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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/12/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
I SEZIONE CIVILE
In persona del giudice, dr.ssa Rossella Marro, all'udienza del 27.11.2025
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N.R.G. 7265 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] l'[...], elett.te dom.to ai Parte_1
fini del presente giudizio, in Copertino (le), alla via Re galantuomo,
nr.27, presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Alcini del foro di Lecce
come da procura in atti
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], residente in CP_1
Copertino (lE) alla via Speri Tito, nr. 28, cap 73043, CF
C.F._1
CONVENUTO
CONTUMACE
OGGETTO: prelazione agraria, esercizio del diritto di riscatto ex art. 8,
n. 7265/2024 r.g.a.c Pag. 1 comma 5 legge nr. 590/1965 – art. 7, nr2 legge 817/1971.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentir accertato il proprio diritto CP_1
di prelazione ai sensi dell'art. 8 L.26.5.1965 n.590 ed art.7 L. 14.8.1971
n.817 in quanto coltivatore diretto di un fondo agricolo sito in agro del
Comune di Copertino (LE) confinante con altro fondo di proprietà di
- identificato al catasto terreni del predetto Persona_1
Comune al foglio nr.25 particella nr. 132 - che lo aveva alienato omettendo la comunicazione prescritta dalla legge al fine di consentire al confinante l'esercizio del diritto di prelazione.
Il convenuto non si è costituito. La notifica dell'atto di citazione è
regolare in quanto avvenuta in mani del padre, capace e convivente, che riceveva anche l'invito per la procedura della mediazione assistita, al quale parimenti il convenuto non dava riscontro.
All'odierna udienza il difensore dell'attore ha discusso oralmente la causa ex art. 281-sexies cpc.
In punto di competenza, va evidenziato che correttamente è stato adito il giudice in composizione ordinaria, atteso che, per orientamento giurisprudenziale pacifico, la cognizione della domanda di prelazione o di riscatto di fondo rustico ex art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590, non n. 7265/2024 r.g.a.c Pag. 2 concernendo la relativa controversia le norme sull'affitto, non appartiene alla sezione specializzata agraria, ma al giudice in composizione ordinaria, salvo che venga in discussione il rapporto di affitto, sia per motivi attinenti alla proroga legale, sia per altre contestazioni insorte sul contratto che costituisce il presupposto della prelazione o del riscatto, nel qual caso soltanto opera la vis actractiva a favore della competenza del giudice specializzato (Cassazione civile, sez. III, 18 marzo 1983, n.
1932).
L'attore invoca l'istituto giuridico previsto dall'art. 8 della L.590/1965
che espressamente prevede, a tutela del coltivatore diretto, che qualora il proprietario non provveda alla notifica del preliminare di compravendita,
l'avente titolo al diritto di prelazione può riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa entro un anno dalla trascrizione del contratto definitivo.
Va premesso che il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto,
proprietario del terreno confinante con quello offerto in vendita, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale o materializzata con muri, siepi, recinzioni o altri segnali), non potendo essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale,
n. 7265/2024 r.g.a.c Pag. 3 ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria (Cassazione civile, sez. III, 6 agosto 2002, n. 11779 c. Per_2
e a. civ. 2003). Detto requisito risulta pienamente provato Pt_2 Per_3
nel caso all'attenzione del giudice, in quanto chiaramente desumibile dal contratto di compravendita e dalle visure catastali prodotte dall'attore,
dai quali atti si evincono i confini del terreno oggetto di giudizio e, in particolare, il confine con il terreno in proprietà dell'attore.
Ciò premesso, per il disposto dell'art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 l. 26
maggio 1965 n. 590, cui il citato art. 7 rinvia e quindi, la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto (Cassazione civile, sez. III, 10 aprile 1998, n.
3732).
Inoltre, sempre secondo l'art. 7 L. 817/71 il diritto di prelazione spetta al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni,
affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
n. 7265/2024 r.g.a.c Pag. 4 Il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con il fondo venduto e il conseguente diritto di riscatto sono facoltà personali del soggetto richiedente, condizionate alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la dimostrazione dei quali spetta al retraente (Cassazione civile, sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21621).
Nel caso all'attenzione, difetta la prova, ma ancor prima la deduzione, da parte dell'attore della ricorrenza dei requisiti sopra specificati. Questi,
infatti, si è limitato a produrre la visura della camera di commercio dalla quale si evince la iscrizione dello stesso, quale coltivatore diretto, nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso la camera di commercio competente.
La domanda va quindi rigettata per la mancanza di prova in merito ai presupposti essenziale dell'azione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Per_4
rigetta la stessa. Nulla sulle spese.
[...]
Lecce, 7 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Rossella Marro
n. 7265/2024 r.g.a.c Pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
I SEZIONE CIVILE
In persona del giudice, dr.ssa Rossella Marro, all'udienza del 27.11.2025
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N.R.G. 7265 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] l'[...], elett.te dom.to ai Parte_1
fini del presente giudizio, in Copertino (le), alla via Re galantuomo,
nr.27, presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Alcini del foro di Lecce
come da procura in atti
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], residente in CP_1
Copertino (lE) alla via Speri Tito, nr. 28, cap 73043, CF
C.F._1
CONVENUTO
CONTUMACE
OGGETTO: prelazione agraria, esercizio del diritto di riscatto ex art. 8,
n. 7265/2024 r.g.a.c Pag. 1 comma 5 legge nr. 590/1965 – art. 7, nr2 legge 817/1971.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentir accertato il proprio diritto CP_1
di prelazione ai sensi dell'art. 8 L.26.5.1965 n.590 ed art.7 L. 14.8.1971
n.817 in quanto coltivatore diretto di un fondo agricolo sito in agro del
Comune di Copertino (LE) confinante con altro fondo di proprietà di
- identificato al catasto terreni del predetto Persona_1
Comune al foglio nr.25 particella nr. 132 - che lo aveva alienato omettendo la comunicazione prescritta dalla legge al fine di consentire al confinante l'esercizio del diritto di prelazione.
Il convenuto non si è costituito. La notifica dell'atto di citazione è
regolare in quanto avvenuta in mani del padre, capace e convivente, che riceveva anche l'invito per la procedura della mediazione assistita, al quale parimenti il convenuto non dava riscontro.
All'odierna udienza il difensore dell'attore ha discusso oralmente la causa ex art. 281-sexies cpc.
In punto di competenza, va evidenziato che correttamente è stato adito il giudice in composizione ordinaria, atteso che, per orientamento giurisprudenziale pacifico, la cognizione della domanda di prelazione o di riscatto di fondo rustico ex art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590, non n. 7265/2024 r.g.a.c Pag. 2 concernendo la relativa controversia le norme sull'affitto, non appartiene alla sezione specializzata agraria, ma al giudice in composizione ordinaria, salvo che venga in discussione il rapporto di affitto, sia per motivi attinenti alla proroga legale, sia per altre contestazioni insorte sul contratto che costituisce il presupposto della prelazione o del riscatto, nel qual caso soltanto opera la vis actractiva a favore della competenza del giudice specializzato (Cassazione civile, sez. III, 18 marzo 1983, n.
1932).
L'attore invoca l'istituto giuridico previsto dall'art. 8 della L.590/1965
che espressamente prevede, a tutela del coltivatore diretto, che qualora il proprietario non provveda alla notifica del preliminare di compravendita,
l'avente titolo al diritto di prelazione può riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa entro un anno dalla trascrizione del contratto definitivo.
Va premesso che il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto,
proprietario del terreno confinante con quello offerto in vendita, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale o materializzata con muri, siepi, recinzioni o altri segnali), non potendo essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale,
n. 7265/2024 r.g.a.c Pag. 3 ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria (Cassazione civile, sez. III, 6 agosto 2002, n. 11779 c. Per_2
e a. civ. 2003). Detto requisito risulta pienamente provato Pt_2 Per_3
nel caso all'attenzione del giudice, in quanto chiaramente desumibile dal contratto di compravendita e dalle visure catastali prodotte dall'attore,
dai quali atti si evincono i confini del terreno oggetto di giudizio e, in particolare, il confine con il terreno in proprietà dell'attore.
Ciò premesso, per il disposto dell'art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione ovvero il succedaneo diritto di riscatto se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 l. 26
maggio 1965 n. 590, cui il citato art. 7 rinvia e quindi, la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto (Cassazione civile, sez. III, 10 aprile 1998, n.
3732).
Inoltre, sempre secondo l'art. 7 L. 817/71 il diritto di prelazione spetta al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni,
affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
n. 7265/2024 r.g.a.c Pag. 4 Il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con il fondo venduto e il conseguente diritto di riscatto sono facoltà personali del soggetto richiedente, condizionate alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la dimostrazione dei quali spetta al retraente (Cassazione civile, sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21621).
Nel caso all'attenzione, difetta la prova, ma ancor prima la deduzione, da parte dell'attore della ricorrenza dei requisiti sopra specificati. Questi,
infatti, si è limitato a produrre la visura della camera di commercio dalla quale si evince la iscrizione dello stesso, quale coltivatore diretto, nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso la camera di commercio competente.
La domanda va quindi rigettata per la mancanza di prova in merito ai presupposti essenziale dell'azione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Per_4
rigetta la stessa. Nulla sulle spese.
[...]
Lecce, 7 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Rossella Marro
n. 7265/2024 r.g.a.c Pag. 5