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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) in persona del suo Consigliere, dr.ssa Giuseppa D'Inverno, magistrato designato dal Presidente della Corte, adotta il seguente
DECRETO nel procedimento civile iscritto al n. 1855/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con ricorso depositato telematicamente il 12 maggio 2025
DA la (c.f.: ), con sede legale in Cusano Milanino, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante e la (c.f.: ) - con sede legale in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Roma, in persona del legale rappresentante rappresentate e difese dagli Controparte_3
avv.ti Bruno Guaraldi (c.f.: ) e C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), C.F._2
CONTRO il (cf: ), in persona del Ministro in carica, Controparte_4 P.IVA_3
PER ottenere la condanna di quest'ultimo a pagare a ciascuna di loro la complessiva somma di
2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, a titolo di equa riparazione dei danni da esse patiti a causa della durata – a loro avviso eccedente quella ragionevole – del fallimento dichiarato in data 9-11 luglio 2013 dal Tribunale di Napoli a carico della Controparte_5
, la cui chiusura è stata dichiarata con decreto pubblicato il 31 ottobre 2024 (fall.
[...]
n. 214/2013);
ESAMINATI il ricorso introduttivo del presente procedimento ed i documenti depositati, anche con successiva integrazione, dal difensore del ricorrente;
RITENUTA la propria competenza per materia e per territorio;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
CONSIDERATO che le ricorrenti sono state ammesse allo stato passivo del detto fallimento per gli importi rispettivamente di 99.821,35 € e di 16.051,20 € in chirografo a seguito di domanda da esse presentata in data 11 dicembre 2013 e 9 gennaio 2014;
CONSIDERATO che lo stato passivo del detto fallimento fu dichiarato esecutivo e che avverso il detto provvedimento di ammissione - come risulta dai documenti depositati - non fu fatta alcuna opposizione;
RILEVATO che nel detto fallimento sono stati fatti effettuati riparti che hanno visto il soddisfacimento delle dette creditrici nella percentuale del 18,11%, cioè rispettivamente per
18.080,33 € la Monvil Breton S.R.L. e 2.907,30 € la R-Tubi S.R.L., poi trasformata in CP_2
VISTO che il processo della cui durata le ricorrenti si dolgono è durato – a decorrere dalla domanda di ammissione alla chiusura circa 10 anni e 6 mesi mentre tenendo conto del suo oggetto, del grado della sua complessità e del comportamento delle parti e del giudice, avrebbe ragionevolmente dovuto essere definito in non più di sette anni (cfr. tra le tante, Cass. civ., 19.05.2015, n. 10233 , che indica in sette anni la durata delle procedure concorsuali particolarmente complesse, in presenza cioè di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura);
RITENUTO pertanto senz'altro sussistente la violazione del cd. termine ragionevole di durata del processo di cui all'art. 6, § 1, della CEDU dedotta dalle ricorrenti;
RITENUTO altresì presumibile, secondo quel che normalmente accade, che le ricorrenti, per i 4 anni (dagli 11 anni si sono detratti i sette anni di ragionevole durata della procedura , e considerato i sei anni equiparati ad un anno quale ulteriore frazione d'anno, non superiore a sei mesi ex art. 2 bis, comma 1 l. n. 89/2001 e succ. mod.), indicati come eccedenti, abbiano subìto, proprio a causa dell'eccessiva durata di detto processo, un'alterazione del loro normale stato emotivo e psicologico derivante dall'attesa dell'esito della loro iniziativa giudiziale e dunque di un danno di carattere non patrimoniale il cui equivalente pecuniario può essere liquidato – tenendo conto dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, e in particolare della complessità della procedura, in un importo pari complessivamente a 1.600 €, ottenuto moltiplicando l'importo di 400,00 € per ciascuno dei quattro anni di durata irragionevole;
CONSIDERATO che le ricorrenti non hanno allegato di aver patito anche danni di carattere
N. V.G. 1855/2025 Pag. 2 di 4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo in questione;
RITENUTO che all'importo liquidato a titolo di indennizzo in favore delle ricorrenti non possano essere aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo, ma solo quelli dalla pronuncia giudiziale al saldo, giacchè i primi sono ricompresi - secondo quanto si desume dal nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001, risultante dalle modifiche apportatevi dal d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 134 - nell'importo liquidato (l'art. 3 citato dispone che il giudice, ove accolga il ricorso ivi previsto, deve ingiungere all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare al ricorrente
«la somma liquidata a titolo di equa riparazione», nonché quella de «le spese del procedimento», senza far alcun cenno ad eventuali interessi), mentre i secondi, siccome immediatamente esigibili (anche se non coattivamente, stanti i notevoli limiti in proposito posti dagli artt. 5-quinquies e 5-sexies della legge n. 89 del 2001), producono, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1282 c.c., «interessi di pieno diritto»;
CONSIDERATO che alle ricorrenti va altresì riconosciuta la rifusione delle spese di causa, che vanno liquidate d'ufficio, come indicato nel dispositivo del presente decreto, tenendo conto di quanto liquidato a titolo di indennizzo e degli altri parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal d.m. n. 147 del 2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti agli avvocati per i procedimenti monitori (cfr. Cass.
16512/2020), tra cui l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis di tale decreto nella misura del 10%, risultando non dovuto quello per l'aumento per il numero delle parti stante la sua discrezionalità, e distratte in favore del difensore della ricorrente, che ne ha fatto richiesta;
P.Q.M.
letto l'art. 3, co. 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall'art. 55, co. 1, lett.
c), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modiff., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in parziale accoglimento della suindicata istanza,
INGIUNGE
al , in persona del Ministro in carica, di pagare, senza dilazione, a Controparte_4
ciascuna delle ricorrenti (c.f.: ), la (c.f.: Parte_1 P.IVA_1 CP_2
), il complessivo importo di 1.600,00 (milleseicento/00) €, nonché gli interessi P.IVA_2
legali dal presente decreto al soddisfo, e ai difensori distrattari, avv. Bruno Guaraldi e Parte_2
(ciascuno nella misura del 50%), per le spese del presente procedimento, l'importo di
[...]
N. V.G. 1855/2025 Pag. 3 di 4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
400,00 € incrementato a 440,00 € (quattrocentoquaranta/00)€ ,oltre le spese generali al 15%,
e 27,00 € per le spese vive documentate, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione del presente decreto.
Così deciso in Napoli, il 1° giugno 2025.
Il Magistrato designato
dr. ssa Giuseppa D'Inverno
N. V.G. 1855/2025 Pag. 4 di 4
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) in persona del suo Consigliere, dr.ssa Giuseppa D'Inverno, magistrato designato dal Presidente della Corte, adotta il seguente
DECRETO nel procedimento civile iscritto al n. 1855/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, con ricorso depositato telematicamente il 12 maggio 2025
DA la (c.f.: ), con sede legale in Cusano Milanino, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante e la (c.f.: ) - con sede legale in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
Roma, in persona del legale rappresentante rappresentate e difese dagli Controparte_3
avv.ti Bruno Guaraldi (c.f.: ) e C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), C.F._2
CONTRO il (cf: ), in persona del Ministro in carica, Controparte_4 P.IVA_3
PER ottenere la condanna di quest'ultimo a pagare a ciascuna di loro la complessiva somma di
2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, a titolo di equa riparazione dei danni da esse patiti a causa della durata – a loro avviso eccedente quella ragionevole – del fallimento dichiarato in data 9-11 luglio 2013 dal Tribunale di Napoli a carico della Controparte_5
, la cui chiusura è stata dichiarata con decreto pubblicato il 31 ottobre 2024 (fall.
[...]
n. 214/2013);
ESAMINATI il ricorso introduttivo del presente procedimento ed i documenti depositati, anche con successiva integrazione, dal difensore del ricorrente;
RITENUTA la propria competenza per materia e per territorio;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
CONSIDERATO che le ricorrenti sono state ammesse allo stato passivo del detto fallimento per gli importi rispettivamente di 99.821,35 € e di 16.051,20 € in chirografo a seguito di domanda da esse presentata in data 11 dicembre 2013 e 9 gennaio 2014;
CONSIDERATO che lo stato passivo del detto fallimento fu dichiarato esecutivo e che avverso il detto provvedimento di ammissione - come risulta dai documenti depositati - non fu fatta alcuna opposizione;
RILEVATO che nel detto fallimento sono stati fatti effettuati riparti che hanno visto il soddisfacimento delle dette creditrici nella percentuale del 18,11%, cioè rispettivamente per
18.080,33 € la Monvil Breton S.R.L. e 2.907,30 € la R-Tubi S.R.L., poi trasformata in CP_2
VISTO che il processo della cui durata le ricorrenti si dolgono è durato – a decorrere dalla domanda di ammissione alla chiusura circa 10 anni e 6 mesi mentre tenendo conto del suo oggetto, del grado della sua complessità e del comportamento delle parti e del giudice, avrebbe ragionevolmente dovuto essere definito in non più di sette anni (cfr. tra le tante, Cass. civ., 19.05.2015, n. 10233 , che indica in sette anni la durata delle procedure concorsuali particolarmente complesse, in presenza cioè di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura);
RITENUTO pertanto senz'altro sussistente la violazione del cd. termine ragionevole di durata del processo di cui all'art. 6, § 1, della CEDU dedotta dalle ricorrenti;
RITENUTO altresì presumibile, secondo quel che normalmente accade, che le ricorrenti, per i 4 anni (dagli 11 anni si sono detratti i sette anni di ragionevole durata della procedura , e considerato i sei anni equiparati ad un anno quale ulteriore frazione d'anno, non superiore a sei mesi ex art. 2 bis, comma 1 l. n. 89/2001 e succ. mod.), indicati come eccedenti, abbiano subìto, proprio a causa dell'eccessiva durata di detto processo, un'alterazione del loro normale stato emotivo e psicologico derivante dall'attesa dell'esito della loro iniziativa giudiziale e dunque di un danno di carattere non patrimoniale il cui equivalente pecuniario può essere liquidato – tenendo conto dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, e in particolare della complessità della procedura, in un importo pari complessivamente a 1.600 €, ottenuto moltiplicando l'importo di 400,00 € per ciascuno dei quattro anni di durata irragionevole;
CONSIDERATO che le ricorrenti non hanno allegato di aver patito anche danni di carattere
N. V.G. 1855/2025 Pag. 2 di 4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo in questione;
RITENUTO che all'importo liquidato a titolo di indennizzo in favore delle ricorrenti non possano essere aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo, ma solo quelli dalla pronuncia giudiziale al saldo, giacchè i primi sono ricompresi - secondo quanto si desume dal nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001, risultante dalle modifiche apportatevi dal d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 134 - nell'importo liquidato (l'art. 3 citato dispone che il giudice, ove accolga il ricorso ivi previsto, deve ingiungere all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare al ricorrente
«la somma liquidata a titolo di equa riparazione», nonché quella de «le spese del procedimento», senza far alcun cenno ad eventuali interessi), mentre i secondi, siccome immediatamente esigibili (anche se non coattivamente, stanti i notevoli limiti in proposito posti dagli artt. 5-quinquies e 5-sexies della legge n. 89 del 2001), producono, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1282 c.c., «interessi di pieno diritto»;
CONSIDERATO che alle ricorrenti va altresì riconosciuta la rifusione delle spese di causa, che vanno liquidate d'ufficio, come indicato nel dispositivo del presente decreto, tenendo conto di quanto liquidato a titolo di indennizzo e degli altri parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal d.m. n. 147 del 2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti agli avvocati per i procedimenti monitori (cfr. Cass.
16512/2020), tra cui l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis di tale decreto nella misura del 10%, risultando non dovuto quello per l'aumento per il numero delle parti stante la sua discrezionalità, e distratte in favore del difensore della ricorrente, che ne ha fatto richiesta;
P.Q.M.
letto l'art. 3, co. 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall'art. 55, co. 1, lett.
c), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modiff., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in parziale accoglimento della suindicata istanza,
INGIUNGE
al , in persona del Ministro in carica, di pagare, senza dilazione, a Controparte_4
ciascuna delle ricorrenti (c.f.: ), la (c.f.: Parte_1 P.IVA_1 CP_2
), il complessivo importo di 1.600,00 (milleseicento/00) €, nonché gli interessi P.IVA_2
legali dal presente decreto al soddisfo, e ai difensori distrattari, avv. Bruno Guaraldi e Parte_2
(ciascuno nella misura del 50%), per le spese del presente procedimento, l'importo di
[...]
N. V.G. 1855/2025 Pag. 3 di 4 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
400,00 € incrementato a 440,00 € (quattrocentoquaranta/00)€ ,oltre le spese generali al 15%,
e 27,00 € per le spese vive documentate, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione del presente decreto.
Così deciso in Napoli, il 1° giugno 2025.
Il Magistrato designato
dr. ssa Giuseppa D'Inverno
N. V.G. 1855/2025 Pag. 4 di 4