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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha reso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2837 del Registro Generale Contenzioso dell'anno 2024 introdotta da:
(C.P.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dalle Avv.te ANTONELLA CASTELLONE e ANA CAROLINA NOGUEIRA;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 7.3.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1 essere discendente diretto di cittadino italiano. Persona_1
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_1
1. Sull'interesse ad agire.
pagina 1 di 5 1.1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità
Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco Controparte_1 processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
1.4. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994, che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
1.5. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi la situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e il suo smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione pagina 2 di 5 del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2. Nel merito.
2.1. Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale del ricorrente, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
2.2. Dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza -con continuità della linea di trasmissione- dal capostipite cittadino italiano: Persona_1
• dalla unione di e Persona_1 Persona_2 nacque Persona_3
• dalla unione di e nacque Persona_3 Persona_4 Per_5
FONSECA CORTOPASSI;
• dalla unione di e nacque Persona_6 Parte_2
; Persona_7
• dalla unione di e Persona_7 Persona_8 nacque , odierno ricorrente. Parte_1
Quanto sopra risulta chiaramente dal sottostante diagramma genealogico:
pagina 3 di 5 2.3. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
2.4. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
2.5. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi pagina 4 di 5 restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
3.1. Nulla per le spese, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza, trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il convenuto non si è opposto, rimanendo contumace, e tenuto conto CP_1 dell'imprevedibile ed elevatissimo numero di domande che i in Sud America si sono Parte_3 trovati a dover affrontare, rendendo così necessario al ricorrente esercitare la presente azione, senza prima esperire la procedura amministrativa presso il competente consolato italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente, come in epigrafe indicato, è cittadino italiano;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nulla per le spese.
Firenze, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha reso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2837 del Registro Generale Contenzioso dell'anno 2024 introdotta da:
(C.P.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dalle Avv.te ANTONELLA CASTELLONE e ANA CAROLINA NOGUEIRA;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 7.3.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1 essere discendente diretto di cittadino italiano. Persona_1
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_1
1. Sull'interesse ad agire.
pagina 1 di 5 1.1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità
Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco Controparte_1 processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
1.4. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994, che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
1.5. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi la situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e il suo smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione pagina 2 di 5 del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2. Nel merito.
2.1. Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale del ricorrente, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
2.2. Dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza -con continuità della linea di trasmissione- dal capostipite cittadino italiano: Persona_1
• dalla unione di e Persona_1 Persona_2 nacque Persona_3
• dalla unione di e nacque Persona_3 Persona_4 Per_5
FONSECA CORTOPASSI;
• dalla unione di e nacque Persona_6 Parte_2
; Persona_7
• dalla unione di e Persona_7 Persona_8 nacque , odierno ricorrente. Parte_1
Quanto sopra risulta chiaramente dal sottostante diagramma genealogico:
pagina 3 di 5 2.3. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
2.4. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
2.5. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi pagina 4 di 5 restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
3.1. Nulla per le spese, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza, trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il convenuto non si è opposto, rimanendo contumace, e tenuto conto CP_1 dell'imprevedibile ed elevatissimo numero di domande che i in Sud America si sono Parte_3 trovati a dover affrontare, rendendo così necessario al ricorrente esercitare la presente azione, senza prima esperire la procedura amministrativa presso il competente consolato italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente, come in epigrafe indicato, è cittadino italiano;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nulla per le spese.
Firenze, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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