Articolo 1 della Legge 4 aprile 2002, n. 56
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12 aprile 2002
Art. 1. 1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8 , recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 aprile 2002
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