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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 688/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROCCISANO DOMENICO Parte_1
contro
:
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/01/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di NO - sezione Lavoro
– , chiedendo di: Controparte_1
1) Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto, l'esistenza tra il sig. (C.F. Parte_1 C.F._1
e la società (cod. fisc. - p.iva Controparte_1
), con sede legale in Via Amilcare Ponchielli n. 5, 20129 P.IVA_1
NO , di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo intercorso dal 01/04/2024 al 06/06/2024 e, conseguentemente,
2) Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto, l'esistenza tra il sig. (C.F. Parte_1 C.F._1
e la società (cod. fisc. - p.iva Controparte_1
), con sede legale in Via Amilcare Ponchielli n. 5, 20129 P.IVA_1
NO di un unico rapporto di lavoro su-bordinato a tempo indeterminato dal 31/03/2023 al 01/07/2024 (ovvero dalle diverse date
pagina 1 di 8 che risulteranno di giustizia) orario di lavoro full time (40 ore) inquadramento nel Liv. D1 del CCNL Metalmeccanici Industria.
3) Accertare e dichiarare la nullità del patto di prova apposto in data 08/06/2024 al rapporto di lavoro per cui è causa per tutte le ragioni espo-ste nel presente atto e, conseguentemente:
4) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità del licenziamento de quo per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto condannare ex art. 2 D.Lgs. 23/2015 la società alla reintegrazione del ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento sino alla data della effettiva reintegrazione sulla base dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. pari ad € 1.862,97, o altra diversa somma ritenuta di giustizia;
5) Condannare al pagamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali per il periodo intercorrente dal licenziamento sino all'effettiva reintegra;
IN VIA SUBORDINATA RISPETTO AI PUNTI 4 E 5:
6) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità del licenziamento de quo per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto condannare ex art. 3 e 9 D.Lgs. 23/2015 la società Condannare al pagamento di Controparte_1 un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. (€ 1.862,97) ed ammontante a € 11.177,82, o altra diversa somma ritenuta di giustizia
e comunque non inferiore a tre mensilità ammontanti a € 5.588,91;
Condannare al pagamento dell'indennità di Controparte_1 preavviso, pari a € 661,40, o altra diversa somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO:
8) Accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte della società
a favore del sig. di quanto dovuto a Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 8 titolo di retribuzione ordinaria per i mesi di maggio e giugno 2024, competenze di fine rapporto e TFR e, per l'effetto,
9) Condannare la società al pagamento a favore del Controparte_1 sig. della complessiva somma di € 9.651,74 (di cui € Parte_2
1.910,74) a titolo di competenze di retribuzione ordinaria per i mesi di maggio e giugno 2024, competenze di fine rapporto e TFR, ovvero, ove si ritenesse di applicare la tutela ex art. 2 D.Lgs. 23/2015, condannare la società al pagamento a favore del Controparte_1 sig. della complessiva somma di € 3.439,34 a titolo di Parte_2 retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2024.
IN OGNI CASO:
10) Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito in giudizio per Controparte_1 nonostante la regolare notifica, pertanto all'udienza del 26.3.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Assunte le prove, all'udienza del giorno 11.9.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stato assunto dalla società in data CP_1 Controparte_1
31/03/2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 04/04/2023 al 30/04/2023, orario di lavoro full time (40 ore) inquadramento nel Liv. D1 del CCNL Metalmeccanici Industria e mansioni di “lavagista”.
Il contratto veniva successivamente prorogato, da ultimo sino al
31.3.2024, ma il ricorrente proseguiva la propria attività alle dipendenze della convenuta, senza alcuna regolarizzazione, sino al
06/06/2024.
pagina 3 di 8 Il ricorrente veniva infine assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 08/06/2024, inquadramento nel livello D1 del CCNL Metalmeccanica Industria e adibizione alle mansioni di “lucidatore/lavagista”.
Con lettera del 01/07/2024, comunicava al Controparte_1 ricorrente il licenziamento con effetto immediato per mancato superamento del periodo di prova.
Tanto premesso, ha dedotto la sussistenza di un rapporto di Pt_1 lavoro di natura subordinata anche nel periodo dal 01/04/2024 al
06/06/2024, lamentando la nullità del patto di prova perché successivo all'inizio del rapporto di lavoro e in ogni caso la sua illegittimità stante lo svolgimento delle medesime mansioni, con conseguente invalidità del licenziamento ed applicazione delle tutele previste dal D.Lgs. 23/2015.
Ha chiesto inoltre il versamento delle retribuzioni relative ai mesi di maggio e giugno 2024, oltre alle competenze di fine rapporto e al
TFR, per la complessiva somma di € 9.651,74.
E' stata dunque disposta attività istruttoria in ordine al periodo di lavoro non regolarizzato.
I testi escussi hanno confermato come il ricorrente abbia svolto la medesima attività lavorativa per la parte convenuta ben prima della formalizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
A conferma delle precedenti considerazioni, di seguito si riportano i verbali dell'istruttoria svolta.
Il teste ha riferito: Testimone_1
“Ho lavorato con il ricorrente. Facevamo lo stesso lavoro.
Nel 2023 sono passato a lavorare per questa ditta. Ho lavorato fino a giugno/luglio 2024.
Ricordo che sono andato in Pakistan a settembre e ricordo che il ricorrente 2 o 3 mesi prima aveva smesso di lavorare.
Il nostro capo era . Per_1
Lavoravamo dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì e tante volte anche al sabato.
pagina 4 di 8 C'erano altri ragazzi che lavoravano con noi, ad esempio Persona_2
e . Per_3
Ci occupavamo del lavaggio della macchina, sia dell'esterno che degli interni. Il ricorrente faceva lo stesso mio lavoro.
In caso di richiesta di ferie e permessi dovevamo rivolgerci ad
.” Per_1
Il teste ha rammentato: Tes_2
“Ho lavorato presso l'officina di via Zenale 90. Ho iniziato nel mese di marzo 2023 e ho terminato nel luglio del 2024.
Il ricorrente per tutto questo periodo ha lavorato con me nell'officina.
Io mi occupavo dei lavori di carrozzeria. Preparavo la macchina per la verniciatura.
Il ricorrente si occupava di preparare la macchina, della pulizia e della lucidatura.
Il nostro capo era che era il responsabile della Persona_4 [...]
. CP_1
In caso di ferie dovevo chiedere ad Persona_4
L'orario di lavoro era dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì.”
Accertata dunque la prestazione di attività lavorativa in data antecedente alla formalizzazione del rapporto di lavoro, con riferimento alla validità del patto di prova si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non si verte in una ipotesi di nullità genetica del patto accidentale contenuto nel contratto individuale di lavoro, come può essere il caso della mancata stipula del patto di prova per iscritto in epoca anteriore o almeno contestuale all'inizio del rapporto di lavoro (Cass. n. 25 del
1995; Cass. n. 5591 del 2001; Cass. n. 21758 del 2010).(…) In tutti questi casi in cui il patto di prova non è validamente apposto la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato
pagina 5 di 8 motivo di licenziamento e non si sottrae alla disciplina limitativa dei licenziamenti (Cass. n. 16214 del 2016; Cass. n. 17921 del 2016).
Si vuole dunque evidenziare la distinzione dell'ipotesi del licenziamento in caso di illegittima apposizione del patto di prova al contratto di lavoro dall'ipotesi del recesso intimato in regime di lavoro in prova per essere legittima la clausola recante il patto di prova: nel primo caso c'è la "conversione" (in senso atecnico) del rapporto in prova in rapporto ordinario (in realtà c'è la nullità parziale della clausola contenente il patto di prova, che non ridonda in nullità del contratto di lavoro) e trova applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale (Cass. n. 14539 del 1999; Cass. n. 5811 del 1995). (Cass.
Sez. L sent. 31159/2018).
Ne discende che il licenziamento di deve essere Parte_1 ritenuto illegittimo, con applicazione delle tutele di cui all'art. 3 comma II – 9 d.lgs. 23/2015.
Conseguentemente, in considerazione della durata del rapporto di lavoro e delle dimensioni della società convenuta, al ricorrente deve essere corrisposta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità (euro € 1.862,97x4), per un totale di 7451,88 euro.
Ne deriva altresì il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata come da CCNL in atti (doc. 11 fasc. ric.) in 10 giorni di retribuzione, pari ad € 661,40.
Infine, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare l'esatta corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente, circostanza che al contrario non risulta provata, a fronte della contumacia di Controparte_1
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n.
13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve pagina 6 di 8 soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).
Tanto considerato, in assenza di specifiche contestazioni in ordine al quantum richiesto, è tenuta a Controparte_1 corrispondere al ricorrente la retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2024, le competenze di fine rapporto ed il TFR, per complessivi € 9.651,74.
Ai suddetti importi, in applicazione dell'art. 429, comma 3 c.p.c. e in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte (ex pluris, Cass., sentenza n. 4957/2002), devono essere aggiunti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi al tasso legale, dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo ( Cass., Sez. Un., sentenza n. 38/2001).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti;
condanna al pagamento di un'indennità non Controparte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.862,97), per complessivi euro
7451,88, oltre ad € 661,40 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
condanna inoltre al pagamento in favore di Controparte_1 della complessiva somma di € 9.651,74 a titolo di Parte_1 retribuzione ordinaria per i mesi di maggio e giugno 2024, competenze pagina 7 di 8 di fine rapporto e TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna infine la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
NO, 11.9.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 688/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROCCISANO DOMENICO Parte_1
contro
:
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/01/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di NO - sezione Lavoro
– , chiedendo di: Controparte_1
1) Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto, l'esistenza tra il sig. (C.F. Parte_1 C.F._1
e la società (cod. fisc. - p.iva Controparte_1
), con sede legale in Via Amilcare Ponchielli n. 5, 20129 P.IVA_1
NO , di un rapporto di lavoro subordinato anche nel periodo intercorso dal 01/04/2024 al 06/06/2024 e, conseguentemente,
2) Accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui al presente atto, l'esistenza tra il sig. (C.F. Parte_1 C.F._1
e la società (cod. fisc. - p.iva Controparte_1
), con sede legale in Via Amilcare Ponchielli n. 5, 20129 P.IVA_1
NO di un unico rapporto di lavoro su-bordinato a tempo indeterminato dal 31/03/2023 al 01/07/2024 (ovvero dalle diverse date
pagina 1 di 8 che risulteranno di giustizia) orario di lavoro full time (40 ore) inquadramento nel Liv. D1 del CCNL Metalmeccanici Industria.
3) Accertare e dichiarare la nullità del patto di prova apposto in data 08/06/2024 al rapporto di lavoro per cui è causa per tutte le ragioni espo-ste nel presente atto e, conseguentemente:
4) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità del licenziamento de quo per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto condannare ex art. 2 D.Lgs. 23/2015 la società alla reintegrazione del ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento sino alla data della effettiva reintegrazione sulla base dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. pari ad € 1.862,97, o altra diversa somma ritenuta di giustizia;
5) Condannare al pagamento dei contributi Controparte_1 previdenziali e assistenziali per il periodo intercorrente dal licenziamento sino all'effettiva reintegra;
IN VIA SUBORDINATA RISPETTO AI PUNTI 4 E 5:
6) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità del licenziamento de quo per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto condannare ex art. 3 e 9 D.Lgs. 23/2015 la società Condannare al pagamento di Controparte_1 un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. (€ 1.862,97) ed ammontante a € 11.177,82, o altra diversa somma ritenuta di giustizia
e comunque non inferiore a tre mensilità ammontanti a € 5.588,91;
Condannare al pagamento dell'indennità di Controparte_1 preavviso, pari a € 661,40, o altra diversa somma ritenuta di giustizia.
IN OGNI CASO:
8) Accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte della società
a favore del sig. di quanto dovuto a Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 8 titolo di retribuzione ordinaria per i mesi di maggio e giugno 2024, competenze di fine rapporto e TFR e, per l'effetto,
9) Condannare la società al pagamento a favore del Controparte_1 sig. della complessiva somma di € 9.651,74 (di cui € Parte_2
1.910,74) a titolo di competenze di retribuzione ordinaria per i mesi di maggio e giugno 2024, competenze di fine rapporto e TFR, ovvero, ove si ritenesse di applicare la tutela ex art. 2 D.Lgs. 23/2015, condannare la società al pagamento a favore del Controparte_1 sig. della complessiva somma di € 3.439,34 a titolo di Parte_2 retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2024.
IN OGNI CASO:
10) Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito in giudizio per Controparte_1 nonostante la regolare notifica, pertanto all'udienza del 26.3.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
Assunte le prove, all'udienza del giorno 11.9.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stato assunto dalla società in data CP_1 Controparte_1
31/03/2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 04/04/2023 al 30/04/2023, orario di lavoro full time (40 ore) inquadramento nel Liv. D1 del CCNL Metalmeccanici Industria e mansioni di “lavagista”.
Il contratto veniva successivamente prorogato, da ultimo sino al
31.3.2024, ma il ricorrente proseguiva la propria attività alle dipendenze della convenuta, senza alcuna regolarizzazione, sino al
06/06/2024.
pagina 3 di 8 Il ricorrente veniva infine assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 08/06/2024, inquadramento nel livello D1 del CCNL Metalmeccanica Industria e adibizione alle mansioni di “lucidatore/lavagista”.
Con lettera del 01/07/2024, comunicava al Controparte_1 ricorrente il licenziamento con effetto immediato per mancato superamento del periodo di prova.
Tanto premesso, ha dedotto la sussistenza di un rapporto di Pt_1 lavoro di natura subordinata anche nel periodo dal 01/04/2024 al
06/06/2024, lamentando la nullità del patto di prova perché successivo all'inizio del rapporto di lavoro e in ogni caso la sua illegittimità stante lo svolgimento delle medesime mansioni, con conseguente invalidità del licenziamento ed applicazione delle tutele previste dal D.Lgs. 23/2015.
Ha chiesto inoltre il versamento delle retribuzioni relative ai mesi di maggio e giugno 2024, oltre alle competenze di fine rapporto e al
TFR, per la complessiva somma di € 9.651,74.
E' stata dunque disposta attività istruttoria in ordine al periodo di lavoro non regolarizzato.
I testi escussi hanno confermato come il ricorrente abbia svolto la medesima attività lavorativa per la parte convenuta ben prima della formalizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
A conferma delle precedenti considerazioni, di seguito si riportano i verbali dell'istruttoria svolta.
Il teste ha riferito: Testimone_1
“Ho lavorato con il ricorrente. Facevamo lo stesso lavoro.
Nel 2023 sono passato a lavorare per questa ditta. Ho lavorato fino a giugno/luglio 2024.
Ricordo che sono andato in Pakistan a settembre e ricordo che il ricorrente 2 o 3 mesi prima aveva smesso di lavorare.
Il nostro capo era . Per_1
Lavoravamo dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì e tante volte anche al sabato.
pagina 4 di 8 C'erano altri ragazzi che lavoravano con noi, ad esempio Persona_2
e . Per_3
Ci occupavamo del lavaggio della macchina, sia dell'esterno che degli interni. Il ricorrente faceva lo stesso mio lavoro.
In caso di richiesta di ferie e permessi dovevamo rivolgerci ad
.” Per_1
Il teste ha rammentato: Tes_2
“Ho lavorato presso l'officina di via Zenale 90. Ho iniziato nel mese di marzo 2023 e ho terminato nel luglio del 2024.
Il ricorrente per tutto questo periodo ha lavorato con me nell'officina.
Io mi occupavo dei lavori di carrozzeria. Preparavo la macchina per la verniciatura.
Il ricorrente si occupava di preparare la macchina, della pulizia e della lucidatura.
Il nostro capo era che era il responsabile della Persona_4 [...]
. CP_1
In caso di ferie dovevo chiedere ad Persona_4
L'orario di lavoro era dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì.”
Accertata dunque la prestazione di attività lavorativa in data antecedente alla formalizzazione del rapporto di lavoro, con riferimento alla validità del patto di prova si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non si verte in una ipotesi di nullità genetica del patto accidentale contenuto nel contratto individuale di lavoro, come può essere il caso della mancata stipula del patto di prova per iscritto in epoca anteriore o almeno contestuale all'inizio del rapporto di lavoro (Cass. n. 25 del
1995; Cass. n. 5591 del 2001; Cass. n. 21758 del 2010).(…) In tutti questi casi in cui il patto di prova non è validamente apposto la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato
pagina 5 di 8 motivo di licenziamento e non si sottrae alla disciplina limitativa dei licenziamenti (Cass. n. 16214 del 2016; Cass. n. 17921 del 2016).
Si vuole dunque evidenziare la distinzione dell'ipotesi del licenziamento in caso di illegittima apposizione del patto di prova al contratto di lavoro dall'ipotesi del recesso intimato in regime di lavoro in prova per essere legittima la clausola recante il patto di prova: nel primo caso c'è la "conversione" (in senso atecnico) del rapporto in prova in rapporto ordinario (in realtà c'è la nullità parziale della clausola contenente il patto di prova, che non ridonda in nullità del contratto di lavoro) e trova applicazione, ricorrendo gli altri requisiti, il regime ordinario del licenziamento individuale (Cass. n. 14539 del 1999; Cass. n. 5811 del 1995). (Cass.
Sez. L sent. 31159/2018).
Ne discende che il licenziamento di deve essere Parte_1 ritenuto illegittimo, con applicazione delle tutele di cui all'art. 3 comma II – 9 d.lgs. 23/2015.
Conseguentemente, in considerazione della durata del rapporto di lavoro e delle dimensioni della società convenuta, al ricorrente deve essere corrisposta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità (euro € 1.862,97x4), per un totale di 7451,88 euro.
Ne deriva altresì il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata come da CCNL in atti (doc. 11 fasc. ric.) in 10 giorni di retribuzione, pari ad € 661,40.
Infine, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare l'esatta corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente, circostanza che al contrario non risulta provata, a fronte della contumacia di Controparte_1
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n.
13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve pagina 6 di 8 soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).
Tanto considerato, in assenza di specifiche contestazioni in ordine al quantum richiesto, è tenuta a Controparte_1 corrispondere al ricorrente la retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2024, le competenze di fine rapporto ed il TFR, per complessivi € 9.651,74.
Ai suddetti importi, in applicazione dell'art. 429, comma 3 c.p.c. e in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte (ex pluris, Cass., sentenza n. 4957/2002), devono essere aggiunti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi al tasso legale, dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo ( Cass., Sez. Un., sentenza n. 38/2001).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara estinto il rapporto di lavoro tra le parti;
condanna al pagamento di un'indennità non Controparte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.862,97), per complessivi euro
7451,88, oltre ad € 661,40 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
condanna inoltre al pagamento in favore di Controparte_1 della complessiva somma di € 9.651,74 a titolo di Parte_1 retribuzione ordinaria per i mesi di maggio e giugno 2024, competenze pagina 7 di 8 di fine rapporto e TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna infine la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
NO, 11.9.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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