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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 784/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
[...]
Controparte_1
************
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale in composizione monocratica In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 784 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via T. Carletti, 39, presso lo Studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE
E
Controparte_2
(C.F. = ),
[...] P.IVA_1 in persona del pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato Controparte_3 in Viterbo, via Sabotino, 1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio
[...] del 28/07/2020, Rep. n. 89932 e Racc. n. 26221. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha agito per il riconoscimento della natura professionale della malattia diagnosticatagli come “meniscopatia bilaterale” assumendo essere la medesima eziologicamente connessa alle attività lavorative espletate a partire dal 1992 al 1995 come bracciante agricola e dall'1.1.2011 ad oggi come coltivatrice diretta titolare di propria azienda agricola;
che tali lavorazioni hanno comportato l'esecuzione pressoché quotidiana di attività altamente usuranti, caratterizzate dall'esposizione delle articolazioni delle ginocchia a microtraumi e sovraccarichi funzionali dovuti alla movimentazione manuale di carichi, a movimenti ripetuti di estensione e flessione delle ginocchia ed al mantenimento di posture incongrue e coatte. Ha esposto che a seguito di presentazione di istanza all' quest'ultimo con nota del CP_1
16.07.2022, comunicava che gli accertamenti effettuati avevano consentito di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui l'assicurata era stata esposta e la malattia denunciata;
che, in data 26.07.2022, presentava opposizione avverso il provvedimento di diniego;
che l' , all'esito della visita medica collegiale discorde, CP_1 il 19.1.2023 confermava il provvedimento di diniego archiviando definitivamente la domanda. Ha quindi concluso formulando le seguenti conclusioni: “a)- accertare e dichiarare che la patologia “meniscopatia bilaterale“ denunciata il 14/4/2022 trae origine, anche solo a titolo di concausa, dall'attività lavorativa svolta dalla sig.ra e che pertanto è da qualificare come Parte_1 malattia professionale;
b)- accertare e determinare la misura complessiva dei postumi permanenti che sono conseguiti alla detta malattia, tenuto anche conto del suo eventuale ed attuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; c)- condannare di conseguenza l' a corrispondere nella misura di CP_1 legge alla ricorrente le indennità e/o le provvidenze previste dall'art. 13 del D. Lgs. N° 38/2000 a seguito della menomazione subita all'integrità psicofisica, che allo stato si indica nella misura del 9%, così come valutata dal Dr. nel certificato medico allegato all'opposizione EPACA Persona_2 del 26/7/2022 e fatta salva miglior determinazione a seguito di CTU;
Il tutto con gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici dal 121° giorno dalla data CP_4 della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'istituto assicurativo si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. La causa, istruita con l'escussione di testimoni, documenti e con CTU medico-legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D. Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio o di malattia professionale, l' è obbligato a versare al lavoratore CP_1 infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'indennità giornaliera decorre dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno, anche in via non continuativa, l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una rendita per inabilità permanente. Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. È poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la CP_1 revisione del grado di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una CP_1 specifica "tabella delle menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, "in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia è presunto e l può solo contrastarlo con CP_1 una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto
“sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Ciò posto, l'istruttoria orale ha confermato le deduzioni in fatto riguardo alla natura dell'attività lavorativa e alle modalità di svolgimento. È stata, inoltre, disposta CTU medico-legale ai fini della verifica della patologia denunciata, dell'origine della stessa e della quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato. Il consulente nominato ha concluso escludendo l'esistenza di un nesso di causalità tra la patologia accertata (“meniscopatia bilaterale a lieve incidenza funzionale”) ed il rischio lavorativo a cui è stata esposta la ricorrente. Le risultanze della CTU medico legale appaiono condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. In carenza del necessario nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia denunciata, la domanda della ricorrente va respinta. Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 bis disp att. c.p.c.; - pone definitivamente a carico dell' liquidate.
Viterbo lì, 12 giugno 2025
le spese di CTU come separatamente CP_1
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 784/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BARBACCI GUGLIELMO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
[...]
Controparte_1
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Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale in composizione monocratica In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 784 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via T. Carletti, 39, presso lo Studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE
E
Controparte_2
(C.F. = ),
[...] P.IVA_1 in persona del pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato Controparte_3 in Viterbo, via Sabotino, 1/3, presso l'avv. Sandra Maria Colombino, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio
[...] del 28/07/2020, Rep. n. 89932 e Racc. n. 26221. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha agito per il riconoscimento della natura professionale della malattia diagnosticatagli come “meniscopatia bilaterale” assumendo essere la medesima eziologicamente connessa alle attività lavorative espletate a partire dal 1992 al 1995 come bracciante agricola e dall'1.1.2011 ad oggi come coltivatrice diretta titolare di propria azienda agricola;
che tali lavorazioni hanno comportato l'esecuzione pressoché quotidiana di attività altamente usuranti, caratterizzate dall'esposizione delle articolazioni delle ginocchia a microtraumi e sovraccarichi funzionali dovuti alla movimentazione manuale di carichi, a movimenti ripetuti di estensione e flessione delle ginocchia ed al mantenimento di posture incongrue e coatte. Ha esposto che a seguito di presentazione di istanza all' quest'ultimo con nota del CP_1
16.07.2022, comunicava che gli accertamenti effettuati avevano consentito di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui l'assicurata era stata esposta e la malattia denunciata;
che, in data 26.07.2022, presentava opposizione avverso il provvedimento di diniego;
che l' , all'esito della visita medica collegiale discorde, CP_1 il 19.1.2023 confermava il provvedimento di diniego archiviando definitivamente la domanda. Ha quindi concluso formulando le seguenti conclusioni: “a)- accertare e dichiarare che la patologia “meniscopatia bilaterale“ denunciata il 14/4/2022 trae origine, anche solo a titolo di concausa, dall'attività lavorativa svolta dalla sig.ra e che pertanto è da qualificare come Parte_1 malattia professionale;
b)- accertare e determinare la misura complessiva dei postumi permanenti che sono conseguiti alla detta malattia, tenuto anche conto del suo eventuale ed attuale aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.; c)- condannare di conseguenza l' a corrispondere nella misura di CP_1 legge alla ricorrente le indennità e/o le provvidenze previste dall'art. 13 del D. Lgs. N° 38/2000 a seguito della menomazione subita all'integrità psicofisica, che allo stato si indica nella misura del 9%, così come valutata dal Dr. nel certificato medico allegato all'opposizione EPACA Persona_2 del 26/7/2022 e fatta salva miglior determinazione a seguito di CTU;
Il tutto con gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici dal 121° giorno dalla data CP_4 della domanda amministrativa al saldo, e le spese di causa, quest'ultime da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario”. L'istituto assicurativo si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. La causa, istruita con l'escussione di testimoni, documenti e con CTU medico-legale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. In diritto va premesso che ai sensi del DPR 1124/65 e del D. Lgs n. 38/2000, in caso di infortunio o di malattia professionale, l' è obbligato a versare al lavoratore CP_1 infortunato l'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea assoluta, la rendita per l'inabilità permanente, l'assistenza sanitaria. L'indennità giornaliera decorre dal quarto giorno successivo a quello dell'infortunio o in cui è stata contratta la malattia ed è corrisposta finché dura la stessa. Fino al 90° giorno di malattia l'ammontare è pari al 60% della retribuzione giornaliera mediamente percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'infortunio; se l'astensione dal lavoro si prolunga oltre il 90° giorno, anche in via non continuativa, l'indennità è elevata al 75% fino al momento della guarigione. Dopo la guarigione è prevista una rendita per inabilità permanente. Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24/7/2000, se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è corrisposta dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è proporzionale al grado di inabilità ed è rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguenti a menomazioni elencate in tabella, dove è indispensabile l'assistenza, la rendita è integrata da un assegno mensile. È poi erogato un assegno speciale quando la persona necessita di assistenza continua. Nei casi previsti dalla legge la rendita è soggetta a revisione e in caso di morte del lavoratore si trasferisce nella misura del 50% al coniuge superstite, oltre il 20 % per ogni figlio a carico. Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha diritto alla rendita, ma in caso di successivo aggravamento può richiedere alla sede di appartenenza la CP_1 revisione del grado di inabilità a scadenza predeterminata. Per gli eventi successivi al 25 luglio 2000 se il grado di menomazione dell'integrità psicofisica è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina previgente). Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico, ossia della lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale derivante dall'infortunio o dalla malattia. Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto alla rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione. L'art. 13 del D.Lvo 38/2000 definisce il danno biologico "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato". Il co. 2 prevede che in questi casi l' provveda ad erogare l'indennizzo in base ad una CP_1 specifica "tabella delle menomazioni" e variamente commisurata al grado della menomazione. In particolare, esso stabilisce che in caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, "in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico", eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali; l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"; per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica;
non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico. Il co. 4 stabilisce inoltre che, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita. Infine, il successivo co. 5 stabilisce che nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica e decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo già corrisposto e non recuperato. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, in assenza di una definizione legislativa, “per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali”. L'art. 3, T. U. 1965 specifica che la malattia deve risultare contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa. La tutela assicurativa contro le malattie professionali era originariamente limitata, prima della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 1988, alle c.d. malattie tabellate, ossia a quelle incluse in liste predefinite per il settore industriale ed agricolo, che fossero contratte nell'esercizio e a causa delle attività lavorative specificate sempre negli elenchi e in quanto tali lavori rientrassero fra quelli per i quali ricorresse l'obbligo assicurativo contro gli infortuni. L'elenco era a carattere tassativo e comprendeva quelle malattie di cui l'esperienza medico-legale aveva accertato il carattere professionale e le attività patogene in grado di determinarle. Il lavoratore affetto da una di esse aveva il solo onere di dimostrare, ai fini dell'indennizzo, che era stato occupato nell'attività lavorativa e non anche come avviene per gli infortuni di averla contratta anche a causa della lavorazione. Vigeva in questo caso il principio della presunzione d'origine assoluta, per il quale il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia è presunto e l può solo contrastarlo con CP_1 una prova rigorosa della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa. La Corte di Cassazione in molte delle sue pronunce ha chiarito che la presunzione legale circa la causa professionale delle tecnopatie riguarda soltanto il nesso tra la malattia tabellata e i relativi fattori causali, anch'essi specificati in tabelle e non può avere efficacia nel caso di malattia a causa multifattoriale in cui “il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione quanto meno in via di probabilità, in relazione alla reale esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso”. Successivamente la Corte ha chiarito che nel caso di malattia a causa multifattoriale “se la specifica dimostrazione può essere data anche in termini probabilistici sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza della causa, è necessario che si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, tipo i dati epidemiologici, idonei a trasformare la probabilità in certezza ai fini del giudizio”. Con la sentenza n. 179 del 1988 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, T. U. 1965 nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate nella tabella e non consente al lavoratore di provare il carattere professionale della diversa patologia da cui risulta affetto. In tal modo la Corte ha ribadito il giudizio già formulato in precedenti pronunce di inadeguatezza del sistema di tutela fondato sulla lista delle malattie professionali con riferimento alle patologie e alle attività lavorative non ricomprese nell'elenco, sollecitando il legislatore ad adottare il cosiddetto
“sistema misto”, che oltre alla tabella riconoscesse ai soggetti interessati la possibilità di dimostrare la causa professionale delle malattie non tabellate. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale in giurisprudenza si è affermato l'indirizzo in base al quale la tutela assicurativa deve intendersi estesa anche alle malattie professionali non comprese nella lista, essendo però necessario dimostrare il nesso causale fra le stesse e l'attività lavorativa svolta. Ciò posto, l'istruttoria orale ha confermato le deduzioni in fatto riguardo alla natura dell'attività lavorativa e alle modalità di svolgimento. È stata, inoltre, disposta CTU medico-legale ai fini della verifica della patologia denunciata, dell'origine della stessa e della quantificazione della menomazione valutabile ai fini dell'indennizzo rivendicato. Il consulente nominato ha concluso escludendo l'esistenza di un nesso di causalità tra la patologia accertata (“meniscopatia bilaterale a lieve incidenza funzionale”) ed il rischio lavorativo a cui è stata esposta la ricorrente. Le risultanze della CTU medico legale appaiono condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. In carenza del necessario nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia denunciata, la domanda della ricorrente va respinta. Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite ex art. 152 bis disp att. c.p.c.; - pone definitivamente a carico dell' liquidate.
Viterbo lì, 12 giugno 2025
le spese di CTU come separatamente CP_1
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci