Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00252/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2022, proposto da Associazione Innova Centro Euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Scimeca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
- l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da pec risultante da registri di giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato sull'istanza del 25. 10. 2021 con la quale si chiedeva all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale di definire la rendicontazione finale delle spese sostenute per il progetto denominato “Junior Manager” e di erogare il saldo;
per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana;
Visti gli atti tutti della causa;
Visti gli artt. 11, 31, 117 c.p.a.;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udito nell’udienza camerale del 9 gennaio 2023 l’avv. S. Scimeca per la parte ricorrente; nessuno presente per la resistente Amministrazione regionale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente ha esposto di aver chiesto all’amministrazione regionale della Formazione professionale l’erogazione di un contributo per la realizzazione di azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e, all’esito delle relative attività, ha chiesto la definizione delle attività di rendicontazione di competenza dell’Amministrazione al fine di ricevere il pagamento delle somme asseritamente dovute.
2.- L’amministrazione è rimasta inerte e, quindi, la ricorrente ha proposto l’odierna actio contra silentium al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Assessorato regionale dell’istruzione e formazione professionale al pagamento delle somme richieste previa approvazione del rendiconto.
La ricorrente ha, altresì, proposto domanda di risarcimento del danno.
3.- Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale la quale, non senza dubitare della giurisdizione del giudice amministrativo, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.- All’udienza camerale del 9 gennaio 2023, presente il procuratore di parte ricorrente che si è riportato alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché la giurisdizione sulla controversia appartiene al giudice ordinario.
6.- Premessa la regola secondo cui la giurisdizione del giudice si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi , nel caso di specie l’obiettivo ultimo della ricorrente è quello di ottenere il pagamento delle somme e una pronuncia condannatoria in tal senso.
Ora, poiché il giudizio sul silenzio (così come la correlata azione risarcitoria) postula ma non fonda la giurisdizione, anche l’azione volta a censurare l’inerzia dell’Amministrazione deve tener conto della sottostante posizione sostanziale che qui si rivela essere di diritto soggettivo. Nel caso di specie va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il ricorso potrà essere riproposto nel termine di legge (art. 11 c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
7.- Gli specifici profili della vicenda e la definizione del giudizio in rito consentono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda), dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO