Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2101 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(MEDIO TEMPORE DIVENUTA Parte_1 66TALE A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DELLA PRECEDENTE [...]
Parte_2 ), (C.F. P.IVA 1 .IVA P.IVA 2 ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - 19124 La
Spezia, giusta delega in atti appellante
E
Controparte 1 - C.F. P.IVA 3 rappresentata e difesa dall' Avv. Michele
Proietti ed elettivamente domiciliata presso la Filiale di CP 1 via Bramante 5, 05100 '
- Terni (TR), giusta delega in atti appellata
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza cartolare del
4.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Par Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la Sentenza n. 190/2023 del
Giudice di Pace di Terni del 27.02.2023, depositata in data 17.03.2023, resa all'esito del giudizio
A fondamento dell'appello sono stati addotti il seguente motivo:
Violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal comune di Terni, e dell'articolo n. 39, lettera c) del Codice della Strada.
si è costituita in giudizio l'appellata deducendoL'appellata Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Dopo la prima udienza, svoltasi il 26.3.2024, il Giudice ha rinviato all'udienza dell'9.7.2024 per la discussione orale, l'udienza è stata, quindi, rinviata al 4.2.2025 su richiesta delle parti.
All'udienza del 4/2/2025, lo scrivente giudice, lette le conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate, ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
Il presente procedimento riguarda l'avviso di accertamento esecutivo emesso per il recupero del
CUP per l'anno 2021 dovuto da parte di Controparte_1 relativamente all'esposizione pubblicitaria effettuata sul territorio del comune di San Venanzo attraverso frecce direzionali.
Il Giudice di prime cure, accogliendo l'opposizione di CP 1 ha ritenuto che le frecce "
direzionali non sono mezzi pubblicitari ma, come previsto dall'art. 39 C) del Codice della Strada
(d. lgs. 285/92), un mero segnale di indicazione stradale esente dal pagamento del CUP differenziando, a livello di debenza del ridetto CUP, le frecce riportanti il nome di [...]
CP 1 da quelle riportanti il nome di altra azienda.
Tale valutazione risulta errata, infatti, l'articolo del 3 del regolamento considera rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata, inoltre, all'art
15 stabilisce che si intendono impianti pubblicitari le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati, ricomprendendovi espressamene anche le preinsegne/frecce segnaletiche che vengono descritte come “scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n.
495".
Sono, invece, esenti i segnali verticali di indicazione con la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la individuazione di servizi.
Si tratta, dunque, di stabilire se la segnaletica in oggetto contenga o meno indicazioni di pubblicità, ai sensi delle norme sopra trascritte.
I presupposti del CUP sono i medesimi di quelli posti alla base dell'Imposta Comunale sulla
Pubblicità descritti nell'articolo 5 del D.Lgs. 507/1993 e integrati dalle esenzioni previste dal successivo articolo 17.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in materia di imposta comunale sulla pubblicità ha reiteratamente affermato (sentt. nn. 17852/04 e 23383/09) che anche i segnali di indicazione elencati all'articolo 39, lettera e), del nuovo codice della strada - i quali includono i segnali turistici e di territorio (aventi, ai sensi dell'art. 134 reg. nuovo C.d.S., la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti) - nonché, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del D.Lgs
n. 507 del 1993, art. 5." (Cass. Sez 6-5, Ordinanza n.8616/2014).
L'individuazione dell'oggetto dell'imposta nelle forme di comunicazione visive, non può restringersi alla sola cartellonistica pubblicitaria, infatti, la funzione anche pubblicitaria dei cartelli di avvio ad aziende o stabilimenti deriva dalla loro natura di segni distintivi del luogo di esercizio delle attività dell'impresa segnalata. Tali cartelli, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, comunque, una funzione pubblicitaria.
Pertanto, in merito all'ipotesi di esenzione prevista per gli avvisi "riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità”, occorre valutare le attività svolte da Controparte_1
[...] e, in definitiva, la sua natura giuridica. CP 1Stante la trasformazione che ha interessato negli anni e considerato il suo attuale status giuridico, le frecce stradali, con la scritta "Ufficio Postale” e/o “PT”, non svolgono più una mera funzione di pubblica utilità destinata ad indicare il luogo in cui è ubicato un operatore addetto al servizio postale, ma sono insegne pubblicitarie rivolte a tutti i potenziali utenti di quei numerosi servizi che CP_1 eroga quotidianamente, in concorrenza con altri operatori del mercato impegnati negli stessi settori commerciali.
L'applicazione dei principi appena esposti al caso di specie, quindi, non può che condurre all'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza impugna con conseguente rigetto dell'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 29 ID Pratica 12885416 del
19.10.2021 e relativa conferma dello stesso.
Le spese di lite del presente grado di giudizio che del primo grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 0,01 ad € 1.100,00), alla natura e alla complessità (inferiore alla media) della controversia al momento del decisum, con liquidazione delle sole fasi effettivamente svolte (non essendosi svolta nel presente grado di giudizio un'autonoma fase istruttoria e/o di trattazione: v. sul punto Cass. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte 1
avverso la sentenza n. 190/2023 del Giudice di Pace di Terni, ogniControparte_1 altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del gravame, rigetta l'opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 29 ID Pratica 12885416 del 19.10.2021 con conseguente conferma dello stesso;
condanna Controparte_1 alla rifusione in favore di [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte 1
che liquida in € 232 ed euro 139, per il primo grado di giudizio, oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta
Terni, 3.3.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)