Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1644/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Pace, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-contumace-
Oggetto: crediti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.05.2024, l'odierno ricorrente – premesso di aver lavorato alle dipendenze di con la qualifica di direttore di macchina - chiede dichiararsi Controparte_1
il proprio diritto alla corresponsione della somma pari a 8.108,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di crediti retributivi e, per l'effetto, condannarsi la parte convenuta al relativo pagamento;
chiede altresì condannarsi la parte convenuta al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. da liquidarsi in via equitativa. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la Controparte_1
della quale va pertanto dichiarata la contumacia.
________________________
Va premesso che, secondo la regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., spetta alla parte che intende far valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
segnatamente,
“il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (cfr. Cass. 4 ottobre 2013, n.
22738; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1878).
Segnatamente, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova
(ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tanto premesso, occorre rilevare che se da un lato la pretesa creditoria riguardante la trattenuta operata in misura pari a 2.708,00 euro trova riscontro nella busta paga di settembre 2019, la quale fa piena prova nei confronti del datore di lavoro dei dati in essa contenuti, dall'altro la domanda volta all'accertamento della sussistenza di un accordo asseritamente intervenuto tra le parti in causa per la corresponsione dell'importo di 6.100,00 euro mensili e alla conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle relative differenze retributive risulta sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, atteso che la parte ricorrente – sulla quale, come detto, gravava il relativo onere probatorio – non ha neppure allegato l'identità della persona fisica (rappresentante legale della società convenuta o altro dipendente a ciò adibito) che le avrebbe garantito il suindicato trattamento retributivo.
Alla luce di tali considerazioni, rimane assorbita la domanda risarcitoria formulata in ricorso.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della somma pari a 2.708,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo,
e, per l'effetto, condanna la al relativo pagamento;
Controparte_1
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo