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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CE D'LA Presidente Rel.
Dott.ssa Silvia Brat ConIGliere
Dott.ssa Natalia Imarisio ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1199/2025 promossa in grado d'appello
DA
( ), in proprio e quale erede di e Parte_1 C.F._1 Persona_1 di , elettivamente domiciliata in Roma, Via Fabio Massimo n. 60, presso lo Studio Persona_2 degli Avv.ti Letizia Caroli ( ) e Enrico Maria Caroli ( ), C.F._2 C.F._3 che la rappresentano e difendono giusta delega apposta in calce al presente atto, i quali indicano per ogni comunicazione l'indirizzo di posta elettronica certificata , Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA Controparte_1 pagina 1 di 18 ), appellata, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Rodolfi (C.F. , pec: CP_2 C.F._4
, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Milano, Email_2
Largo Augusto n. 3
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
(C.F. e P.IVA: , Controparte_3 P.IVA_2 già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, dott. con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, rappresentata e difesa CP_5 dagli avv.ti Olga Mazzolani (C.F. ; pec: C.F._5
e IZ TO (C.F. , pec: Email_3 C.F._6
, entrambe del Foro di Milano, con domicilio in Milano, Piazza Email_4
Ospedale Maggiore n. 3
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente la sentenza impugnata;
e per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni quali precisate in prime cure dall'attrice, condannando in solido le due , ovvero quella Controparte_6 delle due che risulterà di ragione, al risarcimento dei danni nella misura di euro 500.000,00, oltre al danno da ritardo ed interessi ex lege;
ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni derivati dalla perdita di chances di sopravvivenza;
comunque con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore degli Avv.ti Letizia Caroli e Enrico Maria Caroli, procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
pagina 2 di 18 Per CP_1
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza del
Tribunale di Milano n. 1615/2025 del 26.02.2025, relativo al rigetto delle domande formulate nei confronti di con conseguente rigetto delle domande da chiunque proposte in secondo CP_1 grado nei confronti di CP_1
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di passaggio in giudicato del capo della decisione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1615/2025 del
26.02.2025, relativo al rigetto delle domande formulate nei confronti di e di CP_1 accoglimento dei motivi di gravame formulati dalla difesa della IGnora , respingere Pt_1 comunque le domande formulate da chiunque nei confronti di in quanto infondate nel CP_1 merito;
3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di passaggio in giudicato del capo della decisione della sentenza del Tribunale di Milano
n. 1615/2025 del 26.02.2025, relativo al rigetto delle domande formulate nei confronti di
[...]
e di accoglimento dei motivi di gravame formulati dalla difesa della IGnora , e CP_1 Pt_1 nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna formulata dalla difesa della IGnora nei confronti di limitare in ogni caso la eventuale Pt_1 CP_1 esposizione della a quanto in ipotesi ritenuto di equità e giustizia e comunque CP_1 dichiarare tenuta di Milano a tenere indenne e Controparte_3 manlevare di quanto la stessa dovesse essere tenuta a versare all'istante (per capitale, CP_1 interessi e spese) in esecuzione dell'emananda sentenza;
4) IN OGNI CASO: con il favore delle spese anche del secondo grado di giudizio”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Illustrissima Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, per tutte le ragioni dedotte in fatto e in diritto, così giudicare:
In via principale, nel merito:
pagina 3 di 18
1. confermare la sentenza n. 1615/2025 del Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Giudice dott.
Borrelli, pubblicata in data 25.2.2025 nel giudizio R.G. n. 3939/2020, nei capi impugnati e relativi all' per i motivi esposti in atti e, per l'effetto: CP_3
2. rigettare l'appello proposto dalla IG.ra , in quanto infondato, per tutte le Parte_1 ragioni esposte in fatto e in diritto.
In subordine, in via incidentale:
3. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello ex adverso articolati:
- in riforma della sentenza n. 1615/2025 del Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Giudice dott.
Borrelli, pubblicata in data 25.2.2025 nel giudizio R.G. n. 3939/2020, accertare e dichiarare la responsabilità di rispetto ai fatti per cui è causa per i motivi esposti in atti con ogni CP_1 determinazione conseguente;
- respingere le domande nei confronti di , da chiunque articolate, in quanto infondate CP_3 in fatto e in diritto e comunque non provate per le ragioni esposte in atti, con esclusione di ogni condanna, anche in via solidale;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie anche nei confronti dell' , si avanza sin d'ora azione di regresso nei confronti dell' e, per CP_3 CP_1
l'effetto, si richiede la condanna dell' con vincolo di solidarietà, a rimborsare l' CP_1 [...]
di quanto sarà tenuta a versare, in caso di condanna, a parte appellante. CP_3
In ogni caso:
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i giudizi, incluso, in luogo di CPA 4%, CPDEL 23,8% (quale quota contributi a carico dell'Ente datore di lavoro degli avvocati interni dipendenti)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_7
(oggi per vederne accertata la responsabilità rispetto all'exitus della
[...] CP_1 madre, , occorso in data 24.2.2014, con conseguente condanna della predetta Persona_2
pagina 4 di 18 struttura ospedaliera all'integrale risarcimento dei danni patiti, sia iure proprio che iure hereditatis
(anche quale erede della sorella a sua volta deceduta nel 2016). Per_1
L'attrice precisava che, in conseguenza di una caduta accidentale per strada avvenuta in data 17.2.2014, la IG.ra veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bollate dove, a seguito della Per_2 diagnosi di “trauma cranio facciale, frattura orbita destra, ematoma della falce cerebrale”, veniva sottoposta ai primi esami clinici (TAC) e tenuta sotto osservazione dai sanitari che, nel frattempo, avevano attivato l'assistenza in teleconsulto con gli operatori dell' , dotato di reparto Controparte_3 di neurochirurgia. Trasferita presso l'Ospedale di Garbagnate in data 20.2.2014 dove continuava ad essere monitorata dagli operatori sanitari, veniva condotta in data 24.2.2014 presso l' CP_3 per essere sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza. Giungendovi in condizioni
[...] disperate, veniva quindi ritrasferita alla Stroke Unit dell'Ospedale di dove decedeva alle CP_7 ore 16.00.
L'attrice agiva in giudizio davanti al Tribunale di Milano affinché fosse riconosciuta la responsabilità del personale sanitario dell' che avrebbe assunto un atteggiamento attendistico, CP_1 omettendo l'intervento chirurgico di drenaggio dell'ematoma che, di contro, laddove tempestivamente effettuato, avrebbe con altissime probabilità salvato la vita della IG.ra . Parte attrice chiedeva Per_2 quindi che la struttura ospedaliera convenuta venisse condannata al risarcimento integrale dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis, nella misura prudenzialmente indicata di Euro 500.000,00 chiedendo, in via subordinata di limitare percentualmente l'importo dei danni subiti alla perdita di chances di sopravvivenza della IG.ra determinata dalla condotta negligente dei sanitari. In via Per_2 istruttoria chiedeva al Tribunale che fosse disposta una CTU medico-legale, al fine di valutare l'operato dei sanitari dalla struttura convenuta ed il nesso causale con il decesso della IG.ra . Per_2
L si costituiva in giudizio contestando la domanda dell'attrice sia nell'an che nel CP_1 quantum e contestualmente chiamava in causa ex artt. 106 e 269 c.p.c. l
[...]
(di seguito, per brevità, anche , ritenendo che, se mai vi Controparte_3 CP_3 fossero delle responsabilità in relazione al decesso della IG.ra , queste sarebbero state da Per_2 addebitare agli operatori dell' Controparte_3
pagina 5 di 18 A seguito dell'accoglimento dell'istanza, da parte del Tribunale, della chiamata del terzo formulata con comparsa di risposta dalla si CP_1 Controparte_3 costituiva in giudizio contestando, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta ai fini della chiamata in causa;
nel merito, escludeva che potessero ravvisarsi responsabilità in capo ai propri sanitari, essendosi gli stessi attenuti alle best practices della scienza medica e avendo operato con la dovuta diligenza richiesta dal caso. Rilevava altresì un difetto di prova sia in ordine al nesso eziologico che avrebbe condotto al decesso della paziente, sia alla quantificazione dei danni lamentati da parte attrice.
Il Tribunale, ritenendo necessario l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, affidava l'incarico peritale al dott. e al dott. al fine di accertare eventuali negligenze Persona_3 Persona_4 da parte dei sanitari in relazione al decesso della IG.ra . Per_2
Con sentenza n. 1615/2025 del 25.2.2025, il Tribunale di Milano rigettava le domande avanzate da parte attrice ritenendo, da un lato tardiva e quindi inammissibile, “l'estensione della domanda attorea nei confronti della terza , chiamata dalla convenuta Controparte_3
effettuata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni” (cfr. sent. imp., pag. 7), CP_1 laddove per la prima volta l'attrice chiedeva la “condanna solidale di entrambe le strutture convenute”; dall'altro che, alla luce degli esiti della CTU e della documentazione riversata in atti, non sussistesse in capo ai sanitari degli ospedali coinvolti (Bollate e alcuna negligenza nell'adempimento CP_7 della prestazione medica.
Infine, il Tribunale affermava, con specifico riguardo ai profili di responsabilità eventualmente ascrivibili alla terza chiamata in causa che, anche qualora si fosse considerata ammissibile l'estensione della domanda di risarcimento da parte della IG.ra nei confronti di tale struttura ospedaliera, Pt_1 la stessa sarebbe stata infondata nel merito in quanto i sanitari dell' avrebbero Controparte_3 unicamente fornito un supporto di teleconsulenza “senza che ciò possa essere considerato idoneo a far sorgere alcun rapporto contrattuale tra la e ” (cfr. sent. imp., pag. 9). Per_2 CP_3
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano ha interposto appello la IG.ra chiedendo Pt_1 in principalità la riforma della pronuncia impugnata e la condanna, in solido, delle strutture sanitarie,
pagina 6 di 18 e/o al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della CP_1 CP_3 IG.ra ; in subordine, al risarcimento dei danni derivati dalla perdita di chances di sopravvivenza. Per_2
si è costituita nel presente giudizio di gravame chiedendo che venga affermato il CP_1 passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado riguardante l'esclusione della responsabilità per i fatti di causa degli operatori sanitari degli ospedali di Bollate e e, in via CP_7 subordinata, il rigetto delle domande formulate dall'appellante nei confronti della in CP_1 quanto infondate nel merito;
in via di estremo subordine l'appellata ha chiesto, in ogni caso, di essere tenuta indenne e manlevata dall di quanto la stessa dovesse essere tenuta a versare CP_3 all'istante in esecuzione della sentenza.
si è costituita nel presente giudizio chiedendo, in Controparte_3 principalità, la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, ha proposto appello incidentale con richiesta di accertare la responsabilità esclusiva dei sanitari dell' con esclusione di ogni condanna anche in via solidale, avanzando CP_1 richiesta affinché venga condannata a rimborsare all' di quanto sarà CP_1 CP_3 tenuta a versare, in caso di condanna, a parte appellante.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 25 novembre 2025, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito dei motivi di appello, deve evidenziarsi come nessuna delle censure dedotte in sede di gravame dall'appellante principale investe la sentenza di prime cure nella parte in cui, sulla scorta della CTU, il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria formulata dalla IG.ra nei Pt_1 confronti dell' Conseguentemente, a prescindere dalla circostanza che nelle CP_1 conclusioni abbia chiesto la condanna in solido delle due strutture sanitarie, deve Parte_1 ritenersi formato il giudicato interno con specifico riguardo al capo della pronuncia di primo grado che ha escluso qualsivoglia profilo di responsabilità della predetta per i fatti di causa. CP_1
pagina 7 di 18 Ciò premesso, con il primo motivo d'appello la IG.ra ritiene che la sentenza impugnata sia Pt_1 censurabile laddove afferma erroneamente l'inammissibilità dell'estensione della domanda di parte attrice nei confronti della terza chiamata stante la tardività della invocata estensione, CP_3 avvenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Il primo giudice, richiamando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità per il quale l'automatica estensione della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in causa non si verifica
“nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia […] in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” ha quindi ritenuto che la terza, CP_3 fosse stata “chiamata dalla convenuta in garanzia” (cfr. sent. imp. pag. 7) sulla base, CP_1 quindi, di un rapporto sostanziale (quello di manleva) differente da quello dedotto dall'attrice con la sua domanda risarcitoria;
ne discendeva l'impossibilità dell'estensione automatica della domanda della IG.ra nei confronti della terza struttura sanitaria chiamata nel giudizio. Pt_1
La Corte, al riguardo, osserva innanzitutto che la convenuta con l'atto di costituzione
CP_1 depositato nel primo grado di giudizio, nel chiamare in causa affermava che “Se vi CP_3 sono state delle responsabilità in ordine all'exitus della OR , queste dovranno, al limite, Per_2 essere addebitate ai sanitari dell' di Milano, per la cui chiamata in causa si insta Controparte_3 sin d'ora” (cfr. comparsa di costituzione fascicolo primo grado, pag. 12), e solo
CP_1 nell'enucleare le proprie conclusioni precisava che “IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse pretese nei confronti di
CP_1 limitare in ogni caso la eventuale esposizione della a quanto in ipotesi ritenuto di
CP_1 equità e giustizia e comunque dichiarare tenuta di Controparte_3
Milano a tenere indenne e manlevare di quanto la stessa dovesse essere tenuta a CP_1 versare all'istante (per capitale, interessi e spese) in esecuzione dell'emananda sentenza” (cfr. comparsa di costituzione fascicolo primo grado, pag. 25). CP_1
L'appellata nell'atto di costituzione in sede di gravame, ripercorrendo l'iter CP_1 processuale ribadiva che “Nel giudizio così incardinato si costituiva la instando in via CP_1 preliminare per la chiamata in causa dell' di Milano, ritenendola eventualmente CP_3
pagina 8 di 18 l'unica responsabile per l'infausto exitus clinico della OR ” (cfr. comparsa di Pt_1 costituzione in appello pag. 5). CP_1
Parimenti si rileva che nel costituirsi quale terza chiamata in causa avanti il Tribunale, CP_3 deduceva la carenza di legittimazione attiva della ritendendo che la convenuta si CP_1 limitasse “apoditticamente a legittimare l'operato dei sanitari dell' attribuendo le CP_1 eventuali responsabilità conseguenti al decesso della IG.ra alla chiamata in causa in Per_2 CP_1 ragione delle consulenze prestate dai neurochirurghi del nel corso del ricovero della IG.ra CP_3
presso i nosocomi dell' Sul punto, si precisa che l'unico soggetto che avrebbe Per_2 CP_1 potuto formulare una chiamata in causa nei confronti di è l'erede quale parte principale che, CP_3
è importante precisarlo, non ha formulato alcuna pretesa nei confronti dell' . Siamo Controparte_4 quindi in presenza di una carenza di legittimazione attiva da parte della convenuta CP_1
(cfr. comparsa di costituzione fascicolo primo grado, pag. 6). CP_3
Dai sopra richiamati atti processuali si evince chiaramente come abbia richiesto CP_1
l'intervento in giudizio della terza ritenendola unica responsabile dell'evento dannoso CP_3 occorso alla IG.ra ; ciò, al fine di ottenere la liberazione della convenuta dalla pretesa attorea, Per_2 individuando la terza chiamata come unica obbligata nei confronti della IG.ra , senza far Pt_1 valere nei confronti della un rapporto diverso da quello dedotto dall'attrice come causa CP_3 petendi.
La stessa nel confutare la legittimazione attiva della chiamante non CP_3 CP_1 obiettava nulla circa la natura del rapporto sotteso alla chiamata, constatando piuttosto che
[...] intendesse attribuire ai sanitari dell' la responsabilità per quanto occorso CP_1 Controparte_3 alla IG.ra ed obiettando, quindi, che la chiamata in causa, proprio in quanto avente ad oggetto la Per_2 pretesa risarcitoria dedotta dall'attrice, dovesse pervenire da questa. Ciò, a conferma del fatto che la chiamata in causa della terza si fondasse sulla deduzione di un rapporto sostanziale identico a quello invocato dall'attrice.
E' appena il caso di osservare che la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in
pagina 9 di 18 cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 31066 del 28/11/2019, Rv. 656137-01; Sez. 3, sentenza n. 26208 del 6/9/2022 Rv. 665622-01); nella materia della responsabilità civile, dunque, l'automaticità dell'estensione della domanda al terzo chiamato in causa si determina, non solo nei casi in cui il convenuto indichi nel terzo il solo e unico responsabile del danno (v. Sez. 1, ordinanza n. 5580 dell'8/3/2018, Rv. 647752-01; Sez. 2, ordinanza n. 22050 dell'11/9/2018, Rv. 650074-02), ma anche nei casi in cui il convenuto individui nel terzo un corresponsabile del medesimo fatto dannoso” (cfr.
Cass., sent. 2.7.2025, n. 17995; nello stesso senso, si veda Cass., sez. III, 15.2.2024 n. 4204; Cass., sez.
III, ord. 28.11.2019 n. 31066).
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e delle risultanze rinvenibili in atti, la
Corte rileva che, nel caso di specie, parte convenuta ha chiamato in causa la terza CP_1 in qualità di “unico responsabile” dell'evento dannoso: di talché, la domanda CP_3 risarcitoria avanzata dalla IG.ra doveva intendersi estesa alla terza chiamata anche in assenza Pt_1 di una specifica dichiarazione in tal senso di parte attrice, odierna appellante, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa della terza non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
Ciò rilevato con specifico riguardo alla estensione della domanda attorea alla terza chiamata in causa, occorre ora esaminare il secondo motivo d'appello, con il quale la IG.ra ha censurato la Pt_1 sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che quand'anche l'estensione della domanda fosse ammissibile, la stessa “sarebbe infondata nel merito” (cfr. sent. imp., pag. 9) stante il difetto di “un fatto idoneo a far sorgere alcun rapporto contrattuale” tra la IG.ra e l' Per_2 CP_3
pagina 10 di 18 Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la struttura dell' terza chiamata “non potè farsi Controparte_3 carico della paziente se non poche ora prime del decesso di questa … non potendola ricoverare Per_2 presso il proprio nosocomio per indisponibilità di posti letto” escludendo, conseguentemente, qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all' (cfr. sent. imp., pag. 9). Controparte_3
La Corte osserva, innanzitutto, che non può sostenersi l'esclusione della responsabilità in capo all' per il sol fatto che i neurochirurghi di tale nosocomio avessero prestato Controparte_3 unicamente un servizio di teleconsulto ai sanitari degli ospedali di Bollate e in assenza di CP_7 un rapporto contrattuale con la paziente.
Invero, l'assistenza tramite teleconsulto resa dai neurochirurghi dell' veniva Controparte_8 richiesta sin dall'accesso della IG.ra presso l'Ospedale di Bollate e proseguiva una volta Per_2 trasferita la paziente presso l'Ospedale di Garbagnate. Tale assistenza si rendeva necessaria proprio per fornire alla IG.ra – senza soluzione di continuità – le prestazioni necessarie alla sua cura, Per_2 permettendo ai medici della di chiedere conIGli sulla gestione della paziente ai CP_1 sanitari del reparto di neurochirurgia dell' in ragione della loro specifica Controparte_8 formazione e competenza.
Pertanto, l'attività di teleconsulto non può considerarsi avulsa dal complesso delle prestazioni sanitarie che la IG.ra era tenuta a ricevere, una volta presa in carico dall'Ospedale di Bollate prima e Per_2 dopo, anche in ragione del fatto che queste erano mancanti di un reparto di neurochirurgia, CP_7 apparso da subito necessario per l'assistenza della paziente.
La circostanza di aver fornito tale assistenza attraverso i ripetuti teleconsulti richiesti implica automaticamente, in capo alla struttura ospedaliera di che tale servizio ha prontamente CP_3 erogato, l'assunzione di un obbligo di protezione verso la paziente e di tutela della sua salute, facendo sorgere quel “contatto sociale” tra nosocomio e paziente da cui discende l'eventuale responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero, in caso di suo inadempimento (cfr. ex multis, Cass., sez. III, n.
11719/2021).
pagina 11 di 18 Ritenuta ammissibile, quindi, l'estensione della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, odierna appellante, alla terza chiamata in causa e considerato che l'assenza di un contratto tra CP_3 la IG.ra e la predetta struttura ospedaliera non preclude la valutazione circa eventuali profili di Per_2 responsabilità medica in capo alla predetta struttura che ha fornito l'assistenza all' CP_1 tramite teleconsulto, la Corte con specifico riguardo al merito della vicenda de qua, osserva quanto segue.
Il Tribunale faceva proprie le conclusioni enucleate dai periti nella consulenza tecnica d'ufficio e, sulla base di queste, escludeva qualsivoglia negligenza nell'adempimento della prestazione sanitaria da parte dei sanitari delle strutture ospedaliere dell' Quanto all' non ne CP_1 CP_3 sondava i profili di responsabilità ritenendo, per i motivi sopra esposti, che “se nessuna obbligazione vincolava la terza chiamata alla , nessuna negligenza nell'adempimento è configurabile nella Per_2 fattispecie e, conseguentemente, nessuna responsabilità risarcitoria” (cfr. sent. imp., pag. 9).
La relazione peritale riversata agli atti, sebbene affermi che la letteratura scientifica non fornisca
“indicazioni univoche” in ordine alla cura del traumatizzato cranico, è categorica nel concludere che nel caso di specie sia “emersa nitidamente una colpa omissiva in relazione al mancato approccio chirurgico nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2014” e che tale colpa sia da addebitare ai sanitari dell' . Controparte_8
I periti nominati dal Giudice, infatti, sebbene condividano e reputino corretto dal punto di vista medico
“l'atteggiamento attendista” adottato nei confronti della IG.ra fino al pomeriggio del 23.2.2014, Per_2 precisano che “a partire dalla TC eseguita la notte del 24.2. si poteva a buon titolo parlare di ematoma di grandi dimensioni e di paziente con rapido deterioramento neurologico, che avrebbero dovuto giustificare un'indicazione chirurgica, tenendo anche conto che l'età e le comorbilità della paziente non erano tali da controindicare un simile approccio” (cfr. CTU, pag. 10).
Pertanto, secondo i consulenti tecnici d'ufficio, applicando al caso di specie il ragionamento controfattuale, la notte del 24.2. “si sarebbe potuta facilmente prevedere un'evoluzione sfavorevole in caso di astensione chirurgica, evoluzione che si sarebbe potuta evitare soltanto con un intervento chirurgico, pur gravato da una considerevole comorbilità e mortalità” (cfr. CTU, pag. 11). I periti pagina 12 di 18 proseguono affermando che “detto mancato intervento è da imputare senz'altro al sanitario neurochirurgo di che nuovamente la notte del 24.2.2014 aveva posto scorretta indicazione CP_3 attendista (cfr. CTU, pag. 11).
La Corte, alla luce degli esiti della CTU e del materiale probatorio acquisito, unitariamente e complessivamente valutato, osserva che le obiezioni mosse dall' alle conclusioni CP_3 peritali con l'appello incidentale non possano trovare accoglimento.
Invero, nonostante gli stessi periti affermino che non esista un approccio univoco con riguardo al trattamento degli ematomi sottodurali interemisferici, individuano con fermezza il momento in cui invece, sulla base delle linee guida esistenti e delle norme di buona pratica clinica riguardanti il trattamento degli ematomi sottodurali traumatici applicabili al caso di specie, i neurochirurghi dell' avrebbero colposamente omesso di dare indicazione di intervento chirurgico. Controparte_3
Al riguardo, proprio confutando le osservazioni tecniche svolte dai CTP nominati dall' CP_3
(dott. e dott. per i quali la IG.ra presentava un quadro clinico tale da Per_5 Per_6 Per_2 comportare un elevato rischio operatorio e far conseguentemente propendere i neurochirurghi per l'adozione dell'atteggiamento attendista effettivamente seguito, i periti hanno affermato che, in ogni caso, “la notte del 24.2. il quadro clinico e radiologico potesse ampiamente giustificare il ricorso alla chirurgia” (cfr. CTU, pag. 14) in quanto “si era già creato un quadro di ipertensione endocranica conclamata, la cui regressione spontanea era impensabile” (cfr. CTU, pag. 15). Dunque, all'esito degli accertamenti espletati, i periti hanno riconosciuto l'operato dei neurochirurghi dell' Controparte_3 non conforme alle buone pratiche mediche, ed il conseguente nesso causale tra questo e l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico della IG.ra . Per_2
A nulla rileva la circostanza, pure dedotta dalla che tale struttura sanitaria non si sia CP_3 fatta carico della paziente per indisponibilità di posti letto;
al riguardo occorre richiamare quanto su tale specifico aspetto affermato nella CTU, ovvero che “anche in mancanza di un posto letto l' CP_3
avrebbe potuto e dovuto accettare la paziente, procedere al trattamento chirurgico e
[...] semmai, successivamente, occuparsi di traferirla nell'ospedale di provenienza o in altra struttura
pagina 13 di 18 idonea a gestire la fase postoperatoria. In ogni caso l'atteggiamento attendista non trovava giustificazione tecnica neppure di fronte ad impicci organizzativi” (cfr. CTU, pag. 11).
Alla luce di quanto sopra, considerato che le osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte – congruamente ed esaustivamente obliterate dai CCTTUU – sono inidonee a confutare le conclusioni cui i periti giungono, la Corte rileva che nel caso di specie sia ravvisabile una colpa omissiva in capo all' in relazione al mancato intervento chirurgico cui la IG.ra avrebbe dovuto CP_3 Per_2 essere sottoposta nella notte del 24.2.2014, intervento che, pur gravato da tutti i rischi del caso, avrebbe potuto evitare l'evoluzione del quadro clinico che ha condotto all'esito letale.
L'appellante, anche in sede di gravame, insiste per ottenere il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali discendenti da perdita del rapporto parentale nonché iure hereditatis (quale erede della IG.ra e della sorella germana, , deceduta nel 2016) del danno biologico e morale Per_2 Persona_1 patito dalla IG.ra che avrebbe, nei 7 giorni intercorsi dal ricovero al decesso, percepito tutta la Per_2 gravità ed il repentino peggioramento delle proprie condizioni di salute. In subordine, l'appellante chiede che venga riconosciuto il danno da perdita di chances di sopravvivenza, discendente dalla condotta omissiva tenuta dai sanitari.
Al riguardo, la Corte osserva quanto segue.
È innanzitutto fondamentale individuare i casi in cui ricorra un danno da perdita di chance. Come chiarito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione “[…] l'evento provocato dalla condotta del sanitario, sia esso la morte del paziente o un peggioramento della qualità della vita del paziente fondato su una invalidità permanente, non deve essere valutato in termini di perdita di chance ma soltanto di responsabilità medica e quindi, se è accertato il nesso causale tra il comportamento poco diligente del sanitario e il danno, il risarcimento deve essere liquidato nella sua pienezza, pari all'equivalente monetario del danno conseguenza, ovvero va liquidato l'intero danno effettivamente verificatosi” (cfr. Cass., n. 25466 del 23.9.2024).
Questa pronuncia chiarisce, quindi, che allorché è dimostrato il nesso causale diretto tra la condotta sanitaria e il danno causato non si deve ricorrere alla teoria della perdita di chance, ma occorre pagina 14 di 18 liquidare l'intero danno patito (biologico e morale terminali). La perdita di chance sussiste solo quando non vi è certezza sul fatto che, in assenza dell'errore, il danno finale sarebbe stato evitato.
Tale incertezza ricorre nel caso di specie laddove, alla luce della mancanza di indicazioni univoche della letteratura scientifica in ordine alla cura del traumatizzato cranico e tenuto conto il quadro clinico della paziente nel suo complesso, i CCTTUU possono esprimersi unicamente in termini possibilistici affermando che “è certamente vero che il rischio operatorio di un ematoma sottodurale emisferico è particolarmente elevato … ma è altrettanto vero che alla luce della TC eseguita la notte del 24.2.
l'intervento chirurgico rappresentava l'unica possibilità di tentare di salvare la vita della IG.ra
. […] La scelta a quel punto era fra il trattamento chirurgico, pur gravato da tutti i rischi del Per_2 caso, e la desistenza chirurgica, prendendo atto che il caso non fosse suscettibile di trattamento chirurgico e che la prognosi sarebbe stata in ogni caso infausta (cfr. CTU, pag. 14, 15). Tale omissione ha “determinato, nel caso della IG.ra , una perdita di chances di sopravvivenza Per_2 valutabile intorno al 15%” (cfr. CTU, pag. 15): se l'intervento chirurgico fosse stato tempestivamente eseguito, la IG.ra avrebbe avuto il 15% di probabilità di sopravvivenza in buone condizioni di Per_2 salute.
Orbene, il danno da perdita di chances di sopravvivenza è risarcibile iure hereditatis equitativamente, qualora, da un lato vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita dell'apprezzabile possibilità di vivere più a lungo ma, dall'altro, non sia possibile stimare con certezza l'eventualità di una maggior durata della vita e di minori sofferenze (Cass., sez. III, n. 5641/2018,
6688/2018, 7260/ 2018).
Come chiarito e costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. civ., n.
2573/2024), la valutazione equitativa del danno da perdita di chances di sopravvivenza “non sarà […] parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo” (cfr. Cass. civ., 19.9.2023, n. 26851), trattandosi di liquidazione propriamente equitativa.
Dunque, posta la liquidazione necessariamente equitativa del danno, si ritiene di utilizzare il seguente criterio di calcolo, rispondente ai criteri di integralità, di serietà e apprezzabile ristoro del risarcimento pagina 15 di 18 indicati dalla giurisprudenza di legittimità più recente espressasi sul punto (cfr. la pronuncia della Cass. civ., sez. III, 2861/2025, così massimata: “il danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza).
Il danno da perdita di chance può quindi equitativamente essere liquidato determinando, preliminarmente, la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al
100% (nel caso di specie Euro 926.749, secondo le tabelle di liquidazione a punti applicate dal
Tribunale di Milano); si divide poi tale somma per il numero di anni della vittima (72 anni, all'epoca del fatto); si moltiplica il risultato per il numero degli anni cui viene, di norma, proiettata la possibilità di sopravvivenza (12 anni, considerata che l'aspettativa media di vita per le donne nel 2014, secondo i dati ISTAT, era di 84 anni); si calcola, sull'importo così ottenuto, la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta (15%, come stimata dai CTU).
Conseguentemente, il valore della chance di sopravvivenza perduta della IGn. deve essere Per_2 quantificato nell'importo di Euro 23.168,725,
La somma così liquidata in moneta attuale va maggiorata degli interessi compensativi, da calcolarsi al saggio legale sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi rivalutata anno per anno in base alla variazione indici Istat, dalla data del fatto alla data della presente sentenza (così Cass.
Sez. Un. n. 1712/95). Sulla somma così complessivamente liquidata decorrono gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo.
Viceversa, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte del paziente, richiesti dall'appellante sia iure proprio (c.d. danno da perdita parentale), sia iure hereditatis
pagina 16 di 18 (c.d. danno biologico terminale e danno morale terminale), in quanto tali danni, per la loro risarcibilità, presuppongono l'esistenza di un nesso di causalità tra la responsabilità medica e la morte prematura del paziente, escluso nel caso di specie.
Per tutti i motivi di cui sopra, accolti i motivi di appello principale, la sentenza del Tribunale di Milano impugnata deve essere riformata nei termini di cui al dispositivo.
Le considerazioni che precedono conducono altresì al rigetto dell'appello incidentale proposto da volta ad accertare la responsabilità di in relazione ai fatti oggetto di CP_3 CP_1 causa.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza e sono quindi da porre in capo ad
[...]
Controparte_3
Tali spese debbono essere distratte in favore degli avv.ti Letizia Caroli e Enrico Maria Caroli, procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
In considerazione dell'esito della lite e dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza con specifico riguardo all'esclusione della responsabilità in capo all' ricorrono le CP_1 condizioni per compensare le spese del grado nei rapporti tra l'appellante principale e la predetta
[...]
CP_1
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater CP_3 del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 17 di 18 in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
1615/2025, resa in data 25.2.2025 e pubblicata in pari data,
- condanna al pagamento, a favore di Controparte_3 Parte_1
, dei danni da perdita di chance di sopravvivenza subiti dalla di lei madre,
[...] Persona_2
, liquidati in Euro 23.168,725, oltre agli interessi compensativi nella misura legale, calcolati sulla
[...] somma capitale previamente devalutata alla data del fatto e progressivamente rivalutata fino alla pronuncia della sentenza, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
- dichiara il passaggio in giudicato della sentenza in relazione al rigetto delle domande formulate nei confronti di CP_1
- respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_3
- condanna a rifondere ad le spese Controparte_3 Parte_1 processuali dei due gradi del giudizio liquidate, per il primo grado, in Euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado, in
Euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, spese dei due gradi da distrarsi in favore degli avv.ti Letizia Caroli ed Enrico Maria Caroli, dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate le spese del grado tra e Parte_1 CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale,
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Controparte_3 all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228/2012.
Così deciso in Milano in camera di conIGlio il 3 dicembre 2025
Il Presidente rel.
CE D'LA
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Maria Elena Casamassima, Magistrato ordinario in tirocinio
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CE D'LA Presidente Rel.
Dott.ssa Silvia Brat ConIGliere
Dott.ssa Natalia Imarisio ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1199/2025 promossa in grado d'appello
DA
( ), in proprio e quale erede di e Parte_1 C.F._1 Persona_1 di , elettivamente domiciliata in Roma, Via Fabio Massimo n. 60, presso lo Studio Persona_2 degli Avv.ti Letizia Caroli ( ) e Enrico Maria Caroli ( ), C.F._2 C.F._3 che la rappresentano e difendono giusta delega apposta in calce al presente atto, i quali indicano per ogni comunicazione l'indirizzo di posta elettronica certificata , Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA Controparte_1 pagina 1 di 18 ), appellata, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Rodolfi (C.F. , pec: CP_2 C.F._4
, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Milano, Email_2
Largo Augusto n. 3
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
(C.F. e P.IVA: , Controparte_3 P.IVA_2 già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, dott. con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, rappresentata e difesa CP_5 dagli avv.ti Olga Mazzolani (C.F. ; pec: C.F._5
e IZ TO (C.F. , pec: Email_3 C.F._6
, entrambe del Foro di Milano, con domicilio in Milano, Piazza Email_4
Ospedale Maggiore n. 3
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente la sentenza impugnata;
e per l'effetto accogliere integralmente le conclusioni quali precisate in prime cure dall'attrice, condannando in solido le due , ovvero quella Controparte_6 delle due che risulterà di ragione, al risarcimento dei danni nella misura di euro 500.000,00, oltre al danno da ritardo ed interessi ex lege;
ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni derivati dalla perdita di chances di sopravvivenza;
comunque con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore degli Avv.ti Letizia Caroli e Enrico Maria Caroli, procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
pagina 2 di 18 Per CP_1
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza del
Tribunale di Milano n. 1615/2025 del 26.02.2025, relativo al rigetto delle domande formulate nei confronti di con conseguente rigetto delle domande da chiunque proposte in secondo CP_1 grado nei confronti di CP_1
2) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di passaggio in giudicato del capo della decisione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1615/2025 del
26.02.2025, relativo al rigetto delle domande formulate nei confronti di e di CP_1 accoglimento dei motivi di gravame formulati dalla difesa della IGnora , respingere Pt_1 comunque le domande formulate da chiunque nei confronti di in quanto infondate nel CP_1 merito;
3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata declaratoria di passaggio in giudicato del capo della decisione della sentenza del Tribunale di Milano
n. 1615/2025 del 26.02.2025, relativo al rigetto delle domande formulate nei confronti di
[...]
e di accoglimento dei motivi di gravame formulati dalla difesa della IGnora , e CP_1 Pt_1 nell'ancor più denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna formulata dalla difesa della IGnora nei confronti di limitare in ogni caso la eventuale Pt_1 CP_1 esposizione della a quanto in ipotesi ritenuto di equità e giustizia e comunque CP_1 dichiarare tenuta di Milano a tenere indenne e Controparte_3 manlevare di quanto la stessa dovesse essere tenuta a versare all'istante (per capitale, CP_1 interessi e spese) in esecuzione dell'emananda sentenza;
4) IN OGNI CASO: con il favore delle spese anche del secondo grado di giudizio”.
Per Controparte_3
“Voglia l'Illustrissima Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, per tutte le ragioni dedotte in fatto e in diritto, così giudicare:
In via principale, nel merito:
pagina 3 di 18
1. confermare la sentenza n. 1615/2025 del Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Giudice dott.
Borrelli, pubblicata in data 25.2.2025 nel giudizio R.G. n. 3939/2020, nei capi impugnati e relativi all' per i motivi esposti in atti e, per l'effetto: CP_3
2. rigettare l'appello proposto dalla IG.ra , in quanto infondato, per tutte le Parte_1 ragioni esposte in fatto e in diritto.
In subordine, in via incidentale:
3. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello ex adverso articolati:
- in riforma della sentenza n. 1615/2025 del Tribunale di Milano, Sezione I Civile, Giudice dott.
Borrelli, pubblicata in data 25.2.2025 nel giudizio R.G. n. 3939/2020, accertare e dichiarare la responsabilità di rispetto ai fatti per cui è causa per i motivi esposti in atti con ogni CP_1 determinazione conseguente;
- respingere le domande nei confronti di , da chiunque articolate, in quanto infondate CP_3 in fatto e in diritto e comunque non provate per le ragioni esposte in atti, con esclusione di ogni condanna, anche in via solidale;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie anche nei confronti dell' , si avanza sin d'ora azione di regresso nei confronti dell' e, per CP_3 CP_1
l'effetto, si richiede la condanna dell' con vincolo di solidarietà, a rimborsare l' CP_1 [...]
di quanto sarà tenuta a versare, in caso di condanna, a parte appellante. CP_3
In ogni caso:
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i giudizi, incluso, in luogo di CPA 4%, CPDEL 23,8% (quale quota contributi a carico dell'Ente datore di lavoro degli avvocati interni dipendenti)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_7
(oggi per vederne accertata la responsabilità rispetto all'exitus della
[...] CP_1 madre, , occorso in data 24.2.2014, con conseguente condanna della predetta Persona_2
pagina 4 di 18 struttura ospedaliera all'integrale risarcimento dei danni patiti, sia iure proprio che iure hereditatis
(anche quale erede della sorella a sua volta deceduta nel 2016). Per_1
L'attrice precisava che, in conseguenza di una caduta accidentale per strada avvenuta in data 17.2.2014, la IG.ra veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bollate dove, a seguito della Per_2 diagnosi di “trauma cranio facciale, frattura orbita destra, ematoma della falce cerebrale”, veniva sottoposta ai primi esami clinici (TAC) e tenuta sotto osservazione dai sanitari che, nel frattempo, avevano attivato l'assistenza in teleconsulto con gli operatori dell' , dotato di reparto Controparte_3 di neurochirurgia. Trasferita presso l'Ospedale di Garbagnate in data 20.2.2014 dove continuava ad essere monitorata dagli operatori sanitari, veniva condotta in data 24.2.2014 presso l' CP_3 per essere sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza. Giungendovi in condizioni
[...] disperate, veniva quindi ritrasferita alla Stroke Unit dell'Ospedale di dove decedeva alle CP_7 ore 16.00.
L'attrice agiva in giudizio davanti al Tribunale di Milano affinché fosse riconosciuta la responsabilità del personale sanitario dell' che avrebbe assunto un atteggiamento attendistico, CP_1 omettendo l'intervento chirurgico di drenaggio dell'ematoma che, di contro, laddove tempestivamente effettuato, avrebbe con altissime probabilità salvato la vita della IG.ra . Parte attrice chiedeva Per_2 quindi che la struttura ospedaliera convenuta venisse condannata al risarcimento integrale dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis, nella misura prudenzialmente indicata di Euro 500.000,00 chiedendo, in via subordinata di limitare percentualmente l'importo dei danni subiti alla perdita di chances di sopravvivenza della IG.ra determinata dalla condotta negligente dei sanitari. In via Per_2 istruttoria chiedeva al Tribunale che fosse disposta una CTU medico-legale, al fine di valutare l'operato dei sanitari dalla struttura convenuta ed il nesso causale con il decesso della IG.ra . Per_2
L si costituiva in giudizio contestando la domanda dell'attrice sia nell'an che nel CP_1 quantum e contestualmente chiamava in causa ex artt. 106 e 269 c.p.c. l
[...]
(di seguito, per brevità, anche , ritenendo che, se mai vi Controparte_3 CP_3 fossero delle responsabilità in relazione al decesso della IG.ra , queste sarebbero state da Per_2 addebitare agli operatori dell' Controparte_3
pagina 5 di 18 A seguito dell'accoglimento dell'istanza, da parte del Tribunale, della chiamata del terzo formulata con comparsa di risposta dalla si CP_1 Controparte_3 costituiva in giudizio contestando, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta ai fini della chiamata in causa;
nel merito, escludeva che potessero ravvisarsi responsabilità in capo ai propri sanitari, essendosi gli stessi attenuti alle best practices della scienza medica e avendo operato con la dovuta diligenza richiesta dal caso. Rilevava altresì un difetto di prova sia in ordine al nesso eziologico che avrebbe condotto al decesso della paziente, sia alla quantificazione dei danni lamentati da parte attrice.
Il Tribunale, ritenendo necessario l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, affidava l'incarico peritale al dott. e al dott. al fine di accertare eventuali negligenze Persona_3 Persona_4 da parte dei sanitari in relazione al decesso della IG.ra . Per_2
Con sentenza n. 1615/2025 del 25.2.2025, il Tribunale di Milano rigettava le domande avanzate da parte attrice ritenendo, da un lato tardiva e quindi inammissibile, “l'estensione della domanda attorea nei confronti della terza , chiamata dalla convenuta Controparte_3
effettuata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni” (cfr. sent. imp., pag. 7), CP_1 laddove per la prima volta l'attrice chiedeva la “condanna solidale di entrambe le strutture convenute”; dall'altro che, alla luce degli esiti della CTU e della documentazione riversata in atti, non sussistesse in capo ai sanitari degli ospedali coinvolti (Bollate e alcuna negligenza nell'adempimento CP_7 della prestazione medica.
Infine, il Tribunale affermava, con specifico riguardo ai profili di responsabilità eventualmente ascrivibili alla terza chiamata in causa che, anche qualora si fosse considerata ammissibile l'estensione della domanda di risarcimento da parte della IG.ra nei confronti di tale struttura ospedaliera, Pt_1 la stessa sarebbe stata infondata nel merito in quanto i sanitari dell' avrebbero Controparte_3 unicamente fornito un supporto di teleconsulenza “senza che ciò possa essere considerato idoneo a far sorgere alcun rapporto contrattuale tra la e ” (cfr. sent. imp., pag. 9). Per_2 CP_3
Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano ha interposto appello la IG.ra chiedendo Pt_1 in principalità la riforma della pronuncia impugnata e la condanna, in solido, delle strutture sanitarie,
pagina 6 di 18 e/o al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della CP_1 CP_3 IG.ra ; in subordine, al risarcimento dei danni derivati dalla perdita di chances di sopravvivenza. Per_2
si è costituita nel presente giudizio di gravame chiedendo che venga affermato il CP_1 passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado riguardante l'esclusione della responsabilità per i fatti di causa degli operatori sanitari degli ospedali di Bollate e e, in via CP_7 subordinata, il rigetto delle domande formulate dall'appellante nei confronti della in CP_1 quanto infondate nel merito;
in via di estremo subordine l'appellata ha chiesto, in ogni caso, di essere tenuta indenne e manlevata dall di quanto la stessa dovesse essere tenuta a versare CP_3 all'istante in esecuzione della sentenza.
si è costituita nel presente giudizio chiedendo, in Controparte_3 principalità, la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, ha proposto appello incidentale con richiesta di accertare la responsabilità esclusiva dei sanitari dell' con esclusione di ogni condanna anche in via solidale, avanzando CP_1 richiesta affinché venga condannata a rimborsare all' di quanto sarà CP_1 CP_3 tenuta a versare, in caso di condanna, a parte appellante.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 25 novembre 2025, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di entrare nel merito dei motivi di appello, deve evidenziarsi come nessuna delle censure dedotte in sede di gravame dall'appellante principale investe la sentenza di prime cure nella parte in cui, sulla scorta della CTU, il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria formulata dalla IG.ra nei Pt_1 confronti dell' Conseguentemente, a prescindere dalla circostanza che nelle CP_1 conclusioni abbia chiesto la condanna in solido delle due strutture sanitarie, deve Parte_1 ritenersi formato il giudicato interno con specifico riguardo al capo della pronuncia di primo grado che ha escluso qualsivoglia profilo di responsabilità della predetta per i fatti di causa. CP_1
pagina 7 di 18 Ciò premesso, con il primo motivo d'appello la IG.ra ritiene che la sentenza impugnata sia Pt_1 censurabile laddove afferma erroneamente l'inammissibilità dell'estensione della domanda di parte attrice nei confronti della terza chiamata stante la tardività della invocata estensione, CP_3 avvenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Il primo giudice, richiamando l'orientamento giurisprudenziale di legittimità per il quale l'automatica estensione della domanda attorea nei confronti del terzo chiamato in causa non si verifica
“nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia […] in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” ha quindi ritenuto che la terza, CP_3 fosse stata “chiamata dalla convenuta in garanzia” (cfr. sent. imp. pag. 7) sulla base, CP_1 quindi, di un rapporto sostanziale (quello di manleva) differente da quello dedotto dall'attrice con la sua domanda risarcitoria;
ne discendeva l'impossibilità dell'estensione automatica della domanda della IG.ra nei confronti della terza struttura sanitaria chiamata nel giudizio. Pt_1
La Corte, al riguardo, osserva innanzitutto che la convenuta con l'atto di costituzione
CP_1 depositato nel primo grado di giudizio, nel chiamare in causa affermava che “Se vi CP_3 sono state delle responsabilità in ordine all'exitus della OR , queste dovranno, al limite, Per_2 essere addebitate ai sanitari dell' di Milano, per la cui chiamata in causa si insta Controparte_3 sin d'ora” (cfr. comparsa di costituzione fascicolo primo grado, pag. 12), e solo
CP_1 nell'enucleare le proprie conclusioni precisava che “IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle avverse pretese nei confronti di
CP_1 limitare in ogni caso la eventuale esposizione della a quanto in ipotesi ritenuto di
CP_1 equità e giustizia e comunque dichiarare tenuta di Controparte_3
Milano a tenere indenne e manlevare di quanto la stessa dovesse essere tenuta a CP_1 versare all'istante (per capitale, interessi e spese) in esecuzione dell'emananda sentenza” (cfr. comparsa di costituzione fascicolo primo grado, pag. 25). CP_1
L'appellata nell'atto di costituzione in sede di gravame, ripercorrendo l'iter CP_1 processuale ribadiva che “Nel giudizio così incardinato si costituiva la instando in via CP_1 preliminare per la chiamata in causa dell' di Milano, ritenendola eventualmente CP_3
pagina 8 di 18 l'unica responsabile per l'infausto exitus clinico della OR ” (cfr. comparsa di Pt_1 costituzione in appello pag. 5). CP_1
Parimenti si rileva che nel costituirsi quale terza chiamata in causa avanti il Tribunale, CP_3 deduceva la carenza di legittimazione attiva della ritendendo che la convenuta si CP_1 limitasse “apoditticamente a legittimare l'operato dei sanitari dell' attribuendo le CP_1 eventuali responsabilità conseguenti al decesso della IG.ra alla chiamata in causa in Per_2 CP_1 ragione delle consulenze prestate dai neurochirurghi del nel corso del ricovero della IG.ra CP_3
presso i nosocomi dell' Sul punto, si precisa che l'unico soggetto che avrebbe Per_2 CP_1 potuto formulare una chiamata in causa nei confronti di è l'erede quale parte principale che, CP_3
è importante precisarlo, non ha formulato alcuna pretesa nei confronti dell' . Siamo Controparte_4 quindi in presenza di una carenza di legittimazione attiva da parte della convenuta CP_1
(cfr. comparsa di costituzione fascicolo primo grado, pag. 6). CP_3
Dai sopra richiamati atti processuali si evince chiaramente come abbia richiesto CP_1
l'intervento in giudizio della terza ritenendola unica responsabile dell'evento dannoso CP_3 occorso alla IG.ra ; ciò, al fine di ottenere la liberazione della convenuta dalla pretesa attorea, Per_2 individuando la terza chiamata come unica obbligata nei confronti della IG.ra , senza far Pt_1 valere nei confronti della un rapporto diverso da quello dedotto dall'attrice come causa CP_3 petendi.
La stessa nel confutare la legittimazione attiva della chiamante non CP_3 CP_1 obiettava nulla circa la natura del rapporto sotteso alla chiamata, constatando piuttosto che
[...] intendesse attribuire ai sanitari dell' la responsabilità per quanto occorso CP_1 Controparte_3 alla IG.ra ed obiettando, quindi, che la chiamata in causa, proprio in quanto avente ad oggetto la Per_2 pretesa risarcitoria dedotta dall'attrice, dovesse pervenire da questa. Ciò, a conferma del fatto che la chiamata in causa della terza si fondasse sulla deduzione di un rapporto sostanziale identico a quello invocato dall'attrice.
E' appena il caso di osservare che la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in
pagina 9 di 18 cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 31066 del 28/11/2019, Rv. 656137-01; Sez. 3, sentenza n. 26208 del 6/9/2022 Rv. 665622-01); nella materia della responsabilità civile, dunque, l'automaticità dell'estensione della domanda al terzo chiamato in causa si determina, non solo nei casi in cui il convenuto indichi nel terzo il solo e unico responsabile del danno (v. Sez. 1, ordinanza n. 5580 dell'8/3/2018, Rv. 647752-01; Sez. 2, ordinanza n. 22050 dell'11/9/2018, Rv. 650074-02), ma anche nei casi in cui il convenuto individui nel terzo un corresponsabile del medesimo fatto dannoso” (cfr.
Cass., sent. 2.7.2025, n. 17995; nello stesso senso, si veda Cass., sez. III, 15.2.2024 n. 4204; Cass., sez.
III, ord. 28.11.2019 n. 31066).
Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e delle risultanze rinvenibili in atti, la
Corte rileva che, nel caso di specie, parte convenuta ha chiamato in causa la terza CP_1 in qualità di “unico responsabile” dell'evento dannoso: di talché, la domanda CP_3 risarcitoria avanzata dalla IG.ra doveva intendersi estesa alla terza chiamata anche in assenza Pt_1 di una specifica dichiarazione in tal senso di parte attrice, odierna appellante, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa della terza non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.
Ciò rilevato con specifico riguardo alla estensione della domanda attorea alla terza chiamata in causa, occorre ora esaminare il secondo motivo d'appello, con il quale la IG.ra ha censurato la Pt_1 sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha affermato che quand'anche l'estensione della domanda fosse ammissibile, la stessa “sarebbe infondata nel merito” (cfr. sent. imp., pag. 9) stante il difetto di “un fatto idoneo a far sorgere alcun rapporto contrattuale” tra la IG.ra e l' Per_2 CP_3
pagina 10 di 18 Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la struttura dell' terza chiamata “non potè farsi Controparte_3 carico della paziente se non poche ora prime del decesso di questa … non potendola ricoverare Per_2 presso il proprio nosocomio per indisponibilità di posti letto” escludendo, conseguentemente, qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all' (cfr. sent. imp., pag. 9). Controparte_3
La Corte osserva, innanzitutto, che non può sostenersi l'esclusione della responsabilità in capo all' per il sol fatto che i neurochirurghi di tale nosocomio avessero prestato Controparte_3 unicamente un servizio di teleconsulto ai sanitari degli ospedali di Bollate e in assenza di CP_7 un rapporto contrattuale con la paziente.
Invero, l'assistenza tramite teleconsulto resa dai neurochirurghi dell' veniva Controparte_8 richiesta sin dall'accesso della IG.ra presso l'Ospedale di Bollate e proseguiva una volta Per_2 trasferita la paziente presso l'Ospedale di Garbagnate. Tale assistenza si rendeva necessaria proprio per fornire alla IG.ra – senza soluzione di continuità – le prestazioni necessarie alla sua cura, Per_2 permettendo ai medici della di chiedere conIGli sulla gestione della paziente ai CP_1 sanitari del reparto di neurochirurgia dell' in ragione della loro specifica Controparte_8 formazione e competenza.
Pertanto, l'attività di teleconsulto non può considerarsi avulsa dal complesso delle prestazioni sanitarie che la IG.ra era tenuta a ricevere, una volta presa in carico dall'Ospedale di Bollate prima e Per_2 dopo, anche in ragione del fatto che queste erano mancanti di un reparto di neurochirurgia, CP_7 apparso da subito necessario per l'assistenza della paziente.
La circostanza di aver fornito tale assistenza attraverso i ripetuti teleconsulti richiesti implica automaticamente, in capo alla struttura ospedaliera di che tale servizio ha prontamente CP_3 erogato, l'assunzione di un obbligo di protezione verso la paziente e di tutela della sua salute, facendo sorgere quel “contatto sociale” tra nosocomio e paziente da cui discende l'eventuale responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero, in caso di suo inadempimento (cfr. ex multis, Cass., sez. III, n.
11719/2021).
pagina 11 di 18 Ritenuta ammissibile, quindi, l'estensione della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, odierna appellante, alla terza chiamata in causa e considerato che l'assenza di un contratto tra CP_3 la IG.ra e la predetta struttura ospedaliera non preclude la valutazione circa eventuali profili di Per_2 responsabilità medica in capo alla predetta struttura che ha fornito l'assistenza all' CP_1 tramite teleconsulto, la Corte con specifico riguardo al merito della vicenda de qua, osserva quanto segue.
Il Tribunale faceva proprie le conclusioni enucleate dai periti nella consulenza tecnica d'ufficio e, sulla base di queste, escludeva qualsivoglia negligenza nell'adempimento della prestazione sanitaria da parte dei sanitari delle strutture ospedaliere dell' Quanto all' non ne CP_1 CP_3 sondava i profili di responsabilità ritenendo, per i motivi sopra esposti, che “se nessuna obbligazione vincolava la terza chiamata alla , nessuna negligenza nell'adempimento è configurabile nella Per_2 fattispecie e, conseguentemente, nessuna responsabilità risarcitoria” (cfr. sent. imp., pag. 9).
La relazione peritale riversata agli atti, sebbene affermi che la letteratura scientifica non fornisca
“indicazioni univoche” in ordine alla cura del traumatizzato cranico, è categorica nel concludere che nel caso di specie sia “emersa nitidamente una colpa omissiva in relazione al mancato approccio chirurgico nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2014” e che tale colpa sia da addebitare ai sanitari dell' . Controparte_8
I periti nominati dal Giudice, infatti, sebbene condividano e reputino corretto dal punto di vista medico
“l'atteggiamento attendista” adottato nei confronti della IG.ra fino al pomeriggio del 23.2.2014, Per_2 precisano che “a partire dalla TC eseguita la notte del 24.2. si poteva a buon titolo parlare di ematoma di grandi dimensioni e di paziente con rapido deterioramento neurologico, che avrebbero dovuto giustificare un'indicazione chirurgica, tenendo anche conto che l'età e le comorbilità della paziente non erano tali da controindicare un simile approccio” (cfr. CTU, pag. 10).
Pertanto, secondo i consulenti tecnici d'ufficio, applicando al caso di specie il ragionamento controfattuale, la notte del 24.2. “si sarebbe potuta facilmente prevedere un'evoluzione sfavorevole in caso di astensione chirurgica, evoluzione che si sarebbe potuta evitare soltanto con un intervento chirurgico, pur gravato da una considerevole comorbilità e mortalità” (cfr. CTU, pag. 11). I periti pagina 12 di 18 proseguono affermando che “detto mancato intervento è da imputare senz'altro al sanitario neurochirurgo di che nuovamente la notte del 24.2.2014 aveva posto scorretta indicazione CP_3 attendista (cfr. CTU, pag. 11).
La Corte, alla luce degli esiti della CTU e del materiale probatorio acquisito, unitariamente e complessivamente valutato, osserva che le obiezioni mosse dall' alle conclusioni CP_3 peritali con l'appello incidentale non possano trovare accoglimento.
Invero, nonostante gli stessi periti affermino che non esista un approccio univoco con riguardo al trattamento degli ematomi sottodurali interemisferici, individuano con fermezza il momento in cui invece, sulla base delle linee guida esistenti e delle norme di buona pratica clinica riguardanti il trattamento degli ematomi sottodurali traumatici applicabili al caso di specie, i neurochirurghi dell' avrebbero colposamente omesso di dare indicazione di intervento chirurgico. Controparte_3
Al riguardo, proprio confutando le osservazioni tecniche svolte dai CTP nominati dall' CP_3
(dott. e dott. per i quali la IG.ra presentava un quadro clinico tale da Per_5 Per_6 Per_2 comportare un elevato rischio operatorio e far conseguentemente propendere i neurochirurghi per l'adozione dell'atteggiamento attendista effettivamente seguito, i periti hanno affermato che, in ogni caso, “la notte del 24.2. il quadro clinico e radiologico potesse ampiamente giustificare il ricorso alla chirurgia” (cfr. CTU, pag. 14) in quanto “si era già creato un quadro di ipertensione endocranica conclamata, la cui regressione spontanea era impensabile” (cfr. CTU, pag. 15). Dunque, all'esito degli accertamenti espletati, i periti hanno riconosciuto l'operato dei neurochirurghi dell' Controparte_3 non conforme alle buone pratiche mediche, ed il conseguente nesso causale tra questo e l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico della IG.ra . Per_2
A nulla rileva la circostanza, pure dedotta dalla che tale struttura sanitaria non si sia CP_3 fatta carico della paziente per indisponibilità di posti letto;
al riguardo occorre richiamare quanto su tale specifico aspetto affermato nella CTU, ovvero che “anche in mancanza di un posto letto l' CP_3
avrebbe potuto e dovuto accettare la paziente, procedere al trattamento chirurgico e
[...] semmai, successivamente, occuparsi di traferirla nell'ospedale di provenienza o in altra struttura
pagina 13 di 18 idonea a gestire la fase postoperatoria. In ogni caso l'atteggiamento attendista non trovava giustificazione tecnica neppure di fronte ad impicci organizzativi” (cfr. CTU, pag. 11).
Alla luce di quanto sopra, considerato che le osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte – congruamente ed esaustivamente obliterate dai CCTTUU – sono inidonee a confutare le conclusioni cui i periti giungono, la Corte rileva che nel caso di specie sia ravvisabile una colpa omissiva in capo all' in relazione al mancato intervento chirurgico cui la IG.ra avrebbe dovuto CP_3 Per_2 essere sottoposta nella notte del 24.2.2014, intervento che, pur gravato da tutti i rischi del caso, avrebbe potuto evitare l'evoluzione del quadro clinico che ha condotto all'esito letale.
L'appellante, anche in sede di gravame, insiste per ottenere il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali discendenti da perdita del rapporto parentale nonché iure hereditatis (quale erede della IG.ra e della sorella germana, , deceduta nel 2016) del danno biologico e morale Per_2 Persona_1 patito dalla IG.ra che avrebbe, nei 7 giorni intercorsi dal ricovero al decesso, percepito tutta la Per_2 gravità ed il repentino peggioramento delle proprie condizioni di salute. In subordine, l'appellante chiede che venga riconosciuto il danno da perdita di chances di sopravvivenza, discendente dalla condotta omissiva tenuta dai sanitari.
Al riguardo, la Corte osserva quanto segue.
È innanzitutto fondamentale individuare i casi in cui ricorra un danno da perdita di chance. Come chiarito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione “[…] l'evento provocato dalla condotta del sanitario, sia esso la morte del paziente o un peggioramento della qualità della vita del paziente fondato su una invalidità permanente, non deve essere valutato in termini di perdita di chance ma soltanto di responsabilità medica e quindi, se è accertato il nesso causale tra il comportamento poco diligente del sanitario e il danno, il risarcimento deve essere liquidato nella sua pienezza, pari all'equivalente monetario del danno conseguenza, ovvero va liquidato l'intero danno effettivamente verificatosi” (cfr. Cass., n. 25466 del 23.9.2024).
Questa pronuncia chiarisce, quindi, che allorché è dimostrato il nesso causale diretto tra la condotta sanitaria e il danno causato non si deve ricorrere alla teoria della perdita di chance, ma occorre pagina 14 di 18 liquidare l'intero danno patito (biologico e morale terminali). La perdita di chance sussiste solo quando non vi è certezza sul fatto che, in assenza dell'errore, il danno finale sarebbe stato evitato.
Tale incertezza ricorre nel caso di specie laddove, alla luce della mancanza di indicazioni univoche della letteratura scientifica in ordine alla cura del traumatizzato cranico e tenuto conto il quadro clinico della paziente nel suo complesso, i CCTTUU possono esprimersi unicamente in termini possibilistici affermando che “è certamente vero che il rischio operatorio di un ematoma sottodurale emisferico è particolarmente elevato … ma è altrettanto vero che alla luce della TC eseguita la notte del 24.2.
l'intervento chirurgico rappresentava l'unica possibilità di tentare di salvare la vita della IG.ra
. […] La scelta a quel punto era fra il trattamento chirurgico, pur gravato da tutti i rischi del Per_2 caso, e la desistenza chirurgica, prendendo atto che il caso non fosse suscettibile di trattamento chirurgico e che la prognosi sarebbe stata in ogni caso infausta (cfr. CTU, pag. 14, 15). Tale omissione ha “determinato, nel caso della IG.ra , una perdita di chances di sopravvivenza Per_2 valutabile intorno al 15%” (cfr. CTU, pag. 15): se l'intervento chirurgico fosse stato tempestivamente eseguito, la IG.ra avrebbe avuto il 15% di probabilità di sopravvivenza in buone condizioni di Per_2 salute.
Orbene, il danno da perdita di chances di sopravvivenza è risarcibile iure hereditatis equitativamente, qualora, da un lato vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita dell'apprezzabile possibilità di vivere più a lungo ma, dall'altro, non sia possibile stimare con certezza l'eventualità di una maggior durata della vita e di minori sofferenze (Cass., sez. III, n. 5641/2018,
6688/2018, 7260/ 2018).
Come chiarito e costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. civ., n.
2573/2024), la valutazione equitativa del danno da perdita di chances di sopravvivenza “non sarà […] parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo” (cfr. Cass. civ., 19.9.2023, n. 26851), trattandosi di liquidazione propriamente equitativa.
Dunque, posta la liquidazione necessariamente equitativa del danno, si ritiene di utilizzare il seguente criterio di calcolo, rispondente ai criteri di integralità, di serietà e apprezzabile ristoro del risarcimento pagina 15 di 18 indicati dalla giurisprudenza di legittimità più recente espressasi sul punto (cfr. la pronuncia della Cass. civ., sez. III, 2861/2025, così massimata: “il danno da perdita di chance di sopravvivenza va liquidato in via equitativa tenendo conto, in ragione delle peculiarità del caso concreto, delle caratteristiche della possibilità perduta e del suo grado di apprezzabilità, serietà e consistenza, non potendo, in ogni caso, essere parametrato, neppure con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della liquidazione operata dal giudice d'appello, il quale aveva considerato, come riferimento finale, il moltiplicatore rappresentato dal numero di anni corrispondenti all'aspettativa di vita complessivamente "sperata", riformando quella operata in primo grado sulla base del criterio, ancorché adattato, delle tabelle per la c.d. premorienza).
Il danno da perdita di chance può quindi equitativamente essere liquidato determinando, preliminarmente, la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al
100% (nel caso di specie Euro 926.749, secondo le tabelle di liquidazione a punti applicate dal
Tribunale di Milano); si divide poi tale somma per il numero di anni della vittima (72 anni, all'epoca del fatto); si moltiplica il risultato per il numero degli anni cui viene, di norma, proiettata la possibilità di sopravvivenza (12 anni, considerata che l'aspettativa media di vita per le donne nel 2014, secondo i dati ISTAT, era di 84 anni); si calcola, sull'importo così ottenuto, la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta (15%, come stimata dai CTU).
Conseguentemente, il valore della chance di sopravvivenza perduta della IGn. deve essere Per_2 quantificato nell'importo di Euro 23.168,725,
La somma così liquidata in moneta attuale va maggiorata degli interessi compensativi, da calcolarsi al saggio legale sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi rivalutata anno per anno in base alla variazione indici Istat, dalla data del fatto alla data della presente sentenza (così Cass.
Sez. Un. n. 1712/95). Sulla somma così complessivamente liquidata decorrono gli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo.
Viceversa, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte del paziente, richiesti dall'appellante sia iure proprio (c.d. danno da perdita parentale), sia iure hereditatis
pagina 16 di 18 (c.d. danno biologico terminale e danno morale terminale), in quanto tali danni, per la loro risarcibilità, presuppongono l'esistenza di un nesso di causalità tra la responsabilità medica e la morte prematura del paziente, escluso nel caso di specie.
Per tutti i motivi di cui sopra, accolti i motivi di appello principale, la sentenza del Tribunale di Milano impugnata deve essere riformata nei termini di cui al dispositivo.
Le considerazioni che precedono conducono altresì al rigetto dell'appello incidentale proposto da volta ad accertare la responsabilità di in relazione ai fatti oggetto di CP_3 CP_1 causa.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza e sono quindi da porre in capo ad
[...]
Controparte_3
Tali spese debbono essere distratte in favore degli avv.ti Letizia Caroli e Enrico Maria Caroli, procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
In considerazione dell'esito della lite e dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza con specifico riguardo all'esclusione della responsabilità in capo all' ricorrono le CP_1 condizioni per compensare le spese del grado nei rapporti tra l'appellante principale e la predetta
[...]
CP_1
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater CP_3 del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 17 di 18 in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
1615/2025, resa in data 25.2.2025 e pubblicata in pari data,
- condanna al pagamento, a favore di Controparte_3 Parte_1
, dei danni da perdita di chance di sopravvivenza subiti dalla di lei madre,
[...] Persona_2
, liquidati in Euro 23.168,725, oltre agli interessi compensativi nella misura legale, calcolati sulla
[...] somma capitale previamente devalutata alla data del fatto e progressivamente rivalutata fino alla pronuncia della sentenza, oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
- dichiara il passaggio in giudicato della sentenza in relazione al rigetto delle domande formulate nei confronti di CP_1
- respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_3
- condanna a rifondere ad le spese Controparte_3 Parte_1 processuali dei due gradi del giudizio liquidate, per il primo grado, in Euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado, in
Euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, spese dei due gradi da distrarsi in favore degli avv.ti Letizia Caroli ed Enrico Maria Caroli, dichiaratisi antistatari;
- dichiara compensate le spese del grado tra e Parte_1 CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale,
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Controparte_3 all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228/2012.
Così deciso in Milano in camera di conIGlio il 3 dicembre 2025
Il Presidente rel.
CE D'LA
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Maria Elena Casamassima, Magistrato ordinario in tirocinio
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