Sentenza 20 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. I rimedi esperibili nelle controversie in tema di immissioni rumorose tra privatiAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 9 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 23560/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23560/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto
“immissioni acustiche derivanti da aree pubbliche” e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
), nella qualità di eredi di C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5
e , (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 questi ultimi anche in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , (C.F. Persona_1 Parte_7
), (C.F. C.F._7 Parte_8
, (CF: ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Gennaro
Esposito presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla Piazza
Dante n. 22;
ATTORI
E
(C.F ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli in Palazzo
San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella in virtù di procura in atti;
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il CP_1 onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I.- Accertare ai
[...] sensi degli artt. 832 e ss c.c., 32 Cost. e degli artt. 2043 e 2051 c.c. il diritto degli istanti a non subire alcuna immissione proveniente dalla
Pubblica Piazza San Domenico Maggiore e zone limitrofe;
II.- per
l'effetto condannare il A) a predisporre ogni Controparte_1 provvedimento volto alla cessazione di qualsivoglia attività molesta e/o di immissione molesta, nella proprietà degli istanti addebitabile a schiamazzi, rumori o riproduzione musicale meccanica, digitale o anche dal vivo, nella pubblica Piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe, ovvero ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, anche mediante la interdizione dell'uso di strumenti musicali amplificati, tamburi, bonghi ed ogni altra attrezzatura idonea alle emissioni acustiche nonché mediante la predisposizione di un servizio di vigilanza con l'impiego di agenti comunali che si adoperino a far disperdere ed allontanare dalla pubblica Piazza e dalle Pubbliche strade le persone che stazionano, per
i motivi di cui in premessa;
B) a disporre la interdizione dell'installazione di diffusori acustici e della previsione di intrattenimenti musicali e/o conviviali che comportino affollamento del suolo pubblico, senza previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del nel rispetto del piano di zonizzazione acustica;
C) a CP_1 vigilare rigorosamente sul rispetto delle prescrizioni assunte dall'ente stesso nei provvedimenti concessori rilasciati agli esercenti presenti nella Piazza San Domenico Maggiore e strade limitrofe, dirette ad evitare affollamenti di persone all'esterno dei locali anche mediante
l'interdizione della concessione del plateatico dalle h. 22,00 alle 06,00 del mattino successivo;
D) direttamente tramite i propri uffici tecnici interni o eventualmente - ove ritenuto - tramite ARPA o ASL o altro ufficio pubblico, a predisporre in loco presso la Piazza Vincenzo Bellini
e strade limitrofe, un sistema di monitoraggio acustico prolungato, finalizzato a valutare l'andamento dei fenomeni rumorosi e il contenimento degli stessi entro il limite assoluto e contemporaneamente
- 2 - a tenere sotto controllo il rispetto delle prescrizioni per i pubblici esercizi;
III.- per l'effetto condannare il al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni ed espressamente del danno esistenziale, biologico, morale, patrimoniale, da invalidità permanente, da invalidità temporanea, oltre spese mediche per l'evento lesivo di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'insorgenza del danno al soddisfo;
IV.- per l'effetto condannare il al Controparte_1 pagamento di tutte le competenze e spese professionali del presente giudizio oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”
A sostegno della loro pretesa gli attori, premettendo di essere tutti residenti in Napoli alla Piazza Vincenzo Bellini e strade limitrofe, esponevano di subire un gravissimo perturbamento della vivibilità delle loro case, a causa dell'inquinamento acustico derivante dall'assembrarsi, di notte, nella anzidetta Piazza e nelle strade adiacenti, di migliaia di giovani intenti nel sostare davanti agli esercizi di somministrazione di bevande, dall'utilizzo da parte di questi ultimi di impianti elettroacustici di elevata potenza per attirare la clientela, nonché dallo svolgimento in strada sia di veri e propri festeggiamenti sia di esibizioni caratterizzate dall'uso di tamburi e bonghi. Gli istanti esponevano, altresì, che a causa di tale inquinamento acustico, oggetto anche di accertamento da parte dell' nella notte tra Parte_10 il 17 e il 18 giugno 2017 e rispetto al quale l'ente comunale rimaneva sostanzialmente inerte, essi subivano immissioni intollerabili ex art 844
c.c., lesive del proprio diritto al pacifico godimento degli immobili di cui sono proprietari oltre che del diritto alla salute, donde l'introduzione del presente giudizio per invocare una tutela non solo inibitoria, ma anche risarcitoria.
Si costituiva in giudizio il contestando tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto ed eccepito e concludendo per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese di giudizio.
Celebrata la prima udienza, concessi, su istanza di parte, i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 25.5.2021, il Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice e rinviava la causa per l'escussione dei testi ammessi all'udienza del 27.9.2021. Espletata la prova testimoniale, con ordinanza del 20.2.2023, il Giudice, ritenuta la necessità di svolgere una c.t.u., conferiva il relativo incarico al c.t.u. Ing. e rinviava Persona_2 la causa all'udienza del 4.5.2023, all'esito della quale, preso atto che non era pervenuta alcuna accettazione da parte del c.t.u. nominato, ne
- 3 - disponeva la sostituzione con l'ing. e rinviava la Parte_11 causa all'udienza del 20.11.2023. All'udienza del 20.11.2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
14.10.2024. A detta udienza, svoltasi in forma cartolare, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, la domanda formulata dagli attori è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 844 c.c. stabilisce che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.”
La norma, volta a delineare i confini delle prerogative proprietarie, suggerisce una distinzione tra: immissioni che rimangono al di sotto della soglia di normale tollerabilità che devono essere sopportate da chi le subisce;
immissioni che superano la soglia della normale tollerabilità, ma giustificate da esigenze della produzione rispetto alle quali chi le subisce non ha diritto di farle cessare, ma può ottenere un indennizzo in denaro per il pregiudizio eventualmente sofferto (cfr. Cass. n.
18810/2021); immissioni, pur provenienti da attività lecite, che superano la soglia della normale tollerabilità e non sono giustificate da esigenze della produzione rispetto alle quali chi le subisce, per il futuro, ha diritto che ne cessi la prosecuzione o quantomeno che vengano adottate quelle misure indispensabili per far rientrare dette immissioni nei limiti della normale tollerabilità (Cass. n. 1823/2023) e, per il passato, ha diritto al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale eventualmente sofferto a causa della lesione del proprio diritto al normale svolgimento della vita privata e familiare all'interno della propria casa di abitazione.
Invero, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “Le immissioni rumorose intollerabili ledono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8
Cedu, e per conseguenza va riconosciuto un consistente risarcimento del danno provocato, da determinarsi in via equitativa, in relazione alla
- 4 - perduranza nel tempo della turbativa” (Cass. n. 11930/2022; n.
21649/2021).
Inoltre, ad avviso della Suprema Corte, “l'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'eliminazione delle cause delle immissioni - che rientra tra quelle negatorie, natura reale, a tutela della proprietà - deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta ad accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse (Sez. U, Sentenza n. 4848 del 27/02/2013 Rv. 625170, meglio in motivazione nella trattazione del terzo motivo, nonchè Sez. 2, Sentenza
n. 2598 del 23/03/1996 Rv. 496547), e che cumulativamente ad essa può essere introdotta l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale che sia derivato dalle immissioni stesse (Cass. S.U. 15-10-
1998 n. 10186; Cass. 2-6-2000 n. 7420)” (Cass. n. 23245/2016).
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che, nel caso in cui immissioni intollerabili (nel caso di specie si trattava di immissioni acustiche) provengano da una pubblica via, la pubblica amministrazione è tenuta a farle cessare, riportandole sotto la soglia della normale tollerabilità, così come a risarcire il danno, patrimoniale e non, sofferto da chi abita un'unità immobiliare che su tale via affaccia (Cass. n. 14209/2023). In particolare è stato affermato che “La Pubblica
Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere". (Cass. n.
14209/2023; si veda anche Cass. n. 18676/2024;).
Ne deriva, pertanto che l'ente comunale può essere convenuto in giudizio in quanto responsabile delle immissioni acustiche intollerabili provenienti dalla strada comunale e prodotte dagli avventori dei locali commerciali, idonee a ledere i diritti dei cittadini alla salute, alla vita familiare e di proprietà (Cass. n. 14209/2023).
- 5 - Quanto alla soglia di normale tollerabilità di un'immissione, secondo giurisprudenza consolidata, la tollerabilità o meno di un'immissione va valutata, caso per caso, dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto della condizione dei luoghi cioè della loro concreta destinazione naturalistica e urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi vi opera
(Cass. n. 1823/2023). In particolare, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cass. n. 28201/2018). In materia di immissioni acustiche, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “In tema di non tollerabilità della rumorosità ex art. 844
c.c., il limite della normale tollerabilità deve ritenersi superato per quelle immissioni che comportino un incremento di rumorosità, che diviene apprezzabile e significativo allorquando superi di 3 dB il rumore di fondo, indipendentemente dalla intensità del rumore ambientale” (Corte appello , Milano , sez. IV , 07/04/2023 , n. 1196; in senso conforme Tribunale , Pavia , sez. III , 06/12/2021 , n. 1546).
Ciò posto in diritto, nel caso di specie, si devono richiamare le conclusioni della c.t.u. svolta nel corso del giudizio in quanto prive di vizi logici ed esaustive del quesito formulato.
In particolare, dall'accertamento tecnico compiuto dal c.t.u. è emerso che in ciascuno degli immobili di proprietà degli istanti i valori delle immissioni sonore registrate ed elaborate con il “Metodo Comparativo” dei 3db rispetto al rumore di fondo, superano i limiti della “normale tollerabilità” in tutti i siti analizzati, in orario sia diurno che notturno
(cfr. elaborato peritale da pagina 29 a 34). Inoltre, è stato accertato che “I risultati ottenuti dall'analisi fonometrica effettuata durante le operazioni peritali hanno evidenziato che l'area in cui insistono le unità immobiliari dei ricorrenti, sia in orario diurno che in quello notturno, presenta un clima acustico fortemente caratterizzato dalla presenza umana, dal traffico veicolare e dalla operatività diverse attività di somministrazione che si sviluppano sia internamente che
- 6 - esternamente ai numerosi locali pubblici presenti nella zona. Le verifiche fonometriche hanno evidenziato che la rumorosità è crescente verso l'orario NOTTURNO, ovvero quando aumenta in maniera esponenziale l'affluenza antropica: i valori delle immissioni sonore registrate valutati con il “Criterio comparativo” dei 3db sul rumore di fondo, superano i limiti della “Normale tollerabilità” in tutti i siti analizzati, in orario sia diurno che notturno. Per ulteriore zelo e a titolo integrativo rispetto a tutto quanto sopra rilevato, si fa presente che i dati registrati per le immissioni negli immobili dei ricorrenti superano anche i limiti imposti dalle normative pubblicistiche del D.P.C.M.
01.03.91 e del PZA Comune n°204 del 21/12/2001. In CP_1 particolare vengono superati in orario diurno i limiti differenziali mentre in orario notturno sia quelli differenziali che assoluti e relativi.”. L'esito dell'accertamento tecnico compiuto dal c.t.u. trova, altresì, riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare stante la concordanza e linearità delle dichiarazioni rese.
In particolare, il teste responsabile della Reception Testimone_1 dell'Hotel Piazza Bellini, ha dichiarato che “è vero, in Piazza Bellini e nelle zone limitrofe si assembrano molte persone che usano apparecchi elettroacustici. Gli schiamazzi, le urla e il suono della musica persistono fino alle prime ore del mattino; (…) è vero;
le urla, i fischi, i cori si sentono fino alle prime ore del mattino. (…) mi consta che a causa di tali immissioni acustiche i clienti dell'albergo non riescono a dormire.” Le medesime circostanze sono state confermato anche dall'altro teste , abitante in Via Port'Alba con Testimone_2 affaccio in Piazza Bellini.
Entrambi i testi convergono, altresì, nel dichiarare che le immissioni acustiche derivano oltre che dall'assembrarsi di una pluralità di persone, dall'utilizzo in strada da parte di alcuni degli avventori di piccoli
“bongo” nonché dagli apparecchi elettroacustici utilizzati dagli esercizi commerciali (teste “è vero, spesso suonano Testimone_1 utilizzando dei piccoli “bongo”. (…) gli apparecchi elettroacustici vengono utilizzati dagli esercizi commerciali;
generalmente, invece, i ragazzi utilizzano, per diffondere la musica, i bongo e delle casse acustiche portatili.”; teste : “sì è vero, i ragazzi si Testimone_2 organizzano con apparecchi musicali per ballare e cantare, fino alle prime ore del mattino”).
- 7 - Sulla scorta di tutti gli elementi probatori acquisiti e sopra evidenziati, deve ritenersi che le immissioni di rumore nelle abitazioni degli attori provenienti dalle aree comunali siano eccedenti la soglia della normale tollerabilità.
Alla luce di tale accertamento, deve ritenersi fondata la domanda formulata dagli attori ex art. 844 c.c. atteso che la tutela accordata da detta norma, prescinde dall'accertamento della colpa ed ha come unico presupposto la verifica dell'esistenza della propagazione molesta e della sua provenienza dal fondo di proprietà del vicino.
Ne consegue che l'ente proprietario della strada da cui provengono le immissioni denunciate deve provvedere ad adottare le misure idonee a far cessare dette immissioni o a ricondurle sotto la soglia della normale tollerabilità.
Quanto alle misure strumentali ad assicurare agli istanti la tutela inibitoria richiesta, deve darsi atto che dall'accertamento compiuto dal c.t.u. è emerso che i possibili interventi per la mitigazione del rumore sono suddivisibili in interventi alla sorgente, interventi sulla via di propagazione tra sorgente e ricettore, interventi al ricettore e che, nel caso di specie, la riconduzione dell'inquinamento acustico nei limiti della tollerabilità esigerebbe un intervento su ciascuno dei punti anzidetti (cfr. pagine 36 e 37 elaborato peritale).
In particolare “Gli interventi alla sorgente rappresentano le misure di riduzione che agiscono direttamente sul meccanismo di generazione del rumore. (…)Nel caso specifico, trattandosi di sorgente di natura fondamentalmente antropica gli interventi dovrebbero riguardare, a parere di chi scrive, azioni di regolarizzazione e controllo, da parte dell'Autorità Competente, degli orari movida e delle attività “sonore” ad essa quali musica, balli, strumenti a percussione, ecc. con particolare riguardo al periodo notturno così come quelle delle attività dirette ed indotte connesse ai locali di somministrazione. Gli interventi sulla via di propagazione del rumore riguardano generalmente
l'istallazione di strutture fonoassorbenti o fonoriflettenti quali, ad esempio, involucri acustici, cabinati, barriere, silenziatori e altri elementi insonorizzanti simili, che possono essere diversi per struttura e tipologia in funzione delle caratteristiche della sorgente e della necessità di sicurezza. (…) Nel caso in questione può valutarsi l'adozione di una o più soluzione tecniche compatibili con il contesto urbanistico da in inserire localmente, come ad esempio un silenziatore acustico e/o pannelli fonoassorbenti localizzati in opportuni siti, ecc.
- 8 - (…). Le opere di riduzione del rumore possono riguardare, come detto, anche il ricettore. Il miglioramento acustico negli ambienti interni dipende sia dalle capacità di isolamento della struttura edilizia sia dall'acustica degli ambienti di vita e di lavoro. In via generale, il livello di rumore può essere ridotto migliorando l'isolamento offerto dalla facciata o migliorando le caratteristiche acustiche degli ambienti interni proteggendo e rivestendo le pareti, il soffitto ed il pavimento con materiali che bloccano la propagazione del rumore, come ad esempio la lana di vetro, il cartongesso, o il sughero. (…). Per il pavimento, in alternativa ai materiali classici duri e lisci come le mattonelle sono consigliati quelli in legno o resina che attutiscono molto il suono.
Esistono in commercio pannelli fonoassorbenti che in aggiunta hanno anche altre caratteristiche indispensabili come resistenza al fuoco, agli agenti chimici e all'usura del tempo. (…) Un aspetto molto importante per l'attenuazione del rumore negli ambienti interni riguarda le finestre che devono essere isolate accuratamente affinché non fungano da punti di rimbalzo per il suono. È consigliabile utilizzare infissi isolanti con materiali appropriati come il PVC e un doppio o triplo vetro. Esistono inoltre ulteriori espedienti che, in aggiunta a quanto sopra descritto, possono contribuire a ridurre il rumore, quali ad esempio specifici mobili e complementi d'arredo come l'utilizzo di tende pesanti, che determinano un effetto di rimbalzo del suono causato dalla superficie vetrata nonché tappeti o moquette che sono in grado di assorbire e attutire i suoni.”. Tuttavia, pur auspicando la necessità di interventi di detta triplica natura, il c.t.u. ha, altresì, accertato che “nel caso di specie, alla luce di quanto emerso dall'analisi fonometrica svolta, il livello di rumore proveniente dalla sorgente di Piazza Bellini è talmente alto, soprattutto nel notturno, da superare anche a finestre chiuse il limiti di tollerabilità negli ambienti interni di tutti i ricorrenti e, a maggior ragione, nel caso di finestre aperte” donde la necessità di precisare che:
“Essendo dunque la condizione di finestre aperte assolutamente integrante ed inalienabile per la vita negli ambienti di casa, si configura di fatto l'impossibilità di ricondurre i valori delle immissioni nei limiti della tollerabilità agendo solo sul “ricettore” ovvero sull'isolamento gli ambienti interni degli immobili oggetto di causa, ma ancora una volta si ravvisa la necessità di intervenire in maniera associata ed integrata su tutti e tre gli aspetti del fenomeno inquinante, ovvero sorgente, percorso e ricettore.” (cfr. pag. 36 a 41 elaborato peritale).
- 9 - Orbene, tenuto conto di quanto emerso dalla c.t.u., le misure l'ente convenuto dovrebbe adottare per ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità possano essere così individuate: 1) interdizione dell'uso nelle aree pubbliche in questione di strumenti musicali di ogni genere, di impianti elettroacustici ed ogni altra attrezzatura idonea alle emissioni acustiche;
2) predisposizione di un servizio di vigilanza, con l'impiego di agenti comunali che si adoperino, oltre l'orario di chiusura degli esercizi commerciali a far disperdere ed allontanare dalle aree pubbliche di cui è causa le persone che stazionano lungo le stesse e che non se ne allontanano spontaneamente;
3) installazione di strutture fonoassorbenti o fonoriflettenti (ad esempio, silenziatore acustico e/o pannelli fonoassorbenti localizzati in opportuni siti) che agiscano sulla via di propagazione del rumore.
Quanto, invece, alla domanda formulata ex art. 2043 c.c. dagli attori nei confronti del anch'essa è fondata e dev'essere Controparte_1 accolta per le ragioni di seguito esposte.
A riguardo, giova ricordare che la responsabilità ex art. 2043 c.c. costituisce uno strumento che consente al danneggiato, attraverso la tutela risarcitoria, di addossare al danneggiante le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito doloso o colposo posto in essere da quest'ultimo. A tal fine, però, il legislatore pone in capo al danneggiato
“l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n.
191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n.
11946/2013). In considerazione di ciò, colui che invoca il risarcimento del danno sofferto in conseguenza delle immissioni illecite subite ha, coerentemente con la struttura dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c., l'onere di provare, per un verso, (anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita) che l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili, ascrivibile sotto il profilo soggettivo al presunto danneggiante, ha cagionato una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione (Cass. 11930/2022); per altro verso, che da tale lesione sia derivato un danno conseguenza cioè un effettivo pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal ultimo fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del
- 10 - preteso danneggiato) diversi dal fatto in sè dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (Cass. n. 19434/2019; n.
25976/2023).
Ebbene, nel caso di specie è, senz'altro, ravvisabile una responsabilità per omissione in capo all'ente comunale atteso che questi, pur essendo tenuto ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, non ha provveduto ad adottare misure effettivamente idonee a neutralizzare le emissioni acustiche o a contenerle nei limiti della normale tollerabilità così ledendo il diritto degli istanti al riposo notturno e alla vivibilità delle proprie abitazioni.
Vero è che dalla documentazione in atti emerge che il abbia CP_1 posto in essere alcune iniziative volte a arginare il fenomeno, quali ordinanze regolatrici dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali presenti nell'area interessata e presenza frequente di agenti della polizia municipale, ma altrettanto vero è che dette misure si sono rilevate assolutamente inidonee allo scopo.
Invero, per un verso, dall'espletamento della prova testimoniale è emerso che l'intervento della Polizia Municipale è risultato del tutto inutile (il teste ha dichiarato che: “spesso, intervenuta Testimone_1 la Polizia Municipale, il frastuono non è terminato o, in alcuni casi, è ripreso poco dopo.”; nello stesso senso si è espresso il teste
[...]
affermando : “è vero, anche io ho tentato più volte di Tes_2 chiamare le forze dell'ordine, che intervenute non hanno adottato nessun provvedimento. (…) è vero, la Polizia Municipale interviene sul posto, ma dato il numero elevato di persone presenti non riesce ad adottare nessuna condotta volta ad allontanare i ragazzi;
anzi gli stessi agenti si sono scusati con me per non poter intervenire.”). Per altro verso, a provare la negligenza del nella gestione delle Controparte_1 aree pubbliche in una prospettiva strumentale a contenere le immissioni moleste in danno degli istanti, vi è la circostanza che esso, anziché ridurre gli orari di apertura serale degli esercizi commerciali presenti nell'area in questione, con una prima ordinanza, ha fissato l'orario di apertura degli stessi fino alle ore 02:00 per i giorni dalla Domenica al
Mercoledì e alle ore 03:00 per i giorni dal Giovedì al Sabato (cfr. ordinanza del 6.11.2017 in atti) e con successiva ordinanza (cfr. ordinanza del 7.7.2018 in atti) ha prolungato di un'ulteriore mezz'ora detto orario di apertura, con ciò mostrando certamente disinteresse per la necessità di contenere le immissioni nei limiti della normale tollerabilità.
- 11 - Con tale comportamento inerte e negligente il ha Controparte_1 omesso di eliminare o ridurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni di rumore propagatesi nelle abitazioni degli attori così cagionando la lesione del diritto degli istanti al riposo notturno e alla vivibilità delle proprie abitazioni.
Quanto al danno conseguenza, gli istanti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da detta lesione (riservandosi di agire in separato giudizio per quel che concerne l'eventuale pregiudizio patrimoniale).
A riguardo, giova ricordare che ai sensi dell'art. 2059 c.c., come interpretato in un'ottica costituzionalmente orientata, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, la risarcibilità del danno non patrimoniale deve essere altresì ammessa in tutti i casi di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (Cass.
Sez. Un., 26972/2008; da ultimo, Cass. n. 10178/2023; n. 220/2023) con la precisazione che la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana (Cass., Sez. Un., 26972/2008;
Corte Cost. n. 205/2022).
Sulla scorta di tali premesse, la giurisprudenza è giunta a qualificare come costituzionalmente garantito, tra l'altro, il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, che possono risultare pregiudicati da immissioni che superino la soglia della normale tollerabilità (Cass. n.
11930/2022; n. 21649/2021; Cass., Sez. Un., n. 23436/2022).
In ogni caso il danno non patrimoniale, anche in ipotesi di violazione di diritti inviolabili della persona, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato – anche solo attraverso presunzioni semplici o massime di esperienza (Cass. n. 21723/2022) – da chi ne invoca il risarcimento (Cass. n. 7117/2023; n. 6444/2023).
Nel caso di specie, gli istanti hanno dedotto che, in conseguenza delle immissioni proveniente da Piazza Bellini e dalle strade limitrofe, soffrono notevoli disagi e stress derivanti dall'impossibilità di vivere le
- 12 - proprie abitazioni atteso che le immissioni sono tali da precludere la possibilità di tenere le finestre aperte nonché dall'impossibilità di riposare adeguatamente di notte con conseguente stanchezza fisica e mentale derivante anche dalla circostanza che gli stessi al mattino devono recarsi al lavoro pur avendo trascorso la notte insonne.
A riguardo, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "L'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni" (Cass. Sez. U., sent. n. 2611 del 01/02/2017).
Ciò posto, sotto il profilo probatorio, deve osservarsi che, per un verso,
l'accertamento compiuto dal c.t.u. ha constatato che il livello di rumore proveniente dalla sorgente di Piazza Bellini è talmente alto, soprattutto nel notturno, da superare anche a finestre chiuse il limiti di tollerabilità negli ambienti interni di tutti i ricorrenti e, a maggior ragione, nel caso di finestre aperte;
per altro verso, la particolare gravità delle immissioni acustiche e delle conseguenze in termini di disagi da esse derivanti trova conferma anche nelle dichiarazioni dei testi escussi (in aggiunta a quanto già riportato in precedenza, il teste ha Testimone_1 dichiarato: “mi consta che a causa di tali immissioni acustiche i clienti dell'albergo non riescono a dormire.”; il teste ha Testimone_2 dichiarato: “è vero, anche io spesso, non riuscendo a dormire, scendo per invitare i ragazzi ad andare via, ma invano”).
Dette circostanze (e cioè la gravità delle immissioni registrate nelle abitazioni degli attori e, più precisamente la circostanza che esse superino notevolmente i limiti di tollerabilità quotidianamente sia in orario diurno che notturno, sia a finestre aperte che a finestre chiuse) la prossimità di dette abitazioni ai luoghi di provenienza delle immissioni, le molteplici manifestazioni di disagio da parte degli istanti emergenti dalle numerose comunicazioni in atti inoltrate all'ente convenuto costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere provato in via presuntiva ex art. 2729 c.c. che gli istanti hanno subito il pregiudizio non patrimoniale lamentato sub specie di disagio dovuto
- 13 - all'impossibilità di godere del riposo e di attendere alle attività relative alla propria quotidianità.
Quanto alla liquidazione di detto danno non patrimoniale, esso, proprio perché incide su valori della persona non connotati di rilevanza economica, risulta di difficile liquidazione.
A riguardo soccorre l'art. 1226 c.c., cui rinvia l'art. 2056, comma 1 c.c., secondo cui, una volta raggiunta la prova anche solo in via presuntiva dell'esistenza del danno non patrimoniale (Cass. n. 4310/2018) la relativa liquidazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice
(Cass. n. 25184/2020).
Sotto questo profilo, tenuto conto della gravità delle immissioni, della frequenza pressoché costante delle stesse, sia di giorno che di notte, anche nei giorni festivi, della circostanza che l'intollerabilità delle immissioni acustiche si protrae almeno dal 18.6.2017 (data in cui già
l' accertava un inquinamento acustico nell'area di Parte_10 cui è causa significativamente superiore ai limiti consentiti come da documentazioni in atti) si ritiene equo liquidare il danno nella misura del 10% dell'importo previsto dalle tabelle di Milano per la liquidazione del danno da invalidità temporanea. Per tale danno le tabelle prevedono una forbice che va da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 173. Determinato in € 120,00 il valore base di riferimento va quantificato in
€ 12 l'importo giornaliero (già rivalutato all'attualità quindi comprensivo di rivalutazione e interessi) per ciascun istante con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento in favore di:
, , nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di della complessiva somma di €. 33.144 Parte_4
(€. 12 x 2762 giorni calcolati dalla domanda al 9.1.2025 data di emissione della sentenza); e , questi ultimi Parte_5 Parte_6 anche in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
, della complessiva somma di €. 99.432,00 (€. 12 x 2762 Persona_1 giorni per ciascun componente del nucleo familiare); Parte_7 della complessiva somma di €. 33.144,00 (€. 12 x 2762 giorni);
della complessiva somma di €. 33.144,00 (€. 12 x Parte_8
2762 giorni), della complessiva somma di €. 33.144,00 Parte_9
(€. 12 x 2762 giorni) Su tali importi liquidati all'attualità spettano poi gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Al pagamento di detti importi va condannato il Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n.
- 14 - 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della complessità delle questioni trattate, delle fasi effettivamente svolte, di tutti gli altri elementi previsti dal suddetto decreto, secondo i valori medi, aumentati ai sensi dell'art. 4, comma 2 del detto decreto tenuto conto della presenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale. Le spese di ctu liquidate come da separato decreto vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie le domande proposte dagli attori e, per l'effetto, condanna il a far cessare le immissioni di rumore nella Controparte_1 proprietà degli attori provenienti da Piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe, ovvero ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità anche mediante la interdizione dell'uso di strumenti musicali amplificati, tamburi, bonghi ed ogni altra attrezzatura idonea alle emissioni acustiche utilizzati senza previo ottenimento dell'autorizzazione da parte del nel rispetto del piano di zonizzazione acustica nonché anche CP_1 mediante la predisposizione di un servizio di vigilanza con l'impiego di agenti comunali, nonchè anche mediante l'installazione di strutture fonoassorbenti o fonoriflettenti che agiscano sulla via di propagazione del rumore;
- Condanna il al pagamento, a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno, in favore di , , Parte_1 Parte_2 [...]
, nella qualità di eredi di della Pt_3 Parte_4 complessiva somma di €. 33.144; e , Parte_5 Parte_6 questi ultimi anche in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , della complessiva somma di €. 99.432,00; Persona_1 della complessiva somma di €. 33.144; Parte_7 [...]
della complessiva somma di €. 33.144, Parte_8 Parte_9 della complessiva somma di €.33.144, per tutte le somme ivi indicate oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
1. Condanna il al pagamento in favore degli attori Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in €. 545,00 per spese e in €. 16.755,20 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
2. Le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte convenuta. Napoli, 9.1.2025
- 15 - Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Mot dottssa Teresa Barile
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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