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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2406 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore (cod. fisc. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Alesci, presso il cui studio in Venetico, via
Principe Michele n. 65 ha eletto domicilio opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca A. Bellavia, presso il cui P.IVA_2
studio in Gela, via Navarra n. 6 ha eletto domicilio opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Martella, presso il cui studio P.IVA_3
in via San Giovanni Bosco n. 30 ha eletto domicilio Pt_1
chiamato in causa pagina 1 di 9 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 548/18, emesso dal Tribunale di Messina in data 14.03.2018 e notificato in data 20.03.2018, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 147.576,96, Controparte_1
oltre interessi e spese legali, sulla scorta di una serie di fatture emesse dalla società nel periodo luglio 2011 – settembre 2013.
In via preliminare, parte opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che nessun rapporto obbligatorio era sorto fra il Comune di e la Osservava che, con atto pubblico in Notar Pt_1 Controparte_1 Per_1 del 14.05.2007, le imprese “ , ”,
[...] Controparte_3 Controparte_4
“ , “ , “ , “ Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, “ ” e “ si erano costituite in CP_8 Controparte_9 Controparte_1 per l'esecuzione dei lavori e per la fornitura di beni e servizi e di interventi di CP_10
polizia mortuaria, trasporti funebri e raccolta e smaltimento rifiuti da attività cimiteriale;
in particolare, la si era impegnata a eseguire il servizio Controparte_1
di smaltimento dei rifiuti speciali, comprendente la raccolta dei residui lignei ed ogni altro materiale solido e liquido proveniente dal cantiere.
Le suddette imprese conferivano procura speciale all'impresa capogruppo
[...]
affinché incassasse le somme dovute, in nome e per conto delle altre CP_3
imprese, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati alla mandataria.
Allegava, poi, che parte dell' costituita nel 2007, conferiva l'azienda nella CP_10
“Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l.” e di seguito, ancora, quest'ultima la conferiva nella
“ , e che, pertanto, il Comune di procedeva a Controparte_2 Pt_1
pagina 2 di 9 liquidare le varie fatture presentate dalle imprese associate in favore della Servizi
Cimiteriali s.c.a.r.l., quale impresa capogruppo.
In via gradata, parte opponente contestava l'idoneità delle fatture indicate dalla
[...]
a fondamento del decreto ingiuntivo a costituire prova del credito. CP_1
Ribadiva, in ogni caso, che i pagamenti delle prestazioni pattuite erano stati eseguiti nei confronti della Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l., già per un Controparte_3 importo di complessivi € 451.454,43 (iva compresa) e che la capogruppo provvedeva all'incasso della suddetta somma, sostenendo di avere provveduto a girare alla
[...] la somma di € 304.065,84 (iva compresa), trattenendo parte del maggiore CP_1
importo incassato per avere dovuto far fronte direttamente ad inadempimenti contrattuali della predetta società.
Infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Per tali ragioni chiedeva, in via preliminare, di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel merito, di ritenere e dichiarare Parte_1
l'insussistenza del credito ingiunto e, per l'effetto, di dichiarare che nessuna somma è dovuta alla dal con annullamento del decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo opposto.
In subordine, chiedeva di autorizzare la chiamata in causa della Controparte_2
(già Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l. e, prima, ; con vittoria di
[...] Controparte_3
spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Circa il primo motivo di opposizione, parte opposta rilevava che non vi era mai stato alcun conferimento d'azienda da parte dell' nella Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l., CP_10
prima, e nella dopo. Osservava, infatti, che in data Controparte_2
05.09.2007, le imprese che avevano costituito l'originaria ad eccezione della CP_10
e costituivano una società consortile a responsabilità limitata Controparte_1 denominata “Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l.” e che i soci di tale società, unitamente ad pagina 3 di 9 un altro soggetto giuridico, la “Mondello Costruzioni s.r.l.”, in data 21.12.2012, trasformavano la natura giuridica del consorzio in una società a responsabilità limitata denominata “ , senza che si realizzasse il Controparte_2
conferimento d'azienda menzionato da controparte. Rilevava, pertanto, di non avere mai conferito alcuna procura speciale all'incasso alla Servizi Cimiteriali e che l'eventuale pagamento delle fatture da parte del nei confronti di Parte_1
un soggetto non legittimato, in quanto non mandatario, non determinava il venir meno della pretesa creditoria.
Osservava, poi, che il non aveva mai contestato le fatture emesse Parte_1
dalla e aveva corrisposto le somme ad un soggetto non legittimato Controparte_1
a riceverle.
Chiedeva, quindi, di rigettare l'opposizione in quanto infondata;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 22.11.2018, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della
[...]
richiesta dal Controparte_2 Parte_1
Si costituiva la rappresentando che, nell'esecuzione dei Controparte_2
servizi appaltati, la si rendeva più volte inadempiente, tanto da Controparte_1
costringere la ad intervenire direttamente nell'esecuzione dei Controparte_2
lavori per i quali si era obbligata l'opposta.
Riconosceva di avere incassato dal per i lavori di pertinenza Parte_1
della la somma di € 451.454,43 (iva inclusa) e di avere girato alla Controparte_1
la somma di € 304.065,84 (iva inclusa), trattenendo la restante Controparte_1
somma in acconto per fronteggiare le anticipazioni ed i pagamenti che aveva dovuto sopportare per l'inadempimento contrattuale di controparte, quantificato in complessivi € 278.002,14 (per il cui recupero veniva avviato il procedimento giurisdizionale n. 6376/2017 r.g.).
pagina 4 di 9 Si allineava, per il resto, alle argomentazioni del chiedendo di Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e di condannare la ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
con vittoria di spese e compensi. Controparte_1
La causa, non ulteriormente istruita, veniva assunta in decisione all'udienza del
23.10.2024 – in cui subentrava la scrivente – concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che il decreto ingiuntivo n. 548/18, oggetto dell'opposizione, veniva emesso dal Tribunale di Messina in favore della
[...]
a fronte di fatture emesse dalla stessa società nei confronti del Controparte_1
Parte_1
Tali fatture si riferivano al servizio di “raccolta e smaltimento rifiuti e rifiuti speciali” eseguito dalla sulla scorta del contratto di appalto rep. n. Controparte_1
3385 stipulato con il in data 05.09.2007. Più specificamente, il Parte_1
opponente stipulava il suddetto contratto con un raggruppamento di imprese Pt_1 appositamente costituito per l'esecuzione dei lavori e la fornitura di beni e servizi nel settore della polizia mortuaria e cimiteriale , giusta atto pubblico in Notar Per_1
del 14.05.2007.
[...]
Con tale atto, difatti, le imprese “ , ”, Controparte_3 Controparte_4
“ , “ , “ , “ Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, “ ” e “ si costituivano in CP_8 Controparte_9 Controparte_1 CP_10
individuando nella la società capogruppo, tanto che era tale società, Controparte_3
nella qualità, a stipulare con il il prefato contratto (cfr. all. b e c Parte_1
all'opposizione).
Posto che la agiva in giudizio quale mera mandante dell' è Controparte_1 CP_10
necessario verificare se l'opposta fosse o meno legittimata a far valere le proprie pagina 5 di 9 pretese direttamente nei confronti della stazione appaltante ovvero se tale legittimazione spettasse esclusivamente all'impresa capogruppo.
Tale verifica si rende necessaria in quanto, per pacifico orientamento della Suprema
Corte, in caso di associazione temporanea di due o più imprese per l'aggiudicazione e l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, si dà vita ad un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, che viene conferito da una o più imprese collettivamente ad altra impresa, definita capogruppo. Tale soggetto è legittimato a compiere, nei rapporti con la stazione appaltante, ogni attività giuridica comunque connessa o dipendente dall'appalto, la quale produce direttamente effetti giuridici nei confronti delle imprese mandanti fino all'estinzione del rapporto, salva restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti con i terzi, con particolare riguardo agli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (cfr. Cass. civ. n. 4728/1998, Cass. civ.
n. 25518/2015).
Tale principio di diritto risultava, poi, codificato anche nel d. lgs. 163/2006 (cd.
Codice dei contratti pubblici), come modificato dal decreto correttivo di cui al d. lgs.
113/2007, applicabile ratione temporis al caso di specie, stante la stipula del contratto di appalto avvenuta in data 05.09.2007.
Difatti, l'art. 37, co. 16, stabiliva che “al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”.
Una disposizione di analogo tenore può, poi, essere ritrovata nell'atto di costituzione dell' secondo il quale le imprese mandanti “dichiarano di conferire, come CP_10
conferiscono, procura speciale all'impresa “V.G.F. DI LEONE S.R.L.
UNIPERSONALE”, affinché anche in nome e per conto delle Imprese Mandanti oltre
pagina 6 di 9 che in nome e conto della mandataria medesima (…) abbia a compiere, con facoltà di delega e, comunque, a titolo gratuito, i seguenti atti: a) rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, nei confronti dell'amministrazione appaltante, le Imprese
Riunite, per tutte le operazioni dipendenti dall'appalto” (pag. 5 atto di costituzione, all. c all'opposizione).
Entrambe le disposizioni sono rispondenti alla medesima ratio, ossia quella di fare in modo che nel caso di aggiudicazione dell'appalto a più imprese concorrenti, la stazione appaltante si interfacci con un unico interlocutore, anche in sede processuale.
Ciò rappresenta una disciplina di particolare favore per la P.A., in deroga alla disciplina codicistica sul mandato (tanto che l'art. 37, co. 14, parla espressamente di
“mandato collettivo speciale con rappresentanza”), in quanto determina la legittimazione di uno solo dei partecipanti dell a rapportarsi con l'ente CP_10
pubblico per tutte le operazioni dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto tra le parti (ex multis Cass. civ. n. 11949/18, Cass. civ. n. 12732/2012).
Lo conferma la Suprema Corte secondo la quale “il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro gruppo mandataria -, con conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio” (Cass. civ. n. 17411/2004).
Alla luce di quanto sin qui richiamato si deve ritenere che la Controparte_1
non fosse legittimata a richiedere il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, in quanto priva di rappresentanza processuale, rivestendo la qualifica di impresa mandante e non anche quella di capogruppo/mandataria del raggruppamento.
L'opposizione del va, pertanto, accolta, e per l'effetto va Parte_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 7 di 9 Nei rapporti tra la e il le spese di lite seguono Controparte_1 Parte_1
la soccombenza e si pongono a carico di parte opposta e in favore di parte opponente.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, valori minimi in ragione della ridotta complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari sono così determinati.
Gli onorari in favore del vanno liquidati in complessivi € Parte_1
7.431,50, oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato applicando i valori minimi: € 379,50 per spese vive, € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase trattazione ed € 2.127,00 per fase decisoria.
Vanno, invece, compensate le spese processuali con la Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2406/2018 R.G. così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 7.431,50, oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA.
3) Compensa le spese processuali tra il e la Parte_1 Controparte_2
[...]
Così deciso in Messina, il 28.02.2025
IL GIUDICE
Maria Militello
pagina 8 di 9 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2406 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore (cod. fisc. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Alesci, presso il cui studio in Venetico, via
Principe Michele n. 65 ha eletto domicilio opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca A. Bellavia, presso il cui P.IVA_2
studio in Gela, via Navarra n. 6 ha eletto domicilio opposta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Martella, presso il cui studio P.IVA_3
in via San Giovanni Bosco n. 30 ha eletto domicilio Pt_1
chiamato in causa pagina 1 di 9 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 548/18, emesso dal Tribunale di Messina in data 14.03.2018 e notificato in data 20.03.2018, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 147.576,96, Controparte_1
oltre interessi e spese legali, sulla scorta di una serie di fatture emesse dalla società nel periodo luglio 2011 – settembre 2013.
In via preliminare, parte opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che nessun rapporto obbligatorio era sorto fra il Comune di e la Osservava che, con atto pubblico in Notar Pt_1 Controparte_1 Per_1 del 14.05.2007, le imprese “ , ”,
[...] Controparte_3 Controparte_4
“ , “ , “ , “ Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, “ ” e “ si erano costituite in CP_8 Controparte_9 Controparte_1 per l'esecuzione dei lavori e per la fornitura di beni e servizi e di interventi di CP_10
polizia mortuaria, trasporti funebri e raccolta e smaltimento rifiuti da attività cimiteriale;
in particolare, la si era impegnata a eseguire il servizio Controparte_1
di smaltimento dei rifiuti speciali, comprendente la raccolta dei residui lignei ed ogni altro materiale solido e liquido proveniente dal cantiere.
Le suddette imprese conferivano procura speciale all'impresa capogruppo
[...]
affinché incassasse le somme dovute, in nome e per conto delle altre CP_3
imprese, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati alla mandataria.
Allegava, poi, che parte dell' costituita nel 2007, conferiva l'azienda nella CP_10
“Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l.” e di seguito, ancora, quest'ultima la conferiva nella
“ , e che, pertanto, il Comune di procedeva a Controparte_2 Pt_1
pagina 2 di 9 liquidare le varie fatture presentate dalle imprese associate in favore della Servizi
Cimiteriali s.c.a.r.l., quale impresa capogruppo.
In via gradata, parte opponente contestava l'idoneità delle fatture indicate dalla
[...]
a fondamento del decreto ingiuntivo a costituire prova del credito. CP_1
Ribadiva, in ogni caso, che i pagamenti delle prestazioni pattuite erano stati eseguiti nei confronti della Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l., già per un Controparte_3 importo di complessivi € 451.454,43 (iva compresa) e che la capogruppo provvedeva all'incasso della suddetta somma, sostenendo di avere provveduto a girare alla
[...] la somma di € 304.065,84 (iva compresa), trattenendo parte del maggiore CP_1
importo incassato per avere dovuto far fronte direttamente ad inadempimenti contrattuali della predetta società.
Infine, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Per tali ragioni chiedeva, in via preliminare, di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel merito, di ritenere e dichiarare Parte_1
l'insussistenza del credito ingiunto e, per l'effetto, di dichiarare che nessuna somma è dovuta alla dal con annullamento del decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo opposto.
In subordine, chiedeva di autorizzare la chiamata in causa della Controparte_2
(già Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l. e, prima, ; con vittoria di
[...] Controparte_3
spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Circa il primo motivo di opposizione, parte opposta rilevava che non vi era mai stato alcun conferimento d'azienda da parte dell' nella Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l., CP_10
prima, e nella dopo. Osservava, infatti, che in data Controparte_2
05.09.2007, le imprese che avevano costituito l'originaria ad eccezione della CP_10
e costituivano una società consortile a responsabilità limitata Controparte_1 denominata “Servizi Cimiteriali s.c.a.r.l.” e che i soci di tale società, unitamente ad pagina 3 di 9 un altro soggetto giuridico, la “Mondello Costruzioni s.r.l.”, in data 21.12.2012, trasformavano la natura giuridica del consorzio in una società a responsabilità limitata denominata “ , senza che si realizzasse il Controparte_2
conferimento d'azienda menzionato da controparte. Rilevava, pertanto, di non avere mai conferito alcuna procura speciale all'incasso alla Servizi Cimiteriali e che l'eventuale pagamento delle fatture da parte del nei confronti di Parte_1
un soggetto non legittimato, in quanto non mandatario, non determinava il venir meno della pretesa creditoria.
Osservava, poi, che il non aveva mai contestato le fatture emesse Parte_1
dalla e aveva corrisposto le somme ad un soggetto non legittimato Controparte_1
a riceverle.
Chiedeva, quindi, di rigettare l'opposizione in quanto infondata;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 22.11.2018, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della
[...]
richiesta dal Controparte_2 Parte_1
Si costituiva la rappresentando che, nell'esecuzione dei Controparte_2
servizi appaltati, la si rendeva più volte inadempiente, tanto da Controparte_1
costringere la ad intervenire direttamente nell'esecuzione dei Controparte_2
lavori per i quali si era obbligata l'opposta.
Riconosceva di avere incassato dal per i lavori di pertinenza Parte_1
della la somma di € 451.454,43 (iva inclusa) e di avere girato alla Controparte_1
la somma di € 304.065,84 (iva inclusa), trattenendo la restante Controparte_1
somma in acconto per fronteggiare le anticipazioni ed i pagamenti che aveva dovuto sopportare per l'inadempimento contrattuale di controparte, quantificato in complessivi € 278.002,14 (per il cui recupero veniva avviato il procedimento giurisdizionale n. 6376/2017 r.g.).
pagina 4 di 9 Si allineava, per il resto, alle argomentazioni del chiedendo di Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e di condannare la ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
con vittoria di spese e compensi. Controparte_1
La causa, non ulteriormente istruita, veniva assunta in decisione all'udienza del
23.10.2024 – in cui subentrava la scrivente – concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che il decreto ingiuntivo n. 548/18, oggetto dell'opposizione, veniva emesso dal Tribunale di Messina in favore della
[...]
a fronte di fatture emesse dalla stessa società nei confronti del Controparte_1
Parte_1
Tali fatture si riferivano al servizio di “raccolta e smaltimento rifiuti e rifiuti speciali” eseguito dalla sulla scorta del contratto di appalto rep. n. Controparte_1
3385 stipulato con il in data 05.09.2007. Più specificamente, il Parte_1
opponente stipulava il suddetto contratto con un raggruppamento di imprese Pt_1 appositamente costituito per l'esecuzione dei lavori e la fornitura di beni e servizi nel settore della polizia mortuaria e cimiteriale , giusta atto pubblico in Notar Per_1
del 14.05.2007.
[...]
Con tale atto, difatti, le imprese “ , ”, Controparte_3 Controparte_4
“ , “ , “ , “ Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, “ ” e “ si costituivano in CP_8 Controparte_9 Controparte_1 CP_10
individuando nella la società capogruppo, tanto che era tale società, Controparte_3
nella qualità, a stipulare con il il prefato contratto (cfr. all. b e c Parte_1
all'opposizione).
Posto che la agiva in giudizio quale mera mandante dell' è Controparte_1 CP_10
necessario verificare se l'opposta fosse o meno legittimata a far valere le proprie pagina 5 di 9 pretese direttamente nei confronti della stazione appaltante ovvero se tale legittimazione spettasse esclusivamente all'impresa capogruppo.
Tale verifica si rende necessaria in quanto, per pacifico orientamento della Suprema
Corte, in caso di associazione temporanea di due o più imprese per l'aggiudicazione e l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, si dà vita ad un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, che viene conferito da una o più imprese collettivamente ad altra impresa, definita capogruppo. Tale soggetto è legittimato a compiere, nei rapporti con la stazione appaltante, ogni attività giuridica comunque connessa o dipendente dall'appalto, la quale produce direttamente effetti giuridici nei confronti delle imprese mandanti fino all'estinzione del rapporto, salva restando l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto concerne la gestione dei lavori a ciascuna di esse affidati ed i rapporti con i terzi, con particolare riguardo agli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (cfr. Cass. civ. n. 4728/1998, Cass. civ.
n. 25518/2015).
Tale principio di diritto risultava, poi, codificato anche nel d. lgs. 163/2006 (cd.
Codice dei contratti pubblici), come modificato dal decreto correttivo di cui al d. lgs.
113/2007, applicabile ratione temporis al caso di specie, stante la stipula del contratto di appalto avvenuta in data 05.09.2007.
Difatti, l'art. 37, co. 16, stabiliva che “al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”.
Una disposizione di analogo tenore può, poi, essere ritrovata nell'atto di costituzione dell' secondo il quale le imprese mandanti “dichiarano di conferire, come CP_10
conferiscono, procura speciale all'impresa “V.G.F. DI LEONE S.R.L.
UNIPERSONALE”, affinché anche in nome e per conto delle Imprese Mandanti oltre
pagina 6 di 9 che in nome e conto della mandataria medesima (…) abbia a compiere, con facoltà di delega e, comunque, a titolo gratuito, i seguenti atti: a) rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, nei confronti dell'amministrazione appaltante, le Imprese
Riunite, per tutte le operazioni dipendenti dall'appalto” (pag. 5 atto di costituzione, all. c all'opposizione).
Entrambe le disposizioni sono rispondenti alla medesima ratio, ossia quella di fare in modo che nel caso di aggiudicazione dell'appalto a più imprese concorrenti, la stazione appaltante si interfacci con un unico interlocutore, anche in sede processuale.
Ciò rappresenta una disciplina di particolare favore per la P.A., in deroga alla disciplina codicistica sul mandato (tanto che l'art. 37, co. 14, parla espressamente di
“mandato collettivo speciale con rappresentanza”), in quanto determina la legittimazione di uno solo dei partecipanti dell a rapportarsi con l'ente CP_10
pubblico per tutte le operazioni dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto tra le parti (ex multis Cass. civ. n. 11949/18, Cass. civ. n. 12732/2012).
Lo conferma la Suprema Corte secondo la quale “il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale - nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro gruppo mandataria -, con conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio” (Cass. civ. n. 17411/2004).
Alla luce di quanto sin qui richiamato si deve ritenere che la Controparte_1
non fosse legittimata a richiedere il pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, in quanto priva di rappresentanza processuale, rivestendo la qualifica di impresa mandante e non anche quella di capogruppo/mandataria del raggruppamento.
L'opposizione del va, pertanto, accolta, e per l'effetto va Parte_1
revocato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 7 di 9 Nei rapporti tra la e il le spese di lite seguono Controparte_1 Parte_1
la soccombenza e si pongono a carico di parte opposta e in favore di parte opponente.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, valori minimi in ragione della ridotta complessità della controversia per fase studio, introduttiva, istruttoria e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari sono così determinati.
Gli onorari in favore del vanno liquidati in complessivi € Parte_1
7.431,50, oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato applicando i valori minimi: € 379,50 per spese vive, € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase trattazione ed € 2.127,00 per fase decisoria.
Vanno, invece, compensate le spese processuali con la Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2406/2018 R.G. così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in € 7.431,50, oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA.
3) Compensa le spese processuali tra il e la Parte_1 Controparte_2
[...]
Così deciso in Messina, il 28.02.2025
IL GIUDICE
Maria Militello
pagina 8 di 9 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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