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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. RG 88/2017 pendente
TRA
, rapp. e dif., giusta procura in atti, dall'Avv. st. Parte_1
Raffaele Gambardella che dichiara di agire d'intesa ex art. 8 DLGS 96/01 con l'Avv. Simona Spiniello
OPPONENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif., in Controparte_1 virtù di procura in atti, dall' Avv. to Girolamo Sarnelli;
OPPOSTA avente ad OGGETTO: rapporti bancari. sulle conclusioni come dalle parti rassegnate in atti e nei verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1556/2016 reso nel procedimento R.G.N. 4240/2016, in favore della il Tribunale di Torre Annunziata ha ingiunto Controparte_1
a di pagare, all'istituto di credito ricorrente Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 31.498,75, oltre interessi convenzionali come richieste in ricorso e spese del procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'ingiunta, premettendo in sintesi: - di aver riscontrato anomalie nella gestione del contratto di finanziamento concluso con la e di aver, pertanto, conferito incarico CP_1
ad un consulente per l'analisi dello stesso e la redazione di una relazione tecnica econometrica;
- dalle verifiche condotte dal consulente è emersa l'applicazione da di un TAEG differente rispetto a quello contrattualizzato con conseguente nullità,
1 l'illegittima capitalizzazione degli interessi, il tutto senza pattuizione né comunicazione preventiva al cliente.
In base a tali assunti ed alla relazione tecnica di parte ha dedotto: - la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza e/o indeterminatezza dell'oggetto e per l'errato e non documentato importo del credito ivi riportato;
- l'applicazione di interessi al tasso annuale dell'11,02 % anziché di quello pattuito pari al 9% e, inoltre, che il diverso tasso applicato rispetto a quello pattuito discenderebbe da una operazione finanziaria non corretta che, suddivide il tasso annualmente dovuto in quote mensili;
- la mancata inclusione nel computo dei costi del credito della quota assicurativa, da cui discende l'applicazione in concreto di un TAEG differente da quello pattuito contrattualmente e precisamente un tasso annuo effettivo globale del 15,03% a fronte di quello pattuito del 9,38%, con conseguente nullità della determinazione del TAEG e necessità di riformulare l'importo della rata e di rideterminare le somme complessivamente dovute;
- il mancato rispetto dell'obbligo di informativa precontrattuale rispetto alle clausole contenute in moduli predisposti dall'azienda di credito e insuscettibili di negoziazione individuale a pena di nullità delle clausole fittiziamente concordate;
- l'illegittimità del cd. ammortamento alla francese per effetto del quale si consente il calcolo degli interessi sugli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c.; - l'illegittimità dell'importo preteso in riferimento all'apertura delle linea di credito concessa con carta che non tiene conto degli importi corrisposti dal debitore;
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede avendo la CP_1
applicato costi diversi da quelli pattuiti e rilevabili solo ex post.
Per l'effetto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante l'inesattezza ed indeterminatezza della somma ingiunta nonché illegittima applicazione di interessi anatocistici, in virtù dell'applicazione del principio della capitalizzazione composta, che rendono nullo il contratto di finanziamento sottoscritto. In subordine l'opponente ha chiesto la nomina di un consulente al fine di ricalcolare la somma dovuta.
Si è costituito l'istituto di credito opposto assumendo: - l'infondatezza dell'opposizione siccome fondata su una relazione di parte;
- la conformità del tasso di interesse applicato, pari al 9% - e non già dell'11,02%- rispetto a quello pattuito quale risultante dal piano di ammortamento;
- che l'importo degli interessi e la
2 misura convenzionale degli stessi risultano previsti ed accettati per iscritto, nel pieno rispetto dell'art.1284 c.c..; - all'art.12 delle condizioni generali di contratto risultano indicati i costi inclusi ed esclusi dal TAEG;
quanto ai costi delle polizze di assicurazione, , e risultano Controparte_2 CP_3 Controparte_4
ricompresi nel totale che, da euro 30.000,00 aumenta ad euro 30.335,00 e, dunque, la restituzione di detti costi risulta ricompresa nell'ammontare della rata, non rappresentando un costo da inserire nel TAEG e, inoltre, l'assicurazione sul capitale, pari ad euro 2.662,80, non rientra nel TAEG poiché non si tratta di polizza obbligatoria;
- dai documenti prodotti risulta quindi che l'istituto di credito ha fornito tutte le informazioni necessarie riferite al finanziamento;
- la conformità dell' ammortamento previsto per il contratto di prestito personale agli artt.1283 e
1284 c.c.. A dire dell'opposta non sarebbero da decurtare le somme conteggiate dal consulente tecnico di parte e pari rispettivamente ad euro 2.589,61, in assenza di capitalizzazione ed in applicazione del tasso contrattuale e ad euro 10.713,52, in assenza di capitalizzazione ed in applicazione del tasso legale, decurtazioni che, comunque, non escludono affatto la sussistenza del credito della Controparte_1
ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto e, in subordine, “condannare comunque la IG.ra
[...]
a pagare, in favore della la somma di euro Parte_1 Controparte_1
31.498,75 (di cui euro 30.101,25 per il finanziamenton.20165813739011 + euro
1.397,50 per il finanziamento n.20165813739001) per le casuali di cui al ricorso ovvero, in subordine la diversa somma di cui essa risulta comunque debitrice di euro 1.397,50 per il finanziamento n.20165813739001 + euro 27.511,64 o EURO
19.387,73 (differenza tra il saldo debitore del prestito personale risultante dall'estratto conto di euro 30.101,25 e le somme che l'opponente, sulla base della consulenza di parte ritiene non dovute in assenza di capitalizzazione ed in applicazione del tasso contrattuale ovvero in assenza di capitalizzazione ed in applicazione del tasso legale), oltre interessi di mora fino all'effettivo soddisfo del credito”.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale la causa è stata introitata a sentenza con concessione dei termini del 190 c.p.c.
3 Con sentenza depositata in data 17/7/2023 questo giudice, in parziale accoglimento della opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ritenendo sussistente il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa sottoscritta dall'opponente, con conseguente discrasia tra e quello Parte_2
effettivamente applicato e nullità parziale del contratto limitatamente alla clausola che individua il T.A.E.G. ai sensi dell'articolo 125, co. 6, lettera a) con sostituzione del tasso applicato con quello “BOT”, disponendo un supplemento di perizia per la determinazione del quantum.
Con ordinanza depositata in pari data è stato conferito al CTU l'incarico di rideterminare il TAEG ancorato ai tassi sostitutivi ex lege di cui all'art. 125 bis co.
7 che in caso di erronea indicazione del TAEG in contratto stabilisce che: "il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese" e di calcolare il quantum dovuto dall'opponente alla opposta
In data 28.9.2023 il CTU ha depositato l'elaborato integrativo nel quale ha premesso che l'opponente ha versato alla per il finanziamento Controparte_1 oggetto di analisi, l'importo omnicomprensivo totale pari ad euro 8.566,40 e rideterminato il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi al tasso sostitutivo fisso pari al rendimento minimo annuo dei Buoni Ordinari del
Tesoro (BOT) rilevato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto, quantificando l'importo ancora dovuto in euro 23.302,47 o in euro 25.965,27, a seconda della inclusione o meno del costo della polizza assicurativa di euro 2.662,80.
All'esito del deposito dell'elaborato integrativo la causa è stata nuovamente riservata in decisione con la concessione dei termini di legge.
Negli scritti conclusivi le parti hanno impugnato per quanto di ragione il supplemento di perizia e l'opposta ha chiesto l'amissione di sentenza di condanna degli opponenti: “per il contratto n. 20165813739001 per la somma di € 1.397,50; per il finanziamento n.20165813739011 per la somma di € 30.101,25 come richiesta nel decreto ingiuntivo revocato, o, in subordine, di € 30.093,08 (come erroneamente ricalcolata dal CTU inserendo l'errato importo della indennità di ritardato
4 pagamento), ovvero ancora in linea più subordinata di € 25.965,27 importo determinato dal CTU nella perizia integrativa con l'applicazione dei tassi Bot con l'inclusione della spesa del premio assicurativo, o ancora di € 23.302,47 senza l'inclusione del premio assicurativo”.
Tanto premesso in considerazione delle già dichiarata divergenza del tasso effettivamente applicato rispetto all'indice riassuntivo indicato in contratto (9,38%) dovuta all'omesso inserimento del costo assicurativo rivelatosi obbligatorio e della nullità della pattuizione ai sensi dell'art. 125 bis comma 6 TUB e del ricalcolo eseguito dal consulente tecnico, l'opponente va condannata al pagamento in favore della banca dell'importo di euro 23.302,47 per il finanziamento per cui è causa, dovendosi escludere i costi assicurativi ai sensi del comma 7 letta a) art. 125 bis tub che prevedendo, in tal caso, l'applicazione del tasso sostitutivo bot, dispone che
“Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.
Per quanto invece attiene il credito riferito alla apertura della linea di credito utilizzabile con carta, l'opposta va condannata al pagamento dell'importo di euro
1.397,50.
Le spese di lite si compensano tra le parti dovendosi in applicazione del principio sancito dalla S.C. n. 19120/2009 secondo cui “Nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92
c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta”.
I compensi del consulente tecnico d'ufficio liquidati con separato decreto sono posti a carico di entrambe le parti nella misura della metà.
PER QUESTI MOTIVI
5 Il Tribunale, richiamata la sentenza parziale depositata in data 17.7.2023, disattesa ogni altra istanza, difesa, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell' opposta del complessivo importo di euro 24.699,97 per le causali di cui in motivazione oltre interessi così come rideterminati in applicazione del tasso sostitutivo bot dalla data della domanda e sino al soddisfo;
2. Compensa le spese di lite
3. Pone i compensi del CTU liquidati con separati decreti definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura della metà.
Torre Annunziata 8 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
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