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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/03/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"). nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10592/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Bertazzo del Foro Parte_1 C.F._1 di Reggio Emilia, con elezione di domicilio in Genova, via Frugoni 15/7.
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : "in via preliminare: rispettosamente, che il Presidente del Tribunale adito Voglia Parte_1 emettere decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto(individuato da Cass. SS.UU. Sent. 29-05-2012, n. 8516 nel , c.f. Controparte_1 P.IVA_1 corrente a Roma, in via Arenula 70,in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova), che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; a tale fine avverte il convenuto che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.p.C., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 C.p.C. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
nel merito: rispettosamente, che il Presidente del Tribunale adito Voglia, previa eventuale richiesta a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, degli atti, dei documenti e delle informazioni che riterrà necessari ai fini della decisione ex art. 15, comma 5, D.lgs. 150/11, in accoglimento del presente ricorso e in riforma del provvedimento impugnato, fermo restando l'importo già liquidato a titolo di compensi per l'attività prestata nanti il
Giudice per le Indagini presso il Tribunale di Genova per la difesa di nel processo di cui alla superiore Persona_1 narrativa, in via principale liquidare a favore del ricorrente la somma di ulteriori € 1.100,00oltre spese generali 15%, cpa ed iva, determinata dalla differenza tra l'importo richiesto mediante l'istanza di liquidazione dei compensi già prod. n. 10, pari ad € 1.400,00 oltre spese generali, cpa ed iva, e quanto liquidato nel decreto di pagamento impugnato, pari ad € 300,00 oltre spese generali, cpa ed iva;
in via subordinata liquidare a favore del ricorrente la somma meglio vista e ritenuta, comunque non inferiore ad ulteriori € 708,33oltre spese generali 15%, cpa ed iva, determinata dalla differenza tra i parametri minimi sopra
pagina 1 di 4 quantificati in €1.008,33 oltre spese generali, cpa ed iva, e quanto liquidato nel decreto di pagamento impugnato, pari ad € 300,00 oltre spese generali, cpa ed iva;
in ogni caso condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al ricorrente per l'attività prestata dal ricorrente nanti il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Genova quale difensore di fiducia di
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento 461/2024 R.G. SIGE - 42/24 Reg. Esec., Persona_1 determinandoli nella misura adeguata all'attività processuale effettivamente prestata.
Con vittoria dei compensi professionali del presente giudizio sulla cui liquidazione ci si rimette all'equo apprezzamento della ”. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 l'Avv.to ha promosso opposizione ex art. 170 T.U. Spese Parte_1 di Giustizia avverso il decreto di liquidazione del compenso del 4.10.2024 maturato per l'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento di incidente di esecuzione promosso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 745/23 del G.I.P. presso il Tribunale di Genova (parzialmente riformata dalla sentenza n. 2583/2023 della Corte
d'Appello di Genova) che aveva dichiarato colpevole il Sig. dei reati di cui all'art. 628 c.1, 628 c. 2 n. 1, Persona_1 628 c. 3 n. 1, c.p.
In tale giudizio il G.I.P., a seguito dell'ordinanza dell'11.9.2024 (con cui, in esito al procedimento esecutivo penale e in accoglimento dell'istanza promossa dal difensore, veniva rideterminata la pena a favore dell'imputato: prod. 9), ha liquidato all'odierno ricorrente, difensore dell'imputato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, un compenso orario complessivo pari ad euro 300,00 (oltre spese generali, c.p.a. ed iva) motivando che "nel caso di specie si è trattato di un incidente di esecuzione conclusosi in una udienza senza l'espletamento di attività istruttoria a carico della parte" e che "[…] il compenso è orario e appare congruo un tempo di 15 ore comprese le udienze" (prod. 11) implicitamente respingendo la richiesta di liquidazione dei maggiori importi richiesti dal difensore (pari a complessivi euro 1.400 oltre spese generali e c.p.a., già al netto della riduzione prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002: prod. 10).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la liquidazione a favore del difensore non sarebbe corretta, avendo il Giudice dell'esecuzione penale liquidato un importo largamente inferiore ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/22) atteso che lo stesso decreto prevede, per i procedimenti penali svolti dinnanzi al G.I.P./G.U.P., un compenso compreso in un importo che va da un minimo di euro 1.008,33 ad un massimo di euro 2.016,67 (oltre spese generali e c.p.a.) mentre per i compensi calcolati a tempo di cui all'art. 22 bis del citato D.M. un minimo di euro 200,00 e un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.
All'udienza del 4.3.2025, previa dichiarazione di contumacia del , la causa, ritenuta Controparte_1 documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, l'onorario e le spese spettanti al difensore “sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” e, quindi, quantificati secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/22, recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247".
Nel caso di specie, trattandosi di un incidente di esecuzione svolto dinnanzi al G.I.P., assume rilevanza il compenso stabilito dalla tabella n. 15 allegata al citato D.M. per il caso di giudizi penali "nanti il GIP/GUP", atteso il disposto di cui all'art. 665 c.p.p. a tenor del quale la competenza a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento appartiene allo stesso giudice che lo ha deliberato.
pagina 2 di 4 In particolare, la tabella 15 (ultima colonna) prevede i seguenti parametri medi che, in base all'art. 12 comma 1 dello stesso D.M., possono essere aumentati dal Giudice fino al 50%, ovvero diminuiti non oltre il 50%:
Sulla scorta di tali valori tabellari, anche escludendo la fase istruttoria, appare evidente l'inadeguatezza di quanto liquidato nel provvedimento impugnato.
Effettivamente, la liquidazione complessiva a favore del ricorrente – quantificata dal G.I.P. “a tempo” in euro 300,00 per un totale di 15 ore comprese le udienze ed esclusa la fase istruttoria – si pone ben al di sotto sia rispetto ai parametri minimi di cui alla sopra citata tabella 15 del D.M. (che, correttamente esclusa la fase istruttoria, risultano pari ad euro 1.008,33 oltre accessori, ottenuti sommando i parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotti di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002) sia rispetto ai parametri utilizzati dal GIP (secondo l'opponente in modo errato, poiché la norma richiede un previo accordo tra il difensore e il cliente, non concluso nella specie fra le parti), e calcolati a tempo ex art. 22 bis del medesimo D.M.: poiché quest'ultimo prevede, per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, un minimo di euro 200,00 e un massimo di euro 500,00, il compenso minimo, considerando 15 ore, sarebbe di € 3.000 oltre accessori.
Di conseguenza, il compenso riconosciuto al difensore, qualunque sia stato il parametro di riferimento concretamente applicato, non rientrando in nessuno dei range stabiliti dalle disposizioni che qui astrattamente rilevano, si appalesa – in ogni caso – non conforme ai valori legislativamente predeterminati nel D.M.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (a seguito delle modifiche successivamente apportate allo stesso dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022), non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile: si veda, da ultimo, Cass. sentenza 13 aprile 2023 n. 9815 secondo cui: “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”; ex multis, cfr. Cass. 22 gennaio 2021, n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n. 9690).
Nello stesso senso la giurisprudenza si è posta anche in relazione ai Protocolli di Intesa per le liquidazioni dei gratuiti patrocini sottoscritti dai singoli Uffici giudiziari (che il ricorrente ha addotto quale ulteriore argomento a dimostrazione della sproporzione del compenso riconosciuto dal G.I.P. ma che, nel caso in esame, non hanno trovato concreta applicazione in quanto non richiesti dall'interessato in sede di liquidazione), chiarendo che nemmeno essi possono derogare alla determinazione legislativa dei minimi dei compensi degli avvocati: “In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale,
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa”: così, Cass. ordinanza n. 29184 del 20/10/2023.
In materia penale, inoltre, l'art. 12, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 descrive i criteri che guidano la valutazione del Giudice nella quantificazione del compenso del difensore: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge
pagina 3 di 4 la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”.
Applicando tali parametri alla fattispecie in esame, si evidenzia che l'attività compiuta dal difensore si è concretizzata in una istanza di avvio di un incidente di esecuzione, conclusosi in una sola udienza, promosso al fine del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto commesso dall'imputato, circostanza introdotta successivamente al passaggio in giudicato della condanna de quo (per effetto dell'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 86/2024, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 2 dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevedevano che la pena ivi prevista è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità).
Nonostante l'espletamento di tale attività abbia avuto senza alcun dubbio il pregio di determinare una riduzione della pena in favore dell'imputato (di mesi 3, giorni 10 di reclusione e di euro 100 di multa: prod. 9), la richiesta di liquidazione da parte del difensore di un compenso pari ad euro 1.400,00 (a fronte di un minimo tabellare, esclusa la fase istruttoria, di euro 1.008,33 e di un massimo di euro 2.016,67 già ridotti di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002) non appare proporzionata, soprattutto se posta in relazione alla complessità e alla durata del procedimento svolto, considerato anche che quest'ultimo si è materialmente risolto con il deposito di un'istanza e si è concluso all'esito di una sola udienza senza la necessità di alcuna attività istruttoria.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza sopra ricordati, la scrivente ritiene congruo e coerente con le applicazioni di legge la liquidazione corrispondente ai parametri minimi del compenso tabellare di cui alla tabella n. 15 allegata al citato D.M. giudizio G.I.P./G.U.P., e cioè euro 1.008,33 [pari alla metà dei compensi medi con esclusione della fase istruttoria (851,00 + 756,00 + 1.418,00 = 3.025:2= 1.512,50) e ridotti di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 (1.512,50 -1/3 = 1.008,33)].
In definitiva, la domanda subordinata dell'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il compenso del ricorrente deve essere in definitiva rideterminato nella somma complessiva di € 1.008,33, oltre spese generali 15%, c.p.a ed iva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022 e successive modifiche, come segue: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa compreso nello scaglione di riferimento da euro 1.001,00 a euro 5.200,00, onorari corrispondenti ai parametri minimi, vista la semplicità della controversia, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed esclusa la fase istruttoria e così euro 213,00 per la fase di studio della controversia, euro 213,00 per la fase introduttiva ed euro 426,00 per la fase decisionale, per un totale pari ad euro 852,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- revoca il decreto di liquidazione impugnato e liquida a favore dell'avv. del Foro di Genova, quale Parte_1 difensore di nato in [...] il [...], ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto Gip n. Persona_1 18/2024 del 4.7.2024, nell'ambito del procedimento penale n. SIGE 461/2024 R.G. N. 18/2024, la somma di euro 1.088,33 oltre spese generali 15%, c.p.a. ed iva;
- Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opponente, liquidate in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Si comunichi.
Genova, 12.3.2025
Il Giudice
Chiara Monteleone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Chiara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c. 3 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"). nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10592/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Bertazzo del Foro Parte_1 C.F._1 di Reggio Emilia, con elezione di domicilio in Genova, via Frugoni 15/7.
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per : "in via preliminare: rispettosamente, che il Presidente del Tribunale adito Voglia Parte_1 emettere decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto(individuato da Cass. SS.UU. Sent. 29-05-2012, n. 8516 nel , c.f. Controparte_1 P.IVA_1 corrente a Roma, in via Arenula 70,in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova), che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; a tale fine avverte il convenuto che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.p.C., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 C.p.C. o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
nel merito: rispettosamente, che il Presidente del Tribunale adito Voglia, previa eventuale richiesta a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, degli atti, dei documenti e delle informazioni che riterrà necessari ai fini della decisione ex art. 15, comma 5, D.lgs. 150/11, in accoglimento del presente ricorso e in riforma del provvedimento impugnato, fermo restando l'importo già liquidato a titolo di compensi per l'attività prestata nanti il
Giudice per le Indagini presso il Tribunale di Genova per la difesa di nel processo di cui alla superiore Persona_1 narrativa, in via principale liquidare a favore del ricorrente la somma di ulteriori € 1.100,00oltre spese generali 15%, cpa ed iva, determinata dalla differenza tra l'importo richiesto mediante l'istanza di liquidazione dei compensi già prod. n. 10, pari ad € 1.400,00 oltre spese generali, cpa ed iva, e quanto liquidato nel decreto di pagamento impugnato, pari ad € 300,00 oltre spese generali, cpa ed iva;
in via subordinata liquidare a favore del ricorrente la somma meglio vista e ritenuta, comunque non inferiore ad ulteriori € 708,33oltre spese generali 15%, cpa ed iva, determinata dalla differenza tra i parametri minimi sopra
pagina 1 di 4 quantificati in €1.008,33 oltre spese generali, cpa ed iva, e quanto liquidato nel decreto di pagamento impugnato, pari ad € 300,00 oltre spese generali, cpa ed iva;
in ogni caso condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al ricorrente per l'attività prestata dal ricorrente nanti il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Genova quale difensore di fiducia di
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento 461/2024 R.G. SIGE - 42/24 Reg. Esec., Persona_1 determinandoli nella misura adeguata all'attività processuale effettivamente prestata.
Con vittoria dei compensi professionali del presente giudizio sulla cui liquidazione ci si rimette all'equo apprezzamento della ”. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 l'Avv.to ha promosso opposizione ex art. 170 T.U. Spese Parte_1 di Giustizia avverso il decreto di liquidazione del compenso del 4.10.2024 maturato per l'attività difensiva svolta nell'ambito del procedimento di incidente di esecuzione promosso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 745/23 del G.I.P. presso il Tribunale di Genova (parzialmente riformata dalla sentenza n. 2583/2023 della Corte
d'Appello di Genova) che aveva dichiarato colpevole il Sig. dei reati di cui all'art. 628 c.1, 628 c. 2 n. 1, Persona_1 628 c. 3 n. 1, c.p.
In tale giudizio il G.I.P., a seguito dell'ordinanza dell'11.9.2024 (con cui, in esito al procedimento esecutivo penale e in accoglimento dell'istanza promossa dal difensore, veniva rideterminata la pena a favore dell'imputato: prod. 9), ha liquidato all'odierno ricorrente, difensore dell'imputato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, un compenso orario complessivo pari ad euro 300,00 (oltre spese generali, c.p.a. ed iva) motivando che "nel caso di specie si è trattato di un incidente di esecuzione conclusosi in una udienza senza l'espletamento di attività istruttoria a carico della parte" e che "[…] il compenso è orario e appare congruo un tempo di 15 ore comprese le udienze" (prod. 11) implicitamente respingendo la richiesta di liquidazione dei maggiori importi richiesti dal difensore (pari a complessivi euro 1.400 oltre spese generali e c.p.a., già al netto della riduzione prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002: prod. 10).
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la liquidazione a favore del difensore non sarebbe corretta, avendo il Giudice dell'esecuzione penale liquidato un importo largamente inferiore ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/22) atteso che lo stesso decreto prevede, per i procedimenti penali svolti dinnanzi al G.I.P./G.U.P., un compenso compreso in un importo che va da un minimo di euro 1.008,33 ad un massimo di euro 2.016,67 (oltre spese generali e c.p.a.) mentre per i compensi calcolati a tempo di cui all'art. 22 bis del citato D.M. un minimo di euro 200,00 e un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.
All'udienza del 4.3.2025, previa dichiarazione di contumacia del , la causa, ritenuta Controparte_1 documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, l'onorario e le spese spettanti al difensore “sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” e, quindi, quantificati secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/22, recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247".
Nel caso di specie, trattandosi di un incidente di esecuzione svolto dinnanzi al G.I.P., assume rilevanza il compenso stabilito dalla tabella n. 15 allegata al citato D.M. per il caso di giudizi penali "nanti il GIP/GUP", atteso il disposto di cui all'art. 665 c.p.p. a tenor del quale la competenza a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento appartiene allo stesso giudice che lo ha deliberato.
pagina 2 di 4 In particolare, la tabella 15 (ultima colonna) prevede i seguenti parametri medi che, in base all'art. 12 comma 1 dello stesso D.M., possono essere aumentati dal Giudice fino al 50%, ovvero diminuiti non oltre il 50%:
Sulla scorta di tali valori tabellari, anche escludendo la fase istruttoria, appare evidente l'inadeguatezza di quanto liquidato nel provvedimento impugnato.
Effettivamente, la liquidazione complessiva a favore del ricorrente – quantificata dal G.I.P. “a tempo” in euro 300,00 per un totale di 15 ore comprese le udienze ed esclusa la fase istruttoria – si pone ben al di sotto sia rispetto ai parametri minimi di cui alla sopra citata tabella 15 del D.M. (che, correttamente esclusa la fase istruttoria, risultano pari ad euro 1.008,33 oltre accessori, ottenuti sommando i parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotti di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002) sia rispetto ai parametri utilizzati dal GIP (secondo l'opponente in modo errato, poiché la norma richiede un previo accordo tra il difensore e il cliente, non concluso nella specie fra le parti), e calcolati a tempo ex art. 22 bis del medesimo D.M.: poiché quest'ultimo prevede, per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, un minimo di euro 200,00 e un massimo di euro 500,00, il compenso minimo, considerando 15 ore, sarebbe di € 3.000 oltre accessori.
Di conseguenza, il compenso riconosciuto al difensore, qualunque sia stato il parametro di riferimento concretamente applicato, non rientrando in nessuno dei range stabiliti dalle disposizioni che qui astrattamente rilevano, si appalesa – in ogni caso – non conforme ai valori legislativamente predeterminati nel D.M.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (a seguito delle modifiche successivamente apportate allo stesso dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022), non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile: si veda, da ultimo, Cass. sentenza 13 aprile 2023 n. 9815 secondo cui: “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”; ex multis, cfr. Cass. 22 gennaio 2021, n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n. 9690).
Nello stesso senso la giurisprudenza si è posta anche in relazione ai Protocolli di Intesa per le liquidazioni dei gratuiti patrocini sottoscritti dai singoli Uffici giudiziari (che il ricorrente ha addotto quale ulteriore argomento a dimostrazione della sproporzione del compenso riconosciuto dal G.I.P. ma che, nel caso in esame, non hanno trovato concreta applicazione in quanto non richiesti dall'interessato in sede di liquidazione), chiarendo che nemmeno essi possono derogare alla determinazione legislativa dei minimi dei compensi degli avvocati: “In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale,
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa”: così, Cass. ordinanza n. 29184 del 20/10/2023.
In materia penale, inoltre, l'art. 12, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 descrive i criteri che guidano la valutazione del Giudice nella quantificazione del compenso del difensore: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge
pagina 3 di 4 la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”.
Applicando tali parametri alla fattispecie in esame, si evidenzia che l'attività compiuta dal difensore si è concretizzata in una istanza di avvio di un incidente di esecuzione, conclusosi in una sola udienza, promosso al fine del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto commesso dall'imputato, circostanza introdotta successivamente al passaggio in giudicato della condanna de quo (per effetto dell'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 86/2024, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 1 e 2 dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevedevano che la pena ivi prevista è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità).
Nonostante l'espletamento di tale attività abbia avuto senza alcun dubbio il pregio di determinare una riduzione della pena in favore dell'imputato (di mesi 3, giorni 10 di reclusione e di euro 100 di multa: prod. 9), la richiesta di liquidazione da parte del difensore di un compenso pari ad euro 1.400,00 (a fronte di un minimo tabellare, esclusa la fase istruttoria, di euro 1.008,33 e di un massimo di euro 2.016,67 già ridotti di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002) non appare proporzionata, soprattutto se posta in relazione alla complessità e alla durata del procedimento svolto, considerato anche che quest'ultimo si è materialmente risolto con il deposito di un'istanza e si è concluso all'esito di una sola udienza senza la necessità di alcuna attività istruttoria.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza sopra ricordati, la scrivente ritiene congruo e coerente con le applicazioni di legge la liquidazione corrispondente ai parametri minimi del compenso tabellare di cui alla tabella n. 15 allegata al citato D.M. giudizio G.I.P./G.U.P., e cioè euro 1.008,33 [pari alla metà dei compensi medi con esclusione della fase istruttoria (851,00 + 756,00 + 1.418,00 = 3.025:2= 1.512,50) e ridotti di un terzo ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 (1.512,50 -1/3 = 1.008,33)].
In definitiva, la domanda subordinata dell'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il compenso del ricorrente deve essere in definitiva rideterminato nella somma complessiva di € 1.008,33, oltre spese generali 15%, c.p.a ed iva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022 e successive modifiche, come segue: tipologia giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa compreso nello scaglione di riferimento da euro 1.001,00 a euro 5.200,00, onorari corrispondenti ai parametri minimi, vista la semplicità della controversia, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed esclusa la fase istruttoria e così euro 213,00 per la fase di studio della controversia, euro 213,00 per la fase introduttiva ed euro 426,00 per la fase decisionale, per un totale pari ad euro 852,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, c.p.a. e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- revoca il decreto di liquidazione impugnato e liquida a favore dell'avv. del Foro di Genova, quale Parte_1 difensore di nato in [...] il [...], ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto Gip n. Persona_1 18/2024 del 4.7.2024, nell'ambito del procedimento penale n. SIGE 461/2024 R.G. N. 18/2024, la somma di euro 1.088,33 oltre spese generali 15%, c.p.a. ed iva;
- Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opponente, liquidate in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.
Si comunichi.
Genova, 12.3.2025
Il Giudice
Chiara Monteleone
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