Art. 3.
L'Associazione collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i minorati civili e i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei minorati civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti ed istituiti o sia altrimenti richiesta.
L'Associazione collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi e delle provvidenze che riguardano i minorati civili e i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei minorati civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, quando tale rappresentanza sia prevista dalle norme statutarie di enti ed istituiti o sia altrimenti richiesta.