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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/04/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16055/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 16055/2018 promossa da
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( )
[...] C.F._5 Parte_6
( ), difesi e rappresentati dagli avv.ti Simone Mancini del C.F._6 foro di Fermo e Romina Tortolini del foro di Fermo, elettivamente domiciliati presso lo studio Mancini sito a Montegranaro (FM) 63812 in via Umbria n. 98 attori contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
Gaggiotti Antonella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Via Bulloni
12, Brescia convenuta nonché
Controparte_2
convenuta contumace
1
(C.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Marta Delia Enne del Foro di Milano congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Arturo Maria Dell'Isola, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Giacomo De Franceschi, sito in 25125 Brescia, via Bruzzoni n.9
terzo chiamato da
[...]
[...]
(D.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Mara CP P.IVA_3
Biaggio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Brescia, via C. Zima,
1/A
terzo chiamato da Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 14.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Svolgimento del processo.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_7
e convenivano in giudizio innanzi a questo
[...] Parte_6
Tribunale la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, nonché la società in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, rispettivamente proprietaria del natante modello
Joker coaster 470 S, matr. e società che, alla data del 23.08.2017, P.IVA_4 garantiva per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione del suddetto natante, al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità del
2 conducente, nella causazione del sinistro verificatosi in data CP
23.08.2017 in località Sirmione (BS) e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto . Persona_1
A fondamento della domanda, allegavano che in data 23.08.2017, PE
, e tre amici di nazionalità francese
[...] CP Controparte_3 che si trovavano in Italia per una vacanza, decidevano di effettuare una gita sul lago di Garda e, a tal fine, noleggiavano un piccolo gommone Joker Coaster, matr.
098995525, di proprietà della società assicurato per la Controparte_2 responsabilità civile con con contratto di locazione n. 35092, CP_1 intestato a . Persona_1
Durante la navigazione, intorno alle ore 12:30, a circa 500 metri dalla riva del
Porto di Sirmione, mentre conduceva il natante, riprendeva con il CP cellulare e terzi trasportati, che si tuffavano Persona_1 Controparte_3 insieme fuori bordo.
In seguito alla caduta in acqua, riemergeva illeso mentre , colpito CP_3 PE dall'elica del gommone, riemergeva con una grave lesione alla testa, che ne cagionava successivamente il decesso.
Ritenuta la responsabilità dei convenuti, nelle rispettive qualità di conducente del natante e assicuratrice, ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro, complessivamente quantificati in euro 1.661.621,20.
Si costituiva la quale contestava nel merito le pretese attoree Controparte_5 ritenendo che nessuna responsabilità possa essere addebitata al conducente del natante nella causazione del sinistro de quo, in quanto l'evento sarebbe stato determinato esclusivamente dalla condotta della vittima e dell'altro passeggero, signor e chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in Controparte_3 causa quest'ultimo, con differimento della prima udienza.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e fissava nuova udienza di comparizione al 24.10.2019, all'esito della quale, verificata la mancata
3 costituzione del terzo chiamato e la di prova in merito alla regolarità della notifica dell'atto chiamata in causa, rinviava la causa all'udienza del 25.06.2020 per consentire la rinnovazione della notifica al terzo chiamato.
Con atto di citazione per chiamata in causa del terzo in rinnovazione, CP_1 conveniva in giudizio il quale si costituiva eccependo, in
[...] Controparte_3 via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo per la mancata osservanza del termine a comparire, con conseguente richiesta di fissazione di una nuova udienza, nel merito contestando l'asserita esclusione di responsabilità in capo al nella causazione del sinistro. CP
Rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
il terzo chiedeva di essere autorizzato alla relativa chiamata in causa. CP
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al terzo e CP_3 autorizzata la chiamata in causa di il Giudice fissava nuova CP prima udienza al 17.12.2020, poi rinviata al 25.11.2021 per rinnovazione della notifica al terzo . CP
Verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia della società
e del signor , il Giudice concedeva i termini per il deposito delle CP_2 CP memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17.02.2022, ammetteva le prove orali richieste dalle parti, compreso l'interrogatorio formale di rinviando all'udienza del 03.06.2022 CP per la relativa assunzione.
Nelle more, si costituiva in giudizio il contestando l'attribuzione di CP responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro e chiedendo che l'interrogatorio formale già autorizzato fosse espletato da remoto a causa di grave patologia che impediva gli spostamenti.
Istruita la causa a mezzo di assunzione della prova testimoniale articolata da parte attrice, esperito tentativo di conciliazione con esito negativo, la scrivente
Giudice, intanto subentrata nel ruolo del precedente giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, revocava l'ordinanza del 17.02.2022 nella parte in cui ammetteva l'interrogatorio formale di e rinviava all'udienza del CP
4 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'inquadramento giuridico della fattispecie e l'onere della prova.
In tema di trasporto nautico, con riferimento alla posizione del terzo trasportato in caso di sinistro, l'art. 47, L. 11 febbraio 1971, n. 50 stabilisce che la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto è regolata dall'art. 2054 c.c., con una disposizione che è transitata senza sostanziali modifiche nell'art. 40, D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171 (cfr Cass. ord. n.
12063/2022).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima;
sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 47, L. n. 50 del 1971 (la cui previsione
è stata successivamente ribadita dall'art. 40, D.L.vo n. 171 del 2005), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli (cfr Cass. sent. n. 13324/2015, ord. n. 25771/2019).
E' quindi compito del giudice di merito verificare e valutare quale sia stato, in concreto, il comportamento del conducente al fine di accertarne la correttezza, in relazione ad un evento che non costituisce un fatto eccezionale della nautica da diporto e ciò in quanto il richiamo all'art. 2054 c.c. impone di considerare anche il comma 1 di tale articolo, secondo cui il conducente è obbligato al risarcimento «se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Occorre peraltro rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che, in tema di
5 trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 c.c. e
2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (cfr Cass. sent. n. 4343/2009, ord.
n. 414/2021).
Pertanto, la responsabilità relativa al fatto dedotto rimane regolata dai principi di cui all'art. 2054 c.c. incluse le presunzioni da esso previste che impongono al giudice una valutazione comparativa della condotta dei soggetti coinvolti nell'evento sinistroso che non può escludere, ignorandola, quella del conducente del natante sul quale l'incidente si è verificato.
La norma, facendo ricadere in via solidale sul proprietario evocato in giudizio ai sensi dell'art. 2054 terzo co. c.c., ove non dimostri che il mezzo era stato utilizzato contro la sua volontà, la responsabilità del conducente, impone, al fine di accertare se il proprietario del natante abbia vinto la presunzione a suo carico, derivante dalla condotta del conducente di esso, la valutazione della condotta di quest'ultimo, tenuto a dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il danno.
L'art. 2054 co 3 c.c. non può prescindere dall'applicazione della regola dettata dall'art. 2054 co 1 cc, per la cui osservanza se da un alto occorre ricostruire l'evento sotto l'aspetto meramente fattuale, dall'altro impone l'accertamento delle manovre di emergenza e delle cautele esigibili poste in essere dal conducente al fine di valutare la sua condotta nella situazione concreta.
Soltanto affrontando, oltre all'elemento negativo, anche la componente positiva della condotta di chi era alla guida del natante, si può giungere, infatti, al superamento della presunzione della sua responsabilità esclusiva, ricadente anche sulla posizione del proprietario evocato in giudizio Cass. ord. N.
25771/2019).
Correttamente, pertanto, gli attori hanno qualificato la domanda risarcitoria che ci occupa richiamando la suddetta normativa con conseguente onere a loro carico di
6 dimostrare il nesso di causalità materiale tra il comportamento del preteso autore e il danno subito e a carico della controparte di vincere la presunzione di colpa imposta dalla legge.
3. Le prove utilizzate e la ricostruzione in fatto del sinistro.
La presente decisione poggia sulle prove orali e documentali assunte in corso di causa, nonché sulle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento penale NRG
3171/2018 Mod.20, RGNR 1317/2017, aperto in relazione ai fatti di causa a carico di e siccome imputati: “del reato p.p. Parte_8 Controparte_3 dagli artt. 589 c.p. perché, in concorso cagionano la morte di ”, Persona_1 definito con la sentenza ex art. 444 c.p.c. n. 931/2018 del Gup presso il Tribunale di Brescia del 21.06.2018.
Gli atti di detto procedimento penale, infatti, vengono utilizzati dalla scrivente quali prove atipiche, in applicazione del condivisibile principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui le prove assunte nel giudizio penale
(compresi i verbali di sommarie informazioni e le consulenze) possono essere valutate nel processo civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in assenza di una norma che sancisca la tassatività dei mezzi di prova nel sistema processual-civilistico
(Cass.n. 18025/2019).
Viene altresì utilizzata la sentenza penale di patteggiamento pronunciata a definizione del predetto procedimento penale, la quale benché non abbia efficacia di giudicato nel presente giudizio civile e non determini l'inversione dell'onore della prova, tuttavia, rappresenta un fatto storico che, in quanto tale, viene valutato come indizio, con autonoma rilevanza in quanto connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 c.c.
(cfr Cass. sent. n. 20170/2018).
4. La dinamica del sinistro e il giudizio sulle responsabilità di
[...]
CP
Alla luce del compendio probatorio apprezzato, si giudica provata la dinamica del
7 sinistro come ricostruita dagli attori in citazione.
E' incontestato in fatto, oltre che documentalmente provato, che i tre amici di nazionalità francese, , e in Persona_1 CP Controparte_3 vacanza sul lago di Garda, il 23.08.2017 noleggiavano un piccolo gommone Joker
Coaster, matr. 098995525, dalla società assicurato per la Controparte_2 responsabilità civile con con contratto di locazione n. 35092, CP_1 intestato a . Persona_1
Durante la navigazione, intorno alle ore 12:30, a circa 500 metri dalla riva del
Porto di Sirmione, e cadevano in acqua Controparte_3 Persona_1 mentre che conduceva il natante, li riprendeva tenendo il CP cellulare con la mano destra e il timone con l'altra mano.
Mentre il primo riaffiorava dall'acqua illeso, il secondo riemergeva con una grave ferita alla testa.
Rientrati al Porto Castello a bordo del natante, i tre giovani erano raggiunti dal personale medico in ambulanza che soccorreva il ferito, dai Vigili del Fuoco, dalla
Guardia Costiera e dalla Polizia Locale di Sirmione che approntavano i primi rilievi investigativi.
veniva trasportato in eliambulanza al Pronto Soccorso degli Persona_1
Spedali Civili di Brescia ove faceva ingresso alle ore 13:24 “in imminente pericolo di vita”.
I due amici rimasti al porto, previa identificazione, mostravano agli agenti della
Polizia Locale il video che immortalava il tuffo ripreso da CP
Entrambi rendevano le prime dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro, poi confermate in sede di spontanee dichiarazioni rese, dopo aver ricevuto gli avvisi di legge, in qualità di indagati ai sensi dell'art. 350 c. 7 c.p.c.
Alle ore 15.18, veniva ricoverato nel reparto di Neurochirurgia Persona_1 degli Spedali Civili di Brescia con diagnosi di “Trauma cranico da elica di motoscafo” per poi essere trasferito nel reparto di Anestesia e Rianimazione ove il giorno successivo si constatava l'inizio della morte cerebrale alle ore 9:25, terminata alle ore 15:25 per “Esiti da trauma cranico” (cfr doc. nn.
8 1,9,10,14,18,22).
Tanto appurato in fatto, provato in fatto il nesso di causalità tra la navigazione e l'evento letale, è altresì certo che abbia violato elementari regole di CP prudenza la cui osservanza gli si imponeva per essersi posto alla guida del gommone da diporto, in particolare, per aver utilizzato il telefono cellulare (per riprendere gli amici) mentre era intento a condurre il natante con la sinistra e ciò in violazione della regola che, nella guida di natanti di piccole dimensione con motore fuori bordo (come quello di specie), pur se non richiesta la patente nautica, impone l'utilizzo di entrambe le mani, una sul timone e l'altra sulle manette di propulsione affinché sia consentito contestualmente virare e regolare la velocità di crociera.
Inoltre, Il Gacem in qualità di conducente/comandante consentiva agli amici di tuffarsi con il motore in funzione, quindi con elica in movimento, in spregio ad una regola fondamentale che impone lo spegnimento del motore in caso di immersioni dei passeggieri, peraltro esplicitata nel contratto di noleggio del natante (cfr doc.1 produzione di parte attrice).
La consapevolezza in capo al che i due amici avessero intenzione di CP tuffarsi nelle acque del lago in navigazione, gesto che lui avrebbe dovuto riprendere, con il telefono cellulare fornitogli dal cugino è senz'altro CP_3 comprovata dalle immagini della videoripresa prodotta dagli attori (doc. 2 ) in cui, in maniera nitida, si vede che il seduto sul bordo del gommone a prua PE
(leggermente spostato verso destra) con entrambe le gambe all'interno, all'approssimarsi di si appresta al tuffo portando la gamba sinistra fuori dal CP_3 gommone e lasciando la cima prima tenuta in mano per ancorarsi al natante, per poi cadere in acqua assieme all'amico a seguito dell'impetuoso abbraccio di quest'ultimo.
La circostanza che i tre avessero pianificato la ripresa del tuffo in acqua è corroborata dalla versione dei fatti resa in maniera concorde dai due amici del
, nell'immediatezza del rientro al porto, allorché, evidentemente in preda PE
9 al forte sconcerto e alla preoccupazione per quanto accaduto, riferivano della volontà di immortalare la scena del tuffo, mostrando la videoripresa affinché gli agenti della Polizia Locale potessero comprendere la dinamica dei fatti.
Siffatte dichiarazioni, dapprima rese informalmente, quando presumibilmente non vi era ancora motivo di avanzare sospetti nei loro confronti, venivano reiterate in maniera pedissequa in sede di spontanee informazioni rese da soggetti indagati, dunque dopo essere stati avvisati di tale circostanza (di cui di dà atto nei relativi verbali docc. 19 e 22 prod. di parte attrice), a conferma della genuinità delle propalazioni, quindi dell'assenza volontà di celare dati da cui poter inferire le proprie responsabilità ovvero di preordinare prove a discolpa.
Né può accreditarsi l'ipotesi adombrata dalla convenuta in merito alla CP_1 reticenza/falsità delle dichiarazioni rese dai due amici agli inquirenti, ostandovi anzitutto il contenuto contra se delle stesse (se avessero voluto mentire i due dichiaranti non avrebbero reso dichiarazioni autoindizianti) e comunque essendo le propalazioni appieno coerenti con i dati fattuali concreti riscontrabili de visu.
Ininfluente si giudica anche la circostanza che avesse riferito di tenere il CP cellulare con la mano sinistra anziché destra, come invece accertato, ben potendo ricondursi tale errore all'emozione del momento e, comunque, trattandosi di dettaglio che non avrebbe spiegato alcuna efficacia esimente a fronte di eventuali responsabilità avendo il ragazzo ammesso di aver concordato con gli amici che avrebbe ripreso la scena goliardica del tuffo durante la navigazione.
D'altronde lo stesso si è difeso nel presente giudizio ammettendo di sapere CP che i due amici volevano buttarsi in acqua, ha tuttavia negato che si fossero accordati “sulle modalità e sul momento in cui il tuffo sarebbe dovuto avvenire”
(comparsa conclusionale di pag.4). CP
A fronte di dette risultanze, allora, è destituita di fondamento, l'ipotesi difensiva della convenuta secondo cui il , estraneo al gioco intrapreso dai CP_1 CP due amici, non si fosse reso conto dell'iniziativa dei due trasportati, a causa dei movimenti repentini e inaspettati di questi ultimi. Trattasi di assunto peraltro inverosimile come evidenziato dagli attori se solo si considera la ristrettezza dello
10 spazio occupato dai tre amici, la posizione di frontale rispetto ai due che si CP accingevano a tuffarsi per poterli filmare, perché evidentemente coinvolto nel loro
“gioco”.
Altrettanto sfornita di pregio è la tesi sostenuta dal secondo cui gli attori CP non avrebbero dimostrato il nesso di causalità tra la guida (asseritamente imprudente) e l'evento morte.
Ciò posto, resta da apprezzare se le modalità dell'incidente consentano o meno di ritenere integrata la prova liberatoria incombente sul conducente del natante, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ebbene, nulla di rilievo è emerso sul punto.
Di contro, le imprudenze commesse dal oltre a denotare il grado CP di colpevolezza nella causazione del sinistro, involgono considerazioni negative sotto il profilo dell'azionabilità in concreto di una manovra d'emergenza salva vita avendo fortemente limitato la possibilità di virare/ decelerare per evitare che l'amico colpisse con la testa l'elica in movimento.
5. Il concorso di colpa di e Persona_1 Controparte_3
Nella causazione del sinistro indubbiamente hanno concorso anche i protagonisti del tuffo.
Questi, infatti, pur potendo prevedere la precarietà della conduzione del natante una volta che avesse condotto il gommone con una sola mano, peraltro CP distogliendo la vista dalla visuale del lago per riprendere la scena, ed essendo in grado di presagire il pericolo di incappare nell'elica del motore una volta tuffatisi in acqua in navigazione (condotta certamente esigibile nella specie trattandosi di norma prudenziale la cui conoscenza non richiede particolari abilitazioni ed essendo contemplata dal contratto di noleggio del gommone), tuttavia non desistevano dall'intento così rendendosi scientemente autori di un gesto di fatto rivelatosi letale per uno dei due.
La condotta negligente ed imperita dagli stessi perpetrata, pertanto, ha svolto un
11 ruolo incisivo nella causazione dell'evento.
Trattasi di concausa, tuttavia, inidonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta accertata a carico del e il decesso dell'amico, non ponendosi in CP rapporto di estraneità rispetto a questa in ragione proprio della preordinazione della condotta (tuffo da videoregistrare) ad opera dei tre amici sopra riferita.
Trovano applicazione sul punto condivisibili principi della giurisprudenza di legittimità, peraltro evocati dalla stessa , secondo cui “ ai fini della CP_1 determinazione del nesso di causalità, in presenza di una pluralità di fatti riferibili a più persone, si deve a tutti riconoscere - di regola - una efficienza causativa ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi l'evento non si sarebbe determinato;
che tuttavia tale regola non trova applicazione allorquando la causa per ultima sopravvenuta, per la sua intrinseca idoneità ed autonomia si sganci dalle concause anteriori ed assurga a causa determinante esclusiva dell'evento; che per causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., deve intendersi quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta ed operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità di quello;
che si ha interruzione del nesso causale, per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, soltanto quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, si da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito mentre non si ha interruzione del nesso causale quando, essendo ancora in atto ed in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito; illecito che resta, in tal caso, unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive e reattive a quella situazione (sempreché rispetto ad essa coerenti ed adeguate) (cfr. Cass.
10.11.1993, n.11087, Cass. Civ. 12.09.2005 n. 18094).
12 A parere di chi scrive, la compartecipazione dei tre nella ideazione ed esecuzione del fatto causativo delle lesioni mortali riportate dal , legittima un giudizio PE di concorso di colpa a loro carico ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura del 50%
a carico di del 25% a carico di e del 25% a CP Controparte_3 carico di . Persona_1
E' dunque infondata e, come tale da rigettare, la domanda avanzata da
[...] volta ad ottenere di essere tenuto indenne da CP_3 CP
Alle superiori considerazioni, in applicazione delle norme e dei principi richiamati in premessa, consegue la condanna al risarcimento dei danni, in relazione al decesso di conseguito al sinistro nautico occorso in data Persona_1
22.08.2017, di in solido rispetto agli attori con CP CP_2
(proprietaria dell'imbarcazione), (quale compagnia che all'epoca CP_1 garantiva il piccolo natante in caso di danni a terzi) e ad Controparte_3
Nei rapporti interni l'obbligazione risarcitoria va ripartita nei limiti della percentuale di concorso sopra acclarato, dunque nella misura del 50% in capo ai convenuti e del 25% in capo al terzo chiamato.
Gli importi risarcitori di seguito liquidati, pertanto, devono essere ridotti, in applicazione del principio in forza del quale la limitazione il risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui, in presenza di fatto colposo del deceduto, trova infatti fondamento normativo direttamente nella disciplina del fatto illecito, ed in particolare nell'art. 2054, per l'ipotesi della circolazione stradale, dovendo il “cagionare” o il “produrre il danno” essere intesi in termini parziali laddove concorra la concausa umana colposa, sulla base di una lettura unitaria del complesso normativo derivante dall'art. 1227 c.c., comma 1, art. 2054 c.c., e art. 2055 c.c., comma 2" (Cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 4208/2017; Corte di Cassazione, sentenza n.
34625/2023).
13
6. Il danno iure hereditatis.
Gli attori, anzitutto, hanno chiesto il risarcimento de danno iure hereditatis sotto forma di danno biologico (terminale) sofferto da . Persona_1
Il danno patito tra l'evento dannoso e il decesso (il c.d. danno terminale, danno tanatologico in senso stretto), ormai riconoscibili alla stregua dello sviluppo di orientamenti favorevoli alla possibilità di ristorare la lesione del diritto alla salute,
a certe condizioni, nel momento che precede la morte presuppone che se tra la lesione della salute e il decesso del soggetto intercorra un apprezzabile lasso di tempo nel quale tale soggetto può acquistare un diritto al risarcimento dei pregiudizi patiti se abbia conservato una lucidità tale da rendersi conto l'aggravamento delle proprie condizioni e percepire l'ineludibilità dell'evento morte
(Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372; Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n.
26972; Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2011, n. 10107; Cass. civ., SS. UU., 22 luglio
2015, n. 15350).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori si sono limitati ad allegare che Per_2
trasportato all'Ospedale Civile di Brescia il 23.08.2017 ivi decedeva alle ore
[...]
9:25 del mattino successivo, ossia dopo un lasso apprezzabile di tempo nel quale avrebbe patito danno biologico trasmesso agli eredi a seguito di decesso.
Nulla, invece, è stato allegato e dunque dimostrato in merito allo stato di coscienza del che gli avrebbe consentito di maturare quel patimento (per PE la consapevolezza dell'approssimarsi della morte, indispensabile per poter riconoscere detta voce di danno.
Di contro, le circostanza emerse dalla documentazione allegata dagli attori, in particolare dall'informativa trasmessa dalla Polizia Locale di Sirmione al
Procuratore presso la Procura della Repubblica di Brescia (doc. 30 della produzione attorea), che l'infortunato non fosse stato sentito nell'immediatezza del fatto ma trasportato d'urgenza in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia in “fin di vita”, in mancanza di prova contraria, con elevato grado di verosimiglianza lascia presumere, che lo stesso in quei frangenti non fosse appieno cosciente a causa del “trauma cranico da elica” riportato a seguito del tuffo.
14 A fronte delle lacune assertive e probatorie accertate, la domanda non può essere accolta.
7. Il danno patrimoniale iure proprio.
Ai genitori deve essere riconosciuto il diritto al ristoro delle spese sostenute a causa del decesso del figlio, tutte documentatemene dimostrate in atti.
Più precisamente, trattasi delle spese per le onoranze funebri e il trasporto della salma da Brescia fino a Thionville (Francia) Francia funerarie, per un ammontare complessivo pari ad € 12.404,20 (cfr. doc. 14 citaz– Fatt. 324 del 28.08.2017 di €
4.002,00; Fatt. 323 del 28.08.2017 di € 2.571,32; Fatt. n. 201789 del 24.08.2017 di € 4.830,88; contr. N. Baf 45078 di € 1.000,00).
Sotto il profilo patrimoniale, i congiunti della vittima, inoltre, hanno chiesto la riparazione del pregiudizio da perdita di contributo economico, ossia da mancata percezione del reddito percepito dal de cuius.
Si premette che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove il de cuius non fosse venuto meno (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18177; Cassazione civile, sez. III, 02 febbraio 2007, n. 2318).
Il danno conseguenza, cioè, non è presuntivo né in re ipsa, per cui, per ottenerne il risarcimento “l'attore ha l'onere di provare - anche per presunzioni, ex art. 2727
c.c. una stabile contribuzione del defunto in proprio favore.” (cfr.Tribunale di Bari, sez. civ. 111, 20 giugno 2012, n. 2262; Corte appello Napoli sez. VIII,
08/01/2021, n.17).
La sola natura del rapporto parentale, ovvero il solo fatto della convivenza col defunto, pur costituendo un indizio circa l'esistenza della contribuzione, è insufficiente a far presumere l'esistenza d'una stabile contribuzione del defunto in
15 favore dei congiunti superstiti, la quale potrebbe ammettersi soltanto ove si dimostrasse - ad esempio – l'insufficienza dei redditi dei familiari conviventi al proprio sostentamento e neppure le condizioni socioeconomiche della famiglia possono costituire l'unico elemento di valutazione delle aspettative dei congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, dovendosi tener conto di dati ulteriori, fra i quali l'attività esercitata dai genitori e dagli altri congiunti cfr. Cass., sez. III, 12- 10-1998, n. 10085).
Nel caso in esame, si riscontra un difetto di allegazione e prova del danno- conseguenza assertivamente patito dai congiunti dal momento che non risulta allegato prima e documentato poi, che gli stessi vivessero solo con il contributo economico del congiunto deceduto e che prevedessero di continuarne a fruire,
(anzi per loro stessa ammissione, genitori e figli lavoravano per l'azienda familiare)
o comunque quale fosse l'incidenza di detto reddito sulla conduzione familiare
(come dato evincere dal capitolo 37 della memora ex art. 183 c. 6 n. 2 35 c.p.c.), in assenza peraltro di specifiche allegazioni circa la capacità lavorativa-reddituale degli altri membri della famiglia.
Alla pag. 29 della citazione si legge “Stante la giovanissima età di e il fatto Per_2 che lo stesso non fosse al momento della prematura morte legato da alcun vincolo affettivo tale da lasciare supporre un suo allontanamento dalla casa familiare si può verosimilmente ipotizzare la permanenza in casa con i genitori per altri 15 anni…”.
L' allegazione è estremamente generica sicché non può ritenersi assolto l'onere incombente sugli attori.
La carenza assertiva, peraltro, vale anche per la componente di danno patrimoniale da danno emergente, conduce al rigetto della voce risarcitoria reclamata.
8. Il danno non patrimoniali iure proprio.
Va riconosciuto agli attori il danno rivendicato iure proprio da sofferenza per la
16 perdita del rapporto parentale.
Prima di entrare nel merito della domanda, occorre brevemente premettere che la voce di danno in esame, per consolidata giurisprudenza di legittimità, consiste in
“quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., sez III, ord. n. 9196/2018).
Trattasi in sostanza del pregiudizio patito dai prossimi congiunti per lo stravolgimento del proprio pregresso stile di vita nel quale appunto la quotidianità del rapporto con la persona deceduta e il relativo legame affettivo rivestivano un ruolo fondamentale: la perdita del rapporto parentale consiste infatti nel non poter più godere della presenza della persona cara e del legame sussistente con quest'ultima, comportando – quale peculiare aspetto del danno non patrimoniale – la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati tra i quali “il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione” (Cass. civ. sez. III, n.
907/2018).
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione – dopo aver definitivamente chiarito nella sua evoluzione giurisprudenziale che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere richiesto dal soggetto leso anche al di fuori di una ipotesi di reato – ha altresì precisato che “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato
17 nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. civ., sentenza n. 907/2018).
E' necessario, pertanto, verificare e provare in concreto quale fosse nello specifico il legame affettivo sussistente tra il richiedente e il de cuius dato che la mera titolarità di un rapporto familiare o anche la mera convivenza non determinato ex se il diritto al risarcimento del danno.
In particolare, secondo la Suprema Corte, i congiunti che agiscono in giudizio ai fini del predetto risarcimento, “devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (…) non essendo condivisibile limitare la
“società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
“famiglia nucleare” (Cass. civ., sentenza n. 21230 del 2016).
Nel caso che ci occupa, in atti documentato il titolo in capo a ciascun attore
(legame di parentela) legittimante l'azione, alla luce del materiale fotografico, delle riprese video e documentale esaminato e delle testimonianze assunte, sono appieno provati anche l'inteso legame affettivo che li univa a e la Persona_1 profonda sofferenza indotta in ciascuno di essi dalla prematura e inaspettata perdita del giovane familiare.
Posto che non vi è motivo di dubitare della capacità a testimoniare/affidabilità dei testimoni citati dagli attori, non essendo apprezzabili dati da cui poter inferire che gli stessi siano portatori di un interesse concreto nella presente causa, tutti i testi escussi (familiari, amici, colleghi di lavoro) hanno confermato la frequentazione quotidiana degli attori con il de cuius, in un clima di serenità, condivisione ed amore evidente nelle immagini immortalate con le fotografie in atti.
In particolare, a riprova della convivenza e stretto legame tra genitori e figlio, e della circostanza che il giovane lavorasse con contratto a tempo indeterminato e
18 con uno stipendio mensile di euro 1.445,00 presso la società di famiglia La Sarl
Ambulances VSL Taxis FI” dall'età di 14 anni, si richiamano le concordi dichiarazioni di (cognata), (zia Testimone_1 Parte_9 paterna del de cuius), (collega di lavoro de cuius – autista). Persona_3
Le ripercussioni negative del decesso del congiunto sull'equilibrio familiare,sono comprovate dalle dichiarazioni di (“confermo che Parte_9 dopo la morte di , genitori e fratelli, hanno interrotto le uscite (prima con PE cadenza settimanale) e le frequentazioni abituali, dopo la morte del figlio non fanno più feste, prima uscivano per andare a sentire concerti, adesso non più, adesso i loro impegni sono limitati alla casa ed ufficio”;
Sul punto sono conformi le propalazioni di (“confermo che i Testimone_1 genitori ed i fratelli di dopo la sua morte hanno interrotto le loro uscite è PE stato un momento molto difficile per la famiglia e la mamma ancora adesso ha difficoltà ad uscire”).
Con riferimento al rapporto con i fratelli è provato come gli stessi fossero amici, trascorressero gran parte del loro tempo insieme, condividendo svaghi, hobby, passioni, oltre ad essere uniti nei momenti di difficoltà.
Il legame che li univa sin da piccoli, è percepibile dal dossier fotografico (cfr. doc.
13 citaz. + doc. 18 seconda memoria istruttoria) in cui i tre fratelli sono ritratti in svariati momenti di vita quotidiana (cinema; cene;
gruppo musicale, lavoro etc…), oltre che quella delle occasioni importanti, quali la nascita della nipotina (figlia del fratello ), le vacanze trascorse (almeno 2 volte l'anno) insieme in Persona_4
Italia a Serracapriola (FG) (località della nonna materna).
A corroborare le risultanze documentali intervengono le deposizioni dei seguenti testimoni:
(“confermo che e sin da piccoli, Parte_9 PE Parte_3 avevano frequentato il conservatorio, suonava la chitarra;
il PE Pt_3 pianoforte e da adolescenti avevano formato un gruppo musicale. Ha suonato anche al matrimonio del fratello .. alla sua secondogenita nata Per_5 Parte_3
19 il 25.12.2018 ha dato il nome di , in ricordo del fratello PE PE scomparso”;
(“confermo che ha frequentato da piccolo il conservatorio Testimone_1 PE
e suonava la chitarra mentre suonava il pianoforte. So che hanno costituito Pt_3 un gruppo musicale anche se non li conoscevo ancora… e PE Pt_3 lavoravano insieme nell'azienda familiare “la Sarl Ambulances VSL Taxis FI
“; e avevano degli hobbies in comune, quali musica, cinema, calcio e PE Pt_4 come risulta dalle foto che mi sono state esibite avevano gli stessi amici. Tra mio marito e c'erano solo 18 mesi didifferenza;
frequentava spesso la PE PE nostra casa, ancor più quando abbiamoavuto la bambina;
confermo che PE alla nascita della bambina è stato il primo che è venuto a Persona_6 trovarmi”);
(“anche quando ho cessato il rapporto di lavoro sono rimasto in CP_6 contatto con e confermo che alla sua secondogenita è stato dato il Parte_3 nome di , in ricordo del fratello scomparso”); PE PE
(“confermo che, quando si è sposata ha avuto due Persona_3 Parte_3 figlie. La seconda l'ha chiamata come secondo nome”; confermo che Per_7
e lavoravano insieme nell'impresa “la Sarl Ambulances VSL Taxis PE Pt_3
FI” infatti nell'ambulanza devono essere presenti due persone a volte lavoravo io con;
, e avevano hobbies in comune PE PE Per_8 Pt_4 soprattutto il calcio, inoltre suona il piano e suonava la chitarra e Pt_3 PE frequentavano gli stessi amici e gli stessi luoghi; confermo che era molto PE vicino a ed alla moglie di quest'ultimo, si frequentavano molto ed andavano Pt_3 in vacanza insieme; quando ha avuto la figlia, era molto contento Pt_3 PE
è stato il primo ad andare in ospedale a trovarla e dopo questa nascita sono stati ancora più vicini”.
In merito al rapporto del de cuius con la nonna paterna hanno riferito i seguenti testimoni:
(“nei primi otto anni di vita ha abitato con i Testimone_1 Persona_1
20 nonni paterni, conosco la circostanza avendola appresa in famiglia, conosco la sua nonna paterna e ho visto delle fotografie”);
(“Nei primi anni di vita abita con i genitori nella grande casa che Parte_9 aveva tre piani dove vivevano nonni paterni, e Parte_5 [...]
, sita in Francia, in rue Marechal Joffre - Clouange n. 67”). Pt_10
Sulla frequentazione costante tra nonna paterna e Parte_5 nipote ha deposto la teste (“ andava a trovare una o due Testimone_1 PE volte la settimana la nonna paterna di ed anche la Pt_5 Parte_5 accompagnava in ospedale perché la signora non aveva la patente di guida e
la accompagnava in auto”. PE
La teste a sua volta ha confermato il rapporto che aveva Parte_9 Per_2 con la nonna e l'assistenza che il giovane le prestava (“confermo che aveva PE un legame affettivo intenso con la nonna paterna, , con la Pt_5 Parte_5 quale aveva convissuto nella sua casa nei primi anni di vita. Lei ha foto di PE in tutta la casa. Andava a trovare la nonna paterna tutte le settimane, quest'ultima se non lo vedeva per due giorni lo avrebbe richiamato al telefono. , al PE bisogno, accompagnava la nonna paterna, la aiutava a fare la spesa ed anche in ospedale per visite mediche a cui doveva sottoporsi”).
L'intensità del legame caratterizzante il rapporto di con la nonna materna, Per_2 nonostante la lontana, è provato dalla deposizione testimoniali di Testimone_2
(amico di vecchia data del padre del signor ( “confermo che Persona_1
frequentava la nonna materna sig.ra e due tre PE Parte_6 volte l'anno andava a trovarlo con i genitori, in estate due tre settimane, a Pasqua e anche a Natale……Confermo che, come ho riferito, andava a trovare la PE nonna materna due o tre volte l'anno e che si sentivano spesso, la figlia aveva regalato alla madre un tablet per sentirlo…confermo che incontravano a casa della madre anche lo zio che arrivava da Imola, tutti i giorni andavano al Persona_9 mare e facevano gite in montagna………confermo che, quando è andato sul PE
21 lago di Garda ed ha avuto l'incidente aveva intenzione di andare a trovare la nonna
a Serracapriola. Era diretto dalla nonna e aveva fatto una sosta sul lago di Garda ove poi è deceduto. La nonna lo stava aspettando a Serracapriola”).
Il teste (zio paterno) ha confermato quanto sopra (“confermo che Persona_9
aveva un legame affettivo intenso con la nonna materna, PE Parte_6
, e che sin dai primi anni di vita andava a trovarla in Italia, a
[...]
Serracapriola, in provincia di Foggia con i propri genitori almeno due volte l'anno, normalmente nel periodo pasquale e quello estivo. A volte prima di andare a
Serracapriola si fermavano da me a Imola…La foto raffigura , mio cognato e PE la nonna materna. Riconosco la casa di mia madre…..Comunque, quando andava a
Serracapriola Johann trascorreva le giornate con mia madre e gli altri parenti italiani come da foto che mi vengono esibite di cui al doc. 18 lettera p) fasc. parte attrice, nella foto riconosco mia madre, mia sorella e .confermo che PE0 PE nell'agosto 2017, aveva in programma che dopo la vacanza al lago di Garda con gli amici, sarebbe a trovare la nonna materna a Serracapriola. Mia madre mi aveva riferito al telefono che aveva riempito il mentre lo aspettava. Poi è accaduto il Pt_11 fatto per cui è causa).
Infine, la teste ha dichiarato (“ , almeno due volte Parte_9 PE all'anno andava a trovare la nonna materna con i Parte_6 propri genitori Quando è diventato grande è andato da solo a trovarla più spesso.
……raffigura la nonna paterna, cioè mia madre, ma in Italia presso la nonna materna di a Serracapriola. Come anche nella pag. 37 e 49 delle foto PE allegate all'atto di citazione da doc. 11 a doc. 15…….Nei suoi soggiorni a
Serracapriola, trascorreva le giornate con la nonna materna e gli altri PE parenti italiani quali lo zio materno;
ed i cugini con gite al mare ed in Persona_9 montagna come da foto che mi sono state esibite. Io però non ero presente poiché non potevamo andare tutti in ferie lasciando la società senza personale…so che la tappa finale di nell'agosto 2017, dopo la vacanza al lago di Garda era PE quella di andare a Serracapriola presso la nonna materna”.
Ad ulteriore riprova si richiamano le dichiarazioni di (“confermo Testimone_1
22 che andava in Italia a Serracapriola a trovare la nonna materna, PE [...]
in aprile e durante l'estate……….confermo che Parte_6 PE quando andava in Italiaì andava prima a Imola a trovare lo zio e poi Persona_9 andava nel sud. Ho partecipato a questi viaggi anch'io quando ho conosciuto mio marito…….confermo che anche nel 2017 quando è morto la nonna PE materna lo stava aspettando a Serracapriola dove egli aveva intenzione di recarsi in un momento successivo”.
Alla stregua del compendio istruttorio apprezzato può senz'altro ritenersi fondata la domanda in esame con riferimento alla sofferenza patita da tutti gli attori a seguito della brutale interruzione del rapporto parentale con il giovane . Per_2
9. La quantificazione del danno non patrimoniale.
Venendo alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale richiesto dagli attori, nelle rispettive qualità, la scrivente Giudice – in applicazione dei principi sopra esposti e di quanto emerso nel corso dell'istruttoria – ritiene che dal legame parentale e dalla convivenza che univa i predetti congiunti alla vittima, e dunque in considerazione del comprovato rapporto di profonda vicinanza sia sotto il profilo fisico che affettivo, sia dato presumere che l'inaspettata perdita eziologicamente ricollegabile al sinistro in data oggetto di causa, abbia cagionato una profonda destabilizzazione nelle abitudini di vita e affettive degli attori, appunto inaspettatamente deprivati dell'affetto e del materiale accudimento della vittima.
Pertanto, si richiamano i criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano elaborate nel 2024, così superando il “sistema a forbice”, che indicava un minimo e un massimo entro il quale il Giudice doveva orientare la liquidazione, alla luce dell'indirizzo affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve
23 essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”
(Cass. sent. n. 33005/2021; Cass. sent. n.10579/2021; Cass. sent. n.
26300/2021).
La nuova versione delle Tabelle prevede il valore punto pari a 3.911,00 euro nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati e pari a euro 1.698,20 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti da moltiplicare per il numero di punti che il Giudice ritiene configurabili nella valutazione dei seguenti parametri: a) l'età del congiunto;
b) l'età della vittima;
c) la convivenza tra congiunto e vittima;
d) numero di familiari del nucleo primario;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Ciò posto, tenuto conto dei criteri di seguito elencati, la scrivente recepisce gli importi risarcitori richiesti dagli attori in quanto congrui rispetto alle evenienza valorizzate e calcolati applicando le tabelle in uso anche presso il Tribunale di
Brescia, da intendersi comprensivi del danno morale.
Si riconosce quindi:
-in favore di tenuto conto che il congiunto (Padre) Parte_1 aveva anni 53 al momento della morte del figlio ed era convivente, la vittima aveva
23 anni al momento del decesso, nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari (moglie ed altri due figli),
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 18
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 24
24 Parametro C) Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Parametro D) Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti: 97
IMPORTO del RISARCIMENTO (97 punti x euro 3.911,00) = € 379.367,00;
-in favore di , considerato che il congiunto (Madre) aveva anni Parte_2
53 al momento della morte del figlio ed era convivente, che la vittima aveva 23 anni al momento del decesso, che nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari (marito ed altri due figli),
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 18
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 24
Parametro C) Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Parametro D) Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti: 97
IMPORTO del RISARCIMENTO (97 punti x euro 3.911,00) = € 379.367,00
-in favore di , considerato che Il congiunto (fratello) Parte_12 aveva 25 anni al momento della morte della vittima, che la vittima aveva 23 anni al momento del decesso, che il congiunto ha convissuto con la vittima per 19 anni
(fino al 2013), nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari,
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 18
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 18
Parametro D) Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (altri 3 familiari, genitori e fratello : 9 Pt_4
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti: 75
25 IMPORTO del RISARCIMENTO (75 punti x € 1.698,00) = € 127.350,00
-in favore di , ritenuto che il congiunto (fratello) aveva Parte_4
29 anni al momento della morte della vittima, la vittima aveva 23 anni al momento del decesso, che il congiunto ha convissuto con la vittima per 15 anni, nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari,
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 18
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 18
Parametro D) Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (altri 3 familiari, genitori e fratello ): 9 Pt_3
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti: 75
IMPORTO del RISARCIMENTO (75 punti x € 1.698,00) = € 127.350,00
-in favore di considerato che il congiunto (nonna Parte_5 paterna) aveva 83 anni al momento del decesso della vittima, che la vittima aveva
23 anni al momento del decesso, che il congiunto ha convissuto con la vittima per
8 anni di vita della vittima, nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 4
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 18
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO (punti 52 x € 1.698,00) = € 88.296,00
-in favore di considerato che il congiunto (nonna Parte_6 materna) aveva 79 anni al momento del decesso della vittima e non era convivente, che la vittima aveva 23 anni al momento del decesso,
26 Valore del Punto Base: € 1.698,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 8
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 18
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO (punti 56 x € 1.698,00) = € 95.088,00.
I suddetti importi, in ragione dell'accertamento del concorso di colpa della vittima e dei suoi amici nel medesimo fatto dannoso, ai sensi dell'art. 2055 c. 1 c.c. vanno posti in solido a carico dei convenuti e dei terzi chiamati in favore degli attori.
Ne discende che la società la società e Controparte_2 Controparte_5
dovranno risarcire, in solido con CP Controparte_3
-in favore di l'importo di € 284.525,25; Parte_1
- in favore di , l'importo di € 284.525,25; Parte_2
-nonchè in favore di e di , l'importo Parte_1 Parte_2 di € 9.301,65 a titolo di rimborso spese;
-in favore di € 95.512,5; Parte_12
- in favore di di € 95.512,5; Parte_4
-in favore di € 66.222; Parte_13
-in favore di € 71.316. Parte_6
Nel regolamento del rapporto interno ai coobbligati, in applicazione dell'art. 2055
c. 2 c.c., il diritto di regresso sarà esercitato nei limiti della percentuale di concorso di colpa sopra accertato.
10. Gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Sulle somme come sopra liquidate a titolo di danno non patrimoniale (Cass.
n.19636/2005), trattandosi di debiti di valore, devono riconoscersi rivalutazione monetaria del credito capitale e danno da ritardo liquidato nella forma degli interessi sul capitale (Cass. Sez. U. n. 1712 /1995).
In particolare, gli interessi moratori andranno calcolati al tasso legale tempo
27 vigente sull'importo capitale complessivamente calcolato previa devalutazione alla data dell'illecito (sinistro in data 23.08.2017) e rivalutazione anno per anno in base agli indici Istat, fino alla data della presente decisione.
Sull'intero importo risarcitorio liquidato decorrono altresì gli interessi corrispettivi, al tasso legale, dalla data della presente decisione al saldo.
11. La domanda di manleva avanzate da e da . CP CP_1
E' inammissibile e, come tale da respingere, la domanda di manleva avanzata in riconvenzione nei confronti della compagnia dal terzo chiamato CP_1 [...]
per essersi questi costituito tardivamente. CP
Va accolta, invece, in quanto tempestiva e fondata, la domanda sporta da CP_1
volta ad ottenere di essere tenuta indenne dal terzo chiamato
[...] CP_3 nei limiti della responsabilità che riconosciuta anche a suo carico ex art.
[...]
2055 2° comma c.c.
12. Le spese di lite.
Le spese di lite sostenute dagli attori, in ragione del concorso di colpa accertato in capo alla vittima nella misura del 25% e del parziale accoglimento delle domande risarcitorie dagli stessi svolte, previa compensazione per il 50%, per la restante quota si pongono a carico dei convenuti e del terzo in solido Controparte_3 tra loro nella misura di euro 8.850,00 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, così calcolata applicati i parametri vigenti relativi allo scaglione di riferimento (da euro 520.000 a euro 1.000.000) approssimati ai valori minimi, tenuto conto della discreta complessità delle questioni trattate (di cui: euro
2700,00 per fase di studio, euro 2000,00 per fase introduttiva, euro 7500,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 5500,00 per fase decisionale per un totale di euro 17.700,00, con riduzione del 50%), oltre rimborso forfetario, spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre I.V.A. e c.p.a. concorre nella predetta obbligazione, nella misura del 50% ai CP sensi dell'art. 130 Dpr 115/2022, in quanto ammesso al benefico del Patrocinio a
28 spese dello Stato, sicchè la quota parte sullo stesso gravante a titolo di spese di lite da rifondere agli attori ammonta a euro 4.425,00, oltre accessori di legge.
La parziale fondatezza delle chiamate dei terzi in causa, inoltre, legittima la compensazione delle spese di lite tra chiamanti e terzi chiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ritenuto il concorso di colpa nella causazione del sinistro, in data 23.08.2017, a seguito del quale è deceduto , in capo a Persona_1
nella misura del 50%, e in capo ad e CP Controparte_3 PE
, nella misura paritaria del 25% ciascuno, ritenuta la fondatezza delle
[...] domande attoree di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale e di rifusione delle spese funerarie, condanna la società la società Controparte_2
e in solido verso gli Controparte_5 CP Controparte_3 attori, nonché ai sensi dell'art. art. 2055 c. 2 c.c. entro i limiti del concorso di colpa accertato in parte motiva, a risarcire:
-in favore di l'importo di € 284.525,25; Parte_1
- in favore di l'importo di € 284.525,25; Parte_2
-in favore di , l'importo di € 95.512,5; Parte_12
- in favore di di , l'importo di € 95.512,5; Parte_4
-in favore di l'importo di € 66.222; Parte_5
-in favore di l'importo di € 71.316; Parte_6
- in favore di e di l'importo di € Parte_1 Parte_2
9.301,65;
-condanna nei limiti della responsabilità accertata a suo Controparte_3 carico, a tenere indenne di quanto da quest'ultima dovuto agli attori;
CP_1
-rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP
; CP_1
- rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_3
CP
-rigetta le ulteriori domande attoree;
29 -condanna a rifondere Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 agli attori le spese di lite nella misura del 50% pari a euro 8.850,00, anche in solido con nei limiti quest'ultimo dell'importo di euro 4.425,00, CP_7 così ridotto ex art. 130 Dpr 115/2022, oltre rimborso forfetario, spese generali,
I.V.A. e c.p.a. come per legge, con compensazione tra le stesse parti della restante quota;
-compensa le spese di lite nel rapporto tra chiamanti e terzi chiamati.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Brescia, lì 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
30
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 16055/2018 promossa da
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( )
[...] C.F._5 Parte_6
( ), difesi e rappresentati dagli avv.ti Simone Mancini del C.F._6 foro di Fermo e Romina Tortolini del foro di Fermo, elettivamente domiciliati presso lo studio Mancini sito a Montegranaro (FM) 63812 in via Umbria n. 98 attori contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
Gaggiotti Antonella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Via Bulloni
12, Brescia convenuta nonché
Controparte_2
convenuta contumace
1
(C.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Marta Delia Enne del Foro di Milano congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Arturo Maria Dell'Isola, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Giacomo De Franceschi, sito in 25125 Brescia, via Bruzzoni n.9
terzo chiamato da
[...]
[...]
(D.I. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Mara CP P.IVA_3
Biaggio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Brescia, via C. Zima,
1/A
terzo chiamato da Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 14.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Svolgimento del processo.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_7
e convenivano in giudizio innanzi a questo
[...] Parte_6
Tribunale la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, nonché la società in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, rispettivamente proprietaria del natante modello
Joker coaster 470 S, matr. e società che, alla data del 23.08.2017, P.IVA_4 garantiva per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione del suddetto natante, al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità del
2 conducente, nella causazione del sinistro verificatosi in data CP
23.08.2017 in località Sirmione (BS) e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto . Persona_1
A fondamento della domanda, allegavano che in data 23.08.2017, PE
, e tre amici di nazionalità francese
[...] CP Controparte_3 che si trovavano in Italia per una vacanza, decidevano di effettuare una gita sul lago di Garda e, a tal fine, noleggiavano un piccolo gommone Joker Coaster, matr.
098995525, di proprietà della società assicurato per la Controparte_2 responsabilità civile con con contratto di locazione n. 35092, CP_1 intestato a . Persona_1
Durante la navigazione, intorno alle ore 12:30, a circa 500 metri dalla riva del
Porto di Sirmione, mentre conduceva il natante, riprendeva con il CP cellulare e terzi trasportati, che si tuffavano Persona_1 Controparte_3 insieme fuori bordo.
In seguito alla caduta in acqua, riemergeva illeso mentre , colpito CP_3 PE dall'elica del gommone, riemergeva con una grave lesione alla testa, che ne cagionava successivamente il decesso.
Ritenuta la responsabilità dei convenuti, nelle rispettive qualità di conducente del natante e assicuratrice, ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro, complessivamente quantificati in euro 1.661.621,20.
Si costituiva la quale contestava nel merito le pretese attoree Controparte_5 ritenendo che nessuna responsabilità possa essere addebitata al conducente del natante nella causazione del sinistro de quo, in quanto l'evento sarebbe stato determinato esclusivamente dalla condotta della vittima e dell'altro passeggero, signor e chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in Controparte_3 causa quest'ultimo, con differimento della prima udienza.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e fissava nuova udienza di comparizione al 24.10.2019, all'esito della quale, verificata la mancata
3 costituzione del terzo chiamato e la di prova in merito alla regolarità della notifica dell'atto chiamata in causa, rinviava la causa all'udienza del 25.06.2020 per consentire la rinnovazione della notifica al terzo chiamato.
Con atto di citazione per chiamata in causa del terzo in rinnovazione, CP_1 conveniva in giudizio il quale si costituiva eccependo, in
[...] Controparte_3 via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo per la mancata osservanza del termine a comparire, con conseguente richiesta di fissazione di una nuova udienza, nel merito contestando l'asserita esclusione di responsabilità in capo al nella causazione del sinistro. CP
Rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
il terzo chiedeva di essere autorizzato alla relativa chiamata in causa. CP
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al terzo e CP_3 autorizzata la chiamata in causa di il Giudice fissava nuova CP prima udienza al 17.12.2020, poi rinviata al 25.11.2021 per rinnovazione della notifica al terzo . CP
Verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia della società
e del signor , il Giudice concedeva i termini per il deposito delle CP_2 CP memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17.02.2022, ammetteva le prove orali richieste dalle parti, compreso l'interrogatorio formale di rinviando all'udienza del 03.06.2022 CP per la relativa assunzione.
Nelle more, si costituiva in giudizio il contestando l'attribuzione di CP responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro e chiedendo che l'interrogatorio formale già autorizzato fosse espletato da remoto a causa di grave patologia che impediva gli spostamenti.
Istruita la causa a mezzo di assunzione della prova testimoniale articolata da parte attrice, esperito tentativo di conciliazione con esito negativo, la scrivente
Giudice, intanto subentrata nel ruolo del precedente giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, revocava l'ordinanza del 17.02.2022 nella parte in cui ammetteva l'interrogatorio formale di e rinviava all'udienza del CP
4 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'inquadramento giuridico della fattispecie e l'onere della prova.
In tema di trasporto nautico, con riferimento alla posizione del terzo trasportato in caso di sinistro, l'art. 47, L. 11 febbraio 1971, n. 50 stabilisce che la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto è regolata dall'art. 2054 c.c., con una disposizione che è transitata senza sostanziali modifiche nell'art. 40, D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171 (cfr Cass. ord. n.
12063/2022).
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima;
sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione l'art. 47, L. n. 50 del 1971 (la cui previsione
è stata successivamente ribadita dall'art. 40, D.L.vo n. 171 del 2005), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli (cfr Cass. sent. n. 13324/2015, ord. n. 25771/2019).
E' quindi compito del giudice di merito verificare e valutare quale sia stato, in concreto, il comportamento del conducente al fine di accertarne la correttezza, in relazione ad un evento che non costituisce un fatto eccezionale della nautica da diporto e ciò in quanto il richiamo all'art. 2054 c.c. impone di considerare anche il comma 1 di tale articolo, secondo cui il conducente è obbligato al risarcimento «se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Occorre peraltro rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che, in tema di
5 trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 c.c. e
2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (cfr Cass. sent. n. 4343/2009, ord.
n. 414/2021).
Pertanto, la responsabilità relativa al fatto dedotto rimane regolata dai principi di cui all'art. 2054 c.c. incluse le presunzioni da esso previste che impongono al giudice una valutazione comparativa della condotta dei soggetti coinvolti nell'evento sinistroso che non può escludere, ignorandola, quella del conducente del natante sul quale l'incidente si è verificato.
La norma, facendo ricadere in via solidale sul proprietario evocato in giudizio ai sensi dell'art. 2054 terzo co. c.c., ove non dimostri che il mezzo era stato utilizzato contro la sua volontà, la responsabilità del conducente, impone, al fine di accertare se il proprietario del natante abbia vinto la presunzione a suo carico, derivante dalla condotta del conducente di esso, la valutazione della condotta di quest'ultimo, tenuto a dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il danno.
L'art. 2054 co 3 c.c. non può prescindere dall'applicazione della regola dettata dall'art. 2054 co 1 cc, per la cui osservanza se da un alto occorre ricostruire l'evento sotto l'aspetto meramente fattuale, dall'altro impone l'accertamento delle manovre di emergenza e delle cautele esigibili poste in essere dal conducente al fine di valutare la sua condotta nella situazione concreta.
Soltanto affrontando, oltre all'elemento negativo, anche la componente positiva della condotta di chi era alla guida del natante, si può giungere, infatti, al superamento della presunzione della sua responsabilità esclusiva, ricadente anche sulla posizione del proprietario evocato in giudizio Cass. ord. N.
25771/2019).
Correttamente, pertanto, gli attori hanno qualificato la domanda risarcitoria che ci occupa richiamando la suddetta normativa con conseguente onere a loro carico di
6 dimostrare il nesso di causalità materiale tra il comportamento del preteso autore e il danno subito e a carico della controparte di vincere la presunzione di colpa imposta dalla legge.
3. Le prove utilizzate e la ricostruzione in fatto del sinistro.
La presente decisione poggia sulle prove orali e documentali assunte in corso di causa, nonché sulle risultanze istruttorie acquisite nel procedimento penale NRG
3171/2018 Mod.20, RGNR 1317/2017, aperto in relazione ai fatti di causa a carico di e siccome imputati: “del reato p.p. Parte_8 Controparte_3 dagli artt. 589 c.p. perché, in concorso cagionano la morte di ”, Persona_1 definito con la sentenza ex art. 444 c.p.c. n. 931/2018 del Gup presso il Tribunale di Brescia del 21.06.2018.
Gli atti di detto procedimento penale, infatti, vengono utilizzati dalla scrivente quali prove atipiche, in applicazione del condivisibile principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui le prove assunte nel giudizio penale
(compresi i verbali di sommarie informazioni e le consulenze) possono essere valutate nel processo civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., in assenza di una norma che sancisca la tassatività dei mezzi di prova nel sistema processual-civilistico
(Cass.n. 18025/2019).
Viene altresì utilizzata la sentenza penale di patteggiamento pronunciata a definizione del predetto procedimento penale, la quale benché non abbia efficacia di giudicato nel presente giudizio civile e non determini l'inversione dell'onore della prova, tuttavia, rappresenta un fatto storico che, in quanto tale, viene valutato come indizio, con autonoma rilevanza in quanto connotato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2729 c.c.
(cfr Cass. sent. n. 20170/2018).
4. La dinamica del sinistro e il giudizio sulle responsabilità di
[...]
CP
Alla luce del compendio probatorio apprezzato, si giudica provata la dinamica del
7 sinistro come ricostruita dagli attori in citazione.
E' incontestato in fatto, oltre che documentalmente provato, che i tre amici di nazionalità francese, , e in Persona_1 CP Controparte_3 vacanza sul lago di Garda, il 23.08.2017 noleggiavano un piccolo gommone Joker
Coaster, matr. 098995525, dalla società assicurato per la Controparte_2 responsabilità civile con con contratto di locazione n. 35092, CP_1 intestato a . Persona_1
Durante la navigazione, intorno alle ore 12:30, a circa 500 metri dalla riva del
Porto di Sirmione, e cadevano in acqua Controparte_3 Persona_1 mentre che conduceva il natante, li riprendeva tenendo il CP cellulare con la mano destra e il timone con l'altra mano.
Mentre il primo riaffiorava dall'acqua illeso, il secondo riemergeva con una grave ferita alla testa.
Rientrati al Porto Castello a bordo del natante, i tre giovani erano raggiunti dal personale medico in ambulanza che soccorreva il ferito, dai Vigili del Fuoco, dalla
Guardia Costiera e dalla Polizia Locale di Sirmione che approntavano i primi rilievi investigativi.
veniva trasportato in eliambulanza al Pronto Soccorso degli Persona_1
Spedali Civili di Brescia ove faceva ingresso alle ore 13:24 “in imminente pericolo di vita”.
I due amici rimasti al porto, previa identificazione, mostravano agli agenti della
Polizia Locale il video che immortalava il tuffo ripreso da CP
Entrambi rendevano le prime dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro, poi confermate in sede di spontanee dichiarazioni rese, dopo aver ricevuto gli avvisi di legge, in qualità di indagati ai sensi dell'art. 350 c. 7 c.p.c.
Alle ore 15.18, veniva ricoverato nel reparto di Neurochirurgia Persona_1 degli Spedali Civili di Brescia con diagnosi di “Trauma cranico da elica di motoscafo” per poi essere trasferito nel reparto di Anestesia e Rianimazione ove il giorno successivo si constatava l'inizio della morte cerebrale alle ore 9:25, terminata alle ore 15:25 per “Esiti da trauma cranico” (cfr doc. nn.
8 1,9,10,14,18,22).
Tanto appurato in fatto, provato in fatto il nesso di causalità tra la navigazione e l'evento letale, è altresì certo che abbia violato elementari regole di CP prudenza la cui osservanza gli si imponeva per essersi posto alla guida del gommone da diporto, in particolare, per aver utilizzato il telefono cellulare (per riprendere gli amici) mentre era intento a condurre il natante con la sinistra e ciò in violazione della regola che, nella guida di natanti di piccole dimensione con motore fuori bordo (come quello di specie), pur se non richiesta la patente nautica, impone l'utilizzo di entrambe le mani, una sul timone e l'altra sulle manette di propulsione affinché sia consentito contestualmente virare e regolare la velocità di crociera.
Inoltre, Il Gacem in qualità di conducente/comandante consentiva agli amici di tuffarsi con il motore in funzione, quindi con elica in movimento, in spregio ad una regola fondamentale che impone lo spegnimento del motore in caso di immersioni dei passeggieri, peraltro esplicitata nel contratto di noleggio del natante (cfr doc.1 produzione di parte attrice).
La consapevolezza in capo al che i due amici avessero intenzione di CP tuffarsi nelle acque del lago in navigazione, gesto che lui avrebbe dovuto riprendere, con il telefono cellulare fornitogli dal cugino è senz'altro CP_3 comprovata dalle immagini della videoripresa prodotta dagli attori (doc. 2 ) in cui, in maniera nitida, si vede che il seduto sul bordo del gommone a prua PE
(leggermente spostato verso destra) con entrambe le gambe all'interno, all'approssimarsi di si appresta al tuffo portando la gamba sinistra fuori dal CP_3 gommone e lasciando la cima prima tenuta in mano per ancorarsi al natante, per poi cadere in acqua assieme all'amico a seguito dell'impetuoso abbraccio di quest'ultimo.
La circostanza che i tre avessero pianificato la ripresa del tuffo in acqua è corroborata dalla versione dei fatti resa in maniera concorde dai due amici del
, nell'immediatezza del rientro al porto, allorché, evidentemente in preda PE
9 al forte sconcerto e alla preoccupazione per quanto accaduto, riferivano della volontà di immortalare la scena del tuffo, mostrando la videoripresa affinché gli agenti della Polizia Locale potessero comprendere la dinamica dei fatti.
Siffatte dichiarazioni, dapprima rese informalmente, quando presumibilmente non vi era ancora motivo di avanzare sospetti nei loro confronti, venivano reiterate in maniera pedissequa in sede di spontanee informazioni rese da soggetti indagati, dunque dopo essere stati avvisati di tale circostanza (di cui di dà atto nei relativi verbali docc. 19 e 22 prod. di parte attrice), a conferma della genuinità delle propalazioni, quindi dell'assenza volontà di celare dati da cui poter inferire le proprie responsabilità ovvero di preordinare prove a discolpa.
Né può accreditarsi l'ipotesi adombrata dalla convenuta in merito alla CP_1 reticenza/falsità delle dichiarazioni rese dai due amici agli inquirenti, ostandovi anzitutto il contenuto contra se delle stesse (se avessero voluto mentire i due dichiaranti non avrebbero reso dichiarazioni autoindizianti) e comunque essendo le propalazioni appieno coerenti con i dati fattuali concreti riscontrabili de visu.
Ininfluente si giudica anche la circostanza che avesse riferito di tenere il CP cellulare con la mano sinistra anziché destra, come invece accertato, ben potendo ricondursi tale errore all'emozione del momento e, comunque, trattandosi di dettaglio che non avrebbe spiegato alcuna efficacia esimente a fronte di eventuali responsabilità avendo il ragazzo ammesso di aver concordato con gli amici che avrebbe ripreso la scena goliardica del tuffo durante la navigazione.
D'altronde lo stesso si è difeso nel presente giudizio ammettendo di sapere CP che i due amici volevano buttarsi in acqua, ha tuttavia negato che si fossero accordati “sulle modalità e sul momento in cui il tuffo sarebbe dovuto avvenire”
(comparsa conclusionale di pag.4). CP
A fronte di dette risultanze, allora, è destituita di fondamento, l'ipotesi difensiva della convenuta secondo cui il , estraneo al gioco intrapreso dai CP_1 CP due amici, non si fosse reso conto dell'iniziativa dei due trasportati, a causa dei movimenti repentini e inaspettati di questi ultimi. Trattasi di assunto peraltro inverosimile come evidenziato dagli attori se solo si considera la ristrettezza dello
10 spazio occupato dai tre amici, la posizione di frontale rispetto ai due che si CP accingevano a tuffarsi per poterli filmare, perché evidentemente coinvolto nel loro
“gioco”.
Altrettanto sfornita di pregio è la tesi sostenuta dal secondo cui gli attori CP non avrebbero dimostrato il nesso di causalità tra la guida (asseritamente imprudente) e l'evento morte.
Ciò posto, resta da apprezzare se le modalità dell'incidente consentano o meno di ritenere integrata la prova liberatoria incombente sul conducente del natante, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ebbene, nulla di rilievo è emerso sul punto.
Di contro, le imprudenze commesse dal oltre a denotare il grado CP di colpevolezza nella causazione del sinistro, involgono considerazioni negative sotto il profilo dell'azionabilità in concreto di una manovra d'emergenza salva vita avendo fortemente limitato la possibilità di virare/ decelerare per evitare che l'amico colpisse con la testa l'elica in movimento.
5. Il concorso di colpa di e Persona_1 Controparte_3
Nella causazione del sinistro indubbiamente hanno concorso anche i protagonisti del tuffo.
Questi, infatti, pur potendo prevedere la precarietà della conduzione del natante una volta che avesse condotto il gommone con una sola mano, peraltro CP distogliendo la vista dalla visuale del lago per riprendere la scena, ed essendo in grado di presagire il pericolo di incappare nell'elica del motore una volta tuffatisi in acqua in navigazione (condotta certamente esigibile nella specie trattandosi di norma prudenziale la cui conoscenza non richiede particolari abilitazioni ed essendo contemplata dal contratto di noleggio del gommone), tuttavia non desistevano dall'intento così rendendosi scientemente autori di un gesto di fatto rivelatosi letale per uno dei due.
La condotta negligente ed imperita dagli stessi perpetrata, pertanto, ha svolto un
11 ruolo incisivo nella causazione dell'evento.
Trattasi di concausa, tuttavia, inidonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta accertata a carico del e il decesso dell'amico, non ponendosi in CP rapporto di estraneità rispetto a questa in ragione proprio della preordinazione della condotta (tuffo da videoregistrare) ad opera dei tre amici sopra riferita.
Trovano applicazione sul punto condivisibili principi della giurisprudenza di legittimità, peraltro evocati dalla stessa , secondo cui “ ai fini della CP_1 determinazione del nesso di causalità, in presenza di una pluralità di fatti riferibili a più persone, si deve a tutti riconoscere - di regola - una efficienza causativa ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi l'evento non si sarebbe determinato;
che tuttavia tale regola non trova applicazione allorquando la causa per ultima sopravvenuta, per la sua intrinseca idoneità ed autonomia si sganci dalle concause anteriori ed assurga a causa determinante esclusiva dell'evento; che per causa sopravvenuta e sufficiente da sola a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., deve intendersi quella indipendente dal fatto del presunto responsabile, avulsa dalla sua condotta ed operante con assoluta autonomia così da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità di quello;
che si ha interruzione del nesso causale, per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, soltanto quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, si da privare di efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito mentre non si ha interruzione del nesso causale quando, essendo ancora in atto ed in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi creata si inserisca un comportamento di altro soggetto (ed eventualmente dello stesso danneggiato) che sia preordinato proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito; illecito che resta, in tal caso, unico fatto generatore sia della situazione di pericolo sia del danno derivante dalla adozione di misure difensive e reattive a quella situazione (sempreché rispetto ad essa coerenti ed adeguate) (cfr. Cass.
10.11.1993, n.11087, Cass. Civ. 12.09.2005 n. 18094).
12 A parere di chi scrive, la compartecipazione dei tre nella ideazione ed esecuzione del fatto causativo delle lesioni mortali riportate dal , legittima un giudizio PE di concorso di colpa a loro carico ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura del 50%
a carico di del 25% a carico di e del 25% a CP Controparte_3 carico di . Persona_1
E' dunque infondata e, come tale da rigettare, la domanda avanzata da
[...] volta ad ottenere di essere tenuto indenne da CP_3 CP
Alle superiori considerazioni, in applicazione delle norme e dei principi richiamati in premessa, consegue la condanna al risarcimento dei danni, in relazione al decesso di conseguito al sinistro nautico occorso in data Persona_1
22.08.2017, di in solido rispetto agli attori con CP CP_2
(proprietaria dell'imbarcazione), (quale compagnia che all'epoca CP_1 garantiva il piccolo natante in caso di danni a terzi) e ad Controparte_3
Nei rapporti interni l'obbligazione risarcitoria va ripartita nei limiti della percentuale di concorso sopra acclarato, dunque nella misura del 50% in capo ai convenuti e del 25% in capo al terzo chiamato.
Gli importi risarcitori di seguito liquidati, pertanto, devono essere ridotti, in applicazione del principio in forza del quale la limitazione il risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui, in presenza di fatto colposo del deceduto, trova infatti fondamento normativo direttamente nella disciplina del fatto illecito, ed in particolare nell'art. 2054, per l'ipotesi della circolazione stradale, dovendo il “cagionare” o il “produrre il danno” essere intesi in termini parziali laddove concorra la concausa umana colposa, sulla base di una lettura unitaria del complesso normativo derivante dall'art. 1227 c.c., comma 1, art. 2054 c.c., e art. 2055 c.c., comma 2" (Cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 4208/2017; Corte di Cassazione, sentenza n.
34625/2023).
13
6. Il danno iure hereditatis.
Gli attori, anzitutto, hanno chiesto il risarcimento de danno iure hereditatis sotto forma di danno biologico (terminale) sofferto da . Persona_1
Il danno patito tra l'evento dannoso e il decesso (il c.d. danno terminale, danno tanatologico in senso stretto), ormai riconoscibili alla stregua dello sviluppo di orientamenti favorevoli alla possibilità di ristorare la lesione del diritto alla salute,
a certe condizioni, nel momento che precede la morte presuppone che se tra la lesione della salute e il decesso del soggetto intercorra un apprezzabile lasso di tempo nel quale tale soggetto può acquistare un diritto al risarcimento dei pregiudizi patiti se abbia conservato una lucidità tale da rendersi conto l'aggravamento delle proprie condizioni e percepire l'ineludibilità dell'evento morte
(Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372; Cass. civ., SS. UU., 11 novembre 2008, n.
26972; Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2011, n. 10107; Cass. civ., SS. UU., 22 luglio
2015, n. 15350).
Ebbene, nel caso di specie, gli attori si sono limitati ad allegare che Per_2
trasportato all'Ospedale Civile di Brescia il 23.08.2017 ivi decedeva alle ore
[...]
9:25 del mattino successivo, ossia dopo un lasso apprezzabile di tempo nel quale avrebbe patito danno biologico trasmesso agli eredi a seguito di decesso.
Nulla, invece, è stato allegato e dunque dimostrato in merito allo stato di coscienza del che gli avrebbe consentito di maturare quel patimento (per PE la consapevolezza dell'approssimarsi della morte, indispensabile per poter riconoscere detta voce di danno.
Di contro, le circostanza emerse dalla documentazione allegata dagli attori, in particolare dall'informativa trasmessa dalla Polizia Locale di Sirmione al
Procuratore presso la Procura della Repubblica di Brescia (doc. 30 della produzione attorea), che l'infortunato non fosse stato sentito nell'immediatezza del fatto ma trasportato d'urgenza in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia in “fin di vita”, in mancanza di prova contraria, con elevato grado di verosimiglianza lascia presumere, che lo stesso in quei frangenti non fosse appieno cosciente a causa del “trauma cranico da elica” riportato a seguito del tuffo.
14 A fronte delle lacune assertive e probatorie accertate, la domanda non può essere accolta.
7. Il danno patrimoniale iure proprio.
Ai genitori deve essere riconosciuto il diritto al ristoro delle spese sostenute a causa del decesso del figlio, tutte documentatemene dimostrate in atti.
Più precisamente, trattasi delle spese per le onoranze funebri e il trasporto della salma da Brescia fino a Thionville (Francia) Francia funerarie, per un ammontare complessivo pari ad € 12.404,20 (cfr. doc. 14 citaz– Fatt. 324 del 28.08.2017 di €
4.002,00; Fatt. 323 del 28.08.2017 di € 2.571,32; Fatt. n. 201789 del 24.08.2017 di € 4.830,88; contr. N. Baf 45078 di € 1.000,00).
Sotto il profilo patrimoniale, i congiunti della vittima, inoltre, hanno chiesto la riparazione del pregiudizio da perdita di contributo economico, ossia da mancata percezione del reddito percepito dal de cuius.
Si premette che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento in concreto che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro ove il de cuius non fosse venuto meno (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18177; Cassazione civile, sez. III, 02 febbraio 2007, n. 2318).
Il danno conseguenza, cioè, non è presuntivo né in re ipsa, per cui, per ottenerne il risarcimento “l'attore ha l'onere di provare - anche per presunzioni, ex art. 2727
c.c. una stabile contribuzione del defunto in proprio favore.” (cfr.Tribunale di Bari, sez. civ. 111, 20 giugno 2012, n. 2262; Corte appello Napoli sez. VIII,
08/01/2021, n.17).
La sola natura del rapporto parentale, ovvero il solo fatto della convivenza col defunto, pur costituendo un indizio circa l'esistenza della contribuzione, è insufficiente a far presumere l'esistenza d'una stabile contribuzione del defunto in
15 favore dei congiunti superstiti, la quale potrebbe ammettersi soltanto ove si dimostrasse - ad esempio – l'insufficienza dei redditi dei familiari conviventi al proprio sostentamento e neppure le condizioni socioeconomiche della famiglia possono costituire l'unico elemento di valutazione delle aspettative dei congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, dovendosi tener conto di dati ulteriori, fra i quali l'attività esercitata dai genitori e dagli altri congiunti cfr. Cass., sez. III, 12- 10-1998, n. 10085).
Nel caso in esame, si riscontra un difetto di allegazione e prova del danno- conseguenza assertivamente patito dai congiunti dal momento che non risulta allegato prima e documentato poi, che gli stessi vivessero solo con il contributo economico del congiunto deceduto e che prevedessero di continuarne a fruire,
(anzi per loro stessa ammissione, genitori e figli lavoravano per l'azienda familiare)
o comunque quale fosse l'incidenza di detto reddito sulla conduzione familiare
(come dato evincere dal capitolo 37 della memora ex art. 183 c. 6 n. 2 35 c.p.c.), in assenza peraltro di specifiche allegazioni circa la capacità lavorativa-reddituale degli altri membri della famiglia.
Alla pag. 29 della citazione si legge “Stante la giovanissima età di e il fatto Per_2 che lo stesso non fosse al momento della prematura morte legato da alcun vincolo affettivo tale da lasciare supporre un suo allontanamento dalla casa familiare si può verosimilmente ipotizzare la permanenza in casa con i genitori per altri 15 anni…”.
L' allegazione è estremamente generica sicché non può ritenersi assolto l'onere incombente sugli attori.
La carenza assertiva, peraltro, vale anche per la componente di danno patrimoniale da danno emergente, conduce al rigetto della voce risarcitoria reclamata.
8. Il danno non patrimoniali iure proprio.
Va riconosciuto agli attori il danno rivendicato iure proprio da sofferenza per la
16 perdita del rapporto parentale.
Prima di entrare nel merito della domanda, occorre brevemente premettere che la voce di danno in esame, per consolidata giurisprudenza di legittimità, consiste in
“quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., sez III, ord. n. 9196/2018).
Trattasi in sostanza del pregiudizio patito dai prossimi congiunti per lo stravolgimento del proprio pregresso stile di vita nel quale appunto la quotidianità del rapporto con la persona deceduta e il relativo legame affettivo rivestivano un ruolo fondamentale: la perdita del rapporto parentale consiste infatti nel non poter più godere della presenza della persona cara e del legame sussistente con quest'ultima, comportando – quale peculiare aspetto del danno non patrimoniale – la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati tra i quali “il diritto all'esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione” (Cass. civ. sez. III, n.
907/2018).
Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione – dopo aver definitivamente chiarito nella sua evoluzione giurisprudenziale che il risarcimento del danno non patrimoniale può essere richiesto dal soggetto leso anche al di fuori di una ipotesi di reato – ha altresì precisato che “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato
17 nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. civ., sentenza n. 907/2018).
E' necessario, pertanto, verificare e provare in concreto quale fosse nello specifico il legame affettivo sussistente tra il richiedente e il de cuius dato che la mera titolarità di un rapporto familiare o anche la mera convivenza non determinato ex se il diritto al risarcimento del danno.
In particolare, secondo la Suprema Corte, i congiunti che agiscono in giudizio ai fini del predetto risarcimento, “devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (…) non essendo condivisibile limitare la
“società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
“famiglia nucleare” (Cass. civ., sentenza n. 21230 del 2016).
Nel caso che ci occupa, in atti documentato il titolo in capo a ciascun attore
(legame di parentela) legittimante l'azione, alla luce del materiale fotografico, delle riprese video e documentale esaminato e delle testimonianze assunte, sono appieno provati anche l'inteso legame affettivo che li univa a e la Persona_1 profonda sofferenza indotta in ciascuno di essi dalla prematura e inaspettata perdita del giovane familiare.
Posto che non vi è motivo di dubitare della capacità a testimoniare/affidabilità dei testimoni citati dagli attori, non essendo apprezzabili dati da cui poter inferire che gli stessi siano portatori di un interesse concreto nella presente causa, tutti i testi escussi (familiari, amici, colleghi di lavoro) hanno confermato la frequentazione quotidiana degli attori con il de cuius, in un clima di serenità, condivisione ed amore evidente nelle immagini immortalate con le fotografie in atti.
In particolare, a riprova della convivenza e stretto legame tra genitori e figlio, e della circostanza che il giovane lavorasse con contratto a tempo indeterminato e
18 con uno stipendio mensile di euro 1.445,00 presso la società di famiglia La Sarl
Ambulances VSL Taxis FI” dall'età di 14 anni, si richiamano le concordi dichiarazioni di (cognata), (zia Testimone_1 Parte_9 paterna del de cuius), (collega di lavoro de cuius – autista). Persona_3
Le ripercussioni negative del decesso del congiunto sull'equilibrio familiare,sono comprovate dalle dichiarazioni di (“confermo che Parte_9 dopo la morte di , genitori e fratelli, hanno interrotto le uscite (prima con PE cadenza settimanale) e le frequentazioni abituali, dopo la morte del figlio non fanno più feste, prima uscivano per andare a sentire concerti, adesso non più, adesso i loro impegni sono limitati alla casa ed ufficio”;
Sul punto sono conformi le propalazioni di (“confermo che i Testimone_1 genitori ed i fratelli di dopo la sua morte hanno interrotto le loro uscite è PE stato un momento molto difficile per la famiglia e la mamma ancora adesso ha difficoltà ad uscire”).
Con riferimento al rapporto con i fratelli è provato come gli stessi fossero amici, trascorressero gran parte del loro tempo insieme, condividendo svaghi, hobby, passioni, oltre ad essere uniti nei momenti di difficoltà.
Il legame che li univa sin da piccoli, è percepibile dal dossier fotografico (cfr. doc.
13 citaz. + doc. 18 seconda memoria istruttoria) in cui i tre fratelli sono ritratti in svariati momenti di vita quotidiana (cinema; cene;
gruppo musicale, lavoro etc…), oltre che quella delle occasioni importanti, quali la nascita della nipotina (figlia del fratello ), le vacanze trascorse (almeno 2 volte l'anno) insieme in Persona_4
Italia a Serracapriola (FG) (località della nonna materna).
A corroborare le risultanze documentali intervengono le deposizioni dei seguenti testimoni:
(“confermo che e sin da piccoli, Parte_9 PE Parte_3 avevano frequentato il conservatorio, suonava la chitarra;
il PE Pt_3 pianoforte e da adolescenti avevano formato un gruppo musicale. Ha suonato anche al matrimonio del fratello .. alla sua secondogenita nata Per_5 Parte_3
19 il 25.12.2018 ha dato il nome di , in ricordo del fratello PE PE scomparso”;
(“confermo che ha frequentato da piccolo il conservatorio Testimone_1 PE
e suonava la chitarra mentre suonava il pianoforte. So che hanno costituito Pt_3 un gruppo musicale anche se non li conoscevo ancora… e PE Pt_3 lavoravano insieme nell'azienda familiare “la Sarl Ambulances VSL Taxis FI
“; e avevano degli hobbies in comune, quali musica, cinema, calcio e PE Pt_4 come risulta dalle foto che mi sono state esibite avevano gli stessi amici. Tra mio marito e c'erano solo 18 mesi didifferenza;
frequentava spesso la PE PE nostra casa, ancor più quando abbiamoavuto la bambina;
confermo che PE alla nascita della bambina è stato il primo che è venuto a Persona_6 trovarmi”);
(“anche quando ho cessato il rapporto di lavoro sono rimasto in CP_6 contatto con e confermo che alla sua secondogenita è stato dato il Parte_3 nome di , in ricordo del fratello scomparso”); PE PE
(“confermo che, quando si è sposata ha avuto due Persona_3 Parte_3 figlie. La seconda l'ha chiamata come secondo nome”; confermo che Per_7
e lavoravano insieme nell'impresa “la Sarl Ambulances VSL Taxis PE Pt_3
FI” infatti nell'ambulanza devono essere presenti due persone a volte lavoravo io con;
, e avevano hobbies in comune PE PE Per_8 Pt_4 soprattutto il calcio, inoltre suona il piano e suonava la chitarra e Pt_3 PE frequentavano gli stessi amici e gli stessi luoghi; confermo che era molto PE vicino a ed alla moglie di quest'ultimo, si frequentavano molto ed andavano Pt_3 in vacanza insieme; quando ha avuto la figlia, era molto contento Pt_3 PE
è stato il primo ad andare in ospedale a trovarla e dopo questa nascita sono stati ancora più vicini”.
In merito al rapporto del de cuius con la nonna paterna hanno riferito i seguenti testimoni:
(“nei primi otto anni di vita ha abitato con i Testimone_1 Persona_1
20 nonni paterni, conosco la circostanza avendola appresa in famiglia, conosco la sua nonna paterna e ho visto delle fotografie”);
(“Nei primi anni di vita abita con i genitori nella grande casa che Parte_9 aveva tre piani dove vivevano nonni paterni, e Parte_5 [...]
, sita in Francia, in rue Marechal Joffre - Clouange n. 67”). Pt_10
Sulla frequentazione costante tra nonna paterna e Parte_5 nipote ha deposto la teste (“ andava a trovare una o due Testimone_1 PE volte la settimana la nonna paterna di ed anche la Pt_5 Parte_5 accompagnava in ospedale perché la signora non aveva la patente di guida e
la accompagnava in auto”. PE
La teste a sua volta ha confermato il rapporto che aveva Parte_9 Per_2 con la nonna e l'assistenza che il giovane le prestava (“confermo che aveva PE un legame affettivo intenso con la nonna paterna, , con la Pt_5 Parte_5 quale aveva convissuto nella sua casa nei primi anni di vita. Lei ha foto di PE in tutta la casa. Andava a trovare la nonna paterna tutte le settimane, quest'ultima se non lo vedeva per due giorni lo avrebbe richiamato al telefono. , al PE bisogno, accompagnava la nonna paterna, la aiutava a fare la spesa ed anche in ospedale per visite mediche a cui doveva sottoporsi”).
L'intensità del legame caratterizzante il rapporto di con la nonna materna, Per_2 nonostante la lontana, è provato dalla deposizione testimoniali di Testimone_2
(amico di vecchia data del padre del signor ( “confermo che Persona_1
frequentava la nonna materna sig.ra e due tre PE Parte_6 volte l'anno andava a trovarlo con i genitori, in estate due tre settimane, a Pasqua e anche a Natale……Confermo che, come ho riferito, andava a trovare la PE nonna materna due o tre volte l'anno e che si sentivano spesso, la figlia aveva regalato alla madre un tablet per sentirlo…confermo che incontravano a casa della madre anche lo zio che arrivava da Imola, tutti i giorni andavano al Persona_9 mare e facevano gite in montagna………confermo che, quando è andato sul PE
21 lago di Garda ed ha avuto l'incidente aveva intenzione di andare a trovare la nonna
a Serracapriola. Era diretto dalla nonna e aveva fatto una sosta sul lago di Garda ove poi è deceduto. La nonna lo stava aspettando a Serracapriola”).
Il teste (zio paterno) ha confermato quanto sopra (“confermo che Persona_9
aveva un legame affettivo intenso con la nonna materna, PE Parte_6
, e che sin dai primi anni di vita andava a trovarla in Italia, a
[...]
Serracapriola, in provincia di Foggia con i propri genitori almeno due volte l'anno, normalmente nel periodo pasquale e quello estivo. A volte prima di andare a
Serracapriola si fermavano da me a Imola…La foto raffigura , mio cognato e PE la nonna materna. Riconosco la casa di mia madre…..Comunque, quando andava a
Serracapriola Johann trascorreva le giornate con mia madre e gli altri parenti italiani come da foto che mi vengono esibite di cui al doc. 18 lettera p) fasc. parte attrice, nella foto riconosco mia madre, mia sorella e .confermo che PE0 PE nell'agosto 2017, aveva in programma che dopo la vacanza al lago di Garda con gli amici, sarebbe a trovare la nonna materna a Serracapriola. Mia madre mi aveva riferito al telefono che aveva riempito il mentre lo aspettava. Poi è accaduto il Pt_11 fatto per cui è causa).
Infine, la teste ha dichiarato (“ , almeno due volte Parte_9 PE all'anno andava a trovare la nonna materna con i Parte_6 propri genitori Quando è diventato grande è andato da solo a trovarla più spesso.
……raffigura la nonna paterna, cioè mia madre, ma in Italia presso la nonna materna di a Serracapriola. Come anche nella pag. 37 e 49 delle foto PE allegate all'atto di citazione da doc. 11 a doc. 15…….Nei suoi soggiorni a
Serracapriola, trascorreva le giornate con la nonna materna e gli altri PE parenti italiani quali lo zio materno;
ed i cugini con gite al mare ed in Persona_9 montagna come da foto che mi sono state esibite. Io però non ero presente poiché non potevamo andare tutti in ferie lasciando la società senza personale…so che la tappa finale di nell'agosto 2017, dopo la vacanza al lago di Garda era PE quella di andare a Serracapriola presso la nonna materna”.
Ad ulteriore riprova si richiamano le dichiarazioni di (“confermo Testimone_1
22 che andava in Italia a Serracapriola a trovare la nonna materna, PE [...]
in aprile e durante l'estate……….confermo che Parte_6 PE quando andava in Italiaì andava prima a Imola a trovare lo zio e poi Persona_9 andava nel sud. Ho partecipato a questi viaggi anch'io quando ho conosciuto mio marito…….confermo che anche nel 2017 quando è morto la nonna PE materna lo stava aspettando a Serracapriola dove egli aveva intenzione di recarsi in un momento successivo”.
Alla stregua del compendio istruttorio apprezzato può senz'altro ritenersi fondata la domanda in esame con riferimento alla sofferenza patita da tutti gli attori a seguito della brutale interruzione del rapporto parentale con il giovane . Per_2
9. La quantificazione del danno non patrimoniale.
Venendo alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale richiesto dagli attori, nelle rispettive qualità, la scrivente Giudice – in applicazione dei principi sopra esposti e di quanto emerso nel corso dell'istruttoria – ritiene che dal legame parentale e dalla convivenza che univa i predetti congiunti alla vittima, e dunque in considerazione del comprovato rapporto di profonda vicinanza sia sotto il profilo fisico che affettivo, sia dato presumere che l'inaspettata perdita eziologicamente ricollegabile al sinistro in data oggetto di causa, abbia cagionato una profonda destabilizzazione nelle abitudini di vita e affettive degli attori, appunto inaspettatamente deprivati dell'affetto e del materiale accudimento della vittima.
Pertanto, si richiamano i criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano elaborate nel 2024, così superando il “sistema a forbice”, che indicava un minimo e un massimo entro il quale il Giudice doveva orientare la liquidazione, alla luce dell'indirizzo affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve
23 essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”
(Cass. sent. n. 33005/2021; Cass. sent. n.10579/2021; Cass. sent. n.
26300/2021).
La nuova versione delle Tabelle prevede il valore punto pari a 3.911,00 euro nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge o assimilati e pari a euro 1.698,20 nell'ipotesi di perdita di fratelli o nipoti da moltiplicare per il numero di punti che il Giudice ritiene configurabili nella valutazione dei seguenti parametri: a) l'età del congiunto;
b) l'età della vittima;
c) la convivenza tra congiunto e vittima;
d) numero di familiari del nucleo primario;
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Ciò posto, tenuto conto dei criteri di seguito elencati, la scrivente recepisce gli importi risarcitori richiesti dagli attori in quanto congrui rispetto alle evenienza valorizzate e calcolati applicando le tabelle in uso anche presso il Tribunale di
Brescia, da intendersi comprensivi del danno morale.
Si riconosce quindi:
-in favore di tenuto conto che il congiunto (Padre) Parte_1 aveva anni 53 al momento della morte del figlio ed era convivente, la vittima aveva
23 anni al momento del decesso, nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari (moglie ed altri due figli),
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 18
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 24
24 Parametro C) Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Parametro D) Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti: 97
IMPORTO del RISARCIMENTO (97 punti x euro 3.911,00) = € 379.367,00;
-in favore di , considerato che il congiunto (Madre) aveva anni Parte_2
53 al momento della morte del figlio ed era convivente, che la vittima aveva 23 anni al momento del decesso, che nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari (marito ed altri due figli),
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 18
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 24
Parametro C) Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Parametro D) Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti: 97
IMPORTO del RISARCIMENTO (97 punti x euro 3.911,00) = € 379.367,00
-in favore di , considerato che Il congiunto (fratello) Parte_12 aveva 25 anni al momento della morte della vittima, che la vittima aveva 23 anni al momento del decesso, che il congiunto ha convissuto con la vittima per 19 anni
(fino al 2013), nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari,
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 18
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 18
Parametro D) Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (altri 3 familiari, genitori e fratello : 9 Pt_4
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti: 75
25 IMPORTO del RISARCIMENTO (75 punti x € 1.698,00) = € 127.350,00
-in favore di , ritenuto che il congiunto (fratello) aveva Parte_4
29 anni al momento della morte della vittima, la vittima aveva 23 anni al momento del decesso, che il congiunto ha convissuto con la vittima per 15 anni, nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari,
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 18
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 18
Parametro D) Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario (altri 3 familiari, genitori e fratello ): 9 Pt_3
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo):30
Punti totali riconosciuti: 75
IMPORTO del RISARCIMENTO (75 punti x € 1.698,00) = € 127.350,00
-in favore di considerato che il congiunto (nonna Parte_5 paterna) aveva 83 anni al momento del decesso della vittima, che la vittima aveva
23 anni al momento del decesso, che il congiunto ha convissuto con la vittima per
8 anni di vita della vittima, nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 4
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 18
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 52
IMPORTO del RISARCIMENTO (punti 52 x € 1.698,00) = € 88.296,00
-in favore di considerato che il congiunto (nonna Parte_6 materna) aveva 79 anni al momento del decesso della vittima e non era convivente, che la vittima aveva 23 anni al momento del decesso,
26 Valore del Punto Base: € 1.698,00
Parametro A) Punti in base all'età del congiunto: 8
Parametro B) Punti in base all'età della vittima: 18
Parametro E) Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 56
IMPORTO del RISARCIMENTO (punti 56 x € 1.698,00) = € 95.088,00.
I suddetti importi, in ragione dell'accertamento del concorso di colpa della vittima e dei suoi amici nel medesimo fatto dannoso, ai sensi dell'art. 2055 c. 1 c.c. vanno posti in solido a carico dei convenuti e dei terzi chiamati in favore degli attori.
Ne discende che la società la società e Controparte_2 Controparte_5
dovranno risarcire, in solido con CP Controparte_3
-in favore di l'importo di € 284.525,25; Parte_1
- in favore di , l'importo di € 284.525,25; Parte_2
-nonchè in favore di e di , l'importo Parte_1 Parte_2 di € 9.301,65 a titolo di rimborso spese;
-in favore di € 95.512,5; Parte_12
- in favore di di € 95.512,5; Parte_4
-in favore di € 66.222; Parte_13
-in favore di € 71.316. Parte_6
Nel regolamento del rapporto interno ai coobbligati, in applicazione dell'art. 2055
c. 2 c.c., il diritto di regresso sarà esercitato nei limiti della percentuale di concorso di colpa sopra accertato.
10. Gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Sulle somme come sopra liquidate a titolo di danno non patrimoniale (Cass.
n.19636/2005), trattandosi di debiti di valore, devono riconoscersi rivalutazione monetaria del credito capitale e danno da ritardo liquidato nella forma degli interessi sul capitale (Cass. Sez. U. n. 1712 /1995).
In particolare, gli interessi moratori andranno calcolati al tasso legale tempo
27 vigente sull'importo capitale complessivamente calcolato previa devalutazione alla data dell'illecito (sinistro in data 23.08.2017) e rivalutazione anno per anno in base agli indici Istat, fino alla data della presente decisione.
Sull'intero importo risarcitorio liquidato decorrono altresì gli interessi corrispettivi, al tasso legale, dalla data della presente decisione al saldo.
11. La domanda di manleva avanzate da e da . CP CP_1
E' inammissibile e, come tale da respingere, la domanda di manleva avanzata in riconvenzione nei confronti della compagnia dal terzo chiamato CP_1 [...]
per essersi questi costituito tardivamente. CP
Va accolta, invece, in quanto tempestiva e fondata, la domanda sporta da CP_1
volta ad ottenere di essere tenuta indenne dal terzo chiamato
[...] CP_3 nei limiti della responsabilità che riconosciuta anche a suo carico ex art.
[...]
2055 2° comma c.c.
12. Le spese di lite.
Le spese di lite sostenute dagli attori, in ragione del concorso di colpa accertato in capo alla vittima nella misura del 25% e del parziale accoglimento delle domande risarcitorie dagli stessi svolte, previa compensazione per il 50%, per la restante quota si pongono a carico dei convenuti e del terzo in solido Controparte_3 tra loro nella misura di euro 8.850,00 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, così calcolata applicati i parametri vigenti relativi allo scaglione di riferimento (da euro 520.000 a euro 1.000.000) approssimati ai valori minimi, tenuto conto della discreta complessità delle questioni trattate (di cui: euro
2700,00 per fase di studio, euro 2000,00 per fase introduttiva, euro 7500,00 per fase di trattazione/istruttoria, euro 5500,00 per fase decisionale per un totale di euro 17.700,00, con riduzione del 50%), oltre rimborso forfetario, spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre I.V.A. e c.p.a. concorre nella predetta obbligazione, nella misura del 50% ai CP sensi dell'art. 130 Dpr 115/2022, in quanto ammesso al benefico del Patrocinio a
28 spese dello Stato, sicchè la quota parte sullo stesso gravante a titolo di spese di lite da rifondere agli attori ammonta a euro 4.425,00, oltre accessori di legge.
La parziale fondatezza delle chiamate dei terzi in causa, inoltre, legittima la compensazione delle spese di lite tra chiamanti e terzi chiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ritenuto il concorso di colpa nella causazione del sinistro, in data 23.08.2017, a seguito del quale è deceduto , in capo a Persona_1
nella misura del 50%, e in capo ad e CP Controparte_3 PE
, nella misura paritaria del 25% ciascuno, ritenuta la fondatezza delle
[...] domande attoree di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale e di rifusione delle spese funerarie, condanna la società la società Controparte_2
e in solido verso gli Controparte_5 CP Controparte_3 attori, nonché ai sensi dell'art. art. 2055 c. 2 c.c. entro i limiti del concorso di colpa accertato in parte motiva, a risarcire:
-in favore di l'importo di € 284.525,25; Parte_1
- in favore di l'importo di € 284.525,25; Parte_2
-in favore di , l'importo di € 95.512,5; Parte_12
- in favore di di , l'importo di € 95.512,5; Parte_4
-in favore di l'importo di € 66.222; Parte_5
-in favore di l'importo di € 71.316; Parte_6
- in favore di e di l'importo di € Parte_1 Parte_2
9.301,65;
-condanna nei limiti della responsabilità accertata a suo Controparte_3 carico, a tenere indenne di quanto da quest'ultima dovuto agli attori;
CP_1
-rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP
; CP_1
- rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_3
CP
-rigetta le ulteriori domande attoree;
29 -condanna a rifondere Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 agli attori le spese di lite nella misura del 50% pari a euro 8.850,00, anche in solido con nei limiti quest'ultimo dell'importo di euro 4.425,00, CP_7 così ridotto ex art. 130 Dpr 115/2022, oltre rimborso forfetario, spese generali,
I.V.A. e c.p.a. come per legge, con compensazione tra le stesse parti della restante quota;
-compensa le spese di lite nel rapporto tra chiamanti e terzi chiamati.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Brescia, lì 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Faraone
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