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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale
(con motivazione contestuale) N. 8431/22 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 8431/2022 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 04.04.2025, avente ad CRONOLOGICO
N. _______________ oggetto: “Retribuzione”; e vertente
tra
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Infante e S. Parte_1 N. _______________
Serritella del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 030/2025 R.B. Lav.
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno,
Via D. Moscato, n. 1;
Discusso nel termine del 04.04.2025
Ricorrente con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
e
Deposito minuta in persona del legale rappr. p.t., con sede in CP_1
_________________ Avellino, Via O. Preziosi, n. 3, e sede operativa in Salerno, Via
Lungomare Colombo, 101;
Pubblicazione in data
Resistente contumace
__________________
Giudizio n. 8431/22 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 04.04.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, ha precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 29.12.2022 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società resistente dal mese di aprile 2012 al giorno 10.10.2027 presso la sede operativa della società, sita in
Salerno alla Via Lungomare Colombo, n. 101, con le mansioni di tecnico installatore e addetto all'assistenza, vendita e verifica dei macchinari
(registratori di cassa, sistemi di ristorazione, bilance), e di essere rimasto creditore delle differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma netta di euro 16.604,13, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. ricevute pec di accettazione e consegna in data 05.10.2023, agli atti), non si costituiva in giudizio la società resistente, la quale, pertanto, veniva dichiarata contumace, con ordinanza del GdL in data
22.03.2024.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati, interrogatorio formale e prova testimoniale), nel termine fissato del giorno 04.04.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni
Giudizio n. 8431/22 R.G. Mazza c/o pag. 2 CP_1 già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata e, pertanto, Parte_1
va accolta.
Invero, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha fornito un sufficiente riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre,
Cass. n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018), specificamente circa la sussistenza del rapporto di lavoro, le mansioni svolte, la durata del rapporto e l'orario di lavoro.
In particolare, per quanto riguarda la prova testimoniale svolta, questa ha confermato le circostanze sopra indicate, riportate nel ricorso introduttivo della lite. Infatti, i testi escussi ( e Testimone_1
all'udienza in data 12.11.2024) hanno confermato Testimone_2
sostanzialmente le circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo sia circa la durata del rapporto di lavoro sia circa l'orario di lavoro sia circa le mansioni concretamente svolte dal ricorrente (cfr. il verbale di udienza di escussione dei testi).
Le dichiarazioni rese dai testi sono specifiche, circostanziate e prive di contraddizioni e, quindi, ad avviso del Tribunale, sono genuine ed attendibili, in quanto provenienti da soggetti ben informati sui fatti causa, in quanto i testi risultano essere o amico del ricorrente e assiduo frequentatore dello stesso ( ) o dipendente della pizzeria Tes_1
adiacente la sede lavorativa e frequentata dal ricorrente e dai datori di lavoro ( ). Tes_2
In riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale
Giudizio n. 8431/22 R.G. Mazza c/o pag. 3 CP_1 nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre
2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n.
20017; Sez. II, 4 marzo 2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI,
4 luglio 2017, n. 16467; v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014,
n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno
2011, n. 13177; Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n.
16499).
Orbene, alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, deve essere attribuito pieno credito alle dichiarazioni rese dai testi escussi, indicati dalla parte ricorrente, in quanto, come già detto, trattasi di soggetti a conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa per i motivi sopra indicati: peraltro, i suddetti testi hanno riferito circostanze già riferite agli Ispettori del Lavoro in sede di accesso in data 17.04.2018, a seguito della denuncia del lavoratore odierno ricorrente (cfr. il relativo verbale ispettivo, allegato al fascicolo telematico di parte).
Peraltro, a fronte delle asserzioni della parte ricorrente e delle prove, documentali e orali fornite, la società resistente nulla ha
Giudizio n. 8431/22 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_1 controdedotto, rimanendo addirittura contumace.
Per quanto riguarda il quantum della pretesa azionata, vanno, quindi, riconosciuti alla parte ricorrente gli importi indicati nei conteggi allegati al ricorso (cfr. fascicolo telematico di parte ricorrente): i calcoli compiuti nei suddetti conteggi appaiono conformi alle disposizioni del CCNL di settore e privi di errori logici e/o di calcolo e, di conseguenza, possono essere posti a base della decisione. Di conseguenza, alla parte ricorrente va riconosciuto, l'importo totale lordo di euro 23.504,81, netto di euro
16.604,13 (di cui l'importo lordo di euro 1.495,10, netto di euro
1.214,12, per trattamento di fine rapporto), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi, dal dovuto e fino al saldo (cfr. i conteggi allegati al fascicolo di parte).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta nei termini sopra indicati.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società resistente al rimborso delle stesse in favore del ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti della società con ricorso depositato in data CP_1
29.12.2022 e ritualmente notificato 05.10.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo totale lordo di euro 23.504,81, netto di euro 16.604,13 (di cui l'importo lordo di euro 1.495,10, netto di euro 1.214,12, per
Giudizio n. 8431/22 R.G. Mazza c/o pag. 5 CP_1 trattamento di fine rapporto), oltre gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, come per legge, dal dovuto e fino all'integrale soddisfo;
3) Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 04.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 8431/22 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 CP_1