sede di CTU.
. quanto alla casa coniugale, i genitori del erano proprietari sia di tale abitazione sia CP_1 dell'appartamento sottostante ove dimorava il padre e la vicinanza delle abitazioni in caso di assegnazione alla avrebbe portato ad acuire lo scontro genitoriale nonché gli atteggiamenti Pt_1 controllanti e di rivalsa della madre già più volte censurati da entrambe le parti e dal Tribunale. Visto il collocamento delle minori presso la madre, era da elidere il contributo al mantenimento posto a carico di quest'ultima, andava ripristinato l'affidamento condiviso e andava nominato un Curatore Speciale per le minori.
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In data 30.11.2024 si costituiva in giudizio il Curatore speciale, riservandosi di depositare ulteriore memoria.
All'udienza del 20.2.2025, fissata per un tentativo di conciliazione sugli aspetti economici, le parti non si accordavano.
Con sentenza n. 1976/2025, pubblicata e notificata il 14.5.2025, il Tribunale di Brescia così disponeva: 1) affida la figlia in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2) assegna al padre la casa familiare di Cellatica, via Tesa 8;
3) frequentazioni del padre libere, nel rispetto delle esigenze e bisogni della figlia;
4) da ottobre 2024 pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 400,00 per ciascuna figlia (tenuto conto di quanto già versato in forza dell'ordinanza del 21.10.2024) entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 80% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
5) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il mantenimento ordinario delle figlie ammonterà ad € 300,00 per ciascuna figlia;
6) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, assegno unico per l'intero in favore della madre;
7) a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del marito, a titolo di contributo per il mantenimento della coniuge, l'obbligo di versare la somma € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9) pone a carico di parte ricorrente la quota di spese di c.t.u. a carico di parte resistente, liquidate con separato decreto del 24.6.2024.” Osservava:
. in merito alla domanda attorea di addebito della separazione al marito per violenza economica, affinché la violenza economica rilevi ai fini dell'addebito occorre che la condotta economicamente vessatoria del coniuge comporti all'altro coniuge un apprezzabile danno che superi la soglia della normale tollerabilità, tale da cagionare la rottura del vincolo coniugale: nel caso di specie il resistente non aveva mai fatto mancare i mezzi di sussistenza alla famiglia durante la convivenza matrimoniale (2006-2020), la ricorrente aveva collaborato per lungo tempo nella tabaccheria di famiglia (2006-2014) e fino al 2020 non vi erano stati conflitti o crisi familiari per motivi economici. Allo stesso tempo era irrilevante l'abbandono del tetto coniugale del poiché cagionato dal rifiuto della moglie di dormire nello CP_1 stesso letto e dalle liti per motivi economici dell'agosto del 2020.
. in merito alla domanda del resistente di addebito della separazione alla moglie per avergli comunicato improvvisamente ad agosto 2020 la volontà di separarsi per ragioni economiche e per avere trascurato la casa familiare e condizionato le figlie, l'intenzione di separarsi per motivi economici non costituisce
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violazione dei doveri coniugali ex art. 143 CC e la trascuratezza della casa e il condizionamento delle figlie erano successive alla separazione di fatto.
. stante l'età delle figlie e la preferenza dell'ordinamento per la condivisione della genitorialità, erano condivisibili le istanze di tutte le parti relative alla conferma dell'affido condiviso con modalità libere di frequentazione.
. erano da confermare integralmente i provvedimenti temporanei e urgenti del 21.10.2024 in punto di collocamento della prole e assegnazione della casa familiare: circa il collocamento delle figlie presso la madre e la conferma della revoca dell'assegnazione alla madre della casa familiare era da respingere la tesi della secondo cui l'assegnazione della casa familiare al padre era contraria all'interesse Pt_1 delle figlie: quest'ultime infatti avrebbero potuto dimorarvi liberamente secondo la loro volontà.
. circa il mantenimento delle figlie, il svolgeva mansioni di operaio-capo reparto a tempo CP_1 indeterminato per circa € 3.300 mensili netti comprensivi di tredicesima, importo pressoché immutato dall'inizio del procedimento;
era privo di spese locatizie in quanto dal 2022 dimorava presso i suoi genitori al piano sottostante e, dall'escomio della moglie, aveva la disponibilità dell'ex casa familiare in quanto assegnatario;
era titolare di un immobile in via di completamento in Gussago, inizialmente destinato a futura casa familiare ed ora posto in vendita per € 775.000, per cui corrispondeva ratei di mutuo sottoscritto nel 2019 ora di circa € 1.400; sosteneva altresì ulteriore finanziamento Compass per
€ 470 mensili. La , di origine Ucraina ed in Italia dai primi anni 2000, priva di titoli di studio Pt_1 qualificanti e invalida al 50% durante la vita matrimoniale aveva collaborato nella tabaccheria di famiglia tra il 2006 e il 2014; dalla separazione di fatto (2020) aveva svolto diversi lavori a tempo determinato per circa euro 600 mensili medi e dall'estate 2024 era impiegata come procuratrice presso l'agenzia immobiliare anche se aveva prodotto un'unica busta paga di marzo 2025; da aprile 2025 CP_2 avrebbe sostenuto le spese per il reperimento di immobile, in seguito all'escomio. L'ordinanza del 21.10.2024 aveva erroneamente disposto il solo mantenimento separativo di € 680 mensili senza tuttavia nulla prevedere a titolo di contributo per le figlie a carico del padre, salvo l'80% delle spese straordinarie: doveva ritenersi che tale importo di 680 euro fosse stato disposto anche a titolo di mantenimento delle figlie ripristinando il contributo originariamente disposto dalla precedente ordinanza presidenziale del 7.8.2023 di € 400 mensili, a decorrere da ottobre 2024 (data della revoca avvenuta con ordinanza del 24.6.2024) sino alla pubblicazione della sentenza. Da tale data si riteneva di diminuire il contributo ad
€ 300,00 mensili per ciascuna figlia, accordando in favore della madre l'intero assegno unico (€ 200,00 per ciascun genitore, per complessivi € 400,00).
. quanto al mantenimento separativo si ritenevano congrui € 200,00 mensili a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, tenuto conto da un lato della necessità della ricorrente di affrontare spese locatizie (peraltro parzialmente compensate dal contributo per le figlie) e di conservare il tenore di vita matrimoniale (famiglia monoreddito) e dall'altro dell'indubbia, sebbene inferiore, capacità lavorativa della madre, dell'oscurità dei suoi ultimi dati reddituali da ultimo rappresentati e infine delle spese di cui il resistente era attualmente gravato.
. stante la materia del giudizio e la soccombenza reciproca erano interamente da compensare le spese di lite. Inoltre, in ragione del condizionamento delle figlie nei rapporti con il padre e dell'inadeguatezza materna emersi con la CTU, si poneva a carico della ricorrente la quota di spese di CTU sostenuta dal resistente.
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Avverso tale sentenza, emessa in data 24.4.2025, pubblicata in data 14.5.2025 e notificata in pari data,
ha proposto appello con ricorso depositato il 13.6.2025 chiedendo, previa sospensiva, Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale e un contributo per il mantenimento delle figlie di euro 400 ciascuna, con l'80% delle spese straordinarie a carico del marito;
in via subordinata, in caso di mancato riconoscimento dell'assegnazione della casa familiare, chiede un contributo a carico del marito di 700 euro per ciascuna figlia, con decorrenza dal rilascio dell'abitazione; disporsi a carico del un CP_1 contributo per il mantenimento della moglie di euro 680 al mese con decorrenza dalla domanda;
spese di CTU a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno dando atto che la quota della è a carico Pt_1 dell'Erario stante l'ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. Osserva:
. la CTU svolta in primo grado era nulla in quanto disposta senza la preventiva nomina di un Curatore Speciale per le minori: la sola istanza d'urgenza ex art. 333 CC depositata dal in data 21.9.2023 CP_1 avrebbe reso di per sé obbligatoria la nomina del Curatore Speciale, così come anche l'elevata conflittualità fra le parti emersa sin dagli atti introduttivi e generata dalle accuse paterne di inadeguatezza genitoriale della madre. Tale conflittualità, evidenziata anche dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, era stata il motivo per il quale il Tribunale aveva poi disposto una CTU sistemica. La CTU aveva proposto una soluzione non voluta da e ossia il collocamento presso il padre, e, se le figlie fossero Per_2 Per_1 state adeguatamente rappresentate nel corso delle operazioni peritali da un curatore speciale, sarebbe certamente emerso come il rapporto tra le figlie e la madre non era un rapporto malato e condizionato da manipolazioni mentre quello con il padre era caratterizzato da poca conoscenza e da una comunicazione difficile e condizionata dalla pressante urgenza del di mantenere il controllo economico sulla CP_1 moglie anche durante la separazione. Peraltro il contenuto della CTU era stato posto alla base della condanna della a sostenere le spese di CTU e la nullità della CTU comporta anche la nullità del Pt_1 capo di sentenza che su di essa si fonda.
. il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale del a mezzo della Polizia Tributaria: la ricorrente ne aveva fatto richiesta sia con l'atto introduttivo
CP_1 sia con la memoria integrativa;
il aveva depositato le sue dichiarazioni dei redditi solo per gli
CP_1 anni 2018, 2019 e 2020 e per gli anni successivi aveva depositato solo la certificazione unica che indica solo i redditi da lavoro e non tutte le entrate. Dalle dichiarazioni dei redditi 2018, 2019 e 2020 emergeva un reddito del rispettivamente di 3.324,58, 3.400,42 e di 3.589,25 euro mensili netti e per gli
CP_1 anni successivi vi erano sole le certificazioni uniche dalle quali non risulta l'imposta Irpef netta. Dal 1.3.2023 il ha un nuovo lavoro e il suo reddito è aumentato. Quanto al finanziamento Compass
CP_1 con rata mensile di euro 469 che parte resistente ha contratto il 26.5.2023 dopo la richiesta di “disclosure” del Giudice, non ne era stata precisata l'esigenza; circa il contratto di mutuo stipulato nel 2019 per costruire una casa destinata alla famiglia, il aveva chiesto un ulteriore finanziamento dopo che
CP_1 la famiglia si era ormai disgregata e dopo che aveva perso il posto di lavoro presso Eutotermo. La
invece si era sempre dedicata alla famiglia, aveva lavorato nella tabaccheria del marito, nel Pt_1
2020 era tornata nel mondo del lavoro con occupazioni part time e non stabili e, dopo un periodo nel quale aveva percepito la da febbraio 2025 lavora come procuratrice per un'agenzia immobiliare CP_3 con un compenso di 500/600 euro mensili. E' in corso l'iscrizione alle liste di collocamento mirato perché ha un'invalidità del 50%. Non si comprende quindi perché l'assegno di mantenimento per la Pt_1 sia stato ridotto da 680 euro al mese a 200 euro al mese non essendo nel corso della procedura mutata
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alcuna situazione di fatto della stessa: la ha quindi diritto ad un assegno non inferiore a 680 Pt_1 euro al mese anche perché usufruisce di pacchi alimentari dell'Opera San Vincenzo.
. per le figlie la non percepisce l'assegno unico di 400 euro mensili, come dedotto in sentenza, Pt_1 ma solo quello di 117 euro circa essendo la primogenita divenuta maggiorenne.
. il Giudice non aveva concesso i termini ex art. 184 co. 6 CPC reiteratamente richiesti con la motivazione che già tanto era stato scritto dai difensori.
. la decisione di non assegnare all'appellante la casa coniugale è contraria all'interesse per le minori: da un lato la madre non ha un'altra abitazione in cui trasferirsi, dall'altro lato il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che le due figlie hanno l'abitudine di cenare spesso dai nonni, la cui abitazione è sottostante alla casa coniugale. L'appellante vive ancora con le figlie in un B&B a Gussago al costo mensile di circa 1.000 euro poiché la ricerca di un appartamento si è finora rivelata infruttuosa a causa dell'impossibilità per la di sostenere i canoni di locazione richiesti per un trilocale. La Pt_1 Pt_1 si è comunque attivata per richiedere l'assegnazione di un alloggio pubblico e sta raccogliendo la documentazione per presentare la domanda. Il invece, con cui le figlie non hanno più rapporti, CP_1 ha la disponibilità sia di due appartamenti sia della villa in cui si sarebbe dovuta trasferire la famiglia.
. il Tribunale non ha correttamente stabilito il quantum dell'assegno per il mantenimento delle figlie, determinandolo esclusivamente raffrontando le sole situazioni reddituali dei genitori, ritenute erroneamente invariate nel corso del giudizio, senza dar corso agli approfondimenti istruttori chiesti dalla ricorrente, senza considerare le effettive esigenze delle minori anche in relazione alla rispettiva età, senza considerare i compiti domestici e di cura gravanti sulla madre, della frequentazione, all'epoca sporadica e allo stato inesistente, con il genitore non collocatario;
il Giudice ha altresì ridotto l'importo stabilito in sede di provvedimenti presidenziali, pari ad euro 400, bilanciando con l'assegnazione in ragione del 100% dell'assegno unico universale sul falso presupposto che detta prestazione ammontasse ad euro 400, tuttavia, a seguito del compimento dei 18 anni di , l'importo si è ridotto a euro 117,50. Per_2
. circa il quantum dell'assegno per il mantenimento della moglie, nonostante sia rimasta immutata la condizione economica della ricorrente 1, il Giudice ha immotivatamente ridotto l'assegno da euro 680 a euro 200. Ferme le condizioni reddituali e data la sopravvenienza dell'onere locativo, l'importo ridotto non è congruo al mantenimento della ricorrente la quale, nonostante si stia impegnando per migliore la propria condizione, con l'importo determinato dal Giudice non è in grado né di mantenersi né di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Con ordinanza del 15.7.2025 questa Corte ha deciso sull'istanza di sospensiva (proc. 501-1/2025 RG) proposta dalla sospendendo l'efficacia della sentenza impugnata esclusivamente laddove aveva Pt_1 ridotto a decorrere dalla pubblicazione della sentenza l'importo dovuto dal per il mantenimento CP_1 di ciascuna figlia da euro 400 ad euro 300 al mese, ripristinando quindi 400 euro mensili per ciascuna figlia, lasciando invece invariata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
In data 17.10.2025 si è costituito in giudizio l'Avv. Pedersoli – in qualità di Curatore speciale delle minori
– chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa familiare al e la determinazione a carico CP_1 del padre di 400 euro al mese per ciascuna figlia. Il Curatore speciale, preliminarmente facendo presente n. 501/2025 RG
di essere decaduto dalla rappresentanza processuale di poiché divenuta maggiorenne, osserva che Per_2
da lui ascoltata, ha espresso il desiderio di continuare a risiedere con la madre e la sorella e ha Per_1 dichiarato di trovarsi bene nella nuova casa senza far cenno al volere tornare a vivere nell'ex casa familiare;
la ragazzina aveva sottolineato di non frequentare il padre ma di non escludere una ripresa dei loro incontri e aveva altresì mostrato stupore e “gratitudine” verso il padre quando aveva saputo dal Curatore che versava per il suo mantenimento 400 euro mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie.
In data 30.10.2025 parte appellante ha depositato: dichiarazione dei redditi e CU dell'ultimo triennio;
attestazione relativa all'importo dell'Assegno Unico Universale dell'importo mensile di euro 333,10 percepito per le figlie;
buste paga da marzo 2025 a settembre 2025; contratto di locazione;
richiesta di contributo comunale;
contabile bancaria;
email rimasta priva di riscontro con la quale ha chiesto al di poter avere alcuni mobili acquistati durante il matrimonio per arredare la camera delle figlie. CP_1
In data 30.10.2025 si è costituito in giudizio , preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CPC, e nel merito chiedendone il rigetto. Evidenzia che la ricorrente si è sempre opposta ai tentativi extragiudiziali di conciliazione e ha strumentalizzato e monopolizzato le figlie, tanto che allo stato il padre non ha rapporti con entrambe. Sui singoli motivi d'appello evidenzia:
. il ha sempre prodotto tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione reddituale e CP_1 patrimoniale: circa il finanziamento Compass contratto nel maggio del 2023 per spese familiari, il resistente ha versato il contributo di mantenimento delle figlie e quanto dovuto a titolo di spese straordinarie, ha pagato per mesi tutte le utenze della casa familiare, pur non vivendoci, a fronte del rifiuto della di volturarle a suo nome, ha pagato l'assicurazione e il bollo dell'auto, i verbali di Pt_1 accertamento di violazioni stradali dell'auto intestata al medesimo ma condotta dalla e le spese Pt_1 legali connesse ai procedimenti giudiziari incardinati dalla stessa. Inoltre, circa la contestazione del Pers contratto di mutuo a (stato avanzamento lavori), nel 2022 l'erogazione a saldo del capitale mutuato e oggetto del contratto stipulato dal resistente nel 2019 era avvenuta previa verifica dei lavori ed opere già effettuate e da pagarsi poiché, per prassi, la banca non eroga l'intero importo alla sottoscrizione del contratto, ma in quote progressive e a seguito di un controllo sullo stato di avanzamento dei lavori come da progetto. Cont
. i termini per le memorie ex art. 183, comma 6 erano stati implicitamente rinunciati da entrambe le parti per omessa reiterazione della relativa istanza di concessione a seguito alla revoca degli stessi da parte del Giudice istruttore (ordinanza 24.6.2024).
. la ha recentemente perfezionato un contratto di locazione avente ad oggetto un'unità abitativa Pt_1 per sé e le figlie a Gussago, dove ha trasferito la propria residenza anagrafica;
un rientro della ricorrente unitamente alle figlie presso l'abitazione coniugale sarebbe anche pregiudizievole per il benessere psico- fisico delle figlie poiché per anni la vicinanza dell'abitazione con quella dei parenti paterni ha creato tensioni e ripicche messe in atto dalla ricorrente.
. il dipendente presso la società Pel PI LI S.p.a. con sede in Sarezzo via Antonini n. CP_1
123/124, percepisce circa 3.000 euro al mese netti e non è tenuto a compilare il modello 730; in costanza di matrimonio ha acquistato un terreno con l'obiettivo di costruire una casa ove trasferirsi con la famiglia, utilizzando tutti i suoi risparmi e contraendo un mutuo nel 2019; nel 2020 la gli ha comunicato Pt_1
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di volersi rifare una vita, lasciandolo pieno di debiti e tentando di isolarlo dalle figlie, manipolandole e screditando il padre;
perciò al non resta che una casa indipendente, i cui lavori non sono CP_1 ultimati, messa in vendita da un paio di anni senza risultati.
. il è gravato dalle seguenti spese: la rata finanziamento Compass pari ad euro 469,80 mensili;
CP_1 la rata mutuo Bper pari ad euro 1.479,06 mensili;
euro 1.000 per il mantenimento della moglie e delle figlie;
deve sostenere l'80% delle spese straordinarie delle figlie - in realtà le paga interamente, ad esempio la non ha pagato il suo 20% delle spese per la psicologa di individuata dal Pt_1 Per_2 curatore speciale e anche il precedente psicologo di , dott. era stato pagato interamente Per_2 Per_5 dal paga il bollo della Fiat 500 a lui intestata ma utilizzata dalla . Gli residuano quindi CP_1 Pt_1 euro 51,14 al mese e così ha dovuto chiedere un sostegno economico ai genitori (entrambi pensionati). La , che si è sempre limitata a dichiarare di non avere entrate, nel corso del procedimento di Pt_1 primo grado ha omesso di dire che aveva percepito il reddito di cittadinanza, che aveva percepito la a settembre 2023 a novembre 2024 compreso, che aveva percepito gli assegni familiari nella CP_3 misura del 50%, che aveva percepito per mesi il mantenimento di euro 1.250 mensili nonostante le figlie, su indicazione della CTU, pranzassero e cenassero tutti i giorni con il padre presso i nonni paterni;
aveva lavorato presso l' da agosto 2024 in concomitanza con la percezione della Controparte_5 CP_3 attualmente dichiara di lavorare come dipendente presso l'agenzia immobiliare Tecnomilano S.r.l. ma senza specificare il tipo di contratto, il monte ore ed eventuali accordi relativi a provvigioni per le mediazioni immobiliari andate a buon fine. A prova della poca trasparenza della vengono Pt_1 riportate una serie di somme dalla stessa percepite da gennaio 2025 a luglio 2025, per totale di euro 15.189,25 2; infine l'appellato rileva che la conduce uno stile di vita non coerente con quanto Pt_1 dichiarato: nel settembre 2023 è partita per una settimana in vacanza in Thailandia lasciando le figlie fuori casa di notte;
nel 2024 ha frequentato un corso serale di ballo, frequenta con amici e colleghi locali e cura il proprio aspetto per poi mostrarsi in Tribunale in ciabatte e pigiama.
. il ha rinunciato alla sua quota di assegno unico e la percepisce la somma di 400 euro CP_1 Pt_1 al mese, ovvero l'intero assegno.
Il PG, cui gli atti sono stati trasmessi il 7.7.2025, nessun parere ha fatto pervenire.
All'udienza del 18.11.2025, la , presente personalmente, comunicava di avere reperito da Pt_1 qualche mese un alloggio in locazione a Gussago per il quale paga un canone mensile di 900 euro, alloggio nel quale le figlie vivono volentieri;
rinunciava quindi alla richiesta di assegnazione dell'ex casa coniugale. Il difensore della stessa produceva prospetto dal quale risultano i redditi delle due parti e i modelli 730/2023 e 2024 del I difensori e il curatore speciale illustravano le rispettive richieste CP_1
e la Corte tratteneva la causa in decisione. n. 501/2025 RG
La Corte osserva, in relazione ai singoli motivi di appello:
1.NULLITA' DELLA CTU SVOLTA IN PRIMO GRADO PER MANCATA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE: La sig.ra lamenta la nullità della CTU svolta in primo grado dalla dott.ssa per mancata Pt_1 Per_8 nomina da parte del giudice, prima dell'avvio delle operazioni peritali, del curatore speciale. Va rilevato che la censura risulta ininfluente rispetto alle domande svolte dalla nel presente Pt_1 giudizio nel quale le istanze svolte dall'appellante sono solo quelle avente contenuto economico;
ad ogni buon conto, trattandosi di procedimento che si è radicato in primo grado prima dell'entrata in vigore della cd. riforma AR (applicabile ai procedimenti radicati dopo il 28.2.2023) e che si è svolto con il Cont precedente rito separativo, non trovava applicazione l'art. 473 bis.8 ; e comunque la gravità della situazione familiare è emersa solo dall'indagine peritale poiché fino a quel momento era emersa solo una grossissima conflittualità tra i genitori che non faceva ritenere necessaria la nomina del curatore speciale, nomina al quale il Tribunale ha provveduto in seguito. Le figlie sono state sentite oltre che dal Giudice anche dal CTU sicché non si comprende l'affermazione contenuta a pag. 24 dell'atto di appello secondo cui “se le figlie fossero state adeguatamente rappresentate nel corso delle operazioni peritali, sarebbe emerso come il rapporto tra le figlie e la madre non è un rapporto malato e condizionato da manipolazione…”: non si ritiene infatti che la presenza di un curatore speciale avrebbe cambiato le conclusioni cui è giunto il CTU, conclusioni che peraltro sono state disattese dal Tribunale non potendosi costringere due adolescenti ad essere collocate presso il padre contro la loro volontà.
2. MANCATA CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. 184 CPC: Nell'ordinanza 24.6.2024 il Giudice Istruttore, dopo l'espletamento della CTU, ha preso atto dell'omessa reiterazione da parte dei difensori della richiesta dei termini ex art. 183 comma 6 CPC (all'udienza del 9.5.2024 i difensori avevano chiesto solo termine per replicare alla CTU, termine che è stato concesso e la difesa della ebbe modo di svolgere le sue deduzioni in una memoria di 12 pagine depositata Pt_1 il 21.5.2024 nella quale ha chiesto solo di potere controdedurre circa le osservazioni di controparte alla CTU) e ha ritenuto in ogni caso la causa matura per la decisione.
3. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: Si prende atto che la , dopo avere reperito un alloggio in locazione a Gussago, nel quale si è da Pt_1 poco trasferita con le figlie, rilevato che tale soluzione abitativa è gradita sia a lei che alle figlie (come riscontrato anche dal curatore speciale nel corso di un colloquio effettuato con v. memoria di Per_1 costituzione), all'udienza del 18.11.2025 ha rinunciato alla domanda di assegnazione della casa coniugale. Assegnazione che ad ogni buon conto sarebbe stata negativa per le figlie, come già sottolineato sia dal Tribunale sia da questa Corte (ordinanza resa il 15.7.2025 nel proc. 501-1/2025 RG) attesa la conflittualità ancora esistente tra la e la famiglia del marito (genitori e sorella del che Pt_1 CP_1 vive in alloggi facenti parte dello stesso complesso abitativo con l'inevitabile conseguenza che il rientro della con le figlie in tale alloggio avrebbe ricreato situazioni di conflitto e di tensione che Pt_1 avrebbero danneggiato le figlie.
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4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE: La Corte ritiene di stabilire, in riforma della sentenza impugnata che ha previsto un assegno di 300 euro a figlia a decorrere dalla pubblicazione della sentenza, che il versi 400 euro al mese per il
CP_1 mantenimento di ciascuna figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie: ed invero dal modello 730/2023 del risulta un reddito complessivo di 58.614 euro con un'imposta netta di 15.708 euro;
dal
CP_1 modello 730/2024 risulta un reddito complessivo di 62.117 euro con un'imposta netta di 15.539 euro;
il modello 730/2020 riportava un reddito complessivo di 56.082 euro con un'imposta netta di 15.277 euro e il mod. 730/2021 evidenziava un reddito complessivo di 62.480 euro con un' imposta netta di 19.409 euro;
dal mod. 730/2025 risulta un reddito leggermente superiore: quindi si prende atto del fatto che negli ultimi due anni (presumibilmente da quando ha cambiato lavoro) vi è stato un incremento di reddito del sig. che quindi oggi percepisce circa 3.800 euro netti al mese, una somma superiore a quella
CP_1 messa in conto dal Tribunale (3.300 euro). Va tuttavia rilevato che il è gravato da un
CP_1 finanziamento Compass di 469 euro al mese contratto nel maggio 2023 (doc. 57), periodo in cui il giudizio di primo grado era in corso e in cui la e le figlie ancora abitavano nella casa coniugale Pt_1 assegnata alla madre: il sig. a sempre asserito di essere stato costretto a contrarre questo mutuo
CP_1 dovendo sostenere le spese familiari e la circostanza è verosimile considerato che di fatto la sig.ra e le figlie in quel periodo abitavano ancora nella casa coniugale (mentre il si era Pt_1 CP_1 trasferito nell'alloggio posto al piano di sotto, dove vivono i suoi genitori). Vi è poi il finanziamento contratto nel 2019 per la costruzione della casa coniugale: il aveva infatti comprato un terreno CP_1
a Gussago dove aveva intenzione di costruire la casa familiare e il mutuo (doc. 43) è stato appunto contratto nel 2019, quando i coniugi andavano d'accordo e con questa prospettiva e progetto familiare. Trattasi di mutuo “a stato di avanzamento lavori” e, anche se la banca non ha erogato nel 2019 l'intero importo, le opere edilizie sono state effettuate e i lavori devono essere pagati;
oggi la rata mensile per tale finanziamento è di circa 1.470 euro. Quindi, anche se il non è gravato da spese abitative vivendo nell'immobile dei suoi genitori e CP_1 anche se è titolare dell'immobile di Gussago che, sfumato il progetto familiare, sta cercando di vendere al prezzo di circa 700.000 euro, egli è comunque gravato dai due succitati finanziamenti per circa 1.900 euro al mese. Quanto alla sig.ra , è giovane e, anche se è stata dichiarata invalida al 50% (per “disturbo Pt_1 dell'adattamento con ansia, lombalgia cronica in discopatia degenerativa e esiti di amputazione apice II dito della mano sinistra” - v. doc. 71-) ha senz'altro capacità lavorativa, tanto è vero che lavora per l'agenzia Tecnomilano da febbraio 2025. Non è stato prodotto il contratto di lavoro ma solo le buste paga dalle quale risulta assunta con la qualifica di “procuratore collaboratore” e percepire circa 500 euro mensili. La all'udienza del 18.11.2025 ha dichiarato di non percepire a titolo di provvigioni Pt_1 somme aggiuntive a quelle indicate in busta paga, tuttavia la Corte ritiene anomalo che la stessa abbia da marzo 2025, dopo avere lasciato la casa coniugale, soggiornato per mesi con le figlie in un B&B di Gussago al costo di 1.000 euro al mese e abbia ora preso in locazione un appartamento a 900 euro al mese: infatti certamente avrebbe potuto trovare soluzioni più economiche considerata la situazione di estrema precarietà e fatica economica da lei rappresentata. Ad ogni buon conto la Corte ritiene congruo determinare a carico del 400 euro mensili per CP_1 ciascuna figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie: tale somma pare adeguata in considerazione
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dell'età delle ragazze e del fatto che le stesse non trascorrono, purtroppo, tempo col padre il quale quindi non è gravato dal loro mantenimento diretto, che grava interamente sulla madre. Va rilevato anche che la sig.ra percepisce la somma di 334 euro mensili quale assegno unico Pt_1 per le figlie, come documentato e dalla stessa ammesso all'udienza del 18.11.2025.
5. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA SIG.RA : Pt_1
Considerate le capacità lavorative della stessa e soprattutto il fatto che il sig. è gravato, come CP_1 si è sopra evidenziato, da finanziamenti per circa 1.900 euro al mese e deve versare 800 euro al mese (cui vanno poi aggiunte l'80% delle spese straordinarie) per il mantenimento delle figlie, non risulta possibile porre a suo carico un assegno superiore a quello determinato dal Tribunale (200 euro mensili) perché diversamente non gli residuerebbe disponibilità economica per vivere. Va quindi confermato l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra determinato dal Tribunale. Pt_1
6. SPESE di CTU: Si condivide la decisione del Tribunale di porre le spese di CTU a carico della atteso l'esito Pt_1 della stessa3: il fatto poi che le figlie siano rimaste collocate presso la madre è derivato dall'età delle stesse, dal loro rifiuto categorico a separarsi dalla madre e dall'impossibilità di forzarle ad andare a vivere dal padre, genitore ritenuto dal CTU più adeguato della madre.
7. SPESE DI LITE: Visto l'esito del giudizio e la prevalente soccombenza della nei confronti del le spese Pt_1 CP_1 di lite del presente grado tra di loro possono essere compensate per un quarto mentre i restanti tre quarti vanno posti a carico dell'appellante e si liquidano per tale quota in 7.493,25 euro, avendo riguardo ai 3 La CTU concludeva a pag. 62 nel senso che “la madre non si è dimostrata sostanzialmente adeguata nel ruolo genitoriale, non è stata in grado, in seguito alla separazione, di fornire alle figlie un contesto idoneo alla loro crescita, non garantendo una corretta trasmissione di valori, un adeguato supporto scolastico, di trasmettere e spronare a svolgere attività extrascolastiche formative e socializzanti, oltre al tentativo costante di svalutare la figura del padre e l'intero nucleo paterno, senza minimamente considerare le ripercussioni che questo avrebbe comportato per e L'indagine ha messo in luce anche una grave manchevolezza rispetto agli accessi Per_2 Per_1 in casa del fidanzato di , i quali avvenivano in sua assenza nelle ore serali. Risulta ancora più Per_2 incomprensibile se si pensa alle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra la quale afferma che la madre le Per_9 avrebbe confidato la sua preoccupazione nei riguardi del fidanzato, ma allo stesso tempo ha permesso per mesi che il fidanzato si recasse in casa la sera senza la sua vigilanza. Questa abitudine è interrotta su suggerimento della scrivente. Si rileva da parte della madre una completa mancanza di consapevolezza rispetto alla carenza educativa e di vigilanza a lei rimandati. L'aspetto che però ha destato maggiore preoccupazione è la reticenza a rendere partecipe il padre alle questioni sanitarie riguardanti le figlie. Un altro aspetto che rende la sig.ra
non idonea è stata ed è ancora oggi la sua incapacità di preservare le relazioni con la sfera familiare Pt_1 paterna, che invero rappresenta una risorsa affettiva di estrema importanza. In particolare, ci si riferisce ai cugini, a cui è legata profondamente”...“la madre adotta prevalentemente uno stile genitoriale permissivo Per_2 e non sempre efficace col risultato di assecondare eccessivamente le figlie evitando di assumere condotte più normative ei loro confronti”. Da ultimo la CTU (pag. 66) rilevava come “la convivenza con la madre è pregiudizievole alla crescita armonica di e e che la sig.ra non abbia ancora fatto proprie Per_2 Per_1 Pt_1 le indicazioni impartite all'interno del percorso di sostegno alla genitorialità”. Nel padre invece il CTU ravvisava uno stile genitoriale adeguato e la disponibilità ad accogliere le indicazioni dategli.
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parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria, comprensivi della fase di sospensiva, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1976/2025 pubblicata il 14.5.2025 resa nel giudizio n. 9223/2022 RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
. ridetermina l'assegno dovuto da per il mantenimento delle figlie e in Controparte_1 Per_2 Per_1
400 euro mensili ciascuna, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT.
. conferma nel resto integralmente la sentenza impugnata.
. compensa tra la e il per un quarto le spese di lite del presente giudizio e pone i Pt_1 CP_1 restanti tre quarti a carico della liquidandoli in 7.493,25 euro, comprensivi della fase di Pt_1 sospensiva, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 18.11.2025
il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Impiegata come procuratrice presso l'agenzia immobiliare con un compenso mensile pari ad euro 500/600 CP_2 mensili.
10 2 Euro 680 x 5 = euro 3.400 (mantenimento dal sig. da gennaio 2025 a maggio 2025); euro 800 x 2 = euro 1.600 CP_1 (mantenimento dal sig. giugno e luglio 2025); euro 3.000 con bonifico del sig. del 27.2.2025; euro 840 CP_1 CP_1 con bonifico del sig. el 11.7.2025 in esecuzione sentenza di primo grado;
euro 646,25 con bonifico del sig. CP_1 CP_1 del 11.7.2025 a titolo versamento assegno unico del suo 50% in esecuzione della sentenza di primo grado;
euro 500 x 6 = euro 3.000 per reddito da lavoro (da gennaio 2025 a giugno 2025) già al netto delle ritenute di legge;
euro 823 a titolo di assegno unico che la signora ha dichiarato di aver percepito sino al cautelare;
euro 1.000,00 da Comune di Cellatica per
“sostegno all'affitto aprile per famiglia ” del 12.3.2025; euro 880 dall'Azienda Consortile Ovest Solidale per “quota Pt_1 servizi fondo povertà –obiettivo: pronto intervento sociale”.
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