TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 31.10.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
28.03.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,20
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. SA La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 3457 /2022 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Palermo nella VIA EMERICO AMARI N.57 presso lo Parte_1
studio dell'avv. BARBARA MINEO dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
ATTRICE
E
in persona del suo titolare pro tempore, con sede in Pero ( Controparte_1
MI) nella via XXV Aprile n. 5
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico SA La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) accoglie la domanda avanzata da parte attrice e per l'effetto, la Controparte_1
va condannata a pagare in favore della sig.ra , la somma di € 12.536,00, a titolo di
[...] Parte_1
danni patiti dalla stessa a seguito dell'infortunio occorsole in data 18.02.2021, oltre gli interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
ed oltre rivalutazione monetaria sulla sola somma di € 1.024,00;
2) pone definitivamente a carico della società convenuta le spese delle disposte consulente;
3) condanna, infine, la società convenuta a rifondere alla sig.ra le spese di lite, Parte_1
da distrarsi in favore dell'avv. Barbara Mineo, dichiaratasi antistataria, che si liquidano in €
3.387,00, oltre spese borsuali documentate, iva, cassa e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda, avanzata dall'attrice, volta ad ottenere il risarcimento del danno fisico dalla stessa patito, in conseguenza dell'infortunio occorsole in data
18.02.2021 all'interno dell'attività commerciale sito in Palermo nella vi Controparte_1
Notarbartolo n. 42. Precisava l'attrice che, mentre si accingeva a scendere lungo le scale per accedere al piano di sotto, il piede le rimaneva incastrato nello spazio vuoto esistente tra un gradino e l'altro ed a causa del fatto che le scale fossero prive del corrimano cadeva a terra provocandosi delle lesioni fisiche.
La domanda di parte attrice, volta ad ottenere, il risarcimento dei danni tutti patiti dalla stessa a seguito dell'infortunio occorsole in Palermo all'interno dell'attività commerciale sita in via
Notarbartolo, merita accoglimento, avendo la sig.ra , fornito prove sufficienti in ordine Parte_1
alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c nell'ambito del quale deve essere inquadrata la fattispecie de qua. L'accoglimento della pretesa risarcitoria (da inquadrarsi – nella speciale ipotesi di responsabilità da cose in custodia di cui all'art.2051 c.c.) postula, infatti, la dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda, ossia, per un verso, l'essersi il danno verificato per il dinamismo connaturato della cosa custodita o per l'insorgenza in essa di un agente dannoso o ancora per la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario/possessore del bene, per altro verso,
l'esistenza di un potere fisico del soggetto sulla cosa, con conseguente dovere di custodirla (cfr.
Cass.10641/02);
Nel caso di specie le dichiarazioni rese dai testi sentiti in corso di causa, presenti sul luogo del sinistro, hanno dato inequivoca conferma della sussistenza del danno lamentato da parte attrice e del fatto che l'evento si sia prodotto come conseguenza della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa nella disponibilità della società
convenuta (Cass. 11517/2013).
Le dichiarazioni rese dai testi escussi, sono state peraltro confortate e completate dalla disposta C.T.U., le cui conclusioni si condividono pienamente. Il nominato C.T.U geom. Per_1
invero, seppur abbia accertato che la scala rispetti alcuni aspetti costruttivi alle normative
[...]
vigenti per le caratteristiche delle scale, ha comunque dichiarato non essere consona ad un normale utilizzo, a causa della mancanza di corrimani. Tralasciando quindi le ragioni che abbiano provocato la caduta dalle scale della sig. è verosimile che la presenza del corrimano avrebbe potuto Pt_1
impedirla o comunque limitarne le conseguenze.
Deve, quindi, ritenersi provato il nesso causale tra il danno lamentato dall'attrice e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza della struttura, nella disponibilità della società convenuta.
Ai sensi di legge le scale “…devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimani devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente”. Considerato, quindi, che nel caso di specie il nominato consulente ha accertato l'inesistenza del corrimano all'interno dell'attività commerciale di proprietà della società
convenuta, deve ritenersi responsabile del danno lamentato dallo sig.ra per non avere posto Pt_1
in essere le cautele necessarie, adeguate a scongiurare che si potesse verificare l'evento dannoso lamentato.
Né la società convenuta si è costituita in giudizio al fine di fornire prova della causa della caduta. La società convenuta, infatti, optando per la contumacia – contegno processuale che non sfugge, peraltro, alla valutazione ex art. 116 c.p.c., avuto anche riguardo alla linearità delle questioni rappresentate in giudizio – si è preclusa in radice la possibilità di ottemperare all'onere probatorio impostogli dal disposto dell'art. 2697 c.c., dimostrando con tale comportamento di non potere minimamente contestare, sotto il detto profilo, la pretesa attrice.
E d'altra parte, seppure la contumacia del convenuto di per sé sola considerata, non può
assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore e non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace i fatti costitutivi della domanda attrice
(Cass. Civ., sez. III, n. 7739/07; 10948/03); è altrettanto vero che essa può ben concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice, il quale deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ex art. 115 c.p.c. e può desumere - si ripete - argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo ex art. 116 c.p.c.
Pertanto, se parte convenuta avesse voluto eccepire l'estinzione o la modificazione del diritto fatto valere dall'attrice con la propria domanda o l'infondatezza delle attoree pretese restitutorie o avesse voluto, comunque, dedurre altre circostanze a sé favorevoli per osteggiare le pretese di controparte, ben avrebbe potuto e dovuto costituirsi, sopportando l'onere probatorio dei fatti posti a fondamento delle suddette eccezioni, se solo queste fossero state sollevate.
Quanto al riparto dell'onere della prova, in materia di danno cagionato da cose in custodia,
compete, invero, al danneggiato, nel caso di specie la sig.ra provare il nesso eziologico tra Pt_1
la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., dovrà provare l'esistenza dì un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di causalità.
Va ora osservato che è indubbio che, il luogo in cui si è verificato il sinistro, era comunque nella disponibilità della società convenuta, come risulta dalla visura camerale versata in atti da parte attrice, nella quale tra le sedi secondarie e unità operative della società, vi è anche il punto vendita di via Notarbartolo. E' indubbio quindi che sulla rampa di scale, teatro del sinistro, la società
convenuta esercitasse un potere fisico e ne aveva quindi un potere di disponibilità e quindi di controllo. Il predetto potere fisico bastava a far sorgere il dovere di custodia di cui all'articolo in parola.
Alla luce di quanto sopra riferito, ben può dirsi sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c della società convenuta in ordine all'evento dannoso occorso alla sig.ra Il custode di un Pt_1
determinato bene, invero, è tenuto ad attivarsi per evitare che lo stesso arrechi danni a terzi.
Considerato che nel caso di specie ciò non è avvenuto in quanto, il danno lamentato da parte attrice si è rivelato anzi l'espressione dell'inosservanza da parte della società convenuta dell'obbligo di provvedere, quale custode, ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa, la società
[...]
va condannata a risarcire alla sig.ra i danni dalla stessa patiti. Controparte_1 Pt_1
Quanto al disposto normativo sopra richiamato, appare doveroso ricordare che non è
sufficiente allegare che una cosa abbia prodotto un danno, per poi avvalersi della presunzione di colpa ex art. 2051 c.c., ma, a questi fini, occorre la prova di una necessaria ed obiettiva correlazione tra la cosa e il danno, essendo intuitivo che la responsabilità presunta di cui all'art. 2051 non possa affermarsi a carico del custode della cosa la quale, nella causazione del danno, abbia svolto un ruolo di semplice occasione del danno. Considerato, dunque, che nel caso di specie l'obiettiva correlazione tra la cosa (rampa di scale priva di corrimano) e il danno, è emersa dalle prove orali espletate nel corso del giudizio ed ha anche trovato conferma nelle relazioni dei nominati consulenti sia tecnico che medico (le cui conclusioni si condividono pienamente stante la loro obiettività, linearità e completezza, peraltro non smentite da alcun elemento di segno contrario), va riconosciuto il diritto dell'attrice di ottenere il danno dalla stessa lamentato.
Nel caso di specie, come detto sopra, nessuna prova è stata fornita dalla società convenuta,
peraltro rimasta contumace, circa l'esistenza di un fattore esterno a carattere eccezionale ed imprevedibile (quale sarebbe potuto essere il malore della danneggiata), idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Il caso fortuito, idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode, può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato,
allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Considerato che
anche al riguardo, nessuna prova è stata fornita da parte della società, che ha comunque scelto di non costituirsi in giudizio, deve concludersi nel senso di ritenerla responsabile per i danni tutti patiti dalla sig.ra Pt_1
Al riguardo appare opportuno precisare come, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno,
costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Nel caso di specie, invece, nessuna responsabilità è emersa in capo alla sig.ra la Pt_1
quale stava scendendo dalle rampa di scala, priva del corrimano.
Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile, avuto riguardo alle conclusioni attendibili cui è pervenuto il C.T.U. nominato in corso di causa il quale, all'esito di un indagine coerente e lineare, sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti, dopo avere accertato il nesso di causalità tra il danno riscontrato e l'evento narrato, ha accertato che sulla persona di residuano ancora, ad esito delle Parte_1
lesioni sofferte a causa dell'incidente, postumi che provocano un'invalidità permanente quantificata nella misura del 4%, percentuale che si rivela del tutto congrua. Con indicazione ugualmente congrua il C.T.U ha poi quantificato in complessivi 70 giorni
(di cui 20 al 75%, 30 al 50%, e 20 al 25%) il periodo di inabilità temporanea a seguito del sinistro.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce”
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal
Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-
26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio consacrato dalla III
sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico,
quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità
che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011 –
che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d.
danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
Ecco, pertanto, che – tenuto conto delle tabelle in vigore presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, dei giorni di inabilità temporanea e delle sofferenze morali subite dall'attrice, e considerato che non risultano provate circostanze soggettive comportanti una
personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale – può
complessivamente liquidarsi in favore di , un danno non patrimoniale, riconosciuto Parte_1
all'attualità, di € 11.512,00. Risultano documentate spese mediche per € 1.024,00, ritenute congrue dal nominato c.t.u medico .
Le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte
con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo secondo le modalità sopra indicate quindi la somma di € 12.536,00,
comprensiva anche delle spese mediche sostenute, dovrà essere aumentata degli interessi dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo nonché della rivalutazione monetaria sulla sola somma di €
1.024,00.
Le spese dei nominati consulenti (già liquidate) vanno poste definitivamente a carico della società convenuta. Conseguentemente, la va condannata a pagare in favore della Controparte_1
sig.ra la somma di € 12.536,00, a titolo di danni patiti dalla stessa a seguito Parte_1
dell'infortunio occorsole in data 18.02.2021, oltre gli interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, secondo le modalità sopra indicate ed oltre rivalutazione monetaria sulla sola somma di € 1.024,00.
Attesa la soccombenza della società convenuta, la stessa va condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 31/10/2025
Il G.O.T
SA La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice SA La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
28.03.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,20
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. SA La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 3457 /2022 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to in Palermo nella VIA EMERICO AMARI N.57 presso lo Parte_1
studio dell'avv. BARBARA MINEO dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
ATTRICE
E
in persona del suo titolare pro tempore, con sede in Pero ( Controparte_1
MI) nella via XXV Aprile n. 5
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico SA La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) accoglie la domanda avanzata da parte attrice e per l'effetto, la Controparte_1
va condannata a pagare in favore della sig.ra , la somma di € 12.536,00, a titolo di
[...] Parte_1
danni patiti dalla stessa a seguito dell'infortunio occorsole in data 18.02.2021, oltre gli interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
ed oltre rivalutazione monetaria sulla sola somma di € 1.024,00;
2) pone definitivamente a carico della società convenuta le spese delle disposte consulente;
3) condanna, infine, la società convenuta a rifondere alla sig.ra le spese di lite, Parte_1
da distrarsi in favore dell'avv. Barbara Mineo, dichiaratasi antistataria, che si liquidano in €
3.387,00, oltre spese borsuali documentate, iva, cassa e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è la domanda, avanzata dall'attrice, volta ad ottenere il risarcimento del danno fisico dalla stessa patito, in conseguenza dell'infortunio occorsole in data
18.02.2021 all'interno dell'attività commerciale sito in Palermo nella vi Controparte_1
Notarbartolo n. 42. Precisava l'attrice che, mentre si accingeva a scendere lungo le scale per accedere al piano di sotto, il piede le rimaneva incastrato nello spazio vuoto esistente tra un gradino e l'altro ed a causa del fatto che le scale fossero prive del corrimano cadeva a terra provocandosi delle lesioni fisiche.
La domanda di parte attrice, volta ad ottenere, il risarcimento dei danni tutti patiti dalla stessa a seguito dell'infortunio occorsole in Palermo all'interno dell'attività commerciale sita in via
Notarbartolo, merita accoglimento, avendo la sig.ra , fornito prove sufficienti in ordine Parte_1
alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c nell'ambito del quale deve essere inquadrata la fattispecie de qua. L'accoglimento della pretesa risarcitoria (da inquadrarsi – nella speciale ipotesi di responsabilità da cose in custodia di cui all'art.2051 c.c.) postula, infatti, la dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda, ossia, per un verso, l'essersi il danno verificato per il dinamismo connaturato della cosa custodita o per l'insorgenza in essa di un agente dannoso o ancora per la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture, che gravano sul proprietario/possessore del bene, per altro verso,
l'esistenza di un potere fisico del soggetto sulla cosa, con conseguente dovere di custodirla (cfr.
Cass.10641/02);
Nel caso di specie le dichiarazioni rese dai testi sentiti in corso di causa, presenti sul luogo del sinistro, hanno dato inequivoca conferma della sussistenza del danno lamentato da parte attrice e del fatto che l'evento si sia prodotto come conseguenza della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa nella disponibilità della società
convenuta (Cass. 11517/2013).
Le dichiarazioni rese dai testi escussi, sono state peraltro confortate e completate dalla disposta C.T.U., le cui conclusioni si condividono pienamente. Il nominato C.T.U geom. Per_1
invero, seppur abbia accertato che la scala rispetti alcuni aspetti costruttivi alle normative
[...]
vigenti per le caratteristiche delle scale, ha comunque dichiarato non essere consona ad un normale utilizzo, a causa della mancanza di corrimani. Tralasciando quindi le ragioni che abbiano provocato la caduta dalle scale della sig. è verosimile che la presenza del corrimano avrebbe potuto Pt_1
impedirla o comunque limitarne le conseguenze.
Deve, quindi, ritenersi provato il nesso causale tra il danno lamentato dall'attrice e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza della struttura, nella disponibilità della società convenuta.
Ai sensi di legge le scale “…devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimani devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente”. Considerato, quindi, che nel caso di specie il nominato consulente ha accertato l'inesistenza del corrimano all'interno dell'attività commerciale di proprietà della società
convenuta, deve ritenersi responsabile del danno lamentato dallo sig.ra per non avere posto Pt_1
in essere le cautele necessarie, adeguate a scongiurare che si potesse verificare l'evento dannoso lamentato.
Né la società convenuta si è costituita in giudizio al fine di fornire prova della causa della caduta. La società convenuta, infatti, optando per la contumacia – contegno processuale che non sfugge, peraltro, alla valutazione ex art. 116 c.p.c., avuto anche riguardo alla linearità delle questioni rappresentate in giudizio – si è preclusa in radice la possibilità di ottemperare all'onere probatorio impostogli dal disposto dell'art. 2697 c.c., dimostrando con tale comportamento di non potere minimamente contestare, sotto il detto profilo, la pretesa attrice.
E d'altra parte, seppure la contumacia del convenuto di per sé sola considerata, non può
assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore e non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace i fatti costitutivi della domanda attrice
(Cass. Civ., sez. III, n. 7739/07; 10948/03); è altrettanto vero che essa può ben concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice, il quale deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti ex art. 115 c.p.c. e può desumere - si ripete - argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo ex art. 116 c.p.c.
Pertanto, se parte convenuta avesse voluto eccepire l'estinzione o la modificazione del diritto fatto valere dall'attrice con la propria domanda o l'infondatezza delle attoree pretese restitutorie o avesse voluto, comunque, dedurre altre circostanze a sé favorevoli per osteggiare le pretese di controparte, ben avrebbe potuto e dovuto costituirsi, sopportando l'onere probatorio dei fatti posti a fondamento delle suddette eccezioni, se solo queste fossero state sollevate.
Quanto al riparto dell'onere della prova, in materia di danno cagionato da cose in custodia,
compete, invero, al danneggiato, nel caso di specie la sig.ra provare il nesso eziologico tra Pt_1
la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c., dovrà provare l'esistenza dì un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva ed idoneo ad interrompere quel nesso di causalità.
Va ora osservato che è indubbio che, il luogo in cui si è verificato il sinistro, era comunque nella disponibilità della società convenuta, come risulta dalla visura camerale versata in atti da parte attrice, nella quale tra le sedi secondarie e unità operative della società, vi è anche il punto vendita di via Notarbartolo. E' indubbio quindi che sulla rampa di scale, teatro del sinistro, la società
convenuta esercitasse un potere fisico e ne aveva quindi un potere di disponibilità e quindi di controllo. Il predetto potere fisico bastava a far sorgere il dovere di custodia di cui all'articolo in parola.
Alla luce di quanto sopra riferito, ben può dirsi sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c della società convenuta in ordine all'evento dannoso occorso alla sig.ra Il custode di un Pt_1
determinato bene, invero, è tenuto ad attivarsi per evitare che lo stesso arrechi danni a terzi.
Considerato che nel caso di specie ciò non è avvenuto in quanto, il danno lamentato da parte attrice si è rivelato anzi l'espressione dell'inosservanza da parte della società convenuta dell'obbligo di provvedere, quale custode, ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa, la società
[...]
va condannata a risarcire alla sig.ra i danni dalla stessa patiti. Controparte_1 Pt_1
Quanto al disposto normativo sopra richiamato, appare doveroso ricordare che non è
sufficiente allegare che una cosa abbia prodotto un danno, per poi avvalersi della presunzione di colpa ex art. 2051 c.c., ma, a questi fini, occorre la prova di una necessaria ed obiettiva correlazione tra la cosa e il danno, essendo intuitivo che la responsabilità presunta di cui all'art. 2051 non possa affermarsi a carico del custode della cosa la quale, nella causazione del danno, abbia svolto un ruolo di semplice occasione del danno. Considerato, dunque, che nel caso di specie l'obiettiva correlazione tra la cosa (rampa di scale priva di corrimano) e il danno, è emersa dalle prove orali espletate nel corso del giudizio ed ha anche trovato conferma nelle relazioni dei nominati consulenti sia tecnico che medico (le cui conclusioni si condividono pienamente stante la loro obiettività, linearità e completezza, peraltro non smentite da alcun elemento di segno contrario), va riconosciuto il diritto dell'attrice di ottenere il danno dalla stessa lamentato.
Nel caso di specie, come detto sopra, nessuna prova è stata fornita dalla società convenuta,
peraltro rimasta contumace, circa l'esistenza di un fattore esterno a carattere eccezionale ed imprevedibile (quale sarebbe potuto essere il malore della danneggiata), idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Il caso fortuito, idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode, può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato,
allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Considerato che
anche al riguardo, nessuna prova è stata fornita da parte della società, che ha comunque scelto di non costituirsi in giudizio, deve concludersi nel senso di ritenerla responsabile per i danni tutti patiti dalla sig.ra Pt_1
Al riguardo appare opportuno precisare come, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno,
costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Nel caso di specie, invece, nessuna responsabilità è emersa in capo alla sig.ra la Pt_1
quale stava scendendo dalle rampa di scala, priva del corrimano.
Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile, avuto riguardo alle conclusioni attendibili cui è pervenuto il C.T.U. nominato in corso di causa il quale, all'esito di un indagine coerente e lineare, sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti, dopo avere accertato il nesso di causalità tra il danno riscontrato e l'evento narrato, ha accertato che sulla persona di residuano ancora, ad esito delle Parte_1
lesioni sofferte a causa dell'incidente, postumi che provocano un'invalidità permanente quantificata nella misura del 4%, percentuale che si rivela del tutto congrua. Con indicazione ugualmente congrua il C.T.U ha poi quantificato in complessivi 70 giorni
(di cui 20 al 75%, 30 al 50%, e 20 al 25%) il periodo di inabilità temporanea a seguito del sinistro.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce”
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal
Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-
26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio consacrato dalla III
sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico,
quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità
che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011 –
che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d.
danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
Ecco, pertanto, che – tenuto conto delle tabelle in vigore presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, dei giorni di inabilità temporanea e delle sofferenze morali subite dall'attrice, e considerato che non risultano provate circostanze soggettive comportanti una
personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale – può
complessivamente liquidarsi in favore di , un danno non patrimoniale, riconosciuto Parte_1
all'attualità, di € 11.512,00. Risultano documentate spese mediche per € 1.024,00, ritenute congrue dal nominato c.t.u medico .
Le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte
con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo secondo le modalità sopra indicate quindi la somma di € 12.536,00,
comprensiva anche delle spese mediche sostenute, dovrà essere aumentata degli interessi dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo nonché della rivalutazione monetaria sulla sola somma di €
1.024,00.
Le spese dei nominati consulenti (già liquidate) vanno poste definitivamente a carico della società convenuta. Conseguentemente, la va condannata a pagare in favore della Controparte_1
sig.ra la somma di € 12.536,00, a titolo di danni patiti dalla stessa a seguito Parte_1
dell'infortunio occorsole in data 18.02.2021, oltre gli interessi dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo, secondo le modalità sopra indicate ed oltre rivalutazione monetaria sulla sola somma di € 1.024,00.
Attesa la soccombenza della società convenuta, la stessa va condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 31/10/2025
Il G.O.T
SA La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice SA La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44