TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5847/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Santaniello Parte_1
APPELLANTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Controparte_1
Sica
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
E
, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Controparte_2 Controparte_3
Aprea
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmarino Controparte_4
Chiappa
APPELLATI
Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 principale avverso la sentenza n. 3709/2015 depositata in data 20-07-2015 dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria proposta in primo grado, accogliendo quella proposta da e P_ [...]
, condannando in solido esso e la CP_3 _1 Controparte_1
a risarcire ai predetti rispettivamente euro 3.500,00 per danni all'autovettura ed euro
630,00 per danni alla persona, oltre refusione delle spese di giudizio. Deduceva a
1
motivi:1) che l'impugnata sentenza contrastava con quanto deciso con sentenza n.376/2011, resa nel giudizio R.G. 2838/2007 dal Giudice di Pace di Eboli, il quale aveva ricostruito la dinamica del sinistro diversamente, sulla base del rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente e di una ctu espletata in quel giudizio;
2) che con motivazione insufficiente e contraddittoria il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dai Carabinieri, non valutando l'inattendibilità dell'unico teste oculare che ebbe ad assistere al sinistro;
3) che dalla stessa ricostruzione del sinistro operata da P_
e , appariva che l'autoarticolato Fiat Iveco di proprietà
[...] Controparte_3 dello non aveva potuto evitare l'impatto con la Renault LI di proprietà di _1
, in quanto questa si era parata ferma improvvisamente sulla corsia di P_ marcia in seguito all'urto con l'autocarro Renault. Chiedeva pertanto la riforma integrale dell'impugnata sentenza con l'accoglimento della propria domanda risarcitoria proposta in primo grado, accertando che unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa era o, in subordine accertare il concorso P_ di colpa nella causazione del sinistro, e per l'effetto condannare i convenuti P_
e la in solido tra di loro, al
[...] Controparte_3 Controparte_4 pagamento in favore di esso della somma di € 15.350,17 (compresi Parte_1 giorni 9 di sosta tecnica) per i danni subiti dall'autocarro Fiat Iveco tg. BD238YF di sua proprietà, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto contenuto in € 20.000,00; in subordine condannare la a manlevare esso appellante da ogni somma che Controparte_1 questi dovesse essere condannato a pagare in conseguenza di un'eventuale decisione sfavorevole.
Costituitasi in giudizio, la proponeva appello Controparte_1 incidentale avverso la medesima sentenza per motivi sostanzialmente uguali a quelli dell'appellante principale, proprio assicurato.
Si costituivano in giudizio e , i quali facevano P_ Controparte_3 presente che nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Eboli essi non avevano avanzato alcuna domanda risarcitoria, atteso che il giudizio era stato instaurato su iniziativa della proprietaria dell'autocarro Renault e Controparte_6 che lo stesso aveva avuto ad oggetto solo il primo sinistro, quello dell'impatto tra detto autocarro e la , mentre il giudizio davanti al Giudice di Pace di Nocera Pt_2
Inferiore, aveva avuto ad oggetto l'impatto tra la e l'autocarro Fiat Iveco. Pt_2
Rilevavano, inoltre, che la sentenza del Giudice di Pace di Eboli, pur essendo stata emessa nel corso del giudizio di primo grado, non era stata prodotta, per cui
2
eccepivano l'inammissibilità della produzione nel presente giudizio di appello.
Rilevavano che il teste unico soggetto terzo ed imparziale che aveva Testimone_1 assistito al sinistro, aveva confermato che l'impatto tra la LI ferma sulla sua corsia di marcia e il Fiat Iveco dello si era verificato perché il conducente di tale _1 ultimo veicolo, che proveniva da tergo alla , viaggiando nella stessa corsia e Pt_2 direzione di marcia, non teneva la distanza di sicurezza e procedeva a velocità non moderata, considerato anche il fondo bagnato. Chiedevano, pertanto, il rigetto degli appelli principale ed incidentale, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Analogamente concludeva la
[...]
compagnia assicuratrice della Renault LI. Controparte_4
Non si costituiva in giudizio, , conducente dell'autoarticolato Fiat Controparte_5
Iveco, rimasto contumace anche in primo grado.
Vanno preliminarmente dichiarati ammissibili gli appelli principale ed incidentale, atteso che essi individuano le parti della sentenza da censurare, ne indicano chiaramente i motivi in fatto e in diritto e propongono la decisione che avrebbe dovuto prendere il giudice di prime cure.
Nel merito gli appelli principale ed incidentale sono infondati e vanno rigettati.
Invero il sinistro oggetto di giudizio, nella sua complessa dinamica, riguardò tre veicoli: l'autoarticolato FIAT IVECO tg. BD238YF di proprietà di , Parte_1 condotto da;
l'autovettura RENAULT CLIO tg. AZ353GY di Controparte_5 proprietà di condotta da;
l'autocarro RENAULT P_ Controparte_3
PREMIUM 420 tg. BX570HR di proprietà della Controparte_6
Secondo la dinamica ricostruita dai Carabinieri e illustrata nel rapporto e negli allegati dopo un primo urto tra la Renault LI tg. AZ353GY e l'autocarro Renault
Premium tg. BX570MR, sopraggiunse l'autoarticolato FIAT IVECO tg. BD238YF di proprietà dello che ebbe a tamponare la Renault LI ferma sulla sua _1 corsia di marcia, dopo aver impattato con l'Autocarro Renault Premiun. Va subito chiarito: A) che i Carabinieri non ebbero ad assistere all'incidente stradale e nel loro succinto rapporto espongono una loro presuntiva ricostruzione dei fatti, senza attribuire responsabilità di sorta ad alcuno dei conducenti;
B) la sentenza del Giudice di Pace di Eboli, nel giudizio iniziato in data 13/10/2007 dalla Controparte_6
fu pubblicata in data 23/3/2011 quando era in corso il giudizio davanti
[...] al Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
C) detta sentenza ebbe ad oggetto la sola domanda risarcitoria dell senza che ed Controparte_6 P_
svolgessero domanda riconvenzionale rispetto alla società attrice e in CP_3 detto giudizio lo rimase convenuto contumace, mentre la Parte_1
3
all'epoca si difese in Controparte_1 Controparte_7 giudizio.
Ciò posto quel giudizio davanti al Giudice di Pace di Eboli, non ebbe ad oggetto le contrapposte domande risarcitorie tra e i per cui non Parte_1 P_ precludeva la proposizione delle contrapposte domande nel successivo giudizio davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che in pratica ebbe ad oggetto solo il secondo impatto tra la e il Fiat Iveco. Pt_2
Inoltre, alcuna delle parti sollevò eccezione di litispendenza parziale, richiedendo l'unificazione del secondo giudizio (quello di Nocera Inferiore) al primo (quello di
Eboli). Né alcuna delle parti produsse al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, pur potendolo fare, la sentenza del Giudice di Pace di Eboli, per cui detta sentenza va ignorata in detto giudizio di appello, per il divieto di produzione in appello di documenti che si potevano produrre già in primo grado. Sul punto va accolta l'eccezione di inutilizzabilità della sentenza sollevata dalla difesa dei e quindi P_ va sancita anche l'inutilizzabilità degli atti istruttori in essa citati.
Chiarito quanto sopra, correttamente il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ebbe a decidere la causa sulla base dell'unico teste escusso, il il quale ebbe Testimone_1
a riferire in modo approfondito, logico e dettagliato tutto ciò di cui fu testimone oculare. In particolare, precisò che il Fiat Iveco dopo una frazione di secondo impattò con la LI fermatasi sulla corsia di marcia dopo l'impatto con l'autocarro
Renault. Ciò significa che il Fiat Iveco viaggiava a velocità non moderata “dietro dietro” la , non solo non rispettando la distanza di sicurezza, ma anche andando Pt_2
a velocità imprudente rispetto alla carreggiata bagnata dalla pioggia e senza riuscire quindi a fare una manovra che impedisse il tamponamento della . Pt_2
La sentenza impugnata sul punto della colpevolezza esclusiva del conducente del Fiat Iveco dà una motivazione esaustiva in fatto e in diritto: “ Gli interventori sig.ri e , in qualità rispettivamente di proprietario e P_ Controparte_3 conducente dell'autoveicolo Renault LI tg. AZ353GY, …….hanno anch'essi provato, con copiosa documentazione i danni e le lesioni subite in occasione del sinistro ma, soprattutto, con prova orale, hanno provato una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella data da parte attrice, dinamica che ha trovato, poi,supporto documentale nel rapporto dei Carabinieri di Campagna……l'istruttoria compiuta in giudizio ha anch'essa confermato la dinamica così come enucleata da parte intervenuta. L'unico teste escusso sull'an, il sig. , ha infatti affermato Testimone_2 che l'automezzo FIAT IVECO 130 tg. BD238YF di proprietà diparte attrice sopraggiungeva da tergo rispetto all'autovettura Renault LI già incidentata e
4
ferma sulla sua corsia e tamponò la stessa, schiacciandola di nuovo contro
l'autocarro Renault tg. BX570MR di proprietà della Controparte_6
Parte intervenuta ha, quindi, con teste oculare provato l'esclusiva responsabilità del conducente dell'automezzo FIAT IVECO 130 tg. BD238YF di proprietà di parte attrice ed assicurata per la rca con la , già Controparte_8 CP_9
nella causazione del sinistro de quo, consentendo di superare la
[...] presunzione di concorso di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. Secondo costante indirizzo giurisprudenziale ed in base alla normativa vigente, in caso di tamponamento si presume la responsabilità del conducente del veicolo tamponante per mancato rispetto della distanza di sicurezza ….………..(così ex multis Cass. Civ. sez. III 03/08/2005, n. 16260. Pertanto merita accoglimento la spiegata domanda riconvenzionale di parte convenuta, Esaminati i danni dell'auto Renault LI tg.
AZ353GY sulla scorta dei rilievi fotografici e della perizia di parte redatta dal p.a.
, che appare esaustiva e scevra da vizi logico-giuridici per cui Persona_1 viene presa come parametro di riferimento, e sulla scorta di quanto accertato dai
Carabinieri intervenuti….per quanto, invece, attiene alle lesioni riportate dal sig.
, conducente del veicolo Renault LI tg. AZ353GY accertate anche Controparte_3 nel rapporto dei Carabinieri in nesso causale con l'incidente, queste vengono liquidate in ……La domanda attorea, quindi, va rigettata, mentre vanno accolte le domande delle parti intervenute”.
Corretta e misurata è anche la liquidazione dei danni fatta dal giudice di prime cure in favore dei P_
L'impugnata sentenza va quindi confermata e le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo al valore della causa tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta gli appelli principale ed incidentale e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
2) Condanna in solido gli appellanti al pagamento in favore degli appellati costituiti in giudizio delle relative spese, che per ciascuna parte liquida in complessivi euro
3.376,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario per i da considerarsi essi P_ un'unica parte appellata
3) Nulla per le spese per l'appellato contumace
5
4) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
6