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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9111 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1639 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Velletri Parte_1
(RM), Piazza Cairoli n. 37 presso l'Avv. Piero Guidaldi dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata in calce all'introduttivo
-attrice opponente –
E
, con Controparte_1 domicilio eletto in Roma Via Antonio Allegri Da Correggio, presso lo Studio dell'Avv. Lorenza LEONE procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta opposta –
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate il 17.2.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Va infatti rilevato quale questione assolutamente assorbente che le condizioni di polizza prodotte in atti dalla stessa parte opposta all'art. 1 prevedono che la durata della garanzia era pattuita “fino al completo esaurimento della procedura di contenzioso.
Orbene, parte opposta deduce non essere completamente esaurito il contenzioso tra l'opponente e la in relazione al quale era stata prestata Controparte_2 la garanzia di perché avverso le pronunzie di primo e secondo grado sarebbe CP_1 stato proposta gravame innanzi alla Suprema Corte di Cassazione Sezione tributaria.
Orbene, parte opposta indica due numeri di procedura che si riferirebbero ai ricorsi pendenti innanzi alla Suprema Corte quali gravami avverso le sentenze di merito pronunziate.
Tuttavia, l'affermazione è rimasta mera allegazione di parte non supportata da alcun elemento probatorio, non essendo sufficiente all'uopo la mera indicazione dei pretesi numeri di ruolo dei procedimenti senza dimostrazione che quei numeri si riferiscano effettivamente all'impugnazione di quelle medesime pronunzie tra le medesime parti.
Invero, secondo un corretto riparto dell'onere probatorio, dedotta dalla parte opponente la definizione dei giudizi in primo e secondo grado, circostanza non contestata dalla parte opposta che ha di contro dedotto la pendenza di giudizi di gravame avverso le pronunzie di merito, l'opposta avrebbe dovuto dimostrare documentandola la pendenza dei procedimenti di legittimità proposti al fine di impugnare le pronunzie di merito del giudice tributario.
Ciò posto l'opposta, sulla quale gravava in quanto parte attrice in senso sostanziale, la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, non ha fornito la chiesta prova.
Per conseguenza l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 così provvede
[...]
1.- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto;
2.- condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida nella somma di €. 290,00 per esborsi ed €. 4.618,00 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 17/06/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1639 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Velletri Parte_1
(RM), Piazza Cairoli n. 37 presso l'Avv. Piero Guidaldi dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata in calce all'introduttivo
-attrice opponente –
E
, con Controparte_1 domicilio eletto in Roma Via Antonio Allegri Da Correggio, presso lo Studio dell'Avv. Lorenza LEONE procuratore e difensore per procura in calce all'atto di costituzione
- convenuta opposta –
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate il 17.2.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Va infatti rilevato quale questione assolutamente assorbente che le condizioni di polizza prodotte in atti dalla stessa parte opposta all'art. 1 prevedono che la durata della garanzia era pattuita “fino al completo esaurimento della procedura di contenzioso.
Orbene, parte opposta deduce non essere completamente esaurito il contenzioso tra l'opponente e la in relazione al quale era stata prestata Controparte_2 la garanzia di perché avverso le pronunzie di primo e secondo grado sarebbe CP_1 stato proposta gravame innanzi alla Suprema Corte di Cassazione Sezione tributaria.
Orbene, parte opposta indica due numeri di procedura che si riferirebbero ai ricorsi pendenti innanzi alla Suprema Corte quali gravami avverso le sentenze di merito pronunziate.
Tuttavia, l'affermazione è rimasta mera allegazione di parte non supportata da alcun elemento probatorio, non essendo sufficiente all'uopo la mera indicazione dei pretesi numeri di ruolo dei procedimenti senza dimostrazione che quei numeri si riferiscano effettivamente all'impugnazione di quelle medesime pronunzie tra le medesime parti.
Invero, secondo un corretto riparto dell'onere probatorio, dedotta dalla parte opponente la definizione dei giudizi in primo e secondo grado, circostanza non contestata dalla parte opposta che ha di contro dedotto la pendenza di giudizi di gravame avverso le pronunzie di merito, l'opposta avrebbe dovuto dimostrare documentandola la pendenza dei procedimenti di legittimità proposti al fine di impugnare le pronunzie di merito del giudice tributario.
Ciò posto l'opposta, sulla quale gravava in quanto parte attrice in senso sostanziale, la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, non ha fornito la chiesta prova.
Per conseguenza l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1 così provvede
[...]
1.- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto;
2.- condanna l'opposta alla refusione, in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida nella somma di €. 290,00 per esborsi ed €. 4.618,00 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 17/06/2025.
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari