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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4258 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2748/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv.to Margherita Salerno, nei confronti del – Controparte_1 rappresentato ex lege dall'avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
oggetto: riconoscimento dello status di apolide.
in fatto e in diritto
Con ricorso del 15.01.2024 ha esposto di essere nato a [...] madre nata in [...] e priva di qualsiasi cittadinanza e da padre cittadino bosniaco.
Il ricorrente ha evidenziato di non essere cittadino della Bosnia Erzegovina (paese di origine dei propri genitori) e di trovarsi quindi in una condizione di apolidia originaria di fatto che necessita di un riconoscimento in via giudiziale. Lo stesso, infatti, pur essendo nato in [...] padre originario dell'ex Jugoslavia, non ha mai acquisito la cittadinanza italiana, né quella bosniaca.
Si è costituito il in veste di soggetto preposto al controllo e alla cura Controparte_1 dell'interesse pubblico, evidenziando che nessuna prova è stata fornita dal ricorrente in merito al mancato possesso dello status civitatis della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina.
Tali circostanze risultano documentate.
L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trova la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne altra).
In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
L'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del
28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno
Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993
n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass., sez. un., n. 28873 del 2008).
La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. n. 572 del 1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, “[i]l può Controparte_1 certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato …”) e che la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al al fine del riconoscimento della condizione di apolide (v. Cass., n. Controparte_1
28873 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino
(prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento dello status di apolide non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.
Deve quindi ritenersi che il richiedente possa limitarsi a dare contezza del suo legame con il territorio dello Stato presso il quale inoltra l'istanza e delle circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della prima cittadinanza.
Nella specie, egli ha precisato che la sua nascita non è mai stata iscritta nei Registri dello Stato Civile della Jugoslavia, in quanto i suoi genitori hanno lasciato la Jugoslavia prima del 6 aprile 1992.
Nel ripercorrere il proprio percorso di vita ha riferito di essere cresciuto e di essersi definitivamente stabilito in Italia con l'intera famiglia.
Ha chiesto pertanto di essere dichiarato apolide.
La condizione del ricorrente va inquadrata nell'ambito della vicenda estintiva della Repubblica
Federale Socialista di Jugoslavia avvenuta agli inizi degli anni 90. Fino a quel momento, la
Costituzione dell'allora Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia prevedeva per i propri cittadini l'attribuzione di una doppia cittadinanza, quella nazionale jugoslava e quella di una delle sei
Repubbliche da cui era composta la Federazione.
L'estinzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia ha comportato per tutti i cittadini di tale Stato la perdita automatica della cittadinanza jugoslava e l'irrilevanza sul piano internazionale della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della Federazione. Peraltro, in quel momento, la Bosnia-Erzegovina era priva tanto di una sovranità statale quanto di una legge nazionale sulla cittadinanza bosniaca.
La Bosnia-Erzegovina aveva approvato una prima legge sulla cittadinanza (6 ottobre 1992) che prevedeva l'acquisto della cittadinanza per nascita in favore di coloro che avessero almeno uno dei genitori cittadino (in questo caso, se la nascita fosse avvenuta all'estero, a condizione che il nuovo nato si registrasse prima del compimento dell'età di 23 anni, ovvero se avesse comunque a lungo risieduto nella Repubblica per motivi di studio o se, infine, fosse risultato altrimenti apolide). La norma prevedeva, poi, l'attribuzione della cittadinanza agli ex cittadini della Federazione socialista
Jugoslava che al 6 aprile 1992 fossero residenti nel territorio della Repubblica. La successiva
Costituzione dello Stato, introdotta come annesso al Trattato di YT (Parigi, 14.12.1995), prevede infine (art.1 par.7 c) il diritto di cittadinanza di tutti coloro che fossero cittadini della B.E. immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione (riservando invece all'Assemblea parlamentare la valutazione in ordine ai naturalizzati dopo il 6 aprile 1992). In seguito, è stata approvata una nuova legge sulla cittadinanza, abrogativa della precedente (v. art.42) e pubblicata il 1 gennaio 1998, che regola l'acquisto della cittadinanza per nascita con riferimento alle persone nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione e conferma la cittadinanza di coloro che la possedevano
"immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione" ed al 6 aprile 1992 (con eccezione per i naturalizzati tra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della Costituzione, per cui è stabilita una particolare procedura di accertamento). Dispone l'art. 38, par.3 che agli ex cittadini della estinta Repubblica Federale socialista di Jugoslavia che, dal 6 aprile 1992 all'entrata in vigore della nuova legge, hanno avuto residenza in una "Entity" della Repubblica, e la mantengono per due anni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere ed ottenere la cittadinanza, ad un tempo, della "Entity" e della B.E.. Possono, inoltre, ottenerla, gli ex cittadini della SFRY che tra l'entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 1998 prendono residenza permanente in una "Entity" e la mantengono per tre anni continuativi, facendone richiesta entro un anno dalla scadenza del detto triennio (par.4).
In particolare, la norma riferibile al caso in esame è l'art. 6 della legge sulla cittadinanza della Bosnia
– Erzegovina del 27 luglio 1999, come modificata nel tempo, la quale regola l'acquisto della cittadinanza per “discendenza” per i nati dopo il 1992, prevedendo che: “La cittadinanza della Bosnia
Erzegovina si acquista da un bambino nato dopo l'entrata in vigore della Costituzione:
1. se entrambi
i genitori erano cittadini della Bosnia Erzegovina al momento della nascita, indipendentemente dal luogo di nascita;
2. se uno dei genitori era cittadino della Bosnia Erzegovina e il bambino è nato nel territorio della Bosnia Erzegovina;
3. se uno dei genitori era un cittadino della Bosnia Erzegovina al momento della nascita del bambino, e il bambino è nato all'estero se il bambino sarebbe altrimenti apolide;
4. se la nascita è avvenuta all'estero e uno dei genitori era cittadino della Bosnia Erzegovina al momento della nascita del bambino, purché entro il 23esimo anno l'interessato: a) sia stato registrato al fine di essere iscritto nei registri dei cittadini della Bosnia Erzegovina con le autorità della Bosnia Erzegovina in Italia o all'estero; o b) abbia preso la residenza permanente nel territorio della Bosnia Erzegovina”.
Il ricorrente è figlio di cittadino bosniaco nato in [...] il 1992. Dunque, nel caso di specie requisito per ottenere la cittadinanza bosniaca è la registrazione negli appositi registri dei cittadini della Bosnia Erzegovina entro il ventitreesimo anno di età. L'assenza di tale requisito, desumibile dal certificato rilasciato dall'autorità anagrafica del comune di Mostar in cui si attesta che il sig. Pt_1
non risulta iscritto nei registri delle nascite e dei cittadini, esclude che il ricorrente sia cittadino bosniaco.
Deve pertanto riconoscersi lo status di apolide.
Le spese possono essere compensate stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, riconosce a nato a [...] il Parte_1
20.03.2000, lo status di apolide.
Spese compensate. Così deciso in Roma, in data 19/03/2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv.to Margherita Salerno, nei confronti del – Controparte_1 rappresentato ex lege dall'avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
oggetto: riconoscimento dello status di apolide.
in fatto e in diritto
Con ricorso del 15.01.2024 ha esposto di essere nato a [...] madre nata in [...] e priva di qualsiasi cittadinanza e da padre cittadino bosniaco.
Il ricorrente ha evidenziato di non essere cittadino della Bosnia Erzegovina (paese di origine dei propri genitori) e di trovarsi quindi in una condizione di apolidia originaria di fatto che necessita di un riconoscimento in via giudiziale. Lo stesso, infatti, pur essendo nato in [...] padre originario dell'ex Jugoslavia, non ha mai acquisito la cittadinanza italiana, né quella bosniaca.
Si è costituito il in veste di soggetto preposto al controllo e alla cura Controparte_1 dell'interesse pubblico, evidenziando che nessuna prova è stata fornita dal ricorrente in merito al mancato possesso dello status civitatis della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina.
Tali circostanze risultano documentate.
L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trova la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne altra).
In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
L'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del
28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno
Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993
n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass., sez. un., n. 28873 del 2008).
La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. n. 572 del 1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, “[i]l può Controparte_1 certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato …”) e che la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al al fine del riconoscimento della condizione di apolide (v. Cass., n. Controparte_1
28873 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino
(prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento dello status di apolide non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.
Deve quindi ritenersi che il richiedente possa limitarsi a dare contezza del suo legame con il territorio dello Stato presso il quale inoltra l'istanza e delle circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della prima cittadinanza.
Nella specie, egli ha precisato che la sua nascita non è mai stata iscritta nei Registri dello Stato Civile della Jugoslavia, in quanto i suoi genitori hanno lasciato la Jugoslavia prima del 6 aprile 1992.
Nel ripercorrere il proprio percorso di vita ha riferito di essere cresciuto e di essersi definitivamente stabilito in Italia con l'intera famiglia.
Ha chiesto pertanto di essere dichiarato apolide.
La condizione del ricorrente va inquadrata nell'ambito della vicenda estintiva della Repubblica
Federale Socialista di Jugoslavia avvenuta agli inizi degli anni 90. Fino a quel momento, la
Costituzione dell'allora Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia prevedeva per i propri cittadini l'attribuzione di una doppia cittadinanza, quella nazionale jugoslava e quella di una delle sei
Repubbliche da cui era composta la Federazione.
L'estinzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia ha comportato per tutti i cittadini di tale Stato la perdita automatica della cittadinanza jugoslava e l'irrilevanza sul piano internazionale della nazionalità della singola Repubblica di appartenenza facente parte della Federazione. Peraltro, in quel momento, la Bosnia-Erzegovina era priva tanto di una sovranità statale quanto di una legge nazionale sulla cittadinanza bosniaca.
La Bosnia-Erzegovina aveva approvato una prima legge sulla cittadinanza (6 ottobre 1992) che prevedeva l'acquisto della cittadinanza per nascita in favore di coloro che avessero almeno uno dei genitori cittadino (in questo caso, se la nascita fosse avvenuta all'estero, a condizione che il nuovo nato si registrasse prima del compimento dell'età di 23 anni, ovvero se avesse comunque a lungo risieduto nella Repubblica per motivi di studio o se, infine, fosse risultato altrimenti apolide). La norma prevedeva, poi, l'attribuzione della cittadinanza agli ex cittadini della Federazione socialista
Jugoslava che al 6 aprile 1992 fossero residenti nel territorio della Repubblica. La successiva
Costituzione dello Stato, introdotta come annesso al Trattato di YT (Parigi, 14.12.1995), prevede infine (art.1 par.7 c) il diritto di cittadinanza di tutti coloro che fossero cittadini della B.E. immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione (riservando invece all'Assemblea parlamentare la valutazione in ordine ai naturalizzati dopo il 6 aprile 1992). In seguito, è stata approvata una nuova legge sulla cittadinanza, abrogativa della precedente (v. art.42) e pubblicata il 1 gennaio 1998, che regola l'acquisto della cittadinanza per nascita con riferimento alle persone nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione e conferma la cittadinanza di coloro che la possedevano
"immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione" ed al 6 aprile 1992 (con eccezione per i naturalizzati tra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della Costituzione, per cui è stabilita una particolare procedura di accertamento). Dispone l'art. 38, par.3 che agli ex cittadini della estinta Repubblica Federale socialista di Jugoslavia che, dal 6 aprile 1992 all'entrata in vigore della nuova legge, hanno avuto residenza in una "Entity" della Repubblica, e la mantengono per due anni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere ed ottenere la cittadinanza, ad un tempo, della "Entity" e della B.E.. Possono, inoltre, ottenerla, gli ex cittadini della SFRY che tra l'entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 1998 prendono residenza permanente in una "Entity" e la mantengono per tre anni continuativi, facendone richiesta entro un anno dalla scadenza del detto triennio (par.4).
In particolare, la norma riferibile al caso in esame è l'art. 6 della legge sulla cittadinanza della Bosnia
– Erzegovina del 27 luglio 1999, come modificata nel tempo, la quale regola l'acquisto della cittadinanza per “discendenza” per i nati dopo il 1992, prevedendo che: “La cittadinanza della Bosnia
Erzegovina si acquista da un bambino nato dopo l'entrata in vigore della Costituzione:
1. se entrambi
i genitori erano cittadini della Bosnia Erzegovina al momento della nascita, indipendentemente dal luogo di nascita;
2. se uno dei genitori era cittadino della Bosnia Erzegovina e il bambino è nato nel territorio della Bosnia Erzegovina;
3. se uno dei genitori era un cittadino della Bosnia Erzegovina al momento della nascita del bambino, e il bambino è nato all'estero se il bambino sarebbe altrimenti apolide;
4. se la nascita è avvenuta all'estero e uno dei genitori era cittadino della Bosnia Erzegovina al momento della nascita del bambino, purché entro il 23esimo anno l'interessato: a) sia stato registrato al fine di essere iscritto nei registri dei cittadini della Bosnia Erzegovina con le autorità della Bosnia Erzegovina in Italia o all'estero; o b) abbia preso la residenza permanente nel territorio della Bosnia Erzegovina”.
Il ricorrente è figlio di cittadino bosniaco nato in [...] il 1992. Dunque, nel caso di specie requisito per ottenere la cittadinanza bosniaca è la registrazione negli appositi registri dei cittadini della Bosnia Erzegovina entro il ventitreesimo anno di età. L'assenza di tale requisito, desumibile dal certificato rilasciato dall'autorità anagrafica del comune di Mostar in cui si attesta che il sig. Pt_1
non risulta iscritto nei registri delle nascite e dei cittadini, esclude che il ricorrente sia cittadino bosniaco.
Deve pertanto riconoscersi lo status di apolide.
Le spese possono essere compensate stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, riconosce a nato a [...] il Parte_1
20.03.2000, lo status di apolide.
Spese compensate. Così deciso in Roma, in data 19/03/2025
Il giudice
Corrado Bile