Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/10/2025, n. 17432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17432 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09639/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9639 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera f), L. n.91 del 5 febbraio1992, emesso in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in ricorrente in data 25.06.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 la dott.ssa IA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame l’odierno ricorrente impugna il provvedimento, come in epigrafe specificato, con il quale il Ministro dell’Interno ha comunicato il rigetto della domanda presentata dallo stesso in data 30 ottobre 2017 per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Per quanto di interesse, nell’ambito dell’istruttoria preordinata al rilascio del richiesto provvedimento concessorio l’Amministrazione procedente ha rilevato, con riferimento alla posizione del ricorrente, i seguenti elementi:
“ - in data 24.02.-OMISSIS- deferito all’A.g. per il reato di uso di atto falso art. 489 cp, pp n. 1045/09, instaurato presso la locale Procura della Repubblica;
- in data 24.03.-OMISSIS- emessa sentenza dalla Corte d’Appello di Genova, irrevocabile il 06.02.-OMISSIS- per i reati di cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso art. 110 cp, art. 73 DPR 309/90, falsa dichiarazione sulla identità propria art. 496 cp, ricettazione continuato art. 81, 648 cp;
- con l’alias-OMISSIS-, nato il -OMISSIS-:
1) in data 20.07.-OMISSIS- emessa sentenza del tribunale in composizione monocratica di Sanremo – sezione distaccata di -OMISSIS- irrevocabile il 16.10.-OMISSIS- per il reato di ricettazione art. 648 comma 2 cp (commesso il 29.06.2001 in -OMISSIS-) e per il reato di introduzione nello stato di prodotti con segni falsi art. 474 cp (commesso il 29.06.2001 in -OMISSIS-):
2) in data -OMISSIS- emessa sentenza della Corte d’Appello di Torino irrevocabile il 05.02.-OMISSIS- – conferma della sentenza emessa in data 05.03.-OMISSIS- dal tribunale in composizione monocratica di -OMISSIS- – dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione di Roma in data 05.02.-OMISSIS- per il reato di ricettazione art. 648 cp (accertato il 19.03.-OMISSIS- in -OMISSIS-)) e per il reato di commercio di prodotti con segni falsi art. 474 cp (accertato il 19.03.-OMISSIS- in -OMISSIS-)”.
Tali elementi sono stati ritenuti dal Ministero sufficienti per fondare un giudizio di “non coincidenza” tra l’interesse dell’istante a conseguire la cittadinanza e quello pubblico nazionale.
3.Il ricorrente adduce un unico motivo di ricorso con il quale sostiene il vizio di “ eccesso di potere per travisamento dei fatti; errore sui presupposti; difetto di motivazione ed istruttoria ”, poiché l’Amministrazione non avrebbe considerato la compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale come evincibile dal fatto che, lo stesso, ha sempre lavorato regolarmente, limitandosi invece a fondare la propria decisione su taluni precedenti penali risalenti nel tempo.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di stile chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documentazione sui fatti di causa.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principi ex multis , Cons. St. n.798 del 1999).
Il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
8. Parte ricorrente contesta la legittimità del decreto gravato poiché viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, essendosi limitato il Ministero a fare riferimento alle sole condanne penali senza valutare la effettiva integrazione del ricorrente nel tessuto sociale.
La censura appare infondata.
L’attività istruttoria condotta dall’Amministrazione ha evidenziato la riconducibilità al richiedente di plurime condotte pregiudizievoli che, anche a prescindere dalle conseguenze sul piano penale hanno finito ragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio di idoneità da parte dell’Amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico composito da tutelare, come in premesse individuato, e l’interesse vantato dal richiedente, ritenuto “ che il comportamento del richiedente riguardo la vicenda penale sopraindicata è indice sintomatico di inaffidabilità e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ”.
Si tratta difatti di fatti penalmente rilevanti riferiti a fattispecie di reato (uso di atto falso, cessione illecita di sostanze stupefacenti, falsa dichiarazione sulla identità propria e ricettazione) commesse anche mediante la spendita di altra identità che appaiono sintomatici della volontà di ignorare o comunque non rispettare l’ordinamento giuridico della comunità nazionale, nonché indici di una inaffidabilità dello stesso.
Nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati nel caso di accoglimento dell’istanza - che sono tendenzialmente irreversibili, in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche – non può censurarsi neanche sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza e della proporzionalità, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone (cfr. TAR Lazio Sez V n. 2944 del -OMISSIS-).
Ed invero la condotta contestata all’istante appare espressiva di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale in termini di condivisione dei valori che supportano le regole di civile convivenza, tanto da essere rilevanti sul piano della responsabilità penale.
Quanto poi allo stabile inserimento, questo è solo il prerequisito per la richiesta di cittadinanza e non appare neanche significativo della insussistenza dei motivi ostativi di cui si tratta, posto che i diversi precedenti penali non sono esclusi dallo stabile inserimento nella realtà economica, necessario, peraltro, per mantenersi e conservare il titolo di soggiorno.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all'interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha a tale riguardo affermato che “ Il grado d’assimilazione e d’integrazione che uno straniero deve dimostrare per acquisire lo stato di cittadino non può non essere desunto anche dal rispetto delle norme di diritto penale, allo scopo di evitare che dalla concessione della cittadinanza possa derivare danno o nocumento alla società nazionale ” (cfr. C.d.S. n. 2601 del 2015).
9. Il ricorso in conclusione deve essere respinto, ferma la possibilità di riproposizione della domanda al fine di consentire all’Amministrazione una rivalutazione in presenza di diverse condizioni.
10. La particolarità della fattispecie giustifica, comunque, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA AN, Presidente FF
IA PI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PI | CA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.