Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
ORIGINALE ESENTE DA REGISTRAZIONE É E ARTT 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 BBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) NOME DEL POPOLO ITALIANO 00057 /04 CORTE SU Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Finalicedi Poe Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 12019/02 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Cron. 57 - Dott. Ennio MALZONE Consigliere - Rep. Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud.13/11/03 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che lo difende unitam ente all'avvocato DANIELA BRIOLI, giusta delega in a tti%;B ricorrente
contro
SERCOOP SOC COOP A R. L., in persona del suo legale rappressentante pro tempore, signor Augusto Secchi, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA FARN ESE 101, presso lo studio dell'avvocato MARCO BECCIA, difeso 2003 dall'avvocato UMBERTO SERRA, giusta delega in atti;
2124 controricorrente -1- nonchè
contro
BA AN, BA AB, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA FARNESE 101, presso lo studio dell'avvocato MARCO BECCIA, difesi dall'avvocato SERGIO ANDREA GHIRETTI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 255/02 del Giudice di pace di PARMA, emessa e depositata il 04/02/02; RG1587/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/11/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Il geom. SE TE conveniva davanti al giudice di Parma la Sercoop s.r.l. RI GI RA e pace di ' RI Amabile, chiedendone la condanna al pagamento della somma di £. 422.280, per prestazioni professionali effettuate su incarico della Sercoop e nell'interesse dei RI. Si costituivano i convenuti, che resistevano alla domanda. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 4.2.2002, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dei RI e rigettava la domanda nei confronti della Sercoop. In particolare riteneva il giudice di pace che mancava la prova che la Sercoop incarichi avesse conferito professionali all'attore, risultando da un fax esibito e confermato dalla teste Mazza, che la Sercoop aveva solo richiesto chiarimenti all'attore in merito ad alcune difformità emerse dalla documentazione catastale in possesso della Sercoop, sulla base di una variazione catastale predisposta dal SE nel 1989 e che tale semplice richiesta di chiarimenti per una pratica di catastale non costituiva prestazione variazione professionale. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attore. Resistono con controricorsi i convenuti. Tutte le parti hanno presentato memorie. G 3 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che nella fattispecie si è trattato di una vera prestazione professionale, in quanto la richiesta di chiarimenti non riguardava l'attività in precedenza svolta dall'attore e che non esiste alcuna regola secondo cui i rapporti tra professionisti debbano avvenire a titolo gratuito. questa corte che il motivo manifestamente 2. Ritiene infondato. Va osservato, anzitutto, che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta 0 mera apparenza della motivazione о di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione о falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Nella fattispecie la censura si fonda su un assunto vizio motivazionale dell'impugnata sentenza sul rapporto intervenuto tra le parti. Il giudice di pace ha ritenuto, sulla base del fax esibito e della deposizione della teste Mazza, che nessun incarico era stato dato, ma che era stata effettuata solo la richiesta di chiarimenti su attività professionale già svolta dall'attore. Avendo contrattuale, la sentenza escluso rapportoun di tipo impugnata non presenta il vizio di motivazionale di mancanza, apparenza 0 insanabile contraddittorietà di motivazione.
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle regole di interpretazione dei contratti (art. 1362 e segg. c.c.), la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, nonché dell'art. 2697 C.C.; degli artt. 232,320, 253 c.p.c, art. 83 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3,4 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza attinente alla motivazione in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non ha applicato i principi generali dell'ordinamento in tema di interpretazione del contratto (artt. 1362 e segg. c. c.); che sulla base della documentazione e della prova testimoniale emergeva che nella fattispecie non si chiarimenti ma di conferimento di trattava di semplici incarico professionale. 5 l'istruttoria era irritale, Assume il ricorrente che prove testimoniali dedotte dai avendo il giudice ammesso convenuti in memorie istruttorie non autorizzate e depositate fuori udienza, in violazione degli artt. 320 c.p.c. ed 83 disp. att. c.p.c.; che l'escussione dei testi i relativi capitoli di prova, inè avvenuta non secondo violazione dell'art. 244 c.p.c.; che il giudice di pace ha pretermesso l'interrogatorio formale dei convenuti, da ritenersi ammesso.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo in parte inammissibile ed in parte è manifestamente infondato. Per i principi fissati da Cass. S.U. n. 716/1998, inammissibile la censura di violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. C.C., trattandosi di norme di diritto sostanziale. essa4.2.Quanto alla censura di vizio motivazionale, manifestamente infondata per i motivi già esposti al punto 2). In ogni caso essa è anche inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso e ciò vale anche in relazione alla lamentata pretermissione dell'interrogatorio dei convenuti, pure ammesso. Infatti qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni Ц 6 testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.) о mancata ammissione di incombenti istruttori, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, ove Occorra mediante ricorso - laneldella medesimaintegrale trascrizione risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata ○ insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è integrative (Cass. possibile sopperire con indagini febbraio 1995, n. 1161).
4.3.Quanto alla censura di nullità attinenti alla deduzione ed escussione della prova testimoniale, la stessa è inammissibile. Infatti va Osservato che le formalità relative alla deduzione (ed alla successiva assunzione) di una prova testimoniale sono stabilite non per ragioni di ordine interesse delle parti e,pubblico, bensì nell'esclusivo pertanto, le eventuali decadenze derivanti dall'inosservanza di tali formalità non sono rilevabili ex officio iudicis, bensì passibili di tempestiva eccezione da parte dell'interessato, dovendosi, in mancanza, ritenere sanate per acquiescenza, così che il giudice del 7 gravame deve astenersi dall'esaminare la questione se prospettata, per la prima volta, con i motivi di impugnazione avverso la sentenza relativa al grado di come si ègiudizio in cui si assuma verificata la nullità, verificato nella fattispecie (Cass. 13 ottobre 1997, n. 9952; Cass. 18.12.1998, n. 12687).
5.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura 1'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stato condannato alle spese in favore dei convenuti RI, in luogo di vedersi compensate dette spese.
6. Ritiene questa Conte che il motivo manifestamente infondato. Infatti in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto о in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14.11.2002, n. 16012; Cass. 1.10.2002, n. 14095; Cass. 11.11. 1996, 9840). Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti, liquidate per ciascuno in complessivi Euro 550, di cui Euro 450 per onorario. Così deciso in Roma, 11 13 novembre 2003. Il Presidente Il cons. est. Mark Rectonio Segreto Depositata in Cancelleria 7 GEN. 2004 oggi, IL CANCELDERECT IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello Dott.ssa Maria Alello _up 9