CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dr. Roberto Aponte Presidente
Dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
Dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
nel procedimento ex art. 373 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3562/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1
ZAMBONIN, elettivamente domiciliata in VIA DON ALBERTARIO, 11/13 20082
BINASCO presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANILO SAVA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA LAVIZZARI, 19 23100 SONDRIO presso il difensore
RESISTENTE
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE NON COSTITUITA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che avendo proposto ricorso per cassazione, ha chiesto disporsi ex Parte_1 art. 373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 2725/2024 con cui questa Corte, confermata la risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile ad uso non abitativo sito in Castellanza – via Isonzo n. 6 “per grave inadempimento imputabile alla conduttrice con condanna all'immediato rilascio dell'immobile”, in parziale riforma della n. r.g. 3562/2024
gravata sentenza n. 785/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, ha “ridetermina[to] la condanna della conduttrice al pagamento in favore di per canoni di Controparte_2 locazione e oneri accessori alla data del 21.4.2021 in € 11.656,00, oltre ai canoni e oneri fino alla data del 04.10.2023” e “condanna[to], altresì, l'appellante al pagamento dei canoni e oneri, come da contratto, a favore di dal 05.10.2013 al rilascio”, CP_1 oltre alla rifusione in favore della stessa delle spese di lite, liquidate “in CP_1 complessivi € 16.470,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 5.880,00 per la fase di trattazione ed € 3.649,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali: I.V.A. e C.P.A. come legge” ed all'imposizione a carico dell'appellante delle spese di CTU espletata nel corso del giudizio di appello;
letta la memoria difensiva depositata dalla difesa di e rilevato che il ricorso, CP_1 unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, risulta regolarmente notificato in data 17.1.2025 a la quale non si è tuttavia costituita;
Controparte_2
ritenuto che difettano nella specie i presupposti perché possa darsi accoglimento all'istanza proposta, dovendo escludersi l'apprezzabilità di alcun “grave ed irreparabile danno” (che solo, a norma dell'art. 373 c.p.c., può giustificare la sospensione dell'immediata esecutività delle sentenze di secondo grado), in quanto, sebbene venga prospettato che “[l]a cessazione con effetto immediato della disponibilità del capannone industriale … provocherebbe il licenziamento dei lavoratori …” ed avrebbe ulteriori “ricadute sull'indotto”, nel senso che “[t]utti i fornitori ed i soggetti terzi subirebbero improvvisamente una forte riduzione dei rispettivi fatturati a causa della cessazione dell'attività dell'odierno istante”, tuttavia l'obbligo di restituzione dell'immobile è conseguenza che la ricorrente ben avrebbe potuto rappresentarsi quale effetto ineludibile della risoluzione del contratto per la sua grave morosità nel pagamento dei canoni (mai versati neppure successivamente alla vendita giudiziale del bene in favore della resistente nell'ottobre 2023, se non per un solo trimestre dopo l'apertura di procedimento per la liquidazione giudiziale) e che avrebbe quindi dovuto suggerirle da tempo, quantomeno dall'epoca del pignoramento avvenuto nel 2016, la necessità di ricercare altra struttura idonea ad ospitare la propria attività aziendale, ricerca che tuttavia neppure Parte_1 allega di avere tentato;
che, avendo la ricorrente ulteriormente evocato l'“[i]nsostenibilità del pagamento dei canoni arretrati senza tenere in considerazione i costi sostenuti per lavori svolti da porre in compensazione”, tanto da non poter escludere, in caso di esecuzione “per il pagamento dei canoni di locazione degli anni passati”, di vedersi “costretta a presentare essa stessa istanza per la dichiarazione del proprio fallimento”, non solo la compensabilità parziale di alcune somme è circostanza già riconosciuta da in sede di appello, ma la CP_1
pagina 2 di 3 n. r.g. 3562/2024
possibilità che la creditrice agisca per il recupero delle somme (assai superiori) di sua riconosciuta spettanza viene di fatto a coincidere con il pregiudizio che fisiologicamente accompagna l'esecuzione di ogni provvedimento di condanna, né vi è alcun elemento documentale idoneo a denotare l'incapacità della resistente di far fronte ad eventuali obblighi restitutori in caso di riforma, in tutto o in parte, della pronuncia impugnata;
che dunque l'istanza proposta da dev'essere respinta;
Parte_1
P.Q.M.
Letto l'art. 373 c.p.c.,
Respinge l'istanza con cui ha chiesto disporsi la sospensione dell'esecuzione Parte_1 della sentenza n. 2725/2024 pronunciata da questa Corte in data in data 16 ottobre 2024 e pubblicata in data 30 ottobre 2024.
Si comunichi.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 3 di 3
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dr. Roberto Aponte Presidente
Dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
Dr. Elena Mara Grazioli Consigliere
nel procedimento ex art. 373 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3562/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1
ZAMBONIN, elettivamente domiciliata in VIA DON ALBERTARIO, 11/13 20082
BINASCO presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANILO SAVA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA LAVIZZARI, 19 23100 SONDRIO presso il difensore
RESISTENTE
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
RESISTENTE NON COSTITUITA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che avendo proposto ricorso per cassazione, ha chiesto disporsi ex Parte_1 art. 373 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 2725/2024 con cui questa Corte, confermata la risoluzione del contratto di locazione relativo all'immobile ad uso non abitativo sito in Castellanza – via Isonzo n. 6 “per grave inadempimento imputabile alla conduttrice con condanna all'immediato rilascio dell'immobile”, in parziale riforma della n. r.g. 3562/2024
gravata sentenza n. 785/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, ha “ridetermina[to] la condanna della conduttrice al pagamento in favore di per canoni di Controparte_2 locazione e oneri accessori alla data del 21.4.2021 in € 11.656,00, oltre ai canoni e oneri fino alla data del 04.10.2023” e “condanna[to], altresì, l'appellante al pagamento dei canoni e oneri, come da contratto, a favore di dal 05.10.2013 al rilascio”, CP_1 oltre alla rifusione in favore della stessa delle spese di lite, liquidate “in CP_1 complessivi € 16.470,00, di cui € 4.389,00 per la fase di studio della controversia, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 5.880,00 per la fase di trattazione ed € 3.649,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali: I.V.A. e C.P.A. come legge” ed all'imposizione a carico dell'appellante delle spese di CTU espletata nel corso del giudizio di appello;
letta la memoria difensiva depositata dalla difesa di e rilevato che il ricorso, CP_1 unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, risulta regolarmente notificato in data 17.1.2025 a la quale non si è tuttavia costituita;
Controparte_2
ritenuto che difettano nella specie i presupposti perché possa darsi accoglimento all'istanza proposta, dovendo escludersi l'apprezzabilità di alcun “grave ed irreparabile danno” (che solo, a norma dell'art. 373 c.p.c., può giustificare la sospensione dell'immediata esecutività delle sentenze di secondo grado), in quanto, sebbene venga prospettato che “[l]a cessazione con effetto immediato della disponibilità del capannone industriale … provocherebbe il licenziamento dei lavoratori …” ed avrebbe ulteriori “ricadute sull'indotto”, nel senso che “[t]utti i fornitori ed i soggetti terzi subirebbero improvvisamente una forte riduzione dei rispettivi fatturati a causa della cessazione dell'attività dell'odierno istante”, tuttavia l'obbligo di restituzione dell'immobile è conseguenza che la ricorrente ben avrebbe potuto rappresentarsi quale effetto ineludibile della risoluzione del contratto per la sua grave morosità nel pagamento dei canoni (mai versati neppure successivamente alla vendita giudiziale del bene in favore della resistente nell'ottobre 2023, se non per un solo trimestre dopo l'apertura di procedimento per la liquidazione giudiziale) e che avrebbe quindi dovuto suggerirle da tempo, quantomeno dall'epoca del pignoramento avvenuto nel 2016, la necessità di ricercare altra struttura idonea ad ospitare la propria attività aziendale, ricerca che tuttavia neppure Parte_1 allega di avere tentato;
che, avendo la ricorrente ulteriormente evocato l'“[i]nsostenibilità del pagamento dei canoni arretrati senza tenere in considerazione i costi sostenuti per lavori svolti da porre in compensazione”, tanto da non poter escludere, in caso di esecuzione “per il pagamento dei canoni di locazione degli anni passati”, di vedersi “costretta a presentare essa stessa istanza per la dichiarazione del proprio fallimento”, non solo la compensabilità parziale di alcune somme è circostanza già riconosciuta da in sede di appello, ma la CP_1
pagina 2 di 3 n. r.g. 3562/2024
possibilità che la creditrice agisca per il recupero delle somme (assai superiori) di sua riconosciuta spettanza viene di fatto a coincidere con il pregiudizio che fisiologicamente accompagna l'esecuzione di ogni provvedimento di condanna, né vi è alcun elemento documentale idoneo a denotare l'incapacità della resistente di far fronte ad eventuali obblighi restitutori in caso di riforma, in tutto o in parte, della pronuncia impugnata;
che dunque l'istanza proposta da dev'essere respinta;
Parte_1
P.Q.M.
Letto l'art. 373 c.p.c.,
Respinge l'istanza con cui ha chiesto disporsi la sospensione dell'esecuzione Parte_1 della sentenza n. 2725/2024 pronunciata da questa Corte in data in data 16 ottobre 2024 e pubblicata in data 30 ottobre 2024.
Si comunichi.
Milano, 5 febbraio 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Roberto Aponte
pagina 3 di 3