Ordinanza collegiale 14 ottobre 2020
Sentenza 5 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 2 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/01/2021, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2021
N. 00017/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Benozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 28 ottobre 2014, emessa dal Tribunale Civile di Padova, notificata in data 10 novembre 2014, passata in giudicato il 29 marzo 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. Filippo Dallari e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha agito contro il Comune di -OMISSIS-, avanti al Tribunale di Padova, per il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorsole in data -OMISSIS-a causa dell’irregolare ed ampia sconnessione del manto di copertura del marciapiede pubblico di via -OMISSIS-.
1.1. Con sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-il Tribunale di Padova ha accolto la domanda della ricorrente e ha condannato il Comune di -OMISSIS- “ al risarcimento del danno subito dall'attrice nell'incidente del 10.01.2012 nella misura di € 6.892,88 (somma già rivalutata e comprensiva di interessi), oltre ad interessi legali dalla pronuncia fino al saldo" nonchè "al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 3.204,00, di cui 2.600,00 per compenso, € 390,00 per spese forfettarie, ed € 214,00 per esborsi, oltre Iva e c.p.a. come per legge, disponendo la compensazione della rimanente parte ”.
1.2. Con il ricorso in esame, la ricorrente, sul presupposto dell’inadempimento dell’Amministrazione intimata, chiede l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova, con il pagamento di complessivi € 10.216,48, oltre ad interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo.
L’Amministrazione, a cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.
1.3. Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-questa Sezione ha richiesto ad entrambe le parti di provvedere al deposito di ulteriore documentazione: in particolare, al Comune di -OMISSIS- ha chiesto di fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-del Tribunale Civile di Padova; alla ricorrente ha chiesto di produrre memoria in merito al rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
1.4. In adempimento di tale ordinanza, la ricorrente ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Padova, munita di formula esecutiva, notificata all’Amministrazione resistente in data 10 gennaio 2020 (documento 2 della ricorrente). Il Comune di -OMISSIS-, invece, non ha depositato alcuna documentazione.
1.5. Alla Camera di consiglio del 18 novembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. In via preliminare va rilevato che sussistono i requisiti di ammissibilità del giudizio, perché la ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (cfr. la certificazione apposta dal Funzionario Giudiziario del Tribunale di Padova del 10 luglio 2019 di cui al documento 1 allegato al ricorso) e altresì, a seguito dell’ordinanza collegiale di questa Sezione n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2020, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni - dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione - di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997 (cfr. documento 2 delle ricorrente).
2.1. Nel merito il ricorso è da accogliere, in quanto, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’Amministrazione ha l’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale, corrispondendo alla ricorrente le somme indicate nel dispositivo della predetta sentenza.
Per quanto fin qui esposto, in ragione del perdurante inadempimento dell’Amministrazione, sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso e va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Comune di -OMISSIS- di dare ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Padova n. -OMISSIS-del 28 ottobre 2014, corrispondendo alla ricorrente il risarcimento del danno subito nella misura di € 6.892,88 (somma già rivalutata e comprensiva di interessi), oltre ad interessi legali dalla pronuncia fino al saldo, oltre alle spese di lite, liquidate in € 3.204,00, oltre IVA e CPA come per legge.
2.2. Per il caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione alla scadenza del termine di quaranta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, si nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm., un Commissario ad acta , individuandolo nel Prefetto di Padova, con facoltà di delega ad un dirigente della Prefettura di Padova, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessata, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l’adozione dei necessari atti.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del Commissario ad acta , di liquidare l’eventuale compenso – a carico dell’Amministrazione inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario – in esito alla presentazione, da parte del ridetto Commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto che la ricorrente non risulta avere sollecitato l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova prima della proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Comune di -OMISSIS- di dare ottemperanza al giudicato conseguente alla sentenza del Tribunale di Padova n. -OMISSIS-del 28 ottobre 2014;
- per il caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione alla scadenza del termine di quaranta (40) giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente decisione, nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Padova, con facoltà di delega ad un dirigente della Prefettura di Padova, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente agli adempimenti sopra indicati entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese e degli onorari di causa, che liquida nella somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 18 novembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.