TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2444 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Carmelo Puterio, presso il cui studio, in Bisignano (CS), Vico Nuovo n. 26, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente con domanda riconvenzionale
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Ludovico Massimo Russo, presso il cui studio, in Rende (CS), via J. F. Kennedy n. 56/D, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 625/2023 R.D.I. (n. 1690/2023
R.G.A.C.) emesso il 23.05.2023 – corrispettivo fornitura energia e gas;
conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositate;
per l'opponente: “Voglia l'On. le Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano e contestano, anche in ordine alla formulanda avversa richiesta di provvisoria esecuzione, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, in accoglimento della opposizione proposta dalla società Finanziaria Parte_1
in sigla , così pronunciare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità del
[...] CP_2 decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti formali e sostanziali idonei richiesti dall'art. 633 e 634 cpc per tutto quanto dedotto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto, oltre che erroneo, ingiusto, illegittimo ed invalido il decreto ingiuntivo n.
625/2023 del 23.05.2023 (rg. 1690/2023) emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del
Giudice Dott.ssa Ermanna Grossi e notificato in data 29.05.2023 a mezzo pec;
- in ipotesi di ingresso nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito ex adverso vantato, non provato, inesigibile ed incerto per i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto dichiarare nullo e di nessun effetto, oltre che illegittimo ed invalido il decreto ingiuntivo n.
625/2023 del 23.05.2023 (rg. 1690/2023) emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del
Giudice Dott.ssa Ermanna Grossi e notificato in data 29.05.2023 a mezzo pec;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di fornitura da parte della
[...]
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla in _1 Parte_1
1 favore di parte opposta e, in ogni caso, dichiarare nullo e di nessun effetto, oltre che erroneo, ingiusto, illegittimo ed invalido il decreto ingiuntivo n. 625/2023 del 23.05.2023 (rg.
1690/2023) emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Dott.ssa Ermanna Grossi
e notificato in data 29.05.2023 a mezzo pec;
- in via riconvenzionale, condannare la
[...]
al pagamento in favore della della somma di € _1 Parte_1
43.148,79 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'inadempimento contrattuale descritto in narrativa relativamente alla interruzione della fornitura di energia elettrica, nonché al pagamento nell'ulteriore somma di € 100.000,00 a titolo di danno emergente, danno all'immagine e danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento contrattuale descritto in narrativa relativamente alla interruzione della fornitura di gas naturale;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione, anche risarcitorio”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto: - accertare e dichiarare l'infondatezza delle motivazioni e della documentazione posta a base dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata da - per Parte_2
l'effetto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale spiegate da
poiché inammissibili e infondate, sia in Parte_2 fatto che in diritto;
- conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 625/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa Ermanna Grossi, in data 23/05/2023 nel giudizio
RG 1690/2023; in via gradata e nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, - condannare la alla somma maggiore o Parte_2 minore che verrà determinata dal Giudice mediante gli strumenti di legge;
- con vittoria di spese, competenze, compensi professionali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava Parte_2 il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso in favore di per l'importo Controparte_1 complessivo di € 61.140,41, oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato ed insoluto di forniture di energia elettrica e gas, deducendo, nell'ordine, (a) l'assenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, mancando in atti l'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634, comma 2, c.p.c., nonché, nel merito, (b) l'emissione costante di fatture in eccesso per crediti stimati, poi rettificate, ed altresì (c) l'illegittimità, a fronte del regolare pagamento di tutte le fatture, del distacco dell'energia elettrica presso alcuni dei POD serviti, dipeso dai rapporti tra la fornitrice e con conseguente dirottamente nel servizio di CP_3 salvaguardia, più oneroso per complessivi € 43.148,79, e corretta opposizione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per il pagamento delle successive fatture, sempre per consumi stimati e non effettivi, come tempestivamente contestato, ed ulteriore illegittima interruzione delle residue forniture di energia elettrica, nonché, il 23.01.2023, anche di quella del gas, pur in assenza di alcuna morosità, e nondimeno impedendosi l'attivazione di altra fornitura, siccome non visualizzabili i contatori da parte di altre società; paventando danni patrimoniali e non, rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione TICO, producendo
2 l'estratto conto notarile relativo alle fatture azionante in monitorio, negando di aver mai interrotto la fornitura di energia elettrica, soltanto transitata contrattualmente in regime di salvaguardia nel settembre 2022, in seguito alla risoluzione del rapporto con la dispacciatrice con vantaggio obiettivo per l'utente finale, attestato dal TIV Arera, e mancato CP_3 esercizio, da parte di quest'ultimo, dell'opzione di ritorno al libero mercato;
affermava quindi la correttezza della fatturazione dei consumi, avvenuta secondo le clausole contrattuali, e peraltro confermata dalla documentazione allegata, attestante i consumi comunicati dalla società di distribuzione, nonché la rettifica con conguaglio di ogni consumo stimato per ciascun POD;
produceva le diffide prodromiche all'interruzione della fornitura di gas, conforme alle clausole contrattuali, e possibile anche per la sola morosità relativa a quella di energia elettrica;
stigmatizzando come pretestuosa e dilatoria l'opposizione, nonché generica ed indimostrata la riconvenzionale per i danni morali, rassegnava quindi le conclusioni di cui in epigrafe. Delibandosi sfavorevolmente le ragioni dell'opponente, il decreto veniva munito della clausola di provvisoria esecuzione;
la causa, istruita con prova testimoniale, è stata quindi assegnata a sentenza all'udienza del 25 marzo 2025. Tanto premesso in fatto, l'opposizione proposta, siccome infondata, deve di conseguenza essere respinta.
Va in primo luogo rilevato, in relazione alla richiesta di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, siccome emesso, secondo la tesi attorea, in assenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha sempre ad oggetto il merito della pretesa creditoria, a prescindere dall'esistenza o meno dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, non potendo di conseguenza il giudice limitarsi a verificare la sussistenza della prova scritta sottesa all'accoglimento del ricorso per ingiunzione, ma dovendo comunque, anche laddove quella verifica negativa, decidere sull'esistenza, o meno, della ragione di credito azionata;
al riguardo, infatti, vige la regola processuale delle parti solo formalmente invertite, rimanendo l'opposto sempre creditore in senso sostanziale, come tale onerato della prova di fatti costitutivi della pretesa.
In ogni caso, la giurisprudenza di merito, avallata da Cass. n. 26048/2024, è ormai univoca nel ritenere che le fatture elettroniche, per le loro caratteristiche peculiari, e per il conseguente esonero dall'obbligo di annotazione nei registri contabili, sono documenti idonei a fondare l'emissione dell'ingiunzione, senza necessità di allegare l'estratto notarile dei libri contabili;
la questione è stata nondimeno risolta in tal senso dalla recente novella dell'art. 634 c.p.c., operata nell'ambito della c.d. Riforma Cartabia. Sempre di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1498/2025) ha avallato quella di merito anche in relazione dell'insussistenza dell'obbligo di attivazione della procedura di conciliazione TICO nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ragion per cui rimane infondata anche l'eccezione di improcedibilità proposta dalla difesa della opposta. Ciò posto, come premesso, è il creditore opposto che, conservando la veste sostanziale di attore, rimane onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in monitorio.
In ragione della peculiarità del rapporto di somministrazione continuata di energia o gas, nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” (Cass. n. 17401/2024).
3 In sostanza, la fatturazione, poiché eseguita sulla base dei consumi rilevati dal misuratore, secondo specifiche pattuizioni negoziali, è assistita da una presunzione semplice di correttezza, che l'utente può contestare e vincere, allegando elementi idonei a farla ritenere errata. Sennonché, nel caso di specie, la non ha contestato l'erroneità dei consumi, CP_2 limitandosi ad addebitare – peraltro in maniera generica – alla la fatturazione _1 eseguita sulla base di consumi solo stimati. Tale generica censura è stata nondimeno adeguatamente riscontrata dall'opposta. Ed invero, è solo venditrice, e non anche distributrice di energia o gas, _1 come pacifico, di tal ché emette le fatture sulla base dei consumi comunicati dal distributore, unico proprietario del misuratore;
siccome non vi è sempre coincidenza tra la trasmissione della lettura del contatore elettronico e la data di emissione della fattura, in assenza di autolettura comunicata dal cliente (che, nel caso di specie, l'opponente, pur lamentandosi della fatturazione, non ha documentato, anzi, più correttamente, non ha neppure dedotto di aver fatto), l'emissione non può che avvenire sulla base del dato storico del consumo stimato, che viene nella successiva bolletta, una volta comparato con il dato del consumo effettivo risultante dalla lettura comunicata dal distributore, emendato mediante conguaglio.
Ed è esattamente ciò che è avvenuto – peraltro sulla base di specifica clausola dei contratti della fornitura oggetto di causa, ossia l'art. 6.2 - anche nel caso di specie, come ampiamente, ed analiticamente, dimostrato dalla documentazione allegata da _1 alla comparsa di costituzione e risposta, prova per tabulas della correzione di ogni lettura stimata, sulla base dei dati forniti dal distributore. Ex adverso, l'opponente non ha né contestato quella documentazione, né proposto lettura alternativa della medesima, o di altra, rimanendo sulla sua posizione generica di critica tout court della (presunta) illegittimità della fatturazione di consumi stimati, assunto che, per quanto premesso, è non solo meramente assertivo, quanto anche, soprattutto, infondato, siccome sconfessato dalla documentazione prodotta dalla creditrice opposta.
Altra censura meramente assertiva della società opponente è quella relativa al danno economico derivante dal passaggio al c.d. regime di salvaguardia. Sul punto, evidente appare, in primo luogo, l'utilizzo improprio del termine
“interruzione della fornitura”, rispetto al solo passaggio contrattuale a quel regime di somministrazione. È infatti accaduto, come documentato dall'opposta, che nel settembre 2022, in ragione dell'avveramento della condizione di cui al comma 16.2 del , il contratto – a Parte_3 monte – tra e la dispacciatrice si è risolto, comportando la _1 CP_3 risoluzione automatica, a catena, di quello tra la prima e l'odierna opponente. Tale evenienza ha determinato non già interruzione della somministrazione, bensì unicamente il passaggio, obbligato e senza soluzione di continuità, al regime di salvaguardia.
Su tale premessa, il conteggio allegato alla seconda memoria 171 ter c.p.c. dalla opponente, a suo dire dimostrativo del paventato danno economico derivante da quel passaggio, pari a complessivi € 43.148,79, non solo rimane sostanzialmente autoreferenziale, e non ancorato ad alcun dato documentale certo, quanto piuttosto infondato, atteso che, ex adverso, ha documentato, mediante la produzione del Testo Integrato Arera, che il _1 mercato di salvaguardia ha, in realtà, applicato prezzi più bassi di quelli del precedente contratto, evenienza anch'essa non adeguatamente confutata dalla CP_2
Non solo.
A fronte della comunicazione del passaggio al servizio di salvaguardia, l'opponente non si è premurata di scegliere un nuovo gestore, come suo diritto, così concorrendo, in ultima analisi, alla determinazione del danno (inesistente) di cui invoca il risarcimento.
4 In ogni caso, nella vicenda, così come ricostruita sulla base della documentazione versata in atti, non può evincersi alcun addebito di inadempimento a carico della
[...]
che ha subito la risoluzione del contratto di trasporto e dispacciamento in essere con la _1
non potendo far altro che passare quello con la al servizio di salvaguardia. CP_3 CP_2
Così ricostruita la fattispecie, appaiono di conseguenza insussistenti i presupposti per l'utile proposizione dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum, ex art. 1460 c.c., non potendo la a fronte della mancata interruzione del servizio, e del solo passaggio al CP_4 regime di salvaguardia, arrogarsi il diritto di sospendere unilateralmente il pagamento delle bollette relative alla somministrazione di energia. L'eccezione di inadempimento, infatti, pretende, in linea generale, la conformità a buona fede e correttezza contrattuali, e non giustifica la sospensione unilaterale della propria prestazione se non viene a mancare quella della controparte, in tale evenienza rinvenendosi gli effetti del legame di sinallagmaticità delle rispettive obbligazioni. Di conseguenza, l'inopponibilità dell'eccezione di inadempimento, con conseguente sospensione ingiustificata del pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica, e la contestazione, nella odierna sede giudiziale, solo generica, e comunque documentalmente sconfessata, dei consumi, non possono che costituire elementi di asseverazione del quantum ingiunto.
Ciò posto, lamenta nondimeno la che, sulla base del mancato pagamento delle CP_2 bollette della fornitura di energia, la non poteva sospendere quella del gas, per _1 la quale non vi era alcuna morosità, poiché i due contratti autonomi e distinti. L'assunto, per quanto suggestivo, è frutto anch'esso di una superficiale lettura delle condizioni contrattuali in essere tra le parti.
Al riguardo, in primo luogo, sono state allegate le diffide con le quali ha _1 preannunciato – contrariamente all'assunto attoreo – la sospensione della fornitura del gas. Sotto diverso profilo, come premesso, l'art.
6.5 delle Condizioni Generali di Fornitura, approvato dalla con specifica sottoscrizione, prevedeva esplicitamente, per i contratti di CP_2 fornitura congiunta di luce e gas, “la facoltà del fornitore di richiedere, a seguito del mancato pagamento, la sospensione di entrambi o di uno solo dei servizi forniti, anche di quello per il quale non sussistente morosità”. In tale contesto, risultano praticamente irrilevanti, alle ragioni della società opponente, le risultanze della prova testimoniale espletata, in cui due dei suoi dipendenti ( e IM
) si sono limitati a confermare quanto invero non contestato, ossia che il Testimone_2 distacco della fornitura gas è avvenuto per la morosità maturata in quella di energia elettrica, e nondimeno che, in ragione del blocco amministrativo dell'utenza provocato dal distacco, non fu possibile attivare una nuova fornitura con altra società di somministrazione, evenienza confermata anche dal teste . Testimone_3
Quindi, riassumendo:
- sebbene alcune delle fatture fossero effettivamente fondate su consumi stimati, siffatta evenienza non costituisce di per sé pratica commerciale scorretta, né, quindi, inadempimento imputabile alla opposta, che ha nondimeno documentalmente asseverato la progressiva correzione delle fatture emesse sui consumi stimati, riallineate a quelli effettivi comunicati dal distributore di energia;
ex adverso, l'opponente si è limitata a stigmatizzare come inadempimento contrattuale la fatturazione stimata, senza premurarsi di contestare la documentazione prodotta, attestante la correttezza dei consumi addebitati;
ergo, la proposizione dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum, e la sospensione unilaterale del pagamento delle bollette azionate in monitorio, non hanno trovato alcuna valida giustificazione, rimanendo contrarie a buona fede e correttezza contrattuali, e, quindi, qualificabili a titolo di inadempimento imputabile alla CP_4
5 - il passaggio al regime di salvaguardia è avvenuto per causa (la risoluzione del contratto di trasporto e dispacciamento con non imputabile all'opposta ed CP_3 _1 ha visto l'opponente inerte nell'esercizio della facoltà di accedere ad altro fornitore del libero mercato;
a quel passaggio, nondimeno, non è seguita alcuna interruzione della fornitura, come paventato dalla che non ha neppure dimostrato i maggiori oneri collegati al medesimo, CP_2 essendo anzi stata la sua affermazione confutata dalla documentazione prodotta dall'opposta;
- il distacco dell'utenza del gas per la morosità (non contestata, né giustificata) maturata per quella dell'elettricità era contrattualmente previsto e giustificato, secondo un meccanismo di collegamento negoziale (simul stabunt, simul cadent) approvato dalle parti e, segnatamente, con sottoscrizione specifica, dalla opponente, e, di conseguenza, neppure tale evenienza rappresenta inadempimento imputabile alla opposta fornitrice;
il blocco amministrativo che ha impedito il passaggio ad altro fornitore di gas è stato conseguenza del collegamento negoziale e del distacco amministrativo. Come si vede, nessun inadempimento contrattuale rimane imputabile all'opposta
[...]
con conseguente impossibilità di configurare il necessario nesso eziologico con il _1 preteso risarcimento dei danni materiali e di quelli non patrimoniali, per inciso paventati solo genericamente, in dispregio dell'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. n. 19551/2023), ma sempre “attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza” (Cass. n. 34026/2022); alla domanda riconvenzionale dell'opponente, oltre all'esistenza della fonte della responsabilità contrattuale dell'opposta, manca del tutto anche la ridetta allegazione e dimostrazione del danno non patrimoniale.
Opposizione e riconvenzionale vanno quindi, come premesso, respinte, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 625/2023 R.D.I. (n. 1690/2023 R.G.A.C.) emesso il 23.05.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 7.052,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ludovico Massimo Russo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 29 aprile 2025
Il giudice
Gino Bloise
6
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2444 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Carmelo Puterio, presso il cui studio, in Bisignano (CS), Vico Nuovo n. 26, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente con domanda riconvenzionale
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Ludovico Massimo Russo, presso il cui studio, in Rende (CS), via J. F. Kennedy n. 56/D, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 625/2023 R.D.I. (n. 1690/2023
R.G.A.C.) emesso il 23.05.2023 – corrispettivo fornitura energia e gas;
conclusioni delle parti: come da note di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositate;
per l'opponente: “Voglia l'On. le Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano e contestano, anche in ordine alla formulanda avversa richiesta di provvisoria esecuzione, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, in accoglimento della opposizione proposta dalla società Finanziaria Parte_1
in sigla , così pronunciare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità del
[...] CP_2 decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti formali e sostanziali idonei richiesti dall'art. 633 e 634 cpc per tutto quanto dedotto in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e di nessun effetto, oltre che erroneo, ingiusto, illegittimo ed invalido il decreto ingiuntivo n.
625/2023 del 23.05.2023 (rg. 1690/2023) emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del
Giudice Dott.ssa Ermanna Grossi e notificato in data 29.05.2023 a mezzo pec;
- in ipotesi di ingresso nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito ex adverso vantato, non provato, inesigibile ed incerto per i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto dichiarare nullo e di nessun effetto, oltre che illegittimo ed invalido il decreto ingiuntivo n.
625/2023 del 23.05.2023 (rg. 1690/2023) emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del
Giudice Dott.ssa Ermanna Grossi e notificato in data 29.05.2023 a mezzo pec;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di fornitura da parte della
[...]
e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla in _1 Parte_1
1 favore di parte opposta e, in ogni caso, dichiarare nullo e di nessun effetto, oltre che erroneo, ingiusto, illegittimo ed invalido il decreto ingiuntivo n. 625/2023 del 23.05.2023 (rg.
1690/2023) emesso dal Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Dott.ssa Ermanna Grossi
e notificato in data 29.05.2023 a mezzo pec;
- in via riconvenzionale, condannare la
[...]
al pagamento in favore della della somma di € _1 Parte_1
43.148,79 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'inadempimento contrattuale descritto in narrativa relativamente alla interruzione della fornitura di energia elettrica, nonché al pagamento nell'ulteriore somma di € 100.000,00 a titolo di danno emergente, danno all'immagine e danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento contrattuale descritto in narrativa relativamente alla interruzione della fornitura di gas naturale;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, con sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva e con salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione, anche risarcitorio”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, per quanto esposto in narrativa e documentalmente prodotto: - accertare e dichiarare l'infondatezza delle motivazioni e della documentazione posta a base dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata da - per Parte_2
l'effetto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale spiegate da
poiché inammissibili e infondate, sia in Parte_2 fatto che in diritto;
- conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 625/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa Ermanna Grossi, in data 23/05/2023 nel giudizio
RG 1690/2023; in via gradata e nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti richieste, - condannare la alla somma maggiore o Parte_2 minore che verrà determinata dal Giudice mediante gli strumenti di legge;
- con vittoria di spese, competenze, compensi professionali e accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava Parte_2 il decreto ingiuntivo in oggetto, emesso in favore di per l'importo Controparte_1 complessivo di € 61.140,41, oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato ed insoluto di forniture di energia elettrica e gas, deducendo, nell'ordine, (a) l'assenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, mancando in atti l'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634, comma 2, c.p.c., nonché, nel merito, (b) l'emissione costante di fatture in eccesso per crediti stimati, poi rettificate, ed altresì (c) l'illegittimità, a fronte del regolare pagamento di tutte le fatture, del distacco dell'energia elettrica presso alcuni dei POD serviti, dipeso dai rapporti tra la fornitrice e con conseguente dirottamente nel servizio di CP_3 salvaguardia, più oneroso per complessivi € 43.148,79, e corretta opposizione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per il pagamento delle successive fatture, sempre per consumi stimati e non effettivi, come tempestivamente contestato, ed ulteriore illegittima interruzione delle residue forniture di energia elettrica, nonché, il 23.01.2023, anche di quella del gas, pur in assenza di alcuna morosità, e nondimeno impedendosi l'attivazione di altra fornitura, siccome non visualizzabili i contatori da parte di altre società; paventando danni patrimoniali e non, rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione TICO, producendo
2 l'estratto conto notarile relativo alle fatture azionante in monitorio, negando di aver mai interrotto la fornitura di energia elettrica, soltanto transitata contrattualmente in regime di salvaguardia nel settembre 2022, in seguito alla risoluzione del rapporto con la dispacciatrice con vantaggio obiettivo per l'utente finale, attestato dal TIV Arera, e mancato CP_3 esercizio, da parte di quest'ultimo, dell'opzione di ritorno al libero mercato;
affermava quindi la correttezza della fatturazione dei consumi, avvenuta secondo le clausole contrattuali, e peraltro confermata dalla documentazione allegata, attestante i consumi comunicati dalla società di distribuzione, nonché la rettifica con conguaglio di ogni consumo stimato per ciascun POD;
produceva le diffide prodromiche all'interruzione della fornitura di gas, conforme alle clausole contrattuali, e possibile anche per la sola morosità relativa a quella di energia elettrica;
stigmatizzando come pretestuosa e dilatoria l'opposizione, nonché generica ed indimostrata la riconvenzionale per i danni morali, rassegnava quindi le conclusioni di cui in epigrafe. Delibandosi sfavorevolmente le ragioni dell'opponente, il decreto veniva munito della clausola di provvisoria esecuzione;
la causa, istruita con prova testimoniale, è stata quindi assegnata a sentenza all'udienza del 25 marzo 2025. Tanto premesso in fatto, l'opposizione proposta, siccome infondata, deve di conseguenza essere respinta.
Va in primo luogo rilevato, in relazione alla richiesta di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, siccome emesso, secondo la tesi attorea, in assenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha sempre ad oggetto il merito della pretesa creditoria, a prescindere dall'esistenza o meno dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, non potendo di conseguenza il giudice limitarsi a verificare la sussistenza della prova scritta sottesa all'accoglimento del ricorso per ingiunzione, ma dovendo comunque, anche laddove quella verifica negativa, decidere sull'esistenza, o meno, della ragione di credito azionata;
al riguardo, infatti, vige la regola processuale delle parti solo formalmente invertite, rimanendo l'opposto sempre creditore in senso sostanziale, come tale onerato della prova di fatti costitutivi della pretesa.
In ogni caso, la giurisprudenza di merito, avallata da Cass. n. 26048/2024, è ormai univoca nel ritenere che le fatture elettroniche, per le loro caratteristiche peculiari, e per il conseguente esonero dall'obbligo di annotazione nei registri contabili, sono documenti idonei a fondare l'emissione dell'ingiunzione, senza necessità di allegare l'estratto notarile dei libri contabili;
la questione è stata nondimeno risolta in tal senso dalla recente novella dell'art. 634 c.p.c., operata nell'ambito della c.d. Riforma Cartabia. Sempre di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1498/2025) ha avallato quella di merito anche in relazione dell'insussistenza dell'obbligo di attivazione della procedura di conciliazione TICO nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, ragion per cui rimane infondata anche l'eccezione di improcedibilità proposta dalla difesa della opposta. Ciò posto, come premesso, è il creditore opposto che, conservando la veste sostanziale di attore, rimane onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in monitorio.
In ragione della peculiarità del rapporto di somministrazione continuata di energia o gas, nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” (Cass. n. 17401/2024).
3 In sostanza, la fatturazione, poiché eseguita sulla base dei consumi rilevati dal misuratore, secondo specifiche pattuizioni negoziali, è assistita da una presunzione semplice di correttezza, che l'utente può contestare e vincere, allegando elementi idonei a farla ritenere errata. Sennonché, nel caso di specie, la non ha contestato l'erroneità dei consumi, CP_2 limitandosi ad addebitare – peraltro in maniera generica – alla la fatturazione _1 eseguita sulla base di consumi solo stimati. Tale generica censura è stata nondimeno adeguatamente riscontrata dall'opposta. Ed invero, è solo venditrice, e non anche distributrice di energia o gas, _1 come pacifico, di tal ché emette le fatture sulla base dei consumi comunicati dal distributore, unico proprietario del misuratore;
siccome non vi è sempre coincidenza tra la trasmissione della lettura del contatore elettronico e la data di emissione della fattura, in assenza di autolettura comunicata dal cliente (che, nel caso di specie, l'opponente, pur lamentandosi della fatturazione, non ha documentato, anzi, più correttamente, non ha neppure dedotto di aver fatto), l'emissione non può che avvenire sulla base del dato storico del consumo stimato, che viene nella successiva bolletta, una volta comparato con il dato del consumo effettivo risultante dalla lettura comunicata dal distributore, emendato mediante conguaglio.
Ed è esattamente ciò che è avvenuto – peraltro sulla base di specifica clausola dei contratti della fornitura oggetto di causa, ossia l'art. 6.2 - anche nel caso di specie, come ampiamente, ed analiticamente, dimostrato dalla documentazione allegata da _1 alla comparsa di costituzione e risposta, prova per tabulas della correzione di ogni lettura stimata, sulla base dei dati forniti dal distributore. Ex adverso, l'opponente non ha né contestato quella documentazione, né proposto lettura alternativa della medesima, o di altra, rimanendo sulla sua posizione generica di critica tout court della (presunta) illegittimità della fatturazione di consumi stimati, assunto che, per quanto premesso, è non solo meramente assertivo, quanto anche, soprattutto, infondato, siccome sconfessato dalla documentazione prodotta dalla creditrice opposta.
Altra censura meramente assertiva della società opponente è quella relativa al danno economico derivante dal passaggio al c.d. regime di salvaguardia. Sul punto, evidente appare, in primo luogo, l'utilizzo improprio del termine
“interruzione della fornitura”, rispetto al solo passaggio contrattuale a quel regime di somministrazione. È infatti accaduto, come documentato dall'opposta, che nel settembre 2022, in ragione dell'avveramento della condizione di cui al comma 16.2 del , il contratto – a Parte_3 monte – tra e la dispacciatrice si è risolto, comportando la _1 CP_3 risoluzione automatica, a catena, di quello tra la prima e l'odierna opponente. Tale evenienza ha determinato non già interruzione della somministrazione, bensì unicamente il passaggio, obbligato e senza soluzione di continuità, al regime di salvaguardia.
Su tale premessa, il conteggio allegato alla seconda memoria 171 ter c.p.c. dalla opponente, a suo dire dimostrativo del paventato danno economico derivante da quel passaggio, pari a complessivi € 43.148,79, non solo rimane sostanzialmente autoreferenziale, e non ancorato ad alcun dato documentale certo, quanto piuttosto infondato, atteso che, ex adverso, ha documentato, mediante la produzione del Testo Integrato Arera, che il _1 mercato di salvaguardia ha, in realtà, applicato prezzi più bassi di quelli del precedente contratto, evenienza anch'essa non adeguatamente confutata dalla CP_2
Non solo.
A fronte della comunicazione del passaggio al servizio di salvaguardia, l'opponente non si è premurata di scegliere un nuovo gestore, come suo diritto, così concorrendo, in ultima analisi, alla determinazione del danno (inesistente) di cui invoca il risarcimento.
4 In ogni caso, nella vicenda, così come ricostruita sulla base della documentazione versata in atti, non può evincersi alcun addebito di inadempimento a carico della
[...]
che ha subito la risoluzione del contratto di trasporto e dispacciamento in essere con la _1
non potendo far altro che passare quello con la al servizio di salvaguardia. CP_3 CP_2
Così ricostruita la fattispecie, appaiono di conseguenza insussistenti i presupposti per l'utile proposizione dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum, ex art. 1460 c.c., non potendo la a fronte della mancata interruzione del servizio, e del solo passaggio al CP_4 regime di salvaguardia, arrogarsi il diritto di sospendere unilateralmente il pagamento delle bollette relative alla somministrazione di energia. L'eccezione di inadempimento, infatti, pretende, in linea generale, la conformità a buona fede e correttezza contrattuali, e non giustifica la sospensione unilaterale della propria prestazione se non viene a mancare quella della controparte, in tale evenienza rinvenendosi gli effetti del legame di sinallagmaticità delle rispettive obbligazioni. Di conseguenza, l'inopponibilità dell'eccezione di inadempimento, con conseguente sospensione ingiustificata del pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica, e la contestazione, nella odierna sede giudiziale, solo generica, e comunque documentalmente sconfessata, dei consumi, non possono che costituire elementi di asseverazione del quantum ingiunto.
Ciò posto, lamenta nondimeno la che, sulla base del mancato pagamento delle CP_2 bollette della fornitura di energia, la non poteva sospendere quella del gas, per _1 la quale non vi era alcuna morosità, poiché i due contratti autonomi e distinti. L'assunto, per quanto suggestivo, è frutto anch'esso di una superficiale lettura delle condizioni contrattuali in essere tra le parti.
Al riguardo, in primo luogo, sono state allegate le diffide con le quali ha _1 preannunciato – contrariamente all'assunto attoreo – la sospensione della fornitura del gas. Sotto diverso profilo, come premesso, l'art.
6.5 delle Condizioni Generali di Fornitura, approvato dalla con specifica sottoscrizione, prevedeva esplicitamente, per i contratti di CP_2 fornitura congiunta di luce e gas, “la facoltà del fornitore di richiedere, a seguito del mancato pagamento, la sospensione di entrambi o di uno solo dei servizi forniti, anche di quello per il quale non sussistente morosità”. In tale contesto, risultano praticamente irrilevanti, alle ragioni della società opponente, le risultanze della prova testimoniale espletata, in cui due dei suoi dipendenti ( e IM
) si sono limitati a confermare quanto invero non contestato, ossia che il Testimone_2 distacco della fornitura gas è avvenuto per la morosità maturata in quella di energia elettrica, e nondimeno che, in ragione del blocco amministrativo dell'utenza provocato dal distacco, non fu possibile attivare una nuova fornitura con altra società di somministrazione, evenienza confermata anche dal teste . Testimone_3
Quindi, riassumendo:
- sebbene alcune delle fatture fossero effettivamente fondate su consumi stimati, siffatta evenienza non costituisce di per sé pratica commerciale scorretta, né, quindi, inadempimento imputabile alla opposta, che ha nondimeno documentalmente asseverato la progressiva correzione delle fatture emesse sui consumi stimati, riallineate a quelli effettivi comunicati dal distributore di energia;
ex adverso, l'opponente si è limitata a stigmatizzare come inadempimento contrattuale la fatturazione stimata, senza premurarsi di contestare la documentazione prodotta, attestante la correttezza dei consumi addebitati;
ergo, la proposizione dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum, e la sospensione unilaterale del pagamento delle bollette azionate in monitorio, non hanno trovato alcuna valida giustificazione, rimanendo contrarie a buona fede e correttezza contrattuali, e, quindi, qualificabili a titolo di inadempimento imputabile alla CP_4
5 - il passaggio al regime di salvaguardia è avvenuto per causa (la risoluzione del contratto di trasporto e dispacciamento con non imputabile all'opposta ed CP_3 _1 ha visto l'opponente inerte nell'esercizio della facoltà di accedere ad altro fornitore del libero mercato;
a quel passaggio, nondimeno, non è seguita alcuna interruzione della fornitura, come paventato dalla che non ha neppure dimostrato i maggiori oneri collegati al medesimo, CP_2 essendo anzi stata la sua affermazione confutata dalla documentazione prodotta dall'opposta;
- il distacco dell'utenza del gas per la morosità (non contestata, né giustificata) maturata per quella dell'elettricità era contrattualmente previsto e giustificato, secondo un meccanismo di collegamento negoziale (simul stabunt, simul cadent) approvato dalle parti e, segnatamente, con sottoscrizione specifica, dalla opponente, e, di conseguenza, neppure tale evenienza rappresenta inadempimento imputabile alla opposta fornitrice;
il blocco amministrativo che ha impedito il passaggio ad altro fornitore di gas è stato conseguenza del collegamento negoziale e del distacco amministrativo. Come si vede, nessun inadempimento contrattuale rimane imputabile all'opposta
[...]
con conseguente impossibilità di configurare il necessario nesso eziologico con il _1 preteso risarcimento dei danni materiali e di quelli non patrimoniali, per inciso paventati solo genericamente, in dispregio dell'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass. n. 19551/2023), ma sempre “attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza” (Cass. n. 34026/2022); alla domanda riconvenzionale dell'opponente, oltre all'esistenza della fonte della responsabilità contrattuale dell'opposta, manca del tutto anche la ridetta allegazione e dimostrazione del danno non patrimoniale.
Opposizione e riconvenzionale vanno quindi, come premesso, respinte, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 625/2023 R.D.I. (n. 1690/2023 R.G.A.C.) emesso il 23.05.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 7.052,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ludovico Massimo Russo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 29 aprile 2025
Il giudice
Gino Bloise
6