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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore est.
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 1800/2024
avente ad oggetto: separazione dei coniugi,
promossa da:
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Arduino, presso il cui Parte_1 studio in Torino via G. Amendola 6 è altresì elettivamente domiciliato per procura in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Anselmo, presso il cui Controparte_1 studio in Alba via T. Calissano 7 è altresì elettivamente domiciliata per procura in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
disporre che il sig. continuerà ad abitare nell'ex casa coniugale sita in Montà (CN), Parte_1
Frazione San Vito n. 57, di sua esclusiva proprietà
Causa nella quale il Pubblico Ministero ha concluso nel senso di nulla opporre con nota dell'11.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3
Premesso di essersi sposato con in data 4.5.1997, unione dalla quale nascevano due Controparte_1 figli entrambi maggiorenni, di essere l'unione coniugale andata in crisi sin dall'anno 2019, Pt_1
citava in giudizio per sentir dichiarare la separazione dei coniugi con
[...] Controparte_1 addebito alla moglie e posizione a carico della stessa di contributo al mantenimento del figlio non Per_1 ancora economicamente autosufficiente.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione e segnalando il Controparte_1 raggiungimento di un accordo sul punto.
Con memoria del 30.12.2024 le parti dichiaravano poi concordemente che il figlio maggiorenne, Per_1 era divenuto economicamente autosufficiente per avere reperito attività lavorativa retribuita. All'udienza fissata ex art 473 bis.21 c.p.c., e svolta, su istanza delle parti, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.., le parti richiamavano le conclusioni congiunte di cui in epigrafe (espressamente rinunciando il alla domanda di addebito della separazione e di condanna della moglie al versamento di Pt_1 contributo di mantenimento del figlio maggiorenne).
Il PM concludeva, in data 12.9.2024, nel senso di nulla opporre.
Il Giudice Delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
*** Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte in punto status debbano essere in questa sede accolte.
Risulta infatti configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c..
Consta infatti, per allegazione della parte ricorrente non contestata dalla parte resistente, che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile da molti mesi né vi sono elementi per ritenerla utilmente ricostruibile. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione, come richiesta, domanda come anzi detto dallo stesso Pubblico Ministero nella sostanza fatta propria.
Nessun pronuncia può invece essere resa in punto assegnazione della casa familiare ex art 337 sexies c.p.c. in mancanza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (nel senso che il presupposto inderogabile per la assegnazione è costituito dall'affido dei figli minori o dalla convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, si veda, ex multis, Cass
25604/2018, 16740/2020).
In considerazione dell'esito della lite e degli accordi in essere ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi spostatisi in data 4.5.1997.
Dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
pagina 2 di 3 Così deciso in Asti, in data 6.2.2025
La Giudice Elga Bulgarelli
La Presidente
Ombretta Salvetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona delle Dottoresse:
Ombretta Salvetti Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore est.
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 1800/2024
avente ad oggetto: separazione dei coniugi,
promossa da:
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Arduino, presso il cui Parte_1 studio in Torino via G. Amendola 6 è altresì elettivamente domiciliato per procura in atti
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Anselmo, presso il cui Controparte_1 studio in Alba via T. Calissano 7 è altresì elettivamente domiciliata per procura in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
disporre che il sig. continuerà ad abitare nell'ex casa coniugale sita in Montà (CN), Parte_1
Frazione San Vito n. 57, di sua esclusiva proprietà
Causa nella quale il Pubblico Ministero ha concluso nel senso di nulla opporre con nota dell'11.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3
Premesso di essersi sposato con in data 4.5.1997, unione dalla quale nascevano due Controparte_1 figli entrambi maggiorenni, di essere l'unione coniugale andata in crisi sin dall'anno 2019, Pt_1
citava in giudizio per sentir dichiarare la separazione dei coniugi con
[...] Controparte_1 addebito alla moglie e posizione a carico della stessa di contributo al mantenimento del figlio non Per_1 ancora economicamente autosufficiente.
si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione e segnalando il Controparte_1 raggiungimento di un accordo sul punto.
Con memoria del 30.12.2024 le parti dichiaravano poi concordemente che il figlio maggiorenne, Per_1 era divenuto economicamente autosufficiente per avere reperito attività lavorativa retribuita. All'udienza fissata ex art 473 bis.21 c.p.c., e svolta, su istanza delle parti, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.., le parti richiamavano le conclusioni congiunte di cui in epigrafe (espressamente rinunciando il alla domanda di addebito della separazione e di condanna della moglie al versamento di Pt_1 contributo di mantenimento del figlio maggiorenne).
Il PM concludeva, in data 12.9.2024, nel senso di nulla opporre.
Il Giudice Delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
*** Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte in punto status debbano essere in questa sede accolte.
Risulta infatti configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c..
Consta infatti, per allegazione della parte ricorrente non contestata dalla parte resistente, che la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile da molti mesi né vi sono elementi per ritenerla utilmente ricostruibile. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione, come richiesta, domanda come anzi detto dallo stesso Pubblico Ministero nella sostanza fatta propria.
Nessun pronuncia può invece essere resa in punto assegnazione della casa familiare ex art 337 sexies c.p.c. in mancanza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (nel senso che il presupposto inderogabile per la assegnazione è costituito dall'affido dei figli minori o dalla convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, si veda, ex multis, Cass
25604/2018, 16740/2020).
In considerazione dell'esito della lite e degli accordi in essere ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi spostatisi in data 4.5.1997.
Dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
pagina 2 di 3 Così deciso in Asti, in data 6.2.2025
La Giudice Elga Bulgarelli
La Presidente
Ombretta Salvetti
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